Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

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Comune di Dronero (Cuneo)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E L’ORDINAMENTO

CAPO I

LA COMUNITA’, L’AUTONOMIA

Art. 1 - Definizione

Art. 2 - La comunità

Art. 3 - Territorio

Art. 4 - Stemma, gonfalone, titolo di città

Art. 5 - Sede

Art. 6 - Albo Pretorio

Art. 7 - L’autonomia

Art. 8 - Lo Statuto

CAPO II

IL COMUNE

Art. 9 - Il ruolo

Art. 10 - Le funzioni

Art. 11 - L’attività amministrativa

Art. 12 - Caratteristiche costitutive

CAPO III

LA POTESTA’ REGOLAMENTARE

Art. 13 - I Regolamenti Comunali

CAPO IV

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 14 - Programmazione e pianificazione

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 15 - Norme generali

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 - Ruolo e competenze generali

Art. 17 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Art. 18 - Funzioni di controllo politico-amministrativo

Art. 19 - Gli atti fondamentali

Art. 20 - Esercizio della potestà regolamentare

Art. 21 - Elezione e composizione

Art. 22 - Durata in carica

Art. 23 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali - Dimissioni -

Decadenza - Consigliere Anziano

Art. 24 - I gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo

Art. 25 - Commissione Comunali e Commissioni consiliari di controllo o di garanzia

Art. 26 - Commissione per il regolamento del Consiglio

Art. 27 - Sessioni del Consiglio

Art. 28 - Convocazione del Consiglio - Ordine del giorno

Art. 29 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 30 - Astensione dei Consiglieri

Art. 31 - Pubblicità delle sedute

Art. 32 - Presidenza delle sedute consiliari

Art. 33 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

Art. 34 - Verbalizzazione

Art. 35 - Pubblicazione, esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione 1^

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Art. 36 - Elezione del Sindaco e della Giunta

Sezione 2^

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 37 - Ruolo

Art. 38 - Composizione e presidenza

Art. 39 - Nomina dei componenti della Giunta - Incompatibilità

Art. 40 - Vicesindaco - Anzianità degli Assessori

Art. 41 - Durata in carica della Giunta - Indennità

Art. 42 - Decadenza della Giunta

Art. 43 - Mozione di sfiducia 15

Art. 44 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

Art. 45 - Funzionamento della Giunta

Art. 46 - Competenze della Giunta

Art. 47 - Deliberazioni d’urgenza della Giunta

Art. 48 - Pubblicazione, esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni della Giunta

Sezione 3^

SINDACO

Art. 49 - Sindaco organo istituzionale

Art. 50 - Competenze del Sindaco

Art. 51 - Deleghe del Sindaco

Art. 52 - Surrogazione del Comitato Regionale di Controllo per le nomine

Art. 53 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

Art. 54 - Potere di ordinanza del Sindaco

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

CRITERI DIRETTIVI

Art. 55 - Partecipazione dei cittadini all’amministrazione

CAPO II

RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 56 - Riunioni e assemblee

Art. 57 - Consultazioni Popolari

CAPO III

INIZIATIVE POPOLARI

Art. 58 - Le istanze, le proposte e le petizioni di singoli cittadini 22

Art. 59 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini associati

Art. 60 - Il referendum 23

Art. 61 - Effetti del referendum

Art. 62 - Azione popolare

CAPO IV

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 63 - Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 64 - Responsabilità del procedimento 25

CAPO VI

IL DIRITTO D’ACCESSO E D’INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 65 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 66 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

Art. 66 bis - Istituzione del Difensore Civico

Art. 66 ter - Requisiti, elezione e durata in carica

Art. 66 quater - Cessazione della carica

Art. 66 quinquies - Attribuzioni

Art. 66 sexties - Sede e indennità

TITOLO IV

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 67 - Svolgimento dell’azione amministrativa

CAPO I

SERVIZI

Art. 68 - Servizi pubblici comunali

Art. 69 - Gestione dei servizi pubblici comunali

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 70 - Gestione in economia

Art. 71 - La concessione a terzi

Art. 72 - Le aziende speciali

Art. 73 - Le istituzioni

Art. 74 - Le società per azioni e a responsabilità limitata

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 75 - Convenzioni

Art. 76 - Consorzi

Art. 77 - Accordi di programma

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 78 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 79 - Disciplina dello status del personale 34

Art. 80 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione e collaborazioni esterne

CAPO III

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 81 - Norme applicabili

CAPO IV

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 82 - Stato giuridico e trattamento economico

Art. 83 - Ruolo e funzioni

Art. 84 - Vice Segretario

TITOLO VI

RESPONSABILITA’

Art. 85 - Responsabilità e pareri

Art. 86 - Responsabilità verso il Comune

Art. 87 - Responsabilità verso i terzi

Art. 88 - Responsabilità dei contabili

Art. 89 - Prescrizione dell’azione di responsabilità

Art. 90 - Difesa processuale

TITOLO VII

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA’

CAPO I

L’AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 91 - Ordinamento

Art. 92 - Attività finanziaria del Comune

Art. 93 - Le risorse per la gestione corrente

Art. 94 - Le risorse per gli investimenti

CAPO II

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 95 - La gestione del patrimonio

CAPO III

CONTABILITA’ COMUNALE

Art. 96 - Programmazione di bilancio

CAPO IV

APPALTI E CONTRATTI

Art. 97 - Procedure negoziali

CAPO V

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DI GESTIONE

Art. 98 - Composizione e nomina del Collegio dei Revisori dei conti

Art. 99 - Svolgimento delle funzioni

Art. 100 - Il rendiconto della gestione

CAPO VI

IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

Art. 101 - Finalità

Art. 102 - Procedure

CAPO VII

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 103 - Tesoreria e riscossione delle entrate

TITOLO VIII

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 104 - Collaborazione e cooperazione

Art. 105 - Lo Stato

Art. 106 - La Regione

Art. 107 - La Provincia

Art. 108 - La Comunità Montana

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 109 - Approvazione, modificazioni e abrogazione dello Statuto

Art. 110 - Adozione dei regolamenti

Art. 111 - Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E L’ORDINAMENTO

CAPO I
La Comunità, l’autonomia

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Dronero è ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto. La sua potestà statutaria è peculiare requisito dell’autonomia stessa, in quanto gli consente di organizzarsi con efficienza secondo esigenze e finalità proprie.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 133 della Costituzione.

Art. 2
La comunità

1. L’ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l’effettiva partecipazione, libera e democratica, all’attività politico-amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organici del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l’identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. Nell’esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all’elevazione della loro qualità di vita.

4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l’esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 3
Territorio

1. Il Comune di Dronero comprende la parte del suolo nazionale, per una superficie di kmq. 58,90, delimitato con il piano topografico, di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica, e confina con i Comuni di Villar San Costanzo, Roccabruna, Cartignano, San Damiano Macra, Pradleves, Monterosso Grana, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Caraglio e Busca.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di: Tetti, Pratavecchia, Monastero. Nel Capoluogo è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale, ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 4
Stemma, gonfalone, titolo di Città

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale. Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone, che deve essere sempre accompagnato dal Sindaco o suo delegato, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, nonché i casi di concessione in uso ad Enti o Associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità. Nell’uso del gonfalone, inoltre, si devono osservare le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

2. E’ fatto divieto di riproduzione e utilizzo dello stemma per fini commerciali o politici.

3. Il Comune si fregia del titolo di “Città” concesso con Regia Patente in data 3 agosto 1749, interinata in Torino dalla Regia Camera dei Conti in data 10 settembre 1749.

Art. 5
Sede

1. La sede del Comune è sita in via Giolitti n. 47. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale con la stessa procedura prevista dal successivo articolo 109 per le modificazioni statutarie. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi istituzionali e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Art. 6
Albo Pretorio

1. Il Comune deve avere un albo pretorio, in luogo accessibile al pubblico e nella sede dell’Ente, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che per legge o per regolamenti devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni e ne rilascia il referto.

Art. 7
L’autonomia

1. L’attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell’ordinamento generale del Comune.

2. L’autonomia statutaria e normativa si realizza in osservanza dei principi espressamente enunciati dalla legge.

Art. 8
Lo Statuto

1. Il presente statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell’organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell’ambito della legge.

4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata, disciplinando anche forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo articolo 111.

CAPO II
Il Comune

Art. 9
Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall’ordinamento.

2. Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità sociale ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 10
Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, è l’ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, della difesa, dell’assetto e dell’utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso conferite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

5. Il Comune esercita le funzioni conferite, delegate o subdelegate dalla Regione, con l’osservanza del principio di sussidiarietà, per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale e a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell’ambito degli stanziamenti concordati all’atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

Art. 11
L’attività amministrativa

1. L’attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell’azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell’organizzazione del personale dipendente ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 12
Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all’estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l’erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

CAPO III
La potestà regolamentare

Art. 13
I Regolamenti Comunali

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio a norma del successivo articolo 20, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto.

CAPO IV
Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 14
Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell’azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l’organizzazione dell’ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all’uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell’esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all’organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO II
ORGANI

CAPO I
Ordinamento

Art. 15
Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell’ambito della legge.

3. La legge e lo statuto regolano l’attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

4. Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna è promossa la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli Organi Collegiali del Comune, nonché di Enti, Aziende e istituzioni da esso dipendenti.

CAPO II
Il Consiglio Comunale

Art. 16
Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale e organizzativa, è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto, e deve assicurare e garantire lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto e disciplinate dal Regolamento di cui all’art. 26.

Art. 17
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell’Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l’attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l’ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l’esercizio delle funzioni e dei servizi, l’ordinamento degli uffici, del personale e dell’organizzazione amministrativa dell’Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d’investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell’Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche mediante la formulazione di indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive.

3. Il Consiglio può esprimere direttive per l’adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l’amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

4. Nell’esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché, nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il Consiglio privilegia la competenza professionale, mediandola con l’applicazione del principio delle pari opportunità. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 18
Funzioni di controllo politico
amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell’organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma 1 l’attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti, nell’adempimento delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell’esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all’approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti;

e) presentando al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell’attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del comma 1 è esercitata dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti.

Art. 19
Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l’adozione degli atti sottoelencati, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l’organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell’Ente:

a) gli statuti del Comune e delle aziende speciali e i regolamenti;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e l’elenco annuale delle opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) i criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi di funzionamento da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Comunale o di altri Responsabili di servizi;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio Comunale tutti gli altri atti e provvedimenti allo stesso attribuiti dalla legge, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione e, infine, quelli relativi alla nomina, alla designazione e alla revoca dei propri rappresentanti nelle commissioni previste da leggi, dallo statuto e da regolamenti secondo la procedura di cui al successivo comma 3.

3. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di cui alla lettera n) del comma 1 in seduta pubblica e con votazione a schede segrete, osservando le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l’efficace svolgimento della funzione di coordinamento e di riorganizzazione da parte del Sindaco degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 20
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni del Comune.

2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e, quindi, nel loro insieme.

3. Per l’adozione e la modifica dei regolamenti è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono ripubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Alla scadenza di tale pubblicazione i regolamenti acquistano piena efficacia.

Art. 21
Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alla supplenza in caso di sospensione e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge e dal comma 6 del successivo articolo 23.

Art. 22
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 23
Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali - Dimissioni - Decadenza - Consigliere Anziano

1. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Il Consigliere Anziano è il Consigliere, escluso il Sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri a norma di legge, che nella elezione a tale carica ha conseguito la maggiore cifra individuale (cioè cifra di lista aumentata dai voti di preferenza) e, a parità di voti, il più anziano di età. Il Consigliere Anziano, esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri a norma delle disposizioni di legge vigenti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla surrogazione degli ineleggibili e all’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

5. Le dimissioni dalla carica, indirizzate dai Consiglieri al Consiglio Comunale per iscritto, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale del Comune nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Inoltre, il seggio resosi così vacante, o che si rendesse comunque vacante per qualsiasi altra causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

6. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono ad un’intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, dopo trascorso il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato della proposta di decadenza.

7. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

8. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

9. I Consiglieri, con la procedura stabilita dal regolamento, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende speciali ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto sulle notizie ricevute, nei casi specificamente determinati dalla legge.

10. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo, osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale. Le stesse devono ottenere risposta entro 30 giorni da parte del Sindaco o degli Assessori dallo stesso delegati.

11. Ai Consiglieri spettano, per l’esercizio delle loro funzioni, le indennità di presenza, di missione e di rimborso spese forzose nelle misure previste dalla legge.

12. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art 24
I Gruppi Consiliari e la Conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo - eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere che nell’ambito di ciascuna lista ha riportato il maggior numero di voti di preferenza e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

3. La Conferenza dei Capigruppo è l’organo consultivo del Sindaco nell’esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

4. Il regolamento del Consiglio definisce le competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari e la Giunta Comunale.

5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l’esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 25
Commissioni Comunali e Commissioni consiliari di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa può istituire Commissioni consultive e Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare e in quelle aventi funzioni di controllo o di garanzia la presidenza è attribuita ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate nel Regolamento di cui al successivo art. 26.

2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal predetto Regolamento.

3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

4. Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere.

5. Un quinto dei Consiglieri può richiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta e/o d’indagine sull’attività dell’amministrazione, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, d’intesa con il Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune con l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

Art. 26
Commissione per il Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire la presenza in essa di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all’approvazione del Consiglio.

3. La Commissione è nominata per l’intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l’aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le successive modificazioni.

