ANNUNCI LEGALI
ACCORDI DI PROGRAMMA
Provincia di AstiDecreto del Presidente della Provincia di Asti - 6 aprile 2001, n. 22333 - Approvazione dellAccordo di Programma tra la Provincia di Asti, la Provincia di Alessandria, il Comune di Monastero Bormida ed il Comune di Ponti - ex art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 - Progetto di rifacimento ponte ubicato lungo la S.P. 56/a nel tratto di collegamento tra il Comune di Monastero Bormida ed il Comune di Ponti
COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto AmbientaleProgetto di realizzazione discarica di I categoria nel Comune di Sommariva Perno (CN) - Località Cascina del Mago - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dellart. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40
Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto AmbientaleAvvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati. Progetto di centro di deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti pericolosi e non - Proponente: Augusta Trasporti S.r.l., Candiolo
Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto AmbientaleAvvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati Derivazione ad uso idroelettrico Torrente Balma, Roure - Proponente: Idrolux S.r.l.
Provincia del Verbano Cusio OssolaProduzione di energia idroelettrica con derivazione dal Rio Crosa nel territorio del Comune di Massiola (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dellart. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40
Provincia del Verbano Cusio OssolaAvvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dacqua dal Rio Vova nel territorio del Comune di Premia - ditta Frua Cav. Mario S.p.A.
Provincia del Verbano Cusio OssolaAvvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dacqua dal Rio Vova nel territorio del Comune di Premia
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Arquata Scrivia (Alessandria)Statuto comunale (Aggiornato in base al D.Lgs. 18/8/2000 N. 267, contenente il testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali - C.C. n. 13 del 23.03.2001 - C.C. n. 18 del 19.04.2001 - Decisione CO.RE.CO n. 1299 del 30.04.2001 - 2a pubblicazione dal 18.05.2001 al 16.06.2001)
Comune di Baldichieri dAsti (Asti)Integrazione al testo dello Statuto comunale (approvata con D.C.C. n. 12 del 28/4/2001)
Comune di Mezzomerico (Novara)Statuto comunale
Comune di Niella Belbo (Cuneo )Statuto comunale
Comune di Novi Ligure (Alessandria)Statuto comunale (Modifiche apportate al testo vigente dello Statuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 4/5/2001)
ALTRI ANNUNCI
Agenzia Territoriale per la Casa - AlessandriaCapitolato generale doneri per la fornitura di beni e servizi
Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria -Regolamento di disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria
Agenzia Territoriale per la Casa - AstiAlienazione, mediante asta pubblica ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 R.D. n. 827/1924, del basso fabbricato sito in Asti, Corso Alfieri 381
Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - AlessandriaAvviso di pubblicazione di graduatoria definitiva - Comune di Viguzzolo
Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - AlessandriaAvviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria - Comune di Castelnuovo Scrivia
Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Cuneo c/o A.T.C. - CuneoPubblicazione della graduatoria provvisoria - Comune di San Benedetto
Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - TorinoAvviso graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Fenestrelle il 25/1/2001 per lassegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.
Comune di Alba (Cuneo)Decreto n. 108 del 30.5.2001 relativo alla determinazione indennità provvisorie di esproprio di terreni occorrenti per lesecuzione delle opere di parziale rifacimento della rete fognaria per lo smaltimento delle acque superficiali in località Biglini (s.s. 231)
Comune di AstiDecreto di valutazione n. 261/2001 (Prot. Spec. Atti della Proc. Esp.)
Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo)Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare variante n. 8/2001 al Piano Regolatore Generale Comunale
Comune di Buttigliera Alta (Torino)Avviso di gara esperita
Comune di Carmagnola (Torino)Avviso di deposito atti per pubblica utilità per realizzazione tratto di fognatura da via Ceis a via Pochettino - Espropriazione per pubblica utilità per realizzazione tratto di fognatura da via Ceis a via Pochettino - Avviso di deposito atti
Comune di Castagneto Po (Torino)Regolamento Edilizio - Approvazione ex art. 3 della L.R 19/99 - Estratto delle deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 2.5.2001 - Approvazione del Regolamento Edilizio
Comune di Chivasso (Torino)Avviso di pubblicazione e deposito di piano particolareggiato e contestuale variante strutturale al piano regolatore vigente ai sensi art. 40 - 6° comma e art. 17- 4° comma L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni - Deliberazione cons.re n. 25 del 31/5/2001
Comune di Chivasso (Torino)Avviso di pubblicazione e deposito di piano particolareggiato e contestuale variante strutturale al piano regolatore vigente ai sensi art. 40 - 6° comma e art. 17 - 4° comma L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni - Deliberazione cons.re n. 26 del 31/5/2001
Comune di Chivasso (Torino)Avviso di pubblicazione e deposito di piano particolareggiato e contestuale variante strutturale al piano regolatore vigente ai sensi art. 40 - 6° comma e art. 17- 4° comma L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni - Deliberazione cons.re n. 27 del 31/5/2001
Comune di CuneoDeliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29.5.2001 - Piano Particolareggiato in attuazione al P.R.G.C. vigente relativo alle aree destinate a R4E - F7 - S4 - redatto ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 della L.R. 56/77 e s. m. e i. - Approvazione Progetto Definitivo
Comune di CuneoDeliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29.5.2001 - Piano Particolareggiato in attuazione al P.R.G.C. vigente relativo alle aree destinate a R4E - F7 - S4 - redatto ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 della L.R. 56/77 e s. m. e i. - Approvazione Progetto Definitivo
Comune di CuneoDeliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28.5.2001 - Piano di Recupero ai sensi dellart. 41 bis della L.R. 56/77 dei fabbricati del complesso Torre Lovera, in Spinetta, in zona I1 del vigente P.R.G.C. - Approvazione Progetto Definitivo
Comune di Occhieppo Inferiore (Biella)Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 24.1.2001 - Tratto di strada provinciale 401 Occhieppo Inferiore - Ponderano compreso fra la Strada Statale 338 della Serra ed il bivio con la Strada Comunale Via Caralli - Presa atto sdemanializzazione da parte della Provincia di Biella - Acquisizione al demanio comunale
Comune di Peveragno (Cuneo)Avviso relativo al procedimento espropriativo degli immobili interessati dai lavori di sistemazione dellintersezione S.P. 5 - 21 - 42 nei pressi della località San Magno di Peveragno
Comune di Pinerolo (Torino)Piano di recupero Chiale - approvazione variante n. 1
Comune di Saluzzo (Cuneo)Variante parziale n. 20 al P.R.G.C. vigente inerente la modifica della destinazione da servizi a residenza di immobile comunale in Via Torino - Avviso di deposito e pubblicazione
Comune di Saluzzo (Cuneo)Variante parziale n. 21 al P.R.G.C. vigente la zona residenziale compresa tra Via Marconi e Via della Resistenza nonchè limmobile comunale di Palazzo Solaro di Monasterolo - Avviso di deposito e pubblicazione
Comune di Saluzzo (Cuneo)Piano particolareggiato con contestuale variante al P.R.G.C. vigente interessante le aree ricomprese tra Via Trieste, il Rio Torto ed il Tapparelli - Avviso di deposito e pubblicazione
Comune di Saluzzo (Cuneo)Variante parziale n. 24 al P.R.G.C. vigente interessante le aree di Villa Aliberti, di Via Bagni e di Via Don Soleri - Avviso di deposito e pubblicazione
Comune di VerbaniaBando di concorso generale ai sensi della L.R. 28.3.1995 n. 46 e della L.R. 29.7.1996 n. 51 - per lassegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione o disponibili per risulta nel Comune di Verbania
Comune di VerbaniaDecreto n. 2/2001 - Determinazione indennità da corrispondere agli aventi diritto per lacquisizione di area in località Pallanza necessaria per la costruzione dellasilo nido di via Caravaggio
Comune di Verrone (Biella)Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 26.1.2001 - Determinazione tariffe acquedotto anno 2001
Comune di Villar Vocchiardo (Torino)Avviso ad opponendum
Comune di Villar Vocchiardo (Torino)Avviso ad opponendum
Comune di Vinovo (Torino)Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare di variante al P.E.E.P. relativo alla zona ACR7 del vigente P.R.G.C.
Comune di Vinovo (Torino)Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare di variante parziale al vigente P.R.G.C., (art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.), relativo allincremento nei limiti del 3% della superficie complessiva delle aree individuate con la sigla IPE
Comune di Vinovo (Torino)Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare di variante strutturale al vigente P.R.G.C., (art. 17 comma 4 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.), relativo alla riclassificazione dellarea Galoppo degli Ippodromi di Vinovo
Comune di Vinovo (Torino)Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare di variante parziale al vigente P.R.G.C., (art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.), relativo alladeguamento degli strumenti urbanistici alla normativa commerciale (D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 e L.R. 12/11/1999 n. 28)
Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)Imposizione di servitù (Legge 25.6.1865 n. 2359 e s.m.i.) relativa ai lavori di adduzione acqua potabile, impianto fognario e sistemazione aree esterne di pertinenza ai fabbricati denominati Cascina Roland in comune di Villar Focchiardo
Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)Occupazione durgenza degli immobili siti nel territorio del comune di Villar Focchiardo necessari alla realizzazione dei lavori adduzione acqua potabile, impianto fognario e sistemazione aree esterne di pertinenza ai fabbricati denominati Cascina Roland
Comunità Montana Valli Gesso, Vermenagna, Pesio - Robilante (Cuneo)Determinazione Dirigenziale n. 214 del 16.5.2001 - Estratto Area P.I.P. di Roccavione - Robilante - Esproprio immobile per lavori di ampliamento strada comunale in Comune di Robilante
Crea S.p.A. - Savigliano (Cuneo)Tariffe di consumo acqua potabile per lutenza dellacquedotto di Verzuolo (Cn)
Enel Distribuzione - TorinoAvviso
Enel Distribuzione - TorinoAvviso
Mondo Acqua S.p.A. - Mondovì (Cuneo)Nuove tariffe Servizio idrico - Comune di Mondovì
Provincia di AlessandriaD.D. 24 maggio 2001 n. 307
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e AgricolturaDeterminazione dirigenziale n. 628 in data 10 marzo 2000
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e AgricolturaDeterminazione dirigenziale n. 1364 in data 30 maggio 2000
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e AgricolturaDeterminazione dirigenziale n. 3327 in data 6 dicembre 2000
Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - TorinoAvviso ad opponendum
ANNUNCI LEGALI
ACCORDI DI PROGRAMMA
Provincia di Asti
Decreto del Presidente della Provincia di Asti - 6 aprile 2001, n. 22333 - Approvazione dellAccordo di Programma tra la Provincia di Asti, la Provincia di Alessandria, il Comune di Monastero Bormida ed il Comune di Ponti - ex art. 34 D.Lgs. n. 267/2000 - Progetto di rifacimento ponte ubicato lungo la S.P. 56/a nel tratto di collegamento tra il Comune di Monastero Bormida ed il Comune di Ponti
(omissis)
Il Presidente della Provincia
di Asti
(omissis)
decreta
E approvato lAccordo di Programma tra la Provincia di Asti, la Provincia di Alessandria, il Comune di Monastero Bormida, il Comune di Ponti sottoscritto in data 23 marzo 2001 e finalizzato alla realizzazione del rifacimento del ponte lungo la Strada Provinciale n. 56/A nel tratto di collegamento tra il Comune di Monastero Bormida ed il Comune di Ponti.
(omissis)
Il Presidente
Roberto Marmo
Estratto dellAccordo di Programma:
(omissis)
Art. 1
Premesse
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma
Art. 2
Finalità ed obiettivi
Lobiettivo del presente Accordo di Programma consiste nel rifacimento del ponte collocato lungo la S.P. 56/a nel tratto di collegamento tra il Comune di Monastero Bormida ed il Comune di Ponti finalizzato a garantire un adeguato coefficiente di sicurezza dal punto di vista sia idraulico che strutturale;
Art. 3
Approvazione ed applicazione del progetto
3.1 I sottoscrittori con il presente accordo di programma recepiscono e fanno proprio il Progetto Preliminare che correda il presente Accordo, riguardante il rifacimento del ponte lungo la S.P. 56/a; le parti si impegnano a dare attuazione agli interventi concordati nel presente Accordo ed a concluderne la realizzazione secondo larticolazione temporale riportata nel successivo articolo 11, salvo modifiche, rimodulazioni e proroghe concordate tra le parti.
3.2 Il presente accordo è approvato, ex art. 34, comma 4°, D.Lgs 267/2000, mediante atto formale del Presidente della Provincia di Asti ed è pubblicato sul BUR.
3.3 Ulteriori scadenze precise ed inderogabili potranno essere indicate nelle successive integrazioni del presente Accordo;
Art. 4
Contenuti
Il programma illustrato ai punti precedenti prevede una serie di iniziative finalizzate a:
- predisporre ed approvare i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dellopera;
- appaltare ed eseguire lintervento;
Art. 5
Impegni della Provincia di Asti
La Provincia di Asti, in qualità di Ente propositore a cui è stato concesso il finanziamento, si impegna:
- a predisporre i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dellopera ai sensi della L. 109/94, nonché del regolamento di attuazione sulla base del calendario degli impegni e dei lavori previsto dal presente Accordo di Programma allarticolo 11;
- ad indire apposita Conferenza dei Servizi per verificare la possibilità di concordare laccordo di programma;
- ad appaltare ed a richiedere lesecuzione delle opere nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici;
- a svolgere tutte le attività connesse con lesecuzione dellopera quali direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi ecc..;
- ad espletare tutte le procedure espropriative comprese quelle da eseguire sul territorio della provincia di Alessandria;
- a gestire totalmente il finanziamento dellopera;
Art. 6
Impegni della Provincia di Alessandria
La Provincia di Alessandria si impegna a:
- consentire la gestione di tutta la procedura espropriativa dellopera sul suo territorio;
Art. 7
Impegni del Comune di Monastero
Bormida
Il Comune di Monastero Bormida si impegna a:
- inserire lopera nei propri strumenti urbanistici;
Art. 8
Impegni del Comune di Ponti
Il Comune di Ponti si impegna a:
- inserire lopera nei propri strumenti urbanistici;
Art. 9
Copertura finanziaria
Il costo complessivo dellintervento ammonta a Lire 6.000.000.000
La copertura finanziaria è assicurata nel seguente modo:
- ordinanza Ministero dellInterno con delega alla protezione civile n. 3051;
- finanziamento a carico dello Stato;
Art. 10
Modalità Attuative
Gli Enti partecipanti al progetto nonché sottoscrittori del presente accordo, si adopereranno per produrre tutti gli atti formali necessari alla realizzazione dellinfrastruttura ed allattuazione del presente Accordo;
Art. 11
Tempi di realizzazione
Lattuazione delle iniziative dovrà rispettare la seguente tempistica:
La Provincia di Asti dovrà:
- predisporre ed approvare i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dellopera: anni uno dalla data del presente;
- appaltare e far eseguire le opere nel rispetto dei tempi imposti dalla normative vigenti: anni cinque dalla data del presente;
Il Comune di Monastero Bormida dovrà:
- aggiornare il Piano Regolatore Generale Comunale entro mesi quattro dalla data del presente accordo;
Il Comune di Ponti dovrà:
- aggiornare il Piano Regolatore Generale Comunale entro mesi quattro dalla data del presente accordo;
Art. 12
Competenze ad opera ultimata
Ad avvenuta ultimazione dellopera in progetto la Provincia di Asti ne darà comunicazione alla Provincia di Alessandria che assumerà in carico parte di opera in base alla competenza territoriale;
Art. 13
Durata
13.1 Il presente Accordo di Programma si considererà attuato nel momento in cui la realizzazione dellinfrastruttura sarà completata.
13.2 Il presente Accordo di Programma ha una durata di anni cinque, ma potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con il consenso unanime dei soggetti firmatari.
I tempi di durata dellAccordo potranno essere modificati ed integrati, su proposta di uno dei soggetti firmatari, tali successive integrazioni e modifiche potranno essere sottoposte al Collegio di Vigilanza, qualora non rivestano carattere sostanziale. Negli altri casi saranno oggetto di vere e proprie integrazioni dellAccordo e saranno approvate e sottoscritte dai firmatari dellAccordo stesso.
Art. 14
Modalità operative
14.1 Al fine di rendere operativi gli accordi sopra descritti, le parti convengono di procedere alla costituzione di un Collegio di Vigilanza, ex art. 34, comma 7°, D.Lgs. 267/2000, con compiti di approfondimento, monitoraggio e controllo sullapplicazione del presente Accordo di Programma, circa lespletamento delle procedure necessarie alla realizzazione dellinfrastruttura, attraverso un impegno comune al superamento concordato di tutti i possibili fattori imprevisti che possono rallentare il percorso delliniziativa.
14.2 Detto organismo sarà composto da:
- Il Presidente della Provincia di Asti (o da un suo delegato)
- Il Presidente della Provincia di Alessandria (o da un suo delegato)
- Il Sindaco del Comune di Monastero Bormida (o da un suo delegato)
- Il Sindaco del Comune di Ponti (o da un suo delegato)
14.3 Il Presidente della Provincia di Asti, o lAssessore da lui delegato, presiederà questo organismo e provvederà a convocare il Collegio di Vigilanza con cadenza almeno annuale.
14.4 Le parti si impegnano a trasmettere al Responsabile del Procedimento ogni informazione utile per la verifica dellattuazione del programma.
14.5 Lapprovazione del presente accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dellopera da realizzare ex art. 34, comma 6°, D.Lgs. 267/2000.
Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se lopera non ha avuto inizio entro tre anni.
Art. 15
Controversie
15.1 Le eventuali controversie tra le parti in ordine allinterpretazione ed allesecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno lesecuzione dellAccordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, di cui allart. 14 del presente Accordo.
15.2 Ove la controversia non sia risolta dal Collegio di Vigilanza, la soluzione della stessa è deferita ad arbitri. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un terzo arbitro, presidente; in caso di disaccordo, la nomina del terzo arbitro è richiesta al Presidente del Tribunale di Asti. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 806 ss del c.p.c., in tema di arbitrato.
Asti, 23 marzo 2001
per la Provincia di Asti:
LAssessore ai LL.PP.
Claudio Musso
per delega del Presidente
Roberto Marmo
per la Provincia di Alessandria:
LAssessore
Giuseppe Nervo
per delega del Presidente
Fabrizio Palenzona
Per il Comune di Monastero Bormida:
Il Sindaco
Paolo Rizzolio
Per il Comune di Ponti:
Il Vice Sindaco
Giovanni Alossa
per delega del Sindaco
Giuseppe Adorno
COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Progetto di realizzazione discarica di I categoria nel Comune di Sommariva Perno (CN) - Località Cascina del Mago - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dellart. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40
In data 15.5.2001 lAzienda Albese-Braidese Smaltimento Rifiuti con sede legale in 12051 Alba - P.zza Risorgimento n. 1 - ha depositato, ai sensi dellart. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso lUfficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di realizzazione discarica di I categoria in località Cascina del Mago del Comune di Sommariva Perno (CN), (prot. generale di ricevimento n. 21784 in data 14.5.2001; pervenuto allufficio Deposito Progetti in data 15.5.2001 con n. ord. 1/Val/2001).
Contestualmente, il proponente ha dato avviso dellavvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano La Stampa, pubblicato in data 10.5.2001, n. 127.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lUfficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 21, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta allUfficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.
La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto allart. 12, comma 6 e allart. 14, comma 5 della L.R. 40/98.
Ai sensi dellart. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 19990, n. 241 s.m.i, il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171-445370 - Coordinatore dellOrgano Tecnico provinciale; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel 0171-445200, responsabile dellUfficio Deposito Progetti.
Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dellatto.
Il Coordinatore dellOrgano Tecnico
Chiara Pepino
Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale
Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati. Progetto di centro di deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti pericolosi e non - Proponente: Augusta Trasporti S.r.l., Candiolo
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. per progetti di modifica o ampliamento di opere già esistenti ai sensi dellart. 4 comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.
Si comunica che il Proponente: Augusta Trasporti s.r.l. Strada delle Pignere n. 3 - Candiolo - P. IVA: 02735480010 ha depositato presso lUfficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dellart. 10 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al Progetto di centro di deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti pericolosi e non localizzato in Comune di Candiolo - Torino, richiedendo lavvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9-12 Merc. 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.
La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati allUfficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.
Ai sensi dellart. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è lIng. Donatella Ducourtil, tel. 011/8613825 fax. 011/8613857, del Servizio V.I.A.
La dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina
Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale
Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati. Derivazione ad uso idroelettrico Torrente Balma, Roure - Proponente: Idrolux S.r.l.
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dellart. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.
Si comunica che la società Idrolux S.r.l. con sede legale in Cuneo, fraz. Madonna dellOlmo, via Maestri del Lavoro 20 - P.IVA.: 02802430047 ha depositato presso lUfficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dellart. 10 comma 2, L.R. n. 40/98, copia degli elaborati relativi al progetto di derivazione ad uso idroelettrico Torrente Balma, localizzato nel Comune di Roure.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun/Ven 9-12 Mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.
La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati allUfficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.
Ai sensi dellart. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Paola Molina tel. 011/8613825 fax. 011/8613857, del Servizio V.I.A.
La dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Produzione di energia idroelettrica con derivazione dal Rio Crosa nel territorio del Comune di Massiola (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dellart. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40
In data 24/5/2001 il Sig. Vitali Luigi in qualità di Presidente della Comunità Montana Strona e Basso Toce con sede legale in Comune di Valstrona, via Roma 54 codice fiscale 84004040030, ha depositato presso lUfficio di deposito del Servizio V.I.A. della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dellIndustria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dellart. 10, c. 2 della l.r. 40/98, copia degli elaborati relativi al progetto Produzione di energia idroelettrica con derivazione dal Rio Crosa nel territorio del Comune di Valstrona (VB), allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A., presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 11 del registro dei progetti depositati, ai sensi dellart. 10, c. 1, della L.R. 40/98. La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lUfficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato. La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dellAutorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati allUfficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. Ai sensi dellart. 4 e seguenti della L. 241/90 il responsabile del Servizio V.I.A. è il Dott. Geol. Mauro Spanò Tel. 0323/4950208. Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dellatto.
Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Mauro Spanò
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dacqua dal Rio Vova nel territorio del Comune di Premia - ditta Frua Cav. Mario S.p.A.
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura VIA ai sensi dellart. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40.
In data 28/5/2001 il Dott. Mario Huber legale rappresentante della Ditta Frua Cav. Mario S.p.A., con sede legale in Villadossola, Via Domodossola 200, ha depositato presso lUfficio di deposito del Servizio VIA della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dellIndustria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dellart. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi allistanza di concessione per la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dacqua dal Rio VOVA nel territorio del Comune di Premia, allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura VIA, presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 10 del registro dei progetti depositati, ai sensi dellart. 10, c. 1, della L.R. 40/98. La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lUfficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato. La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dellAutorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati allUfficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. Ai sensi dellart. 4 e seguenti della L. 241/90 il responsabile del Servizio VIA è il Dott. Geol. Mauro Spanò Tel. 0323/4950208. Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dellatto.
Il Responsabile del Servizio VIA
Mauro Spanò
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dacqua dal Rio Vova nel territorio del Comune di Premia
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura VIA ai sensi dellart. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40.
In data 6/6/2001 il Sindaco Braito Fausto, con sede legale nel Municipio di Premia, P.zza Municipio 9, ha depositato presso lUfficio di deposito del Servizio VIA della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dellIndustria, n.25 - 28924 Verbania - ai sensi dellart. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi allistanza di concessione per la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dacqua dal Rio Vova nel territorio del Comune di Premia, allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura VIA, presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 10 del registro dei progetti depositati, ai sensi dellart. 10, c. 1, della L.R. 40/98. La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lUfficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato. La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dellAutorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati allUfficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. Ai sensi dellart. 4 e seguenti della L. 241/90 il responsabile del Servizio VIA è il Dott. Geol. Mauro Spanò Tel. 0323/4950208. Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dellatto.
Il Responsabile del Servizio VIA
Mauro Spanò
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Arquata Scrivia (Alessandria)
Statuto comunale (Aggiornato in base al D.Lgs. 18/8/2000 N. 267, contenente il testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali - C.C. n. 13 del 23.03.2001 - C.C. n. 18 del 19.04.2001 - Decisione CO.RE.CO n. 1299 del 30.04.2001 - 2ª pubblicazione dal 18.05.2001 al 16.06.2001)
INDICE
Art. 1- Principi fondamentali
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4 - Territorio e sede comunale
Art. 5 - Albo Pretorio
Art. 6 - Stemma e gonfalone
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I
ORGANI ELETTIVI
Art. 7 - Organi
Art. 8 - Consiglio Comunale
Art. 9 - Competenze ed attribuzioni
Art. 10 - Convocazione
Art. 11 - Commissioni
Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni
Art. 13 - Consiglieri
Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 15 - Gruppi Consiliari
Art. 16 - Giunta Comunale
Art. 17 - Elezioni e prerogative
Art. 18 - Composizione
Art. 19 - Funzionamento della Giunta
Art. 20 - Attribuzioni
Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 22 - Sindaco
Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione- Programma di mandato
Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione
Art. 26 - Vicesindaco
Titolo II
UFFICI E PERSONALE
Art. 27 - Principi organizzativi
Art. 28 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 29 - Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 30 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 31 - Collaborazioni esterne
Art. 32 - Direttore generale
Art.33 - Segretario Comunale
Art. 34- Vicesegretario
Art. 35 - Controllo di gestione
Titolo III
SERVIZI
Art. 36 - Forme di gestione
Art. 37 - Gestione in economia
Art. 38 - Azienda speciale
Art. 39 - Istituzioni
Art. 40 - Il Consiglio di Amministrazione dellistituzione
Art. 41 - Il Presidente dellistituzione
Art. 42 - Il Direttore dellistituzione
Art. 43 - Nomina e revoca di amministratori
Art. 44 - Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 45 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Titolo IV
CONTROLLO INTERNO
Art. 46 - Principi e criteri
Art. 47 - Revisori dei conti
Art. 48 - Rendiconto della gestione
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Capo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 49 - Organizzazione sovracomunale
Capo II
FORME COLLABORATIVE
Art. 50 - Principio di cooperazione
Art. 51 - Convenzioni
Art. 52 - Consorzi
Art. 53 - Statuto consorziale e convenzione
Art. 54 - Unione di Comuni
Art. 55 - Accordi di programma
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 56 - Partecipazione
Capo I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 57 - Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 58 - Istanze
Art. 59 - Petizioni
Art. 60 - Proposte
Capo II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 61 - Principi generali
Art. 62 - Associazioni
Art. 63 - Organismi di partecipazione
Art. 64 - Incentivazione
Art. 65 - Partecipazione alle commissioni
Capo III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
Art. 66 - Referendum
Art. 67 - Effetti del Referendum
Art. 68 - Diritto di accesso
Art. 69 - Diritto di informazione
Capo IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 70 - Nomina
Art. 71 - Ineleggibilità e decadenza
Art. 72 - Mezzi e prerogative
Art. 73 - Rapporti con il Consiglio
Art. 74 - Indennità di presenza
Art. 75 - Difensore civico - convenzione
Titolo III
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 76 - Statuto
Art. 77 - Regolamenti
Art. 78 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 79 - Ordinanze
Art. 80 - Norme transitorie e finali
Art. 1
Principi fondamentali
1. La comunità di Arquata Scrivia è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, economiche e sociali presenti nel suo territorio, per assicurare alla collettività una qualità della vita sempre più alta, ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana per:
a) lordinata convivenza sociale nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini;
b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito geografico;
c) la promozione della funzione sociale delliniziativa economica pubblica e privata anche attraverso le forme di associazionismo economico e di cooperazione;
d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone che consenta di affrontare e risolvere situazioni di disagio sociale anche con lattività delle organizzazioni di volontariato;
e) leffettività del diritto allo studio ed alla crescita culturale.
2. LEnte persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare alcune funzioni ad altri Enti Locali, con specifico provvedimento.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo e dalle frazioni di Rigoroso, Vocemola e Varinella e dai nuclei abitati di Campora, Moriassi, Val dArquata, Pessino, Travaghero.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 23,36, ed è confinante con i Comuni di Vignole Borbera, Grondona, Isola del Cantone, Gavi e Serravalle Scrivia.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo in Piazza Santo Bertelli.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, da motivare, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni e dei nuclei abitati può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
Art. 5
Albo Pretorio
1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura laffissione degli atti degli organi deliberanti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Arquata Scrivia.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco si può esibire il gonfalone comunale rappresentante una corona che sovrasta una torre su tre archi circondati da un ramoscello di alloro ed uno di quercia il tutto su campo rosso bordato in bianco e rosso.
3. Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Comunale.
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
Art. 7
Organi
1.Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2.A tutti i cittadini in possesso dei necessari requisiti, devono essere garantite pari opportunità di accesso agli organi del Comune.
3.Negli organi collegiali del Comune, degli enti e delle Aziende ai quali il Comune partecipa viene promossa la presenza di persone di entrambi i sessi.
Art. 8
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando lintera comunità, determina lindirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla gestione dellEnte.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Art. 9
Competenze ed attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale nellambito delle competenze assegnate dalla legge, emana atti fondamentali, provvedimenti programmatici, atti generali ed essenziali, diretti complessivamente a legittimare il conseguente esercizio delle attività di governo e di gestione amministrativa dellEnte.
2. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi ai criteri alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Esso impronta la sua azione complessiva ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento, lefficienza e limparzialità dellEnte.
5. Nelladozione degli atti fondamentali e di indirizzo privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo di essa con quella provinciale regionale e statale.
6. I Consiglieri Comunali possono esercitare il controllo sulle deliberazioni, nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Art. 10
Convocazione
1.Il Consiglio è convocato dal Sindaco che in base alle iniziative ed alle proposte della Giunta, dei Consiglieri, dei revisori dei conti, formula lordine del giorno e ne presiede i lavori.
2.In caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, tali adempimenti sono svolti dal Vice Sindaco; in caso di ulteriore impedimento, da un Assessore, in base alla maggiore età ed infine dal Consigliere anziano.
3.La convocazione è disposta secondo le norme stabilite dal regolamento
4.La convocazione e lo svolgimento della prima seduta del Consiglio avvengono secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento, nel quadro dei principi contenuti Statuto.
Art. 11
Commissioni
1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale della rappresentanza, garantendo comunque la presenza della minoranza consiliare.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per lesame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. I verbali delle sedute delle Commissioni sono redatti da un componente oppure, su richiesta del presidente al Sindaco, da un dipendente comunale.
6. Le Commissioni che il Consiglio Comunale nomina per svolgere funzioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da Consiglieri appartenenti alla minoranza.
Art. 12
Attribuzioni delle commissioni
1. Compito delle Commissioni permanenti è lesame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dellorgano stesso.
2. Tale esame preparatorio non rappresenta comunque un passaggio necessario, precedente gli atti deliberativi e non è vincolante per lorgano deliberante.
3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è lesame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal Consiglio Comunale.
4. Il regolamento dovrà disciplinare lesercizio delle seguenti attribuzioni:
a) le procedure per lesame di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune, le modalità e le forme di assegnazione da parte degli organi stessi;
b) forme per lesternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dellorgano competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
c) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
Art. 13
Consiglieri
1.La posizione giuridica, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale, esclusi i candidati sindaci. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per un anno consecutivo, oppure per dieci sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede comunicargli per iscritto lavvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e di fornire al sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. Lesame delle proposte di deliberazione e delle richieste di emendamenti presentate dai singoli consiglieri, che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
3. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui lemanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5.Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, allinizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti e la propria situazione patrimoniale con apposito documento formale da depositare presso la segreteria comunale.
6. Il consigliere ha diritto di presentare interrogazioni alle quali lAmministrazione deve dare risposta.
7. I modi ed i termini di presentazione e di risposta sono stabiliti dal regolamento.
Art. 15
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale, indicando il nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurati per lesercizio delle loro funzioni, compatibilmente con la disponibilità di strutture, mezzi e personale, idonei spazi e supporti tecnico organizzativi.
4. I gruppi consiliari non possono essere costituiti da un numero inferiore a tre consiglieri comunali fatto salvo che ogni lista di candidati partecipante alle elezioni può costituire un gruppo anche se è risultato eletto un solo candidato.
Art. 16
Giunta Comunale
1. La Giunta è lorgano di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale, al quale riferisce sulla sua attività.
Art. 17
Elezioni e prerogative
1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status degli assessori e gli istituti della decadenza, della sospensione e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Esclusi i casi di dimissioni o di revoca, gli Assessori restano in carica fino alla proclamazione degli eletti, al rinnovo del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio; entro i quindici giorni successivi deve sostituirli.
Art. 18
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di sei Assessori, di norma consiglieri comunali.
2. Tale numero viene deciso dal Sindaco, con il provvedimento di nomina.
3. Due assessori potranno essere nominati tra i cittadini non Consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere che non si siano presentati come candidati alle più recenti elezioni comunali e che siano in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
4. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare e discutere argomenti concernenti gli affari che rientrano nelle materie relative alla delega ricevuta.
Art. 19
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce lordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. La Giunta definisce in piena autonomia le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.
3. Lattività della Giunta deve essere improntata al principio della collegialità.
4. A ciascun Assessore il Sindaco può affidare con delega scritta specifici affari ed attività amministrative di sua competenza.
Art. 20
Attribuzioni
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che in base alle leggi ed allo statuto non ricadano nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.
3. Collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Fra i votanti non si computano coloro che dichiarano di astenersi volontariamente e che devono astenersi obbligatoriamente.
3. Fra i votanti si computano le schede bianche e nulle, per determinare la maggioranza.
4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
5. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone il Presidente dispone la trattazione e la determinazione sullargomento in seduta privata, conformemente a quanto disposto dal regolamento sul funzionamento degli organi.
6. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
7. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario; quelli della Giunta Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario
8. Tutte le deliberazioni sono a disposizione dei consiglieri dal momento della loro pubblicazione allAlbo; sono consultabili durante lorario di apertura dellufficio segreteria.
Art. 22
Sindaco
1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, legale e giudiziaria, di presidenza, di sovraintendenza politica-amministrativa.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dellattività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive del Comune e sugli enti, aziende ed istituzioni dallo stesso dipendenti o controllati.
3. La legge disciplina le modalità per lelezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità allufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze previste dalla legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
5. Il Sindaco può delegare le funzioni per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale ed ai dipendenti preposti ai servizi interessati.
Art. 23
Attribuzioni di amministrazione- Programma
di mandato.
1. Il Sindaco, ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune.
In particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del Comune, della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum consultivi;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f) può conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
2. Entro il termine di 120 giorni dalla data del suo insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.
3. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante appositi emendamenti, nei modi indicati dal regolamento del Consiglio comunale.
4. Con cadenza almeno annuale, di norma con la verifica degli equilibri di bilancio, il Consiglio provvede a verificare lattuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli Assessori. E facoltà del Consiglio provvedere a integrare le linee programmatiche nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche , sulla base delle esigenze che dovessero emergere.
Art. 24
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale, indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni che appartengono al Comune o di cui il Comune ne faccia parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa, se del caso, il Consiglio Comunale e la Giunta;
e) collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 25
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti allOrdine del Giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo allordine del giorno le questioni richieste;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
d) dispone la convocazione della Giunta e la presiede; e) ha il potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni a chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e di delega parziale ad uno o più Assessori.
Art. 26
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco ed ha la delega generale per lesercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di decesso, decadenza o rimozione il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo lordine di anzianità dato dalletà.
TITOLO II
UFFICI E PERSONALE
Art. 27
Principi organizzativi
1. Lamministrazione del Comune si realizza mediante una attività per obiettivi e deve basarsi sui seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art. 28
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e lorganizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle norme del presente statuto
2. A tale scopo vengono distinte la funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e quella di gestione amministrativa, attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e servizi.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente ad esse la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, con il regolamento degli uffici e dei servizi.
6. Con lo stesso regolamento il Comune stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, quelli con il direttore e con gli organi amministrativi.
Art. 29
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Il regolamento di organizzazione individua gli uffici ed i servizi comunali.
2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Nellambito delle competenze loro assegnate essi provvedono a gestire lattività dellente, ad attuarne gli indirizzi , a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
4. Possono delegare le loro funzioni al personale sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti assegnati.
5. I responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco con incarico a termine, secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi dellAmministrazione. Possono essere revocati, nei casi previsti dalla legge.
Art. 30
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica e nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi la Giunta può assegnare, nei casi consentiti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 31
Collaborazioni esterne
1. Con le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazioni a soggetti estranei al Comune devono stabilirne la durata.
Art. 32
Direttore generale
1. Il Sindaco può nominare un Direttore generale, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
2. Il Direttore deve attuare gli indirizzi stabiliti dellAmministrazione e conseguirne gli obiettivi, secondo le direttive del Sindaco.
3. A tale scopo sovraintende alla gestione dellEnte; i responsabili dei servizi rispondono al Direttore delle funzioni loro assegnate e dei risultati ottenuti.
4. Quando non sia stato nominato il Direttore il Sindaco può conferire le relative funzioni al Segretario Comunale.
Art.33
Segretario Comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri enti locali per la gestione consortile dellufficio del segretario comunale.
3. Egli svolge le funzioni previste dalla legge, attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Sindaco.
Art. 34
Vicesegretario
1. La dotazione organica può prevedere un Vice Segretario Comunale, che esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo.
2. La funzione di Vice segretario è di norma attribuita al dipendente di qualifica apicale, in possesso di laurea in giurisprudenza od equipollente, preposto allarea funzionale amministrativa comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale. Oltre a dette funzioni egli espleta anche le attribuzioni previste dal mansionario per il posto ricoperto.
3. Il Segretario Comunale, al fine di assicurare una migliore funzionalità dellEnte può delegare al Vicesegretario le proprie attribuzioni, qualora ciò non sia vietato dalla legge. La delega deve essere comunicata al Sindaco, agli Assessori ed ai Responsabili dei servizi comunali
Art. 35
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione è svolto per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.
2. A tale scopo è necessario aver predisposto un piano degli obiettivi, aver rilevato i costi ed i proventi, aver valutato la funzionalità dei servizi, in base alla qualità ed alla quantità dei risultati.
3. La competenza e le forme di controllo sono stabilite dal regolamento per gli uffici ed i servizi
TITOLO III
SERVIZI
Art. 36
Forme di gestione
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per progetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.
3. Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. Il Consiglio Comunale può delegare ad altri enti locali lorganizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente e quando ciò sia previsto dalla legge.
Art. 37
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 38
Azienda speciale
1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. Lordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallapposito Statuto e da propri regolamenti interni.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per lelezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze tecniche o di amministrazione.
4. Essi dovranno inoltre possedere i requisiti richiesti dalla legge.
Art. 39
Istituzioni
1. Per lesercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dellorganizzazione e dellattività dellistituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento, e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e lassetto organizzativo dellistituzione, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dellistituzione.
5. Gli organi dellistituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Art. 40
Il Consiglio di Amministrazione dellistituzione
1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dellistituzione sono nominati dal Sindaco, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per lelezione a Consigliere Comunale, comprovate esperienze tecniche o di amministrazione e posseggano i requisiti di legge.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dellorgano.
3. Il Consiglio provvede alladozione di tutti gli atti di indirizzo gestionale a carattere generale previsti dal regolamento.
Art. 41
Il Presidente dellistituzione
1. Il Presidente dellistituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sullesecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
Art. 42
Il Direttore dellistituzione
1. Il Direttore dellistituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta lattività dellistituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lattuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
Art. 43
Nomina e revoca di amministratori
1. La nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni, dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione delle società (quando previsto dallo statuto) avviene con provvedimento del Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale.
2. Essi possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.
Art. 44
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dellente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche allo loro costituzione.
2. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica o amministrativa e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea dei soci in rappresentanza dellEnte.
5. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente landamento della società e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata.
Art. 45
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con le altre pubbliche Amministrazioni, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
Art. 46
Principi e criteri
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
2. Lattività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellEnte. E facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dellufficio dei Revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con losservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dellEnte.
Art. 47
Revisori dei conti
1. I Revisori dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per la elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
2. Il regolamento, oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge, potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nellesercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.
Art. 48
Rendiconto della gestione
1. I fatti della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine di legge.
2. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa in cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 49
Organizzazione sovracomunale
1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
CAPO II
FORME COLLABORATIVE
Art. 50
Principio di cooperazione
1. Lattività dellEnte, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione
Art. 51
Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e lesercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero lesecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2 Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 52
Consorzi
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra Enti per realizzare e gestire servizi e per lesercizio associato di funzioni.
2. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendano gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 53
Statuto consorziale e convenzione
1. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dalla legge, deve prevedere lobbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti approva la convenzione e lo Statuto del Consorzio, che deve disciplinare lordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
Art. 54
Unione di Comuni
1. In attuazione del principio di cooperazione il Consiglio Comunale, con la maggioranza prescritta dalla legge, può costituire unioni di Comuni nelle forme e con le finalità previste dalla legge, con lobiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
Art. 55
Accordi di programma
1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitano di attivare un procedimento complesso per coordinare ed integrare loperato di più soggetti interessati, il Sindaco promuove e conclude accordi di programma.
2. Laccordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per leventuale arbitrato e per gli interventi surrogatori ed in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dellaccordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula laccordo, con losservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
4. Ove laccordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, ladesione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 56
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellente, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellEnte.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. LAmministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 57
Interventi nel procedimento amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. Possono intervenire nel procedimento amministrativo per tutelare il loro interesse persone singole e soggetti portatori di interessi diffusi (purché costituti in associazioni o in comitati) ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione allAlbo pretorio.
6. Il Consiglio Comunale, con lapposito regolamento, determina per ciascun tipo di procedimento:
a) il termine entro cui esso deve concludersi, salvo quando non sia disposto direttamente dalle leggi e dai regolamenti. I termini sono stabiliti valutando i tempi necessari per listruttoria e lemanazione di ciascun tipo di provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dellunità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.
b) Lunità organizzativa responsabile dellistruttoria e degli altri adempimenti procedurali;
c) il termine entro il quale gli aventi diritto, in seguito alla comunicazione personale od alla pubblicazione della notizia dellavvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti alloggetto del procedimento;
d) il termine entro il quale il responsabile dellunità organizzativa deve pronunciarsi sullaccoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni allorgano comunale competente allemanazione del provvedimento finale;
e) il termine entro cui deve concludersi il procedimento.
7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dellatto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
8. Se lintervento partecipativo non concerne lemanazione di un provvedimento, lamministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sullistanza, la petizione e la proposta.
9. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae allaccesso.10. La Giunta Comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
Art. 58
Istanze
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono, per la superiore tutela degli interessi collettivi, rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dellattività dellamministrazione.
2. Le interrogazioni, come pure le petizioni e le proposte di cui agli articoli seguenti, devono in ogni caso riguardare la migliore tutela degli interessi collettivi.
3. La risposta allinterrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal Sindaco o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dellaspetto sollevato.
4. Le modalità dellinterrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dellistanza.
Art. 59
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e lassegnazione allorgano competente, il quale procede nellesame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione. In questultimo caso, il provvedimento conclusivo dellesame da parte dellorgano competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dallorgano competente entro giorni sessanta dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può chiedere ragione al Sindaco che deve rispondergli per iscritto entro trenta giorni o può sollevare la questione nel Consiglio Comunale chiedendo ragione al Sindaco o una discussione sul contenuto della petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 60
Proposte
1. Almeno trecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono avanzare proposte per ladozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette entro sessanta giorni successivi allorgano competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati.
2. Lorgano competente deve sentire i proponenti delliniziativa entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta da parte del Sindaco.
3. Tra lAmministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi per il perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa liniziativa popolare.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 61
Principi generali
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, anche attraverso le forme di incentivazione previste dallo Statuto.
LAmministrazione consente laccesso ai dati di cui è in possesso tramite idonee forme di consultazione.
2. I relativi criteri generali sono fissati dal regolamento.
3. Il diritto alla partecipazione alla vita pubblica locale, nelle forme previste dallo Statuto, è riconosciuto ai cittadini dellUnione Europea ed agli stranieri che soggiornano in perfetta regola con le norme di legge
Art. 62
Associazioni
1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.2. Le scelte amministrative che incidono sullattività delle associazioni possono essere precedute dallacquisizione di pareri non vincolanti, espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 63
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. Lamministrazione comunale per particolari servizi, nel rispetto della legislazione vigente, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per ladesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente, quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale e quelli rappresentativi di realtà frazionali o di nuclei sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 64
Incentivazione
1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, secondo le modalità e nei limiti del regolamento comunale per lassegnazione di contributi.
Art. 65
Partecipazione alle commissioni
1. Le Commissioni Consiliari hanno facoltà di invitare ai propri lavori i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati, che lo richiedono.
2. Tali rappresentanti hanno la possibilità di intervenire nella discussione, fermo restando il potere regolamentare del Presidente della Commissione. Essi non possono prendere parte alle votazioni.
CAPO III
REFERENDUM
DIRITTI DI ACCESSO
Art. 66
Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nellazione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali, di tariffe, di strumenti urbanistici, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a. il venti per cento del corpo elettorale, al 31 dicembre dellanno precedente la presentazione della richiesta;
b. il Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Il Consiglio Comunale per ciascun referendum proposto dal venti per cento del corpo elettorale deve accertare a maggioranza dei presenti, lesistenza dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento. Se laccertamento sullesistenza dei requisiti di ammissibilità è favorevole il referendum si intende indetto.
6. Il referendum è valido quando ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Art. 67
Effetti del Referendum
1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio deve discutere i risultati del referendum e deliberare eventualmente gli atti conseguenti.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni del referendum deve essere deliberato, con adeguate motivazioni entro il termine di cui al comma precedente.
3. Nel caso in cui una o più consultazioni referendarie non potessero tenersi, per qualunque motivo, prima della scadenza naturale del Consiglio, su richiesta dei proponenti il nuovo Consiglio Comunale accerta a maggioranza dei presenti lesistenza dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento.
Art. 68
Diritto di accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellamministrazione, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative o temporanee e motivate dichiarazioni del Sindaco rendono riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 69
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. Lente, oltre ai sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allAlbo pretorio si avvale di norma anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, compresi gli strumenti informatici.
3. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dallart. 26 Legge 7.8.1990 n. 241.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 70
Nomina
1. Il consiglio comunale può nominare il difensore civico a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Egli resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino allinsediamento del successore e può essere rieletto una sola volta.
3. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.
Art. 71
Ineleggibilità e decadenza
1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa .
2. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane;
c) i ministri di culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con lamministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca loggetto di rapporti giuridici con lamministrazione comunale;
f.) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dallufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri dufficio.4. La decadenza e la revoca devono essere deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
Art. 72
Mezzi e prerogative
1. Lufficio del difensore civico ha sede presso locali messi a disposizione dallamministrazione comunale, di attrezzature dufficio e di quantaltro necessario per il buon funzionamento dellufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso lamministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nellambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti.
4. Può, altresì, proporre ed esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto lintervento; in caso di ritardo sollecita gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. Lamministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dellatto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione allattività del difensore civico.
8. Il difensore civico esercita inoltre il controllo previsto dalla legge sugli atti amministrativi.
Art. 73
Rapporti con il Consiglio
1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sullattività svolta nellanno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e limparzialità dellazione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima sessione successiva alla presentazione e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.
Art. 74
Indennità di presenza
1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per i consiglieri comunali, per ogni occasione in cui intervenga a sedute del Consiglio o della Giunta per relazionare.
Art. 75
Difensore civico
convenzione
1. Il Consiglio Comunale può deliberare dintesa con un altro Comune e sulla base di apposita convenzione che il difensore civico venga eletto per svolgere le sue funzioni per tutti i cittadini dei Comuni convenzionati.
TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 76
Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Il venti per cento del corpo elettorale, risultante alla data del 31 dicembre dellanno precedente, può proporre modifiche allo statuto anche mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità, fermo restando quanto prescritto al riguardo dalla legge.
Art. 77
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Liniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini elettori, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 78
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge sugli Enti Locali, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro centoventi giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 79
Ordinanze
1. Il Sindaco ed i responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze, emanano ordinanze nei casi e nelle forme previsti dalla legge.
2. Esse devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi allAlbo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Qualora lordinanza abbia carattere individuale deve essere notificata al destinatario.
4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce.
Art. 80
Norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa lapplicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino alladozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
Comune di Baldichieri dAsti (Asti)
Integrazione al testo dello Statuto comunale (approvata con D.C.C. n. 12 del 28/4/2001)
Articolo 36
1. Il Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere la figura del Vice Segretario, da attribuire ad un dipendente apicale in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche.
