Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2001

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Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 3327 in data 6 dicembre 2000

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 gennaio 2000 dal Sig. Fernando Tua, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Ditta “Tintoria Industriale Piemontese - T.I.P. S.r.l.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Tintoria Industriale Piemontese - T.I.P. S.r.l.” (omissis), la concessione di derivare dalla falda freatica sotterranea, per mezzo di quattro pozzi ubicati in Comune di Biella (foglio n. 58, mappali n. 82 - 313 e foglio n. 60 - mappale n. 80), moduli massimi 0,055 (lt/sec. 5,5) e medi 0,05 (lt/sec. 5) d’acqua da utilizzare per scopi industriali, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico, previa opportuna depurazione, direttamente nella fognatura pubblica del Comune di Biella.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 3 febbraio 1997, ai sensi dell’articolo 28 - comma 1 della Legge 30 aprile 1999 n. 136, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 3 febbraio 1997 dell’annuo canone di L. 3.075.000 (Euro 1.588,10), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dell’annuo canone di L. 3.130.350 (Euro 1.616,69) pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dell’annuo canone di L. 3.177.305 (Euro 1.604,94),pari al minimo ammesso, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998, fatti salvi ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 826 di Rep. in data 4 gennaio 2000

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Biella, 30 maggio 2001

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco