Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2001, n. 65-3234
L.R. 24/97 Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti
industriali del Piemonte. Modalità di attuazione per la presentazione
delle domande di contributo. Apertura bando anno 2001. Accantonamento L.
9.090.220.956 (cap. 26828/2001) e L. 50.000.000 (cap. 15089/2001)
La D.D. 12.6.2001, n. 92 Codice 16.2, relativa alla presente D.G.R., è
pubblicata nel presente Bollettino Ufficiale, parte I (ndr)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare le Modalità di attuazione della L.R. n. 24/97 - Disciplinare
giugno 2001", contenute nellallegato A) che fa parte integrante della
presente deliberazione, e che sostituiscono le precedenti approvate con
il provvedimento meglio specificato in premessa;
- di stabilire che per lanno 2001 le domande di contributo e i relativi
progetti per la concessione del contributo di cui alla L.R. n. 24/97 devono
essere redatti secondo tale disciplinare citato;
- di demandare al Direttore regionale allIndustria lapprovazione della
modulistica da utilizzare per laccesso al contributo di che trattasi e
lindividuazione delle documentazione necessaria;
- di stabilire che per lanno 2001 le domande di contributo e i relativi
progetti devono essere presentati allAmministrazione regionale e in copia
al Comitato di Distretto, ove costituito, con decorrenza dal quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento
dirigenziale di approvazione della modulistica citata e dovranno pervenire
entro il termine di scadenza del bando, fissato al 30 settembre 2001;
- le domande ed i relativi progetti saranno esaminati, sotto il profilo
dellammissibilità formale e della valutazione tecnico-economica, per ordine
cronologico di arrivo e, in base alle risultanze, ammesse a contributo
fino alla concorrenza delle somme impegnate per lattuazione del bando
per lanno solare in corso;
- di ridurre laccantonamento n. 100092/A, disposto con D.G.R. n. 16-2146
del 5.02.2001 a valere sul capitolo 26828/01, dellimporto di L. 1.295.000.000;
- di accantonare a favore della Direzione Industria la somma di Lire L.
9.090.220.956 (100958/A) a valere sul cap. 26828/2001 e L. 50.000.000 sul
cap. 15089/2001. (100959/A)
(omissis)
Allegato
MODALITA DI ATTUAZIONE DELLA L. R. n. 24/97 - DISCIPLINARE GIUGNO 2001
L. R. 12.5.97, N° 24 - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI IMPRESE
NEI DISTRETTI INDUSTRIALI DEL PIEMONTE
1. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE (ART. 1 COMMA 1)
Le aree classificate come distretti industriali ai sensi dellart. 36 della
L. 317/91 sono individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale
n. 250 - C.R. 9458 del 18 giugno 1996 pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione del 17 luglio 1996, n. 29.
I progetti ammissibili al contributo regionale dovranno essere realizzati
in tali aree.
Fanno eccezione, per la loro stessa natura, i progetti di tipo promozionale
di cui alla lettera e) dell art. 5. Anche in tal caso tuttavia i soggetti
promotori e realizzatori del progetto e quindi beneficiari degli interventi
devono avere sede ed operare in una area classificata come distretto.
2. LOCALIZZAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI. (ART. 6 COMMA 2)
L art. 6, comma 2 , stabilisce che I soggetti beneficiari degli interventi
devono avere sede, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) del comma
1, ed operare nelle aree classificate come distretti industriali.
Per sede è da intendersi il luogo dove il consorzio o la società consortile
svolge in via principale la sua attività.
Il suddetto requisito è richiesto per i consorzi e per le società consortili
di cui alla lettera a), per le società consortili miste di cui alla lettera
b) e per ciascuna delle imprese che partecipano allassociazione fra imprese
di cui alla lettera c).
Si prescinde, per esplicita eccezione prevista dalla legge, dal requisito
della sede nel distretto per i beneficiari di cui allart. 6 lettera d).
Anche detti soggetti comunque, pur potendo avere una diversa sede, devono
operare nelle aree classificate come distretti.
Nel caso di consorzi e società consortili, in analogia con quanto disposto
con i decreti attuativi del Capo IV della L. 317/91, è sufficiente che
abbiano la sede operativa nel distretto, oltre al consorzio e/o alla società
consortile, almeno 4/5 delle imprese che concorrono a costituirli, ovvero
le imprese che detengono 4/5 del fondo o del capitale sociale nel caso
in cui il valore delle quote od azioni determini il numero dei voti spettanti
ai consorziati.
3. SOGGETTI BENEFICIARI E SETTORI DI APPARTENENZA DELLE IMPRESE PARTECIPANTI.
(ART. 6 COMMA 1)
Beneficiari dei contributi previsti dalla l. r. 24/97 sono:
a) consorzi o società consortili costituite, anche in forma cooperativa,
fra piccole e medie imprese industriali e/o artigiane, o fra tali imprese
e piccole e medie imprese di servizi. I consorzi e le società consortili
devono essere costituiti da almeno cinque imprese ed avere un fondo consortile
o un capitale sociale non inferiore a L. 20 milioni. La quota consortile
sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20% del fondo consortile
o capitale sociale;
b) società consortili a capitale misto pubblico e privato costituite fra
piccole e medie imprese, come specificate sub a), enti pubblici, anche
territoriali, enti privati di ricerca e assistenza tecnica, associazioni
imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di categoria. Le società consortili
miste debbono essere costituite da piccole e medie imprese ed enti pubblici
in numero non inferiore a 5 ed avere un capitale sociale non inferiore
a 20 milioni di lire; possono partecipare alla società consortile anche
imprese classificate come grandi a condizione che la quota della loro partecipazione
non superi, sia singolarmente che nellinsieme, la quota del 20% del capitale
sociale;
c) piccole e medie imprese, come specificate alla lettera a), fra loro
associate, in numero non inferiore a cinque, per la realizzazione di uno
o più progetti previsti dall art. 5 della legge;
d) enti e società a prevalente partecipazione pubblica aventi finalità
statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese.
Le imprese che partecipano ai consorzi, alle società consortili, alle società
consortili a capitale misto, alle associazioni tra imprese, devono essere
imprese industriali o artigiane.
Considerate le finalità e le caratteristiche della legge ed il fatto che
nei distretti concorrono a realizzare la stessa filiera produttiva imprese
industriali ed artigiane, si ritiene che per entrambe le tipologie di imprese
si debba fare riferimento alle attività di cui alle sezioni C (attività
estrattive), D (attività manifatturiere) ed F (attività edilizia) della
classificazione ISTAT delle attività economiche 1991.
A dette imprese possono aggiungersi, ai sensi dellart. 6 della legge,
anche le imprese commerciali e di servizi.
A tutti i soggetti che presentano nuovi progetti e già beneficiari dei
contributi concessi a valere su bandi precedenti, la Regione si riserva
la facoltà di richiedere notizie riguardanti lo stato di avanzamento dei
progetti finanziati e tuttora in corso. Qualora si accerti che lo stato
di realizzazione dei progetti denunci spese realizzate inferiori al 50%
del totale previsto dal cronoprogramma approvato, non verrà ammesso a contributo
il nuovo progetto presentato.
4. DIMENSIONE DELLE IMPRESE PARTECIPANTI AI CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI,
SOCIETÀ CONSORTILI MISTE, ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE. (ART. 6)
Le imprese che partecipano ai consorzi, alle società consortili, alle società
consortili miste, alle associazioni fra imprese debbono essere di piccola
e media dimensione.
Per i Settori Industria e Artigianato la definizione di piccola e media
impresa è quella adottata dallUnione Europea e recepita nellordinamento
Italiano con il Decreto del Ministero dellIndustria del 18 settembre 1997
pubblicato sulla G.U. n. 229 dell1.10.1997.
In base a tale normativa sono definite come piccole e medie imprese quelle
:
- aventi meno di 250 dipendenti, e
- aventi un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EURO, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EURO,
- e in possesso del requisito di indipendenza.
Per il calcolo dei suddetti parametri si fa rinvio a quanto disposto nel
citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.
Per i Settori Commercio e Servizi la definizione di piccola e media impresa
è quella recepita con Decreto del Ministro dellIndustria 23.12.1997 pubblicato
sulla G.U. n. 34 dell11.2.1998 .
In base a tale normativa sono definite come piccole e medie imprese quelle
:
- aventi meno di 95 dipendenti, e
- aventi un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di EURO,
- e in possesso del requisito di indipendenza.
Per il calcolo dei suddetti parametri si fa rinvio a quanto disposto nel
citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.
Lunica eccezione prevista dalla l.r. 24/97 si riferisce alle società consortili
miste a cui possono partecipare anche imprese che superano il limite dimensionale
indicato, ma a condizione che la quota della loro partecipazione alla società
consortile mista non superi, sia singolarmente che nellinsieme, la quota
del 20% del capitale sociale.
5. PRECISAZIONI SULLE CATEGORIE DI CUI ALLE LETTERE C) e D) (ART. 6 COMMA
1)
Con la lettera c) del comma 1 dellart. 6 si è inteso individuare una forma
più flessibile di aggregazione fra imprese, finalizzata alla realizzazione
di un progetto, rispetto a quella dei consorzi e delle società consortili
la cui attivazione richiede adempimenti più complessi.
A tale modello organizzativo si potrà fare riferimento allorché i progetti
prevedano interventi di tipo non strutturale, limitati nel tempo, di contenuto
non particolarmente complesso e di entità finanziaria non superiore a Lire
400.000.000 (costo complessivo ammissibile del progetto), fatta eccezione
per i progetti di cui allart. 5 lettera e) il cui costo complessivo ammissibile
non può superare 1.000.000.000 di Lire. Tali progetti (lett. e) non possono
riguardare contemporaneamente altre tipologie di progetti di cui allart.
5. Qualora ciò si verificasse il costo complessivo ammissibile del progetto
deve essere ricondotto al limite inferiore di Lire 400.000.000 come sopra
evidenziato.
Si ritiene comunque che la formula dellassociazione temporanea di imprese
non possa trovare applicazione nei progetti che rientrano nelle tipologie
di cui allart. 5, lettera d) (creazione di laboratori di ricerca) e lettera
g) (recupero di siti industriali dismessi).
LAmministrazione regionale si riserva comunque la facoltà di richiedere
lassunzione di una diversa struttura giuridico-organizzativa qualora ritenga
il progetto di caratteristiche tali da rendere inopportuna la sua gestione
attraverso la formula dellassociazione fra imprese.
Dal punto di vista giuridico, lassociazione fra imprese finalizzata alla
realizzazione di un progetto si configura come un contratto fra un gruppo
di imprese, contenuto in una scrittura privata autenticata, attraverso
il quale le imprese partecipanti si impegnano a predisporre e a realizzare
un progetto avente come contenuto interventi riferibili alle tipologie
di cui allart. 5 e individuano limpresa capofila il cui rappresentante
legale assume la qualifica di soggetto responsabile del progetto, le quote
di ripartizione dei costi e dei benefici, nonché le altre modalità di esecuzione
del progetto e gli impegni operativi e finanziari di ciascuna impresa partecipante.