Il Segretario Comunale
Giuseppina Ferroggiaro
Comune di Mezzomerico (Novara)
Statuto comunale
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
AUTONOMIA STATUTARIA.
1. Il Comune di Mezzomerico è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Mezzomerico nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Novara e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nellambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
4. Il Comune di Mezzomerico:
a) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
b) rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nellorganizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete allautorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
c) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali;
d) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, lautogoverno della comunità.
Art. 2
FINALITA
1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela lequilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dellinquinamento, assicurando, nellambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
3. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto alleffettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Mezzomerico; a tal fine sostiene e valorizza lapporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promovendo la partecipazione delliniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nellimpegno della cura e delleducazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
Art. 3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE.
1. Il territorio del Comune si estende per 7,59 kmq. Confina con i Comuni di Oleggio, Suno, Marano Ticino, Divinano, Vario dAgogna e Agrate Conturbia.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Santa Maria, n. 10.
3. Le adunanze degli Organi Collegiali si svolgono normalmente nella Sede Comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. Allinterno del territorio del Comune di Mezzomerico non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, linsediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art. 4
STEMMA E GONFALONE.
1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di COMUNE DI MEZZOMERICO.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottato con deliberazione del Consiglio Comunale e riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 25 Febbraio 1983, registrato alla Corte dei Conti in data 20 Luglio 1983 al n. 6 Presidenza foglio n. 362, trascritto nel registro Araldico dellArchivio Centrale dello Stato il 16 Settembre 1983 e nei Registri dellUfficio Araldico il 22 Settembre 1983 nel Reg. anno 1983 pag. n. 19.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellEnte a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 5
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.
1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere lelezione del Consiglio Comunale Dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale Dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con lUnicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale Dei Ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.
Art. 6
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE.
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Novara, con la Regione Piemonte.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE.
CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI.
Art. 7
ORGANI.
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art. 8
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazione concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco, di norma il più anziano di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9
CONSIGLIO COMUNALE.
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico-amministrativo dellorgano consigliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere lindividuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10
SESSIONI E CONVOCAZIONE.
1. Lattività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso durgenza, per motivi rilevanti ed indilazionabili, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e lordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consigliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale. Lavviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
6. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso allAlbo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito pèer la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento Consigliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco (nei casi suddetti).
Art. 11
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO.
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio Comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e dunque entro il 30 Settembre di ogni anno. E facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta allorgano consigliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 12
COMMISSIONI.
1. Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari del comune e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per lesame di specifici argomenti.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
Art. 13
CONSIGLIERI.
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dellart. 1, comma 2-ter della legge 25/3/93 n. 81, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti, sono esercitate dal più anziano di età.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Sono comprese nellordine del giorno della prima adunanza del Consiglio.
4. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
Art. 14
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco unadeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 15
GRUPPI CONSILIARI.
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, unitamente allindicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi con corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 4 membri.
3. I Capigruppo Consigliari sono domiciliati presso limpiegato addetto allufficio protocollo del Comune.
4. Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili allespletamento del proprio mandato.
Art. 16
SINDACO.
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellAmministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nellambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 17
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE.
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellEnte, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è lorgano responsabile dellAmministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del Comune, nonché lattività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della Legge n. 142/90 e s.m.i.;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla Legge;
e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nellapposito Albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 18
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA.
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 19
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE.
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consigliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consigliare.
Art. 20
VICESINDACO.
1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è lAssessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di questultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla Legge, nonché pubblicato allAlbo pretorio.
Art. 21
MOZIONI DI SFIDUCIA.
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta di componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.
Art. 22
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO.
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di 3 persone elette dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
3. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dallAssessore più anziano di età che vi provvede dintesa con i Gruppi Consigliari.
4. La Commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.
Art. 23
GIUNTA COMUNALE.
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellEnte nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.
Art. 24
COMPOSIZIONE.
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Il Sindaco assegna deleghe agli Assessori, per materie, e può revocarle.
Art. 25
NOMINA.
1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla Legge; non possono comunque far parte della Giunta Comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 26
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controllo lattività degli Assessori e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 27
COMPETENZE.
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai Responsabili dei Servizi Comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i Regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei Servizi Comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del Servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
h) approva i Regolamenti sullordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
j) dispone laccettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce lufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata e ne autorizza la sottoscrizione;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dellEnte;
o) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dellapparato, sentito il Direttore Generale;
p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
q) approva il Piano Esecutivo di Gestione.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI
DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.
Art. 28
PARTECIPAZIONE POPOLARE.
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, allamministrazione dellEnte al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presenti titolo.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO.
Art. 29
ASSOCIAZIONISMO.
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, su istanza delle parti interessate, registra su apposito albo le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che lAssociazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le Associazioni registrare devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.
Art. 30
DIRITTO DELLE ASSOCIAZIONI.
1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso lAmministrazione e di essere consultata, su richiesta, in merito alle iniziative dellEnte nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sulle attività delle Associazioni devono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire allEnte nei termini stabiliti nella richiesta.
Art. 31
CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI.
1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellEnte è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito Albo Regionale; lerogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dallEnte, devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art. 32
VOLONTARIATO.
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dellEnte e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato inserite nellapposito albo regionale.
4. Il Comune può erogare alle Associazioni di volontariato iscritte nellalbo comunale contributi economici o in natura secondo le modalità indicate nellarticolo precedente.
CAPO III
MODALITA DI PARTECIPAZIONE.
Art. 33
CONSULTAZIONI.
1. lAmministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito allattività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 34
PETIZIONI.
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dellAmministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allAmministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone, lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun Consigliere può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 20 giorni.
Art. 35
PROPOSTE.
1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a 50, avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellEnte e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, allorgano competente e ai Gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. Lorgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 36
REFERENDUM.
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 40% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi e di tariffa, di attività amministrative vincolate da Leggi Statali o Regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto Comunale;
b) Regolamento del Consiglio Comunale;
c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non
ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo (oppure la metà più uno) degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria, deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisione contrastanti con essa.
Art. 37
ACCESSO AGLI ATTI.
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellAmministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto, linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
6. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 38
DIRITTO DI INFORMAZIONE.
1. Tutti gli atti dellAmministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.
2. La pubblicazione avviene di norma mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nellalbo pretorio e, qualora in Sindaco lo ritenga necessario, anche su appositi tabelloni pubblici.
3. Laffissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allinteressato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
Art. 39
ISTANZE.
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO.
Art. 40
NOMINA.
1. Il Comune può prevedere listituzione del Difensore Civico anche in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Novara. In tal caso è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo, può far pervenire la propria candidatura allAmministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze-politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino allinsediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra i Comuni e delle Comunità Montane, i membri del Comitato Regionale di Controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c) i Dipendenti del Comune, gli Amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, Enti, Istituti e Aziende che abbiano rapporti contrattuali con lAmministrazione Comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo allAmministrazione Comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune, suoi Dipendenti od il Segretario Comunale.
Art. 41
DECADENZA.
1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti lAmministrazione Comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dellincarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.
Art. 42
FUNZIONI.
1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire losservanza del presente Statuto e dei Regolamenti Comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la Legge, lo Statuto o il Regolamento.
3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno al mese.
6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui allart. 17, comma 38 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, secondo le modalità previste dallart. 17, comma 39, dellultima Legge citata.
Art. 43
FACOLTA E PREROGATIVE.
1. Lufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dellAmministrazione Comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore Civico, nellesercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dellAmministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto dufficio.
4. Il Difensore Civico riferisce, entro 30 giorni, lesito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto lintervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore Civico può altresì invitare lorgano competente ad adottar gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E facoltà del Difensore Civico, quale garante dellimparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
Art. 44
RELAZIONE ANNUALE.
1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di Marzo, la relazione relativa allattività svolta nellanno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dellattività amministrativa e lefficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire limparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa allAlbo Pretorio e trasmessa a tutti Consiglieri Comunali.
4. Tutte le volte che ne ravvisa lopportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 60 giorni.
Art. 45
INDENNITA DI FUNZIONE.
1. Al Difensore Civico è corrisposta unindennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.
CAPO V
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
Art. 46
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI.
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla Legge o dal Regolamento.
2. LAmministratore Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 47
PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE.
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato listanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dallAmministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il Funzionario o lAmministratore devono sentire linteressato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere lemanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso latto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare allAmministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 48
PROCEDIMENTI AD IMPULSO DI UFFICIO.
1. Nel caso di procedimenti ad impulso dufficio, il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dalladozione dellatto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dallAmministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora, per lelevato numero degli interessati, sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dellart. 38 dello Statuto.
Art. 49
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELLATTO.
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dellatto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dellaccordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e limparzialità dellAmministrazione.
TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA.
Art. 50
OBIETTIVI DELLATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 51
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi, da gestirsi con diritto di privativa, sono stabiliti dalla Legge.
Art. 52
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.
1. Il Consiglio Comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei pubblici esercizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno nessunaltra forma;
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla Legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai sui fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche gli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 53
AZIENDE SPECIALI.
1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 54
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI.
1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. n. 2578/25 iin presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellAmministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione, approvate dal Consiglio Comunale.
Art. 55
ISTITUZIONI.
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dellAmministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dellistituzione deliberando, nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellistituzione.
Art. 56
SOCIETA PER AZIONI O A
RESPONSABILITA LIMITATA.
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dellEnte a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti Pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa allassemblea del soci in rappresentanza dellEnte.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente landamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che linteresse della collettività sia adeguatamente tutelato nellambito dellattività esercitata dalla società medesima.
Art. 57
CONVENZIONI.
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni Statali, altri Enti Pubblici, cooperative o con privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 58
CONSORZI.
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui allart. 38 del presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dellAssemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
Art. 59
ACCORDI DI PROGRAMMA.
1. Il Sindaco, per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in unapposita conferenza la quale prevede altresì allapprovazione formale dellaccordo stesso ai sensi dellart. 27, comma 4, della legge 8 Giugno 1990, n. 142, modificato dallart. 17, comma 9, della legge 127/97.
3. Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE .
CAPO I
UFFICI.
Art. 60
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI.
1. LAmministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi
a)unorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lanalisi e lindividuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
e) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli Uffici.
Art. 61
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
1. Il Comune disciplina con appositi atti la detenzione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, lorganizzazione degli Uffici e dei Servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, al Segretario Comunale e ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
2. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I Servizi e gli Uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguano costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità.
4. Gli orari dei Servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 62
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra Uffici e Servizi e tra questi, il Direttore e gli Organi Amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Lorganizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dallapposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore
Art. 63
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI.
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, il Responsabile degli Uffici e dei Servizi e lAmministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idoneo a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO.
Art. 64
DIRETTORE GENERALE.
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Art. 65
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE.
1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellEnte secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dellEnte perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nellesercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.
Art. 66
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE.
1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica lefficacia e lefficienza dellattività degli Uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli Uffici e dei Servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro:
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei Responsabili dei Servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei Settori, lassetto organizzativo dellEnte e la distribuzione dellorganico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) promuove e resiste alla liti ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Art. 67
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nellambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire lattività dellente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
Art. 68
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni previste dalla legge;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lesecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lapplicazione delle sanzioni accessorie;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui allart.38 della legge n. 142/1990, la cui adozione rientra nel novero delle attribuzioni spettanti al Sindaco;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j) forniscono ad direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 69
INCARICHI DIRIGENZIALI
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart. 6, comma 4, della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 70
COLLABORAZIONI ESTERNE
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 71
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dellente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché lente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui allart. 45 del d. lgs n. 504/92.
CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 72
SEGRETARIO COMUNALE
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 73
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e, con lautorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali lente è parte, quando non sia necessaria lassistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli, dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.
6. Presiede le Commissioni esaminatrici nel caso in cui il posto messo a concorso sia quello di una figura apicale nellEnte.
7. Trasmette allOrgano Regionale di Controllo le deliberazioni di Consiglio comunale soggette al controllo preventivo di legittimità.
8. Sottoscrive, unitamente al Responsabile dei Servizi Finanziari, i mandati di pagamento e le reversali dincasso.
9. Dispone le pubblicazioni allAlbo pretorio degli atti dellEnte, avvalendosi del messo comunale.
10. Esprime parere preventivo di legittimità su tutte le deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale.
Art. 74
VICESEGRETARIO COMUNALE
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dellente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario, nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
CAPO IV
LA RESPONSABILITA
Art. 75
RESPONSABILITA VERSO IL COMUNE
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Art. 76
RESPONSABILITA VERSO TERZI
1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dellamministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 77
RESPONSABILITA DEI CONTABILI
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
CAPO V FINANZA E CONTABILITA
Art. 78
ORDINAMENTO
1. Lordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nellambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 79
ATTIVITA FINANZIARIA DEL COMUNE
1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad impose erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nellambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 80
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
1. Il Sindaco dispone la compilazione dellinventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario, al ragioniere del comune e ai Responsabili dei servizi dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nellestinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 81
BILANCIO COMUNALE
1. Lordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi delluniversalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Lapposizione del visto rende esecutivo latto adottato.
Art. 82
RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 83
ATTIVITA CONTRATTUALE
1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 84
REVISORE DEI CONTI
1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui allart. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29.
Art. 85
TESORERIA
1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione allente entro 7 giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 86
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso allassessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 87
STATUTO
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro i sessanta giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono leffettiva conoscibilità.
Art. 88
REGOLAMENTI
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allAlbo Pretorio: dopo ladozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di giorni quindici dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Essi entrano in vigore dopo tale seconda pubblicazione.
I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi sono accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 89
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
1. Gli adeguamenti dello Statuto debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in altre leggi, entro centoventi giorni dallentrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 90
ORDINANZE
1. Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla legge.
2. I Responsabili dei Servizi adottano ordinanze in tutti gli altri casi.
3. Le ordinanze di cui ai commi precedenti devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi allAlbo pretorio. I provvedimenti di cui al primo comma devono altresì essere sottoposti a forme di pubblicità che li rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intende consultarli.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando lordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario ai sensi di legge.
Art. 91
INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI
1. Il comune esercita liniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui allart. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione
2. Liniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 92
PARERI OBBLIGATORI
1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.
Art. 93
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Il Consiglio, entro un anno dallentrata in vigore dello Statuto, approva o adegua i regolamenti. Fino alladozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.
Comune di Niella Belbo (Cuneo )
Statuto comunale
STATUTO COMUNALE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Autonomia Statutaria
1. Il Comune di Niella Belbo, Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, di cui cura gli interessi e lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei fini istituzionali.
3. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, lassetto e lutilizzazione del territorio per lo sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
4. Il Comune rappresenta la comunità di Niella Belbo nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la provincia di Cuneo e con gli altri Enti soggetti pubblici e privati e, nellambito degli obiettivi indicati nel presente statuto.
5. Attua tra enti, forme di collaborazione e cooperazione in ambiti territoriali adeguati per lesercizio delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dellomogeneità delle funzioni, delladeguatezza organizzativa, con economicità, efficienza ed efficacia della gestione.
6. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, lautogoverno della comunità.
Art.2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Niella Belbo ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche allattività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a). Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e 1eguaglianza degli individui;
b). tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
c). superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
d). recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali del proprio territorio;
e). promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
f). valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promovendo la partecipazione delliniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
g). sostegno a qualsiasi forma di cooperazione che persegua obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
h).tutela della vita umana, della persona e della famiglia; valorizzazione del ruolo sociale della maternità e della paternità; sostegno alla corresponsabilità dei genitori nellimpegno della cura e delleducazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
i).rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.
l). sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche tramite le organizzazioni ed il volontariato.
Art.3
Territorio e sede comunale
1. Il territorio comunale si estende per Kmq.11,50 e confina con i Comuni di S.Benedetto Belbo, Mombarcaro, Gorzegno, Bossolasco, Feisoglio.
2. Il Comune è costituito dalla Comunità dei residenti e comprende il territorio del Capoluogo e delle frazioni. La formazione delle frazioni e la modifica della denominazione delle frazioni sono disposte dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.
3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Mercato n.18
4.
La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
6. Allinterno del territorio del Comune di Niella Belbo non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, linsediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.
Art. 4
Stemma e Gonfalone - Fascia tricolore
- Distintivo del Sindaco
1. Il Comune di Niella Belbo negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Niella Belbo.
2. Nelle cerimonie, e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il gonfalone comunale
3. Luso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. Luso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
Art. 5
Pari opportunità
Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 6
Assistenza, integrazione sociale
e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento
degli interventi
Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e lazienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui allart. 34 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Art.7
Programmazione e Cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana Alta Langa
Art. 8
Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO II
Ordinamento strutturale
CAPO I
Organi e loro attribuzioni
Art.9
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è il rappresentante legale del Comune; esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
Art.10
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dallatto costitutivo dellente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
4. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
6. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario.
7. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco, dallAssessore anziano e dal Segretario.
Art. 11
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale per mandato della collettività è lorgano di controllo e di indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune.
2. I consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente lultimo eletto.
4. Lesercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia normativa, organizzativa e funzionale.
6. Con norme regolamentari il consiglio può prevedere 1a dotazione di precise risorse in termini di servizi, attrezzature e mezzi finanziari per il suo funzionamento, non ché per i gruppi consiliari regolarmente costituiti.
7. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.
8. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, al quale spettano i poteri di convocazione e direzione delle attività del Consiglio stesso. In assenza del Sindaco dette funzioni spettano al Vice Sindaco.
Art. 12
Attribuzioni e Competenze
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando lintera comunità, determina lindirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo;
2. Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente allarco temporale del mandato politico - amministrativo dellorgano consiliare.
4. Il Consiglio Comunale conforma lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Nelladozione degli atti fondamentali stabiliti dalla legge privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale regionale e statale ed individua gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché le risorse necessarie allazione da svolgere e gli eventuali indirizzi ritenuti essenziali.
6. Rimane facoltà del Consiglio Comunale ladozione di atti a contenuto meramente politico, mediante ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni e mozioni su fatti e problemi politico - sociali di carattere generale che interessino anche di riflesso la comunità locale; tali atti non necessitano del parere di cui allarticolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, 267 ed il loro deposito preventivo è facoltativo .
7. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via durgenza da altri organi del Comune salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di nullità.
Art.13
Prima seduta del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio, successiva alle elezioni, deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dellobbligo di con vocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
Art. 14
Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo
1. I consiglieri comunali rappresentano lintero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e lassistenza in sede processuale per fatti connessi allespletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta, da tenersi entro i termini previsti dal precedente articolo 13, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dellart. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco.
5. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, comunica al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con lapprovazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nellatto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
7. La verifica da parte del Consiglio dellattuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente allaccertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dallart. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 15
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a) per lapprovazione del rendiconto della gestione dellesercizio precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui allart. 193, comma 2 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
c) per lapprovazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
4. La convocazione del Consiglio e lOrdine del Giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o per richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti allOrdine del Giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte allesterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dellUnione europea e quella della Regione Piemonte per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività.
Art. 16
Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, nei seguenti termini rispetto al giorno di convocazione:
- almeno - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- almeno - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- almeno - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
il giorno di consegna non viene computato;
La consegna dellavviso deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.
Lavviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima. In tale caso gli avvisi dovranno essere rinnovati ai soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
Lelenco degli argomenti da trattare deve essere affisso allAlbo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
b) Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti allordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale, nel giorno delladunanza e almeno 48 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 24 ore prima nel caso di sessioni straordinarie. Gli atti relativi alle adunanze convocate durgenza o ad argomenti aggiunti allordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.
c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno la metà dei consiglieri assegnati, cioè:
- n. ... sei ... Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
e di - n. ... .quattro ... Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e delle mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
e) indicare se le interrogazioni e le mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto lassenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nellanno solare, senza giustificato motivo, dà luogo allavvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso allinteressato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dellavviso.
4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
5.La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza in conformità allart.81 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, previo accertamento dellinsussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.
6.Le dimissioni dei consiglieri vanno indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo nellordine temporale di presentazione. In base alla legge, esse sono irrevocabili , non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
Art.17
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo d i Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché da istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto dufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere da parte del Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allorgano, anche attraverso lattività della conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo art.20 del presente Statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado civile.
6. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generali, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli specifici e precisati interessi dellamministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I Componenti astenuti verranno computati tra i presenti, ma non nel numero dei votanti.
7. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.
Art. 18
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
Art. 19
Indirizzi per le nomine e le designazioni
1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del Sindaco medesimo.
Art.20
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente allindicazione del nome del Capogruppo.
2. In pendenza dellapprovazione del regolamento di cui al precedente art.16 , comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
3. Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti di almeno 2 membri.
CAPO II
GIUNTA E SINDACO
Art. 21
Elezione del Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dal cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco, nella seduta di insediamento, dinnanzi al Consiglio Comunale presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
5. E consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi, e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
6. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullesecuzione degli atti.
7. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, sovrintende allespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sullattività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
8. Quando non di spettanza dei dirigenti e dei responsabili di servizio, emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma della legge 24/11/1981, n. 689 e dellarticolo 650 C.P.
9. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
10. Il Sindaco ha competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui allart.36 del regolamento di esecuzione della legge 8.12.1970, n.996, approvato con D.P.R. 6.2.1981, n.66.
11. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli, indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nellambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi i commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
Art. 22
Attribuzioni di amministrazione
1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellEnte, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione dei Comune; in particolare il Sindaco:
a). dirige e coordina lattività politica e amministrativa dei Comune nonché lattività della Giunta e dei singoli Assessori;
b). promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;
c). convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 8 del Decreto legislativo del 18/08/2000 n.267;
d). adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla Legge a carattere esclusivamente locale;
e). nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f). conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
g). nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 23
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le istituzioni, le società per azioni, appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art.24
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nellesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a). stabilisce gli argomenti allOrdine del Giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b). esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi;
c). propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d). riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art.25
Attribuzioni per i servizi statali
1. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:
a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale di leva militare e di statistica;
b) Allemanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) Allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
d) Alladozione con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini. Se lordinanza adottata ai sensi del presente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano allordine impartito, il Sindaco può provvedere dufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi;
e) Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
f) Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma é tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per ladempimento delle funzioni stesse;
g) Nelle materie di cui alle lettere a, b, c, d, del 1° comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare lesercizio delle funzioni indicate ad un consigliere comunale per lesercizio delle funzioni stesse nelle frazioni;
h) In caso di emergenza connessi con il traffico e/o linquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza, il Sindaco può modificare lorario degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al presente articolo.
Art.26
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire allufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art.27
Impedimento permanente del sindaco
1. Limpedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
2. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal Vicesindaco che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
3. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dellimpedimento.
4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 28
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco nominato dal Sindaco è lAssessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di questultimo. Sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco impedito o sospeso dallesercizio delle funzioni, ai sensi dellart. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Art. 29
Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
Art. 30
Divieto generale di incarichi e consulenze -
Obbligo di astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
LA GIUNTA
Art. 31
Nomina della Giunta
1. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 32
La Giunta - Composizione e presidenza
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero di due e massimo di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
Art. 33
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. la Giunta, in particolare, nellesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i Regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
e) approva i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
f) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
g) dispone laccettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dellart. 42, lett. i) e l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
h) rilascia autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura
giudicante ed il grado di appello;
i) approva il PEG su proposta del Responsabile dei Servizi nel caso che il regolamento di contabilità preveda lutilizzo dello strumento del Peg;
j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce lUfficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso laccertamento della regolarità del procedimento
Art. 34
Funzionamento della Giunta
1. Lattività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti allordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. Leventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 35
Cessazione dalla carica di assessore
1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Art. 36
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
1. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
TITOLO III
Istituti di partecipazione - Difensore civico
CAPO I
Partecipazione dei cittadini - riunioni - assemblee - consultazioni
- istanze e proposte
Art. 37
Partecipazione dei cittadini
1. Nellesercizio delle sue funzioni il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
2. LAmministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, lautonomia e luguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
3. Nel procedimento relativo alladozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallapposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nellosservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 38
Riunioni e assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Lamministrazione comunale ne facilita lesercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della
Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità duso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sullesercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 39
Consultazioni
1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nellapposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
Art. 40
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, su istanza, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che lAssociazione depositi in Comune copia del suo Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.
