Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2001

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Codice 25.6
D.D. 3 maggio 2001, n. 581

R.D. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 3865 - Realizzazione di difesa spondale sul Rio Secco in blocchi di scogliera nel Comune di Bagnolo Piemonte - Richiedente: Chiappero Alessandro -

In data 26.01.2001 il Sig. Chiappero Alessandro ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere indicate all’oggetto.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali, redatti dal Geom. Bruno Marco Maria, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Cuneo al n. 2028, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dalla corografia, dalla planimetria, dalle sezioni di progetto, dalla documentazione fotografica in base ai quali è prevista la realizzazione delle seguenti opere:

1. Realizzazione di scogliera in massi non cementati per una lunghezza di 35 m ed un’altezza media di 2 m in sponda sinistra idrografica del Rio Secco sulle particelle n. 927 e 234 del Foglio 14 del Comune di Bagnolo Piemonte.

Copia dell’istanza, unitamente agli elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Bagnolo Piemonte per 15 giorni consecutivi dal 27.02.01 al 15.03.01 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 08.02.2001 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall’esame degli atti progettuali, è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere indicate negli elaborati di progetto, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. L’altezza complessiva della difesa spondale non superi la quota di piano campagna della sponda opposta.

2. La fondazione della scogliera in progetto sia approfondita di almeno 80 cm rispetto a livello più basso del corso d’acqua od immorsata nell’eventuale substrato roccioso più superficiale;

3. La scogliera in progetto sia addossata alla sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d’acqua.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

- Visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- Vista la D.G.R. nº 24 - 24228 del 24/03/98;

- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. nº 523/1904;

- Visti gli artt. 89 e 90 del D.P.R. 616/77;

- Visto l’art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

- Vista la Legge Regionale n. 40/98;

- Vista la Deliberazione nº 9/1995 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del piano stralcio 45;

- Visto l’allegato 4 delle norme di Attuazione del PSFF approvato con DPCM del 24/07/98 che recepisce e modifica la Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 20 del 9/11/95;

- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;

- Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000;

- Visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/02/2001)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig. Chiappero Alessandro, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e con l’osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. l’opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi mentre quello eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici). I lavori in argomento dovranno essere eseguiti entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

Sarà fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (concessione edilizia, L.R. 45/1989, L.R. 20/89 ecc....).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo