ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Torino

Accordo di programma “Azioni sociali all’I.P.M. Ferrante Aporti Torino”


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Derivazione a 132 kV dalla Ceva-Cairo per alimentazione nuova cabina a 132/15 kV denominata Monesiglio nei Comuni di Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Mombarcaro, Camerana e Monesiglio in Provincia di Cuneo - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Permesso di ricerca di idrocarburi denominato Trino, presentato da Total Fina Elf Italia S.p.A. e da BG Rimi S.p.A. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Centrale Termoelettrica di Casei Gerola - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la procedura di VIA ai sensi dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349

Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Navigazione Interna e Merci

Interporto Torino Orbassano - Progetto per il completamento dell’asse mediano nord sud (collegamento tra la Strada del Portone e la tangenziale) nei comuni di Rivalta, Orbassano, Rivoli e Grugliasco - Lav. 21 ter - Approvazione progetto preliminare; dichiarazione di pubblica utilità; occupazione d’urgenza ed esproprio delle aree necessarie - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e L.R. n. 27/94

Direzione Regione Piemonte Opere Pubbliche - Settore Opere Pubbliche

Realizzazione di un elettrodotto aereo a 380 kV, localizzato nei Comuni di Molino dei Torti (AL) e di Castelnuovo Scrivia (AL), presentato dalla Società Edisin Termoelettrica S.p.A. (Pos. 2001-12/ver, Cat. B1, n. 31) - Attivazione Organo tecnico per gli adempimenti istruttori - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Provincia di Torino -Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

1. Progetto di Centrale idroelettrica Collegno Salto 3. Proponente: S.p.a. C.I.E. (Compagnia Italiana Energia), Torino. 2. Progetto di rettifica della sede stradale della diramazione di Rivalba della SP 118 di Sciolze. Proponente: Servizio Progettazione Viabilita’ I - Provincia di Torino


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Caltignaga (Novara)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 27-03-2001 divenuta esecutiva il 01-05-2001. Ripubblicato per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 15-05-2001)

Comune di Mombello Monferrato (Alessandria)

Statuto comunale

Comune di Scarmagno (Torino)

Statuto comunale

Comune di Vigliano Biellese (Biella)

Statuto comunale


ALTRI ANNUNCI

Errata Corrige
Acquedotto Monferrato S.p.A. - Torino

Tariffe gas metano

Comune di Arona (Novara)

Variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17, comma 4 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. “Variante strutturale ai vincoli di piano” - Integrazione atti richiesta dalla Regione Piemonte

Comune di Bra (Cuneo)

Estratto avviso d’asta vendita a pubblico incanto di proprietà comunale denominata “Cascina Tetti Mattuda” sita nel territorio di Bra

Comune di Cameri (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/11/2000 - Piano di Zona per l’Edilizia Economica Popolare via Matteotti - via Aleramo - Variante ai sensi dell’art. 34 della L. 865/71 - Approvazione

Comune di Casaleggio Novara (Novara)

Estratto della deliberazione n. 12 in data 7.5.2001 - Regolamento edilizio comunale. Modifica comma 3 art. 16

Comune di Casalgrasso (Cuneo)

Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 21.3.2001 -"Regolamento Edilizio Comunale - Adozione"

Comune di Cerano (Novara)

Approvazione di variante parziale al P.R.G.C. vigente art. 17, 7° comma L.R. 56/77 e s.m.i., relativa al cambio di destinazione d’uso di alcune aree

Comune di Colleretto Giacosa (Torino)

Lavori di sistemazione idraulica Rio Valassa (evento alluvionale novembre 1994) - Avviso ad opponendum

Comune di Cuneo

Avviso deposito atti esproprio

Comune di Diano d’Alba (Cuneo)

Bando di concorso speciale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica in Diano d’Alba

Comune di Fara Novarese (Novara)

Estratto della deliberazione n. 18 in data 26.4.2001 - Piano regolatore generale comunale - variante specifica e contestuale alla formazione del piano particolareggiato - controdeduzioni alle osservazioni - approvazione definitiva

Comune di Fara Novarese (Novara)

Estratto della deliberazione n. 19 in data 26.4.2001 - Piano particolareggiato esecutivo - controdeduzioni alle osservazioni - approvazione definitiva

Comune di Grugliasco (Torino)

Delibera C.C. n. 19 del 10.4.2001: “Centro intermodale Merci (C.I.M.) - Revoca della delibera del C.C. 18.12.1998 n. 119 - Accoglimento dell’osservazione presentata dalla Soc. S.I.T.O. S.p.A. e riapprovazione del piano di insediamenti produttivi del centro intermodale merci (C.I.M.)”

Comune di Mosso (Biella)

Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 3/5/2001 ad oggetto: Regolamento Edilizio Comunale approvato con atto n. 35/00 - Integrazione art. 17

Comune di Ovada (Alessandria)

Approvazione piano di recupero di iniziativa privata in Via Gramsci

Comune di Poirino (Torino)

Avviso di deposito degli atti per l’imposizione di servitù coattiva e l’occupazione anticipata d’urgenza degli immobili necessari per i lavori di realizzazione opere fognarie

Comune di San Gillio (Torino)

Estratto di espropriazione

Comune di San Maurizio Canavese (Torino)

Avviso di deposito e pubblicazione di piano di recupero di complesso edilizio a destinazione residenziale e terziaria

Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Avviso di pubblicazione graduatoria definitiva dei concorrenti al bando per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. indetto in data 7 novembre 2000

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Lavori di completamento dei marciapiedi di Via Regio Parco. Contratto: n. 413 del 6/8/1999. Impresa: Rotunno Ing. Vito S.p.A. - con sede in Caprie (TO), Via Roma n. 8; Avviso ad opponendum (art. 360 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F)

Comune di Tavagnasco (Torino)

Avviso ad opponendum

Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Avviso di pubblicazione e deposito Variante al P.R.G. vigente

Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 32603 del 22.5.2001

Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche

Avviso ai creditori - Interventi di ripristino del regolare deflusso delle acque dei torrenti e rii in territorio montano - Comuni sede dell’intervento: Ailoche, Caprile, Crevacuore, Pray B.se, Ronco B.se, Ternengo, Varallo, Zumaglia

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino

Avviso ad opponendum

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino

Avviso ad opponendum



ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Torino

Accordo di programma “Azioni sociali all’I.P.M. Ferrante Aporti Torino”

Il Sindaco

Rilevato che:

- nel luglio 2000 la Città di Torino ha proceduto all’elaborazione della proposta di candidatura della Città stessa al programma di iniziativa comunitaria “Urban 2", avente ad oggetto la riqualificazione del quartiere Mirafiori Nord, ivi comprese azioni di riqualificazione a funzioni sociali e collettive dell’immobile, ubicato in C.so Unione Sovietica, in cui è oggi collocato l’Istituto Penitenziario minorile ”Ferrante Aporti", comunicando l’ideazione al Ministero della Giustizia con lettera dell’Assessore al Decentramento ed all’integrazione urbana 11 luglio 2000, prot. 1101;

- il Ministro della Giustizia con atto 4 agosto 2000, prot. n. 4243/0/2000, comunicava la disponibilità del Ministero stesso “all’inserimento della struttura ”Ferrante Aporti" - o di una sua parte - nel progetto di riqualificazione urbana cui lavora il Comune di Torino nell’ambito del programma di iniziative comunitarie Urban 2". Si precisava altresì che “nella situazione di oggi va ricordato che le funzioni svolte dai servizi minorili, con particolare riguardo a quelle detentive, non sono in alcun modo eliminabili, sicchè una eventuale dismissione totale appare possibile solo nella contestualità dell’acquisizione di altro stabile” di pari utilità;

- il Ministero della Giustizia 13 settembre 2000, prot. n. 26448, comunicava in merito alle azioni sociali proposte dalla Città di Torino di poter concordare sul programma di creazione di un Polo per la promozione e l’accesso ai diritti dei minori. Ribadiva infine che sino all’individuazione di una soluzione immobiliare alternativa ed utile al trasferimento della struttura propriamente penitenziaria il Ministero ha necessità di continuare a svolgere in parte dell’immobile “Ferrante Aporti” le funzioni di “controllo rafforzato” (I.P.M. e C.P.A.) e quelle strettamente connesse (uffici, servizi complementari, portinerie, ecc.);

- la Giunta comunale della Città di Torino con deliberazione 18 settembre 2000, n. 08122/01, ha autorizzato la presentazione della proposta della Città stessa di candidatura al programma di iniziativa comunitaria “Urban 2", poi depositata al Ministero dei Lavori pubblici il successivo 19 settembre;

- con riferimento alla struttura “Ferrante Aporti” la proposta della Città di Torino ha indicato l’utilizzazione dell’immobile per progetti di interesse nazionale e internazionale che prevedono, oltre alla indicata costituzione di un Centro di documentazione sul diritto minorile in Italia a supporto della ricerca universitaria e della didattica di livello superiore anche post-lauream, una connessa istituzione museale sul diritto penale e gli istituti di pena minorili, da attuare in collaborazione tra Università degli Studi, il Ministero della Giustizia - Centro di Giustizia Minorile, enti locali e fondazioni, nonché un programma di riutilizzo delle strutture ricreative e dei laboratori oggi utilizzate dai detenuti, rispettivamente come strutture integrabili nella rete dei servizi cittadini, nonché come sede per l’attuazione di misure alternative alla detenzione, o per azioni sociali volte alla riparazione specifica di danni conseguenti ad alcune ipotesi di reato (vandalismo, furti, rapine, ecc.), che sono lo sviluppo del Protocollo di Intesa 8 febbraio 1999 rep. n. 932 stipulato tra la Regione Piemonte, la Città di Torino e il Ministero della Giustizia - Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte e della Valle d’Aosta, il Tribunale per i Minorenni di Torino e la Procura della Repubblica presso il detto Tribunale, nonché della convenzione 1 aprile 2000, rep. n. 37, stipulata tra il Ministero della Giustizia - Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte e della Valle d’Aosta e la Città di Torino - Assessorato al decentramento e all’integrazione urbana (Settore problemi della Gioventù);

- la Città di Torino con deliberazione del Consiglio comunale 5 marzo 2001 prendeva atto dell’avvenuta presentazione alla Commissione europea e della avvenuta selezione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (fax Dicoter 4 dicembre 2000 prot. n. 1909, confermato successivamente con fax del Ministero Lavori Pubblici 20 marzo 2001) del progetto sull’area del Comune di Torino Mirafiori Nord “Oltre la città fabbrica” - Progetto comunitario Urban II (2000-2006);

- la Commissione Congiunta Ministero della Giustizia-Città di Torino ha concluso, tra l’altro (ottobre 2000), che la struttura “Ferrante Aporti” appare oggi inidonea alle funzioni cui è attualmente destinata, delineando altri caratteri strutturali e funzionali che si reputano indispensabili per l’Istituto Penitenziario Minorile;

- la Città di Torino ha reputato di individuare nell’immobile denominato “Soggiorno Ottolenghi”, sito in Torino strada Mongreno n. 329, una struttura idonea ed alternativa all’attuale immobile in cui è sito il Ferrante Aporti, utile all’insediamento dell’Istituto Penitenziario Minorile che appare conforme ai requisiti indicati dalla Commissione Congiunta Ministero della Giustizia-Città di Torino, soluzione che è stata comunicata al Ministero della Giustizia;

- che il successivo 28 marzo la Città di Torino (Assessore Eleonora Artesio) e il Ministero della Giustizia (Sottosegretario on. Franco Corleone) hanno proceduto ad effettuare un sopralluogo nell’immobile denominato “Soggiorno Ottolenghi” in Torino str. Mongreno n. 329;

- che il successivo 11 aprile il Dipartimento Giustizia Minorile (Direttore Generale dr. Giuseppe Magno), ha dichiarato che l’attuale configurazione del “Soggiorno Ottolenghi” non appare idonea al trasferimento di tutti gli uffici del Ministero della Giustizia oggi ubicati presso il complesso immobiliare in Torino di c.so Unione Sovietica n. 327, sia per insufficienza degli spazi, sia per motivi logistico-sociali, mantenendo tuttavia la disponibilità a valutare altra proposta della Città di Torino utile a dare idonea collocazione agli indicati uffici del Ministero, vi compreso l’Istituto Penitenziario Minorile “Ferrante Aporti”;

- che l’Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche - in persona del prof. Luigi Berzano, Direttore del Corso di laurea in Servizio Sociale, ha manifestato interesse ad una collocazione nella sede del “Ferrante Aporti” di attività universitarie che appaiono strettamente connesse con le azioni sociali del programma di niziativa comunitaria “Urban 2", non solo per l’aspetto simbolico che l’indicata localizzazione assumerebbe, ma soprattutto per le sinergie che si potrebbero in tal modo realizzare (studi e ricerche qualificate, attività di osservazione guidata, tirocini, ecc.) che potrebbero contribuire alla riqualificazione urbana del quartiere Mirafiori, nonchè ad avviare una collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, con particolare riferimento alle progettate attività di laboratori per la riparazione del danno, di formazione e inserimento lavorativo di giovani, infine quelle di mediazione sociale;

- che alla conferenza debbono perciò partecipare, oltre alla Città di Torino, il Ministero dei Lavori pubblici, il Ministero della Giustizia, l’Università degli Studi di Torino, la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, per le rispettive competenze istituzionali;

-  che è stato individuato il responsabile del procedimento nella persona dell’Arch. Giovanni Magnano, Direttore del Progetto Speciale Periferie - Città di Torino, con ufficio in Torino v. S. Francesco d’Assisi n. 3, che provvederà alla comunicazione dell’avvio del presente procedimento nelle idonee forme;

- che con provvedimento del Sindaco della Città di Torino 3 aprile 2001, è stata indetta la conferenza di servizi per la conclusione dell’accordo di programma avente ad oggetto il Programma di iniziativa comunitaria “Urban 2", tra i rappresentanti legali della Città di Torino, del Ministero della Giustizia, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte e dell’Università degli studi di Torino;

- che l’indicata conferenza di servizi si è riunita in data 18 aprile 2001 e si è conclusa il successivo 26 aprile 2001 con la stipulazione dell’accordo di programma avente ad oggetto il Programma di iniziativa comunitaria “Urban 2" da parte del Ministero della Giustizia, della Città di Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte e dell’Università degli Studi di Torino;

- Vista la nota del Ministero dei Lavori Pubblici, 16 marzo 2001, prot. n. 293;

- Visto il Regolamento Ce 1260/99, art. 34;

- Visto il d. lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34;

- Vista la l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 4, 11, 14 e 15;

- Visto il Programma di iniziativa comunitaria “Urban 2", in particolare le destinazioni a fini sociali prospettate per l’immobile sito in Torino C. so Unione Sovietica ove è oggi collocato l’Istituto Penitenziario Minorile ”Ferrante Aporti";

Il Sindaco

approva l’allegato accordo di programma avente ad oggetto il “Programma di iniziativa comunitaria denominato ”Urban 2";

dispone la pubblicazione del presente provvedimento e dell’accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegati: Accordo di programma avente ad oggetto il “Programma di iniziativa comunitaria denominato ”Urban 2".

Il Sindaco
Valentino Castellani

Il Responsabile del Procedimento
Direttore del Progetto Speciale Periferie
Giovanni Magnano


Accordi di programma

Azioni sociali all’I.P.M. Ferrante Aporti Torino

tra

Città di Torino in persona del Sindaco Prof. Valentino Castellani;

Ministero della Giustizia in persona del Ministro On. Piero Fassino;

Provincia di Torino in persona della Presidente della Giunta Provinciale Prof. Mercedes Bresso;

Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Enzo Ghigo;

Università degli Studi di Torino in persona del Rettore dell’Università di Torino prof. Rinaldo Bertolino;

Premessa

nel luglio 2000 la Città di Torino ha proceduto all’elaborazione della proposta di candidatura della Città stessa al programma di iniziativa comunitaria Urban 2, avente ad oggetto la riqualificazione del quartiere Mirafiori Nord, ivi comprese azioni di riqualificazione a funzioni sociali e collettive dell’immobile, ubicato in C. so Unione Sovietica, in cui è oggi collocato l’Istituto Penitenziario minorile “Ferrante Aporti”, comunicando l’ideazione al Ministero della Giustizia con lettera dell’Assessore al Decentramento ed all’integrazione urbana 11 luglio 2000, prot 1101;

il Ministro della Giustizia con atto 4 agosto 2000, prot. n. 4243/0/2000, comunicava la disponibilità del Ministero stesso “all’inserimento della struttura ”Ferrante Aporti" - o di una sua parte - nel progetto di riqualificazione urbana cui lavora il Comune di Torino nell’ambito del programma di iniziative comunitarie Urban 2". Si precisava altresì che “nella situazione di oggi va ricordato che le funzioni svolte dai servizi minorili, con particolare riguardo a quelle detentive, non sono in alcun modo eliminabili, sicchè una eventuale dismissione totale appare possibile solo nella contestualità dell’acquisizione di altro stabile” di pari utilità;

il Ministero della Giustizia 13 settembre 2000, prot. n. 26448, comunicava in merito alle azioni sociali proposte dalla Città di Torino di poter concordare sul programma di creazione di un Polo per la promozione e l’accesso ai diritti dei minori. Ribadiva infine che sino all’individuazione di una soluzione immobiliare alternativa ed utile al trasferimento della struttura propriamente penitenziaria il Ministero ha necessità di continuare a svolgere in parte dell’immobile “Ferrante Aporti” le funzioni di “controllo rafforzato” (I.P.M. e C.P.A.) e quelle strettamente connesse (uffici, servizi complementari, portinerie, ecc.);

la Giunta municipale della Città di Torino con deliberazione 18 settembre 2000, n. 08122/01 ha autorizzato la presentazione della la proposta della Città stessa di candidatura al programma di iniziativa comunitaria Urban 2, poi depositata al Ministero dei Lavori pubblici il successivo 19 settembre;

con riferimento alla struttura “Ferrante Aporti” la proposta della Città di Torino indicava l’utilizzazione dell’immobile per progetti di interesse nazionale e internazionale che prevedono, oltre alla indicata costituzione di un Centro di documentazione sul diritto minorile in Italia a supporto della ricerca universitaria e della didattica di livello superiore anche post- lauream, una connessa istituzione museale sul diritto penale e gli istituti di pena minorili, da attuare in collaborazione tra Università degli Studi, il Ministero della Giustizia - Centri di Giustizia Minorile, enti locali e fondazioni, nonché un programma di riutilizzo delle strutture ricreative e dei laboratori oggi utilizzate dai detenuti, rispettivamente come strutture integrabili nella rete dei servizi cittadini, nonché come sede per l’attuazione di misure alternative alla detenzione, o per azioni sociali volte alla riparazione specifica di danni conseguenti ad alcune ipotesi di reato (vandalismo, furti, rapine, ecc.), che sono lo sviluppo del Protocollo di Intesa 8 febbraio 1999 rep. n. 932 stipulato tra la Regione Piemonte, la Città di Torino e il Ministero della Giustizia - Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte e della Valle d’Aosta, il Tribunale per i Minorenni di Torino e la Procura della Repubblica presso il detto Tribunale, nonché della convenzione 1 aprile 2000, rep. n. 37 stipulata tra il Ministero della Giustizia - Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte e della Valle d’Aosta e la Città di Torino - Assessorato al decentramento e all’integrazione urbana (Settore problemi della Gioventù);

la Città di Torino con deliberazione del Consiglio comunale 5 marzo 2001 prendeva atto della avvenuta presentazione alla Commissione europea e della avvenuta selezione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (fax Dicoter 4 dicembre 2000 prot. n. 1909, poi confermato successivamente con fax del Ministero Lavori Pubblici 20 marzo 2001) del progetto sull’area del Comune di Torino Mirafiori Nord “Oltre la città fabbrica” - Progetto comunitario Urban II (2000-2006);

la Commissione Congiunta Ministero della Giustizia-Città di Torino ha concluso, tra l’altro (ottobre 2000), che la struttura “Ferrante Aporti” appare oggi inidonea alle funzioni cui è attualmente destinata, delineando altri caratteri strutturali e funzionali che si reputano indispensabili per l’Istituto Penitenziario Minorile;

che l’Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche - in persona del prof. Luigi Berzano, direttore del Corso di laurea in Servizio Sociale, nonché direttore del Polo Universitario per studenti detenuti, ha manifestato interesse ad una collocazione nella sede del “Ferrante Aporti” di attività universitarie che appaiono strettamente connesse con le azioni sociali del programma di iniziativa comunitaria Urban 2, non solo per l’aspetto simbolico che l’indicata localizzazione assumerebbe, ma soprattutto per le sinergie che si potrebbero in tal modo realizzare (studi e ricerche qualificate, attività di osservazione guidata, tirocini, ecc.) che potrebbero contribuire alla riqualificazione urbana del quartiere Mirafiori, nonché ad avviare una collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile, con particolare riferimento alle progettate attività di laboratori per la riparazione del danno, di formazione e inserimento lavorativo di giovani, infine quelle di mediazione sociale;

la Conferenza di servizi si riuniva il 18, il 26 aprile 2001, (verbali in allegato) ed approvava il testo del presente accordo.

Le parti, così come sopra individuate e rappresentate, ai sensi del d. lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, stipulano il seguente Accordo di programma avente ad oggetto “Azioni Sociali al Ferrante Aporti”:

Art. 1
(Oggetto)

Il presente accordo disciplina tra le parti l’attuazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria Urban 2, avente ad oggetto la riqualificazione del quartiere Mirafiori Nord, ivi comprese azioni di riqualificazione a funzioni sociali e collettive del complesso immobiliare (poi denominato immobile) ubicato in C. so Unione Sovietica n. 327, in cui è oggi collocato anche l’Istituto Penitenziario minorile “Ferrante Aporti”.

In particolare, vista la coerenza del progetto Urban 2 con i compiti educativi a livello istituzionale assegnati agli uffici della giustizia minorile, le parti si impegnano a svolgere, tra l’altro, nell’immobile sito in Torino, c. so Unione Sovietica 327, adibito e con vincolo di destinazione a favore dei fini istituzionali del Ministero della Giustizia, i seguenti progetti di interesse nazionale e internazionale:

- la costituzione di un Centro di documentazione sul diritto minorile in Italia a supporto della ricerca universitaria e della didattica di livello superiore anche post - lauream,

- l’istituzione di un museo sul diritto penale e gli istituti di pena minorili, da attuare in collaborazione tra Università degli Studi, il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile, enti locali e fondazioni;

- un programma di riutilizzo delle strutture ricreative e dei laboratori oggi utilizzate dai detenuti, rispettivamente come strutture integrabili nella rete dei servizi cittadini, nonché come sede per l’attuazione di misure alternative alla detenzione, o per azioni sociali volte alla riparazione specifica di danni conseguenti ad alcune ipotesi di reato (vandalismo, furti, rapine, ecc.), quali il progetto Atelier e il “laboratorio della finestra rotta;

- l’allocazione del corso di laurea triennale di 1° livello denominato di “Servizio Sociale” e del corso di laurea specialistica di “Programmazione delle politiche e dei servizi sociali” gestito dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino;

- il trasferimento del “polo universitario per studenti detenuti”, attualmente svolto presso una sezione delle carceri “Le Vallette” di Torino, gestito dalle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino.

Sezione I

Art. 2
(Museo e Centro di Documentazione)

Le parti si impegnano a progettare e realizzare una Istituzione museale - Centro di documentazione avente ad oggetto il diritto minorile in Italia, tenuto conto: dell’impegno del Ministero della Giustizia di mettere a disposizione nell’immobile indicato al precedente art. 1 un’area di circa 5425 mq (utili), dell’impegno della Città di Torino ed eventuali fondazioni di realizzare le opere e di garantire la gestione del museo e del centro di documentazione, dell’impegno della Regione e della Provincia di collaborare alla stessa, dell’impegno dell’Università di Torino - di assicurarne la direzione scientifica.

La Città di Torino, entro e non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, si impegna a coordinare le altre parti individuando i progetti di ideazione e gestione dell’iniziativa di cui al presente articolo, sottoponendole per l’approvazione al Comitato esecutivo indicato al successivo art. 10, previo parere della Commissione di cui al successivo art. 8.

Art. 3
(Laboratorio della Finestra rotta)

Le parti si impegnano a progettare e realizzare un laboratorio denominato “laboratorio della finestra rotta” avente ad oggetto azioni volte alla riparazione dei danni arrecati da atti di vandalismo verso attrezzature e beni pubblici o privati e da reati contro la persona, tenuto conto che l’intento che ispira questa azione è quello di intervenire nel rapporto tra reato e vittima del medesimo da una parte con funzione di riparazione del danno arrecato alla vittima, dall’altra con funzione di responsabilizzazione dell’autore del reato. L’intervento è attuativo del protocollo d’intesa siglato tra Regione Piemonte, Centro Giustizia Minorile del Piemonte e Valle d’Aosta, Città di Torino, Procura e Tribunale per i Minorenni di Torino in data 1 febbraio 1999. Progettazione ed realizzazione tengono conto altresì che la Città di Torino si impegna a svolgere la gestione del laboratorio raccogliendo la disponibilità alla collaborazione delle altre parti, che vengono messi a disposizione dal Ministero della Giustizia locali siti nell’immobile di cui all’art. 1 in misura non inferiore a 330 mq (utili).

La Città di Torino, entro e non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, si impegna a coordinare le altre parti individuando i progetti di ideazione e gestione dell’iniziativa di cui al presente articolo, sottoponendole per l’approvazione al Comitato esecutivo indicato al successivo art. 10, previo parere della Commissione di cui al successivo art. 8.

Art. 4
(Progetto Atelier “da hobby a lavoro”)

Le parti si impegnano a progettare e realizzare un’azione avente ad oggetto la costituzione di un ambiente di crescita professionale auto-organizzato per giovani nei settori delle nuove tecnologie, dell’informazione e della creatività. Si tratta di un “incubator corretto”, cioè non-profit, gestito dagli stessi fruitori ed aperto al pubblico. L’obiettivo è quello di favorire processi di condivisione di esperienze/conoscenze e facilitare l’accesso al mercato del lavoro di attività legate al web design, implementazione multimediale, computegrafica, audiovideo, fotografia, design ed architettura, etc. La localizzazione dell’intervento nell’immobile indicato all’art. 1 contribuisce all’obiettivo di progressiva apertura dell’istituzione carceraria al quartiere ed alla città, mantenendone però la vocazione nei confronti del mondo giovanile. Progettazione ed realizzazione tengono conto altresì che la Città di Torino si impegna a svolgere la gestione dell’atelier raccogliendo la disponibilità alla collaborazione delle altre parti, che vengono messi a disposizione dal Ministero della Giustizia locali siti nell’immobile di cui all’art. 1 in misura non inferiore a 330 mq (utili).

La Città di Torino, entro e non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, si impegna a coordinare le altre parti individuando i progetti di ideazione e gestione dell’iniziativa di cui al presente articolo, sottoponendole per l’approvazione al Comitato esecutivo indicato al successivo art. 10, previo parere della Commissione di cui al successivo art. 8.

Sezione II

Art. 5
(Corsi di Laurea di “Servizio Sociale” e
di “Programmazione delle Politiche e dei Servizi Sociali”)

L’Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche - si impegna a progettare e realizzare il trasferimento nell’immobile di cui all’art. 1, di tutta o parte della propria attività didattica e di ricerca correlata al corso di laurea in “Servizio Sociale”, di quella specialistica in “Programmazione delle Politiche e dei Servizi Sociali, tenuto conto che i locali necessari, pari ad una superficie di 2000 mq utili all’edilizia universitaria, saranno realizzati, nei limiti della sua competenza, dal Ministero della Giustizia nell’immobile di cui all’art. 1 e saranno gestiti di concerto con l’Università agli Studi di Torino direttamente o in convenzione. La progettazione dovrà tenere conto inoltre che la prima laurea è attualmente limitata da un numero programmato di 80 studenti al primo anno di corso (per un totale, a regime, di 250-300 studenti circa), mentre la laurea specialistica può ammontare ad un numero di iscritti di pari a 250 unità, nonché di agevolazioni a favore dei dipendenti del Ministero interessati a partecipare ai corsi organizzati dall’Università.

L’organizzazione dei due corsi di laurea in via coordinata tra le parti e la collocazione di essi nell’immobile indicato offre inoltre la possibilità di collocare e rendere disponibile per le attività istituzionali degli enti parte del presente atto, la ricca biblioteca specializzata nelle tematiche del servizio sociale, della devianza adolescenziale e giovanile, della marginalità e dell’esclusione sociale, della costruzione e valutazione delle strategie preventive e dei percorsi educativi, rieducativi e terapeutici.

L’Università si impegna inoltre, attraverso i propri dipartimenti, ad offrire la formazione specialistica e di ricerca per quanti intendono impegnarsi nella progettazione nazionale ed europea, dalla fase di formulazione del progetto, alla redazione di atti o convenzioni, alla sua gestione e direzione, alla rendicontazione e valutazione.

L’Università degli Studi di Torino, entro e non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, si impegna a coordinare le altre parti individuando i progetti di ideazione e gestione dell’iniziativa di cui al presente articolo, sottoponendole per l’approvazione al Comitato esecutivo indicato al successivo art. 10, previo parere della Commissione di cui al successivo art. 8.

Art. 6
(Polo Universitario per studenti detenuti)

Il Ministero della Giustizia di concerto con l’Università degli Studi di Torino - Direzione del “Polo Universitario per studenti detenuti alle Vallette di Torino”, si impegna a progettare e realizzare il trasferimento dei corsi attualmente gestiti dalle due Facoltà Universitarie di Scienze Politiche e di Giurisprudenza all’interno di una sezione del carcere Vallette, nell’immobile di cui all’art. 1, tenuto conto che alla costituzione del Polo hanno contribuito, oltre al Rettorato dell’Università di Torino, la Direzione del Carcere, la Magistratura di Sorveglianza, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, che i locali necessari, pari ad una superficie di 1200 mq. utili all’edilizia universitaria, saranno realizzati, nei limiti della sua competenza, dal Ministero della Giustizia nell’immobile di cui all’art. 1 e saranno gestiti di concerto con l’Università agli Studi di Torino direttamente o in convenzione a terzi.

La progettazione e realizzazione terrà conto inoltre della circostanza che il Polo Universitario si presenta sempre più come un’isola dentro le carceri Vallette che necessita di ulteriore impulso a favore sia della presenza didattica dei docenti, sia degli spazi di studio e di lettura dei detenuti, configurando un clima favorevole tra i detenuti che intendono utilizzare la permanenza in detenzione per una esperienza culturale e di formazione universitaria, oltre che per un percorso di risocializzazione.