Art. 41
Diritti delle associazioni,
1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso lAmministrazione e di essere consultata, a richiesta; in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che possono produrre effetti sullattività delle Associazioni devono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire al Comune entro dieci giorni dalla loro richiesta .
Art. 42
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellattività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellEnte sono stabilite in apposito regolamento consiliare, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire. servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito Albo Regionale.
5.Lerogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.
6. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dallEnte devono presentare al Comune al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi limpiego.
Art.43
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dellEnte e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto laspetto infortunistico.
CAPO III
REFERENDUM
Art. 44
Azione referendaria
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il trenta per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 45
Disciplina del referendum
1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f ) le modalità di attuazione.
Art. 46
Effetti del referendum
1. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito alloggetto della stessa.
2. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Se lesito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni, dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sulloggetto del quesito. Il Consiglio Comunale e la Giunta non possono, comunque, assumere decisioni contrastanti con essa.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, se lesito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sulloggetto del quesito. -
5.Consultazioni e referendum non possono coincidere con operazioni elettorali provinciali comunali e circoscrizionali
Art. 47
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellAmministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi, secondo le modalità definite dal Regolamento sul diritto di accesso, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dellinteressato, nei tempi stabiliti dal Regolamento.
4. In caso di diniego da parte dellimpiegato o funzionario che ha in deposito latto, linteressato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione dellatto richiesto.
6. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali laccesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui laccesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dellattività amministrativa .
Stabilisce i tempi e le modalità per lesercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art.48
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellAmministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nellatrio del Palazzo Comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3. Laffissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allinteressato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Regolamento di cui allarticolo precedente, deve essere disposta laffissione negli spazi pubblicitari e comunque utilizzato ogni altro mezzo idoneo a darne la necessaria divulgazione.
Art. 49
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al indaco interrogazioni in forma scritta ed in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dallinterrogazione.
3. Il regolamento sulla partecipazione da adottarsi dal Consiglio Comunale deve prevedere i tempi, la forma scritta, nonché adeguate misure di pubblicità dellistanza .
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 50
Istituzione dellufficio
1.Il Comune intende costituire in forma associata lUfficio del Difensore Civico, con compiti di garanzia dellimparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale.
Art. 51
Nomina - Funzioni - Disciplina
1. Lelezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico e i rapporti con gli enti associati saranno disciplinati con apposita modifica dello Statuto Comunale.
CAPO V
Procedimento amministrativo
Art. 52
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Il comune , gli enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare lavvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che devono intervenirvi.
2. Quanti, sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento quanto possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.
3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti che 1amministrazione comunale ha lobbligo di esaminare per accertare se siano pertinenti alloggetto del procedimento stesso.
4. Lamministrazione comunale dovrà dare atto di avere preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate redigendo, se ritenuto necessario, apposito verbale, da acquisire agli atti dellistruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.
5. Il Comune deve dare notizia dellavvio del procedimento mediante comunicazione personale
agli interessati , nella quale devono essere indicati:
- lufficio ed il funzionario responsabile listruttoria del procedimento amministrativo;
- loggetto del procedimento amministrativo;
- le modalità con le quali si possa avere notizia dell iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.
6. Qualora per il numero dei destinatari o per difficoltà nellindividuazione del loro recapito, la comunicazione personale diretta non si sia possibile o risulti particolarmente gravosa, lamministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.
7. Il Comune semplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione applicando le disposizioni sullautocertificazione previste dalla legge.
TITOLO IV
CAPO I
Attività amministrativa
Art. 53
Obiettivi dellattività amministrativa
1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli Organi istituzionali del Comune. e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art.54
Servizi pubblici comunali
1. Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti dal Comune anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge o dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalentemente capitale locale.
4. Per altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituti, laffidamento in appalto od in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni , ovvero consorzio.
5. Nellorganizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 55
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.
f).a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di Comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4 Il Comune può partecipare a società per azioni, con prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.
5) Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
6) I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 56
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art.57
Aziende speciali
1.Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoria ne approva lo Statuto.
2.Le aziende speciali informano la loro attività iteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e economicità e hanno lobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso 1equibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Art. 58
Struttura delle aziende speciali
1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnico o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore é assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dellamministrazione delle. aziende, compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i Bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di Legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
Art. 59
Istituzioni
1. Per alcuni servizi, di cui si intenda evidenziare gestioni e competenze omogenee, quali centri culturali, biblioteche, musei, case per anziani e centri sportivi possono essere costituite le istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli Organi dellistituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dellAmministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dellAmministrazione delle Istituzioni, compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dellIstituzione deliberando nellambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.
6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellIstituzione.
Art.60
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per lesercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui allarticolo 116 comma 1° del decreto legislativo 18.08.2000 n.267, , e anche in deroga a quanto previsto dallarticolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dallarticolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Per lapplicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 61
Concessione a terzi
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come limpiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa loggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto laspetto sociale.
Art. 62
Convenzioni
1.Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la provincia, le comunità montane, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art.63
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, Province e Comunità Montane per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciale in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
Art.64
Unione di Comuni
1. Il Comune ha la facoltà di partecipare allUnione di Comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui allart.32 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;
2. Latto costitutivo e lo statuto dellunione saranno approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dellunione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dallunione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dellunione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. Lunione ha la potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni dei comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per lordinamento dei comuni. Alle unione dei comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse , dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
Art. 65
Accordi di programma
1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
TITOLO V
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
CAPO I
Art. 66
Albo pretorio -pubblicazioni e notificazioni
1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegrità e la facilità di lettura dei documenti esposti.
3. Il Segretario Comunale cura laffissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 67
Svolgimento dellattività amministrativa
1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dellassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sullazione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
Art. 68
Demanio e patrimonio
1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dellart. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
CAPO II
Ordinamento finanziario e contabile
Art. 69
Attività finanziaria del Comune
1. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti, dal regolamento che disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con lart. 152 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
2. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art.70
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto gnomico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dallanno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione svolta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.
Art. 71
Revisore dei conti
1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellente, dura in carica tre anni, è rieleggile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che fluiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il . Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellente, ne riferisce immediatamente al Consiglio
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con diligenza.
7. Al Revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Art.72
Attività contrattuale
1. il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine, che con il contratto si intende perseguire, loggetto, la forma e le clausole essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 73
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate in base ad ordini di incasso dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante, di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione allente entro due giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
Art.74
Controllo economico della gestione
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico- finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze, sono descritte in un apposito verbale che insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottare, sentito il Revisore.
TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I
Organizzazione degli uffici e personale
Art. 75
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 76
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché allorganizzazione e gestione del personale, nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze desercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 77
Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dellaccrescimento dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.
Art.78
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 79
Incarichi esterni
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando il titolo di studio specifico richiesto dallincarico.
2. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti allinterno dellente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dellarea direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.
Il trattamento economico e leventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui allarticolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dellassessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto allarticolo 169 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. Lattribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO
Art. 80
Segretario comunale - Direttore generale
1. Il segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nellapposito albo.
2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
3. Il regolamento comunale sullordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina lesercizio delle funzioni del Segretario comunale.
4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dallart. 108 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dallart. 107 del D.Lgs. n.267/2000. Allo stesso è corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dellincarico.
6. I funzionari aventi la qualifica di dirigenti, in relazione alle responsabilità a loro attribuite, possono essere chiamati a rappresentare in giudizio lEnte comunale da cui dipendono, avendo essi competenza alladozione di tutti gli atti che impegnano lEnte verso lesterno, anche mediante autonomi poteri si spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Art. 81
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dellente. Sono loro attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dellente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, compresa lassunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti a loro attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
l) ladozione delle ordinanze che non rientrano nella competenza del Sindaco.
m) lemissione di provvedimenti in materia di occupazione durgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dellente, della correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione.
4. Nellambito delle competenze descritte nel presente articolo possono essere assegnate responsabilità di procedimento ai dipendenti comunali con le modalità definite dalla legge e dai regolamenti sul procedimento amministrativo. I responsabili del procedimento rispondono direttamente al rispettivo responsabile del servizio.
5. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Art. 82
Avocazione
1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora linerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.
TITOLO VII
Funzione normativa
Art.83
Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dallart.6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Art. 84
Modifiche dello statuto
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può essere effettuata una sola votazione.
3. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Esercizio della potestà regolamentare
Art. 85
Regolamenti
1.Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
2.Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie;
3.Liniziativa dei regolamenti spetta alla giunta ed a ciascun consigliere
4.Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5.I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge
6.I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione allAlbo Pretorio per la durata di quindici giorni e comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità.
Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.Entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.
7.Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dallentrata in vigore del presente statuto.
8.Fino allentrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con la legge e con le disposizioni del presente statuto.
Art.86
Entrata in vigore
Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allalbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Il Presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio del Comune.
Comune di Novi Ligure (Alessandria)
Statuto comunale (Modifiche apportate al testo vigente dello Statuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 4/5/2001)
a) inserimento, dopo lart. 87, del seguente art. 87 bis:
Quando norme di rango superiore non dispongano altrimenti le violazioni ai Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze sono punite con la sanzione amministrativa prevista dallart. 10, comma 1, della L. 24/11/1981, n.689.
b) aggiunta al comma 6 dellart. 34 delle seguenti parole:
Può rappresentare in giudizio lEnte, in alternativa ai dirigenti.
c) aggiunta al comma 3 dellart. 38 del seguente punto:
30) Rappresentano lEnte in giudizio, laddove la funzione non sia stata attribuita al Direttore Generale.
ALTRI ANNUNCI
Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria
Capitolato generale doneri per la fornitura di beni e servizi
Art. 1
Il presente capitolato generale doneri disciplina le condizioni generali di esecuzione delle forniture di beni e/o servizi effettuate a favore dellAmministrazione dellAgenzia Territoriale per la casa di Alessandria, di seguito denominata Amministrazione.
Le presenti disposizioni si applicano per lesecuzione di tutti i contratti a titolo oneroso di compravendita, di somministrazione, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto, con o senza opzioni per lacquisto, di prestazione di servizio, dopera e professionale, nonché di appalto ove sia prevalente la fornitura del servizio rispetto a quella dei lavori, conclusi per iscritto tra lAmministrazione e una Controparte commerciale, di seguito denominata Fornitore, indipendentemente dalla procedura adottata per la scelta del Contraente (aperta, ristretta o negoziata).
Le presenti disposizioni non si applicano nei casi di spesa rientranti tra quelli previsti dal vigente regolamento di cassa economale e nei casi di contratti dappalto per lesecuzione di opere e/o lavori pubblici, di cui alla legge 11.02.94, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Non si applicano, altresì, nei casi di acquisizione e alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare disponibile dellAmministrazione.
LAmministrazione procede alla scelta del contraente nella fornitura di beni e/o servizi mediante singoli procedimenti amministrativi con le seguenti modalità:
- secondo le norme di cui al d.lgs. 24.7.92 n.358 e successive modificazioni ed integrazioni per le forniture di beni il cui valore di stima, con esclusione dellI.V.A., sia uguale o superiore alla soglia comunitaria;
- secondo le norme di cui al d.lgs. 17.3.95, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni per le forniture di sevizi il cui valore di stima, con esclusione dellI.V.A., sia uguale o superiore alla soglia comunitaria;
- secondo le norme di cui al d.lgs. 25.2.2000, n. 65, in materia di appalti pubblici di servizi, limitatamente ai concorsi di progettazione il cui valore di stima, con esclusione dellI.V.A. di legge, sia uguale o superiore alla soglia comunitaria di volta in volta stabilita;
- secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento interno dellAmministrazione per le forniture il cui valore di stima, con esclusione dellI.V.A., sia inferiore alla soglia comunitaria (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. in data);
- secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento interno dellAmministrazione per le spese minute effettuate tramite cassa economale e pagamento in contanti, ovvero per le spese in economia;
- mediante atto deliberativo motivato del Direttore Generale per il conferimento di incarichi individuali ad esperti di provata competenza di cui allarticolo 7 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
I contratti commerciali derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi a favore dellAmministrazione sono stipulati secondo le seguenti modalità:
a. nella forma pubblica amministrativa alla presenza di un Ufficiale Rogante per le forniture precedute da gara pubblica (licitazione privata o gara aperta);
b. per registrazione a repertorio di un Ufficiale Rogante del testo sottoscritto dalle Parti di disciplinare dincarico ovvero di convenzione, nei casi di fornitura di prestazione dopera professionale o a favore di Soggetto non commerciale;
c. per mezzo della sottoscrizione appiedi del presente capitolato e del capitolato speciale, ovvero per mezzo di lettera di corrispondenza secondo luso del commercio per le forniture precedute da trattativa privata mediante gara informale o trattativa negoziata con unico contraente.
Il presente capitolato costituisce onere e vincolo contrattuale a carico del fornitore per il solo fatto di aver presentato offerta.
Per le forniture di valore uguale o superiore alla soglia comunitaria, il presente capitolato costituisce allegato al contratto commerciale tra le Parti.
Le condizioni di cui al presente capitolato possono essere integrate o modificate dalle disposizioni contenute nel bando di gara, nella lettera di invito a presentare offerta o nel capitolato speciale di ciascun procedimento dacquisto, con particolare riferimento alle specifiche tecniche, merceologiche e/o progettuali della fornitura medesima.
Per lAmministrazione, è titolato ed incaricato dellapplicazione e del rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato generale il Responsabile del procedimento individuato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, N. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di lettera di invito a presentare offerta, ovvero di determinazione a contrarre.
Art. 2
Il Fornitore è tenuto alla esecuzione a regola darte, secondo gli usi commerciali e le consuetudini della Camera di Commercio di Alessandria, della fornitura di beni e/o servizi oggetto del contratto. Nella esecuzione, il Fornitore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica delle attività e dei servizi dellAmministrazione.
Il Fornitore deve eseguire la fornitura a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente, durante il periodo stabilito e nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati al momento della efficacia contrattuale.
Tutti i beni e/o i servizi forniti debbono rispondere, per materiali impiegati, tecniche di costruzione e confezionamento, progetti attuativi e logiche di organizzazione, ai seguenti disposti normativi in materia di sicurezza:
- D.P.R. 29.7.1982, n. 577;
- d.lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d.lgs. 14.8.1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni;
- decreto ministeriale 10.3.1998 (pubblicato sul s.o. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7.4.1998);
In particolare, per le singole fattispecie, sono richiesti i seguenti requisiti generali:
a. Fornitura di beni strumentali. I beni debbono essere nuovi di fabbrica, idonei alluso richiesto, rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte dal bando di gara, dalla lettera di invito a presentare offerta con allegata eventuale scheda tecnica o dal capitolato speciale. Devono essere coperti da idonea garanzia totale per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di consegna e rispondenti alle normative vigenti allepoca dellofferta, a carattere nazionale e comunitario, in materia di sicurezza (D.P.R. 24.7.1996, n. 459, c.d. direttiva macchine). Per ogni prodotto differente deve essere fornita la scheda tecnica in lingua italiana comprensiva, fra laltro, delle principali caratteristiche di manutenzione e di funzionamento. La fornitura si intende, di norma, da effettuarsi in opera, ossia comprensiva delle spese e degli oneri di consegna, montaggio ed eventuale installazione, nonché di tutte le opere edili, tecnologiche ed impiantistiche necessarie ed indispensabili per il corretto funzionamento a norma di legge.
b. Fornitura di arredamenti, mobili ed altre suppellettili. I singoli componenti devono essere rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte dal bando di gara, dalla lettera di invito a presentare offerta, corredata di eventuale scheda tecnica, o dal capitolato speciale. La fornitura si intende da effettuarsi tassativamente in opera, ossia comprensiva delle spese e degli oneri di consegna, montaggio ed eventuale installazione. I beni debbono rispondere alla normativa in materia di sicurezza antincendio vigente al momento della consegna (ossia classificati in classe ignifuga) ed avere garanzia totale per almeno 6 (sei) mesi dalla data di consegna.
c. Fornitura di prodotti informatici (hardware e software). Indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalle formule di realizzazione progettuale e/o di servizi, la fornitura dei prodotti informatici deve avvenire nel rispetto delle norme nazionali in materia di tutela dei diritti dautore e delle disposizioni di cui al d. lgs. 12.2.1993, n. 39 in materia di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Si applicano comunque tutte le disposizioni emanate da parte della Autorità per lInformatica della Pubblica Amministrazione (AIPA).
d. Fornitura di prodotti di consumo e materiali di manutenzione. I beni devono essere rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte dal bando di gara, dalla lettera di invito a presentare offerta, corredata di eventuale scheda tecnica, o dal capitolato speciale. Nel caso di contratto di somministrazione, la cadenza delle consegne costituisce vincolo costante a carico del fornitore anche nel caso in cui lordinazione non avvenga nei tempi concordati o voluti dalla prassi commerciale.
e. Fornitura di prestazione dopera professionale. Le forniture di consulenze, attività professionali rese da parte di liberi Professionisti presuppongono, in via tassativa, labilitazione di legge allespletamento dellincarico. Il prodotto finale delle attività professionali resta di esclusiva proprietà dellAmministrazione, la quale può apporvi le modifiche ritenute opportune senza possibilità di opposizione da parte del Professionista incaricato. Nel caso di riferimenti a tariffari nazionali, il corrispettivo riconosciuto può comunque essere oggetto di ulteriore sconto migliorativo concordato tra le Parti e nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Leventuale compenso spettante per rimborso delle spese di trasferta, vitto od alloggio, nonché le spese per lattività di Collaboratori od Assistenti deve essere espressamente previsto dalla lettera dinvito a presentare offerta o dal disciplinare dincarico, poiché in caso contrario nessun compenso a titolo di rimborso a forfait o a piè di lista può essere riconosciuto al professionista.
f. Fornitura di servizi. La fornitura saltuaria, periodica o continuativa di servizi è riservata al Fornitore iscritto alla categoria professionalmente titolata alla esecuzione dello stesso. Il bando di gara, la lettera di invito a presentare offerta, corredata di eventuale scheda tecnica, o il capitolato speciale definiscono, anche in deroga alla prassi in uso, i tempi, le modalità, gli elementi quali quantitativi e le procedure di esecuzione del servizio. Il personale impiegato dal Fornitore deve portare ben visibile apposito distintivo di riconoscimento e deve mantenere il segreto dufficio sui fatti, sugli atti, e sulle circostanze concernenti lattività dei presidi dei quali abbia avuto notizia. Si applica nella fattispecie, larticolo 15 del D.P.R. 10.1.57, n. 3, come novellato dalla legge 7.8.90, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui lesercizio delle attività oggetto del servizio sia sottoposto allautorizzazione di autorità pubbliche, alla iscrizione ad Albi o registri specializzati, ovvero ad altra pubblica concessione, comunque soggetta a scadenza, è dovere del Fornitore provvedere al mantenimento delle condizioni iniziali di affidamento, senza soluzione di continuità alcuna; in caso contrario, lAmministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto in danno del Fornitore. LAmministrazione si riserva, sempre e comunque, la facoltà di chiedere lallontanamento motivato, temporaneo e/o definitivo di personale non gradito.
g. Contratti di assicurazione. Nella stipulazione di contratti di assicurazione, di cui agli articoli 1882 e seguenti del Codice Civile, si applicano sempre e comunque le disposizioni di cui al presente capitolato generale, al capitolato speciale e alla lettera di invito a presentare offerta, corredata da eventuale scheda tecnica. La stipulazione per adesione a modelli prestampati della Compagnia di assicurazione (conformemente ai tipi approvati dallANIA) deve avvenire espressamente con ladozione di atto deliberativo (o determinazione dirigenziale) riportante in allegato il testo integrale di tali modelli. Eventuali clausole aggiuntive, modificative od integrative debbono essere sottoscritte a parte e integralmente richiamate nel testo contrattuale. Malgrado ogni clausola contraria, la durata del contratto assicurativo è fissata in sede di gara pubblica o informale. Non sono possibili rinnovi taciti. La scadenza contrattuale prefissata non è soggetta a disdetta da parte dellAmministrazione, ma si intende automaticamente concordata tra le Parti allatto della stipulazione contrattuale. E sempre salvaguardato il diritto di recesso per giusta causa o giustificato motivo a favore dellAmministrazione.
h. Contratti di locazione immobiliare passiva. Lindividuazione del Fornitore avviene previa ricerca di mercato con pubblico avviso secondo le esigenze ed il fabbisogno individuato, ovvero a trattativa privata negoziale qualora sia stata preliminarmente definita la collocazione geografica ed urbanistica del bisogno. Il Fornitore risponde della esatta corrispondenza urbanistica dellimmobile per luso cui viene adibito dallAmministrazione, nonché della compatibilità delluso stesso rispetto ai regolamenti condominiali esistenti. Il Fornitore proprietario risponde della messa a norma strutturale ed impiantistica dellimmobile locato e rispetto alluso cui è destinato; si impegna, altresì, agli adeguamenti resisi necessari da sopraggiunte normative durante la vigenza contrattuale che devono essere ultimati nei tempi strettamente indispensabili e concordati con lAmministrazione. Il mancato rispetto di quanto sopra disposto costituisce giusta causa di risoluzione automatica del contratto a favore dellAmministrazione e in danno al Fornitore.
Per le forniture di beni di cui ai punti del precedente comma e nel caso di specifiche tecniche individuanti la casa produttrice ed il modello ovvero il nome commerciale del bene, il Fornitore è tenuto a consegnare esattamente quanto richiesto e non può sostituirlo con prodotto similare o succedaneo, né con prodotto di altra marca.
Qualora, durante la vigenza contrattuale e prima della materiale esecuzione della consegna, il bene nuovo di fabbrica ed esattamente individuato diventi non più reperibile sul mercato, il Fornitore può richiedere allAmministrazione lautorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo. Questultima conserva comunque la facoltà di recedere dal contratto.
Art. 3
Lordinazione dacquisto è effettuata da parte dellAmministrazione mediante comunicazione di avvenuta aggiudicazione e può essere anticipata anche per via telefonica o telefax, qualora esigenze di necessità ed urgenza lo rendessero opportuno.
Il Fornitore, salvo diversa indicazione nel bando di gara, nella lettera di invito a presentare offerta o nel capitolato speciale, è tenuto a dare compiuta esecuzione allordinazione entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso (anche telefonico). Il Fornitore non può addurre cause di ritardo conseguenti a mancati impegni di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori, di cui, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti dellAmministrazione per mancato rispetto dei termini di consegna.
Nel caso di forniture periodiche o continuative, il Fornitore è tenuto alla esecuzione delle stesse nei tempi prestabiliti, senza possibilità di addurre ritardi per causa non imputabile.
Il mancato rispetto dei tempi di consegna e/o di ultimazione del bene e/o del servizio costituisce giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dellAmministrazione e in danno al fornitore.
I tempi connessi al formale iter amministrativo di registrazione del contratto stipulato nella forma pubblica amministrativa non precludono la possibilità di procedere, in via provvisoria, alla esecuzione della fornitura e al pagamento del corrispettivo. Restano salve le cause di nullità previste a carico del Fornitore in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alle altre forme di criminalità organizzata di cui alla legge 31.5.65, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
Salvo diversa indicazione nel bando di gara, nella lettera di invito a presentare offerta o nel capitolato speciale, la consegna può avvenire nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, presso le sedi dellAmministrazione, di volta in volta indicate. E onere del Fornitore accertare la qualifica del personale addetto alla ricezione del bene. LAmministrazione non risponde per consegne effettuate a persone non autorizzate.
Tutte le modalità e i termini di consegna, installazione e collaudo sono di competenza del Responsabile del procedimento indicato in sede di lettera di invito a presentare offerta.
Di norma, tutti i controlli di quantità, formati delle confezioni, qualità e conformità ai requisiti imposti dal presente capitolato, dal capitolato speciale, ovvero dal contratto, sono effettuati presso le sedi dellAmministrazione, al momento del ritiro.
Il giudizio sulla accettabilità della fornitura è demandato al Personale preposto, il quale può respingere, senzaltro, le partite che a proprio parere non fossero ritenute accettabili.
LAmministrazione non risponde in alcun modo dei beni non accettati e non immediatamente ritirati dal Fornitore.
In ogni caso di consegna non conforme allordinazione e/o alle clausole pattuite, lAmministrazione ha il diritto di approvvigionarsi altrove, in danno al Fornitore che è tenuto allimmediato risarcimento per eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte dello Stesso.
Laccettazione al momento della consegna non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevati.
