Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2001, n. 42-3096

Aggiornamento allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, in conseguenza del conferimento di funzioni agli enti locali operato dalla legislazione regionale

La presente d.g.r. è già stata pubblicata, senza allegati, sul Bollettino Ufficiale n. 24 parte I - del 13 giugno 2001 (ndr).

A relazione dell’Assessore Cavallera:

L’articolo 23, sesto comma della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, stabilisce che, in relazione al processo di completamento delle deleghe da parte della Regione, la stessa provveda ad aggiornare gli allegati attraverso una deliberazione della Giunta regionale.

Le leggi regionali 20 novembre 1998, n. 34 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali”, 8 luglio 1999, n. 17 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 “, come modificata ed integrata dalla l.r. 15 marzo 2001, n. 5 ”Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’)", in adempimento ai disposti normativi di cui alle leggi 59/1997 e 112/1998, hanno provveduto ad individuare le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle Autonomie funzionali nell’ambito delle materie di cui al d.lgs. 112/1998, disponendo nel contempo il conferimento agli enti locali delle funzioni medesime.

La filosofia normativa sottesa alle leggi 59/1997 e 112/1198 prevede infatti, in aderenza al principio normativo di sussidiarietà, la necessaria attribuzione delle responsabilità pubbliche inerenti le funzioni conferite alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati, al fine di favorire l’assolvimento delle funzioni.

Da parte sua la l.r. 40/1998 risultava già in armonia con i principi enunciati dalle novelle Bassanini e perseguiva il principio della necessaria integrazione fra i procedimenti amministrativi.

Atteso che la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) costituisce un presupposto per le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera, occorre ora procedere al perfezionamento degli allegati alla legge sulla base dei conferimenti di competenze operati dalla legislazione piemontese.

Occorre dunque provvedere prontamente all’aggiornamento degli allegati alla legge regionale 40/1998, come previsto dall’articolo 23, comma 6 della l.r. 40/1998, con l’avvertenza che è essenziale garantire, ai fini dell’ordinato svolgimento delle competenze, i tempi necessari ad avvertire l’utenza e all’organizzazione da parte delle strutture già operanti in materia di VIA.

In merito ai trasferimenti operati è necessario, ai fini di assicurare la necessaria trasparenza sulle modifiche attuate, motivare, in riferimento a ciascuna categoria oggetto di modifica, i necessari presupposti giuridico normativi in materia di conferimento di compiti e funzioni agli enti locali.

L’articolo 56, comma 1, lettera h) della l.r. 44/2000 conferisce agli enti provinciali la gestione del demanio idrico relativo all’utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di attingimento, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee a uso diverso da quello domestico, alla tutela del sistema idrico sotterraneo e alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, ad eccezione della adozione, sentite le Province territorialmente interessate, dei provvedimenti relativi a grandi derivazioni di cui all’articolo 89, commi 2 e 3 del d.lgs. 112/1998 sino al verificarsi delle condizioni in essi previste. Per effetto di tale disposto normativo, le cat. n. 1 dell’allegato A1 (cat. A1, n. 1) e A2, n. 2, vengono ridenominate nel modo seguente: A1, n. 1 “Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all’articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in esso previste” e A2, n. 2 “Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata prelevata superi i 1.000 litri al secondo”.

Analogamente, vengono ridenominate le cat. B1, n. 8 e B2, n. 27 come di seguito indicato: B1, n. 8 “derivazione di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all’articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste; per gli utilizzi energetici non si applica il limite superiore di 1000 l/s” e B2, n. 27 “derivazione di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s; per gli utilizzi energetici non si applica il limite superiore di 1000 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s”.

Per effetto del combinato disposto del citato articolo 56, comma 1, lettera h) della l.r. 44/2000, con l’articolo 86, comma 1, lettera a) della l.r. 44/2000 medesima, che prevede il conferimento alle province del rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca in materia di acque minerali e termali di cui alla l.r. 25/1994 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), la cat. A1, n. 2 passa alla competenza provinciale e, dall’unione con la ex cat. A2, n. 1, da origine alla nuova categoria A2, n. 1 “Utilizzo di acque sotterranee, ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata prelevata superi i 100 litri al secondo”.

