Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2001
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Comunicato del Presidente della Giunta Regionale
L.R. 6/4/1995 n° 52" Norme per la formulazione e ladozione dei Piani comunali
di coordinamento degli orari PCO ai sensi dellart. 36, comma 3 della Legge
142/90". Avviso per la presentazione di richiesta di contributo regionale
per la formulazione e ladozione dei PCO da parte dei Comuni del Piemonte
Lart. 5 della L.R. 52/95 prevede che i Comuni adottano il PCO (piano
di coordinamento degli orari) per armonizzare gli orari di apertura al
pubblico dei servizi, pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli
esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo
con la finalità precipua di migliorare le condizioni di vita nelle città,
di garantire le esigenze generali degli utenti, con particolare riferimento
e attenzione alle problematiche delle donne lavoratrici, come previsto
dalla Legge 125/91 e in armonia con quanto stabilito con la Legge n° 53
dell8 marzo 2000, Capo VII - Tempi delle Città - art. 22.
La medesima legge prevede allart. 4, che la Regione possa concedere contributi
ai comuni per la formulazione e ladozione dei PCO.
Detti contributi sono concessi secondo criteri definiti con delibera della
Giunta regionale, nella misura massima del sessanta per cento del costo
sostenuto dal Comune per la elaborazione del PCO.
A) Soggetti destinatari dei contributi.
- Comuni singoli o associati nei modi previsti dalla legge.
B) Criteri per la definizione dei PCO da parte dei comuni.
La Regione Piemonte, con deliberazione di Giunta Regionale n° 1- 2765 del
17 aprile 2001, ha ridefinito i criteri per ladozione dei PCO da parte
dei comuni, richiamando e sviluppando quelli contenuti nellart. 5 della
L.R. 52/95 e nella L. 53/2000, Capo VII Tempi delle Città.
1) Riguardo gli orari di uffici e servizi pubblici che implicano attività
di apertura al pubblico i Comuni dovranno attenersi ai principi introdotti
dallart. 22 della L. 724/94, circa larticolazione dellorario di servizio
su almeno cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, con carattere
di funzionalità per le esigenze di apertura. Tale finalità potrà essere
raggiunta con lutilizzo, anche contemporaneo degli istituti di articolazione
dellorario previsti dai contratti di lavoro collettivi.
2) Nellambito delle attività di coordinamento degli orari dei servizi
pubblici dovranno essere promosse iniziative per lapertura al pubblico
dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari per un congruo numero
di ore settimanali anche nelle ore pomeridiane.
3) In ottemperanza alla Legge 241/90, le operazioni burocratiche dei servizi
pubblici dovranno essere finalizzate allefficienza e al risparmio di tempo
per lutenza, mediante la semplificazione delle modalità di accesso, la
piena applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione,
nonché lintroduzione di procedure informatizzate connesse alla rete regionale.
4) Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti
la vendita al dettaglio, i comuni dovranno uniformarsi ai criteri regionali
di cui alla L.R. 28 del 12.11.1999, Capo IV art. 8 e 9, e capo X, art.
25; alla D.C.R. n° 544-7802 del 16.061999 di ratifica ai sensi dellart.
40 dello statuto della D.G.R. n° 2-27125 del 23.04.1999 - orari dei negozi
- individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima
applicazione del D.lgs 114/1998 e D.G.R. n° 42-29532 del 1° marzo 2000:
L.R. 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte
per lattuazione del D.lgs 11/1998. Indicazioni inerenti la fase di prima
applicazione. Nella determinazione degli impianti stradali di distribuzione
carburanti i Comuni dovranno attenersi ai criteri regionali di cui alla
L.R. 23 aprile 1999, n° 8.
5) I servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed eventualmente interurbano
dovranno avere orari, frequenze e percorsi coordinati con gli orari di
apertura dei servizi pubblici e privati comunali, degli esercizi commerciali
e turistici, delle attività culturali e degli spettacoli, costituendo una
valida alternativa al traffico privato, anche con limpiego di sistemi
di trasporto innovativi, possibilmente a minor impatto inquinante.
Dovrà, inoltre, essere garantita la mobilità dei disabili con limpiego
di idonei mezzi di trasporto. I comuni che debbono dotarsi del Piano Urbano
del Traffico, dovranno prevedere allinterno del medesimo anche la compatibilità
della mobilità pubblica e privata con gli orari della città, promuovendo
eventualmente un uso e un costo degli spazi di sosta e degli accessi al
centro cittadino a seconda del diverso momento di fruizione, nellarco
della giornata, del territorio urbano.
I comuni, inoltre, per quanto riguarda la necessità di organizzazione funzionale
e spaziale della città, devono tenere conto dellinterrelazione dei PCO
con la pianificazione comunale e, in particolare
* dei PRG e loro varianti
* dei recenti strumenti dintervento, quali il Programma Integrato dIntervento,
il Programma di Recupero Urbano, il Programma di Riqualificazione Urbana,
i Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio
e degli Accordi di programma.
