Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 / 06 / 2001

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Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria

Regolamento di disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria

Articolo 1.

Il presente regolamento norma l’affidamento dei contratti civilistici di appalto, di somministrazione e di compravendita relativi alla fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria.

Le presenti disposizioni non si applicano nei casi di spesa rientranti tra quelli previsti dal regolamento di cassa economale e nei casi di contratti di appalto per l’esecuzione di opere e/o lavori pubblici di cui alla legge quadro 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2.

L’Amministrazione uniforma le proprie procedure in materia di contratti di fornitura ai principi generali di economicità, efficacia e pubblicità di cui all’articolo 1 della legge quadro 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, definendo con il presente regolamento, la tipologia e le caratteristiche giuridiche e formali di scelta del contraente che costituiscono vincolo organizzativo per tutte le Unità Operative di spesa.

L’affidamento delle forniture deve aver luogo nel rispetto dei principi della programmazione annuale.

L’Amministrazione procede alla scelta del contraente nella fornitura di beni e/o servizi mediante singoli procedimenti amministrativi, per ciascuno dei quali è preliminarmente individuato un Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e seguenti della citata legge n. 241/1990. In ogni fase del procedimento è garantito il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della citata legge n. 241/90, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti. La responsabilità dell’esercizio del diritto di accesso è posta a carico del Responsabile del procedimento.

Articolo 3.

L’Amministrazione procede alla scelta del contraente nella fornitura di beni e/o servizi mediante singoli procedimenti amministrativi con le seguenti modalità:

- secondo le norme di cui al d.lgs. 24.7.1992, n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni, per le forniture di beni il cui valore di stima, con esclusione dell’I.V.A. di legge, sia uguale o superiore alla soglia comunitaria di volta in volta stabilita;

- secondo le norme di cui al d.lgs. 17.3.1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, per le forniture di servizi il cui valore di stima, con esclusione dell’I.V.A. di legge, sia uguale o superiore alla soglia comunitaria di volta in volta stabilita;

- secondo le norme di cui al d.lgs. 25.2.2000, n. 65, in materia di appalti pubblici di servizi, limitatamente ai concorsi di progettazione il cui valore di stima, con esclusione dell’I.V.A. di legge, sia uguale o superiore alla soglia comunitaria di volta in volta stabilita;

- secondo le norme di cui al presente regolamento per la fornitura di beni e/o servizi il cui valore di stima, con esclusione dell’I.V.A. di legge, sia inferiore alla soglia comunitaria di volta in volta stabilita;

- secondo le disposizioni stabilite al regolamento di cassa economale per le spese minute o ricorrenti.

Articolo 4.

I contratti commerciali derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi a favore dell’Amministrazione sono stipulati secondo le seguenti modalità:

a. nella forma pubblica amministrativa alla presenza di Ufficiale Rogante per le forniture precedute da gara pubblica (licitazione privata o gara aperta);

b. per registrazione a repertorio di un Ufficiale Rogante del testo sottoscritto dalle Parti di disciplinare di incarico, ovvero di convenzione, nei casi di fornitura di prestazione d’opera professionale da parte di Soggetto non commerciale;

c. per mezzo della sottoscrizione appiedi del capitolato speciale e/o della lettera di invito a presentare offerta, ovvero per mezzo di lettera di corrispondenza (ivi compreso il buono di ordinazione meccanografico) , secondo l’uso del commercio per le forniture precedute da trattativa privata mediante gara informale o trattativa negoziata con unico contraente.

Articolo 5.

La scelta del contraente per l’affidamento delle forniture di cui al presente regolamento avviene con le seguenti procedure:

I. mediante trattativa privata preceduta da gara informale con invito a presentare offerta rivolto ad almeno 5 ditte specializzate del settore;

II. mediante trattativa negoziata con unico contraente nei soli casi di privativa industriale;

III. mediante gara pubblica secondo le disposizioni vigenti in materia di affidamenti contrattuali dello Stato, di cui al D.P.R. 18.4.1994, n. 573, nei casi in cui l’Amministrazione ritenga, per la complessità e/o la specificità della fornitura, utile ed opportuno il ricorso alla procedura di gara formale.

Articolo 6.

Il procedimento di trattativa privata mediante gara informale è avviato con l’inoltro della lettera di invito a presentare offerta, repertoriata al protocollo generale (con eventuale capitolato d’oneri allegato), che deve contenere le principali disposizioni che regolano la procedura di scelta del contraente, le specifiche tecniche e le descrizioni operative della fornitura, le principali condizioni economiche e commerciali del rapporto, la documentazione richiesta, la modalità di espressione dell’offerta, i criteri di aggiudicazione, nonché l’individuazione del Responsabile del procedimento e ogni altra disposizione ritenuta utile. Tali atti sono di competenza del Responsabile del procedimento, individuato in precedenza dal Responsabile della Unità Operativa di competenza.

L’inoltro può avvenire con qualsiasi mezzo (anche via telefax) ferma restando la necessità di comprovare lo stesso con ricevuta (di ritorno o tagliando fax). Non sono ammessi procedimenti avviati per telefono.

L’offerta economica, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta (ovvero da procuratore speciale incaricato con atto pubblico) deve essere contenuta in busta sigillata a parte per consentire l’espletamento delle procedure preliminari di ammissione formale e di eventuale valutazione economica ad offerta ancora celata.

L’apertura delle offerte economiche ammesse deve avvenire contestualmente, con redazione di processo Verbale, da parte del Responsabile del procedimento alla presenza di almeno 2 testi.

Durante la fase di istruttoria, il Responsabile del procedimento può richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni alle ditte offerenti.

L’affidamento della fornitura può avvenire secondo i seguenti criteri:

a) al prezzo inferiore (unitario, complessivo, per canone, ecc. ___)

b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa individuazione di un punteggio in centesimi da attribuire, in sede di lettera di invito a presentare offerta, in parte al prezzo e in parte ad altri elementi qualitativi (caratteristiche tecniche, tempi di consegna, referenza, progetto gestionale, ecc. ___).

Il peso puntuale degli elementi qualitativi non può mai superare i 60/100. L’attribuzione di questi ultimi avviene da parte di un Organismo tecnico di valutazione qualitativa, composto da almeno 3 componenti e si conclude con la redazione di apposito Verbale da allegare al provvedimento di affidamento e che precede l’apertura delle offerte economiche. Il Responsabile del procedimento cura e coordina le attività di valutazione qualitativa.

Una volta individuato il primo classificato, il Responsabile del procedimento può richiedere allo stesso un ulteriore sconto migliorativo sull’offerta originaria.

Si procede all’affidamento anche in caso di presenza di una sola offerta valida, previa valutazione di congruità economica e tecnica della stessa.

Il procedimento di scelta del contraente si conclude con l’adozione della determinazione di approvazione degli atti di procedura, del Verbale di apertura delle offerte economiche, dell’eventuale Verbale di valutazione qualitativa e di affidamento della fornitura.

Articolo 7.

Nei soli casi di privativa industriale, l’Amministrazione può procedere all’affidamento di forniture di beni e/o servizi di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (I.V.A. esclusa) mediante procedura negoziata che deve essere sufficientemente motivata ed illustrata da parte del Responsabile del procedimento, sia in termini economici che tecnici (eventualmente avvalendosi del parere di esperti interni e/o esterni all’Amministrazione). Tali motivazioni, unitamente alla dichiarazione di congruità dei prezzi accettati, devono essere riportati alle premesse del provvedimento di determinazione con cui si procede all’affidamento della fornitura.

Articolo 8.

Nei casi di gara formale a licitazione privata o gara aperta, l’Amministrazione procede con le procedure previste dalle vigenti normative in materia di acquisti da parte dello Stato di cui al D.P.R. 18.4.1994, n. 573 e delle eventuali nuove normative in materia che dovessero sopraggiungere.

Articolo 9.

La valutazione della congruità dei prezzi è assolta prioritariamente con riferimento agli elenchi previsti dall’articolo 6 della legge 24.12.1993, n. 537, come sostituito dall’articolo 44, comma 1, della legge 23.12.1994, n. 724.

Per l’acquisizione di beni e servizi informatici, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 12.12.1993, n. 39 e successive norme regolamentari di attuazione.

Articolo 10.

Gli affidamenti di fornitura di beni e/o servizi a carattere continuativo o periodico di cui al presente regolamento possono essere oggetto di rinnovazione contrattuale secondo le disposizioni vigenti in materia (articolo 6, comma 2, della citata legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni).

Articolo 11.

Le procedure di affidamento a professionisti esterni delle consulenze di natura tecnica di valore pari o inferiore a 200.000 ECU, non rientranti alla normativa vigente in materia di progettazione di lavori pubblici per le quali si applicano le disposizioni nazionali di legge e di regolamento, restano normate dalla vigente normativa nazionale in materia. regolamento aziendale.

Articolo 12.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente al seguente indirizzo: www.atc.alessandria.it.

Si dispone la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.