LAmministrazione regionale assume come interlocutore e referente limpresa
indicata dai partecipanti come soggetto responsabile del progetto.
Lerogazione dei contributi avviene direttamente alle singole imprese che
si sono fra loro associate, salvo diversa determinazione contenuta nellatto
associativo, sulla base di dichiarazioni delle imprese beneficiarie rilasciate
ai sensi della legge 15/68 e controfirmate per convalida dal soggetto responsabile
del progetto che provvede alla trasmissione della documentazione allAmministrazione
regionale unitamente ad una propria relazione sullattuazione del progetto.
Per i progetti predisposti da soggetti di cui alla predetta tipologia non
sono ammessi contributi sui beni immobili; per i beni mobili limpegno
a non alienare è contenuto nel limite temporale previsto in 3 anni dalla
data del loro acquisto.
Con la categoria definita alla lettera d) del comma 1 dellart. 6, si è
inteso fare riferimento a quegli enti che, sotto diverse formule organizzative
e giuridiche, si caratterizzano comunque per due elementi: la finalità,
deducibile dallo statuto della propria attività intesa a sostenere lo sviluppo
dei sistemi produttivi locali, e la prevalente partecipazione pubblica
nella struttura dellente.
6. RISPETTO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONCORRENZA
I soggetti che usufruiscono del contributo regionale sono impegnati al
rispetto, per quanto ad essi si riferisca, della normativa comunitaria
in materia di concorrenza.
I contributi previsti dalla L.R. 24/97 rientrano nella disciplina comunitaria
de minimis, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del
12 gennaio 2001 relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis)
in G.U.C.E. L 10 del 13 gennaio 2001, che prevede il divieto di cumulo
con qualsiasi altro contributo pubblico non autorizzato dall UE eccedente
limporto massimo di 100.000 EURO (L. 193.627.000) per un periodo di tre
anni a decorrere dal primo aiuto de minimis.
Il contributo, data la natura collettiva dei consorzi e delle società consortili,
va calcolato sulla base del potenziale beneficio che ricade, come conseguenza
dellaiuto regionale, su ogni impresa partecipante allente consortile,
in relazione alle quote di partecipazione.
Per i soggetti di cui allart. 6 comma 1 lettera c), imprese fra loro associate,
si applica analogo criterio con riferimento alla quota di partecipazione
di ciascuna impresa al progetto finanziato.
I consorzi e le società consortili, da parte loro, non potranno ricevere
aiuti pubblici non notificati alla U.E. il cui ammontare, rapportato al
numero delle imprese partecipanti, determini il superamento del valore
de minimis (L. 193.627.000 per impresa consorziata) per in importo massimo,
nel caso di cinque imprese, di L. 968.135.000. Conseguentemente il contributo
massimo di L. 1.000.000.000 previsto dalla legge - originariamente concedibile
agli enti consortili composti dal numero minimo di 5 imprese, per il rapporto
di cambio convenzionale lira/ECU = 2.000 - può essere concesso agli enti
consortili composti da un numero sufficiente di imprese che consenta di
raggiungere limporto suindicato.
Per i soggetti di cui alla lettera d) dellart. 6 comma 1 della L.R. 24/97
(enti o società a prevalente partecipazione pubblica, ecc.) in quanto non
rivestenti natura consortile o associativa, e quindi collettiva, il contributo
è limitato nel limite dellequivalente in lire italiane di 100.000 EURO,
corrispondenti a lire 193.627.000.
Al fine di definire lentità dellaiuto percepito con la L.R. 24/97, ogni
impresa partecipante ad un ente consortile dovrà rapportare limporto complessivo
concesso al consorzio o alla società consortile alla propria quota di partecipazione
al fondo consortile o al capitale sociale; per le imprese associate di
cui alla lettera c) del comma 1 dellart. 6 della L.R. 24/97, il beneficio
da prendere in considerazione, per ciascuna impresa, corrisponde alla quota
di partecipazione ai costi del progetto
Le imprese partecipanti ai soggetti beneficiari sono tenute al rispetto
del divieto di cumulo conseguente alla applicazione della disciplina de
minimis come sin qui illustrato e come ulteriormente specificato al successivo
punto 7.
Inoltre ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese,
i contributi non possono essere concessi ai seguenti settori e comparti
produttivi:
a) produzioni siderurgiche di cui allallegato 1 del trattato CECA (NACE
221);
b) costruzioni e riparazioni navali (NACE 361.1, 361.2);
c) produzione di fibre tessili artificiali (NACE 260).
Per quanto attiene ad eventuali progetti che facciano riferimento ad iniziative
promozionali allestero, non essendo considerate aiuto alle esportazioni,
sono ammessi al contributo regionale i costi per la partecipazione a fiere,
lesecuzione di studi e le consulenze necessarie allintroduzione di un
nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico.
Non sono invece ammessi, in base alla disciplina comunitaria, aiuti direttamente
legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di
una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse alla attività
di esportazione.
7. DIVIETO DI CUMULO DI CONTRIBUTI. (ART. 6 COMMA 5)
La legge regionale stabilisce al comma 5 dellart. 6 che il contributo
concesso per il progetto non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche,
comunitarie, statali e regionali, concesse per lo stesso progetto.
I soggetti beneficiari e le imprese consorziate o associate sono tenute
al rispetto del divieto di cumulo conseguente alla applicazione della disciplina
de minimis come specificato al precedente punto 6.
8. SPESE AMMISSIBILI. (ART. 6 COMMA 4)
La legge 24/97 si limita ad affermare che sono ammissibili sia gli investimenti
materiali che quelli immateriali, purché effettuati dopo la presentazione
del progetto e che questi possono consistere in acquisizioni o in realizzazioni
dirette, rinviando poi al provvedimento di approvazione dei progetti la
specificazione degli investimenti ammessi in relazione alle caratteristiche
del progetto.