C) Criteri prioritari e preferenziali per la valutazione per la valutazione
dei progetti di Piano.
I PCO, redatti dai Comuni secondo i criteri sopra elencati,saranno sottoposti
allanalisi e alla valutazione di apposita struttura interassesssorile,
sulla base delle seguenti priorità così come indicate nella Legge n° 53
dell8 marzo 2000, art. 28, comma 4:
a) associazione di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento
e cooperazione con altri enti locali per lattuazione di specifici piani
di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini dutenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui allart. 25, comma 2.
Il gruppo di lavoro interassessorile svolgerà listruttoria; la successiva
graduatoria finale verrà approvata con provvedimento dirigenziale, attribuendo
un punteggio massimo di 20 punti secondo i seguenti criteri:
A-1) per il 50% in riferimento alle priorità indicate ai punti a), b),
e c) e in particolare:
1) associazioni di comuni - (fino a punti 5)
2) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento
e cooperazione con altri enti locali per lattuazione di specifici piani
di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza -
(fino a punti 3);
3) interventi attuativi degli accordi di cui allart. 25, comma 2 della
L.53/00 - (fino a punti 2).
B-1) per il 50% in relazione al conto ritenuto ammissibile secondo il seguente
punteggio riferito alle priorità di cui alle lettere da a) a c) del comma
2 dellart. 4 della L.R. 52/95:
lettera a) fino a 4 punti
(la qualificazione e lintegrazione dei Piani Regolatori Generali (PRG)
sotto il profilo della razionalizzazione dei servizi e delle attrezzature
pubbliche,nonché dei servizi commerciali)
lettera b) fino a 3 punti
(la loro diffusione territoriale e laccessibilità e ladeguata previsione
di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più
comuni)
lettera c) fino a 3 punti
(introduzione di procedure informatizzate multifunzionali collegate alla
rete regionale).
Il contributo regionale è destinato a parziale copertura, fino ad un massimo
del 60%, dei costi destinati esclusivamente alla formulazione e alladozione
del PCO e riconducibili alle seguenti voci:
- personale: consulenti, esperti, personale a rapporto professionale necessario
ai fini della redazione del Piano, personale dipendente dallEnte, impegnato
nel progetto (dovrà essere indicata la qualifica, le mansioni, il numero
di ore di impiego e il costo orario).
Al fine di garantirne la fattibilità, il progetto per il quale viene chiesto
il finanziamento, anche nellipotesi di sua strutturazione in fasi funzionali
strettamente connesse e singolarmente finanziabili, dovrà essere accompagnato:
1) da una relazione illustrativa con lindicazione dei tempi di realizzazione,
da unanalisi che metta a confronto la situazione attuale e i miglioramenti
che si ipotizzano derivare dallintroduzione del piano e le iniziative
intercomunali volte al coordinamento degli orari, le risorse umane, strumentali
e quantaltro sia necessario per unadeguata valutazione dei presupposti
di ammissione a contributo e della validità del progetto
2) il preventivo delle spese.
Il contributo verrà erogato allatto dellammissione dellistanza, in unica
soluzione.
I contributi concessi sono revocati qualora il Comune o i Comuni beneficiari
non adottino il Piano di regolazione degli orari entro il termine previsto
nel cronoprogramma indicato nel progetto e, comunque non superiore ad anni
2, ed eventualmente, su motivata richiesta, prorogabili non oltre un anno
dal termine previsto, e non alleghino, al momento della trasmissione alla
Regione del piano adottato con Deliberazione di Consiglio comunale, il
rendiconto analitico di tutte le spese sostenute dal Comune per la realizzazione
dello stesso.
TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LANNO 2001
Fermo restando il termine di presentazione delle domande al 30 maggio di
ogni anno, per lanno in corso il termine è prorogato al 31 luglio 2001.
A tal fine farà fede:
- la data di protocollo, apposta sulle domande consegnate a mano esclusivamente
allUfficio di Protocollo della Presidenza della Giunta regionale (Piazza
Castello n° 165 - 2° piano - Torino) nei giorni lavorativi.
- La data del timbro dellufficio postale di spedizione, per le domande
spedite via posta (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).
La domanda deve essere indirizzata :
Al Presidente della Giunta Regionale
Sulla busta contenente la domanda di contributo e la documentazione a corredo
dovrà essere apposta la dicitura:
Domanda di contributo ai sensi dellart. 4 L.R. 52/95.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine:
le istanze incomplete o non corredate dalla documentazione necessaria,
qualora, dopo richiesta di integrazione, non si provveda in merito.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Anna di Aichelburg (per informazioni: 011/432.2672 - 2400).
La presente pubblicazione assolve a quanto prescritto dallart. 5, comma
3 e dallart. 12, comma 1, L. 7/8/90 n° 241 e sm.i.
Enzo Ghigo
Piazza Castello n° 165
10122 Torino