Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2001, n. 67-3236

Legge Regionale 2 luglio 1999 n. 16, art. 48. Iniziative della Giunta in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani. Criteri generali

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di sostenere, per le motivazioni esplicitate in premessa, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, mediante la concessione di un contributo finanziario, assegnato alle comunità montane, per la copertura dei costi sostenuti per l’impiego di personale docente e non docente nella scuola elementare e materna, nell’ambito di programmi finalizzati all’attuazione di iniziative volte a soddisfare la richiesta di tempo pieno, di attività integrative e di insegnamento della lingua straniera;

- i programmi presentati dalle comunità montane dovranno essere redatti tenendo conto:

* della realtà della pluriclasse e, in subordine della realtà delle classi funzionanti nei comuni montani per soddisfare la richiesta di tempo pieno, tempo prolungato, dell’ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa con attività integrative, per l’insegnamento delle lingue straniere,

* della difficoltà del trasferimento degli alunni sul territorio,

* del rapporto alunni/docenti, in raffronto con le scuole con le stesse caratteristiche,

* della presenza, o meno, nella zona di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli,

- di demandare alla Direzione Regionale Economia Montana e Foreste la determinazione delle procedure attuative e la redazione dei relativi interventi, sulla base dei programmi proposti dalle singole comunità montane, volto al raggiungimento degli obiettivi descritti;

- nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare le richieste, di contribuire in via prioritaria ad interventi volti a garantire il funzionamento, limitatamente ai costi per l’impiego di personale, delle scuole sussidiate, in subordine al finanziamento delle attività per l’insegnamento della lingua straniera quindi al finanziamento di attività integrative,

- i programmi presentati dalle comunità montane, inclusi nel programma regionale, possono essere attuati anche attraverso i comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l’onere di rendiconto finale da parte delle comunità montane;

- agli oneri derivanti dalla presente deliberazione, stabiliti in L. 1.174.400.000, la Direzione Regionale Economia Montana e Foreste farà fronte con le risorse già individuate nella D.G.R. n. 59-2822 del 17/4/2001 relativa alle iniziative della Giunta Regionale ex art. 51, comma 1 lettera b, della L.R. 16/99;

- i programmi presentati dalle comunità montane, inclusi nel programma regionale, possono essere attuati anche attraverso i comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l’onere di rendiconto finale da parte delle comunità montane.

(omissis)