Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 / 06 / 2001

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Comune di Ceva (Cuneo)

Decreto n. 13 del 7 giugno 2001

Il Sindaco

(omissis)

Visto l’atto deliberativo della Giunta Comunale nr. 62 del 4/4/2001, esecutiva ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori delle opere di urbanizzazione primaria in loc. San Bernardino in ambito di aree di riordino e completamento (ex P.E.C.L.I.);

Visto altresì l’atto deliberativo della Giunta Comunale nr. 89 in data 04 Giugno 2001, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: conferma procedura espropriativa di cui alla deliberazione G.C. nr. 62/2001 - accollo maggiori oneri ditta Finalpi immobiliare;

Preso atto che l’art. 36, comma 1, lette. E) dello Statuto Com.le riserva al Sindaco la competenza ad emettere provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza

decreta

Art. 1

E’ disposta in favore del Comune di Ceva l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di Ceva e identificati come nell’elenco appresso riportato necessari alla esecuzione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria in località San Bernardino in ambito di aree di riordino e completamento (ex Pecli).

Partita e ditta proprietaria. Tomatis Giovanna (omissis)

= Foglio 28 - mappale 536 - superficie ha 00.23.00 - superficie reale da occupare mq. 530

= Foglio 28 - mapp. 537 - sup. ha 00.17.90 - superficie reale da occupare mq. 540

Art. 2

L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione del possesso.

Art. 3

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4

L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’albo del Comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 5

Al fine della determinazione dell’indennità di occupazione l’Ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio dandone comunicazione al proprietari interessati.

Art. 6

L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale espropri di Cuneo e comunicata al proprietario, a cura dell’occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7

Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

incarica

Il geom. Canavese Gianni, con studio in Ceva, Via Marenco n. 18 della redazione dello stato di consistenza degli immobili e della contestuale presa di possesso.

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Ceva, 7 giugno 2001

Il Sindaco
Alfredo Vizio