Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2001, n. 72-3241

L.R. 22/10/96 n. 75 - Determinazione dei criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 14

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare i criteri per la concessione dei contributi previsti dall’art. 14 della succitata L.R. n. 75/96 individuati nell’allegato alla presente deliberazione della quale è parte integrante.

(omissis)

Allegato

CRITERI PER LA CONCESSIONE ALLE ATL DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL’ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1996 N. 75

CONTRIBUTO ORDINARIO SUI PROGRAMMI DI ATTIVITA’ DELLE ATL

Allo scopo di sostenere i programmi di attività per l’anno 2001 predisposti dalle ATL è destinata la somma di £. 6.800.000.000= così suddivisa:

* una quota fissa di £. 220.000.000= per ciascuna ATL

* la restante somma ripartita per il 70% sulla base delle presenze registrate nei bacini turistici di ciascuna ATL e per il 30% sulla base della ricettività, utilizzando gli ultimi dati disponibili forniti dalle Province.

CONTRIBUTO ALL’ATR PER ATTIVITA’ ORDINARIA

Allo scopo di sostenere l’attività ordinaria che l’ATR svolge in collaborazione con la Direzione Turismo, comprendente l’organizzazione e la gestione di vari progetti ed attività promozionali realizzati in convenzione con la Regione, è destinata la somma di £. 1.000.000.000.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER PROGETTI ELABORATI DALLE ATL

La somma rimanente sul capitolo 14705 del bilancio per l’anno 2001, compresi eventuali ulteriori stanziamenti dovuti a variazioni del bilancio stesso, è destinata all’assegnazione di contributi per la realizzazione di specifici progetti elaborati dalle ATL, assumendo come criterio di valutazione la razionalità e il massimo utilizzo delle risorse economiche, quali emergono dalle analisi dei bilanci delle ATL per l’anno 2000, riconoscendo inoltre titolo di priorità in relazione alle seguenti tematiche:

I I progetti che prevedono il coinvolgimento finanziario di soggetti pubblici e privati diversi dall’ATL pari almeno al 50% del costo complessivo del progetto stesso;

II progetti di nuova elaborazione, finalizzati alla promozione di risorse turistiche locali, contenenti elementi innovativi rispetto al passato;

III progetti direttamente connessi con i grandi eventi turistici che coinvolgono la Regione;

IV progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi non meramente locali (es. promozione nazionale ed internazionale di prodotti turistici; iniziative che coinvolgono più di una ATL; promozione incrociata delle ATL, al fine di aumentare il coefficiente di ritenzione del turismo di origine interna);

V esistenza di una stretta relazione tra gli elementi caratterizzanti dei progetti e il territorio del bacino e le sue risorse;

VI rispetto, da parte dell’ATL proponente, delle scadenze amministrative relative all’erogazione dei contributi regionali negli anni precedenti, nonchè delle scadenze consortili inerenti le quote sociali.

L’erogazione dei suddetti contributi è prevista nella seguente misura:

I fino ad un massimo dell’80 % della spesa complessiva a carico dell’ATL per la realizzazione di progetti finalizzati a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;

II fino ad un massimo del 70 % della spesa complessiva a carico dell’ATL per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione delle risorse turistiche locali, ;

III fino ad un massimo del 60 % della spesa complessiva a carico dell’ATL per la realizzazione di progetti finalizzati a fornire assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi turistici diversi, e la tutela del consumatore turistico;

IV fino ad un massimo del 50 % della spesa complessiva a carico dell’ATL per la realizzazione di progetti finalizzati alla sensibilizzazione degli operatori, delle Amministrazioni e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell’ospitalità turistica.