Ai sensi dellarticolo 11 del R.D. 18.11.23, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora occorra un aumento o una diminuzione nelle forniture, il Fornitore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del sesto quinto del valore complessivo della fornitura.
Nei contratti di compravendita a consegne multiple, ovvero nei contratti di somministrazione, le quantità presunte di fornitura non impegnano lAmministrazione se non nei limiti del fabbisogno effettivamente necessario e verificatosi in corso della vigenza contrattuale. Nessun diritto sorge in capo al Fornitore in ordine alleventuale ristoro per mancata ordinazione.
Nellambito della garanzia per levizione e per i vizi occulti della fornitura, cui è tenuto il fornitore, il termine di 8 (otto) giorni previsto dallarticolo 1495 del Codice Civile si intende senzaltro elevato a 30 (trenta) giorni a favore dellAmministrazione.
Salva diversa pattuizione tra le Parti, nessun vincolo di esclusività è posto a carico dellAmministrazione che, anche in vigenza contrattuale, può rifornirsi liberamente sul mercato dei beni e/o servizi affidati al Fornitore, senza che questultimo possa sollevare obiezione in merito.
Art. 4
Lesecuzione della fornitura deve presentare il livello di qualità previsto dal bando di gara, dalla lettera di invito a presentare offerta e dal capitolato speciale. In caso contrario esso deve intendersi il livello massimo reso possibile dal tempo, dalla tecnica e dalla prassi commerciale in uso al momento della fornitura medesima.
Il Fornitore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di cui al comma precedente.
Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti costituisce automaticamente giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dellAmministrazione e in danno al Fornitore.
LAmministrazione è obbligata a mettere a disposizione del fornitore gli atti, i documenti e gli strumenti necessari od utili ad una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura, nonché ogni altro comportamento ritenuto opportuno. Nei casi in questione, leventuale messa in mora dellAmministrazione deve, comunque, risultare per iscritto.
Art. 5
Il corrispettivo, oggetto della fornitura e stabilito in sede di procedura di scelta del contraente, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale (ivi compreso leventuale periodo di proroga). Limposta sul valore aggiunto di legge è a carico dellAmministrazione. I prezzi riportati da listini, bollettini o mercuriali presi a riferimento economico della fornitura possono subire variazioni solo ed unicamente in rapporto alle modifiche delle quotazioni stesse e previa formale accettazione da parte dellAmministrazione.
Ai sensi dellarticolo 6 della legge 24.12.93, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, tutte le forniture ad esecuzione periodica o continuativa di durata superiore allanno solare prevedono specifica clausola di revisione periodica dei corrispettivi unitari, definita in sede di bando di gara, lettera di invito a presentare offerta, ovvero capitolato speciale. Si applica, comunque, il disposto dellarticolo 1664 del Codice Civile. Il soggetto competente per listruttoria e la revisione dei prezzi è il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Listruttoria è effettuata tenendo conto di molteplici elementi di valutazione, con particolare riferimento ai prezzi rilevati dagli Osservatori preposti (nazionale e regionale), allindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dallISTAT, ai prezzi di listino e mercuriali delle Camere di Commercio, alla sottoscrizione di nuovi CCNL di settore per i servizi, nonché ad eventuali indagini di mercato nel settore di riferimento.
- Unitamente ai casi previsti espressamente da norme di legge o di regolamento, la lettera di invito a presentare offerta, il capitolato speciale o il bando di gara possono prevedere lobbligo della cauzione a carico del Fornitore.
La previsione del titolo di cauzione è di competenza del Responsabile del procedimento.
Nel caso siano previste a carico del fornitore cauzioni di natura provvisoria e/o definitiva, negli importi previsti per ciascuna fornitura, queste ultime possono essere fornite ai sensi della legge 10.6.82, n. 348, anche mediante polizza fidejussoria bancaria od assicurativa con scadenza almeno pari a quella contrattuale. Malgrado ogni clausola contraria, la cauzione definitiva può essere escussa entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, a semplice richiesta dellAmministrazione; di tale possibilità il Fornitore è ritenuto sempre responsabile.
Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento del danno derivante dallinadempimento delle obbligazioni, nonché del rimborso delle somme che lAmministrazione abbia eventualmente pagato in più, durante lesecuzione della fornitura, in confronto delleffettivo credito del Fornitore. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo non rende inefficace il rapporto giuridico di fornitura, ma costituisce giustificato motivo che rende inesigibile il credito derivante dal corrispettivo di fornitura e, pertanto, comporta linterruzione sine die dei termini di pagamento concordati.
Art. 6
Nei casi di contratti di durata, lAmministrazione si riserva la facoltà di procedere, alle stesse condizioni e senza possibilità di opposizione da parte del fornitore, alla proroga contrattuale per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo Fornitore.
Il rinnovo del contratto è ammesso se previsto espressamente in sede di bando di gara, lettera di invito a presentare offerta ovvero capitolato speciale, nelle modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.
In ogni caso, la proroga o il rinnovo debbono essere oggetto di apposito atto deliberativo dellAmministrazione da adottarsi prima della scadenza naturale.
Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del Fornitore, mentre lAmministrazione si riserva la facoltà di comunicare per iscritto il motivato recesso, qualora sopraggiunte esigenze o impedimenti non consentano il proseguimento del rapporto, da notificarsi almeno 30 (trenta) giorni consecutivi e contigui prima della data stessa di recesso. Non sono previsti oneri a carico dellAmministrazione per lesercizio del diritto di cui al presente comma.
Art. 7
Per il solo fatto di aver presentato offerta, il Fornitore dichiara di aver valutato tutti gli oneri di cui al presente capitolato generale, al bando di gara, alla lettera di invito a presentare offerta e al capitolato speciale, di aver preso visione di tutte le condizioni degli stessi atti, dei luoghi, degli impianti e di quanto altro necessario alla fornitura, di essere in possesso della strumentazione idonea e, qualora necessario, di essersi recato sui posti dove devono essere eseguite le forniture e di aver rilevato tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sulla fornitura e che hanno portato alla formulazione dellofferta. Nessuna riserva attuale o futura rispetto allofferta può quindi essere sollevata a carico dellAmministrazione in ordine alla fornitura medesima. Lofferta è da intendersi onnicomprensiva di tutti gli oneri e le spese derivanti dalla esecuzione della fornitura, senza che possa essere vantato alcun ulteriore rimborso a carico dellamministrazione, salvi i casi di integrazione, completamento, aggiornamento e così via non originariamente previsti.
Art. 8
Il Fornitore è tenuto alla fatturazione commerciale del corrispettivo una volta effettuata la consegna, linstallazione, la regolare esecuzione della fornitura ovvero il collaudo la dove previsto. Nel caso di forniture periodiche e/o continuative di beni e/o servizi, la fatturazione avviene a consuntivo, periodicamente, nei tempi prestabiliti dal bando di gara, dalla lettera di invito a presentare offerta o dal capitolato speciale o, qualora non specificato, con cadenza trimestrale.
La liquidazione e lemissione di mandato di pagamento presso lIstituto Tesoriere vengono disposte dallAmministrazione entro e non oltre 90 (novanta giorni) dalla data di ricevimento della fattura commerciale, salva diversa disposizione del bando di gara, della lettera di invito a presentare offerta e del capitolato speciale. Le liquidazioni restano, comunque, subordinate al rispetto integrale da parte del Fornitore del presente capitolato e degli altri atti di gara o trattativa. In caso contrario, il termine sopra indicato si intende sospeso a favore dellAmministrazione, fino alla totale rimozione dellimpedimento da parte del Fornitore.
LAmministrazione dichiara, in via preliminare, di non poter riconoscere alcun interesse di mora a favore del Fornitore per ritardi amministrativi e/o contabili, per chiusura di fine anno dellIstituto Tesoriere, ovvero per temporanea difficoltà di cassa o altra causa sopraggiunta. Il Fornitore dichiara preliminarmente di rinunciare ad eventuali diritti economici connessi a tali ritardi.
Art. 9
Il Fornitore, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.
Nellesecuzione delle forniture di cui al presente capitolato, il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura suddetta. Il Fornitore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dimensione del fornitore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Sono a carico del Fornitore tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. 19.9.94, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, al d.lgs. 14.8.96, n. 493 e al d.lgs 25.11.96, n. 645. Il bando di gara, la lettera di invito a presentare offerta e il capitolato speciale integrano le presenti disposizioni in ordine alla specificità delle singole forniture da effettuarsi.
Nel caso di fornitura di servizio, il nominativo, la qualifica e il curriculum professionale del personale del Fornitore impiegato per leffettuazione della prestazione devono essere comunicati allAmministrazione prima della stipula del contratto e ogni qual volta siano sostituiti.
LAmministrazione si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del Personale qualora questultimo non consenta il buon svolgimento delle operazioni, ovvero nei casi di accertata incompatibilità ambientale.
Il Personale opera sotto lesclusiva responsabilità del fornitore anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dei responsabili dellAmministrazione (anche saltuaria) non diminuisce in nulla le responsabilità del Fornitore per quanto riguarda lesatto adempimento delle forniture e la buona esecuzione dei servizi, né la responsabilità per danni a cose o persone.
Lesecuzione delle forniture non comporta, in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dal Fornitore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come Personale dellAmministrazione.
In caso di sciopero o di altra astensione dal lavoro, lAmministrazione e il Fornitore concordano, almeno 3 (tre) giorni prima dellevento, i provvedimenti necessari per assicurare in ogni caso il rispetto dei tempi di esecuzione della fornitura.
Art. 10
Qualora il Fornitore incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara, alla lettera di invito a presentare offerta e al capitolato speciale, in quantità e/o qualità non gravi da configurare giusta causa di risoluzione, viene messo in mora attraverso la comunicazione per iscritto (da parte dellAmministrazione) della contestazione di addebiti, avverso la quale il Fornitore è tenuto a contro dedurre entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa. Se le giustificazioni non sono ritenute sufficienti, lAmministrazione procede ad applicare la penale prevista alla lettera di invito a presentare offerta, ovvero al capitolato speciale senza ulteriori clausole di tutela.
Lapplicazione di 5 (cinque) penalità di cui al precedente comma costituisce giusta causa di risoluzione contrattuale.
Nei casi di risoluzione contrattuale in danno, fatta salva ogni richiesta di risarcimento danni e di eventuale rimborso del lucro cessante quale conseguenza dei minori vantaggi a favore dellAmministrazione per costretta fornitura ad altro Fornitore, lAmministrazione stessa si riserva la facoltà di dare piena pubblicità alle mancanze della contro parte con le modalità ritenute più opportune.
Art. 11
Durante la vigenza contrattuale, lAmministrazione e il Fornitore concordano sulla possibilità di sottoscrivere specifici protocolli aggiuntivi dintesa che costituiscono a tutti gli effetti accordo tra le Parti di cui allarticolo 11 della legge 7.8.90, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e che integrano o modificano le disposizioni di cui al presente capitolato, alla lettera di invito a presentare offerta o al capitolato speciale e sino finalizzate al miglioramento dellefficacia e dellefficienza della fornitura.
In ogni caso, non possono essere oggetto di alcuna modificazione le condizioni, i prezzi e i termini posti a base dellaggiudicazione originaria.
Art. 12
Il Fornitore non può dare in subappalto lesecuzione della fornitura, né parti di essa, senza il preventivo assenso dellAmministrazione.
La cessione del contratto, prevista dagli articoli 1406 e seguenti del Codice Civile è ammessa solo disposta per atto pubblico e preventivamente autorizzata con determinazione dirigenziale da parte dellAmministrazione.
La cessione del credito del Fornitore, di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, è ammessa se disposta per atto pubblico e comunicata in tempo utile allAmministrazione. Lefficacia della cessione nei confronti dellAmministrazione decorre solamente dalla data di approvazione formale con determinazione dirigenziale da parte dellAmministrazione stessa.
Art. 13
Il Fornitore si vincola giuridicamente alla esecuzione della fornitura dal momento della presentazione della propria offerta in sede di procedura di scelta del contraente, mentre lAmministrazione si riserva lapprovazione amministrativa finale in sede di atto deliberativo, ovvero di determinazione dirigenziale, senza che in precedenza possa essere vantato alcun diritto in ordine al credito obbligazionario in capo al Fornitore stesso.
Salvo diversa disposizione contenuta al bando di gara o al capitolato speciale, la spesa derivante dalla fornitura è garantita dalle risorse ordinarie a disposizione del bilancio economico patrimoniale dellAmministrazione, riferito allesercizio di competenza.
In ordine ai rapporti intercorrenti tra Fornitore ed Amministrazione non sono opponibili intese verbali con chiunque prese.
Nei casi di contratti per adesione (articoli 1341 e 1342 del Codice Civile), le presenti disposizioni restano cogenti a carico del Fornitore, malgrado ogni altra e diversa formulazione contenuta in essi. Il Fornitore non può opporre la mancata conoscenza delle disposizioni di cui al presente capitolato in caso di eventuale contenzioso.
Restano sempre applicabili a favore dellAmministrazione le norme di cui alla legge 6.2.96, n. 52, di attuazione della direttiva comunitaria n. 93/13 del 5.4.93.
Art. 14
Tutte le spese legali, fiscali e di segreteria derivanti dalla stipula del contratto restano ad esclusivo carico del Fornitore.
Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, è competente il Foro di Alessandria.
Art. 15
In sede di presentazione dellofferta, il Fornitore è tenuto ad allegare la documentazione espressamente prevista al bando di gara, alla lettera di invito a presentare offerta o al capitolato speciale.
Di norma e in caso di assenza di indicazione da parte degli atti summenzionati, allofferta economica, devono essere allegate:
- dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da procuratore speciale del Soggetto giuridico Fornitore contenente le seguenti attestazioni:
a. Iscrizione al registro delle imprese (articolo 8, legge 29.12.93, n. 580, già iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura ove ha sede il Fornitore), con indicazione del numero di iscrizione, ragione sociale, oggetto sociale, eventuale composizione societaria;
b. Iscrizione ad Albo o registro nazionale o regionale, qualora richiesto dagli atti del procedimento o prescritto per lesercizio dellattività in questione;
c. Dichiarazione di cui al precedente articolo 7;
- copia della lettera di invito a presentare offerta e del capitolato speciale, sottoscritta in ogni pagina dal titolare, dal legale rappresentante, ovvero da procuratore speciale di questultimo, del Soggetto Fornitore.
Per le sole forniture di servizi, è inoltre richiesta la dichiarazione di correntezza contributiva presso le sedi INPS e INAIL ove ha sede legale il Soggetto fornitore.
Per i liberi Professionisti, oltre a quanto indicato ai precedenti punti sub b e sub d è richiesta specifica dichiarazione di essere in possesso dellabilitazione allesercizio della professione, nei modi e nei termini prescritti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti commerciali e/o professionali debbono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione dellofferta.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere resi dal fornitore tramite auto dichiarazione resa in carta libera e sottoscritta ai sensi dellarticolo 3, undicesimo comma, della legge 15.5.97, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni e accompagnata da copia fotostatica di un valido documento didentità.
LAmministrazione si riserva la facoltà di procedere a verifiche e controlli in ordine a quanto dichiarato dal Soggetto Fornitore in sede di presentazione dellofferta.
Art. 16
Per ogni altra disposizione contrattuale non disciplinata dal presente capitolato generale, si rinvia alle seguenti norme:
a. Bando integrale di gara del procedimento.
b. Lettera di invito a presentare offerta, corredata da eventuale scheda tecnica, e capitolato speciale del procedimento.
c. Deliberazione (o determinazione) dellAmministrazione relativa alla aggiudicazione e/o affidamento della fornitura.
d. Norme del Codice civile disciplinanti il contratto tipico oggetto della fornitura.
e. Norme comunitarie ISO 9004 relative alla qualità dei prodotti e dei servizi, nonché al soddisfacimento del cliente.
f. Regi Decreti 18.11.23 n. 2440 e 23.5.24, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto lamministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
Il riferimento a normative vigenti, effettuato da parte del presente capitolato, è da intendersi automaticamente aggiornato in caso di legislazione o regolamentazione sopraggiunta. Si applicano, pertanto, le norme vigenti al momento della esecuzione della fornitura specifica.
Art. 17
Le procedure di scelta del contraente sono normate dalle disposizioni di legge, di regolamento, ovvero di autoregolamentazione che, a seconda dellimporto e della tipologia, ne disciplinano lo svolgimento nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dei procedimenti.
Le seguenti disposizioni di carattere generale si intendono valide nei casi in cui gli atti dei singoli procedimenti non dispongano diversamente:
- le offerte economiche debbono essere redatte in lingua italiana, su carta legale ovvero intestata e resa legale e sottoscritte in originale dal titolare, legale rappresentante o procuratore speciale della Ditta partecipante;
- in caso di errori materiali o di calcolo nella redazione dellofferta economica è comunque sempre tenuta valida la somma totale rispetto ai prezzi parziali; in caso di discordanza tra il prezzo espresso in numeri e in cifre, è tenuto valido quello più conveniente per lAmministrazione;
- la validità dellofferta economica non può essere inferiore a 90 (novanta) giorni consecutivi e contigui dalla data di scadenza di presentazione della stessa;
- linserimento, tra i documenti allegati, di depliants, brochure o altri moduli illustrati che riportano descrizioni tecniche, optionals o altri accessori e che sono sottoposti alla valutazione da parte dellOrganismo tecnico di valutazione ha come conseguenza la necessaria ed esatta corrispondenza di quanto indicato dai moduli al prodotto offerto; qualora la quotazione di offerta escluda alcuni o tutti gli accessori illustrati deve essere chiaramente ed espressamente indicato dalla Ditta offerente ed immediatamente comprensibile al fine di evitare equivoci che, comunque, se abbiano a verificarsi restano sempre a carico e spesa del Fornitore;
- anche nelle procedure di gara pubblica, il Responsabile del procedimento è titolato a richiedere un ulteriore sconto migliorativo sulle condizioni economiche e commerciali di affidamento;
- lora e il giorno di scadenza di presentazione dellofferta sono da intendersi perentori ed inderogabili; possono essere posticipati solamente nei casi di motivato interesse pubblico ad ampliare la partecipazione concorrenziale di volta in volta valutato da parte del Responsabile del procedimento; le offerte viaggiano a rischio e spesa delle Ditte offerenti; sono ammesse al procedimento solamente le offerte pervenute, con qualunque mezzo ed entro lora e il giorno stabiliti, al Protocollo dellAmministrazione, a tal fine fa fede il timbro postale della località di arrivo; in caso di gara pubblica, la prima seduta pubblica deve, di norma, avere luogo entro e non oltre ventiquattro ore dalla scadenza di presentazione offerte;
- laffidamento o laggiudicazione della fornitura può avvenire anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, previa valutazione tecnica ed economica sulla congruità della stessa;
- in caso di parità di offerte prime classificate si procede ai sensi dellarticolo 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827;
- durante le fasi procedimentali, il Responsabile del procedimento può richiedere, per iscritto, chiarimenti e/o integrazioni in merito allofferta presentata dalle Ditte concorrenti.
Art. 18
Il Fornitore sottoscrive il presente capitolato generale per la fornitura di beni e/o servizi ai sensi e per il disposto degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e con la formula della approvazione separata per iscritto delle clausole contenute ai precedenti articoli 3, 4, 7, 8, 10, e 14.
Art. 19
Il presente capitolato generale entra in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione allAlbo Pretorio e sul sito internet dellEnte al seguente indirizzo: www.atc.alessandria.it.
Si dispone la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria
Regolamento di disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria
Articolo 1.
Il presente regolamento norma laffidamento dei contratti civilistici di appalto, di somministrazione e di compravendita relativi alla fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria.
Le presenti disposizioni non si applicano nei casi di spesa rientranti tra quelli previsti dal regolamento di cassa economale e nei casi di contratti di appalto per lesecuzione di opere e/o lavori pubblici di cui alla legge quadro 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 2.
LAmministrazione uniforma le proprie procedure in materia di contratti di fornitura ai principi generali di economicità, efficacia e pubblicità di cui allarticolo 1 della legge quadro 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, definendo con il presente regolamento, la tipologia e le caratteristiche giuridiche e formali di scelta del contraente che costituiscono vincolo organizzativo per tutte le Unità Operative di spesa.
Laffidamento delle forniture deve aver luogo nel rispetto dei principi della programmazione annuale.
LAmministrazione procede alla scelta del contraente nella fornitura di beni e/o servizi mediante singoli procedimenti amministrativi, per ciascuno dei quali è preliminarmente individuato un Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e seguenti della citata legge n. 241/1990. In ogni fase del procedimento è garantito il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della citata legge n. 241/90, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti. La responsabilità dellesercizio del diritto di accesso è posta a carico del Responsabile del procedimento.
Articolo 3.
LAmministrazione procede alla scelta del contraente nella fornitura di beni e/o servizi mediante singoli procedimenti amministrativi con le seguenti modalità:
- secondo le norme di cui al d.lgs. 24.7.1992, n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni, per le forniture di beni il cui valore di stima, con esclusione dellI.V.A. di legge, sia uguale o superiore alla soglia comunitaria di volta in volta stabilita;
- secondo le norme di cui al d.lgs. 17.3.1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, per le forniture di servizi il cui valore di stima, con esclusione dellI.V.A. di legge, sia uguale o superiore alla soglia comunitaria di volta in volta stabilita;
- secondo le norme di cui al d.lgs. 25.2.2000, n. 65, in materia di appalti pubblici di servizi, limitatamente ai concorsi di progettazione il cui valore di stima, con esclusione dellI.V.A. di legge, sia uguale o superiore alla soglia comunitaria di volta in volta stabilita;
- secondo le norme di cui al presente regolamento per la fornitura di beni e/o servizi il cui valore di stima, con esclusione dellI.V.A. di legge, sia inferiore alla soglia comunitaria di volta in volta stabilita;
- secondo le disposizioni stabilite al regolamento di cassa economale per le spese minute o ricorrenti.
Articolo 4.
I contratti commerciali derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi a favore dellAmministrazione sono stipulati secondo le seguenti modalità:
a. nella forma pubblica amministrativa alla presenza di Ufficiale Rogante per le forniture precedute da gara pubblica (licitazione privata o gara aperta);
b. per registrazione a repertorio di un Ufficiale Rogante del testo sottoscritto dalle Parti di disciplinare di incarico, ovvero di convenzione, nei casi di fornitura di prestazione dopera professionale da parte di Soggetto non commerciale;
c. per mezzo della sottoscrizione appiedi del capitolato speciale e/o della lettera di invito a presentare offerta, ovvero per mezzo di lettera di corrispondenza (ivi compreso il buono di ordinazione meccanografico) , secondo luso del commercio per le forniture precedute da trattativa privata mediante gara informale o trattativa negoziata con unico contraente.
Articolo 5.
La scelta del contraente per laffidamento delle forniture di cui al presente regolamento avviene con le seguenti procedure:
I. mediante trattativa privata preceduta da gara informale con invito a presentare offerta rivolto ad almeno 5 ditte specializzate del settore;
II. mediante trattativa negoziata con unico contraente nei soli casi di privativa industriale;
III. mediante gara pubblica secondo le disposizioni vigenti in materia di affidamenti contrattuali dello Stato, di cui al D.P.R. 18.4.1994, n. 573, nei casi in cui lAmministrazione ritenga, per la complessità e/o la specificità della fornitura, utile ed opportuno il ricorso alla procedura di gara formale.
Articolo 6.
Il procedimento di trattativa privata mediante gara informale è avviato con linoltro della lettera di invito a presentare offerta, repertoriata al protocollo generale (con eventuale capitolato doneri allegato), che deve contenere le principali disposizioni che regolano la procedura di scelta del contraente, le specifiche tecniche e le descrizioni operative della fornitura, le principali condizioni economiche e commerciali del rapporto, la documentazione richiesta, la modalità di espressione dellofferta, i criteri di aggiudicazione, nonché lindividuazione del Responsabile del procedimento e ogni altra disposizione ritenuta utile. Tali atti sono di competenza del Responsabile del procedimento, individuato in precedenza dal Responsabile della Unità Operativa di competenza.
Linoltro può avvenire con qualsiasi mezzo (anche via telefax) ferma restando la necessità di comprovare lo stesso con ricevuta (di ritorno o tagliando fax). Non sono ammessi procedimenti avviati per telefono.
Lofferta economica, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta (ovvero da procuratore speciale incaricato con atto pubblico) deve essere contenuta in busta sigillata a parte per consentire lespletamento delle procedure preliminari di ammissione formale e di eventuale valutazione economica ad offerta ancora celata.