5. Il Regolamento determina, alla luce anche di quanto già in parte disposto dal presente statuto, le norme al fine di definire i profili specifici del funzionamento e dei rapporti interorganici ed intersoggettivi del Consiglio, e dovrà in ogni caso prevedere:

a) La disciplina delle attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa del Consiglio:

1) definire le modalità per approvare direttive generali, ordini del giorno;

2) stabilire i criteri per esaminare i rilievi e le proposte del Collegio dei Revisori, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

3) definire la istituzione delle Commissioni;

b) La disciplina delle attribuzioni di controllo del Consiglio:

1) individuare le forme di collaborazione con il Collegio dei Revisori del conto per l’esercizio congiunto dell’azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria;

2) stabilire termini e modalità per la presentazione da parte della Giunta della relazione annuale sull’attività gestionale con riferimento agli indirizzi fissati;

3) stabilire le modalità con le quali la Giunta, ovvero il Sindaco (o suo delegato) deve riferire al Consiglio dell’esercizio della vigilanza e del controllo sulle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al Comune per l’osservanza degli indirizzi ed il raggiungimento degli obiettivi;

4) dettare criteri per la disciplina delle forme e modalità di controllo interno della gestione salvo quanto già previsto nello statuto;

c) La disciplina delle attribuzioni organizzatorie del Consiglio:

1) modalità e tempi di convocazione;

2) quorum strutturale e funzionale;

3) materie sulle quali non si potrà deliberare in seconda convocazione in mancanza di un minimo quorum strutturale e funzionale;

4) modalità di formulazione dell’ordine del giorno. Avvisi e notifica. Organi o soggetti cui inviare gli inviti;

5) termini e modalità per il deposito degli atti del Consiglio prima della seduta;

6) competenze e poteri del Presidente, oltre a quelle già previste dallo statuto;

7) numero degli scrutatori;

8) forme e modalità delle discussioni e svolgimento delle sedute, fissando un tempo massimo per gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto;

9) interrogazioni e mozioni, fissando un tempo massimo per interventi e repliche;

10) iniziativa delle proposte;

11) sedute pubbliche e segrete;

12) modalità di votazione;

13) sospensione e scioglimento delle sedute;

14) modalità di esercizio del diritto di informazione sull’attività, sulle iniziative del Comune e sulla verbalizzazione;

15) approvazione verbali sedute precedenti;

16) doveri, diritti, poteri degli amministratori e dei membri di commissioni;

17) composizione, nomina, compiti, organizzazione, funzionamento, strutture e mezzi dei gruppi consiliari e delle commissioni;

18) modalità operative per morte, revoca, dimissioni e decadenza degli amministratori e dei membri di commissioni. Motivi giustificativi di assenze o impedimenti in caso di mancato intervento alle sedute;

19) istruttoria, pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni, salvo quanto già previsto nello statuto;

20) ogni altra norma utile o necessaria per il buon funzionamento degli organi, per lo svolgimento delle sedute.

6. Infine, il Regolamento disciplina le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio nonché la gestione delle predette risorse e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 27
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono due volte all’anno e precisamente nei periodi dal 1° aprile al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La riunione in sessione straordinaria deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente a cura del Sindaco.

5. Il Consiglio Comunale deve, comunque, essere convocato, tra sessioni ordinarie e straordinarie, almeno quattro volte nell’anno solare.

Art. 28
Convocazione del Consiglio - Ordine del Giorno

1. Il Sindaco convoca il Consiglio, fissandone il giorno e l’ora dell’adunanza, su propria determinazione o di chi ne fa le veci e negli altri casi previsti dall’articolo precedente, con avviso scritto da consegnare a domicilio dei Consiglieri. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso, con l’elenco degli oggetti da trattarsi, per le sessioni ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima, e per le sessioni straordinarie almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza. Tuttavia, nei casi d’urgenza, basta che l’avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno di una determinata seduta.

2. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Sindaco.

3. Quando l’adunanza consiliare avviene a seguito di richiesta di un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno gli oggetti contenuti nella richiesta.

4. L’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato nell’albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

5. La convocazione del Consiglio neo - eletto per la convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri, per il giuramento del Sindaco, per la comunicazione della nomina degli Assessori, tra cui un Vicesindaco, e per la presentazione, sentita la Giunta, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato è disposta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

6. Nei casi previsti dalla legge e previa formale diffida a provvedere, il Consiglio viene convocato ad iniziativa del Prefetto.

7. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 29
Interventi dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le adunanze del Consiglio sono di 1^ e 2^ convocazione. In prima convocazione il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano un diverso quorum strutturale e funzionale.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma 1, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, sempre che non siano stati aggiunti nuovi argomenti all’originario ordine del giorno, nel qual caso vale quanto disposto al comma 1 del presente articolo.

3. I Consiglieri, che devono astenersi a norma del successivo articolo 30, non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, al pari di coloro che escono dalla sala prima della votazione.

4. I Consiglieri che dichiarano volontariamente di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per rendere valida l’adunanza, ma non fra i votanti.

Art. 30
Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al precedente comma 1 comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala dell’adunanza durante la trattazione dei predetti argomenti.

3. Debbono astenersi pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del Comune o degli Enti, Istituti o Aziende soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 31
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche. Sono segrete nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

Art. 32
Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l’adunanza del Consiglio:

a) è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni;

b) ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza;

c) può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine;

d) opera la scelta degli scrutatori;

e) proclama l’esito delle votazioni.

2. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale anche nella prima seduta dopo l’elezione del nuovo.

3. Le adunanze del Consiglio, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni del Sindaco sono presiedute dal Vicesindaco e in mancanza di questo dal Consigliere Anziano, individuato ai sensi del precedente articolo 23.

Art. 33
Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata o diversa.

2. Le votazioni sono, di norma, palesi; le deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni circa le qualità o capacità di persone devono adottarsi a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine e le designazioni di cui al comma 1, lettera n), e comma 2 del precedente articolo 19, si applica, in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma 4 hanno riportato il maggior numero di voti.

6. In caso di parità di voti, nelle nomine, è eletto il più anziano di età, salvo che la legge non disponga diversamente.

7. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 34
Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l’adunanza.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l’obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione, che a giudizio del Segretario Comunale appaiano rilevanti. La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione meccanica, idoneamente conservati fino alla fine del mandato elettivo. Il verbale deve recare, oltre ai pareri di cui all’art. 53, comma 1 della Legge n. 142/1990, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta con l’indicazione di massima da parte del Segretario Comunale, dei motivi che hanno determinato il voto. Debbono inoltre essere riconoscibili, nel verbale, i componenti astenuti nonché coloro che abbiano votato contro la proposta in esame.

4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, a condizione che consegni opportuna memoria scritta, in modo leggibile, e firmata, o che detti, seduta stante, in modo chiaro, sintetico ed inequivocabile al Segretario il proprio intervento.

5. Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

6. Nei casi di astensione obbligatoria del Segretario Comunale previsti dalla legge, le funzioni verbalizzanti saranno assunte temporaneamente su determinazione del Presidente del Collegio, da un componente dello stesso in qualità di facente funzioni.

Art. 35
Pubblicazione, esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive ai sensi di legge e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione I
Elezione del Sindaco e della Giunta

Art. 36
Elezione del Sindaco e nomina
dei componenti della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità fissate dalla legge ed è componente del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco. A tal fine emette apposito decreto da notificare personalmente agli interessati, i quali, seduta stante, lo controfirmano per accettazione.

3. Il Sindaco, quindi, dà comunicazione della predetta nomina al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione .

4. Non può procedersi alla predetta comunicazione se non siano stati prima convalidati tanti Consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.

