Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2001, n. 21-3076

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di Apertura di una cava di calcare dolomitico e annesso impianto per la produzione industriale di intonaci premiscelati da realizzarsi in località Tetti Bava, del Comune di Bagnasco (CN), presentato dalla Società Fassa Bortolo S.r.l.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di “Apertura della nuova cava di calcare dolomitico e annesso impianto per la produzione industriale di intonaci premiscelati” da realizzarsi in località Tetti Bava del Comune di Bagnasco (CN) presentato dalla Società Fassa Bortolo S.r.l. con sede legale a Spresiano (TV) - Via Lazzaris n. 3, in quanto la sua realizzazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

* per l’attuazione del progetto vengono utilizzate tecniche di lavorazione e di ripristino che non snaturano la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;

* in particolare, lo sviluppo della coltivazione della cava rende possibile già in corso d’opera il recupero ambientale, finalizzato alla ricostituzione del bosco originario, consentendo un più tempestivo ripristino dei luoghi;

* la riattivazione, quale opera strettamente connessa all’attività di cava, dell’esistente struttura industriale, previo adeguamento in funzione delle nuove esigenze produttive, realizzato anche con finalità eco-compatibili in un’ottica di sostenibilità ambientale dell’attività industriale, potrà permettere la riassunzione di maestranze che precedentemente trovavano occupazione nella cartiera dismessa, consentendo di dare un impulso positivo all’economia locale;

* Il giudizio di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

* la Società, nel quadro di interventi di compensazione e di mitigazione ambientale, deve provvedere, entro 3 mesi a decorrere dal presente atto, alla presentazione di un progetto di miglioramento forestale, per le aree in disponibilità e non interessate dall’attività di cava, tenuto conto delle attuali caratteristiche forestali del sito;

* siano attuate tutte le prescrizioni e mitigazioni relative sia alla coltivazione di cava che al recupero ambientale, nonché all’attività dello stabilimento, già previste nell’ambito della Conferenza di Servizi ex l.r. 40/98 e integralmente riprese dalla Conferenza di Servizi ex art. 32 l.r. 44/2000 tenutasi presso la Provincia di Cuneo, il cui verbale unitamente ai verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi ex l.r. 40/98 fa parte integrante della presente deliberazione;

* siano ottemperate tutte le prescrizioni previste dalla determinazione del Settore regionale Gestione Beni Ambientali n. 57 del 15 maggio 2001 ex D.lgs 490/1999 nonché quelle previste nell’atto unico n. 5352 del 10/05/2001 che fanno parte integrante della presente deliberazione;

* in corso d’opera e a seguito delle relazioni di consuntivo concernenti i lavori di recupero ambientale, eseguiti annualmente, le Amministrazioni si riservano di prescrivere modalità esecutive per ottimizzare il reinserimento del sito nel contesto forestale della zona, ferme restando le finalità e gli scopi del progetto approvato;

* l’Amministrazione comunale deve, in sede di rilascio di concessione ex l.r. 56/77 s.m.i. valutare attentamente l’incidenza del traffico pesante in entrata ed in uscita dallo stabilimento all’innesto della S.S. 28, definendo di conseguenza l’attuazione di eventuali opportune misure di mitigazione, al fine di limitare i rischi d’incidente ed i disagi per la circolazione;

* di dare atto che ai sensi dell’art. 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998:

* il Settore regionale Gestione Beni Ambientali con determinazione n. 57 del 15 maggio 2001 ai sensi del D.lgs 490/1999 ha autorizzato l’intervento estrattivo; la suddetta Direzione, pur riconoscendo la compatibilità ambientale in merito alla ristrutturazione dell’impianto di lavorazione e trasformazione del materiale di cava, si riserva di autorizzare con specifico atto, D.lgs 490/1999, l’adeguamento del suddetto impianto una volta acquisito il progetto esecutivo presentato dal proponente ai sensi della l.r. 56/1977 s.m.i.;

* il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Cuneo e il Settore regionale Prevenzione del Rischio Geologico - area di Cuneo si sono espressi favorevolmente con atto unico n. 5352 del 10/05/2001, ai sensi della l.r. 45/1989.

di dare atto, altresì, che:

* il Comune di Bagnasco si impegna ad autorizzare l’intervento estrattivo ex l.r. 69/1978, entro 30 giorni a decorrere dalla data del presente atto;

* di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo;

* di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

(omissis)