Lapertura delle offerte economiche ammesse deve avvenire contestualmente, con redazione di processo Verbale, da parte del Responsabile del procedimento alla presenza di almeno 2 testi.
Durante la fase di istruttoria, il Responsabile del procedimento può richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni alle ditte offerenti.
Laffidamento della fornitura può avvenire secondo i seguenti criteri:
a) al prezzo inferiore (unitario, complessivo, per canone, ecc. ___)
b) a favore dellofferta economicamente più vantaggiosa, previa individuazione di un punteggio in centesimi da attribuire, in sede di lettera di invito a presentare offerta, in parte al prezzo e in parte ad altri elementi qualitativi (caratteristiche tecniche, tempi di consegna, referenza, progetto gestionale, ecc. ___).
Il peso puntuale degli elementi qualitativi non può mai superare i 60/100. Lattribuzione di questi ultimi avviene da parte di un Organismo tecnico di valutazione qualitativa, composto da almeno 3 componenti e si conclude con la redazione di apposito Verbale da allegare al provvedimento di affidamento e che precede lapertura delle offerte economiche. Il Responsabile del procedimento cura e coordina le attività di valutazione qualitativa.
Una volta individuato il primo classificato, il Responsabile del procedimento può richiedere allo stesso un ulteriore sconto migliorativo sullofferta originaria.
Si procede allaffidamento anche in caso di presenza di una sola offerta valida, previa valutazione di congruità economica e tecnica della stessa.
Il procedimento di scelta del contraente si conclude con ladozione della determinazione di approvazione degli atti di procedura, del Verbale di apertura delle offerte economiche, delleventuale Verbale di valutazione qualitativa e di affidamento della fornitura.
Articolo 7.
Nei soli casi di privativa industriale, lAmministrazione può procedere allaffidamento di forniture di beni e/o servizi di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (I.V.A. esclusa) mediante procedura negoziata che deve essere sufficientemente motivata ed illustrata da parte del Responsabile del procedimento, sia in termini economici che tecnici (eventualmente avvalendosi del parere di esperti interni e/o esterni allAmministrazione). Tali motivazioni, unitamente alla dichiarazione di congruità dei prezzi accettati, devono essere riportati alle premesse del provvedimento di determinazione con cui si procede allaffidamento della fornitura.
Articolo 8.
Nei casi di gara formale a licitazione privata o gara aperta, lAmministrazione procede con le procedure previste dalle vigenti normative in materia di acquisti da parte dello Stato di cui al D.P.R. 18.4.1994, n. 573 e delle eventuali nuove normative in materia che dovessero sopraggiungere.
Articolo 9.
La valutazione della congruità dei prezzi è assolta prioritariamente con riferimento agli elenchi previsti dallarticolo 6 della legge 24.12.1993, n. 537, come sostituito dallarticolo 44, comma 1, della legge 23.12.1994, n. 724.
Per lacquisizione di beni e servizi informatici, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 12.12.1993, n. 39 e successive norme regolamentari di attuazione.
Articolo 10.
Gli affidamenti di fornitura di beni e/o servizi a carattere continuativo o periodico di cui al presente regolamento possono essere oggetto di rinnovazione contrattuale secondo le disposizioni vigenti in materia (articolo 6, comma 2, della citata legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni).
Articolo 11.
Le procedure di affidamento a professionisti esterni delle consulenze di natura tecnica di valore pari o inferiore a 200.000 ECU, non rientranti alla normativa vigente in materia di progettazione di lavori pubblici per le quali si applicano le disposizioni nazionali di legge e di regolamento, restano normate dalla vigente normativa nazionale in materia. regolamento aziendale.
Articolo 12.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso allAlbo Pretorio e sul sito internet dellEnte al seguente indirizzo: www.atc.alessandria.it.
Si dispone la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Agenzia Territoriale per la Casa (Asti)
Alienazione, mediante asta pubblica ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 R.D. n. 827/1924, del basso fabbricato sito in Asti, Corso Alfieri 381
LAgenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Asti intende procedere allalienazione, mediante asta pubblica ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 R.D. n. 827/1924, del basso fabbricato sito in Asti, Corso Alfieri 381, insito in un corpo di vecchi fabbricati realizzati in epoche diverse, occupanti un intero isolato fra C.so Alfieri, Via Carducci, Via Caracciolo e P.za Cairoli.
Limmobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Limmobile risulta descritto al Comune di Asti al Fg. 177 - n. 118 - sub. 29 parte come da frazionamento in corso.
Limmobile risulta attualmente libero.
Prezzo base dasta complessivo: L. 300.000.000 =(154.937,07 euro)
Deposito cauzionale: L. 30.000.000 = ( 15.493,71 euro).
In luogo dei versamenti presso la Tesoreria A.T.C. del suddetto deposito cauzionale sono ammesse fidejussioni bancarie nonché polizze fidejussorie rilasciate da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348, con scadenza non inferiore a 180 giorni.
Lalienazione sarà effettuata mediante asta pubblica con presentazione di offerte segrete, ed aggiudicazione definitiva a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e non risulti comunque inferiore al prezzo posto a base dasta.
Laggiudicazione avrà luogo anche in caso di ununica offerta, purchè non inferiore al prezzo base.
Lasta sarà effettuata mediante apertura delle offerte, il giorno 31 Luglio 2001 alle ore 10.00 in una sala della sede A.T.C..
Lofferta, redatta in competente bollo e sottoscritta validamente, dovrà essere chiusa senza altri documenti in una busta con sigilli ad impronta.
Su tale busta dovrà essere riportato: il nome o la ragione sociale del concorrente, loggetto della gara e la scritta Contiene offerta per asta pubblica - alienazione dellimmobile di proprietà dellA.T.C. sito in Asti - Corso Alfieri, 381.
La busta contenente lofferta, confezionata con le modalità sopra indicate va inserita in una seconda busta, anchessa sigillata, assieme al deposito cauzionale, unitamente allistanza di partecipazione allasta.
Listanza redatta in competente carta legale, indirizzata allUfficio Gare e contratti - Via Carducci, 86 - 14100 Asti la firma del partecipante dovrà essere debitamente autenticata; è altresì consentita, in luogo dellautenticazione, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la presentazione, unitamente allistanza, di copia fotostatica di un documento didentità del sottoscrittore. Listanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili:
A) dichiarazione del partecipante, per proprio conto, di inesistenza a proprio carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare, nonché dichiarazione dei dati anagrafici (data luogo di nascita), di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
B) il partecipante, per conto di altra persona fisica, deve dichiarare quanto previsto dal punto A) relativamente al delegante e produrre loriginale procura speciale in virtù della quale opera, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
C) il partecipante per conto di società di persone deve dichiarare quanto previsto dal punto A), relativamente ai soci e produrre idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza e che lo stesso è abilitato ad impegnarsi ed a quietanzare
C1) Inoltre dovrà produrre un certificato delle competente C.C.I.A.A. dal quale risulti:
1) che la Società non si trovi in stato di liquidazione, concordato preventivo o fallimento;
2) il nominativo dei legali rappresentanti della Società.
In luogo di questultimo certificato è ammessa dichiarazione sostitutiva con firma autenticata;
D) il partecipante per conto di ditta individuale, deve produrre, oltre alla dichiarazione di cui al punto A), anche un certificato rilasciato dalla competente C.C.I.A.A., dal quale, in base agli atti ivi esistenti, risultino la ragione sociale e le generalità della persona che ha la rappresentanza ed è abilitata ad impegnarsi ed a quietanzare e che nei confronti della Ditta o Società non penda alcuna procedura fallimentare o di liquidazione.
In luogo di questultimo certificato è ammessa dichiarazione sostitutiva con firma autenticata con le modalità di cui al suddetto D.P.R. 445/2000,
E) Il partecipante per conto di società di capitale deve dichiarare:
1) che la stessa non si trovi in stato di liquidazione, concordato preventivo o fallimento;
2) il nominativo dei legali rappresentanti della società.
depositi cauzionali, documenti e dichiarazioni sono richiesti a pena di esclusione.
Anche questa seconda busta va sigillata con ceralacca e deve recare il nome del concorrente e loggetto della gara con la scritta contiene offerta per asta pubblica - alienazione immobile di proprietà dellA.T.C. di Asti sito in Asti - C.so Alfieri, 381.
Il piego così formato dovrà essere fatto pervenire per raccomandata postale o tramite agenzia autorizzata o consegnata a mano in corso particolare in piego sigillato, presso il seguente indirizzo: Agenzia Territoriale della Casa della Provincia di Asti - via Carducci, 86 - 14100 Asti - entro le ore 12 del giorno immediatamente precedente la gara pubblica ovvero il 30 luglio 2001.
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto o contenenti comunque condizioni saranno considerate nulle.
Laggiudicatario, entro quindici giorni dalla comunicazione dellaggiudicazione dovrà provare quanto dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente.
In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguiti allaggiudicazione, la medesima verrà annullata e la concessione potrà essere affidata al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dallinadempimento.
Lofferente avrà la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, in caso di inerzia dellAmministrazione, decorsi 90 giorni dallaggiudicazione.
Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti, comprese quelle di pubblicazione dellavviso di gara, saranno a carico dellaggiudicatario e dovranno essere versate contestualmente al pagamento del prezzo di aggiudicazione .
Laggiudicazione diverrà vincolante per lA.T.C. di Asti allorchè sarà approvato con determina dirigenziale, ai sensi di legge, il verbale di approvazione dellesito della gara e il trasferimento definitivo della proprietà dellimmobile.
Si informa, ai sensi dellart. 10 della L. 675/96, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
I diritti di cui allart. 13 della legge citata sono esercitabili con le modalità della L. 241/90 e del Regolamento A.T.C. per laccesso agli atti.
Copia integrale del bando potrà essere ritirato presso la sede dellEnte - Ufficio Gare e contratti (ore 8.00 - 12.00 giorni feriali, escluso il sabato) e potrà altresì essere reperito sul sito Internet dellAgenzia al seguente indirizzo www.atc.asti.it.
Asti, 13 giugno 2001
Il Direttore Amministrativo
Responsabile del Procedimento
Pierino Santoro
Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - Alessandria
Avviso di pubblicazione di graduatoria definitiva - Comune di Viguzzolo.
Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria definitiva relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 15 gennaio 2001 per lassegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Viguzzolo.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dallart. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dellAgenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex I.A.C.P.).
Alessandria, 5 giugno 2001
Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli
Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - Alessandria
Avviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria - Comune di Castelnuovo Scrivia
Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria provvisoria relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 15 gennaio 2001 per lassegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Castelnuovo Scrivia.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dallart. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dellAgenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (Ex I.A.C.P.).
Alessandria, 5 giugno 2001
Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli
Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Cuneo c/o A.T.C. - Cuneo
Pubblicazione della graduatoria provvisoria - Comune di San Benedetto Belbo
La Commissione per lassegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nellAlbo Pretorio del Comune di San Benedetto Belbo e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per lassegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 10/2/2001 dal Comune di San Benedetto Belbo.
Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o lA.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nellAlbo Pretorio del Comune suindicato.
Cuneo, 24 maggio 2001
Il Presidente
Carlo Maroglio
Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Torino
Avviso graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Fenestrelle il 25/1/2001 per lassegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.
La Commissione per lassegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dellart. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nellAlbo Pretorio dei Comuni di Fenestrelle - Roure e nella sede dellAgenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 12 giugno 2001, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Fenestrelle il 25/1/2001 per lassegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.
Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o lA.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 12 luglio 2001.
Torino, 7 giugno 2001
Il Presidente
Nicolò Franco
Comune di Alba (Cuneo)
Decreto n. 108 del 30.5.2001 relativo alla determinazione indennità provvisorie di esproprio di terreni occorrenti per lesecuzione delle opere di parziale rifacimento della rete fognaria per lo smaltimento delle acque superficiali in località Biglini (s.s. 231)
Il Dirigente
(omissis)
decreta
A) Lindennità di esproprio da corrispondere in favore degli aventi diritto sottoindicati, per lacquisizione delle aree occorrenti per lesecuzione delle opere di parziale rifacimento della rete fognaria per lo smaltimento delle acque superficiali in Località Biglini (S.S. 231), è la seguente:
Fiore Maria (omissis) e Reiso Michele (omissis) entrambi residenti ad (omissis)
Fg. 9 part. 667 (ex 79/p) di mq. 8;
Fg. 9 part. 668 (ex 81/p) di mq. 32;
Fg. 9 part. 670 (ex 528/p) di mq. 3 L. 3.000.000 a corpo
Le superfici sono esatte come risulta dal tipo di frazionamento n. 5696/00 redatto dal geometra incaricato Chiavarino Daniele.
Lindennità è comprensiva di ogni indennità aggiuntiva o indennizzo comunque dovuto ad eventuali coltivatori, a qualsiasi titolo, dei fondi stessi.
B) Sulla indennità di espropriazione verrà operata la ritenuta dimposta del 20% di cui allart. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413.
C) Il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme prescritte e verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come previsto dalla vigente legislazione in materia.
D) I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente decreto, presentandosi presso lUfficio Legale del Comune, dovranno comunicare se intendono accettare lindennità stessa, ai sensi del disposto dellart. 12 della Legge n. 865/1971, con lavvertenza che, in caso di silenzio, lindennità si intenderà rifiutata.
In caso di mancata accettazione lindennità definitiva verrà ridotta a norma di legge e depositata alla Cassa Depositi e Prestiti.
E) In ogni caso, ai sensi dellart. 16 del D.lgs. n. 504/1992, lindennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nellultima dichiarazione o denuncia presentata dallespropriando ai fini dellapplicazione dellimposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore allindennità come sopra determinata, la differenza fra limporto dellimposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dellindennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato.
Alba, 30 maggio 2000
Il Dirigente
Angioletta Coppa
Comune di Asti
Decreto di valutazione n. 261/2001 (Prot. Spec. Atti della Proc. Esp.)
- Vista la Legge del 25/6/1865 n. 2359;
- Visto il titolo II° della L. n. 865/71;
- Vista la L.Reg. del 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 359/92;
- Visto lart. 3 comma 2° del Dlg. 29/93 e s.m.i., nonché lart. 45, comma 1° del Dlg. 80/98 emanato in attuazione dellart.11, comma 4° L. 58/97 ;
(omissis)
decreta
Art. 1
Le indennità da corrispondere agli aventi diritto per lespropriazione delle aree interessate dalla realizzazione dellopera Ricostruzione del Ponte sul Torrente Borbore in corso Alba risultano fissate nella seguente misura :
a) Proprietà:
Borbore Immobiliare S.s. con sede in Asti
via Guido Maggiora n. 25 - 14100 Asti
nella persona della Sig.ra Rossella Maggiora e del Sig. Gianguido Maggiora
N.C.T. di Asti Foglio 76 mappale n. 142
Superficie totale mq. 9.150
Superficie da espropriare 1.154 mq. (salvo giusta misura da frazionamento) Red. Dominicale L. 0
Indennità di esproprio = L. 38.000 x 1.154 mq. + R.D. x 10/2 = L. 21.926.000
da offrirsi per l80% in attesa di frazionamento pari a L. 17.540.800
N.C.T. Comune di Asti Foglio 76 mappale 147
Superficie totale mq. 1440
Superficie da espropriare mq. 200 (salvo giusta misura da frazionamento) Reddito Dominicale L. 28.800
Indennità di esproprio L. 38.000 X 200mq. + R.D. X 10/2 = L. 3.944.000
da offrirsi per l80% in attesa di frazionamento pari a L. 3.155.200
totale indennità terreno in attesa di frazionamento L. 25.870.000
totale acconto da offrirsi L. 20.696.000
Indennità di esproprio stimata per fabbricati(come da relazione di stima del 06/05/1999):
- box in lamiera piano St - T - I° L. 45.000.000
- fabbricato abitativo L. 140.500.000
- basso fabbricato edificato in muratura contenente impianti L. 18.000.000
- basso fabbricato in muratura fatiscente L. 16.000.000
totale indennità fabbricati L. 219.500.000
Totale indennità dovuta Borbore Immobiliare L. 245.370.000
Acconto pari a L. 240.196.000
b) Proprietà:
Passuello Vittorio
Pacchiega Elia
N.C.T. Comune di Asti Foglio 76 mappale 145
Superficie totale mq. 985
Superficie da espropriare mq. 25 (salvo giusta misura da frazionamento) Reddito Dominicale L. 0
Indennità di esproprio L. 38.000 X 25mq. + R.D. X 10 /2 = L. 475.000
da offrirsi per l80% in attesa di frazionamento pari a L. 380.000
N.C.T. Comune di Asti Foglio 76 mappale 336
Superficie totale mq. 250
Superficie da espropriare mq. 44 (Salvo giusta misura da frazionamento) Reddito Dominicale L. 5.000
Indennità di esproprio L. 38.000 X 44mq. + R.D. X 10/2 = L. 861.000
da offrirsi per l80% in attesa di frazionamento pari a L. 688.800
c) Proprietà:
Leone Gaetano
Cempoli Calogera mar. Leone
N.C.T. Comune di Asti Foglio 76 mappale 160
Superficie totale mq. 250
Superficie da espropriare mq. 66(salvo giusta misura da frazionamento) Reddito L.0
Indennità di esproprio L.38.000 x 66 + R.D. X 10/2 = L. 1.254.000
da offrirsi per l80% in attesa di frazionamento pari a L. 1.003.200
d) Proprietà:
Cussotto Luciano
Nonanta Carolina
N.C.T. Comune di Asti Foglio 76 mappale 156
Superficie totale mq. 565
Superficie da espropriare mq. 90(salvo giusta misura da frazionamento)
Indennità di esproprio L.38.000 x 90 + R.D. X 10/2 = L. 1.710.000 da offrirsi per l80% in attesa di frazionamento pari a L. 1.368.000
e) Proprietà:
Società Cooperativa Resp. Lim. Edilizia Raffaella
N.C.T. Comune di Asti Foglio 74 mappale 278
Superficie totale mq. 1540
Superficie da espropriare mq. 112 (salvo giusta misura da frazionamento) Reddito Dominicale L. 65.450
Indennità di esproprio L. 38.000 x 112 + R.D. X 10/2 = L. 2.455.250
da offrirsi per l80% in attesa di frazionamento pari a L. 1.964.200
Lindennizzo di esproprio così determinato, dovrà essere ridefinito ai sensi dellart. 16 D.Lgs 30.12.1992 n. 504 ed eventualmente ridotto ad un importo pari al valore indicato per larea nellultima dichiarazione o denuncia presentata dallespropriato, ai fini dellapplicazione dellimporto, trattandosi di espropriazione di area fabbricabile.
Pertanto i destinatari dellesproprio sono invitati a presentare allUfficio Espropri copia dellultima dichiarazione ICI e dei relativi versamenti, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio che precisi la quota di valore e la corrispondente ICI relativa allarea prevista in esproprio del Comune. Qualora questa documentazione non venga fornita, non potrà aver seguito leventuale accettazione volontaria dellindennizzo desproprio indicato in questo Decreto, che trascorsi trenta giorni dalla notifica del presente atto, verrà depositato come dal Legge alla Cassa DD.PP. in attesa di rivalutazione della Commissione Provinciale per le Espropriazioni.
Naturalmente la procedura proseguirà con il Decreto di Esproprio, e lindennizzo rideterminato dovrà comunque essere ragguagliato al valore dellarea dichiarato ai fini dellI.C.I.
(omissis)
Il Dirigente
Valeria Fornaca
Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo)
Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare variante n. 8/2001 al Piano Regolatore Generale Comunale
Il Sindaco
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18 maggio 2001;
rende noto
che il progetto preliminare della variante n. 8/2001 al Piano Regolatore Generale del Comune di Bagnolo Piemonte viene pubblicato per estratto allAlbo Pretorio del Comune dal 8 giugno per trenta giorni consecutivi fino al 6 luglio 2001.
Durante lo stesso periodo la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18 maggio 2001 e gli elaborati tecnici adottati sono depositati presso la Segreteria del Comune affinchè chiunque possa prenderne visione durante lorario di apertura al pubblico.
Chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse a partire dal giorno 7 luglio per i trenta giorni successivi con scadenza alle ore 12 del giorno 6 agosto 2001.
Tali proposte devono essere presentate al protocollo del Comune per iscritto in carta legale da L. 20.000.
Il Sindaco
Francesco Beriachetto
Comune di Buttigliera Alta (Torino)
Avviso di gara esperita
Ai sensi dellart. 20 della Legge n. 55/90 si rende noto che il giorno 11.4.01 si è espletata, ai sensi del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato con il metodo stabilito dallart. 73 lett. C) e 76 commi 1, 2 e 3 approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827, lasta pubblica per lalienazione area e fabbricato adibito a magazzino ubicati in Via al Castello.
Partecipanti n. 1.
Aggiudicatario è risultato il Sig. Aschieri Renato - Buttigliera Alta con un aumento di L. 750.000, sullimporto a base dasta di L. 109.750.000 (euro 56.681).
Buttigliera Alta, 5 giugno 2001
Il Responsabile dellArea Finanziaria
Graziella Cappa
Comune di Carmagnola (Torino)
Avviso di deposito atti per pubblica utilità per realizzazione tratto di fognatura da via Ceis a via Pochettino - Espropriazione per pubblica utilità per realizzazione tratto di fognatura da via Ceis a via Pochettino - Avviso di deposito atti
Il Direttore di Ripartizione OO.PP. Appalti e Contratti
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e 10 della Legge 22/10/1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni
Visto lart. 107 del Testo Unico delle Leggi sullOrdinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267)
rende noto
Che presso la Segreteria Comunale si trovano depositati in allegato alla deliberazione G.C. 450 del 4/10/2000, gli atti relativi ai beni da espropriare per la realizzazione di un tratto di fognatura da via Ceis a via Pochettino.
Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli atti e presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria di questo Comune nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente allAlbo Pretorio.
Carmagnola 12 giugno 2001
Il Direttore di Ripartizione OO.PP.
Appalti e Contratti
Simone Bosio
Comune di Castagneto Po (Torino)
Regolamento Edilizio - Approvazione ex art. 3 della L.R 19/99 - Estratto delle deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 2.5.2001 - Approvazione del Regolamento Edilizio
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
di approvare, ai sensi del 3° comma dellart. 3 della L.R. 19/99 il Regolamento Edilizio Comunale, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, formato da n. 71 articoli e n. 10 allegati.
1) di dare atto che il Regolamento Edilizio allegato alla presente D.C.C, è conforme al Regolamento tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.C. 29 luglio 1999 n. 548-9691;
2) assumerà efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul B.U.R. Piemonte della Deliberazione di approvazione.
(omissis)
Il Sindaco
Angelo Revello
Comune di Chivasso (Torino)
Avviso di pubblicazione e deposito di piano particolareggiato e contestuale variante strutturale al piano regolatore vigente ai sensi art. 40 - 6° comma e art. 17- 4° comma L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni - Deliberazione cons.re n. 25 del 31/5/2001
Il Dirigente Area Tecnica
Ai sensi e per gli effetti della Legge Urbanistica 17/8/1942 n. 1150 e della Legge Regionale n. 56 del 5/12/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lart. 40 - VIº comma della L.R. P.se 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lart. 17 - IVº comma della L.R. P.se 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lart. 15 - IVº - VIº comma della L.R. P.se n. 56/77 dal quale risultano le procedure di pubblicizzazione delle varianti al P.R.G.C.;
Vista la deliberazione cons.re n. 25 del 31/5/2001 avente per oggetto: Adozione del Piano Particolareggiato con contestuale variante al P.R.G.C. relativo allarea ex Tazzetti, dichiarata immediatamente esecutiva.
avvisa
che ai sensi e per gli effetti dellart. 15 - VIº comma della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni la deliberazione cons. re n. 25 del 31/5/2001 ed i relativi allegati con essa adottati saranno pubblicati per estratto allAlbo Pretorio Comunale e depositati integralmente presso la
Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi a far data dal 18/6/2001 al 17/7/2001 compresi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Nei giorni festivi e prefestivi gli elaborati del Piano Particolareggiato e contestuale variante di P.R.G.C. saranno a disposizione presso il Comando di Polizia Municipale in via Siccardi 4 dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
In base al citato art. 15 - VIº comma L.R. 56/77 chiunque potrà prenderne visione e presentare nel pubblico interesse le proprie osservazioni e proposte scritte, a partire dal giorno 18/7/2001 e fino alle ore 12.00 del giorno 16/8/2001. Tale termine è perentorio per cui eventuali osservazioni e proposte che pervenissero fuori tempo utile non saranno prese in considerazione.