Lart. 4 precisa che deve trattarsi di investimenti attraverso i quali
si concretizza il progetto e cioè necessari al perseguimento degli obiettivi
indicati.
Si ritiene comunque opportuno, in sede di delibera attuativa, individuare
le categorie di spese ammissibili, in modo che i presentatori dei progetti
possano a priori conoscere i criteri a cui si atterrà la Giunta nel definire
lammissibilità delle spese, deducibile per altro anche dalla descrizione
della tipologia dei diversi progetti contenuta nellart. 5 della legge.
Vengono definiti di seguito i criteri generali relativi alla individuazione
delle spese ammissibili, specificate poi con riferimento ad ogni tipologia
di progetto (Allegato 1) e suscettibili di ulteriore dettaglio con il provvedimento
di ammissione al contributo.
Aree e fabbricati.
Per quanto riguarda gli investimenti in aree e fabbricati, questi saranno
ammessi solo nei casi in cui lintervento strutturale sullarea o sullimmobile
è parte essenziale e qualificante del tipo di azione proposta. Ci si riferisce
in particolare ai progetti che rientrano nella tipologia di cui alla lettera
g) dellart. 5 della L.R. 24/97, nonché delle lettere d) e f) in parte.
Le spese per lacquisizione di aree e/o fabbricati ovvero per la costruzione
di nuovi fabbricati, per la ristrutturazione o lampliamento di quelli
esistenti sono ammissibili, quando connessi alla tipologia del progetto,
nelle seguenti misure massime:
- aree: 10% dellinvestimento complessivo ammissibile;
- nuovi fabbricati (acquisto o realizzazione): 10% dellinvestimento complessivo
ammissibile.
Per ristrutturazione su edifici esistenti non si applicano i suddetti limiti.
Sia nel caso di realizzazione di nuovi edifici che di interventi su quelli
esistenti sono ammesse spese di progettazione nel limite del 5% dellinvestimento
complessivo ammissibile. Nelle spese di progettazione sono comprese anche
quelle relative alla direzione lavori, agli studi di fattibilità e di impatto
ambientale, ai collaudi, agli oneri per concessioni edilizie e assimilabili.
Il soggetto beneficiario del contributo regionale relativo ad unarea o
a un fabbricato dovrà impegnarsi a non alienare il bene per un periodo
di 10 anni a partire dalla data del suo acquisto o dalla ultimazione della
sua realizzazione o ristrutturazione.
Non sono ammesse a contributo le spese relative a lavori in economia e/o
a prestazioni svolte da personale dipendente dei soggetti beneficiari o
delle imprese che ne fanno parte.
Non sono inoltre ammesse le spese notarili per lacquisto dellimmobile,
nonché lacquisto di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni
qualora non siano trascorsi dieci anni dalla concessione dellagevolazione
originaria.
Sono esclusi da questo contributo i soggetti che si configurano come previsto
dalla lettera c) dellart. 6 della l. r. 24/97 e cioè le imprese fra loro
associate ovvero i consorzi e società con durata statutariamente prevista
inferiore a dieci anni.
Canoni di locazione degli immobili
Sono ammessi a contributo i canoni di locazione qualora la disponibilità
di nuovi locali sia necessaria per la realizzazione delle iniziative previste
dal progetto e quali risultano dai contratti registrati a norma di legge.
Le unità immobiliari locate non devono essere di proprietà dei soggetti
che concorrono a costituire lente beneficiario del contributo.
Impianti, macchinari, attrezzature
Gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono ammessi a contributo,
se di nuova fabbricazione e necessari per il perseguimento degli obiettivi
del progetto. Poiché la finalità della l. r. 24/97 non è quella di aumentare
la capacità produttiva ma di qualificarla, sono esclusi dal contributo
le acquisizioni di impianti che hanno come finalità prevalente laumento
della capacità produttiva o la semplice sostituzione di impianti esistenti,
mentre sono compresi gli investimenti innovativi che caratterizzano il
progetto.
I suddetti beni devono essere destinati allutilizzo comune da parte delle
imprese che partecipano al progetto.
Sono esclusi dal contributo i beni mobili registrati (autovetture, automezzi
in genere).
Il contributo è calcolato sul costo del bene al netto dellIVA, degli interessi
e di ogni altro onere accessorio.
Il soggetto beneficiario deve impegnarsi a non alienare i beni strumentali
acquisiti con il contributo regionale per un periodo di 3 anni dalla data
del loro acquisto.
Strutture e software informatici.
Sono ammessi al contributo le spese per lacquisto di strutture e programmi
informatici e per la realizzazione di reti informatiche commisurati e correlati
alle dimensioni del soggetto beneficiario e agli obiettivi del progetto,
secondo le specificazioni indicate nelle schede relative alle diverse tipologie
di progetto.
Sono escluse le spese di gestione, intendendosi come tali quelle per lassistenza
tecnica e i canoni a consumo. Sono comprese le spese di allacciamento e
i canoni fissi annui, anche di noleggio.
Personale.
Le spese per il personale sono ammesse solo per alcune tipologie di progetti
come specificato nelle relative schede e alla condizioni sotto indicate.
I costi per le retribuzioni e gli oneri sociali sono ammessi al contributo
relativamente al solo personale impiegato in modo specifico per la realizzazione
del progetto e che è alle dipendenze dei soggetti beneficiari, ovvero ad
essi legato da contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Questa
voce di spesa non è inoltre ammissibile nel caso di cui alla lettera c)
dellart. 16, l.r. 24/97.
