Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2001, n. 75-3351

Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese. Approvazione del programma di utilizzo del Fondo unico anno 2001 (art. 21 comma 20 L.R. 26/4/2000 n. 44). Primo riparto delle risorse del Fondo: accantonamento di L. 161.130.215.500. (cap. 26750/2001, cap. 20115/2001, cap. 15100/2001, cap. 15995/2001 ed assegnazione alle Direzioni competenti

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin

Premesso:

che l’art.20 L.R.44/2000 istituisce il “Fondo Unico” per la concessione di incentivi e benefici (comunque denominati) alle imprese, in attuazione dell’articolo 19 commi 6 e 12 D.lgs. 112/98;

che al predetto “Fondo Unico” affluiscono le risorse statali assegnate alla Regione per il finanziamento, in prevalenza, degli incentivi la cui programmazione e gestione è oggetto di delega dallo Stato alla Regione ex art. 19 D. lgs.112/98 ed, in misura minore, degli incentivi afferenti materie di cui all’art. 117 comma 1° Costituzione (Artigianato e Commercio) la cui programmazione e gestione è stata mantenuta in capo all’Amministrazione statale fino alla data di attuazione del sopra citato D.lgs.112/98;

visto il D.P.C.M. 26/5/2000 che individua i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese;

visto il D.P.C.M. 3 marzo 2001 che definisce le modalità di riparto, per l’anno in corso, delle risorse da trasferire alle Regioni per la gestione delle funzioni in argomento;

Atteso che, relativamente all’anno 2001, concorrono a costituire la dotazione del Fondo unico per gli incentivi alle imprese:

a) risorse regionali per un ammontare di L. 40.000.000.000, allocate al cap.20115 e per un ammontare di L.150.000.000 allocate al cap 15995 del bilancio di previsione esercizio 2001;

b) risorse statali rinvenienti dal riparto del fondo di cui all’art.2 D.P.C.M. 26/5/2000 precitato con applicazione delle percentuali stabilite dal predetto D.P.C.M. 3/3/2001, per un importo di L. 107.634.218.000 (integralmente accertato, in base al decreto n°41145 in data 17/5/2001 della Ragioneria generale dello Stato ed introitato al 50% circa della sua consistenza);

c) risorse statali rinvenienti dal riparto della dotazione recata dall’art. 7 c.17 L. 488/99, per un importo di L.13.289.997.500 (integralmente accertato ed introitato);

d) risorse statali rinvenienti dal riparto delle quote 2000 e 2001 del Fondo di cui alla L. 626/54, gestito da Centrobanca s.p.a. per un importo di L. 117.498.495 (accertato ed introitato per L. 56.000.000);

e) risorse statali rinvenienti dal riparto della quota 2001 del Fondo di garanzia di cui alla L.1068/64, gestito da Artigiancassa s.p.a. per un importo presunto di L.18.900.000.000 (contabilmente non ancora accertato);

f) risorse statali rinvenienti dal riparto della quota disponibile, nel 2001, del Fondo rotativo di cui al titolo I° L.49/85, per un importo presunto di L. 4.155.400.000 (contabilmente non ancora accertato).

Verificato che le risorse assegnate in sede di riparto del Fondo unico 2000 ad alcune tipologie di incentivo non ancora formalmente impegnate (causa la complessità dell’istruttoria o la pendenza del procedimento di notifica alla Commissione europea) ammontano a L. 45.070.000.000 e concorrono a determinare le dotazioni assegnate agli incentivi inseriti nel programma per l’anno 2001.

Effettuata la ricognizione degli incentivi oggetto del conferimento dallo Stato alle Regioni.

Atteso che l’art. 21 comma 2° L.R. 44/2000 attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad approvare il programma di utilizzo delle risorse di cui al predetto Fondo Unico, acquisiti previamente i pareri della Commissione consiliare competente nonché, ai sensi dell’art. 19 comma 2° L.R. n. 44/2000 cit., del Comitato per le attività produttive costituito quale articolazione della conferenza permanente Regione - Autonomie locali;

considerato che l’ammontare della domanda stimata di accesso agli incentivi, riferita alla totalità degli incentivi conferiti dallo Stato alla Regione, risulta notevolmente eccedente rispetto alla dotazione di risorse costituenti il Fondo unico;

atteso che, conseguentemente, si impone una selezione degli incentivi da finanziare con le risorse disponibili nell’anno in corso, assegnando a ciascuno degli incentivi selezionati risorse compatibili con l’ammontare complessivo del predetto Fondo;

ritenuto di dover operare tale selezione in base ai seguenti criteri:

- idoneità dell’investimento, agevolato dall’incentivo, a qualificare il sistema delle imprese piemontesi in termini di innovazione e di compatibilità ambientale dei processi produttivi, nella prospettiva di un loro rafforzamento e sviluppo ecocompatibile e di un sostegno all’incremento dei livelli occupazionali;

- celerità e semplicità delle procedure di concessione ed erogazione dell’incentivo (con particolare privilegio per le procedure di tipo c.d. “automatico”);