Le eventuali osservazioni e proposte ed i relativi atti tecnici ed elaborati grafici dovranno essere inoltrati in 4 originali, di cui uno in competente bollo.
Chivasso, 13 giugno 2001
Il Dirigente U.T.C.
Francesco Lisa
Comune di Chivasso (Torino)
Avviso di pubblicazione e deposito di piano particolareggiato e contestuale variante strutturale al piano regolatore vigente ai sensi art. 40 - 6° comma e art. 17 - 4° comma L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni - Deliberazione cons.re n. 26 del 31/5/2001
Il Dirigente Area Tecnica
Ai sensi e per gli effetti della Legge Urbanistica 17/8/1942 n. 1150 e della Legge Regionale n. 56 del 5/12/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lart. 40 - VIº comma della L.R. P.se 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lart. 17 - IVº comma della L.R. P.se 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lart. 15 - IVº - VIº comma della L.R. P.se n. 56/77 dal quale risultano le procedure di pubblicizzazione delle varianti al P.R.G.C.;
Vista la deliberazione cons.re n. 26 del 31/5/2001 avente per oggetto: Adozione del Piano Particolareggiato con contestuale variante al P.R.G.C. relativo allarea compresa tra la via Pertini e lo stabilimento Lancia, dichiarata immediatamente esecutiva.
avvisa
che ai sensi e per gli effetti dellart. 15 - VIº comma della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni la deliberazione cons.re n. 26 del 31/5/2001 ed i relativi allegati con essa adottati saranno pubblicati per
estratto allAlbo Pretorio Comunale e depositati integralmente presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi a far data dal 18/6/2001 al 17/7/2001 compresi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Nei giorni festivi e prefestivi gli elaborati del Piano Particolareggiato e contestuale variante di P.R.G.C. saranno a disposizione presso il Comando di Polizia Municipale in via Siccardi 4 dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
In base al citato art. 15 - VIº comma L.R. 56/77 chiunque potrà prenderne visione e presentare nel pubblico interesse le proprie osservazioni e proposte scritte, a partire dal giorno 18/7/2001 e fino alle ore 12.00 del giorno 16/8/2001. Tale termine è perentorio per cui eventuali osservazioni e proposte che pervenissero fuori tempo utile non saranno prese in considerazione.
Le eventuali osservazioni e proposte ed i relativi atti tecnici ed elaborati grafici dovranno essere inoltrati in 4 originali, di cui uno in competente bollo.
Chivasso, 13 giugno 2001
Il Dirigente U.T.C.
Francesco Lisa
Comune di Chivasso (Torino)
Avviso di pubblicazione e deposito di piano particolareggiato e contestuale variante strutturale al piano regolatore vigente ai sensi art. 40 - 6° comma e art. 17- 4° comma L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni - Deliberazione cons.re n. 27 del 31/5/2001
Il Dirigente Area Tecnica
Ai sensi e per gli effetti della Legge Urbanistica 17/8/1942 n. 1150 e della Legge Regionale n. 56 del 5/12/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lart. 40 - VIº comma della L.R. P.se 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lart. 17- IVº comma della L.R. P.se 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lart. 15 - IVº - VIº comma della L.R. P.se n. 56/77 dal quale risultano le procedure di pubblicizzazione delle varianti al P.R.G.C.;
Vista la deliberazione cons.re n. 27 del 31/5/2001 avente per oggetto: Adozione del piano particolareggiato con contestuale variante al P.R.G.C. relativo allarea sita allangolo di via Mazze e via Clara dichiarata immediatamente esecutiva.
avvisa
che ai sensi e per gli effetti dellart. 15 - VIº comma della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni la deliberazione cons.re n. 27 del 31/5/2001 ed i relativi allegati con essa adottati saranno pubblicati per
estratto allAlbo Pretorio Comunale e depositati integralmente presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi a far data dal 18/6/2001 al 17/7/2001 compresi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Nei giorni festivi e prefestivi gli elaborati del Piano Particolareggiato e contestuale variante di P.R.G.C. saranno a disposizione presso il Comando di Polizia Municipale in via Siccardi 4 dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
In base al citato art. 15 - VIº comma L.R. 56/77 chiunque potrà prenderne visione e presentare nel pubblico interesse le proprie osservazioni e proposte scritte, a partire dal giorno 18/7/2001 e fino alle ore 12.00 del giorno 16/8/2001. Tale termine è perentorio per cui eventuali osservazioni e proposte che pervenissero fuori tempo utile non saranno prese in considerazione.
Le eventuali osservazioni e proposte ed i relativi atti tecnici ed elaborati grafici dovranno essere inoltrati in 4 originali, di cui uno in competente bollo.
Chivasso, 13 giugno 2001
Il Dirigente U.T.C.
Francesco Lisa
Comune di Cuneo
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29.5.2001 - Piano Particolareggiato in attuazione al P.R.G.C. vigente relativo alle aree destinate a R4E - F7 - S4 - redatto ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 della L.R. 56/77 e s. m. e i. - Approvazione Progetto Definitivo
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dellart. 38, 39, 40 della L.R. 56/77 e s. m. e i., il Piano Particolareggiato in attuazione al P.R.G.C. vigente relativa alle aree destinate a R4E - F7 - S4, costituito dal Progetto Definitivo di cui al Fascicolo, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte documentale, comprendente tutti gli elaborati e documenti richiesti per legge a firma dellArch. Giovanni Previgliano - Dirigente del Settore Programmazione del Territorio, abilitato alla professione ed iscritto allOrdine degli Architetti della Provincia di Cuneo, dando atto della modifica allart. 7 delle Norme di Attuazione dopo il secondo capoverso con la seguente frase, da riportarsi allinterno del rogito notarile: LAmministrazione Comunale potrà utilizzare larea ceduta secondo le destinazioni urbanistiche nel tempo vigenti, anche eventualmente modificandole senza che lAmministrazione Provinciale possa vantare alcun diritto, anche in presenza di variazioni delle destinazioni urbanistiche stesse;
2. Di dare ogni più ampio mandato agli organi competenti per lapplicazione delle misure di salvaguardia di cui al P.R.G.C. vigente, nonchè le misure previste dalla L.R. 56/77 e s. m. e i., art. 58;
3. Di dare mandato allUfficio Urbanistica, Settore Programmazione del Territorio, di provvedere allemanazione dei provvedimenti di competenza e alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento, non oltre lapprovazione dello stesso, è il Tecnico responsabile della Direzione Urbanistica del Settore Programmazione del Territorio Geom. Claudio Luciano.
Il Sindaco
Elio Rostagno
Comune di Cuneo
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29.5.2001 - Piano Particolareggiato in attuazione al P.R.G.C. vigente relativo alle aree destinate a R4E - F7 - S4 - redatto ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 della L.R. 56/77 e s. m. e i. - Approvazione Progetto Definitivo
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
delibera
5. Di approvare ai sensi e per gli effetti dellart. 38, 39, 40 della L.R. 56/77 e s. m. e i., il Piano Particolareggiato in attuazione al P.R.G.C. vigente relativa alle aree destinate a R4E - F7 - S4, costituito dal Progetto Definitivo di cui al Fascicolo, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte documentale, comprendente tutti gli elaborati e documenti richiesti per legge a firma dellArch. Giovanni Previgliano - Dirigente del Settore Programmazione del Territorio, abilitato alla professione ed iscritto allOrdine degli Architetti della Provincia di Cuneo, dando atto della modifica allart. 7 delle Norme di Attuazione dopo il secondo capoverso con la seguente frase, da riportarsi allinterno del rogito notarile: LAmministrazione Comunale potrà utilizzare larea ceduta secondo le destinazioni urbanistiche nel tempo vigenti, anche eventualmente modificandole senza che lAmministrazione Provinciale possa vantare alcun diritto, anche in presenza di variazioni delle destinazioni urbanistiche stesse;
6. Di dare ogni più ampio mandato agli organi competenti per lapplicazione delle misure di salvaguardia di cui al P.R.G.C. vigente, nonchè le misure previste dalla L.R. 56/77 e s. m. e i., art. 58;
7. Di dare mandato allUfficio Urbanistica, Settore Programmazione del Territorio, di provvedere allemanazione dei provvedimenti di competenza e alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
8. Di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento, non oltre lapprovazione dello stesso, è il Tecnico responsabile della Direzione Urbanistica del Settore Programmazione del Territorio Geom. Claudio Luciano.
Il Sindaco
Elio Rostagno
Comune di Cuneo
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28.5.2001 - Piano di Recupero ai sensi dellart. 41 bis della L.R. 56/77 dei fabbricati del complesso Torre Lovera, in Spinetta, in zona I1 del vigente P.R.G.C. - Approvazione Progetto Definitivo
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1. Di approvare, ai sensi degli artt. 28 e 30 della L.N. n. 457/78 e dellart. 41 bis della L.U.R. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto definitivo del Piano di Recupero corredato dagli elaborati tecnici di progetto, presentato dalle Società Delta S.a.s. di Battisti D. e Messina C., con sede in Bricherasio (TO), Via Vittorio Emanuele II n. 88, e Beatrice S.a.s. di Bessone E., con sede in Saluzzo (CN), Via Bodoni n. 98;
2. Di approvare lo schema di convenzione edilizia da stipularsi tra la Civica Amministrazione ed le Società proponenti o altri loro aventi causa ai sensi della citata legge Urbanistica Regionale nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che lo schema di convenzione suddetto deve intendersi di massima e pertanto lufficiale rogante potrà apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico formale alle pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;
4. Di assumere il parere della Regione Piemonte - Direzione Pianificazione Territoriale e Gestione Urbanistica - Settore Gestione Beni Ambientali, la quale con lettera del 16.2.2001 prot. n. 2991/19/19.20 ha espresso parere favorevole in merito al Piano di Recupero, a condizione che: ... per quanto riguarda i prospetti interni verso cortile, la struttura lignea lasciata a vista della pantalera" sia costituita dai dormienti poggiati sui pilastri e dai soli passafuori, di adeguata sezione, relativi ai pilastri stessi, eliminando quelli intermedi, come se si volesse far apparire la struttura del tetto avendo eliminato il manto di copertura. Invece dovrà essere rivista la soluzione compositiva e di arredo del cortile; ci si dovrà orientare verso una soluzione semplificata al massimo riproducente la corte classica tradizionale delle tipologie agricole, rinunciando a qualche box chiuso e posto auto in modo da mantenere delle porzioni in piena terra da piantumare con alberi di medio - alto fusto, ad esempio nella zona del pozzo ed in qualche altro spazio ___", dette condizioni dovranno essere rispettate dai proponenti dello Strumento Urbanistico Esecutivo
5. Di dare mandato allUfficio Urbanistica, Settore Programmazione del Territorio, di provvedere allemanazione dei provvedimenti di competenza e alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
6. Di dare atto che il Responsabile dellesecuzione del presente provvedimento è lIstruttore Tecnico Direttivo del settore Programmazione del Territorio Geom. Claudio Luciano.
Il Sindaco
Elio Rostagno
Comune di Occhieppo Inferiore (Biella)
Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 24.1.2001 - Tratto di strada provinciale 401 Occhieppo Inferiore - Ponderano compreso fra la Strada Statale 338 della Serra ed il bivio con la Strada Comunale Via Caralli - Presa atto sdemanializzazione da parte della Provincia di Biella - Acquisizione al demanio comunale
La Giunta Comunale
(omissis)
delibera
1 - Prendere atto del contenuto della delibera di Giunta Provinciale n. 492 in data 5.12.2000 avente ad oggetto: Trasferimento sotto la giurisdizione del Comune di Occhieppo Inferiore del tratto di strada provinciale n. 401 Occhieppo Inferiore - Ponderano compreso fra la Strada Statale 338 della Serra ed il bivio con la strada comunale Via Caralli
2 - Accettare il trasferimento sotto la propria giurisdizione del suddetto tratto di strada;
3 - Dare atto che la detta strada riveste le caratteristiche per essere considerata comunale ai sensi del D.Legs.vo 30 Aprile 1992, n. 285;
4 - Classificare il detto tratto di strada tra le comunali;
5 - Mantenere invariate le denominazioni della strada nei suoi vari tratti;
6 - Disporre la pubblicazione del presente atto allalbo pretorio per la durata di giorni quindici dandone contemporanea comunicazione alla Provincia;
7 - Disporre che ad intervenuto perfezionamento degli adempimenti di cui allart. 3 della L.R. 21.11.1996, n. 86 si provveda alla trasmissione della presente delibera alla Regione Piemonte per quanto previsto dallart. 3, comma 3, della L.R. 86/1996;
8 - Prendere atto del favorevole parere di regolarità tecnica che viene inserito nella presente deliberazione a mente dellallegato foglio.
(omissis)
Comune di Peveragno (Cuneo)
Avviso relativo al procedimento espropriativo degli immobili interessati dai lavori di sistemazione dellintersezione S.P. 5 - 21 - 42 nei pressi della località San Magno di Peveragno
Il Sindaco di Peveragno
Visti:
a) la richiesta del Presidente dellAmministrazione Provinciale di Cuneo;
b) lart. n. 10 e segg. della Legge 22.10.1971 n. 865;
rende noto quanto segue:
1) - Presso la Segreteria Comunale sono depositati ed in pubblica visione gli atti relativi al procedimento espropriativo degli immobili interessati dal seguente progetto:
Strade Provinciali n. 5 - 21 - 42.
Tronchi: Cuneo - Peveragno; Boves - Peveragno;
Dir. Beinette - Peveragno.
Lavori di sistemazione dellintersezione nei pressi della località S. Magno di Peveragno.
Il progetto suddetto, è redatto dallAmministrazione della Provincia di Cuneo.
2 - Tutti gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole presso la Segreteria del Comune, entro quindici giorni dallinserzione del presente avviso sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale).
3) - I proprietari interessati, ove non siano i diretti conduttori dei fondi soggetti ad occupazione, dovranno dare, sotto la loro personale responsabilità, tempestiva notizia dellinizio della procedura espropriativa agli aventi diritto (quali: affittuari, mezzadri, compartecipanti, conduttori in genere ecc. ecc.), siano essi quelli già indicati sul registro dei terreni da occupare o meno, affinchè possano intervenire, ove lo ritengano, con osservazioni in merito al punto 1).
4) - Sia gli espropriandi che i conduttori dei beni soggetti ad occupazione, debbono fornire le informazioni relative agli Art.li 16 e 17 della Legge 22.10.1971 n. 865, necessarie per la precisa determinazione dellindennizzo dovuto e delle eventuali indennità aggiuntive.
In particolare dovranno espletare le seguenti formalità:
a) documentare la esistenza o meno di opere e costruzioni gravanti sugli immobili espropriandi;
b) documentare di avere o meno la qualifica di coltivatore diretto ed in caso affermativo se tale è la loro prevalente attività ed infine specificare quali sono fra i fondi soggetti ad occupazione quelli direttamente da loro coltivati.
Tale documentazione dovrà contenere i dati anagrafici e di residenza di ogni singolo interessato e per i coltivatori diretti a titolo principale dovrà essere completata da altra specifica dichiarazione rilasciata dallo S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati - Ufficio Provinciale di Cuneo) o da autocertificazione secondo le vigenti norme di legge;
c) per tutti i terreni non coltivati direttamente dalla Ditta proprietaria del fondo dovrà essere documentato, (sia dalla Ditta proprietaria che quella conduttrice), che il contratto di conduzione è in atto da almeno un anno, rispetto alla data del deposito del presente avviso presso la Segreteria Comunale.
Tale documentazione dovrà inoltre contenere tutte le indicazioni anagrafiche e di residenza, nonchè il Codice Fiscale della Ditta che è realmente conduttrice anche se non corrispondente a quanto riportato sul registro dei terreni da occupare.
5) Le indennità aggiuntive previste dalle vigenti leggi in materia di espropriazioni, non potranno essere conteggiate se entro i 30 giorni successivi alla data della inserzione del presente avviso sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale) non perverranno le documentazioni e le certificazioni sopraindicate o comunicazioni scritte in merito.
Il Sindaco
Stefano Dho
Comune di Pinerolo (Torino)
Piano di recupero Chiale - approvazione variante n. 1
(omissis)
Il Consiglio Comunale
Riunitosi nella seduta del 22 marzo 2001, con provvedimento n. 28, esecutivo ai sensi di legge;
ha deliberato
Di approvare la variante n. 1 al piano di recupero Chiale in località Abbadia Alpina, secondo gli elaborati indicati nella predetta deliberazione e redatti dallarch. Elvio Rostagno.
(omissis)
Pinerolo, 31 maggio 2001
Il Dirigente Settore Urbanistica
Davide Terracini
Comune di Saluzzo (Cuneo)
Variante parziale n. 20 al P.R.G.C. vigente inerente la modifica della destinazione da servizi a residenza di immobile comunale in Via Torino - Avviso di deposito e pubblicazione
Il Dirigente Tecnico
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 16.5.2001, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto: Variante parziale n. 20 al P.R.G.C. vigente inerente la trasformazione dellA.N. 18.SL.03. in A.N. 18.RS.03.Bis - Adozione -
rende noto
Che la delibera di adozione della variante in oggetto, ed i relativi elaborati, saranno pubblicati allAlbo Pretorio del Comune presso la Sede comunale in Via Macallé n. 9 ed ivi depositati, per trenta giorni consecutivi, dal 14.6.2001 a tutto il 14.7.2001, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.
Eventuali chiarimenti e delucidazioni sulle varianti in oggetto, potranno essere richiesti presso la Sede Comunale - Ufficio Urbanistica - piano seminterrato, con il seguente orario:
Sabato, Domenica e Lunedì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
Rimanenti giorni: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno di pubblicazione, ossia dal 29.6.2001 al 14.7.2001, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte.
Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate per iscritto, su carta legale, indirizzate al Sindaco del Comune di Saluzzo.
Saluzzo, 14 giugno 2001
Il Dirigente Tecnico
Edoardo Bonicelli
Comune di Saluzzo (Cuneo)
Variante parziale n. 21 al P.R.G.C. vigente la zona residenziale compresa tra Via Marconi e Via della Resistenza nonchè limmobile comunale di Palazzo Solaro di Monasterolo - Avviso di deposito e pubblicazione
Il Dirigente Tecnico
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 16.5.2001, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto: Variante parziale n. 21 al P.R.G.C. vigente inerente le aree AA.NN.17.RS.08. - 18-SL-01. Con individuazione nuova area normativa 17.RS.01 e lA.N. 01.SG.01. con trasformazione parziale da servizi a residenza ed individuazione nuova A.N. 01.RS.11. - Adozione -
rende noto
Che la delibera di adozione della variante in oggetto, ed i relativi elaborati, saranno pubblicati allAlbo Pretorio del Comune presso la Sede comunale in Via Macallé n. 9 ed ivi depositati, per trenta giorni consecutivi, dal 14.6.2001 a tutto il 14.7.2001, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.
Eventuali chiarimenti e delucidazioni sulle varianti in oggetto, potranno essere richiesti presso la Sede Comunale - Ufficio Urbanistica - piano seminterrato, con il seguente orario:
Sabato, Domenica e Lunedì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
Rimanenti giorni: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno di pubblicazione, ossia dal 29.6.2001 al 14.7.2001, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte.
Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate per iscritto, su carta legale, indirizzate al Sindaco del Comune di Saluzzo.
Saluzzo, 14 giugno 2001
Il Dirigente Tecnico
Edoardo Bonicelli
Comune di Saluzzo (Cuneo)
Piano particolareggiato con contestuale variante al P.R.G.C. vigente interessante le aree ricomprese tra Via Trieste, il Rio Torto ed il Tapparelli - Avviso di deposito e pubblicazione
Il Dirigente Tecnico
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in data 16.5.2001, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto: Adozione preliminare Piano Particolareggiato esecutivo con contestuale variante strutturale n. 22 al P.R.G.C. inerente le aree normative 56.SL.01. - 56.SL.03. ed individuazione nuova a.n. 35.RS.11.
rende noto
Che la delibera di adozione della variante in oggetto ed i relativi elaborati, saranno pubblicati allAlbo Pretorio del Comune presso la Sede comunale in Via Macallé n. 9 ed ivi depositati, per trenta giorni consecutivi, dal 14.6.2001 a tutto il 14.7.2001, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.
Nei successivi trenta giorni, dal 15.7.2001 a tutto il 13.8.2001 chiunque potrà presentare osservazioni e proposte.
Eventuali chiarimenti e delucidazioni sulle varianti in oggetto, potranno essere richiesti presso la Sede Comunale - Ufficio Urbanistica - piano seminterrato, con il seguente orario:
Sabato, Domenica e Lunedì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
Rimanenti giorni: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate per scritto, su carta legale, indirizzate al Sindaco del Comune di Saluzzo.
Eventuali osservazioni presentate ai sensi dellart. 20, 4° comma della L.R. 40/98 in ordine alla compatibilità ambientale dovranno essere inoltrate oltre che al Sindaco del Comune anche alla Regione Piemonte.
Saluzzo, 14 giugno 2001
Il Dirigente Tecnico
Edoardo Bonicelli
Comune di Saluzzo (Cuneo)
Variante parziale n. 24 al P.R.G.C. vigente interessante le aree di Villa Aliberti, di Via Bagni e di Via Don Soleri - Avviso di deposito e pubblicazione
Il Dirigente Tecnico
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 16.5.2001, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto: Adozione variante parziale al P.R.G.C. vigente inerente le AA.NN. 18.SG.02. - 18.SL.07.- 18.SL.08.- 18.ET.01. - 21.SL.04.-
rende noto
Che la delibera di adozione della variante in oggetto ed i relativi elaborati, saranno pubblicati allAlbo Pretorio del Comune presso la Sede comunale in Via Macallé n. 9 ed ivi depositati, per trenta giorni consecutivi, dal 14.6.2001 a tutto il 14.7.2001, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.
Eventuali chiarimenti e delucidazioni sulle varianti in oggetto, potranno essere richiesti presso la Sede Comunale - Ufficio Urbanistica - piano seminterrato, con il seguente orario:
Sabato, Domenica e Lunedì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
Rimanenti giorni: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno di pubblicazione, ossia dal 29.06.2001 al 14.07.2001, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte.
Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate per iscritto, su carta legale, indirizzate al Sindaco del Comune di Saluzzo.
Saluzzo, 14 giugno 2001
Il Dirigente Tecnico
Edoardo Bonicelli
Comune di Verbania
Bando di concorso generale ai sensi della L.R. 28.3.1995 n. 46 e della L.R. 29.7.1996 n. 51 - per lassegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione o disponibili per risulta nel Comune di Verbania
Tutti i cittadini residenti nei Comuni dellambito territoriale n. 33 individuato dalla Regione Piemonte, di seguito meglio indicati:
Verbania, Arizzano, Aurano, Baveno Bee, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Carezzo, Cavaglio Spoccia, Colazza, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Lesa, Massimo Visconti, Meina, Miazzina, Nebbiuno, Oggebbio, Pisano, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggione, Vignone,
o che prestano la loro attività lavorativa in tale ambito, possono concorrere allassegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di nuova costruzione o disponibili per risulta.
Eventuali riserve di alloggi potranno essere stabilite per specifiche categorie di cittadini, limitatamente a quanto indicato nellart. 13 della L.R. 46/95 e successive modificazioni.
I cittadini residenti o che prestano la loro attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nellambito territoriale del bando, possono concorrere allassegnazione del 50 per cento degli alloggi disponibili, mentre la quota restante è riservata ai residenti del Comune di Verbania.
Gli interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente al Comune di Verbania, entro le ore 12,00 del giorno 13 Luglio 2001.
Coloro che prestano la loro attività lavorativa nel Comune di Verbania, ma che hanno la residenza in altro Comune, dovranno presentare la domanda di partecipazione al Comune di Verbania, dandone notizia a quello di residenza. Hanno la facoltà di concorrere anche i lavoratori immigrati allEstero.
La domanda di partecipazione, munita della prescritta Marca da Bollo, dovrà essere redatta obbligatoriamente su apposito modulo predisposto dal Comune di Verbania e la copia completa del Bando è in distribuzione gratuita presso le sedi seguenti:
Comune di Verbania - Piazza Garibaldi n. 15, piano primo, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12.00;
- Sunia presso C.G.I.L. - Via Fratelli Cervi n. 11;
- C.I.S.L. - Via Farinelli n. 6/a
- U.I.L. - Via Baiettini n. 67
- Consorzio Servizi Sociali - Piazza Ranzoni n. 24
Il Dirigente Dipartimento
Servizi Territoriali
Lino Baldo
Comune di Verbania
Decreto n. 2/2001 - Determinazione indennità da corrispondere agli aventi diritto per lacquisizione di area in località Pallanza necessaria per la costruzione dellasilo nido di via Caravaggio
Il Dirigente
(omissis)
comunica
Art. 1
Lindennità da corrispondere agli aventi diritto per lespropriazione di aree in località Pallanza necessaria per la costruzione dellasilo nido di via Caravaggio.
Ditta Spriano Marco, (omissis) e residente in (omissis) comproprietario. Indennità spettante L. 157.500.000 (mq. 2925 x L.mq. 53.846).
Ditta Mello Corrado, (omissis) e residente in (omissis) comproprietario. Indennità spettante L. 78.750.000 (mq. 1462,5 x L.mq. 53.846).
Ditta Mello Paola, (omissis) e residente in (omissis), comproprietario. Indennità spettante L. 78.750.000 (mq. 1462,5 x L.mq. 53.846).
Foglio 79 mappale 63 - superficie totale mq. 5850
Art. 2
I termini entro i quali dovranno compiersi le espropriazioni ed i lavori sono fissati rispettivamente in 5 (cinque) e 3 (tre) anni;
Art. 3
Il presente provvedimento sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili;
Art. 4
Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente Decreto, i proprietari espropriandi, ai sensi dellart. 12 della legge 22/10/71 n. 865 e s.m.i., hanno il diritto di convenire con lEnte espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 50% delle indennità provvisorie determinate ai sensi degli art. 16 e 17 della legge 865/71;
Art. 5
Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il Dirigente
Vittorio Brignardello
Comune di Verrone (Biella)
Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 26.1.2001 - Determinazione tariffe acquedotto anno 2001
La Giunta Comunale
(omissis)
delibera
di stabilire, in via transitoria, le seguenti tariffe per i consumi di acqua potabile, per lanno 2001:
a) Tariffe acqua utenze domestiche
- tariffa agevolata per consumi fino
a 100 mc. (da pagare 20 mc anche se non consumati: L. 600
- tariffa base per
consumi da 101 a 150 mc.: L. 850
- tariffa 1 (eccedenza per consumi da 151
a 200 mc.): L. 1.000
- tariffa 2 (eccedenza per consumi da 201 a 250 mc.): L. 1.200
-
tariffa 3 (eccedenza per consumi oltre 251 mc.): L. 1.400
b) Tariffe acqua
utenze non domestiche
- tariffa agevolata per consumi fino a 100 mc. (da
pagare 50 mc anche se non consumati): L. 700
- tariffa base per consumi da
101 a 250 mc. L. 1.050
- tariffa 2 (eccedenza per consumi oltre 250 mc.) L. 1.700
c)
Allevamento animali
- tariffa unica non superiore al 50% tariffa base utenze
domestiche L. 425
Verrone, 8 giugno 2001
Il Segretario Comunale
Roberto Carenzo
Comune di Villar Vocchiardo (Torino)
Avviso ad opponendum
Il Responsabile dellArea Tecnica
Ai sensi e per gli effetti dellart. 189 del D.P.R 21/12/1999 n.ro 554 e mod., sui lavori pubblici
avverte
Che, avendo lappaltatore dei lavori di costruzione 100 loculi, 40 cellette cinerarie, 60 postazioni per cellette ossario, 39 siti inumazione a terra nel Cimitero Comunale, lImpresa I.E.S. del geom. Elso Suppo & C. s.a.s. di Bussoleno (TO), ultimato i lavori in data 25/5/2001 in base al contratto di appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso.
I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dallImpresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.
Villar Focchiardo, 7 giugno 2001
Il Responsabile Area Tecnica
Roberto Conti
Comune di Villar Vocchiardo (Torino)
Avviso ad opponendum
Il Responsabile dellArea Tecnica
Ai sensi e per gli effetti dellart. 189 del D.P.R 21/12/1999 n.ro 554 e mod., sui lavori pubblici
avverte
Che, avendo lappaltatore dei lavori di costruzione tratto di fognatura nera in Via Nazionale Moncenisio - Ditta Escavazioni Valsusa S.r.l., Strada della Praia 10/d, Ferriere di Buttigliera Alta - (TO) ultimato i lavori in data 31/5/2001 in base al contratto dappalto, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dallImpresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.
Villar Focchiardo, 7 giugno 2001
Il Responsabile Area Tecnica
Roberto Conti
Comune di Vinovo (Torino)
Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare di variante al P.E.E.P. relativo alla zona ACR7 del vigente P.R.G.C.
Il Responsabile dellArea Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
- Viste le vigenti disposizioni in materia urbanistica;
- Vista la Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. e considerato, in particolare, lart. 40;
- Visto il P.E.E.P. relativo alla zona ACR7 del vigente P.R.G.C., approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 13/3/2000,
rende noto
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23/5/2001, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il progetto preliminare di variante al P.E.E.P. relativo alla zona ACR7 del vigente P.R.G.C., ai sensi dellart. 40 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;
- che copia della suddetta deliberazione consiliare ed i relativi atti sono pubblicati allAlbo Pretorio di questo Comune e depositati presso la Residenza Municipale per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 18 giugno 2001 al 18 luglio 2001;
- che durante tale periodo chiunque ha facoltà di consultare gli atti e di prenderne visione secondo il seguente orario: dalle ore 9,00 alle ore 12,00, compresi i giorni festivi;
- che, nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del deposito (e pertanto sino al giorno 17 agosto 2001), chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
Le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia e presentate allUfficio Protocollo del Comune di Vinovo, che ne rilascerà ricevuta, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
Vinovo, 18 giugno 2001
Il Responsabile dellArea Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Marco
Cascone
Comune di Vinovo (Torino)
Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare di variante parziale al vigente P.R.G.C., (art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.), relativo allincremento nei limiti del 3% della superficie complessiva delle aree individuate con la sigla IPE
Il Responsabile dellArea Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
- Viste le vigenti disposizioni in materia urbanistica;
- Vista la Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. e considerato, in particolare, larticolo 17 comma 7,
rende noto
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/5/2001, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il progetto preliminare di variante parziale al vigente P.R.G.C., relativo allincremento, nei limiti del 3%, della superficie complessiva delle aree individuate con la sigla IPE, ai sensi dellart. 17 comma 7 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;
- che copia della suddetta deliberazione consiliare ed i relativi atti sono pubblicati allAlbo Pretorio di questo Comune e depositati presso la Residenza Municipale per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 18 giugno 2001 al 18 luglio 2001;
- che durante tale periodo chiunque ha facoltà di consultare gli atti e di prenderne visione secondo il seguente orario: dalle ore 9,00 alle ore 12,00, compresi i giorni gestivi;
- che dal 15º al 30º giorno di pubblicazione (e pertanto dal giorno 3 luglio 2001 al giorno 18 luglio 2001), chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi.
Le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia e presentate allUfficio Protocollo del Comune di Vinovo, che ne rilascerà ricevuta, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
Vinovo, 18 giugno 2001
Il Responsabile dellArea Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Marco
Cascone
Comune di Vinovo (Torino)
Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare di variante strutturale al vigente P.R.G.C., (art. 17 comma 4 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.), relativo alla riclassificazione dellarea Galoppo degli Ippodromi di Vinovo
Il Responsabile dellArea Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
- Viste le vigenti disposizioni in materia urbanistica;
- Vista la Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. e considerato, in particolare, il combinato disposto dellarticolo 15 e dellarticolo 17 comma 4,
rende noto
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23/5/2001, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il progetto preliminare di variante strutturale al vigente P.R.G.C., relativo alla riclassificazione dellarea galoppo degli ippodromi di Vinovo, ai sensi del combinato disposto dellart. 15 e dellart. 17 comma 4 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;
- che copia della suddetta deliberazione consiliare ed i relativi atti sono pubblicati allAlbo Pretorio di questo Comune e depositati presso la Residenza Municipale per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 18 giugno 2001 al 18 luglio 2001;
- che durante tale periodo chiunque ha facoltà di consultare gli atti e di prenderne visione secondo il seguente orario: dalle ore 9,00 alle ore 12,00, compresi i giorni festivi;
- che nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del deposito (e pertanto sino al giorno 17 agosto 2001), chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
Le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia e presentate allUfficio Protocollo del Comune di Vinovo, che ne rilascerà ricevuta, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
Vinovo, 18 giugno 2001
Il Responsabile dellArea Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Marco
Cascone
Comune di Vinovo (Torino)
Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare di variante parziale al vigente P.R.G.C., (art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.), relativo alladeguamento degli strumenti urbanistici alla normativa commerciale (D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 e L.R. 12/11/1999 n. 28)
Il Responsabile dellArea Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
- Viste le vigenti disposizioni in materia urbanistica;
- Vista la Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i. e considerato, in particolare, larticolo 17 comma 7,
rende noto
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23/5/2001, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il progetto preliminare di variante parziale al vigente P.R.G.C., relativo alladeguamento degli strumenti urbanistici alla normativa commerciale, ai sensi dellart. 17 comma 7 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;
- che copia della suddetta deliberazione consiliare ed i relativi atti sono pubblicati allAlbo Pretorio di questo Comune e depositati presso la Residenza Municipale per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 18 giugno 2001 al 18 luglio 2001;
- che durante tale periodo chiunque ha facoltà di consultare gli atti e di prenderne visione secondo il seguente orario: dalle ore 9,00 alle ore 12,00, compresi i giorni festivi;
- che dal 15º al 30º giorno di pubblicazione (e pertanto dal giorno 3 luglio 2001 al giorno 18 luglio 2001), chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi.
Le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia e presentate allUfficio Protocollo del Comune di Vinovo, che ne rilascerà ricevuta, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
Vinovo, 18 giugno 2001
Il Responsabile dellArea Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Marco
Cascone
Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)
Imposizione di servitù (Legge 25.6.1865 n. 2359 e s.m.i.) relativa ai lavori di adduzione acqua potabile, impianto fognario e sistemazione aree esterne di pertinenza ai fabbricati denominati Cascina Roland in comune di Villar Focchiardo
Avviso di deposito nella segreteria comunale del piano particellare con annessa offerta degli indennizzi relativo allopera sopradetta.
Il presidente, visto lart. 17 - 1° comma - della legge 2359/1865, rende noto che è stato depositato, in data odierna, presso la segreteria comunale il piano prima detto, previsto dallart. 16 della Legge 25.6.1865 n. 2359; entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (che è avvenuta in data odierna) le parti interessate possono prendere conoscenza del piano particellare e possono proporre accettazione od opposizione in merito ai suddetti indennizzi unitamente a loro osservazioni, inviandole alla Segreteria del Comune ove si trovano gli immobili.
Bussoleno, 20 giugno 2001
Il Presidente
Antonio Ferrentino
Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)
Occupazione durgenza degli immobili siti nel territorio del comune di Villar Focchiardo necessari alla realizzazione dei lavori adduzione acqua potabile, impianto fognario e sistemazione aree esterne di pertinenza ai fabbricati denominati Cascina Roland
Il Segretario Generale
(omissis)
determina
Art. 1 E autorizzata loccupazione durgenza degli immobili necessari alla realizzazione dellopera indicata in premessa e descritti nellallegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
(omissis)
Bussoleno, 1 giugno 2001
Il Segretario Generale
Bruno Piera Braida
Comunità Montana Valli Gesso, Vermenagna, Pesio - Robilante (Cuneo)
Determinazione Dirigenziale n. 214 del 16.5.2001 - Estratto Area P.I.P. di Roccavione - Robilante - Esproprio immobile per lavori di ampliamento strada comunale in Comune di Robilante
Il Segretario
(omissis)
determina
Art. 1 - In favore del Comune di Robilante è pronunziata lespropriazione dellimmobile sito nel medesimo territorio comunale (Fg. 2 mapp. 693 della superficie di mq. 181), necessario per lampliamento della strada comunale dellarea P.I.P., di proprietà della Sig.ra Sordello Secondina - indennità definitiva di esproprio L. 5.430.000 (Euro 2.804,36).
LAmministrazione comunale di Robilante è pertanto autorizzata a procedere alloccupazione permanente e definitiva dellimmobile sopra indicato.
Art. 2 - Il Presidente della Comunità Montana è incaricato della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. Lo stesso Presidente provvederà inoltre, in termini di urgenza, alla trascrizione del presente provvedimento presso il competente ufficio dei registri immobiliari ed adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dei libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con il presente provvedimento.
Art. 3 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro trenta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della medesima.
Art. 4 - Il presente provvedimento sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il Segretario
Francesco Risso
Crea S.p.A. - Savigliano (Cuneo)
Tariffe di consumo acqua potabile per lutenza dellacquedotto di Verzuolo (Cn)
La C.R.E.A - S.p.A Filiale Nord Ovest determina le seguenti tariffe massime per lerogazione acqua potabile agli utenti dellAcquedotto di Verzuolo decorrenza 1 gennaio 2001.
A) Utenze domestiche:
agevolata fino a 30 mc/sem (min. garantito) L./mc 270
base
da 31 a 45 mc/semestre L./mc 545
1° supero da 46 a 100 mc/semestre L./mc 655
2°
supero oltre 100 mc/semestre L./mc 1.095
B) Usi diversi dal domestico:
1)
Uso artigianale, commerciale, industriale:
- base fino a 45 mc/sem. (min.
garantito) L./mc 655
-1°-supero da 46 a 300 mc/semestre L./mc 875
- 2° supero
oltre 300 mc/semestre L./mc 1.095
C) Nolo contatore:
fino a 100 mc/mese canone
mensile L. 450 L/a 5.400
da 101 a 500 mc/mese canone mensile L. 750 L./a 9.000
da
501 a 1.500 mc/mese canone mensile L. 2.000 L./a 24.000
oltre 1.500 mc/mese
canone
mensile L. 4.000 L./a 48.000
D) Bocche antincendio semestrale L. 12.500
Tariffa
servizio fognatura L./mc 170; depurazione L./mc 500.
Enel Distribuzione - Torino
Avviso
Visto lart. 3 della L.R. 26.4.1984 n. 23, - art. 68 della L.R. 26.4.2000 n. 44, Circolare del P.G.R. 22.2.2001 n. 2/PRE
si rende noto
Che in data 21.5.2001 è stata presentata domanda al Sindaco del Comune di Mombasiglio, per ottenere lautorizzazione alla costruzione e allesercizio di una linea aerea a bassa tensione (400V) nel Comune di Mombasiglio.
Con la stessa domanda è stato richiesto a termini dellart. 9 della L.R. 26.4.1984 n. 23 che lautorizzazione della linea in argomento abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso il Comune di Mombasiglio per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dellart. 4 della L.R. 26.4.1984 n. 23 osservazioni al Comune sopracitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.
Torino, 24 maggio 2001
Il Responsabile della Funzione
Ingegneria
Mario Marchesini
Enel Distribuzione - Torino
Avviso
Visto lart. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23
si rende noto
che in data 4 giugno 2001 è stata presentata al Presidente della Giunta della Regione Piemonte, la domanda per ottenere lautorizzazione a mantenere ed esercire un impianto elettrico esistente alla tensione di 15000 Volt nel comune di Cuorgnè (TO).
- che in ottemperanza allordinanza del Sindaco del comune di Cuorgnè, n. 162 del 7/12/2001, è stato ricostruito il tratto di impianto danneggiato dallalluvione dellottobre 2000.
- che si rende necessario procedere, ai sensi della L.R. 26.4.84 n. 23 art. 14, nei confronti di alcuni proprietari dei fondi interessati dal tratto di impianto ricostruito;
Con la stessa domanda è stato richiesto a termini dellart. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23 che lautorizzazione dellimpianto in argomento abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.
La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dellart. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Settore sopraccitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.
Torino, 4 giugno 2001
Il Responsabile della Funzione
Ingegneria
Mario Marchesini
Mondo Acqua S.p.A. - Mondovì (Cuneo)
Nuove tariffe Servizio idrico - Comune di Mondovì
Utenze domestiche
- Tariffa agevolata: ad ogni alloggio è concesso un minimo di 60 mc semestrali pari a 120 mc annui; il minimo è fatturato anche se non consumato: L. 200/mc
- Tariffa base: applicabile in supero del minimo garantito e fino a 90 mc semestrali pari a 180 mc annui: L. 460/mc
- Tariffa di 1º supero: applicabile in supero del consumo fatturabile a tariffa base e fino a 120 mc semestrali pari a 240 mc annui: L. 890/mc
- Tariffa di 2º supero: applicabile al consumo superiore a 120 mc semestrali pari a 240 mc annui: L. 1050/mc
Utenze rurali ad uso zootecnico
- Tariffa base: minimo fatturato anche se non consumato 60 mc semestrali pari a 120 mc annui; applicata fino ad un consumo complessivo di 90 mc semestrali pari a 180 mc annui: L. 230/mc
- Tariffa di 1° supero: applicabile in supero del consumo fatturabile a tariffa base e fino a 120 mc semestrali pari a 240 mc annui: L. 445/mc
- Tariffa di 2º supero: applicabile al consumo superiore a 120 mc semestrali pari a 240 mc annui: L. 525/mc
- Utenze artigianali - Commerciali - Industriali
- Tariffa base: minimo fatturato anche se non consumato 60 mc semestrali pari a 120 mc annui; applicata fino ad un consumo complessivo di 90 mc semestrali pari a 180 mc annui: L. 460/mc
- Tariffa di 1º supero: applicabile in supero del consumo fatturabile a tariffa base e fino a 120 mc semestrali pari a 240 mc annui: L. 890/mc
- Tariffa di 2º supero: applicabile al consumo superiore a 120 mc semestrali pari a 240 mc annui: L. 1050/mc
- Tariffa servizio fognatura L. 180/mc
- Tariffa servizio depurazione L. 530/mc
- Tariffa nolo contatore
Conforme a provvedimento C.I.P. n. 45/1974
- Tariffa per idrante antincendio L. 21.440/anno
Le tariffe sopra indicate sono applicabili con decorrenza 1/1/2001
Il Presidente del C.d.a.
Marco Manfredi
Provincia di Alessandria
D.D. 24 maggio 2001 n. 307
L.R. 9/8/1989 n. 45 - Autorizzazione alla Ditta Bombarda Claudio di Acqui Terme (AL) - Modificazione e trasformazione di uso del suolo in località Cavalleri nel Comune di Acqui Terme (AL) per esecuzione interventi di sistemazione fondiaria finalizzate allimpianto di nuovi vigneti
(omissis)
Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano
Provincia di Alessandria - Assessorato Ambiente - Servizio Risorse Idriche
Determinazione Dirigenziale n. 88073 del 11/12/2000 - T.U. 11.12.1933 n. 1775 Legge n. 36 del 5.1.1994 e L.R. n. 5 del 13.4.1994 - Domanda (Prot. n. 2938 del 28/2/1997) e successive integrazioni (Prot. n. 2909 del 26/2/1998) dellAzienda Agricola Cascina Urbana per rinnovo e subingresso della concessione di derivazione dacqua dal Fiume Tanaro ad uso irrigazione in Comune di Solero assentita precedentemente con D.M.LL.PP. n. 74710 del 4/4/1968 alla Ditta Roberto Marcello, Roberto Antonio e Berruti Maria Teresa
Il Dirigente di Settore
(omissis)
determina
- salvi i diritti dei terzi è assentita allAzienda Agricola Cascina Urbana il rinnovo e subingresso della concessione di derivazione dacqua dal Fiume Tanaro in Comune di Solero ad uso irriguo nella misura massima di mod. 0,4 (l/s 40) e media di mod. 0,07 (l/s 7) assentita precedentemente con D.M.LL.PP. n. 74710 del 4/4/1968 alla Ditta Roberto Marcello, Roberto Antonio e Berruti Maria Teresa.
- E approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale.
- Ai sensi dellart. 8 del disciplinare il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di l/s. 5741 fino al 31/12/2004, l/s 9570 dal 1/1/2005.
La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 7/3/1997.
(omissis)
Il Dirigente di Settore
Lucia Bruno
Estratto del disciplinare:
Art. 7 - Garanzie da osservarsi - saranno a carico del Concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Fiume Tanaro.
Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 628 in data 10 marzo 2000
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 19 novembre 1999 dal Sig. Carlo Raiteri, in qualità di Procuratore della Ditta Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A., relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale di Biella.
Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, alla Ditta Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. (omissis), la concessione in sanatoria di derivare da una sorgente ubicata in località Molino del Comune di Valle Mosso, moduli massimi 0,0017 (lt/sec. 0,17) e medi 0,0012 (lt/sec. 0,12) dacqua, da utilizzare per scopi igienico-civili e domestici praticati nei fabbricati di civile abitazione di proprietà della Ditta richiedente ed ubicati in borgata Picchetto del Comune di Valle Mosso, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico.
Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, continui e successivi, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale di assenso alla concessione in parola, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data dellannuo canone di L. 180.000 (Euro 92,96), pari al minimo ammesso, ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998;
(omissis)
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Estratto del Disciplinare n. 720 di Rep. in data 19 novembre 1999
Art. 7 - Garanzie da osservarsi
Saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.
Biella, 31 maggio 2001
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 1364 in data 30 maggio 2000
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 28 gennaio 2000 dal Sig. Piero Metallo, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Rosazza, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale di Biella.
Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, al Comune di Rosazza (omissis), il rinnovo in sanatoria, con varianti ed aumento della portata, della concessione oggetto del D.P. n. 41098 in data 15 dicembre 1962 e successivo D.P.G.R. n. 2941 in data 24 marzo 1987, per poter continuare a derivare da 2 sorgenti tributarie del bacino del Rio Chiobbia, ubicate in località Fontanamora e Marone del Comune di Piedicavallo e da una sorgente tributaria del bacino del torrente Cervo, ubicata in località Fornello del Comune di Rosazza, moduli continui 0,065 (lt/sec. 6,5) dacqua da utilizzare per scopi potabili del Comune di Rosazza, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Cervo, in Comune di Rosazza.
Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, continui e successivi, decorrenti dal 1º gennaio 1989, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º gennaio 1989 dellannuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso, ai sensi della L. 1º dicembre 1981 n. 692; dal 1º gennaio 1990 dellannuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990, dal 1º gennaio 1994 dellannuo canone di L. 500.000 (Euro 256,23), pari al massimo ammesso dallarticolo 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, dal 1º gennaio 1997 dellannuo canone di L. 512.500 (Euro 264,68), pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dellannuo canone di L. 521.725 (Euro 269,45), pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dellannuo canone di L. 529.550 (Euro 273,49), pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998.
(omissis)
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Estratto del Disciplinare n. 754 di Rep. in data 28 gennaio 2000
Art. 7 - Garanzie da osservarsi
Saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.
Biella, 30 maggio 2001
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 3327 in data 6 dicembre 2000
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 gennaio 2000 dal Sig. Fernando Tua, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Ditta Tintoria Industriale Piemontese - T.I.P. S.r.l., relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella.
Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, alla Ditta Tintoria Industriale Piemontese - T.I.P. S.r.l. (omissis), la concessione di derivare dalla falda freatica sotterranea, per mezzo di quattro pozzi ubicati in Comune di Biella (foglio n. 58, mappali n. 82 - 313 e foglio n. 60 - mappale n. 80), moduli massimi 0,055 (lt/sec. 5,5) e medi 0,05 (lt/sec. 5) dacqua da utilizzare per scopi industriali, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico, previa opportuna depurazione, direttamente nella fognatura pubblica del Comune di Biella.
Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 3 febbraio 1997, ai sensi dellarticolo 28 - comma 1 della Legge 30 aprile 1999 n. 136, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 3 febbraio 1997 dellannuo canone di L. 3.075.000 (Euro 1.588,10), pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dellannuo canone di L. 3.130.350 (Euro 1.616,69) pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dellannuo canone di L. 3.177.305 (Euro 1.604,94),pari al minimo ammesso, ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998, fatti salvi ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa;
(omissis)
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Estratto del Disciplinare n. 826 di Rep. in data 4 gennaio 2000
Art. 7 - Garanzie da osservarsi
Saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.
Biella, 30 maggio 2001
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco
Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - Torino
Avviso ad opponendum
In esecuzione del disposto dellart. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso lImpresa S.I.O.C.S. S.r.l., aggiudicataria dei lavori di costruzione di canale nero corso Casale e terzo tratto tra il motovelodromo e corso Gabetti lungo il viale Suor Michelotti in Comune di Torino, assunti con contratto dappalto stipulato in data 19 ottobre 1999 a presentare alla Società Acque Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.
Torino, 8 giugno 2001
LAmministratore Delegato
Paolo Romano