Le spese per il personale specificatamente adibito alla realizzazione del
progetto devono essere documentate sulla base del costo effettivo limitatamente
alle ore impiegate, che dovranno risultare da un registro appositamente
costituito, nel quale devono essere annotate le ore quotidianamente prestate
da ciascun addetto.
Attività formativa.
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per la formazione e laggiornamento
professionale del personale che concorre alla realizzazione del progetto
nella misura in cui lattività formativa è funzionale al perseguimento
degli obiettivi stabiliti nel progetto stesso.
Ricerca, innovazione, studi ed indagini, consulenze, documentazione informativa.
Sono ammissibili le spese di ricerca e sperimentazione, quelle necessarie
per lacquisizione di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie,
innovazione di prodotto o di processo, le spese per la definizione delle
procedure di certificazione e/o di omologazione di prodotti o di processi,
gli studi, le analisi e le consulenze specialistiche secondo quanto indicato
nella tipologia dei progetti di cui allart. 5 e nelle relative schede
delle spese ammissibili a contributo.
Attività promozionale allestero.
Valgono le indicazioni contenute nella scheda relativa alla specifica tipologia
di progetto (art. 5 lettera e) e quelle individuate al precedente paragrafo
6.
Esclusioni.
Sono escluse dal contributo le spese per lacquisizione di scorte e/o semilavorati,
di arredi e, in via generale, tutte quelle non rientranti nelle categorie
precedentemente indicate e/o specificate nelle schede relative alle singole
tipologie di progetti e nei provvedimenti di approvazione del progetto.
Non sono ammesse a contributo le spese per acquisizione di beni o di prestazioni
di imprese partecipanti al soggetto beneficiario.
Leasing
Sono ammessi gli interventi realizzati attraverso contratti di locazione
finanziaria, purché il contratto, stipulato dopo la presentazione della
domanda di contributo, abbia termine prima della conclusione del progetto,
ovvero includa la clausola del riscatto del bene. Per lindividuazione
del valore dei beni in leasing si fa riferimento al valore indicato nel
contratto.
Sono considerate spese ammissibili quelle pagate e giustificate da quietanze
o documenti contabili avente forza probante equivalente, limitatamente
alla quota capitale. Pertanto tale documentazione di spesa deve prevedere
la scomposizione dei canoni in due parti, da un lato limporto corrispondente
allacquisto netto, dallaltro le spese relative ad interessi ed ogni altro
onere accessorio.
Se la durata di leasing supera la durata del progetto sono ammessi soltanto
i canoni pagati fino alla data di conclusione del progetto medesimo.
Limporto massimo ammissibile non può in ogni caso superare il valore commerciale
netto del bene.
Altre indicazioni.
Tutte le spese devono essere congrue per entità e per tipologia in rapporto
alle finalità dei progetti e alle condizioni di mercato e devono essere
state effettuate in data successiva alla presentazione della domanda di
contributo.
I costi sono calcolati al netto dellIVA, degli interessi e di ogni altro
onere accessorio.
La specificazione delle categorie delle spese ammissibili per ogni tipologia
di progetto è contenuta nellallegato 1 al presente disciplinare.
9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI. (ARTT. 6 E 7)
Per listruttoria delle domande per lapprovazione dei progetti e la concessione
dei contributi si applicano le disposizioni contenute negli artt. 6 e 7
della legge.
Nel caso si intenda apportare variazioni al progetto occorre darne comunicazione
scritta allAmministrazione regionale in via preventiva per la necessaria
autorizzazione.
10. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. (ART. 6 COMMA 5)
La legge regionale prevede che i contributi siano erogati in una o più
rate in relazione allo stato di attuazione del progetto, secondo le modalità
stabilite dal provvedimento di approvazione del progetto.
Si ritiene tuttavia opportuno stabilire in via preventiva e generale che
lerogazione avverrà in due o tre rate, a scelta del beneficiario. Se la
scelta ricadrà sulla suddivisione in tre rate, la prima pari al 20%, sarà
erogata al raggiungimento del 20% dellinvestimento; la seconda, pari al
30%, sarà erogata al superamento della metà degli investimenti previsti
dal progetto; il saldo a conclusione dello stesso. Se la scelta ricadrà
sulla suddivisione in due rate, la prima, pari al 50%, sarà erogata al
superamento della metà degli investimenti previsti dal progetto e il saldo
a conclusione dello stesso. In alternativa il contributo potrà essere erogato
in ununica soluzione a progetto ultimato.
Al fine di comprovare lo stato di realizzazione degli interventi previsti
dal progetto e le spese effettivamente sostenute i soggetti beneficiari
dovranno presentare rendiconti contabili articolati secondo le categorie
di spesa previste nel progetto.
Le spese sostenute dovranno essere indicate mediante elenchi di fatture
e/o di altri titoli giustificativi, in relazione alla natura delle stesse
ovvero mediante elaboratori meccanografici di contabilità contenenti precisi
riferimenti idonei a far risalire alla natura delle spese ed alle loro
componenti tecniche ed economiche.
Per lerogazione del contributo ad investimento ultimato, tale documentazione
deve essere accompagnata da:
1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta, ai sensi dellart.
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di
questultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante
che:
a) le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti
previsti nel progetto ammesso a contributo ed effettuate dopo la presentazione
della domanda di contributo;
b) i titoli di spesa indicati nei rendiconti sono fiscalmente regolari
ed integralmente pagati e gli originali sono disponibili presso la sede
legale del soggetto beneficiario;
c) i beni acquistati sono di una nuova fabbricazione;
d) il progetto è stato realizzato per almeno il 20% o 50% (per lerogazione
della prima o seconda rata) ovvero è stato ultimato (per il saldo) e che
non vi sono state variazioni al progetto approvato.