La collocazione all’interno dell’immobile di cui all’art. 1 dell’intervento “Polo Universitario per studenti detenuti” presenta ulteriori motivi di interesse per le molteplici interrelazioni che potranno arricchire le attività di lavoro, di ricerca, di documentazione, di sperimentazione dei diversi soggetti che vi operano.

L’Università degli Studi di Torino, entro e non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, si impegna a coordinare le altre parti individuando i progetti di ideazione e gestione dell’iniziativa di cui al presente articolo, sottoponendole per l’approvazione al Comitato esecutivo indicato al successivo art. 10, previo parere della Commissione di cui al successivo art. 8.

Art. 7
(Uso degli spazi)

Con la firma del presente atto il Ministero della Giustizia consente alla Città di Torino, all’Università degli Studi e alle altre parti che si obbligano a dare esecuzione alle progettazioni indicate ai precedenti articoli l’uso di locali idonei per le attività di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4, 5, 6, da individuarsi nei fabbricati oggi sede del IPM Ferrante Aporti, in conformità alla convenzione attuativa del presente Accordo.

A tale scopo il Ministero della Giustizia si impegna a proporre alle altre parti uno studio di fattibilità avente ad oggetto la collocazione dell’insieme delle azioni e funzioni di cui al precedente comma. Tale studio dovrà essere consegnato alle altre parti entro 3 mesi dalla firma del presente accordo di programma.

Lo studio, approvato dal Comitato di attuazione indicato al successivo art. 10, previo parere della Commissione di cui al successivo art. 8, è parte integrante della convenzione che la Città ed il Ministero della Giustizia sottoscrivono in attuazione del presente accordo.

Art. 8
(Commissione congiunta Città di Torino -
Ministero della Giustizia)

Ai fini e per gli effetti del presente atto è costituita per un biennio dalla sottoscrizione del presente atto la Commissione Congiunta Città di Torino - Ministero della Giustizia, presieduta dal prof. Paolo Vercellone, dal direttore del Centro di Giustizia Minorile per il Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, dal direttore dell’Istituto Penitenziario Minorile “Ferrante Aporti”, nonché da due esperti nominati dal Sindaco della Città di Torino.

Art. 9
(Piano finanziario)

Per l’attuazione degli interventi di trasformazione previsti sugli immobili oggetto del presente accordo saranno messe a disposizione le seguenti risorse stimate in:

lire 100 milioni per la realizzazione dello studio di fattibilità di cui all’art. 7, a carico del Ministero della Giustizia;

lire 1.323 milioni per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento normativo del complesso destinato ad attività comuni e ricreative sono a carico del PIC Urban promosso dalla Città di Torino;

lire 600 milioni per anno, (importo complessivo di 12 miliardi), per la gestione dei corsi universitari organizzati dalla Facoltà di Scienze Politiche e dal Polo universitario per studenti detenuti sono a carico dell’Università degli Studi di Torino direttamente, o di terzi in convenzione con l’Università stessa;

lire 580 milioni per la gestione dei due progetti proposti dalla Città di Torino nell’ambito del PIC Urban, progetto Atelier e laboratorio della Finestra Rotta, a carico della Città di Torino;

il restante onere finanziario necessario per la ristrutturazione degli immobili è a carico del Ministro della Giustizia, entro i limiti che verranno definiti dal citato studio di fattibilità e secondo la progettazione preliminare, il cronoprogramma e il relativo piano finanziario e la convenzione attuativa (art. 7) tutti atti da sottoporre all’approvazione delle parti entro e non oltre un anno dalla stipulazione del presente atto.

A tal fine è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti di progettazione edilizia e finanziari indicati dalle parti con dichiarazione aggiunta.

Art. 10
(Comitato di attuazione)

Il comitato di attuazione è costituito dai Sindaco della Città di Torino che lo presiede, dal Ministro della Giustizia, dal Presidente della Giunta delle Regione Piemonte, dal Presidente della Provincia di Torino, dal rettore dell’Università di Torino, o loro delegati, si riunisce nella sede della Città di Torino e delibera all’unanimità sulle ideazioni e progettazioni di cui ai precedenti articoli, nonché sugli atti indicati al precedente art. 9.

Art. 11
(Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma)

La vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitate da un Collegio di Vigilanza, costituito nei modi indicati al successivo articolo 12, il quale indica altresì gli interventi necessari per una piena, tempestiva e corretta attuazione del Programma,

Il Collegio può proporre la proroga del termine di durata dell’Accordo di Programma per motivate esigenze, nonché assentire modificazioni ed integrazioni non essenziali del Programma, nonché il termine di proroga dei lavori della commissione di cui al precedente art. 10.

Il Collegio di Vigilanza, nel caso di inadempimento degli obblighi assunti, contesta l’inadempienza alla parte inviandole una diffida ad adempiere entro un congruo termine. Decorso infruttuosamente il predetto termine, può, disporre gli interventi necessari, anche dì carattere sostitutivo.

Art. 12
(Collegio di Vigilanza)

Il Collegio di Vigilanza, costituito ai sensi del d. lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, comma 7, è presieduto dal Sindaco della Città di Torino o suo delegato, è composto inoltre dal Prefetto di Torino, da un rappresentante della Regione Piemonte, da un rappresentante della Provincia di Torino, dal Rettore dell’Università degli Studi di Torino o suo delegato.

All’atto dell’insediamento che avverrà su iniziativa del Presidente entro novanta giorni dalla Pubblicazione dell’Accordo, il Collegio definirà l’organizzazione, le modalità, i tempi ed i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

Il Collegio di vigilanza è coadiuvato dal necessario personale messo a disposizione dal rappresentante la Città di Torino.

Art. 13
(Termine)

La durata del presente Accordo di Programma è anni 20, salva diversa determinazione del Comitato d’attuazione. Può essere prorogato dalle parti con deliberazione anteriore alla scadenza.

Art. 14
(Approvazione, pubblicazione, effetti)

Il presente Accordo di Programma. sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati previa approvazione della Giunta Comunale, è approvato dal Sindaco della Città di Torino,

L’accordo ed il provvedimento di approvazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Le attività oggetto dell’accordo sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l’impegno di realizzare nei tempi indicati dalle progettazioni approvate in conformità al presente accordo.

Torino, 11 maggio 2001.

Città di Torino
in persona del Sindaco Prof. Valentino Castellani;

Ministero della Giustizia
in persona del Ministro On. Piero Fassino;

Provincia di Torino
in persona della Presidente della Giunta Provinciale
Prof. Mercedes Bresso;

Regione Piemonte
in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Enzo Ghigo;

Università degli Studi di Torino
in persona del Rettore dell’Università di Torino prof. Rinaldo Bertolino;

Allegati all’Accordo di Programma

Delibera della Giunta Municipale della Città di Torino del 18 settembre 2000,n. 08122/01

Delibera del Consiglio Comunale della Città di Torino del 5 marzo 2001, n. 44/2001

Indizione Conferenza dei Servizi (Provvedimento Sindaco della Città di Torino del 3 aprile 2001, n. 3741

Comunicazione del Responsabile del Procedimento

Conferenza dei Servizi - Verbale 18 aprile 2001, n. 1

Conferenza dei Servizi - Verbale 26 aprile 2001, n. 2


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Derivazione a 132 kV dalla Ceva-Cairo per alimentazione nuova cabina a 132/15 kV denominata Monesiglio nei Comuni di Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Mombarcaro, Camerana e Monesiglio in Provincia di Cuneo - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 13 aprile 2001 la Soc. E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma, Via Ombrone 2, ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo 17, Torino, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di derivazione a 132 kV dalla Ceva- Cairo per alimentazione nuova cabina a 132/15 kV denominata Monesiglio nei Comuni di Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Mombarcaro, Camerana e Monesiglio in Provincia di Cuneo, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 9694 del 13/4/2001) ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9,30 - 12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento designato è il dott. ing. Carlo Giraudo, Dirigente Responsabile del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, tel. 0171/69.30.94.