Sezione II
La Giunta Comunale

Art. 37
Ruolo

1. La Giunta Comunale:

a) Collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune coadiuvandolo nella realizzazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

b) Opera attraverso deliberazioni collegiali;

c) esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 38
Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 6 Assessori.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dal Vicesindaco. Nel caso di assenza o impedimento dei predetti la presidenza è assunta dagli altri Assessori secondo l’ordine di anzianità dato dall’età.

3. Possono essere nominati, fino ad un massimo 1/3 del numero stabilito al precedente comma 1, Assessori anche dei cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

4. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Art. 39
Nomina dei componenti della Giunta - Incompatibilità

1. La nomina dei componenti della Giunta avviene nei modi e termini indicati dalla legge e dal precedente articolo 36.

2. Salvo i casi di incompatibilità previste per il Sindaco e gli Assessori dalla legge, non possono far parte contemporaneamente della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 40
Vicesindaco - Anzianità degli Assessori

1. Il Vicesindaco è l’Assessore designato a tale funzione dal Sindaco con lo stesso decreto di nomina della Giunta Comunale.

2. Il Vicesindaco esercita funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e, infine, nel caso previsto dal comma 1 del successivo art. 42.

3. All’Assessore più Anziano di età, in assenza o impedimento del Vicesindaco, spetta sostituire il Sindaco assente o impedito, quale Capo dell’Amministrazione Comunale.

4. Infine, nel caso di assenza o impedimento anche del predetto Assessore, spetta sostituire il Sindaco assente o impedito, quale Capo dell’Amministrazione Comunale, agli Assessori secondo l’ordine di anzianità dato dall’età.

Art. 41
Durata in carica della Giunta - Indennità

1. La Giunta rimane in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. Competono al Sindaco e agli Assessori le indennità di funzione, di missione e di rimborso spese forzose previste dalla legge.

Art. 42
Decadenza della Giunta

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Inoltre, la Giunta decade nei casi di scioglimento del Consiglio Comunale previsti dalla legge.

3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 43
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto, affinchè provveda nei modi e termini stabiliti dalla legge.

4. L’approvazione della mozione, della quale il Segretario Comunale informa il Prefetto, comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi della normativa vigente.

5. La mozione è presentata al Sindaco che la consegna al Segretario Comunale, il quale ne dispone l’immediata acquisizione al protocollo generale del Comune e alla contestuale formale comunicazione agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 3.

Art. 44
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca;

d) decadenza.

2. Le dimissioni da componente della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco, e sono perfette ed efficaci e altresì irrevocabili fin dal momento della loro acquisizione al protocollo generale del Comune.

3. Il Sindaco procede con proprio decreto motivato alla revoca dei singoli Assessori quando non osservino le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato così come presentate al Consiglio Comunale o comunque non svolgano un’azione amministrativa coerente alle stesse, nonché nel caso che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

4. Il decreto di revoca deve essere entro 5 (cinque) giorni notificato all’interessato a cura del Sindaco.

5. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco stesso con proprio decreto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla emanazione del provvedimento.

Art. 45
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori per gli atti dei rispettivi assessorati.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa la data della riunione e gli oggetti all’ordine del giorno da trattare.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. E’, tuttavia, consentita, nella fase di esame e discussione della proposta di deliberazione, l’audizione di Consiglieri Comunali, responsabili dei servizi comunali, di tecnici, di esperti, di consulenti e di cittadini ai fini della migliore conoscenza dell’argomento in trattazione. I suddetti devono allontanarsi prima della decisione.

5. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti, arrotondata all’unità superiore, ed a maggioranza assoluta di voti.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Si applicano per le deliberazioni della Giunta le stesse disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 29.

8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

9. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell’adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all’Albo pretorio.

Art. 46
Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione attiva e discrezionale che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco o del Segretario;

b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio stesso;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e, nell’ambito delle sue competenze, persegue la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;

e) approva i progetti e le modalità di aggiudicazione dei lavori, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio Comunale, e, quindi, anche quelli relativi alle locazioni di immobili e alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

f) definisce le condizioni ed approva le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;

g) nomina le commissioni per le selezioni pubbliche;

h) adotta i provvedimenti di assunzione, di cessazione, e, su parere della Commissione di cui al seguente articolo 81, quelli disciplinari e di sospensione dal servizio del personale dipendente, non riservati ad altri organi dal regolamento del personale;

i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale od amministrativo, come attore o convenuto, ed approva le transazioni;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività del personale dipendente;

n) delibera la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari già previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale;

o) adotta il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Nell’esercizio dell’attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio, e per quest’ultimo allegare una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

b) predisporre i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

d) proporre al Consiglio:

- le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l’assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

- l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.

3. Nell’esercizio dell’attività esecutiva spetta alla Giunta:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.

4. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e disporre l’utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art. 47
Deliberazioni d’urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in casi d’urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L’urgenza deve essere determinata da cause nuove e posteriori all’ultima adunanza consiliare.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi le deliberazioni della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 48
Pubblicazione, esecutività ed eseguibilità
delle deliberazioni della Giunta

1. Si applica alle deliberazioni della Giunta quanto disposto dal precedente articolo 35.

Sezione III
Sindaco

Art. 49
Sindaco organo istituzionale - Dimissioni

1. Il Sindaco è Ufficiale del Governo e Capo dell’Amministrazione e come tale organo responsabile dell’Amministrazione del Comune. Al riguardo è garante del rispetto della legge, dell’attuazione dello statuto, dell’osservanza dei regolamenti, attraverso la direzione unitaria politico-amministrativa e l’attività di coordinamento degli organi collegiali elettivi e burocratici del Comune.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio. Una volta trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse diventano efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio Comunale. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinchè questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.

Art. 50
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune:

a) rappresenta il Comune e promuove da parte degli organi collegiali e dell’organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che lo compongono;

b) convoca il Consiglio, fissandone il giorno e l’ora e spedendo tempestivamente gli avvisi con l’elenco degli oggetti da trattarsi, e lo presiede, e quale Presidente del Consiglio Comunale è l’interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento;

c) tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni;

d) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo;

e) nomina i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

f) convoca e presiede la Giunta; quale Presidente della stessa ne esprime l’unità d’indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori;

g) distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi del successivo articolo 51;

h) vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell’Assessore da lui delegato;

i) concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano il Comune, che questi ultimi intendono rilasciare;

j) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

k) revoca uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

l) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale;

m) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati; può disporre, inoltre, l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale; collabora infine con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;

n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dal successivo art. 80;

o) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati, dal regolamento, alle attribuzioni della Giunta;

p) nomina i messi notificatori;

q) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;

r) impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689;

s) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza, e ha competenza certificativa per quanto possa risultare agli atti degli uffici comunali o accertabile documentalmente da personale comunale e per l’espletamento di dette funzioni può incaricare, con atto formale, il Segretario Comunale o altro personale idoneo comunale;

t) emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza, espropri, ecc. che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

u) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, nei provvedimenti giurisdizionali ed amministrativi e promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, previa autorizzazione della Giunta;

v) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto;

w) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio ai sensi del precedente articolo 19 e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

x) convoca i comizi per i referendum;

y) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito Albo; nonché conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

z) promuove tramite il Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 51
Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di Capo e Responsabile dell’Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L’atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera trasferimento di competenza.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

9. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima adunanza successiva al loro conferimento o alla loro modifica.

10. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

11. Nell’esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall’articolo 85 e seguenti del presente Statuto.

12. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri Comunali incarico di svolgere attività di istruzione e studio determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 52
Surrogazione del Comitato Regionale
di Controllo per le nomine

1. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Art. 53
Competenze del Sindaco quale Ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, soprintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 54
Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Capo dell’Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l’osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti generali e comunali o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall’interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

4. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e con l’osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

5. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Le ordinanze aventi carattere generale debbono essere pubblicate all’albo pretorio per 15 giorni, salve le pubblicazioni di durata diversa prevista dalla legge o dai regolamenti.

7. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

8. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
Criteri direttivi

Art. 55
Partecipazione dei cittadini all’amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa esprime il concorso diretto della Comunità all’esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini. Essa è riservata sia al singolo cittadino, all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sia a libere forme associative e ad organizzazione dei cittadini stessi per la protezione di interessi collettivi.

2. Il Comune, pertanto, garantisce l’effettiva partecipazione democratica e costruttiva di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico e costruttivo alla predetta attività. In particolare agevola la formazione di associazioni di volontariato che operino nell’interesse della comunità, collaborando con esse.

3. Assicura ai cittadini, ai sindacati e alle altre organizzazioni sociali, attraverso le forme e modalità previste dai successivi articoli, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell’attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3 l’Amministrazione Comunale favorisce l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

5. L’Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. Riconosce le associazioni che si siano accreditate presso il Comune, enunciando chiaramente di quali interessi collettivi o diffusi siano portatrici, e che, quindi, verranno iscritte in un apposito registro articolato per attività. Ne agevola la formazione o la trasformazione in organismi giuridici statutari, mettendo a disposizione, se possibile, sedi e strutture e consentendo di partecipare effettivamente all’Amministrazione locale.

6. Il coinvolgimento dei cittadini, sia esso partecipativo che propositivo, può essere attivato dalla stessa amministrazione con ogni forma di consultazione, anche referendaria.

7. I rapporti fra il Comune e le associazioni, gli organismi ed i singoli cittadini, sono improntati, oltre che al principio della partecipazione alla gestione della cosa pubblica, ai principi fondamentali della credibilità del potere rappresentante, della trasparenza nell’azione amministrativa, nonché del diritto di iniziativa, di informazione, di equità e di parità di trattamento a tutela degli interessi individuali e collettivi, specialmente su problemi che investono scelte di rilevante valore programmatico e gestionale.

8. Nella visione più generale del pubblico interesse, la libera e spontanea partecipazione si pone il limite del rispetto dei principi di cui al precedente comma 7, posti alla base di ogni movimento, associativo o singolo, al di là di ogni intenzionalità di mero ostruzionismo politico o di egoistico tornaconto.

CAPO II
Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 56
Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, religiose, ricreative, sociali e sportive.

2. L’Amministrazione Comunale ne facilita l’esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. L’Amministrazione Comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni

5. La convocazione di cui al precedente comma 4 è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite in analogia a quelle previste nel regolamento consiliare.

Art. 57
Consultazioni Popolari

1. Il Comune, anche su richiesta, può consultare i cittadini su ogni materia di esclusiva competenza locale, di rilevante interesse, e in occasione di eventi, fatti, attività e servizi di notevole richiamo.

2. La consultazione è indetta con avvisi pubblici, o con ogni altra forma ritenuta all’occorrenza più consona, ma può essere limitata a singole località interessate, a settori di categorie, a sindacati, comitati, associazioni, cooperative, formazioni economiche, sociali, scolastiche, sportive e d’ogni altro genere, quando riguarda specifici provvedimenti di interesse degli stessi.

3. Le spese di consultazione sono a carico del Comune, salva che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

4. Nessuna consultazione potrà aver luogo in occasione di operazioni elettorali provinciali e comunali.

5. Il Comune può avvalersi di suggerimenti e proposte dei cittadini, intenzionati a collaborare con l’Amministrazione Comunale, promuovendo azioni di impulso e di programmazione.

CAPO III
Iniziative Popolari

Art. 58
Le istanze, le proposte e le petizioni
dei singoli cittadini

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni di singoli cittadini.

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso e sia diretto a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d’inammissibilità.

4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise dalla Giunta, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della Amministrazione alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio Comunale.

6 I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio Comunale.

7. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 59
Istanze, petizioni e proposte di cittadini associati

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale con riferimento ai problemi diretti a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi, nonchè proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte di cui al presente articolo sono ricevute dal Consiglio Comunale, che provvede a deliberare nel merito entro sessanta giorni.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno del 4% degli elettori del Comune.

4. L’autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 60
Il referendum

1. Il referendum è indetto per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, indicando i mezzi per far fronte alla spesa.

2. E’ previsto, inoltre, referendum su richiesta del 15% dei cittadini elettori del Comune alla data del 1° gennaio dell’anno nel quale viene presentata la richiesta.

3. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme di legge e raccolte nei 90 giorni antecedenti la presentazione al Sindaco della proposta di Referendum.

4. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali e quelle concernenti i diritti inviolabili dell’uomo, come previsto agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione, mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale e in materia di interessi collettivi.

5. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

6. La proposta di referendum deve contenere il testo da sottoporre agli elettori ed essere indirizzata al Sindaco, che, entro 10 giorni dalla ricezione, la discute in Giunta, e, poi, entro i 30 giorni successivi l’affida al Consiglio, che delibera sull’ammissibilità e regolarità dello stesso con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. Il Consiglio dovrà valutare esclusivamente la regolarità della composizione del Comitato promotore del referendum, dell’oggetto e delle firme autenticate quali condizioni di ammissibilità dello stesso.

8. Il referendum, qualora nulla osti, è indetto dal Sindaco entro 90 giorni dalla esecutività della delibera consiliare.

9. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alle elezioni generali in quanto applicabili.

10. All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

Art. 61
Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni comunali; altrimenti è dichiarato respinto.

2. L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

3. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

4. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco deve proporre egualmente al Consiglio la discussione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum nel caso in cui ad esso abbia partecipato la metà più uno degli elettori e la maggioranza dei votanti abbia espresso voto favorevole.

Art. 62
Azione popolare

1. L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell’Ente.

2. La Giunta Comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell’interesse dell’Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l’attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l’azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell’azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l’azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l’azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato, nonché, in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.

CAPO IV
La partecipazione dei cittadini
al procedimento amministrativo

Art. 63
Partecipazione dei cittadini al
procedimento amministrativo

1. Salvo quanto previsto dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento, il Comune, nell’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, assicura ai cittadini interessati, direttamente o a mezzo delle proprie istituzioni e aziende dipendenti, la partecipazione al procedimento amministrativo, fornendo agli stessi comunicazioni ed ogni utile notizie sull’avvio e sullo svolgimento procedurale, indicando l’oggetto del procedimento iniziato, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento presso cui si può prendere visione degli atti. Qualunque soggetto, portatore di interesse collettivo, diffuso o legittimo, al quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento.