2) da una perizia giurata di un professionista competente nella materia,
iscritto al relativo albo professionale, attestante linerenza dei costi
sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità;
3) relazione finale a carattere tecnico-illustrativo con indicazione dettagliata
degli interventi realizzati, evidenziando in particolare i risultati raggiunti
e la ricaduta economica, finanziaria e occupazionale sulle imprese interessate,
sul settore di appartenenza e sul territorio.
Ai fini dellerogazione dellanticipo del contributo, al raggiungimento
della quota di spesa pari o superiore al 20% o 50% dellinvestimento, il
soggetto beneficiario deve produrre: la dichiarazione di cui al procedente
punto 1) e la relazione sullo stato di avanzamento delliniziativa finanziata
attenendosi a quanto indicato nel precedente punto 3).
Ai contributi si applica il trattamento fiscale previsto dalla normativa
vigente.
Per lerogazione dei contributi dovrà essere prodotta la documentazione
antimafia prevista dalla normativa vigente.
11. RESTITUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI.
I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dal soggetto
beneficiario maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale
di riferimento vigente alla data della loro erogazione, maggiorato di 5
punti laddove si tratti di fatti imputabili al soggetto beneficiario e
non sanabili, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione
dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito alla Regione.
I contributi sono revocati nel caso in cui il progetto non sia stato realizzato
nei tempi previsti, nel caso di gravi difformità della realizzazione rispetto
al progetto approvato, ovvero qualora i beni acquistati con lintervento
siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione
del contributo.
La Regione ha facoltà di erogare comunque la quota di contributo corrispondente
alla parte del progetto realizzato, qualora questa abbia una sua propria
validità e una autonoma funzionalità.
Il contributo revocato è restituito dal soggetto beneficiario maggiorato
dellinteresse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data
di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso di contributi concessi
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti, laddove
si tratti di fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili,
verrà irrogata una sanzione pecuniaria da 2 a 4 volte importo del contributo
indebitamente fruito.
12. CONTRATTI DI PROGRAMMA. (ART. 3)
La legge regionale prevede che i progetti possano realizzarsi ed ottenere
il finanziamento regionale attraverso contratti di programma stipulati
fra lAmministrazione regionale e i soggetti beneficiari. Trattasi di uno
strumento piuttosto complesso rispetto alle procedure più consolidate,
a cui si ritiene utile fare ricorso solo nel caso in cui le caratteristiche
particolarmente complesse e rilevanti del progetto proposto rendono utile,
dal punto di vista dellefficienza e dellefficacia della procedura, adottare
detta formulazione.
Si ritiene opportuno, di norma, fare riferimento alle procedure ordinarie,
secondo quanto previsto dal comma 3 dellart. 3.
13. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. (ART.
7)
La modulistica da utilizzare per la predisposizione delle domande e dei
progetti, nonché lindicazione dei documenti da produrre saranno predisposti
a cura della Direzione Industria.
Le domande non redatte in conformità alla modulistica prescritta non verranno
prese in considerazione.
LAmministrazione regionale potrà comunque richiedere lulteriore documentazione
che si rendesse necessaria o utile per listruttoria.
14. ISPEZIONI E CONTROLLI
Gli uffici della Regione direttamente o per il tramite degli Enti Strumentali
possono effettuare controlli presso il soggetto beneficiario allo scopo
di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto
dellintervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente
nonché dal presente disciplinare e la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.
15. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLEFFICACIA
Al fine di provvedere al monitoraggio dei progetti finanziati per verificarne
lo stato di attuazione e valutare lefficacia dellintervento regionale,
i soggetti beneficiari sono tenuti, a conclusione degli investimenti, a
produrre dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei medesimi,
corredata dei dati e delle informazioni tecniche ed economiche a consuntivo
richiesti dagli uffici regionali.
Allegato
SPECIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI IN RELAZIONE A CIASCUNA
TIPOLOGIA DI PROGETTI PREVISTA DALLART. 5 DELLA L. R. 24/97
MODALITA DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 24/97
Art. 5 lett. a)
Sviluppo e creazione di sportelli territoriali specializzati di informazione,
assistenza e promozione per lutilizzo da parte delle imprese delle strumentazioni
di supporto relative alle normative ed agli interventi regionali, nazionali
e comunitari per il sistema produttivo;
Categoria di spese ammissibili:
A. Canoni di locazione relativi alle unità immobiliari utilizzate per lattività
di sportello, quali risultano da contratti registrati a norme di legge,
purché non di proprietà dei soggetti che concorrono alla formazione degli
enti beneficiari di cui alla lett. a), b), c), d), 1° comma art. 6 della
l. r. 24/97;
B. Attrezzature necessarie allo svolgimento dellattività informativa (hardware
e software informatico, allacciamenti a reti informatiche);
C. Costi del personale impiegato specificatamente nellattività di sportello,
se dipendente del consorzio, della società consortile o dellente di sviluppo
ovvero ad essi legato da contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
D. Formazione ed aggiornamento del personale addetto allattività di sportello;
E. Accesso a banche dati inerenti allattività di sportello;
F. Predisposizione e diffusione di documentazione informativa;
G. Consulenze specialistiche inerenti alle attività di sportello;
H. Realizzazione di seminari informativi e/o formativi sulle normative
e sugli interventi per il sistema produttivo;
Art. 5 lett. b)
sviluppo o creazione di centri per servizi comuni alle imprese con particolare
riferimento alla promozione e al sostegno di attività e di funzioni a contenuto
innovativo, alla promozione di nuove attività produttive, alla gestione
unificata di procedure amministrative;
Categoria di spese ammissibili:
A. Canoni di locazione relativi alle unità immobiliari utilizzate per lattività
di servizio, quali risultano da contratti registrati a norme di legge,
purché non di proprietà dei soggetti che concorrono alla formazione degli
enti beneficiari di cui alla lett. a, b, c, d 1° comma art. 6 della l.
r. 24/97;
B. Attrezzature necessarie allo svolgimento dellattività informativa (hardware
e software informatico, allacciamenti a reti informatiche);
C. Costi del personale impiegato specificatamente nellattività di servizio,
se dipendente del consorzio, della società consortile o dellente di sviluppo
ovvero ad essi legato da contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
D. Formazione ed aggiornamento del personale addetto allattività dei centri
servizi;
E. Accesso a banche dati inerenti allattività di servizio;
F. Predisposizione e diffusione di documentazione informativa;
G. Consulenze specialistiche inerenti allattività dei centri per servizi
comuni;
H. Realizzazione di seminari informativi e/o formativi sulle materie oggetto
dellattività dei centri servizi.
Art. 5 lett. c)
predisposizione di metodologie e sistemi per analisi, diagnosi ed interventi
di qualità e di certificazione di prodotti e processi e per lomologazione
e lunificazione delle normative e degli standard tecnici;
Categoria di spese ammissibili:
A. Consulenze esterne specialistiche;
B. Attività formativa del personale addetto allattività di analisi e diagnostica;
C. Definizione (studi e progettazione) di procedure di certificazione e
omologazione dei prodotti e predisposizione di manuali di qualità;
D. Impianti, macchinari e attrezzature di nuova fabbricazione necessari
per la misura e il controllo della qualità e degli standard;
E. Attrezzature informatiche (hardware e software);
F. Formazione ed aggiornamento del personale addetto;
Art. 5 lett. d)
sviluppo e creazione di strutture tecnologiche e di laboratori per la ricerca
e sviluppo di nuove tecnologie, per il loro trasferimento, per ladozione
di nuovi materiali, per lo sviluppo del design e per le applicazioni di
procedure di qualità e di certificazione;
Categoria di spese ammissibili:
A. Acquisto o realizzazione di fabbricati da adibire a laboratori comuni
di ricerca e/o sperimentazione .
Nota: questa voce di spesa è ammessa nei limiti del 10% dellinvestimento
complessivo ammissibile .
Interventi di ristrutturazione di fabbricati esistenti al fine di adibirli
alluso di cui sopra.
Nota: per la realizzazione di fabbricati o la ristrutturazione di fabbricati
esistenti sono ammesse spese di progettazione nel limite del 5% dellinvestimento
complessivo ammissibile. Nelle spese di progettazione sono comprese anche
quelle relative alla direzione lavori, agli studi di fattibilità e di impatto
ambientale, ai collaudi, agli oneri per concessioni edilizie e assimilabili.
A. in alternativa :
Canoni di locazione relativi alle unità immobiliari utilizzate per lattività
di laboratorio, quali risultano da contratti registrati a norme di legge,
purché non di proprietà dei soggetti che concorrono alla formazione degli
enti beneficiari di cui alla lett. a), b), c), d), 1° comma art. 6 della
l. r. 24/97;
B. Consulenze esterne specialistiche;
C. Formazione e aggiornamento del personale addetto allattività di ricerca;
D. Costi del personale impiegato specificatamente nellattività di ricerca
nei laboratori comuni, se dipendente del consorzio, della società consortile
o dellente di sviluppo ovvero ad essi legato da contratto di collaborazione
coordinata e continuativa;
E. Acquisto e deposito di brevetti e licenze;
F. Spese per collaborazioni per progetti di ricerca e per lacquisizione
di conoscenze tecnologiche con Università e Centri di ricerca;
G. Impianti, macchinari e attrezzature di nuova fabbricazione necessaria
per lattività di ricerca e sperimentazione comune nonché per la formazione
del personale addetto;
H. Attrezzature informatiche (hardware e software, allacciamenti a reti
informatiche).
Art. 5 lett. e)
sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione delle produzioni
presenti nel distretto, con particolare riferimento alle analisi dei mercati
esteri, alla contrattualistica internazionale, allo sviluppo sui mercati
esteri di reti di vendita e di assistenza, alla aggregazione della offerta
nelle iniziative di promozione commerciale, alla ricerca di partnership
tecnologiche e commerciali, alle attività di promozione dellimmagine dei
distretti e dei loro prodotti;
Categoria di spese ammissibili:
A. Studi e consulenze specialistiche giuridiche, economiche e finanziarie
relative allattività di esportazione;
B. Formazione del personale addetto agli uffici export;
C. Studi, ricerche ed indagini sui mercati esteri realizzate attraverso
consulenze specialistiche esterne;
D. Partecipazione a fiere e mostre :
- quote di accesso;
- realizzazione degli stands e del materiale di documentazione e informazione
promozionale;
- spese per il trasporto del materiale espositivo;
- spese di viaggio (costo del trasporto, vitto e alloggio) per il personale
partecipante alla missione; le spese di vitto e alloggio sono ammesse nel
limite di 150 EURO al giorno per persona;
E. Missioni economico-commerciali allestero, limitatamente al costo del
trasporto, vitto e alloggio per il personale partecipante alla missione;
le spese di vitto e alloggio sono ammesse nel limite di 150 EURO al giorno
per persona;
F. Svolgimento di campagne pubblicitarie;
G. Accesso a banche dati commerciali, di partnership tecnologico e reti
di fornitura.
