Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2001

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Comunicato della Commissione Tecnica Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola

Determinazione per il triennio 2000/2001 - 2001/2002 - 2002/2003 delle tabelle dell’equo canone di affitto dei fondi rustici ai sensi dell’art. 10 della legge 3 maggio 1982 n. 203 “Norme sui contratti agrari” per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola con attribuzione dei Comuni nelle seguenti zone omogenee, così come da riunione del 6/11/2000

Il territorio provinciale del VCO viene suddiviso in quattro zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee e precisamente:

- Alta collina

Comprende tutto o parte del territorio dei comuni di:

Arizzano - Arola - Baveno - Beè - Brovello Carpugnino - Cambiasca - Cannero Riviera - Casale Corte Cerro - Cesara - Ghiffa - Gignese - Madonna del Sasso - Nonio - Oggebbio - Omegna - Quarna Sopra - Quarna Sotto - San Bernardino Verbano - Stresa - Trarego Viggiona - Verbania - Vignone.

- Rivierasca a vocazione floricola

Comprende tutto o parte del territorio dei comuni di:

Arizzano - Baveno - Belgirate - Cambiasca - Cannero Riviera - Cannobbio - Ghiffa - Gravellona Toce - Mergozzo - Oggebbio - Ornavasso - San Bernardino Verbano - Verbania - Vignone.

- Fondovalle alpino

Comprendo parte del territorio dei comuni di:

Anzola D’Ossola - Baceno - Beura Cardezza - Craveggia - Crevoladossola - Crodo - Domodossola - Druogno - Gravellona Toce - Macugnaga - Malesco - Masera - Mergozzo - Montecrestese - Omegna - Pallanzeno - Piedimulera - Pieve Vergonte - Premia - Premosello Chiovenda - Santa Maria Maggiore - Stresa - Trontano - Varzo - Villadossola - Vogogna;

- Fascia montana alpina

Comprende tutto o parte del territorio dei comuni di:

Antrona Schieranco - Anzola D’Ossola - Arola - Aurano - Baceno - Bannio Anzino - Beura Cardezza - Bognanco - Brovello Carpugnino - Calasca Castiglione - Cannobbio - Caprezzo - Casale Corte Cerro - Cavaglio Spoccia - Ceppo Morelli - Cossogno - Craveggia - Crevoladossola - Crodo - Cursolo Orasso - Domodossola - Druogno - Falmenta - Formazza - Germagno - Gurro - Intragna - Loreglia - Macugnaga - Malesco - Masera - Massiola - Miazzina - Montecrestese - Montescheno - Ornavasso - Pallanzeno - Piedimulera - Pieve Vergonte - Premeno - Premia - Premosello - Quarna Sopra - Re - San Bernardino Verbano - Santa Maria Maggiore - Seppiana - Toceno - Trasquera - Trontano - Valstrona - Vanzone San Carlo - Varzo - Viganella - Villadossola - Villette - Vogogna.

Variazioni da apportare alle tabelle per i canoni di affitto dei fondi rustici per le zone agrarie omogenee (art. 9 L. 203/82) per il triennio 2000/2001 - 2001/2002 - 2002/2003, come segue:

- Qualora in una azienda venisse seguito un’indirizzo produttivo diverso da quello prevalente nella zona di appartenenza, ad essa verranno applicati i coefficienti della zona con le caratteristiche più rispondenti al proprio indirizzo;

- Non si ritiene opportuno tenere conto, ai fini dell’attribuzione del punteggio delle qualità di coltura catastali in quanto le stesse, trovano scarsa rispondenza nella realtà essendo variati gli indirizzi produttivi delle aziende agricole;

- Si ritiene invece ancora valida la rispondenza del reddito dominicale (R.D.) e a tal fine si sono attribuiti indifferentemente a tutte le qualità di coltura ed alle relative classi catastali attualmente in essere i coefficienti di moltiplicazione compresi nella forcella tra 50 e 150 punti;

Questi ultimi vengono stabiliti, a seconda dell’indirizzo produttivo in base a particolari condizioni intrinseche ed estrinseche dell’azienda secondo i punteggi esposti nel prospetto n. 1 che segue:

Tabella

(1) L’indirizzo produttivo effettivamente praticato dal conduttore;

(2) L’ampiezza ottenuta come media aritmetica semplice di tutti gli appezzamenti aziendali;

(3) Il luogo ove è ubicata la maggior parte (quantità volumetrica) dei fabbricati necessari all’azienda;

(4) La potenziale capacità di poter effettuare l’irrigazione in quanto esiste la disponibilità di acqua, per cui, i punteggi previsti al successivo prospetto n. 3 saranno applicati solo dove l’irrigazione venga realmente effettuata con i sistemi previsti dal prospetto in questione;

(5) Le strade di collegamento alla maggior parte dei terreni aziendali;

Al  punteggio come sopra scaturito, qualora ne esistano le condizioni, vengono aggiunti i 30 + 30 punti previsti dall’art. 3 Legge 814/73, come modificato dall’art. 9 Legge 203/82.

Tabella


6) Vengono riconosciuti vani 1,25 più i servizi per ogni persona addetta all’azienda e per ogni persona a carico; per le porzioni di fabbricati eccedenti e per quelle utilizzate da famigliari che non esercitano l’attività agricola nell’azienda stessa, dovrà essere corrisposto al proprietario canone a parte; per i fabbricati eccedenti al fabbisogno aziendale ed utilizzati per l’esercizio della conduzione di terreni assunti in affitto da terzi, dovrà essere corrisposto al proprietario canone a parte.

Punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 3 Legge 814/73, come modificato dall’art. 9 Legge 203/82, fino a trenta punti in più per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso abitazione che garantiscono adeguate condizioni alloggiative e di fabbricati aziendali.

Tabella

(7) Limitatamente alla superficie soggetta all’irrigazione.

Punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 3 Legge 814/73, come modificato dall’art. 9 Legge 203/82; fino a 30 punti per fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che arrechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo.

Prospetto n. 4

Ai terreni non costituenti azienda agricola (appezzamenti sparsi) e nelle aziende agricole nelle quali non viene adottato uno degli ordinamenti produttivi elencati nel prospetto n. 1, vengono attribuiti punteggi secondo i criteri esposti nel prospetto 4, nonchè quelli indicati nel prospetto 4.

Tabella

- Il punteggio minimo viene riferito agli appezzamenti senza possibilità di irrigazione.

- Il punteggio medio viene riferito a particolari condizioni favorevoli proprie del terreno.

- Il punteggio massimo viene riferito agli appezzamenti con possibilità di irrigazione.

(8) - In detto gruppo vengono comprese anche le aziende agricole vere e proprie (dotate di fabbricato rurale) nelle quali non viene adottato uno degli ordinamenti produttivi sopra indicati.

Prospetto n. 5

Punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 13 Legge 203/82

Zona    Punteggio
Alta collina    15
Rivierasca con vocazione floricola,
frutticola Orticola e viticola    30
Fondovalle alpino    20
Fascia montana alpina    10

Note aggiuntive

- Ai punteggi calcolati sulla base dei prospetti 1 e 4, devono essere aggiunti 50 punti;

- Le aziende dotate di fabbricati ma con superficie inferiore a 15 HA, vengono considerate alla stessa stregua degli appezzamenti sparsi, per cui si applicano le tabelle 4 - 3 - 2 quando se ne ravvisano i requisiti;

- Per gli ordinamenti produttivi di aziende non comprese nelle tabella 1, si applicano i prospetti 2-3-4;