2. L’interessato, indipendentemente dalla azione del Comune o delle sue istituzioni, ha diritto di conoscere, in ogni momento, lo stato degli atti che lo riguardano, con libertà di accesso ai documenti e all’informazione, salvo casi di segretezza o di esigenze di riservatezza da salvaguardare. Il rifiuto di accesso, il differimento e la limitazione debbono essere motivati.

3. Le istanze di accesso debbono tendere a lecite tutele di diritti e giammai ispirarsi ad interessi surrettizi, basati su presupposti falsi, nè essere puramente intese a frenare l’attività amministrativa.

4. L’interessato ha diritto di presentare chiarimenti, memorie scritte, depositare documenti, secondo il principio del contraddittorio, farsi parte diligente per facilitare il compito degli uffici, collaborando con essi a garanzia dello snellimento e della correttezza amministrativa.

5. L’Amministrazione Comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d’ufficio.

6. L’Amministrazione Comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini saranno stabiliti da apposito regolamento per il procedimento amministrativo. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l’istruttoria e l’emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell’unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 64
Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

2. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, determina l’unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale, precisando, inoltre, il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il regolamento richiamato nel precedente comma 2 è ispirato a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e deve stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l’esercizio di tale potestà.

CAPO V
Il diritto d’accesso e d’informazione del cittadino

Art. 65
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza e imparzialità dell’attività amministrativa e in ossequio al principio del giusto procedimento, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo successivo.

2. Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. L’Amministrazione Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all’attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L’informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all’albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma 5.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune il Consiglio Comunale e la Giunta utilizzano i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l’informazione.

Art. 66
il diritto di accesso agli atti amministrativi
alle strutture ed ai servizi.

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione della legge. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l’esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L’esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Amministrazione, la Giunta assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con le modalità stabilite dal regolamento, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al comma 2. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s’intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma 6 sono attivabili le azioni previste dall’articolo 25, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO VI
DIFENSORE CIVICO

Art. 66 bis
Istituzione del Difensore Civico

1. Il Comune istituisce l’Ufficio del Difensore Civico quale garante dell’imparzialità, del buon andamento e della correttezza dell’azione amministrativa svolta dall’Ente nonché per l’esercizio del controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e dei Consiglio nei casi previsti dalla legge. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le proprie funzioni in piena autonomia.

Art. 66 ter
Requisiti, elezione e durata in carica

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con voto segreto a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora nessuno dei candidati ottenga il quorum richiesto, dopo due votazioni da tenersi in sedute diverse, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che ottiene il maggior numero di consensi.

3. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età.

4. Il Difensore Civico resta in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore, ed è rieleggibile una sola volta.

5. Il Difensore Civico è scelto tra cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche fra coloro che, per particolari esperienze nel campo amministrativo, offrano garanzie di indipendenza, obiettività, imparzialità e preparazione giuridico-amministrativa.

6. Non solo eleggibili alla carica:

a) i Membri del Parlamento ed i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali nonché coloro che abbiano ricoperto dette cariche nell’anno precedente;

b) coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;

c) i Membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali nonché gli Amministratori e Dirigenti di Enti, Istituti ed Aziende Pubbliche di cui il Comune abbia il controllo o la vigilanza;

d) coloro che prestano attività di consulenza o collaborazione con il Comune nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese che intrattengano, con il Comune stesso, rapporti contrattuali o che dal medesimo ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;

e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

7. L’ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall’ufficio dichiarata dal Consiglio Comunale con proprio atto.

8. L’ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

9. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

Art. 66 quater
Cessazione dalla carica

1. Il Difensore Civico cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca.

2. Il Difensore Civico è revocato dall’incarico per gravi violazioni ai doveri d’ufficio, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

3. Ove tale maggioranza non venga conseguita nel corso di altra seduta, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 66 quinquies
Attribuzioni

1. Il Difensore Civico, d’ufficio o su iniziativa di cittadini, singoli o associati o di Enti Pubblici, svolge attività di indagine, ispezione ed impulso al fine di garantire l’imparzialità ed il buon andamento dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune nonché della gestione dei servizi pubblici svolti dalle Aziende, Istituzioni ed Enti collegati, dipendenti o controllati dal Comune medesimo.

2. Nell’esercizio di tale attività il Difensore Civico accerta e segnala, agli Organi competenti, abusi, disfunzioni, ritardi ed omissioni ed indica modalità e tempi per l’assunzione delle iniziative idonee ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

3. Ha diritto di accesso a tutti gli atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione nonché dagli Enti ed Aziende di cui al comma precedente e può richiedere informazioni e notizie senza che possa venirgli opposto il segreto d’ufficio, tranne che nei casi espressamente previsti dalla Legge.

4. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, una relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti corredandola con le osservazioni e le proposte atte a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione.

5. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla presentazione della stessa.

6. Il Difensore Civico esercita altresì il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta Comunale (e quello sostitutivo) nei casi e con le procedure tassativamente previste dalla Legge.

Art. 66 sexties
Sede e indennità

1. L’Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale.

2. La funzione del Difensore Civico è onoraria e ad essa non compete alcuna indennità di carica.

TITOLO IV
Attività amministrativa

Art. 67
Svolgimento dell’azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa a principi atti a porre in essere un ordinamento che ne consenta l’attività gestionale, mirando a realizzare un’amministrazione di risultato e, quindi, ponendo al centro del suo funzionamento il raggiungimento degli obiettivi fissati dai suoi organi elettivi coniugato con il rispetto dei principi di legalità, di imparzialità e del giusto procedimento.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune nell’ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici, in una delle forme previste dalla legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.

CAPO I
Servizi

Art. 68
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede all’impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 69
Gestione dei servizi pubblici comunali

1. Il Consiglio Comunale delibera l’assunzione dell’impianto e della gestione dei pubblici servizi comunali nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) a mezzo di azienda speciale;

d) a mezzo di istituzione;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale comunale costituite o partecipate dall’Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all’articolo 3 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

CAPO II
Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 70
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 71
La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

Art. 72
Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell’azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il Presidente è compreso nel numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

5. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle aziende non dovrà comunque essere superiore a 7, compreso il Presidente e rispettando il principio della proporzionalità dei gruppi consiliari.

6. Alle nomine del Presidente e del Consiglio di Amministrazione provvede il Sindaco.

7. Per essere eletti Presidente e membro del Consiglio di amministrazione occorre possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità per la nomina a Consigliere Comunale ed avere specifiche competenze tecniche o amministrative per studi o esperienze acquisite presso aziende ed enti pubblici o privati. I Consiglieri Comunali e i Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio di amministrazione. Sono, inoltre, ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

8. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente decadono in caso di cessazione o di scioglimento del Consiglio Comunale.

9. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono, inoltre, essere revocati dal Sindaco in caso di comportamento contrastante con disposizioni di legge ovvero pregiudizievole agli interessi dell’Azienda o del Comune. Il Sindaco procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari o cessati dalla carica.