Il responsabile dell’istruttoria del procedimento è il geom. Walter Bessone, funzionario del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, al quale è possibile rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica (tel. 0171/69.30.94)

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Settore Decentrato
Opere Pubbliche e Difesa
Assetto Idrogeologico di Cuneo
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Direzione Industria

Permesso di ricerca di idrocarburi denominato Trino, presentato da Total Fina Elf Italia S.p.A. e da BG Rimi S.p.A. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 10 maggio 2001 le Società Total Fina Elf Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Premuda n. 27, e BG RIMI S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Cavour n. 2, hanno depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, copia degli elaborati relativi al progetto “Permesso di ricerca di idrocarburi denominato Trino”, allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A., presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

L’intervento interessa le Province di Vercelli, Alessandria, Torino e Asti ed in particolare il territorio dei Comuni di seguito elencati.

Provincia di Vercelli:

Comuni di Oldenico, Casanova Elvo, Santhià, Collobiano, Quinto Vercellese, Caresanablot, Olcenengo, San Germano Vercellese, Vercelli, Sali Vercellese, Salasco, Lignana, Crova, Tronzano Vercellese, Borgo d’Ale, Bianzè, Moncrivello, Livorno Ferraris, Saluggia, Lamporo, Crescentino, Fontaneto Po, Palazzolo Vercellese, Trino, Ronsecco, Tricerro, Costanzana, Desana.

Provincia di Alessandria:

Comuni di Morano sul Po, Coniolo, Ponte Stura, Sologhello, Camino, Mombello Monferrato, Gabiano, Moncestino, Villamiroglio, Odalengo Grande, Cerrina Monferrato, Castelletto Merli, Odalengo Piccolo, Villadeati, Murisengo.

Provincia di Torino:

Comuni di Verrua Savoia, Brusasco, Cavagnolo, Brozolo.

Provincia di Asti:

Comuni di Robella, Cocconato, Montiglio.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Inoltre, al fine di facilitare la consultazione degli elaborati da parte dei cittadini interessati anche in sede locale, ulteriori copie degli elaborati sono a disposizione per la consultazione presso gli Uffici di deposito delle autorità competenti in materia di V.I.A. delle Province di Vercelli, Alessandria, Torino e Asti.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di Deposito della Regione nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Centrale Termoelettrica di Casei Gerola - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la procedura di VIA ai sensi dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349

In data 30.3.01 la Società Edison Termoelettrica S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ha depositato con atto volontario presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo 17, Torino, ai sensi dell’articolo 5, del d.p.c.m. 377/1988, copia degli elaborati relativi alla Centrale termoelettrica di Casei Gerola (PV), ai fini della partecipazione della Regione Piemonte alla procedura di VIA per l’espressione del proprio parere nell’ambito dell’istruttoria tecnica Ministeriale di cui all’allegato IV del d.p.c.m. 27.12.88, così come richiesto formalmente dal Ministero dell’Ambiente con note del 27.11.2000 e del 9.3.2001.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9,30 - 12,00).

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento designato con determinazione Direzione Tutela Ambientale n. 273 del 29.5.2001, è il dott. Roberto Quaglia del Settore Programmazione e risparmio in materia energetica (tel. 011-4324529); il funzionario al quale rivolgersi sullo stato della pratica è il dott. Giovanni Nuvoli (tel. 011-4322518) del medesimo Settore.

Il Direttore Regionale
Anna Maria Tasselli



Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Navigazione Interna e Merci

Interporto Torino Orbassano - Progetto per il completamento dell’asse mediano nord sud (collegamento tra la Strada del Portone e la tangenziale) nei comuni di Rivalta, Orbassano, Rivoli e Grugliasco - Lav. 21 ter - Approvazione progetto preliminare; dichiarazione di pubblica utilità; occupazione d’urgenza ed esproprio delle aree necessarie - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e L.R. n. 27/94

Con riferimento alla pratica di cui all’oggetto, ai fini:

a) dell’emissione del provvedimento, con il quale:

si approva il progetto preliminare dei lavori;

si dichiara la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera;

si indicano i termini previsti dall’art. 13 della L. 2359/1865, ovvero i termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni;

si inseriscono nel piano particellare allegato, facente parte del progetto definitivo, alcune particelle di vostra proprietà per le quali si prevede l’espropriazione e l’occupazione d’urgenza

b) della partecipazione al procedimento amministrativo, così come indicato dagli artt. 7 e 8 della L. 7/8/1990 n. 241 e dalla L.R. n. 27/94;

si comunica che:

- l’oggetto del procedimento promosso è l’approvazione del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità e la conseguente attivazione dei procedimenti di espropriazione e occupazione d’urgenza delle aree necessarie alla realizzazione del Progetto per il completamento dell’asse mediano nord sud (collegamento tra la Strada del Portone e la tangenziale) nei comuni di Rivalta, Orbassano, Rivoli e Grugliasco;

- l’Amministrazione competente è la Regione Piemonte;

- l’Ufficio preposto al procedimento ed all’emissione del provvedimento è il Settore Navigazione Interna e Merci - P.zza Nizza n. 44, 10126 Torino;

- il Responsabile del procedimento è l’Ing. Piero Pais tel. 432.4225;

- il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’Arch. Luigi Serra tel. 432.4181;

- l’Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti è il Settore Navigazione Interna e Merci - stanza n. 119 - P.zza Nizza n. 44, 10126 Torino, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00, sino alla data dell’emissione del provvedimento;

- il termine della presentazione delle memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento è di 20 giorni dalla data di notificazione del presente avviso, da inviarsi al Settore suddetto;

Si prega di voler cortesemente indicare il proprio codice fiscale in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Dirigente Responsabile
Piero Pais

Allegato (Fare riferimento al file PDF)









Direzione Regione Piemonte Opere Pubbliche - Settore Opere Pubbliche

Realizzazione di un elettrodotto aereo a 380 kV, localizzato nei Comuni di Molino dei Torti (AL) e di Castelnuovo Scrivia (AL), presentato dalla Società Edisin Termoelettrica S.p.A. (Pos. 2001-12/ver, Cat. B1, n. 31) - Attivazione Organo tecnico per gli adempimenti istruttori - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 30 marzo 2001, la Società Edison Termoelettrica S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di realizzazione di un elettrodotto aereo a 380 kV, localizzato nei Comuni di Molino dei Torti (AL) e di Castelnuovo Scrivia (AL) allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di Via, presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 7796 del 30 marzo 2001, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40. e successivamente in data 05 aprile2001, la stessa Società ha inviato ulteriore documentazione integrativa allo stesso Nucleo centrale dell’Organo tecnico con prot. n. 8788 del 5 aprile 2001.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all’Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l’arch. Claudio Tomasini telefono 011-4324199 dirigente del Settore Opere Pubbliche - Per informazioni contattare l’arch. Sergio Manto Responsabile dell’istruttoria. Al numero telefonico 011-4324206.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Procedimento
Claudio Tomasini



Provincia di Torino -Servizio di Valutazione Impatto Ambientale

1. Progetto di Centrale idroelettrica Collegno Salto 3. Proponente: S.p.a. C.I.E. (Compagnia Italiana Energia), Torino. 2. Progetto di rettifica della sede stradale della diramazione di Rivalba della SP 118 di Sciolze. Proponente: Servizio Progettazione Viabilita’ I - Provincia di Torino

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che:

1. La C.I.E. s.p.a. - C.so Matteotti n. 57 - Torino - C.F. e P.IVA: 06976910015 ha depositato presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 TORINO, ai sensi dell’art. 10 comma 2 L.R. 40 / 1998, copia degli elaborati relativi al “Progetto di Centrale idroelettrica Collegno Salto 3", richiedendo l’avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

2. Il Servizio Progettazione Viabilita’ I - Provincia di Torino - Via Maria Vittoria n. 12 - Torino - C.F. e P. IVA: 01907990012 ha depositato presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 TORINO, ai sensi dell’art. 10 comma 2 L.R. 40 / 1998, copia degli elaborati relativi al “Progetto di rettifica della sede stradale della diramazione di Rivalba della SP 118 di Sciolze”, richiedendo l’avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente ( LUN. / VEN. 9-12 MERC. 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita’ Competente, il progetto e’ da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato per il progetto indicato in oggetto al n. 1 è l’Ing. Donatella Ducourtil, per il progetto indicato in oggetto al n. 2 e’ la Dott.ssa Paola Molina tel. 011/ 861 38 25 fax. 011/ 861 38 57, del Servizio V.I.A.

La dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina






STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Caltignaga (Novara)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 27-03-2001 divenuta esecutiva il 01-05-2001. Ripubblicato per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 15-05-2001)

INDICE

TITOLO I Principi fondamentali

Art. 1 Autonomia statutaria

Art. 2 Finalità

Art. 3 Territorio e sede comunale

Art. 4 Stemma e gonfalone

Art. 5 Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 6 Programmazione e cooperazione

TITOLO II Ordinamento strutturale

CAPO I Organi e loro attribuzioni

Art. 7 Organi

Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 9 Consiglio comunale

Art. 10 Sessioni e convocazione

Art. 11 Numero legale dei consiglieri e adunanze in seconda convocazione

Art. 12 Linee programmatiche di mandato

Art. 13 Commissioni consiliari

Art. 14 Gruppi consiliari

Art. 15 I consiglieri

Art. 16 Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 17 Obbligo di astensione dei consiglieri

Art. 18 Il Sindaco

Art. 19 Giuramento del Sindaco

Art. 20 Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

Art. 21 Attribuzioni di amministrazione

Art. 22 Attribuzioni di vigilanza

Art. 23 Attribuzioni di organizzazione

Art. 24 Nomina della Giunta

Art. 25 Vicesindaco

Art. 26 Mozioni di sfiducia

Art. 27 Dimissioni e impedimento permanente rimozione decadenza decesso

Art. 28 Giunta comunale

Art. 29 Composizione e nomina

Art. 30 Funzionamento della Giunta

Art. 31 Competenze

TITOLO III Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I Partecipazione e decentramento

Art. 32 Partecipazione popolare

CAPO II Associazionismo e volontariato

Art. 33 Associazionismo

Art. 34 Diritti delle associazioni

Art. 35 Contributi delle associazioni

Art. 36 Volontariato

CAPO III Modalità di partecipazione

Art. 37 Consultazioni

Art. 38 Petizioni

Art. 39 Proposte

Art. 40 Referendum

Art. 41 Accesso agli atti

Art. 42 Diritto di informazione

Art. 43 Istanze

CAPO IV Difensore civico

Art. 44 Nomina

Art. 45 Decadenza

Art. 46 Funzioni

Art. 47 Facoltà e prorogative

Art. 48 Relazione annuale

Art. 49 Indennità di funzione

CAPO V Procedimento amministrativo

Art. 50 Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 51 Procedimenti ad istanza di parte

Art. 52 Procedimenti a impulso di ufficio

Art. 53 Determinazione del contenuto dell’atto

TITOLO IV Attività amministrativa

Art. 54 Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 55 Servizi pubblici comunali

Art. 56 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 57 Aziende speciali

Art. 58 Struttura delle aziende speciali

Art. 59 Istituzioni

Art. 60 Società per azioni a responsabilità limitata pag 23

Art. 61 Convenzioni

Art. 62 Consorzi

Art. 63 Accordi di programma

TITOLO V Uffici e personale-

CAPO I Uffici

Art. 64 Principi strutturali e organizzativi

Art. 65 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 66 Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 67 Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II Personale direttivo

Art. 68 Direttore generale

Art. 69 Compiti del Direttore generale

Art. 70 Funzioni del Direttore generale

Art. 71 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 72 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 73 Incarichi dirigenziali e alta specializzazione

Art. 74 Collaborazioni esterne

Art. 75 Ufficio di indirizzo e di controllo

CAPO III Il Segretario comunale

Art. 76 Segretario comunale

Art. 77 Funzioni del Segretario comunale

Art. 78 Vicesegretario comunale

CAPO IV La responsabilità

Art. 79 Responsabilità verso il Comune

Art. 80 Responsabilità verso terzi

Art. 81 Responsabilità dei contabili

CAPO V Finanza e contabilità

Art. 82 Ordinamento

Art. 83 Attività finanziaria del Comune

Art. 84 Amministrazione dei beni comunali

Art. 85 Bilancio comunale

Art. 86 Rendiconto della gestione

Art. 87 Attività contrattuale

Art. 88 Revisore dei conti

Art. 89 Tesoreria

Art. 90 Controllo economico della gestione

TITOLO VI Norme finali

Art. 91 Revisione dello statuto

Art. 92 Entrata in vigore dello statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia statutaria

Il Comune di Caltignaga è ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità secondo le norme fissate dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.

L’autogoverno della comunità locale si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

L’attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell’ordinamento generale del Comune.

Il Comune di Caltignaga si riconosce come comune europeo ed in tale spirito si impegna ad attuare ed applicare i principi della carta europea delle autonomie locali, ratificata con legge 30 dicembre 1989 n. 439, impegnandosi ad operare per favorire ed accelerare il processo di integrazione europea.

Art. 2
Finalità

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.

La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

il superamento degli squilibri economici, sociali culturali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità;

la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio affinchè esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati di espressione dell’identità originaria ed i caratteri distintivi propri della comunità;

la massima occupazione dei lavoratori e la tutela dei loro diritti;

il diritto allo studio e alla cultura.

Art. 3
Territorio e sede comunale

I confini geografici che delimitano la superficie del territorio, attribuiti al Comune con il piano topografico, definiscono la circoscrizione sulla quale il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della circoscrizione comunale, anche all’estero, attraverso la cura dei loro interessi locali e l’erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente, in conformità alle norme contenute nel regolamento di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

L’ubicazione della sede del Comune può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale.

Il Consiglio si riunisce anche in luoghi diversi, previa deliberazione della Giunta comunale.

Art. 4
Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “CALTIGNAGA”, con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche manifestazioni e ricorrenze, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali solo ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Consiglio comunale dei ragazzi

Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
Programmazione e cooperazione

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Novara, con la Regione Piemonte. I relativi rapporti sono uniformati di principi di equiordinazione e complementarietà nel rispetto delle diverse spese di autonomia.

Promuove e valorizza ogni forma di associazione con i comuni limitrofi volta a garantire l’esercizio di funzioni e servizi secondo i livelli ottimali individuati dalla Regione (L.R. 26-04-2000 n. 44).

TITOLO II°
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I°
Organi e loro attribuzioni

Art. 7
Organi

Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili degli uffici; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.

Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tale caso è sostituito in via temporanea del componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco, di norma il più giovane di età.

I verbali delle sedute sono firmati dal Segretario e dal Presidente.

Art. 9
Il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo politico amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione adottando gli atti fondamentali della legge. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco ed in sua assenza a chi lo sostituisce legalmente.

