Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2001

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Comune di Alba (Cuneo)

Decreto n. 108 del 30.5.2001 relativo alla determinazione indennità provvisorie di esproprio di terreni occorrenti per l’esecuzione delle opere di parziale rifacimento della rete fognaria per lo smaltimento delle acque superficiali in località Biglini (s.s. 231)

Il Dirigente

(omissis)

decreta

A) L’indennità di esproprio da corrispondere in favore degli aventi diritto sottoindicati, per l’acquisizione delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere di parziale rifacimento della rete fognaria per lo smaltimento delle acque superficiali in Località Biglini (S.S. 231), è la seguente:

Fiore Maria (omissis) e Reiso Michele (omissis) entrambi residenti ad (omissis)

Fg. 9 part. 667 (ex 79/p) di mq. 8;

Fg. 9 part. 668 (ex 81/p) di mq. 32;

Fg. 9 part. 670 (ex 528/p) di mq. 3 L. 3.000.000 a corpo

Le superfici sono esatte come risulta dal tipo di frazionamento n. 5696/00 redatto dal geometra incaricato Chiavarino Daniele.

L’indennità è comprensiva di ogni indennità aggiuntiva o indennizzo comunque dovuto ad eventuali coltivatori, a qualsiasi titolo, dei fondi stessi.

B) Sulla indennità di espropriazione verrà operata la ritenuta d’imposta del 20% di cui all’art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413.

C) Il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme prescritte e verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, come previsto dalla vigente legislazione in materia.

D) I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente decreto, presentandosi presso l’Ufficio Legale del Comune, dovranno comunicare se intendono accettare l’indennità stessa, ai sensi del disposto dell’art. 12 della Legge n. 865/1971, con l’avvertenza che, in caso di silenzio, l’indennità si intenderà rifiutata.

In caso di mancata accettazione l’indennità definitiva verrà ridotta a norma di legge e depositata alla Cassa Depositi e Prestiti.

E) In ogni caso, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 504/1992, l’indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriando ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all’indennità come sopra determinata, la differenza fra l’importo dell’imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell’indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato.

Alba, 30 maggio 2000

Il Dirigente
Angioletta Coppa