H. Realizzazione di portali comuni per le-commerce, di tipo settoriale,
territoriale, di filiera produttiva, nonché tematici, per lo sviluppo delle
transazioni telematiche:
- hardware e software;
- consulenze specialistiche e sviluppo di applicazioni per la gestione
delle transazioni e per la pubblicazione di informazioni commerciali;
- creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca
dati;
- costi iniziali per reti di interconnessione, per la sicurezza delle transazioni,
per la firma digitale e per i sistemi di pagamento elettronico;
- formazione del personale.
Non sono ammesse le spese per gli acquisti, per le dotazioni delle singole
imprese e le spese di gestione
Nota: non sono ammessi, in base alla disciplina comunitaria, aiuti direttamente
legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di
una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse allattività di
esportazione.
Art. 5 lett. f)
attivazione di reti telematiche e di strutture logistiche comuni per una
più efficace gestione dei flussi informativi e fisici, interni ed esterni
ai distretti, con particolare riferimento alle relazioni di fornitura ed
alla cooperazione fra imprese e fra queste e la pubblica amministrazione
nonché alla costituzione di banche dati comuni;
Categoria di spese ammissibili:
A. Progettazione e realizzazione di reti informatiche comuni;
nota : le spese di progettazione sono ammesse nei limiti del 10% del costo
di realizzazione della rete; sono escluse le spese di gestione della rete;
B. Acquisto di attrezzature informatiche in comune e acquisto o realizzazione
di software informatico;
C. Costituzione di banche dati comuni;
D. Formazione ed aggiornamento del personale addetto alle reti telematiche;
E. Realizzazione di strutture logistiche comuni:
1. spese per la sistemazione/attrezzaggio area e/o ladattamento dei fabbricati;
2. spese per attrezzature, impianti e macchinari;
3. spese per acquisizione di aree; spese per lacquisizione di fabbricati
o per la realizzazione di nuovi fabbricati, ciascuno nei limiti del 10%
dellinvestimento complessivo ammissibile;
4. spese per la progettazione nel limite del 5% dellinvestimento complessivo
ammissibile. Nelle spese di progettazione sono comprese anche quelle relative
alla direzione lavori, agli studi di fattibilità e di impatto ambientale,
ai collaudi, agli oneri per concessioni edilizie e assimilabili.
F. Spese per la formazione e laddestramento del personale addetto alle
strutture logistiche comuni.
Art. 5 lett. g)
risanamento, ripristino e riutilizzo di siti industriali dismessi da destinare
alle attività produttive, tecnologiche, di ricerca e di servizio alle piccole
e medie imprese nonché ad attività di promozione e valorizzazione dellimmagine
del distretto e delle sue tradizioni industriali;
Sono considerati ammissibili a contributo gli interventi relativi al ripristino/recupero
di aree e di fabbricati, dismessi dallattività industriale, da destinare
agli utilizzi indicati nella tipologia del progetto.
Le categorie di spesa ammissibili riguardano lacquisto dellarea (nel
limite sotto indicato), lacquisto di fabbricati (nel limite sotto indicato)
ivi persistenti, la bonifica e lurbanizzazione dellarea e gli interventi
di ristrutturazione e recupero dei fabbricati ivi persistenti, compresa
leventuale realizzazione di nuove volumetrie limitatamente a quanto necessario
per il recupero funzionale in relazione alluso previsto.
E esclusa la concessione di aiuti per lacquisto di macchinari e attrezzature.
Categoria di spese ammissibili:
A. Demolizione e bonifica;
B. Sistemazione/attrezzaggio area e urbanizzazione;
C. Spese per la infrastrutturazione telematica di base del sito;
D. Ristrutturazione/ripristino fabbricati ed eventuali integrazioni volumetriche
di tipo funzionale (sono comunque esclusi lavori di sola manutenzione ordinaria
o straordinaria);
E. Spese acquisto area e/o fabbricati (ciascuna nei limiti del 10% dellinvestimento
complessivo ammissibile)
F. Spese di progettazione nel limite del 5% dellinvestimento complessivo
ammissibile. Nelle spese di progettazione sono comprese anche quelle relative
alla direzione lavori, agli studi di fattibilità e di impatto ambientale,
ai collaudi, agli oneri per concessioni edilizie e assimilabili.
Sono richieste in particolare:
* relazione tecnico/economica di illustrazione dellintervento atta a dimostrare
la validità tecnica, economica e sociale dellintervento;
* progettazione di massima o definitiva;
* estratto legale di mappa relativo allintero sito interessato e/o documentazione
relativa alla disponibilità del sito;
* lista delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dellintervento;
* deliberazione dellorgano esecutivo del soggetto presentatore del progetto
relativo agli interventi indicati.
Art. 5 lett. h)
predisposizione di analisi e di metodologie di intervento innovative rispetto
a problematiche ambientali connesse alle attività produttive specifiche
del distretto e relative applicazioni;
Categoria di spese ammissibili:
A. Consulenze esterne specialistiche;
B. Spese per lattività formativa del personale addetto allattività di
ricerca;
C. Costi del personale impiegato specificatamente nellattività di ricerca,
se dipendente del consorzio, della società consortile o dellente di sviluppo
ovvero ad essi legato da contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
D. Definizione (studi e progettazione) di procedure di certificazione ambientale
dei prodotti e dei processi;
E. Realizzazione di check-up e di bilanci ambientali di area;
F. Studio e progettazione di modelli di intervento per monitoraggio, controllo
ambientale, impianti, macchinari e attrezzature necessari per la loro applicazione.
Nota :
Le singole indicazioni di spesa vanno motivate.
Allegare le relazioni e/o le progettazioni tecniche e/o altra documentazione
idonea a descrivere gli interventi previsti.