Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2001, n. 42-3096
Aggiornamento allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla legge regionale 40/1998
Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione, in conseguenza del conferimento di funzioni agli enti locali
operato dalla legislazione regionale
La presente d.g.r. è già stata pubblicata, senza allegati, sul Bollettino
Ufficiale n. 24 parte I - del 13 giugno 2001 (ndr).
A relazione dellAssessore Cavallera:
Larticolo 23, sesto comma della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40,
recante Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure
di valutazione, stabilisce che, in relazione al processo di completamento
delle deleghe da parte della Regione, la stessa provveda ad aggiornare
gli allegati attraverso una deliberazione della Giunta regionale.
Le leggi regionali 20 novembre 1998, n. 34 Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali, 8 luglio 1999,
n. 17 Riordino dellesercizio delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, 26 aprile
2000, n. 44 Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificata ed integrata dalla
l.r. 15 marzo 2001, n. 5 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale
26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per lattuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59)", in adempimento ai disposti normativi
di cui alle leggi 59/1997 e 112/1998, hanno provveduto ad individuare le
funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle Autonomie
funzionali nellambito delle materie di cui al d.lgs. 112/1998, disponendo
nel contempo il conferimento agli enti locali delle funzioni medesime.
La filosofia normativa sottesa alle leggi 59/1997 e 112/1198 prevede infatti,
in aderenza al principio normativo di sussidiarietà, la necessaria attribuzione
delle responsabilità pubbliche inerenti le funzioni conferite alla autorità
territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati,
al fine di favorire lassolvimento delle funzioni.
Da parte sua la l.r. 40/1998 risultava già in armonia con i principi enunciati
dalle novelle Bassanini e perseguiva il principio della necessaria integrazione
fra i procedimenti amministrativi.
Atteso che la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) costituisce
un presupposto per le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione
dellopera, occorre ora procedere al perfezionamento degli allegati alla
legge sulla base dei conferimenti di competenze operati dalla legislazione
piemontese.
Occorre dunque provvedere prontamente allaggiornamento degli allegati
alla legge regionale 40/1998, come previsto dallarticolo 23, comma 6 della
l.r. 40/1998, con lavvertenza che è essenziale garantire, ai fini dellordinato
svolgimento delle competenze, i tempi necessari ad avvertire lutenza e
allorganizzazione da parte delle strutture già operanti in materia di
VIA.
In merito ai trasferimenti operati è necessario, ai fini di assicurare
la necessaria trasparenza sulle modifiche attuate, motivare, in riferimento
a ciascuna categoria oggetto di modifica, i necessari presupposti giuridico
normativi in materia di conferimento di compiti e funzioni agli enti locali.
Larticolo 56, comma 1, lettera h) della l.r. 44/2000 conferisce agli enti
provinciali la gestione del demanio idrico relativo allutilizzazione delle
acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole
derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di attingimento, alla ricerca,
estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee a uso diverso da quello
domestico, alla tutela del sistema idrico sotterraneo e alla nomina dei
regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, ad eccezione della
adozione, sentite le Province territorialmente interessate, dei provvedimenti
relativi a grandi derivazioni di cui allarticolo 89, commi 2 e 3 del d.lgs.
112/1998 sino al verificarsi delle condizioni in essi previste. Per effetto
di tale disposto normativo, le cat. n. 1 dellallegato A1 (cat. A1, n.
1) e A2, n. 2, vengono ridenominate nel modo seguente: A1, n. 1 Utilizzo
non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata prelevata
superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione che interessi
più regioni di cui allarticolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sino al
verificarsi delle condizioni in esso previste e A2, n. 2 Utilizzo non
energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata prelevata superi
i 1.000 litri al secondo.
Analogamente, vengono ridenominate le cat. B1, n. 8 e B2, n. 27 come di
seguito indicato: B1, n. 8 derivazione di acque superficiali ed opere
connesse nei casi in cui la portata derivata superi i 260 litri al secondo
e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande
derivazione che interessi più regioni di cui allarticolo 89, comma 2 del
d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste;
per gli utilizzi energetici non si applica il limite superiore di 1000
l/s e B2, n. 27 derivazione di acque superficiali ed opere connesse nei
casi in cui la portata derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore
o uguale a 1000 l/s; per gli utilizzi energetici non si applica il limite
superiore di 1000 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita
dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende
un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore
è ridotta a 140 l/s.
Per effetto del combinato disposto del citato articolo 56, comma 1, lettera
h) della l.r. 44/2000, con larticolo 86, comma 1, lettera a) della l.r.
