Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2001

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Codice 25.7
D.D. 3 maggio 2001, n. 578

Soc. RAT S.a.s. di Giacomini Marco e C. Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di un pontile galleggiante e occupazione di specchio d’acqua del Lago d’Orta in Comune di Orta San Giulio, antistante il mapp. 37 Fg. 7

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che alla Soc. RAT S.a.s. di Giacomini Marco e C. con sede in Gozzano, via Madonna del Boggio n. 3/b, possa essere rilasciata l’autorizzazione per la posa di un pontile galleggiante e occupazione di specchio d’acqua del Lago d’Orta in Comune di Orta S. Giulio, antistante il mapp. n. 37 b Fg. 7.

Il pontile galleggiante dovrà essere posto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, viene restituito al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) il pontile galleggiante dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico della Soc. RAT S.a.s. di Giacomini Marco e C ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) la Soc. RAT S.a.s. di Giacomini Marco e C. è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

3) l’ancoraggio del pontile galleggiante ai corpi morti dovrà essere realizzato in maniera da permettere il galleggiamento del pontile stesso sulla superficie dell’acque anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare il pericolo di deriva.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla posa del pontile galleggiante.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi