Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2001

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Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 1364 in data 30 maggio 2000

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 28 gennaio 2000 dal Sig. Piero Metallo, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Rosazza, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Comune di Rosazza (omissis), il rinnovo in sanatoria, con varianti ed aumento della portata, della concessione oggetto del D.P. n. 41098 in data 15 dicembre 1962 e successivo D.P.G.R. n. 2941 in data 24 marzo 1987, per poter continuare a derivare da 2 sorgenti tributarie del bacino del Rio Chiobbia, ubicate in località Fontanamora e Marone del Comune di Piedicavallo e da una sorgente tributaria del bacino del torrente Cervo, ubicata in località Fornello del Comune di Rosazza, moduli continui 0,065 (lt/sec. 6,5) d’acqua da utilizzare per scopi potabili del Comune di Rosazza, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Cervo, in Comune di Rosazza.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, continui e successivi, decorrenti dal 1º gennaio 1989, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º gennaio 1989 dell’annuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso, ai sensi della L. 1º dicembre 1981 n. 692; dal 1º gennaio 1990 dell’annuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990, dal 1º gennaio 1994 dell’annuo canone di L. 500.000 (Euro 256,23), pari al massimo ammesso dall’articolo 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, dal 1º gennaio 1997 dell’annuo canone di L. 512.500 (Euro 264,68), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dell’annuo canone di L. 521.725 (Euro 269,45), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dell’annuo canone di L. 529.550 (Euro 273,49), pari al minimo ammesso ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 754 di Rep. in data 28 gennaio 2000

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Biella, 30 maggio 2001

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco