Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2001

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Comune di Piossasco (Torino)

Adeguamento dello Statuto Comunale vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.5.2001 n. 24

1) Alla lettera e) dell’art. 29, 1º c., si aggiunge:

“____, compreso l’affidamento di incarichi professionali fiduciari, con esclusione delle procure e stare in giudizio, riservate al Sindaco.”

2) Alla lettera a) dell’art. 32, 1º c. si aggiunge:

“____, anche in giudizio.”

3) Alla lettera h) dell’art. 32, 1º c. si aggiunge:

“____, compresa la definizione dei procedimenti sanzionatori a carico di terzi.”

4) Al 3º c. dell’art. 37 è aggiunta la seguente lettera i):

“le proposte al Sindaco in merito alle azioni giudiziarie di interesse dell’Ente.”

5) Il secondo periodo del 1º c. dell’art. 37 ter è così sostituito:

“Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonchè la proposta di piano esecutivo di gestione.”

6) All’art. 39 è aggiunto il seguente 9º comma:

“In conformità alle norme stabilite, l’Ente provvede a garantire adeguate coperture assicurative dei rischi connessi all’esercizio delle funzioni svolte nell’interesse comunale degli amministratori e del personale dipendente”.

7) Nella lettera e) del 1º c., dell’art. 40 si sopprimono le seguenti parole:

“di cui all’art. 51, comma 7 della legge n. 142/90".

8) All’art. 40, 1º c. è aggiunta la seguente lettere:

“f) la copertura dei posti di responsabili dei serviti o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, con riferimento a particolari obiettivi o progetti temporalmente determinabili, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.”

9) Al 2º c. dell’art. 54, dopo le parole: “Albo Pretorio”, si aggiunge:

“con le modalità stabilite dal regolamento,”.

10) L’art. 56 è sostituito dal seguente:

“Art. 56 competenze e funzioni del difensore civico

1. Oltre alle funzioni attribuitegli dalla Legge, il Difensore Civico rileva, sia di propria iniziativa, sia su istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali o sindacali riconosciute, eventuali abusi, disfunzioni, carenze o ritardi dell’Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore civico, ricevuta l’istanza di cui al comma precedente interloquisce col Segretario Generale e col Dirigente Responsabile al fine di rimediare a quanto lamentato, con le modalità di cui al Regolamento, senza che possa esservi opposto il segreto d’ufficio, tranne che nei casi previsti dalle leggi dello Stato.

3. Il Difensore civico assolve alle proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità e adeguato preparazione giuridica, con le modalità stabilite dal Regolamento, che definisce anche i suoi rapporti con gli organi comunali.

4. Ogni spesa relativa al funzionamento del Difensore civico eventualmente sostenuta in conformità  al Regolamento, è a carico del bilancio Comunale."

11) L’art. 57 è sostituito dal seguente:

“Art. 57 Elezione del Difensore civico.

1. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto, con deliberazione del Consiglio Comunale, con le stesse modalità stabilite per l’approvazione dello Statuto.

2. Deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale e deve aver compiuto il quarantesimo anno di età; deve essere scelto tra i cittadini italiani di provata esperienza e modalità, professionalità, imparzialità e cultura giuridico-amministrativa, che non abbiano incarichi direttivi o esecutivi in sede di partito.

Il regolamento definisce le modalità di presentazione delle candidature, il vaglio delle stesse, nonchè i casi di incompatibilità, i motivi di ineleggibilità e le ipotesi di decadenza e le modalità di risoluzione di conflitti con l’Amministrazione.

3. Il mandato dura quattro anni indipendentemente dalla durata della tornata Amministrativa; può essere revocato; può essere rinnovato nelle stesse forme non più di un’altra volta.

Il Difensore civico è revocato, nei modi previsti dal Regolamento, per gravi motivi inerenti l’esercizio delle sue funzioni. Il Difensore civico cessato per decadenza, revoca, morte o dimissioni, viene sostituito ed il mandato del suo sostituto cessa alla scadenza naturale del sostituto.

4. Le funzioni del Difensore Civico possono essere esercitate anche in forma associata con altri Enti Pubblici, con le modalità di individuazione dello stesso e di esercizio delle sue funzioni stabilite nella relativa convenzione."

12) Al 1º c. dell’art. 76 sono soppresse le seguenti parole:

“___previsti rispettivamente dagli artt. 53 e 55 della legge 8/6/90 n. 142:.

13) All’art. 78 sono soppresse le seguenti parole:

“ ____, redatto ai sensi degli artt. 70, 71, 72 del D.L.vo 77/95".