10. Il Direttore, al quale compete la rappresentanza legale di fronte ai terzi e la responsabilità gestionale, è nominato, a seguito di concorso pubblico o contratto a tempo determinato, dal Consiglio di amministrazione dell’azienda, purché sia in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto o dai regolamenti.

11. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell’ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l’obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

12. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

13. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

14. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art. 73
Le istituzioni

1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire “istituzioni”, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il Presidente è compreso nel numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

4. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni non dovrà comunque essere superiore a 7, compreso il Presidente e rispettando il principio della proporzionalità dei gruppi consiliari.

5. Alle nomine del Presidente e del Consiglio di Amministrazione provvede il Sindaco.

6. Il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione è l’organo deliberante, mentre il Presidente è l’organo esecutivo. Fra i membri del Consiglio il Presidente nomina un Vice Presidente che lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento. In assenza dell’uno e dell’altro, assume le funzioni surrogatorie il membro più anziano di età.

7. Il Direttore, al quale compete la rappresentanza legale di fronte ai terzi e la responsabilità gestionale, è nominato, a seguito di concorso pubblico o contratto a tempo determinato, dal Consiglio di amministrazione dell’istituzione, purché sia in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione a pubblico impiego, secondo quanto previsto dallo statuto o dai regolamenti.

8. Si estendono alle istituzioni le norme del presente statuto, in quanto compatibili, concernenti fra l’altro:

a) requisiti soggettivi, cause di incompatibilità, di decadenza, dimissioni, revoca e relative modalità operative;

b) disciplina delle convocazioni, adunanze, deliberazioni e votazioni;

c) pubblicazione, controllo ed esecutività degli atti deliberativi.

9. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

10. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

11. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

12. La costituzione delle “istituzioni” è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 74
Le società per azioni e a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale, che deve rimanere costantemente superiore alla metà del capitale sociale, è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell’atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d’amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

CAPO III
Forme associative e di cooperazione
accordi di programma

Art. 75
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. A tal fine la deliberazione consiliare dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 76
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale. Al Consorzio si applicano, in quanto compatibili le norme previste per le aziende speciali nel presente statuto e nella legislazione vigente.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l’Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L’Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall’Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

4. I membri dell’Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L’Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio e la rappresentanza di fronte a terzi.

8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell’Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio di Amministrazione a quelli della Giunta.

9. Lo statuto, comunque, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Consorzio.

10. Il Consorzio diviene giuridicamente esistente, dopo che sono divenute esecutive tutte le deliberazioni di approvazione dello statuto del Consorzio e della convenzione, e dopo che quest’ultima sia stata sottoscritta da tutti i rappresentanti degli enti partecipanti.

11. Per i Consorzi già esistenti, si applica, in via transitoria, l’articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 77
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, di interventi e di programmi d’intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi d’intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell’Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all’interesse, diretto od indiretto, della sua Comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art. 78
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Al fine di rendere effettivo il principio della separazione fra responsabilità politico amministrativa, spettante agli organi elettivi, e responsabilità burocratico-gestionale spettante al Segretario Comunale e al personale dipendente, gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ed assumono quali obiettivi l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

Nell’attuazione di tali criteri e principi i responsabili dei servizi, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l’imparzialità ed il buon andamento della gestione amministrativo-esecutiva, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica al fine di dare autonoma attuazione agli indirizzi politico-amministrativi preventivamente esercitati con discrezionalità dagli organi elettivi. Pertanto, spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli Organi di governo dell’Ente, tra i quali in particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;

b) la stipulazione in rappresentanza dell’Ente dei contratti già deliberati;

c) l’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

i) tutte le ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, con esclusione di quelle di carattere contingibile ed urgente sulle materie indicate dall’art. 38 della legge n. 142/1990;

j) pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario Comunale, rispondendo nei confronti della Giunta del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile e sulla base di meccanismi di cooperazione e coordinamento orizzontale, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l’organigramma delle dotazioni di personale, definisce l’articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l’assegnazione del personale agli uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta Comunale, su proposta del Segretario Comunale, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell’anno successivo.

Al riguardo il Comune promuove azioni positive intese a realizzare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna; sviluppa e favorisce modalità di organizzazione di servizi, uffici e prestazioni, adeguate alle esigenze di tutti i cittadini.

3. L’organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d’indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal Segretario Comunale, in base alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L’Amministrazione assicura l’accrescimento della capacità operativa del personale o attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all’evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari, oppure consente al personale di partecipare ai corsi organizzati da altri Comuni, Enti pubblici, organismi universitari e simili, facilitandone la presenza ed assumendone l’intero onere.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione dei dipendenti comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione operativa dell’Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite. E’ individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell’esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6. All’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II
Organizzazione del personale

Art. 79
Disciplina dello status del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione collettiva decentrata.

2. Il Comune attraverso il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi il Segretario Comunale e gli Organi amministrativi.

3. Il predetto Regolamento viene approvato dalla Giunta Comunale sulla base dei principi e dei criteri individuati dal consiglio Comunale.

4. E’ riservata alla legge la disciplina dell’accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali.

5. I dipendenti possono essere autorizzati, secondo modalità, condizioni e limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche locali o altri Enti pubblici.

Art. 80
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
e collaborazioni esterne

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione o di Responsabile di servizio che richieda competenza professionale e/o capacità di direzione, organizzazione e coordinamento, nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 127/1997.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge.

4. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, previa deliberazione.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilirne:

a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto.

CAPO III
Responsabilità disciplinare del personale

Art. 81
Norme applicabili

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà secondo le norme previste dalla legge le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio.

CAPO IV
Segretario Comunale

Art. 82
Stato giuridico e trattamento economico

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco ed è scelto dall’apposito Albo.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 83
Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dalla legge. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, soprintende, con ruolo e compiti di direzione, all’esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, dei quali coordina l’attività, assicurando l’unitarietà operativa dell’organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

4. Vigila sull’istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti dell’ufficio a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l’approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l’istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

5. Assicura l’attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l’esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile dell’ufficio o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

6. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto, con funzioni consultive, referenti e di assistenza esprimendo il suo parere in merito alle proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

7. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:

a) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi, i permessi e richiede all’A.S.L. visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale, con osservanza delle norme vigenti e del regolamento;

b) solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme regolamentari;

c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l’applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;

d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;

e) soprintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;

g) può rogare i contratti nell’interesse del Comune;

h) riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, dei Consiglieri e degli Assessori, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;

i) presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

8. Il Segretario Comunale, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 84
Vice Segretario

1. Il Comune può istituire un posto di Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale.

2. Il Vice Segretario coadiuverà il Segretario Comunale nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 83 e lo sostituirà nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO VI
RESPONSABILITA’

Art. 85
Responsabilità e pareri

1. La responsabilità è data da un fatto o da un comportamento contro legge, con conseguenze lesive di un interesse protetto con produzione di effetti amministrativi, civili e penali nell’esercizio di pubbliche funzioni. Il fatto illecito può essere commesso contro la pubblica amministrazione oppure verso terzi. Per gli Amministratori e per il personale dipendente si osservano le disposizioni in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, che vengono integralmente riprese per la parte non rubricata in modo specifico negli articoli seguenti.