- preferenza per gli incentivi che abbiano fatto registrare un elevato gradimento da parte delle imprese;

- a ciascuno degli incentivi selezionati secondo i criteri sopra esposti si assegna una dotazione di risorse rapportata, di norma, alla domanda rilevata nell’ultimo biennio-triennio, con le seguenti eccezioni:

- assegnazione al settore “artigianato” dell’intiero importo trasferito alla Regione a titolo di riparto del “Fondo di garanzia per le imprese artigiane” (L:1068/64): ciò in considerazione dell’esigenza di assicurare, fra l’altro, copertura alle operazioni di rilocalizzazione (finanziate ex L. 228/97) delle imprese artigiane ubicate nelle aree a rischio di esondazione; per consentire una certa flessibilità nella gestione degli incentivi destinati esclusivamente al settore “artigianato”, viene assegnata una dotazione unica complessiva che finanzia sia il predetto “fondo di garanzia” che gli incentivi di cui alla L. 949/52 ed alla L.240/81, senza una preventiva, rigida ripartizione fra le tre tipologie d’incentivo e con possibilità, quindi, di utilizzare le risorse disponibili in relazione alla domanda;

- una consistente integrazione della dotazione precedentemente assegnata, in sede di riparto del Fondo unico 2000, al bonus fiscale di cui all’art. 11 L. 449/97, in considerazione dell’elevato ammontare della domanda di accesso all’incentivo rilevata in occasione del bando del febbraio 2001;

- per garantire una dotazione sufficiente a consentire un accettabile livello di funzionalità ed efficacia del relativo strumento agevolativo, l’importo assegnato al Fondo di rotazione per il sostegno alla cooperazione viene dimensionato in misura corrispondente all’ammontare spettante al Piemonte sulla porzione del predetto Fondo rotativo disponibile nel 2001;

considerato che, per quanto concerne gli interventi agevolativi di cui alla L. 16/7/97 n. 228 (rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle imprese insediate nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia), l’art. 5 comma 5 D.P.C.M. 26/5/2000 stabilisce che le Regioni interessate potranno far fronte al rispettivo fabbisogno ricorrendo alle risorse giacenti su apposito conto corrente presso il Ministero del Tesoro (assegnate a Mediocredito Centrale S.p.A. e ad Artigiancassa S.p.A., gestori a livello regionale del relativo procedimento istruttorio), nel limite delle quote stabilite, per ciascuna Regione interessata, con D.P.C.M. 22/12/2000: conseguentemente tale tipologia d’incentivo è inserita nel programma ma non grava sulla dotazione del Fondo unico;

viste le disposizioni procedurali recate dagli artt. 19 comma 2° e 21 commi 1° e 2° L.R. 44/2000;

atteso che la Giunta regionale ha formulato una proposta di utilizzo del Fondo unico 2001 che è stata inoltrata alla Conferenza Regione - Autonomie locali ed alla competente commissione consiliare per i prescritti pareri;

visto il parere favorevole espresso dalla VII Commissione consiliare, in data 7/6/2001, sulla ipotesi di utilizzo del Fondo;

visto il parere favorevole espresso, in data 11/6/2001, dal Comitato per le attività produttive (articolazione della Conferenza Regione-Autonomie locali) sull’ipotesi di utilizzo del Fondo;

atteso che, successivamente alla pronuncia della Commissione consiliare competente e del Comitato attività produttive in ordine alla proposta di utilizzo del Fondo unico 2001:

- l’ammontare delle risorse di cui ai D.D.P.C.M. 26/5/2000 e 6/3/2001 è stato contabilmente accertato con una riduzione di circa 12 miliardi rispetto all’importo originariamente preventivato, il che comporta necessariamente una riduzione alle dotazioni originariamente assegnate agli incentivi programmati;

- la competente Direzione regionale Artigianato e Commercio ha segnalato che tra gli incentivi oggetto di delega dallo Stato alle Regioni è da ricomprendere quello previsto dall’art. 10 L. 29/7/81 n° 394 (agevolazioni a favore dei consorzi agro-alimentari per l’export e dei consorzi turistico-alberghieri limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore), analogo e, nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione, complementare rispetto all’incentivo di cui alla L.83/89.

Ritenuto pertanto:

- necessario apportare una riduzione, proporzionale all’importo del sopra evidenziato minor trasferimento di risorse statali, ad alcune delle dotazioni assegnate agli incentivi programmati nell’ambito della originaria proposta di utilizzo del Fondo unico;

- opportuno inserire, nel programma di utilizzo del Fondo unico, l’incentivo di cui all’art. 10 L. 394/81 precitato ad integrazione dell’incentivo di cui alla L.83/89, con una dotazione di risorse unica e comune ad entrambi gli incentivi predetti.

