Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

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Comune di Ciriè (Torino)

Statuto comunale (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19 marzo 2001)

SOMMARIO

PARTE I ELEMENTI COSTITUTIVI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Criteri e principi fondamentali

Art. 2 Rapporti con gli altri enti territoriali

Art. 3 Territorio e sede comunale

Art. 4 Titolo di Città - Stemma Civico - Gonfalone

Art. 5 Albo Pretorio

Art. 6 Pari Opportunità

PARTE II ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ORGANI POLITICI DEL COMUNE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 Organi

Art. 8 Pubblicità delle spese elettorali

Art. 9 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Costituzione e composizione

Art. 11 Competenze generali

Art. 12 Convocazione della prima seduta del consiglio

Art. 13 Organizzazione e funzionamento del consiglio

Art. 14 Il Presidente del Consiglio Comunale - Poteri e funzioni.

Art. 15 Status dei Consiglieri

Art. 16 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 17 Commissioni

Art. 18 Attribuzioni delle commissioni

Art. 19 Gruppi Consiliari

Art. 20 Conferenza dei Capi-Gruppo

Capo III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21 Giunta Comunale - Attribuzioni

Art. 22 Nomina e composizione

Art. 23 Requisiti del vice sindaco e degli assessori

Art. 24 Funzionamento della Giunta

Art. 25 Cessazione dalla carica di assessore

Capo IV DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

Art. 26 Deliberazioni degli organi collegiali - Modalità e procedure

Art. 27 Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

Capo V IL SINDACO

Art. 28 Sindaco

Art. 29 Giuramento del Sindaco

Art. 30 Attribuzioni di amministrazione

Art. 31 Rappresentanza dell’Ente

Art. 32 Attribuzioni di vigilanza

Art. 33 Attribuzioni di organizzazione

Art. 34 Attribuzioni quale ufficiale del Governo

Art. 35 Vice Sindaco

Art. 36 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 37 Mozioni di sfiducia

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 38 Principi e criteri generali

Art. 39 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Art. 40 Uffici di supporto agli organi di direzione politica

Art. 41 Personale

Art. 42 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 43 Incarichi a contratto

Art. 44 Collaborazioni esterne

Capo II SEGRETARIO COMUNALE

Art. 45 Stato giuridico, trattamento economico e funzioni del Segretario Comunale

Art. 46 Vice Segretario comunale

Capo III DIRETTORE GENERALE

Art. 47 Direttore Generale

TITOLO III SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 48 Forme di gestione

Art. 49 Gestione in economia

Art. 50 Azienda Speciale

Art. 51 Istituzioni

Art. 52 Revoca e nomina in surroga degli amministratori delle aziende e delle istituzioni.

Art. 53 Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 54 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA’

Art. 55 Ordinamento

Art. 56 Attività finanziaria del Comune

Art. 57 Contabilità comunale: il bilancio

Art. 58 Contabilità comunale: il conto consuntivo

Art. 59 Attività contrattuale

Art. 60 Principi generali del controllo interno

Art. 61 Revisione economico- finanziaria

Art. 62 Controllo interno di regolarità contabile

Art. 63 Controllo di gestione

Art. 64 Controllo per la valutazione del personale

Art. 65 La valutazione ed il controllo strategico

Art. 66 Controllo e pubblicità degli atti amministrativi monocratici

Art. 67 Tesoreria

PARTE III ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I FORME ASSOCIATIVE

Art. 68 Principio di cooperazione ed associazionismo

Art. 69 Convenzioni

Art. 70 Consorzi

Art. 71 Unioni

Art. 72 Accordi di programma

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I PRINCIPI

Art. 73 Partecipazione

Capo II INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 74 Interventi nel procedimento

Art. 75 Istanze

Art. 76 Petizioni

Art. 77 Proposte

Capo III ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 78 Associazioni

Art. 79 Comitati di Frazione o di Borgata

Art. 80 Principi generali sugli organismi di partecipazione

Art. 81 Organismi di partecipazione

Art. 82 Incentivazione

Art. 83 Albo delle forme associative

Art. 84 Diritti delle forme associative iscritte all’Albo

Art. 85 Consulte comunali

Art. 86 Poteri delle Consulte comunali

Capo IV REFERENDUM

Art. 87 Referendum

Art. 88 Effetti del referendum

Capo V DIFENSORE CIVICO

Art. 89 Istituzione dell’ufficio

Art. 90 Nomina - Funzioni - Disciplina

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 91 Statuto

Art. 92 Regolamenti

Art. 93 Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei regolamenti

Art. 94 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 95 Norme abrogate

Art. 96 Norme transitorie e finali

PARTE I
ELEMENTI COSTITUTIVI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Criteri e principi fondamentali

1. Il Comune di Ciriè è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, in particolare con riferimento all’art. 5, della Legge generale dello Stato e del presente Statuto e rappresenta la comunità cittadina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.

2. Tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio, per assicurare alla collettività una qualità della vita sempre più alta, ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana; riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e ne promuove la cultura con apposite iniziative. In modo particolare:

a) dovrà essere sempre più perseguita la funzione del Comune di Ciriè come centro di zona del Sud Canavese e delle Valli di Lanzo, in grado di esercitare una funzione specifica di polo aggregante ed interdipendente rispetto ad altre aree;

b) si dovrà tenere conto dell’attuale realtà produttiva industriale e artigianale esistente, verificando che le trasformazioni o i nuovi insediamenti siano compatibili con le esigenze prioritarie di tutela della salute dei cittadini e della difesa ambientale del territorio. Si presterà la massima attenzione nella tutela delle zone agricole, delle aree verdi e della zona torrentizia della Stura, soprattutto come giusto fattore di equilibrio ambientale;

c) si dovrà tenere conto della presenza di un elevato livello di attività terziarie (commercio, servizi, ecc.) presenti sul territorio;

d) si dovrà tenere conto della necessità di perseguire opportune azioni rivolte ad assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa;

e) si dovrà tenere conto della necessità di una sempre migliore distribuzione dei servizi nell’intero territorio comunale, comprese le zone decentrate, le frazioni e le borgate.

3. Esercita la propria attività nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite o delegate dalla legge.

In particolare, alla luce della legislazione vigente, esercita autonomamente la potestà regolamentare nelle materie di sua competenza, secondo le disposizioni e nei modi previsti dallo Statuto.

4. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, associative, scolastiche, e cooperativistiche alla vita pubblica, anche allo scopo di rafforzare i principi della solidarietà sociale. A tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni.

5. Opera per la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali; garantisce il sostegno delle iniziative culturali e di tempo libero, del turismo, dell’associazionismo e dell’esercizio della pratica sportiva.

6. Concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute di tutti i cittadini ed opera per l’attuazione di un efficiente servizio sociale, in particolare a favore degli anziani, dei minori e delle fasce di popolazione più svantaggiate.

7. Concorre a favorire la reale applicazione della Legge sulle pari opportunità, riconoscendone il valore del punto di vista sociale, politico, culturale e professionale.

Art. 2
Rapporti con gli altri enti territoriali

1. La sfera di governo assegnata al Comune è costituita dall’ambito territoriale.

2. I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, pari dignità, complementarietà e sussidiarità tra le diverse sfere di autonomia.

3. Il Comune esercita la propria attività a favore della popolazione, osservando nella sua azione criteri di buona amministrazione che, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle Leggi, nonché della storia e delle tradizioni locali, perseguono gli interessi della Comunità rappresentata, uniformandosi ai principi enunciati dalla programmazione statale, regionale e provinciale, alla cui formazione, ove possibile, intende concorrere.

4. Nell’esercizio delle nuove competenze favorisce e sviluppa, pure attraverso forme associative, i rapporti di collaborazione con altri enti locali per le realizzazioni di interesse comune ed aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela delle libertà individuali e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali.

5. Nell’ambito delle proprie funzioni favorisce la cooperazione, lo scambio tra i popoli ed il gemellaggio con altre comunità, in Europa e nel Mondo.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il Comune di CIRIE’ comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio del Comune si estende per mq. 17.788.528 e confina con i Comuni di San Carlo Canavese a Nord, San Maurizio Canavese a Est, Robassomero a Sud e Nole Canavese a Ovest.

3. Il Palazzo civico, con sede comunale, è ubicato nel capoluogo, in Corso Martiri della Libertà n. 33, nell’edificio denominato “PALAZZO D’ORIA”.

4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell’art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 4
Titolo di Città - Stemma Civico - Gonfalone

1. Il Comune si fregia del titolo di Città concesso con Decreto Reale in data 19 novembre 1905, trascritto nei registri della Consulta Araldica il 22 novembre 1905 e registrato alla Corte dei Conti.

2. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma civico riconosciuto con il Decreto Reale sopra citato, che lo descrive: “..... di rosso, alla croce d’argento, accantonata nel primo e quarto punto da una torcia accesa, d’oro. Sostegni: due grifoni d’argento, linguati d’oro, controrampanti e rimiranti in fuori. Lo scudo sarà sormontato dalla corona di città. .....”.

3. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, concesso alla Città con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 gennaio 1956, registrato alla Corte dei Conti il 6 giugno 1956, trascritto nel Registro Araldico dell’Archivio centrale dello Stato il 2 luglio 1956 e nei registri dell’Ufficio Araldico il 3 novembre 1956. Nell’uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

4. E’ vietato l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

Art. 6
Pari Opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 36, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) promuove la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI POLITICI DEL COMUNE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

2. Il Sindaco e il Consiglio sono eletti dai cittadini del comune a suffragio universale. Gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco

Art. 8
Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sopportare per la campagna elettorale e a cui ci si intende vincolare.

2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale e avviso al pubblico.

3. Entro i venti giorni feriali successivi a quello della intervenuta elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati Sindaci e i rappresentanti delle liste presentano al Segretario Comunale il rendiconto analitico delle spese sopportate da ciascuno, raggruppate per categoria.

4. I rendiconti sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo all’elezione del Sindaco e per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.

5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi sono rilasciate a richiesta.

6. Ai candidati e alle liste che non osservino gli obblighi suddetti è comminata dal Segretario Generale la sanzione prevista per la contravvenzioni ai regolamenti comunali.

Art. 9
Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, unitamente al segretario generale, al direttore generale ed ai Responsabili di uffici e servizi, vengono assicurati contro i rischi inerenti all’espletamento delle loro funzioni.

2. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Sindaco, il Presidente del Consiglio, di un Assessore o di un Consigliere, ovvero del segretario genera le o del direttore generale di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all’espletamento delle funzioni del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l’ente ripeterà dall’assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10
Costituzione e composizione

1. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, è organo sovrano ed ha autonomia organizzativa e funzionale. Con norme regolamentari verranno fissate le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri stabilito dalla legge in rapporto alla dimensione demografica del Comune.

Art. 11
Competenze generali

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi ed ai criteri indicati nella legge e nel presente Statuto, con le modalità e procedimenti stabiliti nelle norme regolamentari. Definisce gli indirizzi politico-amministrativi del Comune e ne controlla l’attuazione mediante l’adozione degli atti attribuiti a tal fine dalle Leggi.

2. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Il consiglio partecipa alla definizione ed all’adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 12
Convocazione della prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente dell’Assemblea.

La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.

2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede all’esame della condizione degli eletti, a norma del capo II, titolo III del Testo Unico, ed alla convalida della loro elezione.

3. Dopo l’adempimento di cui al comma precedente il Consiglio procede, di norma, con il seguente ordine:

1) elegge il Presidente e Vice Presidente;

2) riceve il giuramento del Sindaco;

3) riceve la comunicazione del Sindaco circa la composizione della Giunta Comunale;

4) provvede alla nomina della commissione elettorale comunale.

Art. 13
Organizzazione e funzionamento del consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie, con i criteri e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. L’avviso con l’elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che ne presiede i lavori. In caso di impossibilità del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e in caso di impossibilità di quest’ultimo dal Consigliere Anziano, individuato con le modalità indicate all’art. 40 del Testo Unico.

4. Gli argomenti posti all’ordine del giorno verranno presentati alla Conferenza dei Capi Gruppo almeno quarantotto ore prima dell’adunanza consiliare.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su questioni concernenti persone. Con regolamento verranno definiti gli argomenti per la cui trattazione le adunanze devono tenersi in forma segreta.

6. Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco.

Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.

Art. 14
Il Presidente del Consiglio Comunale -
Poteri e funzioni.

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta riservata alla convalida degli eletti procede all’elezione, nel proprio seno, del Presidente e di un Vice Presidente, che durano in carica sino alla scadenza “ex lege” del Consiglio Comunale e sono rieleggibili.

2. L’elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Se nessun candidato ottiene la suddetta maggioranza, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Eletto il Presidente si procede successivamente all’elezione del Vice Presidente. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

4. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. Egli assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale nelle sue articolazioni previste dallo Statuto.