2. Il regolamento organico, nel definire la struttura organizzativa dell’Ente, individua i responsabili dei servizi che istruiscono e predispongono i provvedimenti e gli schemi di atti deliberativi, assumendosene le conseguenti responsabilità e che debbono esprimere i pareri prescritti, identificandoli nel dipendente di qualifica più elevata.

3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

4. Il Segretario Comunale, il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli articoli 19 e 45 del presente statuto.

5. Il parere negativo deve essere motivato. Esso non impedisce l’adozione della deliberazione, purché siano motivate le ragioni che inducono l’organo deliberante ad andare di contrario avviso, fermo restando che, in tal caso, la responsabilità si trasferisce dai dipendenti agli Amministratori dell’organo deliberante e che l’atto, se adottato dalla Giunta Comunale, in quanto rientrante nella sua competenza, dovrà essere sottoposto al Comitato Regionale di Controllo.

Art. 86
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di istituto e servizio.

2. Se l’impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, che ricadrà sul superiore gerarchico e/o sull’Amministratore che ha impartito l’ordine.

3. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

4. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

5. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 87
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Alla responsabilità dell’impiegato verso terzi si applicano le disposizioni del comma 2 del precedente articolo 86.

3. Ove il Comune abbia risarcito al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo 86.

4. E’ danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

5. La responsabilità personale dell’Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l’Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

6. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri dell’organo che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

Art. 88
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 89
Prescrizione dell’azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 90
Difesa processuale

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale, ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E CONTABILITA

CAPO I
L’autonomia finanziaria

Art. 91
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, che istituisce con deliberazione consiliare.

Art. 92
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 93
Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma 2.

Art. 94
Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi d’investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO II
La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 95
La gestione del patrimonio

1. Il Comune tiene l’inventario dei beni demaniali e patrimoniali da revisionarsi, di regola, ogni dieci anni.

2. La Giunta Comunale soprintende all’attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso i responsabili di Ragioneria e dell’Ufficio Tecnico, la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

3. La Giunta Comunale adotta gli atti necessari per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l’osservanza dell’obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell’Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, che sono i responsabili degli uffici e dei servizi.

4. La Giunta Comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni immobili patrimoniali e l’affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile di Ragioneria compete l’attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative ai predetti beni comunali.

5. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta procede all’adozione del provvedimento.

6. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell’Ente.

7. L’alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

8. Il Consiglio Comunale delibera l’accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

CAPO III
Contabilità Comunale

Art. 96
Programmazione di bilancio

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale e la relazione previsionale e programmatica. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

3. Il bilancio di previsione per l’anno successivo, redatto in termini di competenza, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto.

CAPO IV
Appalti e contratti

Art. 97
Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla proprie attività istituzionale, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto s’intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Responsabile del servizio interessato.

CAPO V
Revisione economico-finanziaria
ed il rendiconto di gestione

Art. 98
Composizione e nomina del Collegio
dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune. Esso è composto di 3 membri, nominati dal Consiglio, con voto limitato a due componenti tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere Comunale.

2. Le proposte inerenti alle elezioni dei Revisori, depositate presso la Segreteria Comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.

3. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza.

4. Non possono essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

5. L’esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell’Ente con carattere di continuità.

6. E’, altresì, incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

7. I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.

8. La revoca dall’ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all’interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. La presidenza del collegio compete al Revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio del caso in cui più di uno dei nominandi sia iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, diversamente la presidenza è attribuita come per legge.

9. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Art. 99
Svolgimento delle funzioni

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 18. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente.

2. Per l’esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.

3. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo 100, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

5. Il Regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione con l’individuazione di procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli Organi e degli Uffici dell’Ente.

Art. 100
Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO VI
Il controllo economico interno della gestione

Art. 101
Finalità

1. L’Amministrazione adotta per il governo razionale della propria attività il metodo della programmazione. Tale metodo si fonda su:

a) analisi dell’ambiente destinatario dei servizi;

b) conoscenza dei costi, capacità e limiti dei medesimi;

c) individuazione di obiettivi di efficacia e di efficienza espressi in termini quantitativi e qualitativi;

d) raccordo delle attività al bilancio in relazione alle risorse ivi espresse.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d’esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell’Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l’attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell’esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari, secondo la procedura di cui al seguente articolo 102.

Art. 102
Procedure

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono quadrimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti, agli scopi perseguiti dall’Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all’Assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige semestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta, nei modi e termini stabiliti dalla legge, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

5. Il Regolamento di Contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

CAPO VII
Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 103
Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile, qualora ricorrano le condizioni di legge, per non più di una volta nei confronti del medesimo soggetto.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue sia il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge, sia il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l’interesse dell’Ente, la forma di riscossione nell’ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell’Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 104
Collaborazione e cooperazione

1 . Il Comune promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri Comuni e/o con la Provincia caratterizzati da omogenee vocazioni economiche e sociali, e da comuni tradizioni storiche e culturali, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, per un armonico sviluppo e una concreta cooperazione e pianificazione urbanistica e territoriale.

2. Il Comune partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con altri Comuni e/o con la Provincia per l’esercizio congiunto di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nelle gestioni, di ampliarne ed agevolarne la fruizione, di rendere economico e perequato il concorso finanziario.

3. In armonia con lo spirito della Costituzione, il Comune intrattiene relazioni culturali e sociali con altre comunità locali italiane ed estere, anche attraverso forme di cooperazione, scambi e gemellaggi, al fine di perseguire la solidarietà e lo sviluppo dei popoli, apportando il proprio contributo all’affermazione dei diritti dell’uomo.

Art. 105
Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l’esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d’interesse generale da parte dello Stato, nell’ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 106
La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell’attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure indicati dalle leggi regionali.

Art. 107
La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nell’ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi da essa proposti, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 108
La Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l’esercizio di funzioni di competenza comunale, alla stessa più consone e connaturali, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all’esercizio delle competenze delegate.

3. Il Consiglio Comunale ove possibile favorirà l’applicazione dell’articolo 26 della legge n. 142/90.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 109
Approvazione, modificazioni e
abrogazione dello Statuto

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche per le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale e parziale dello statuto.

3. Le proposte di cui al precedente comma 2 sono inviate, almeno quindici giorni prima dell’adunanza del Consiglio Comunale, in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria Comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

5. L’abrogazione totale dello statuto assume efficacia dalla entrata in vigore di quello nuovo.

6. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi nell’ambito dell’autonomia normativa degli Enti Locali abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

Art. 110
Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Il regolamento di contabilità verrà deliberato nei termini che saranno indicati nella legge per la disciplina organica dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

3. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, sono deliberati entro due anni dalla data di cui al comma 1.

4. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 111
Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è affisso all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e delle pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale.

4. Il Segretario del Comune, con dichiarazione apposta in calce all’originale dello statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.