Atteso che, in relazione alla sopra evidenziata situazione di non integrale accertamento contabile di tutte le risorse che compongono il Fondo unico 2001, si può al momento procedere:

- all’approvazione del programma complessivo di utilizzo del Fondo unico 2001, delle risorse del Fondo 2000 non ancora utilizzate e delle risorse regionali stanziate a coofinanziamento del Fondo;

- a munire della relativa dotazione di risorse immediatamente spendibili (mediante gli opportuni accantonamenti contabili) esclusivamente gli incentivi che trovano finanziamento nelle componenti del Fondo unico 2001 contabilmente accertate, o comunque disponibili a bilancio, rinviando il finanziamento (ed i correlativi accantonamenti) degli incentivi di cui alla L. 1068/64 (fondo garanzia artigianato) ed al Tit. I° L.49/85 (Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) ad un successivo provvedimento, da assumersi ad avvenuto accertamento contabile delle risorse statali a tali incentivi destinate.

Viste la D.g.r. 46-2238 del 12/2/2001 e la D.g.r.62-3046 del 21/5/2001 con le quali si è provveduto agli accantonamenti, a favore delle Direzioni competenti, della residua quota del Fondo unico 2000.

La Giunta, a voti unanimi,

delibera

- di approvare il programma di utilizzo del Fondo unico per gli incentivi alle imprese - anno 2001 e relative prescrizioni integrative, esposti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di finanziare, nei limiti dell’ammontare del Fondo 2001 già accertato o comunque inserito sulla competenza del bilancio dell’esercizio in corso, delle risorse regionali stanziate a coofinanziamento del Fondo e delle risorse rinvenienti dal Fondo unico 2000 non ancora utilizzate, gli incentivi rubricati, nell’allegato A, ai numeri 1, 2, 3, 4 (se autorizzato dalla C.E.), 5 (se autorizzato dalla C.E), 6, 7 (con esclusione del Fondo di garanzia per l’artigianato), 8, 10 (se autorizzati dalla C.E.), e 12, nell’entità indicata a fianco di ciascuna tipologia d’incentivo e per un ammontare complessivo di L. 206.200.215.500 ;

- di demandare a successivo provvedimento l’attivazione ed il finanziamento del Fondo di garanzia per l’artigianato (L.1068/64) di cui al n. 7 dell’allegato A e del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Tit. I° L.49/85), di cui al n. 9 dell’allegato A, ad avvenuto accertamento (e nell’importo effettivamente accertato) delle risorse statali per tali incentivi programmate;

- di riservarsi di apportare, successivamente, eventuali correttivi alla presente deliberazione in relazione all’andamento della domanda di accesso agli incentivi onde garantire l’integrale utilizzo del Fondo unico;

- di accantonare l’importo di L. 40.000.000.000 ( accant. n.  ) sul capitolo 20115 e l’importo di L. 83.500.000.000 (accant. n...............) sul capitolo 26750 del bilancio di previsione esercizio 2001 a favore della Direzione regionale Industria per la concessione e l’erogazione degli incentivi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 ,5 ,6, dell’allegato A;

- di accantonare l’importo di L. 34.130.215.500 (accant. n.  ) sul capitolo 26750 del bilancio di previsione 2001, a favore della Direzione regionale Commercio ed Artigianato per la concessione e l’erogazione degli incentivi di cui ai numeri 7 (con esclusione del Fondo di garanzia di cui alla L. 1068/64), 8 e 10 dell’allegato A

- di accantonare l’importo di L. 3.250.000.000 (accant. n.  ) sul capitolo 26750 del bilancio di previsione 2001, a favore della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti per la concessione e l’erogazione degli incentivi di cui al numero 12 dell’allegato A;

- di accantonare l’importo di L 100.000.000 (accant. n.  ) sul capitolo 15100 e di L. 150.000.000 sul cap 15995 (accant. n........) del bilancio di previsione 2001, a favore della Direzione regionale Industria per le spese connesse alla gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione degli incentivi di sua competenza, ivi compreso il pagamento delle commissioni dovute al terzo gestore dei predetti procedimenti e per le connesse spese per attività di promozione ed informazione;

- di demandare alle Direzioni sopra indicate l’adozione di tutti gli atti e le iniziative necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l’approvazione dei bandi e la fissazione della data di inizio e di chiusura dei procedimenti di accesso agli incentivi ed ogni iniziativa utile ed opportuna per consentire la più ampia informazione in ordine a tempi, modi e condizioni d’accesso agli incentivi di propria competenza;

- di stabilire che il programma approvato con la presente deliberazione ha validità fino all’integrale utilizzo delle risorse assegnate agli incentivi ivi selezionati e tale periodo costituisce il limite temporale entro il quale possono essere avviati e conclusi i procedimenti ed assunti i provvedimenti di concessione ed erogazione degli incentivi programmati nonchè ogni altro atto necessario alla completa attuazione del programma medesimo;

- di autorizzare Mediocredito centrale s.p.a. ed Artigiancassa s.p.a. a deliberare in ordine agli incentivi di cui all’art .4 quinquies L. 228/97 conformemente a quanto stabilito nelle convenzioni correnti con detti istituti ed alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nei limiti della quota di risorse assegnata alla Regione Piemonte;

(omissis)

Allegato