6. Il presidente è investito del potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. In particolare, il Presidente ha facoltà di:

a) sospendere e sciogliere l’adunanza e ordinare l’espulsione di chiunque sia causa di disordine o non consenta, per manifesta volontà di turbativa, il regolare svolgimento dei lavori;

b) sospendere il Consiglio Comunale ogniqualvolta lo ritenga necessario per consultazioni o approfondimenti.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui sia previsto, non è componente di Commissioni consiliari permanenti, cui peraltro può intervenire.

8. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

9. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

Art. 15
Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, con le modalità previste dal Testo Unico.

4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero semestre, senza giustificati motivi, il presidente del consiglio avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza entro 30 giorni dalla scadenza del semestre.

5. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, Sindaco incluso, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

6. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l’eccessiva distanza dalla sede comunale per motivi contingenti.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga.

Art. 16
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto dei iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dal Testo Unico.

2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalità e tempi previsti dal regolamento.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.

Art. 17
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Le Commissione consiliari sono uno strumento del Consiglio Comunale. Sono presiedute da un consigliere comunale, eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio.

3 Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, l’organizzazione e la loro composizione. Può essere previsto un sistema di rappresentanza proporzionale.

4. Ogni consigliere, in caso di impedimento a partecipare ai lavori della commissione, può farsi rappresentare da un consigliere nominato tra i componenti del suo gruppo, oppure da un rappresentante esterno al consiglio. In quest’ultimo caso, il rappresentante esterno non avrà diritto di voto.

5. Le Commissioni permanenti devono essere composte in modo da garantire le presenza proporzionale dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza.

6. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ad un Consigliere di minoranza.

7. Delle Commissioni speciali possono far parte componenti anche non Consiglieri Comunali.

8. Ad ogni riunione delle commissioni permanenti deve essere invitato l’assessore competente.

9. Le riunioni delle commissioni consiliari, di norma, sono pubbliche.

Art. 18
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è la discussione ed il confronto sulle proposte della Giunta per l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Le Commissioni permanenti possono essere convocate anche su richiesta di almeno due gruppi consiliari.

3. Compito delle commissioni temporanee o speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare e/o generale, che esulano dalle commissioni permanenti.

Art. 19
Gruppi Consiliari

1. Nell’ambito del Consiglio Comunale si costituiscono i Gruppi Consiliari, in relazione alla lista di appartenenza ed indipendentemente dal numero, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

2. Entro dieci giorni dalla prima seduta successiva alle elezioni del Consiglio, i Consiglieri debbono comunicare al Presidente del Consiglio Comunale, per iscritto, a quale gruppo consiliare intendano appartenere. I Consiglieri che non abbiano provveduto in termini alla predetta comunicazione, formano un unico Gruppo misto, indipendentemente dal loro numero, salvo diversa volontà da esprimersi secondo le modalità indicate dal Regolamento. Nel corso della tornata amministrativa, i Consiglieri dovranno comunicare tempestivamente al Presidente, per iscritto, gli eventuali mutamenti intercorsi in ordine alla appartenenza ai rispettivi Gruppi.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste

4. Presso il Palazzo Municipale o presso altra idonea struttura comunale viene messo a disposizione dei Gruppi Consiliari apposito locale.

Art. 20
Conferenza dei Capi-Gruppo

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio ciascun Gruppo è tenuto a designare il Capogruppo, per la costituzione della Conferenza dei Capi-Gruppo. In caso di mancata designazione entro il termine stabilito, si considera Capogruppo il Consigliere che ha riportato la maggiore cifra individuale nella lista di appartenenza.

2. Dell’avvenuta designazione e dell’elenco degli appartenenti al Gruppo, come di ogni successivo mutamento, è data comunicazione per iscritto al Presidente, che ne riferisce al Consiglio.

3. I Capi Gruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per esercitare le funzioni indicate dai Regolamenti.

4. Il Presidente convoca altresì, entro cinque giorni, la Conferenza dei Capi Gruppo ogni qual volta lo richiedano il Sindaco o due Capi Gruppo.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21
Giunta Comunale - Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune per l’attuazione degli indirizzi generali di governo.

2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze - previste dalle Leggi e dal presente Statuto - del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Funzionari responsabili delle Aree e dei Servizi.

3. Svolge in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull’attività svolta.

Art. 22
Nomina e composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, da un minimo di 5 ad un massimo di 7 Assessori tra cui il Vice Sindaco. La determinazione del numero compete al Sindaco.

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, promuovendo, a pari requisiti, la presenza di entrambi i sessi.

3. Il Vice Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti dalla legge.

4. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio comunale e intervengono nella discussione senza diritto di voto.

Art. 23
Requisiti del vice sindaco e degli assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. L’accettazione della nomina a Vice Sindaco e ad Assessore comporta la cessazione automatica della carica di Consigliere eventualmente ricoperta in questo Comune.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui ai commi precedenti.

4. I componenti la Giunta comunale competenti di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 24
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 25
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

CAPO IV
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
E DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

Art. 26
Deliberazioni degli organi collegiali
Modalità e procedure

1. Gli organi collegiali, in prima convocazione, deliberano validamente con la presenza della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salve maggioranze qualificate previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto e salvo il voto favorevole della metà più 1 dei voti validi, nel caso di votazioni che richiedono indicazioni uni o plurinominali.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere, a scrutinio segreto, le deliberazioni concernenti persone, allorquando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili degli uffici e servizi. Il Segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 27
Divieto generale di incarichi e consulenze -
Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

CAPO V
IL SINDACO

Art. 28
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

5. Il Sindaco entro centoventi giorni dal suo giuramento presenta al consiglio comunale, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 29
Giuramento del Sindaco

1. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 30
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum;

d) nomina il Segretario Generale, scegliendolo nell’apposito albo;

e) nomina e revoca, previa deliberazione di Giunta, il Direttore generale ovvero ne affida le relative funzioni al Segretario Generale;

f) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l’individuazione del professionista non sia il risultato di procedute selettive;

g) nomina i componenti delle commissioni comunali, ad eccezione di quelle riservate per legge al Consiglio, recependo nell’atto di nomina le eventuali designazioni riservate al Consiglio o a terzi;

h) nell’ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi di responsabili di uffici e servizi, tenuto conto delle professionalità esistenti nell’ente. Nei casi di vacanza di posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l’accesso alla qualifica;

i) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

j) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri indicati dalla regione. D’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel comune, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;

k) adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

l) partecipa alla conferenza dei capigruppo.

Art. 31
Rappresentanza dell’Ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente.

2. L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile di uffici e servizi in base a una delega del Sindaco.

3. La delega può essere di natura generale ovvero speciale, per il compimento di uno specifico atto.

4. La delega può avere per oggetto il compimento dei seguenti atti:

- rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

- stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

Art. 32
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune;

c) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le IPAB e le società cui partecipa l’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale per quanto di competenza;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui partecipa il comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 33
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) convoca e presiede la giunta, stabilendo gli argomenti da porre all’ordine del giorno;

b) riceve le dimissioni degli Assessori;

c) ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge gli attribuisce. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L’attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell’esercizio del potere di controllo;

d) autorizza le missioni degli Assessori e del segretario comunale;

e) presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell’ente.

Art. 34
Attribuzioni quale ufficiale del Governo

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio. Durane tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 35
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l’Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco; sostituisce il Sindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, assenza, decadenza o decesso. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità, dato dell’età.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 36
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone, eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi consiliari.

4. La Commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 37
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. L’approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 38
Principi e criteri generali

1. L’organizzazione degli uffici e del personale del comune è improntata a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’ente, da quella di gestione che è svolta dai Responsabili di uffici e servizi, con le forme e secondo le modalità prescritte dal presene statuto e da appositi regolamenti.

3. La gestione del lavoro è improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro, con valutazione dei risultati conseguiti per ciascun progetto;

c) individuazione di responsabilità per i gestori dei programmi e dei progetti, qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati sia ad essi imputabile.

4. Ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento gli organi di gestione, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell’ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti. Nell’emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell’ente. A tal fine la responsabilità di risultato è subordinata alla verifica di fattibilità, da effettuarsi con l’acquisizione del conforme parere del Responsabile di settore.

Art. 39
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 40
Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.

Art. 41
Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale.

3. Il comune promuove l’aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standars di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

4. Il Comune realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, attraverso l’utilizzo razionale delle risorse umane e con l’opportuno ammodernamento delle strutture, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

5. Il regolamento di organizzazione disciplina, conformemente ai principi stabiliti dalla legge, le materie enumerate dall’art. 89 del Testo Unico.

Art. 42
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione, che ne prevede i compiti e le funzioni nel rispetto della normativa vigente e dei contratti di lavoro del comparto.

Art. 43
Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionari dell’area direttiva, nel caso in cui tra i dipendente dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 44
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 45
Stato giuridico, trattamento economico
e funzioni del Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro

2. Il segretario generale svolge i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente nonché esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 46
Vice Segretario comunale

1. Il Sindaco incarica, sentito il Segretario generale, un Vicesegretario provvisto dei requisiti per svolgere le funzioni di segretario comunale, scelto fra i funzionari apicali.

2. Il Vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario generale sostituendolo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO III
DIRETTORE GENERALE

Art. 47
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni assegnate. Compete in particolare al direttore generale:

- la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall’art. 197, comma 2, lett. a) del Testo Unico;

- la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 del citato Testo Unico.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Le funzioni del Direttore Generale sono quelle previste dalla legge, dai Regolamenti e dal Decreto Sindacale di nomina.

TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 48
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi che si debbono gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale comunale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione ovvero consorzio.

5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il Comune, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 49
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti che devono, fra l’altro, individuare l’unità organizzativa responsabile del servizio.

Art. 50
Azienda Speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali comunali e consortili per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali comunali e consortili sono disciplinati dall’apposito Statuto e relativa convenzione, e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente ed i Componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, nel caso in cui l’Azienda sia costituita dal solo Comune di Ciriè, mentre saranno nominati dall’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile, nel caso in cui dell’Azienda facciano parte anche altri Comuni, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali e documentate esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche e private.

4. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all’unità.

5. Il Comune può, con atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società per azioni, di cui può restare azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni.

Art. 51
Istituzioni

1. L’istituzione è un organismo strumentale del Comune per l’esercizio di determinati servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, costituito dal Consiglio comunale.

2. L’istituzione è dotata di autonomia gestionale. Ha capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento delle sue finalità. Ha l’obbligo del pareggio del bilancio che persegue attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

4. Per ciascuna Istituzione il Sindaco nomina un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da sei membri, di cui almeno due devono essere fruitori del servizio sociale gestito dall’Istituzione o rappresentanti di associazioni o di organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell’Istituzione stessa.

5. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell’Istituzione provvedendo tra l’altro ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; a formulare programmi ed attività; a determinare criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dell’Istituzione, a nominare nella sua prima riunione il Vicepresidente. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato con motivata richiesta del Sindaco ed ha la stessa durata del Consiglio comunale.

6. Il Presidente e il Direttore amministrativo sono nominati dal Sindaco. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dispone per l’attuazione delle deliberazioni. Al Direttore compete la gestione dell’Istituzione; in particolare degli uffici e cura, sotto la vigilanza e l’indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni.

7. L’Istituzione ha un bilancio proprio. Alle spese ed al funzionamento dell’attività provvede con il fondo di dotazione iniziale, con i contributi stanziati annualmente dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione, con i proventi riscossi per servizi ed attività, con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e privati.

8. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’Istituzione.

Art. 52
Revoca e nomina in surroga degli amministratori delle aziende e delle istituzioni.

1. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni e, contemporaneamente, nomina i successori.

2. Le dimissioni del Presidente dell’Azienda e dell’Istituzione o di oltre metà dei Membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

3. Per assicurare il migliore rapporto e collegamento tra il Consiglio Comunale ed i suoi rappresentanti, questi sono tenuti ad inviare, una volta all’anno o quando il Sindaco ne faccia richiesta, una relazione sull’attività svolta.

4. Gli Amministratori di cui al I comma potranno, altresì, essere convocati dalla commissione consiliare competente, o ascoltati su loro richiesta, per riferire in merito all’attività dell’azienda, ente e/o istituzione nella quale operano.

Art. 53
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società.

Art. 54
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana, il circondario e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 55
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune - in conformità alle leggi vigenti in materia - è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 56
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel responsabile di uffici e servizi competente per materia.

Art. 57
Contabilità comunale: il bilancio

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato e, nei limiti da questa fissato, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge, devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l’atto è nullo di diritto.

Art. 58
Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori ed il rendiconto della gestione economale e degli agenti contabili.

Art. 59
Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti. Al fine di normare l’attività contrattuale il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile dl procedimento di spesa che deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

3. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il responsabile di uffici e servizi del settore funzionale competente per materia.

4. Il Segretario Generale roga, nell’esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1 e, sulle direttive date dal Sindaco, tutti quelli in cui il Comune è parte.

Art. 60
Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell’attività svolta l’ente si avvale di strumenti e metodologie di controllo adeguati a:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, l’ente può istituire un ufficio unico con altri enti locali, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 61
Revisione economico- finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità a quanto disposto dall’art. 234 del Testo Unico.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dal Testo Unico.

3. Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dall’art. 239 del Testo Unico.

4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.

5. Nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Collegio dei revisori potrà eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

8. Per tutti gli altri aspetti si rinvia alla disciplina prevista dal Titolo VIII, Parte II del Testo Unico.

Art. 62
Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all’andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L’ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l’applicazione dei principi dettati dall’ordinamento.

Art. 63
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell’organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal Sindaco che si avvale della collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi e della struttura operativa dei servizi finanziari.

3. Le modalità del controllo di gestione ed i referti al controllo effettuato sono disciplinati dagli artt. 197 e 198 del Testo Unico e dal regolamento di contabilità.

Art. 64
Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché i comportamenti dei primi relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal Sindaco, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell’attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) conoscenza dell’attività del valutato;

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell’interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è propedeutica all’accertamento delle responsabilità dei responsabili degli uffici e dei servizi, disciplinata dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell’incarico.

Art. 65
La valutazione ed il controllo strategico

1. L’attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L’attività stessa consiste nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi prefissati, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

Art. 66
Controllo e pubblicità degli atti amministrativi monocratici

1. Le determinazioni dei responsabili degli uffici e servizi e del Direttore Generale che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2. Gli atti amministrativi dei responsabili degli uffici e dei servizi, del Direttore Generale e del Sindaco sono sottoposti al regime di pubblicazione, in analogia a quanto previsto per le deliberazione del Comune, con le modalità e limiti previsti dai regolamenti comunali.

Art. 67
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da specifica convenzione.

PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
FORME ASSOCIATIVE

Art. 68
Principio di cooperazione ed associazionismo

1. L’attività di governo e di amministrazione dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si estrinseca attraverso patti ed intese volontarie di associazionismo e cooperazione.

2. I singoli moduli organizzatori sono previsti dalla legge.

Art. 69
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e/o la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 70
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, attiva la costituzione del consorzio tra enti ogni qualvolta per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi del modulo organizzatorio per i servizi stessi, previsto nell’articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma dell’articolo precedente, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio deve assumere necessariamente carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi soggetti pubblici diversi servizi attraverso il modulo consortile.

5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 71
Unioni

1. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni il Consiglio Comunale può attivare la costituzione di una unione fra uno o più comuni di norma contermini.

2. Le modalità di costituzione dell’unione sono stabile dalla legge.

Art. 72
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, in conformità alle vigenti leggi in materia.

2. L’accordo è stipulato dal Sindaco o suo delegato.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
PRINCIPI

Art. 73
Partecipazione

1. Il Comune garantisce la partecipazione di tutti i cittadini, singoli od associati, purché in età maggiore di anni 14, e di quelli che nel comune esercitano la propria attività di studio o di lavoro o quali fruitori di servizi, all’attività amministrativa, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato consentendone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. Il Comune favorisce la partecipazione alla gestione dei servizi di enti, associazioni di volontariato, di libere associazioni che operano in settori di competenza comunale e per tali fini il Comune:

a) richiede pareri ai soggetti iscritti nell’albo delle associazioni;

b) stipula convenzioni per la gestione di specifici servizi.

4. Ai cittadini sono, inoltre, consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

5. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di categorie economiche e sociali su specifici problemi.

6. Il Comune, nello spirito di favorire la partecipazione popolare, potrà dotarsi di adeguato strumento proprio e/o di idonei rapporti convenzionali con gli organi d’informazione locale, al fine di fornire effettiva pubblicità alle decisioni assunte, agli atti compiuti ed alle relative motivazioni.

7. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

CAPO II
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 74
Interventi nel procedimento

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi costituiti, dotati o meno di personalità giuridica.

3. Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di informare gli interessati, contestualmente all’inizio dello stesso, mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione.

6. Gli aventi diritto, entro i termini previsti dal regolamento, e decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro i termini previsti dal regolamento, e decorrenti dalla ricezione, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno dei suggerimenti e rimettere all’organo competente all’emanazione del provvedimento finale le sue conclusioni, in osservanza della Legge 241/90.

8. Il mancato o parziale accoglimento dei suggerimenti pervenuti deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non ha come obiettivo l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

11. L’organo competente all’adozione del provvedimento potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 75
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal Direttore Generale, o dal Responsabile di ufficio o servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 76
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine di cui al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 77
Proposte

1. Cinquecento cittadini possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette, entro 30 giorni successivi, all’organo competente, per la relativa istruttoria.

2. L’organo competente deve sentire entro i 10 giorni successivi i proponenti dell’iniziativa, quindi, qualora sia sia ritenuta legittima e/o opportuna l’adozione dell’atto richiesto, provvederà in merito.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

CAPO III
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 78
Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni che operano sul territorio. La registrazione ha validità annuale.

2. Le scelte amministrative che incidono e possono avere riflessi sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri, espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 79
Comitati di Frazione o di Borgata

1. Il Comune promuove la costituzione di Comitati di Frazione o di Borgata, al fine di favorire la partecipazione ed il confronto con i cittadini anche nelle realtà più decentrate.

Art. 80
Principi generali sugli organismi di partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 81
Organismi di partecipazione

1. Il Comune tutela le forme di cooperazione fra i cittadini. Tutte le aggregazioni, variamente denominate, hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L’Amministrazione per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

4. Il parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 82
Incentivazione

1. Al fine di promuovere e consentire il concreto svilupparsi del rapporto, alle associazioni, ai comitati di frazione e di borgata ed agli organismi di partecipazione, possono essere riconosciute forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria-patrimoniale, e di consulenza tecnico-professionale. All’uopo verrà previsto apposito capitolo di bilancio e l’individuazione di strutture logistiche adeguate.

Art. 83
Albo delle forme associative

1. Nell’ambito delle finalità perseguite da questo ente, è istituito l’Albo delle forme associative.

2. I criteri e le modalità per l’iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione.

3. Per ottenere l’iscrizione all’Albo, le associazioni, i comitati di frazione e di borgata e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi della comunità, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art. 84
Diritti delle forme associative iscritte all’Albo

1. Le associazioni, i comitati di frazione e di borgata e le altre libere forme associative iscritte all’Albo:

- saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;

- potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta Comunale;

- potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai Regolamenti;

- potranno adire il difensore civico.

Art. 85
Consulte comunali

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, il Comune costituisce le Consulte.

2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione, stabilisce il numero delle Consulte, le materie di competenza, che riguarderanno fra le altre, l’ambiente, l’economia, il lavoro, l’artigianato, il volontariato, i giovani e gli anziani, le modalità di formazione e di funzionamento.

3. Il Regolamento dovrà prevedere la possibilità di convocazione e di inserimento di punti all’ordine del giorno anche da parte dei singoli componenti la Consulta.

4. Le Consulte sono formate e presiedute da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell’apposito albo comunale, con la partecipazione di membri della Giunta Comunale competenti per materie.

Art. 86
Poteri delle Consulte comunali

1. Le Consulte possono, nelle materie di competenza:

- esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;

- esprimere proposte agli organi comunali per l’adozione di atti;

- esprimere proposte per la gestione e l’uso di servizi e beni comunali;

- chiedere che funzionari comunali partecipino alle sedute per l’esposizione di particolari problematiche.

CAPO IV
REFERENDUM

Art. 87
Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, per attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10 per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale, qualora lo richieda almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica, e la proposta deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune escluso il Sindaco.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 88
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO V
DIFENSORE CIVICO

Art. 89
Istituzione dell’ufficio

1. Potrà essere istituito nel Comune, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, l’ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 90
Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione dell’ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 91
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno mille (1.000) cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 92
Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dal Testo Unico, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere e ad 1/20 del corpo elettorale.

5. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 93
Sanzioni amministrative pecuniarie
per violazione dei regolamenti

1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita in apposito regolamento.

Art. 94
Adeguamento delle fonti normative
comunali a leggi sopravvenute

1. Qualora si rendano necessari adeguamenti dello Statuto o di Regolamenti, in particolare modo nelle materie di competenza riservata al Comune, per modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore di normativa statale e regionale, questi debbono essere apportati, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico degli Enti Locali e nelle disposizioni di principio contenute in altre leggi, e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 95
Norme abrogate

1. E’ abrogato lo Statuto comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 51 del 12 giugno 1991 e n. 81 del 5 settembre 1991, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 96
Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.

2. Il Consiglio approva entro un anno, i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme già adottate, che risultino compatibili con la legge e lo statuto.