Per effetto della previsione di cui all’articolo 36, comma 2, della l.r. 44/2000, che prevede che in campo ambientale ed energetico, le Province provvedano al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato, le cat. A1, n. 4 e A1, n. 5 passano alla competenza provinciale, dando origine rispettivamente alle cat. A2, n. 11 e A2, n. 12; analogamente avviene per le cat. dell’all. B1 n. 4, 19, 21, 24 e 28, che danno origine rispettivamente alle categorie dell’all. B2, n. 45, 46, 48, 50 e 42.

In conformità alle previsioni all’articolo 53, comma 1, lettera c) che attribuisce alle province il rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali previsti dall’articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, le cat. A1, n. 6 e A1, n. 13 passano alla competenza provinciale dando origine rispettivamente alle cat. A2, n. 14 e A2, n. 15; analogamente, avviene per le cat. B1, n. 20 e B1, n. 23 che danno origine rispettivamente alle cat. B2, n. 47 e B2, n. 49.

Sempre in materia di energia, il medesimo articolo 53 al comma 1, lettera b), prevede l’attribuzione alla competenza provinciale del rilascio di provvedimenti autorizzativi all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato; conseguentemente la cat. B1, n. 3 passa alla competenza provinciale, dando origine alla cat. B2, n. 40.

Inoltre, sempre per effetto della lettera b) sopra citata del medesimo articolo e comma, la cat. B1, n. 29 passa alla competenza provinciale, dando origine alla cat. B2, n. 43.

Poiché inoltre, sempre in materia di distribuzione di energia, la l.r. 44/2000 attribuisce:

- alla regione, le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato (cfr. articolo 52),

- alle province, le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito provinciale (cfr. articolo 53),

- ai comuni, le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all’articolo 66, comma 2, lettera a) (cfr. articolo 54),

la cat. B1, n. 30 viene suddivisa tra gli allegati B1, B2 e B3 per tener conto delle nuove attribuzioni, dando origine alle seguenti tre nuove categorie progettuali:

- B1, n. 30 “installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione interprovinciale ed al trasporto, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km”

- B2, n. 44 “installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione provinciale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km”

- B3, n. 7 “installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km”.

Per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 96, comma 1, lettera c) della l.r. 44/2000, che attribuisce alla Regione “il rilascio di concessioni per l’utilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua e a terra, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse regionale” e all’articolo 98, comma 1, lettera c) che attribuisce ai comuni il “rilascio delle concessioni per l’utilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse comunale”, la cat. A1, n. 8 viene ridenominata nella forma di seguito citata: “Porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500 m”.

Inoltre, sulla base delle previsioni da ultimo citate, la cat. B1, n. 10 viene suddivisa tra le competenze regionali e comunali, dando origine alle nuove categorie B1, n. 10 “porti lacuali e fluviali, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, vie navigabili”, e B3, n. 9: “porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale”; analogamente avviene per la cat. B1, n. 25, che dà origine alle nuove categorie B1, n. 25 “porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d’acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 m, nonché progetti di intervento su porti già esistenti” e B3, n. 8 “porti turistici e da diporto, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d’acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 m, nonché progetti di intervento su porti già esistenti”.

Sempre in materia di trasporti, l’articolo 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000 prevede l’attribuzione alla competenza regionale dell’approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per ammodernamento di impianti esistenti e l’articolo 98, comma 1, lettera e) della medesima legge prevede il conferimento agli enti comunali dell’approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti relativi a tranvie, scale mobili e ascensori in servizio pubblico, per la modifica di quelli esistenti, nonché dell’autorizzazione per l’attivazione al pubblico esercizio degli stessi e per l’immissione di nuovo materiale rotabile; di conseguenza, la cat. B1, n. 13 viene suddivisa, dando origine alle nuove categorie B1, n. 13 “funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri” e B3, n. 6 “sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri”.

Parimenti, le categorie A1, n. 9 e B1, n. 22 relative alla materia delle cave e torbiere, vengono suddivise per effetto delle previsioni di cui all’articolo 31 della l.r. 44/2000 che prevede, al comma 1, che in materia di autorizzazioni di cave e torbiere i comuni si avvalgano per l’istruttoria delle province, anziché della Regione, come avveniva sulla base delle norme antevigenti; in conformità al comma 3, vengono eccettuate dalle nuove previsioni le istanze riferite a cave ubicate in Aree Protette a rilevanza regionale e alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

Conseguentemente, le cat. A1, n. 9 e B1, n. 22 vengono suddivise dando origine alle nuove seguenti categorie:

- A1, n. 9 “Cave e torbiere che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale. Cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari”;

- A2, n. 13 “Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni)”;

- B1, n. 22 “cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni)”;

- B2, n. 51 “cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni)”.

Infine per quanto concerne l’allegato C, contenente i casi di esclusione in riferimento alle tipologie contenute negli Allegati A e B, si tiene a precisare che tali esclusioni dovranno intendersi “per relationem” riferiti alle nuove categorie risultanti a seguito dell’aggiornamento proposto.

E opportuno stabilire una decorrenza nel trasferimento delle competenze in materia di VIA al 1 luglio 2001, per garantire un’adeguata conoscenza da parte del pubblico delle articolazioni delle strutture sul territorio, peraltro già operanti in materia di VIA per le pregresse tipologie, preposte alle procedure riferite alle nuove tipologie di cui sono titolari ai fini autorizzatori nonché al deposito degli atti.

Rimane comunque salvo l’esaurimento dei procedimenti in corso alla data predetta presso le rispettive autorità competenti in materia di VIA individuate sulla base delle previgenti disposizioni. E opportuno tuttavia precisare che il completamento dei procedimenti, cui sopra si è fatto riferimento, è relativo soltanto all’espletamento delle fasi procedimentali singolarmente considerate, che andranno portate a termine presso le rispettive autorità, competenti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni modificative in tema di conferimento di competenze. Per eventuali fasi successive, vale a dire specificazione dei contenuti del SIA o valutazione, conseguenti all’espletamento di fasi precedenti, le istanze dovranno essere avanzate alle autorità competenti a seguito dei nuovi conferimenti di competenze, cui dovranno essere trasmessi gli atti conclusivi delle singole fasi ad opera delle autorità che li hanno emessi.

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo la proposta del relatore, la Giunta regionale,

visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.;

vista la legge regionale 20 novembre 1998, n. 34;

vista la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

vista la legge regionale 15 marzo 2001, n. 5;

con voto unanime, espresso nelle forme di legge

delibera

per i motivi diffusamente esposti in premessa:

- di aggiornare gli Allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998, al fine armonizzarne i contenuti con le modifiche apportate dalla legislazione regionale relativa al conferimento di funzioni agli enti locali, secondo quanto riportato all’allegato sub. 1) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

- di stabilire la decorrenza delle funzioni in capo alle autorità individuate alla data del 1 luglio 2001;

- di adottare idonee misure di pubblicità atte a garantire la diffusione della conoscenza dei contenuti della presente deliberazione.

(omissis)

Allegato

Aggiornamento degli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla legge regionale 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”

Allegato A1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di valutazione (articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell’allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata.

Nell’allegato A1 sono soppresse le categorie numero: 2, 4, 5, 6 e 13

Nell’allegato A1 le categorie progettuali n. 1, 8 e 9 sono sostituite dalle seguenti:

n. 1 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all’articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (vedi cat. A2, n. 2)

n. 8 Porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500 m

n. 9 Cave e torbiere che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale. Cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari (vedi cat. A2, n. 13) (suddivisione ex cat. A1, n. 9)

Allegato A2 - Progetti di competenza della Provincia, sottoposti alla fase di valutazione (articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell’allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata.

Nell’allegato A2 le tipologie n. 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

n. 1 Utilizzo di acque sotterranee, ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata prelevata superi i 100 litri al secondo (unione ex cat. A1, n. 2 e A2, n. 1)

n. 2 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata prelevata superi i 1.000 litri al secondo (vedi cat. A1, n. 1) (unione ex cat. A1, n. 1 e A2, n. 2)

Al termine dell’allegato A2 sono aggiunte le seguenti categorie progettuali n. 11, 12, 13, 14 e 15:

n. 11 Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate (ex cat. A1, n. 4)

n. 12 Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate (ex cat. A1, n. 5)

n. 13 Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) (vedi cat. A1, n. 9) (suddivisione ex cat. A1, n. 9)

n. 14 Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc (ex cat. A1, n. 6)

n. 15 Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc (ex cat. A1, n. 13)

Allegato B1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono neppure parzialmente in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell’allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata.

Nell’allegato B1 sono soppresse le categorie numero: 3, 4, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28 e 29

Nell’allegato B1 le tipologie n. 8, 10, 13, 22, 25 e 30 sono sostituite dalle seguenti:

n. 8 derivazione di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all’articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste; per gli utilizzi energetici non si applica il limite superiore di 1000 l/s (vedi cat. B2, n. 27)

n. 10 porti lacuali e fluviali, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, vie navigabili (vedi cat. B3, n. 9) (suddivisione ex cat. B1, n. 10)

n. 13 funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B3, n. 6) (suddivisione ex cat. B1, n. 13)

n. 22 cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) (vedi cat. B2, n. 51) (suddivisione ex cat. B1, n. 22)

n. 25 porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d’acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 m, nonché progetti di intervento su porti già esistenti (vedi cat. B3, n. 8) (suddivisione ex cat. B1, n. 25)

n. 30 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione interprovinciale ed al trasporto, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B2, n. 44 e B3, n. 7) (suddivisione ex cat. B1, n. 30)

Allegato B2 - Progetti di competenza della Provincia, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell’allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata.

Nell’allegato B2 la tipologia n. 27 è sostituita dalla seguente:

n. 27 derivazione di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s; per gli utilizzi energetici non si applica il limite superiore di 1000 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s (*) (vedi cat. B1, n. 8) (unione ex cat. B1, n. 8 e B2, n. 27)

Al termine dell’allegato B2 sono aggiunte le seguenti categorie progettuali n. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51:

Industria energetica

n. 40 impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW (ex cat. B1, n. 3)

n. 41 impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua (1) (ex cat. B1, n. 27)

n. 42 impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km (ex cat. B1, n. 28)

n. 43 impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (ex cat. B1, n. 29)

n. 44 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione provinciale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B1, n. 30 e B3, n. 7) (suddivisione ex cat. B1, n. 30)

Industria della gomma e delle materie plastiche

n. 45 fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate (ex cat. B1, n. 4)

Altri progetti (vedi anche categorie dal n. 34 al n. 39)

n. 46 fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate (ex cat. B1, n. 19)

n. 47 stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc (ex cat. B1, n. 20)

n. 48 impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 t/g , o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/g (ex cat. B1, n. 21)

n. 49 trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate (ex cat. B1, n. 23)

n. 50 produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate (ex cat. B1, n. 24)

n. 51 cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) (vedi all. A1, n. 9 e B1, n. 22) (suddivisione ex cat. B1, n. 22)

Allegato B3 - Progetti di competenza del comune, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell’allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata.

Al termine dell’allegato B3 sono aggiunte le seguenti categorie progettuali n. 6, 7, 8 e 9:

Progetti di infrastrutture

n. 6 sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B1, n. 13) (suddivisione ex cat. B1, n. 13)

Industria energetica

n. 7 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B1, n. 30 e B2 n. 44) (suddivisione ex cat. B1, n. 30)

Altri progetti

n. 8 porti turistici e da diporto, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d’acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 m, nonché progetti di intervento su porti già esistenti (vedi cat. B1, n. 25) (suddivisione ex cat. B1, n. 25)

n. 9 porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B1, n. 10) (suddivisione ex cat. B1, n. 10)

(1) Nella denominazione della categoria B2, n. 41, per mero errore materiale, è stato omesso l’aggettivo “calda” riferito all’acqua prodotta dall’impianto industriale, già presente nella precedente denominazione della categoria (ex B1, n. 27) cui si fa esplicito riferimento.