44/2000 medesima, che prevede il conferimento alle province del rilascio
delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca in materia di acque
minerali e termali di cui alla l.r. 25/1994 (Ricerca e coltivazione di
acque minerali e termali), la cat. A1, n. 2 passa alla competenza provinciale
e, dallunione con la ex cat. A2, n. 1, da origine alla nuova categoria
A2, n. 1 Utilizzo di acque sotterranee, ivi comprese le acque minerali
e termali, nei casi in cui la portata prelevata superi i 100 litri al secondo.
Per effetto della previsione di cui allarticolo 36, comma 2, della l.r.
44/2000, che prevede che in campo ambientale ed energetico, le Province
provvedano al rilascio coordinato in un unico provvedimento dellapprovazione
di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri
atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché
al relativo controllo integrato, le cat. A1, n. 4 e A1, n. 5 passano alla
competenza provinciale, dando origine rispettivamente alle cat. A2, n.
11 e A2, n. 12; analogamente avviene per le cat. dellall. B1 n. 4, 19,
21, 24 e 28, che danno origine rispettivamente alle categorie dellall.
B2, n. 45, 46, 48, 50 e 42.
In conformità alle previsioni allarticolo 53, comma 1, lettera c) che
attribuisce alle province il rilascio dei provvedimenti in materia di deposito
e lavorazioni di oli minerali previsti dallarticolo 16 della legge 9 gennaio
1991, n. 9 (Norme per lattuazione del nuovo Piano energetico nazionale:
aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi
e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e dal decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, le cat. A1, n. 6 e A1, n. 13 passano
alla competenza provinciale dando origine rispettivamente alle cat. A2,
n. 14 e A2, n. 15; analogamente, avviene per le cat. B1, n. 20 e B1, n.
23 che danno origine rispettivamente alle cat. B2, n. 47 e B2, n. 49.
Sempre in materia di energia, il medesimo articolo 53 al comma 1, lettera
b), prevede lattribuzione alla competenza provinciale del rilascio di
provvedimenti autorizzativi allinstallazione e allesercizio degli impianti
di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello
Stato; conseguentemente la cat. B1, n. 3 passa alla competenza provinciale,
dando origine alla cat. B2, n. 40.
Inoltre, sempre per effetto della lettera b) sopra citata del medesimo
articolo e comma, la cat. B1, n. 29 passa alla competenza provinciale,
dando origine alla cat. B2, n. 43.
Poiché inoltre, sempre in materia di distribuzione di energia, la l.r.
44/2000 attribuisce:
- alla regione, le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di
distribuzione energetica in ambito interprovinciale nonché di trasporto
energetico non riservate allo Stato (cfr. articolo 52),
- alle province, le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione
energetica in ambito provinciale (cfr. articolo 53),
- ai comuni, le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica
a livello comunale, fermo restando quanto previsto allarticolo 66, comma
2, lettera a) (cfr. articolo 54),
la cat. B1, n. 30 viene suddivisa tra gli allegati B1, B2 e B3 per tener
conto delle nuove attribuzioni, dando origine alle seguenti tre nuove categorie
progettuali:
- B1, n. 30 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione
interprovinciale ed al trasporto, con la lunghezza complessiva superiore
ai 20 km
- B2, n. 44 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione
provinciale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km
- B3, n. 7 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione
comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
Per effetto del combinato disposto di cui allarticolo 96, comma 1, lettera
c) della l.r. 44/2000, che attribuisce alla Regione il rilascio di concessioni
per lutilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna
(lacuale e fluviale), in acqua e a terra, quando lutilizzazione prevista
abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse regionale
e allarticolo 98, comma 1, lettera c) che attribuisce ai comuni il rilascio
delle concessioni per lutilizzo dei beni e delle aree del demanio della
navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando lutilizzazione
prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse
comunale, la cat. A1, n. 8 viene ridenominata nella forma di seguito citata:
Porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito
provvedimento regionale, quando lo specchio dacqua è superiore a 10 ettari
o le aree esterne interessate superano i 5 ettari, oppure i moli sono di
lunghezza superiore a 500 m.
Inoltre, sulla base delle previsioni da ultimo citate, la cat. B1, n. 10
viene suddivisa tra le competenze regionali e comunali, dando origine alle
nuove categorie B1, n. 10 porti lacuali e fluviali, definiti di interesse
regionale con apposito provvedimento regionale, vie navigabili, e B3,
n. 9: porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale con apposito
provvedimento regionale; analogamente avviene per la cat. B1, n. 25, che
dà origine alle nuove categorie B1, n. 25 porti turistici e da diporto,
definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando
lo specchio dacqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate
non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 m, nonché
progetti di intervento su porti già esistenti e B3, n. 8 porti turistici
e da diporto, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento
regionale, quando lo specchio dacqua è inferiore a 10 ettari, le aree
esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza
inferiore a 500 m, nonché progetti di intervento su porti già esistenti.
Sempre in materia di trasporti, larticolo 96, comma 1, lettera o) della
l.r. 44/2000 prevede lattribuzione alla competenza regionale dellapprovazione
di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per ammodernamento
di impianti esistenti e larticolo 98, comma 1, lettera e) della medesima
legge prevede il conferimento agli enti comunali dellapprovazione di progetti
per la realizzazione di nuovi impianti relativi a tranvie, scale mobili
e ascensori in servizio pubblico, per la modifica di quelli esistenti,
nonché dellautorizzazione per lattivazione al pubblico esercizio degli
stessi e per limmissione di nuovo materiale rotabile; di conseguenza,
la cat. B1, n. 13 viene suddivisa, dando origine alle nuove categorie B1,
n. 13 funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o
principalmente adibite al trasporto di passeggeri e B3, n. 6 sistemi
di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili
di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto
di passeggeri.
Parimenti, le categorie A1, n. 9 e B1, n. 22 relative alla materia delle
cave e torbiere, vengono suddivise per effetto delle previsioni di cui
allarticolo 31 della l.r. 44/2000 che prevede, al comma 1, che in materia
di autorizzazioni di cave e torbiere i comuni si avvalgano per listruttoria
delle province, anziché della Regione, come avveniva sulla base delle norme
antevigenti; in conformità al comma 3, vengono eccettuate dalle nuove previsioni
le istanze riferite a cave ubicate in Aree Protette a rilevanza regionale
e alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie
in parziale deroga alle norme regionali vigenti per lesercizio di cave
di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione
di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
Conseguentemente, le cat. A1, n. 9 e B1, n. 22 vengono suddivise dando
origine alle nuove seguenti categorie:
- A1, n. 9 Cave e torbiere che ricadono, anche parzialmente, in aree protette
a rilevanza regionale. Cave di prestito, finalizzate al reperimento di
materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni,
di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie
in parziale deroga alle norme regionali vigenti per lesercizio di cave
di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione
di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), con più di 500.000
mc/a di materiale estratto o di unarea interessata superiore a 20 ettari;
- A2, n. 13 Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto
o di unarea interessata superiore a 20 ettari, escluse quelle che ricadono,
anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le
cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione
di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge
regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale
deroga alle norme regionali vigenti per lesercizio di cave di prestito
finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche
comprese in accordi Stato-Regioni);
- B1, n. 22 cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale
a 500.000 mc/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate
al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese
in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999,
n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali
vigenti per lesercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento
di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi
Stato-Regioni);
- B2, n. 51 cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale
a 500.000 mc/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse
quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale
ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale
per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni,
di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie
in parziale deroga alle norme regionali vigenti per lesercizio di cave
di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione
di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
Infine per quanto concerne lallegato C, contenente i casi di esclusione
in riferimento alle tipologie contenute negli Allegati A e B, si tiene
a precisare che tali esclusioni dovranno intendersi per relationem riferiti
alle nuove categorie risultanti a seguito dellaggiornamento proposto.
E opportuno stabilire una decorrenza nel trasferimento delle competenze
in materia di VIA al 1 luglio 2001, per garantire unadeguata conoscenza
da parte del pubblico delle articolazioni delle strutture sul territorio,
peraltro già operanti in materia di VIA per le pregresse tipologie, preposte
alle procedure riferite alle nuove tipologie di cui sono titolari ai fini
autorizzatori nonché al deposito degli atti.
Rimane comunque salvo lesaurimento dei procedimenti in corso alla data
predetta presso le rispettive autorità competenti in materia di VIA individuate
sulla base delle previgenti disposizioni. E opportuno tuttavia precisare
che il completamento dei procedimenti, cui sopra si è fatto riferimento,
è relativo soltanto allespletamento delle fasi procedimentali singolarmente
considerate, che andranno portate a termine presso le rispettive autorità,
competenti prima dellentrata in vigore delle disposizioni modificative
in tema di conferimento di competenze. Per eventuali fasi successive, vale
a dire specificazione dei contenuti del SIA o valutazione, conseguenti
allespletamento di fasi precedenti, le istanze dovranno essere avanzate
alle autorità competenti a seguito dei nuovi conferimenti di competenze,
cui dovranno essere trasmessi gli atti conclusivi delle singole fasi ad
opera delle autorità che li hanno emessi.
Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo la proposta del relatore,
la Giunta regionale,
visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.;
vista la legge regionale 20 novembre 1998, n. 34;
vista la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17;
vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
vista la legge regionale 15 marzo 2001, n. 5;
con voto unanime, espresso nelle forme di legge
delibera
per i motivi diffusamente esposti in premessa:
- di aggiornare gli Allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998, al
fine armonizzarne i contenuti con le modifiche apportate dalla legislazione
regionale relativa al conferimento di funzioni agli enti locali, secondo
quanto riportato allallegato sub. 1) alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante;
- di stabilire la decorrenza delle funzioni in capo alle autorità individuate
alla data del 1 luglio 2001;
- di adottare idonee misure di pubblicità atte a garantire la diffusione
della conoscenza dei contenuti della presente deliberazione.
(omissis)
Allegato
Aggiornamento degli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla legge regionale 40/1998
Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione
Allegato A1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase
di valutazione (articolo 4, comma 2)
Le soglie dimensionali dellallegato devono essere ridotte del 50% per
i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione
sia consentita dalla legge istitutiva dellarea protetta interessata.
Nellallegato A1 sono soppresse le categorie numero: 2, 4, 5, 6 e 13
Nellallegato A1 le categorie progettuali n. 1, 8 e 9 sono sostituite dalle
seguenti:
n. 1 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata
prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione
che interessi più regioni di cui allarticolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998,
sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (vedi cat. A2, n.
2)
n. 8 Porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con
apposito provvedimento regionale, quando lo specchio dacqua è superiore
a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari, oppure i
moli sono di lunghezza superiore a 500 m
n. 9 Cave e torbiere che ricadono, anche parzialmente, in aree protette
a rilevanza regionale. Cave di prestito, finalizzate al reperimento di
materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni,
di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie
in parziale deroga alle norme regionali vigenti per lesercizio di cave
di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione
di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), con più di 500.000
mc/a di materiale estratto o di unarea interessata superiore a 20 ettari
(vedi cat. A2, n. 13) (suddivisione ex cat. A1, n. 9)
Allegato A2 - Progetti di competenza della Provincia, sottoposti alla fase
di valutazione (articolo 4, comma 2)
Le soglie dimensionali dellallegato devono essere ridotte del 50% per
i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione
sia consentita dalla legge istitutiva dellarea protetta interessata.
Nellallegato A2 le tipologie n. 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:
n. 1 Utilizzo di acque sotterranee, ivi comprese le acque minerali e termali,
nei casi in cui la portata prelevata superi i 100 litri al secondo (unione
ex cat. A1, n. 2 e A2, n. 1)
n. 2 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata
prelevata superi i 1.000 litri al secondo (vedi cat. A1, n. 1) (unione
ex cat. A1, n. 1 e A2, n. 2)
Al termine dellallegato A2 sono aggiunte le seguenti categorie progettuali
n. 11, 12, 13, 14 e 15:
n. 11 Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici,
per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
(ex cat. A1, n. 4)
n. 12 Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore
alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate (ex cat. A1, n. 5)
n. 13 Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di
unarea interessata superiore a 20 ettari, escluse quelle che ricadono,
anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le
cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione
di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge
regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale
deroga alle norme regionali vigenti per lesercizio di cave di prestito
finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche
comprese in accordi Stato-Regioni) (vedi cat. A1, n. 9) (suddivisione ex
cat. A1, n. 9)
n. 14 Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici
pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni,
con capacità complessiva superiore a 40.000 mc (ex cat. A1, n. 6)
n. 15 Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità
complessiva superiore a 80.000 mc (ex cat. A1, n. 13)
Allegato B1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase
di verifica quando non ricadono neppure parzialmente in aree protette e
sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente,
in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge
istitutiva dellarea protetta interessata (articolo 4)
Le soglie dimensionali dellallegato devono essere ridotte del 50% per
i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione
sia consentita dalla legge istitutiva dellarea protetta interessata.
Nellallegato B1 sono soppresse le categorie numero: 3, 4, 19, 20, 21,
23, 24, 27, 28 e 29
Nellallegato B1 le tipologie n. 8, 10, 13, 22, 25 e 30 sono sostituite
dalle seguenti:
n. 8 derivazione di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui
la portata derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale
a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi
più regioni di cui allarticolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino
al verificarsi delle condizioni in esso previste; per gli utilizzi energetici
non si applica il limite superiore di 1000 l/s (vedi cat. B2, n. 27)
n. 10 porti lacuali e fluviali, definiti di interesse regionale con apposito
provvedimento regionale, vie navigabili (vedi cat. B3, n. 9) (suddivisione
ex cat. B1, n. 10)
n. 13 funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente
adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B3, n. 6) (suddivisione ex
cat. B1, n. 13)
n. 22 cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000
mc/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento
di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi
Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme
speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti
per lesercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale
per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni)
(vedi cat. B2, n. 51) (suddivisione ex cat. B1, n. 22)
n. 25 porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con
apposito provvedimento regionale, quando lo specchio dacqua è inferiore
a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli
sono di lunghezza inferiore a 500 m, nonché progetti di intervento su porti
già esistenti (vedi cat. B3, n. 8) (suddivisione ex cat. B1, n. 25)
n. 30 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione
interprovinciale ed al trasporto, con la lunghezza complessiva superiore
ai 20 km (vedi cat. B2, n. 44 e B3, n. 7) (suddivisione ex cat. B1, n.
30)
Allegato B2 - Progetti di competenza della Provincia, sottoposti alla fase
di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette
e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente,
in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge
istitutiva dellarea protetta interessata (articolo 4)
Le soglie dimensionali dellallegato devono essere ridotte del 50% per
i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione
sia consentita dalla legge istitutiva dellarea protetta interessata.
Nellallegato B2 la tipologia n. 27 è sostituita dalla seguente:
n. 27 derivazione di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui
la portata derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale
a 1000 l/s; per gli utilizzi energetici non si applica il limite superiore
di 1000 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla
d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende
un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore
è ridotta a 140 l/s (*) (vedi cat. B1, n. 8) (unione ex cat. B1, n. 8 e
B2, n. 27)
Al termine dellallegato B2 sono aggiunte le seguenti categorie progettuali
n. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51:
Industria energetica
n. 40 impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza
termica complessiva superiore a 50 MW (ex cat. B1, n. 3)
n. 41 impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore
ed acqua (1) (ex cat. B1, n. 27)
n. 42 impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dellacqua
calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore
a 20 km (ex cat. B1, n. 28)
n. 43 impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento
del vento (ex cat. B1, n. 29)
n. 44 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione
provinciale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat.
B1, n. 30 e B3, n. 7) (suddivisione ex cat. B1, n. 30)
Industria della gomma e delle materie plastiche
n. 45 fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con
almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate (ex cat. B1, n. 4)
Altri progetti (vedi anche categorie dal n. 34 al n. 39)
n. 46 fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi
con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate (ex cat. B1, n. 19)
n. 47 stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici
pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni,
con capacità complessiva superiore a 1.000 mc (ex cat. B1, n. 20)
n. 48 impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi con capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno
oppure di calce viva in forni rotativi con capacità di produzione superiore
a 50 t/g , o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di
oltre 50 t/g (ex cat. B1, n. 21)
n. 49 trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici,
per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate
(ex cat. B1, n. 23)
n. 50 produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore
alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate (ex cat. B1, n. 24)
n. 51 cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000
mc/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che
ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed
escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per
la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni,
di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie
in parziale deroga alle norme regionali vigenti per lesercizio di cave
di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione
di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) (vedi all. A1, n.
9 e B1, n. 22) (suddivisione ex cat. B1, n. 22)
Allegato B3 - Progetti di competenza del comune, sottoposti alla fase di
verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e
sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente,
in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge
istitutiva dellarea protetta interessata (articolo 4)
Le soglie dimensionali dellallegato devono essere ridotte del 50% per
i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione
sia consentita dalla legge istitutiva dellarea protetta interessata.
Al termine dellallegato B3 sono aggiunte le seguenti categorie progettuali
n. 6, 7, 8 e 9:
Progetti di infrastrutture
n. 6 sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o
linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite
al trasporto di passeggeri (vedi cat. B1, n. 13) (suddivisione ex cat.
B1, n. 13)
Industria energetica
n. 7 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione
comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B1,
n. 30 e B2 n. 44) (suddivisione ex cat. B1, n. 30)
Altri progetti
n. 8 porti turistici e da diporto, definiti di interesse comunale con apposito
provvedimento regionale, quando lo specchio dacqua è inferiore a 10 ettari,
le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza
inferiore a 500 m, nonché progetti di intervento su porti già esistenti
(vedi cat. B1, n. 25) (suddivisione ex cat. B1, n. 25)
n. 9 porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale con apposito
provvedimento regionale (vedi cat. B1, n. 10) (suddivisione ex cat. B1,
n. 10)
(1) Nella denominazione della categoria B2, n. 41, per mero errore materiale,
è stato omesso laggettivo calda riferito allacqua prodotta dallimpianto
industriale, già presente nella precedente denominazione della categoria
(ex B1, n. 27) cui si fa esplicito riferimento.