Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2001

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Codice 25.7
D.D. 9 maggio 2001, n. 608

R.D. 25.07.1904 n. 523 - Polizia Idraulica. Ditta: ENEL S.p.A.. lavori di sghiaiamento per il ripristino della piena funzionalità della presa dell’impianto idroelettrico di Vigevano sul ramo secondario del fiume Ticino in comune di Trecate

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli riguardi tecnici, la Erga S.p.A. - Gruppo ENEL - Nucleo Idroelettrico Novara; con sede in Novara, via Domenico Maria da Novara n. 9, ad eseguire i lavori di sghiaiamento per il ripristino della piena funzionalità della presa dell’impianto idroelettrico di Vigevano sul ramo secondario del fiume Ticino in comune di Trecate, comportanti un’asportazione di mc. 12.000 di materiale inerte, alle condizioni sottoelencate e secondo quanto previsto nel progetto allegato all’istanza:

Art. 1

l’autorizzazione ad asportare il materiale inerte sopra indicato si intende limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le sponde fisse, giusto il disposto degli art. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. del 25.07.1904 n. 523) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie ai sensi della Circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle Opere Pubbliche - sulla delimitazione dell’alveo dei corsi d’acqua o sulle piantagioni in aree alluvionali.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentino caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.

La zona di estrazione indicata nei grafici allegati alla istanza ed approvati da questo Ufficio deve essere delimitata con solidi picchetti e pali di idonee dimensioni, prontamente sostituiti in caso di asportazione o danneggiamenti, a cura e spese della Ditta titolare.

L’estrazione può essere avviata esclusivamente dopo l’accertamento da parte di questo Ufficio degli allineamenti sopracitati.

Art. 2

Gli scavi, salvo diversa specifica disposizione di questo Ufficio, dovranno essere normalmente praticati in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo da valle verso monte e dallo specchio d’acqua verso riva, per successive strisce.

Essi non dovranno mai avere carattere di possibile invito alla corrente verso le sponde.

Art. 3

E’ assolutamente vietata l’estrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione.

Nel fare gli scavi, salvo le diverse specifiche indicazioni di questo Ufficio impartite sopralluogo per ultimo anche in fase di avvio dei lavori, si dovranno naturalmente osservate le seguenti distanze:

- dagli edifici di qualunque genere, nonchè dai ponti, dai guadi notoriamente praticati m. 25.

In ogni caso gli scavi dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare pregiudizio per la stabilità delle sponde, da non alterare le condizioni dei manufatti, guadi o passi esistenti, da non danneggiare o comunque influire sulla integrità delle opere di difesa e delle arginature esistenti, da non danneggiare o recare impedimento ai lavori eventualmente in corso da parte dell’Amministrazione e da altri Enti Pubblici e da privati debitamente autorizzati e non da alterare, neppure indirettamente, le condizioni delle opere di derivazione d’acqua. Viene comunque vietato deviare od interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare le estrazioni, nonchè a tutela del patrimonio ittico, di estratte materiale nelle zone di frega dei pesci ed inquinare le acque. Allo scopo viene fatto obbligo di concordare con l’Amministrazione Provinciale - Servizio Caccia e Pesca -, prima dell’avvio dei lavori, le procedure precauzionali atte a salvaguardare il patrimonio ittico.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione a questo Ufficio ed all’Autorità di P.S..

Nell’alveo è pure vietato fare depositi di materiale estratto; le materie di rifiuto dovranno essere spianate nel fondo degli alvei o portate a ridosso delle sponde e regolarmente sistemate con opportuna scarpata, esclusivamente nei tratti che saranno indicati dai funzionari di questo Ufficio.

Art. 4

L’autorizzazione avrà la durata di gg. 60 lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di trasmissione della presente, ma sarà tuttavia facoltà dell’Amministrazione di sospenderla, modificarla ed anche revocarla in qualsiasi epoca a suo libero ed esclusivo giudizio senza che per ciò il concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indennizzo o compenso.

Eventuali sospensioni dell’estrazione dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ufficio concedente.

Dette sospensioni non costituiscono titolo per la richiesta di eventuali proroghe che comunque l’Ufficio scrivente si riserva di concedere solo per iscritto.

Art. 5

L’autorizzazione è valida per l’estrazione del solo quantitativo assentito, in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro cui resta valida l’autorizzazione.

Qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante una sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale unitario ordinario.

Art. 6

Il concessionario non potrà eseguire gli scavi in isole o banchi di privata proprietà, senza il preventivo assenso dei loro proprietari e sarà responsabile di qualsiasi danno che derivasse al Demanio pubblico e a terzi per effetto dell’estrazione autorizzata, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque richiesta da parte di terzi che in causa della stessa si ritenessero danneggiati.

Art. 7

La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore e emanande in materia idraulica e non potrà essere ceduta nè formalmente nè di fatto a terzi e sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni. Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che potesse derivare all’Amministrazione o a terzi per causa degli scavi effettuati e degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.

Art. 8

Il concessionario, dovrà all’atto dell’estrazione, avere con se, l’autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficiali e di Agenti Giurati.

Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione potrà esser sospesa e revocata ed il concessionario denunciato all’Autorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dell’alveo e delle sponde a norma dell’art. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.

I Sindaci del Comune nel cui territorio è autorizzata l’estrazione, i Carabinieri, le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovranno disporre la necessaria vigilanza per l’osservanza delle norme contenute nella concessione, a norma dell’art. 377 della già citata legge 20.03.1865 n. 2248 allegato f).

Art. 9

L’estrazione dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità e danni all’esercizio della pesca e della navigazione, previa apposizione di cartelli indicatori di pericolo oltre che di apposito cartello recante indicazioni analoghe e quelle previste per le concessioni edilizie, nelle dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente autorizzazione, la regione sociale, il quantitativo assentito ed il tempo utile, orario degli scavi compreso.

E’ vietato alla Ditta concessionaria, nel modo più assoluto, il carico di sabbia e ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

Art. 10

Il materiale eventualmente di risulta, proveniente dagli scavi in alveo, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello eventualmente rinvenuto e costituito da relitti di murature o manufatti dovrà essere asportato dall’alveo.

Art. 11

Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.

Art. 12

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione, ove necessaria, secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Art. 13

Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Ufficio, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

I controlli del caso vengono eseguiti in contraddittorio e la Ditta deve mettere a disposizione il personale e i mezzi occorrenti.

Qualora si accerti l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Ufficio lo ritenesse necessario, la Ditta deve fornire, a proprie spese entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere, iuris et de iure, revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso o indennizzo.

Lo svincolo della cauzione avverrà, a seguito di esplicita richiesta della Ditta interessata, dopo la constatazione della regolarità dell’esecuzione dei lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi