Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 9.2
D.D. 20 aprile 2001, n. 100

Modificazione della Determinazione n. 85 del 10/04/2001 ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 3121 del Ministero dell’Interno delegato per la Protezione Civile

IL DIRIGENTE

- Vista l’Ordinanza n. 3121 del 4/04/2001;

- Vista la Determinazione n. 85 del 10/04/2001;

- Vista la L.R. N. 51 dell’8/08/1997;

- Vista la D.G.R. n. 2-22476 dell’8/09/1997.

determina

Di modificare la determinazione n. 85 del 10/04/2001 specificando che l’ammortamento del mutuo di L. 275.000.000.000= decorre dal 1º luglio 2001 così come previsto dall’art. 4 dell’Ordinanza n. 3121 del 4/04/2001, durata quindici anni (dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2016).

La somma mutuata deve essere erogata in un’unica soluzione il 1º luglio 2001, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, contabilità speciale infruttifera n. 31930 come previsto dal comma 6 dell’art. 66 della legge 23/12/2000 n. 388.

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca