Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2001, n. 19-3074

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento della cava di calcare in località Rospia del Comune di Bagnasco (CN) esercita dalla ditta Calcestruzzi S.p.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento della cava di calcare in località Rospia del Comune di Bagnasco (CN) presentato dalla ditta Calcestruzzi S.p.A. con sede in Bergamo via G. Camozzi n. 124 per le motivazioni espresse in premessa e qui di seguito riportate:

* la realizzazione del progetto presentato, prevedendo tecniche ecocompatibili e rispettose dello stato qualitativo delle risorse ambientali, riveste particolare rilevanza nel contesto dell’economia regionale in quanto garantisce il mantenimento dell’occupazione con la continuità dell’attività dell’impianto di frantumazione il quale, a sua volta, costituisce un punto di approvvigionamento per la produzione di pietrisco prevalentemente utilizzato per il confezionamento di conglomerati bituminosi da destinare alla manutenzione della pubblica viabilità.

* Inoltre, la prevista realizzazione del fornello di gettito e la galleria di base per lo scarico del materiale abbattuto sul piazzale di manovra costituiscono un rilevante intervento di mitigazione per quanto riguarda l’abbattimento dei rumori e soprattutto delle polveri.

* Il progetto di recupero ambientale, volto a reinserire il sito nel contesto forestale dell’ambito di competenza, garantisce già a partire dal quarto anno di coltivazione interventi che limitano fattivamente l’impatto della coltivazione sotto l’aspetto della percezione visiva e, tra l’altro, consentono eventuali miglioramenti operativi delle modalità esecutive per ottimizzare il risultato finale dell’intervento.

Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

* entro 3 mesi dalla presente deliberazione la ditta è tenuta a presentare un progetto di miglioramento forestale, sull’area in disponibilità al contorno della superficie interessata dall’intervento, che preveda:

* utilizzazioni forestali nelle aree più acclivi per mantenere la fisionomia a ceduo;

* modalità e allontanamento della necromassa su fasce delimitate in funzione della prevenzione degli incendi boschivi;

* impianti arborei di specie indigene nelle chiarie;

* avviamento a fustaia di limitate superfici ad inclinazione inferiore a 30°;

* siano attuate tutte le prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale previste nella riunione ex art. 32 l.r. 44/2000 della Conferenza di Servizi presso la Provincia, ex art. 32 l.r. 44/2000 che unitamente ai verbali della riunione della Conferenza di Servizi fa parte integrante della presente deliberazione;

* siano ottemperate tutte le prescrizioni previste dalla determina del Settore regionale Gestione Beni Ambientali n. 57 del 15 maggio 2001 ex D.lgs 490/1999 nonché quelle previste nell’atto unico n. 5353 del 2 maggio 2001 che fanno parte integrante della presente deliberazione;

* siano messe in atto tutte le prescrizioni previste nell’atto unico ex l.r. 45/1989 che fa parte del presente atto.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998:

* il Settore regionale Gestione Beni Ambientali con determina n. 57 del 15 maggio 2001 ai sensi del D.lgs 490/1999 ha autorizzato l’intervento estrattivo;

* il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento di Cuneo e il Settore regionale Prevenzione del Rischio Geologico - area di Cuneo si sono espressi favorevolmente con atto unico n. 5353 del 2 maggio 2001, ai sensi della l.r. 45/1989.

Di dare inoltre atto che:

* il Comune di Bagnasco si impegna ad autorizzare l’intervento estrattivo, ex l.r. 69/1978, entro 30 giorni a decorrere dalla data del presente atto;

* di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo;

* di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

(omissis)