Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2001, n. 25-3080

Reg. (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte - Approvazione delle Norme di attuazione della Misura H (imboschimento delle superfici agricole)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di approvare le Norme di attuazione della Misura H del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (PSR) della Regione Piemonte, allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante;

2) di incaricare la Direzione Economia Montana e Foreste:

- per l’adozione dei provvedimenti necessari alla definizione delle istruzioni aggiuntive occorrenti per la realizzazione degli interventi nel rispetto delle Norme di cui al punto precedente;

- per l’assunzione e la pubblicizzazione della modulistica richiesta per la presentazione delle domande;

- per apportare le eventuali modifiche ed integrazioni agli allegati al presente provvedimento che per ragioni tecniche dovessero rendersi necessarie per l’attuazione del PSR.

(omissis)

Allegato

MISURA H - IMBOSCHIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE (Impianti con specie forestali su terreni agricoli)

1 - OBIETTIVI:

* migliorare da un punto di vista quantitativo e qualitativo le produzioni legnose;

* favorire la diversificazione dei redditi e delle attività aziendali.

Tali obiettivi saranno perseguiti tramite l’impianto di pioppeti.

2 - INTERVENTI AMMESSI

2.1 Definizione di SUPERFICIE AGRICOLA

Ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) n. 1750/99, la misura interessa superfici agricole coltivate continuativamente almeno negli ultimi due anni precedenti l’anno di presentazione della domanda di aiuto, sempre comprendendo quello in corso: ciò significa che per richieste presentate nel 2001 il terreno deve risultare, già dal 31.12.1999 (e fino alla data di presentazione della domanda), coltivato come segue:

seminativo a cereali, legumi, patate, barbabietole, piante foraggere, industriali e orticole, etc.;

seminativo temporaneamente a riposo (terreno nudo o lavorato che entri nell’avvicendamento) ;

orto familiare;

occupato da coltivazione legnosa agraria (frutteto, vigneto, noccioleto, vivaio).

2.2 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ammissibili

Potranno essere ammessi a finanziamento impianti con latifoglie a ciclo breve (inferiore ai 15 anni), per la produzione di legname: pioppeti.

I beneficiari fruiranno esclusivamente del contributo per l’impianto.

Il limite minimo di superficie per domanda è fissato in 1 ettaro accorpato.

Il limite massimo di superficie ammissibile a finanziamento per ciascuna domanda è di 20 ettari.

Per motivi paesaggistici, ecologici, fitosanitari e di mercato, la superficie massima accorpata di impianto monoclonale (almeno il 75% di un solo clone) non potrà superare i 10 ha.

Non sono ammissibili:

- impianti su superfici agricole già interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, derivanti da altre leggi regionali, nazionali e comunitarie (in particolare Reg. CEE 2328/91 e Reg. CEE 2080/92), o interessate contemporaneamente da altri interventi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

- consociazioni con colture agrarie;

- interventi in contrasto con quanto previsto da:

* strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle aree protette, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90 e 36/92);

* strumenti di pianificazione territoriale sovracomunale con valenza ambientale o paesistica (LL.rr. 56/77 e 20/89);

* piani di bacino di cui alla L.183/89, tra cui il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell’11.12.1997 ed approvato con D.P.C.M. 24.7.1998; ed il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico adottato con deliberazione n. 1 dell’11.5.1999.

Non sono comunque ammissibili a contributo le spese sostenute per:

- la realizzazione di impianti di irrigazione;

- i lavori di espianto (comprese l’asportazione o la triturazione delle ceppaie) relative a colture arboree o arbustive da frutto precedenti.

Gli uffici competenti per l’istruttoria avranno facoltà di escludere gli impianti in stazioni ad eccessiva pendenza, insufficiente fertilità, od incompatibili con il regime idraulico dei corsi d’acqua.

3 - LOCALIZZAZIONE delle tipologie di intervento: in pianura.

4 - DOTAZIONE FINANZIARIA

Con riferimento alla dotazione finanziaria prevista per la misura H dal PSR, e coerentemente agli indicatori fisici di risultato in esso contenuti, la prima fase attuativa della presente misura prevede per i nuovi impianti un impegno di 3 milioni di Euro.

5 - BENEFICIARI:

imprenditori agricoli che ricavano almeno il 25% del reddito complessivo da attività agricole e dedicano almeno il 25% del loro tempo di lavoro all’attività agricola, che siano proprietari o abbiano la disponibilità dei terreni oggetto dell’impianto. Nel caso in cui tali superfici non siano di proprietà dei richiedenti, esse devono essere di proprietà privata o comunale.

6 - AGEVOLAZIONI PREVISTE

Contributo per l’impianto delle superfici agricole commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario (comprese le spese tecniche), riferiti alla superficie effettivamente interessata dall’impianto, per un massimo di 3500 Euro/ha.

Il tasso di contributo è fissato all’80% della spesa ammessa (spese per l’impianto e spese tecniche per la progettazione, direzione e certificazione dei lavori), dopo l’eventuale abbattimento dell’importo al massimale sopra indicato. La riduzione sarà ripartita proporzionalmente tra spese d’impianto e spese tecniche.

Per la valutazione dei costi d’impianto, fa fede il prezzario regionale, che riporta i costi medi delle singole lavorazioni rilevati a livello regionale. Le spese dovranno essere giustificate in base alle ulteriori prescrizioni finanziarie e contabili stabilite in sede di bando.

Il riconoscimento delle spese tecniche, relative alla progettazione, direzione e certificazione dei lavori, assistenza tecnica, sarà possibile solo dietro presentazione di fattura, nelle percentuali che saranno stabilite dalla Direzione Economia Montana e Foreste.

7 PRIORITA’

Per l’individuazione delle priorità, in sede di bando, si terrà conto almeno dei seguenti parametri:

coltura precedente, e natura del beneficiario.

8 MODALITA’ DI ATTUAZIONE

L’azione è a bando.

Con specifico provvedimento della competente Direzione verranno fissati i termini, le modalità di presentazione delle domande e dei progetti, e le eventuali disposizioni particolari aggiuntive.

I progetti esecutivi per la realizzazione degli impianti, presentati contestualmente alle domande, dovranno rispondere ai requisiti tecnici e di dettaglio stabiliti nel bando.

A seguito dell’istruttoria documentale, qualora le domande ritenute ammissibili dovessero superare le disponibilità finanziarie, verrà stilata una graduatoria unica a livello regionale sulla base delle priorità e dei criteri di selezione che saranno fissati in sede di bando.

Al rilascio del provvedimento di approvazione dei progetti ammessi al finanziamento provvederà il Settore competente per territorio.

Questo potrà dettare eventuali prescrizioni tecniche aggiuntive e, coerentemente con il piano finanziario annuale della Misura, imporre il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi e la loro rendicontazione.

Al termine dei lavori i Settori competenti, eseguiti i necessari accertamenti, provvederanno all’inserimento dei beneficiari in appositi elenchi di liquidazione, che confluiranno in un unico elenco regionale. Questo, nel rispetto delle disponibilità finanziarie annuali del P.S.R., sarà inviato all’Organismo pagatore, che provvederà all’erogazione dei premi.