L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 10
Sessioni e convocazioni

L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

La convocazione del Consiglio comunale e l’ordine degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri. In tal caso il Consiglio deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare

Le modalità di convocazione sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio che deve prevedere:

la convocazione dei consiglieri mediante avvisi scritti contenenti l’elenco degli argomenti da trattare e la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza;

i termini e le modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione all’albo pretorio;

la forma con la quale un quinto dei Consiglieri richiedono la convocazione al Presidente entro venti giorni del Consiglio, indicando gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno ed il termine per l’invio delle proposte e documentazioni relative alle questioni delle quali viene richiesta la trattazione;

adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare in Consiglio e le modalità di consultazione da parte dei Consiglieri;

le modalità di integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco.

Art. 11
Numero legale dei consiglieri e adunanze in seconda convocazione

Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco.

Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco.

Le adunanze in seconda convocazione si tengono in altro giorno da fissare successivamente all’adunanza in prima convocazione risultata deserta, riconvocando il Consiglio secondo le procedure e termini fissati dal regolamento.

Art. 12
Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione degli appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco, e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13
Commissioni consiliari

il Consiglio comunale può istituire apposite commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali con il criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

La deliberazione di istituzione di una commissione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 14
Gruppi consiliari

I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione o approvazione del regolamento i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 15
I consiglieri

Lo stato giuridico, le dimissioni e al sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano la loro funzione senza vincoli di mandato.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

I consiglieri che non intervengono per tre volte consecutive senza giustificare il motivo alle adunanze, sono dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio comunale. Il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza da parte del consigliere interessato, comunica per iscritto l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell’assenza e produrre eventuali documenti probatori entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e quindi delibera tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 16
Diritti e doveri dei consiglieri

I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, se esistente, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17
Obbligo di astensione dei consiglieri

I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l’esame, discussione e votazione della deliberazione devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale.

L’obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, solo nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 18
Il Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche che risultano connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Il Sindaco è membro di diritto delle assemblee dei consorzi per la gestione associata di servizi che non hanno carattere imprenditoriale. Può delegare a partecipare alle assemblee , con tutti i suoi poteri, un assessore od un consigliere comunale dallo stesso prescelto.

Art. 19
Giuramento del Sindaco

Il Sindaco effettua davanti al Consiglio comunale, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 20
Funzioni del Sindaco per i servizi
di competenza statale

Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai comuni.

Adotta, quale ufficiale di Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l’esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell’onere sui responsabili.

Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.

Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all’ambito territoriale del Comune.

Art. 21
Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:

dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.8 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

conferisce e revoca al Segretario comunale, previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili;

nomina i messi comunali.

Art. 22
Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

Egli compie atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente servendosi o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta.

Art. 23
Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione :

stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 24
Nomina della Giunta

Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione e prima della seduta d’insediamento del Consiglio comunale, nomina i componenti della Giunta comunale con le modalità di cui all’art. 29.

Fra i componenti della Giunta il Sindaco nomina il Vicesindaco che lo sostituisce nel caso di assenza od impedimento, esercitando le funzioni attribuite al Sindaco dall’ordinamento, comprese quelle di cui all’art. 20.

Il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta, la composizione della Giunta comunale.

Il Sindaco può delegare agli assessori il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti per settori dell’attività del Comune precisati nell’atto di delega da lui sottoscritto, controfirmato dal delegato e conservato nell’archivio dell’ente dal Segretario comunale.

Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e pubblicato all’albo pretorio.

Art. 25
Vicesindaco

Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni di Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. 26
Mozioni di sfiducia

Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 27
Dimissioni e impedimento permanente rimozione decadenza decesso.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e al Giunta rimangono in carica fino a nuove elezioni. Le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vicesindaco.

Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio comunale.

Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

La procedura di verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 28
Giunta comunale

La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 29
Composizione e nomina

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori dallo stesso nominati, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolari competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Per gli assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità è da loro dichiarato, con l’accettazione della nomina, mediante attestazione sostitutiva resa avanti al Segretario comunale.

Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima adunanza successiva all’elezione, dopo il giuramento.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituiti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte delle Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazioni e i coniugi.

I componenti della Giunta comunale competenti in materia urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare l’attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 30
Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento delle Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede al seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta i consiglieri comunali, il revisore dei conti e i responsabili dei servizi al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 31
Competenze

La Giunta comunale compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta collabora con il Sindaco:

per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;

per la realizzazione degli indirizzi generali d’amministrazione espressi dal Consiglio;

esprimendosi con proprie deliberazioni sulle proposte del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Direttore generale ;

adottando motivate deliberazioni per la copertura dei posti di dirigenti e responsabili degli uffici con contratto di diritto privato.

La Giunta adotta :

il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale;

le deliberazioni, in via d’urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, ai sensi del 4° comma dell’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

le deliberazione di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione di iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d’interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;

le deliberazioni relative all’utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all’organo consiliare;

le deliberazione di approvazione dei progetti preliminari e definitivi;

le deliberazioni di modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

le deliberazione di nomina dei membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

le deliberazioni di accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

La Giunta

autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell’interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente. Per le controversie tributarie la Giunta può autorizzare il Sindaco a delegare l’assessore competente per materia od il funzionario responsabile del servizio tributi;

predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;

definisce, sentiti i responsabili dei servizi, il piano degli obiettivi;

propone al Consiglio i regolamenti;

approva gli accordi di contrattazione decentrata;

decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore generale o il Segretario comunale;

determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

TITOLO III°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I°
Partecipazione e decentramento

Art. 32
Partecipazione popolare

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarsi il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste nel presente titolo.

CAPO II°
Associazionismo e volontariato

Art. 33
Associazionismo

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 34
Diritti delle associazioni

Ciascuna associazione registrata ha il diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione comunale e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

I parei devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

Art. 35
Contributi alle associazioni

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita da apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 36
Volontariato

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

Il volontario potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III°
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 37
Consultazioni

L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 38
Petizioni

I cittadini singoli o associati possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all’organo competente.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 30 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 40 giorni dal ricevimento.

Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e , comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 39
Proposte

Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 40, avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e del suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri dell’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 40 giorni dal ricevimento.

L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 40 giorni dal ricevimento della proposta.

La determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 40
Referendum

Un numero di elettori residenti non inferiori al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate dalle leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla podestà le seguenti materie:

statuto comunale;

regolamento del Consiglio comunale;

piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 2.

Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità della raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono prendere decisioni contrastanti con essa.

Art. 41
Accesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicita disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dall’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

In caso di diniego devono essere esplicitamente citati articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

Il regolamento stabilisce tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 42
Diritto di informazione

Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissioni in apposita spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e  nelle piazze

L’affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’eventuale pubblicazione.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e in ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 43
Istanze

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO IV°
DIFENSORE CIVICO

Art. 44
Nomina

Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la Provincia di Novara, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

Il difensore civico, rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

Non può essere nominato difensore civico:

chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri di consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri del culto, i membri dei partiti politici;

i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o il Segretario comunale.

Art. 45
Decadenza

Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne ostacolerebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all’amministrazione comunale.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

Art. 46
Funzioni

Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 127, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 47
Facolta’ e prerogative

L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

Il difensore civico, nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.

Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli posto il segreto d’ufficio.

Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto , al cittadino che ha richiesto il proprio intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

E’ facoltà del difensore civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti in concorso. A tal fine deve essere informato della data delle riunioni.

Art. 48
Relazione annuale

Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 49
Indennita’ di funzione

Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Giunta comunale.

CAPO V°
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 50
Diritto di intervento nei procedimenti

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 51
Procedimenti ad istanza di parte

Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore allo stabilito dal regolamento.

Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore ai 60 giorni.

Nel caso l’atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente sui diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 52
Procedimenti a impulso di ufficio

Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o di interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine, non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

Qualora per l’elevato numero di interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 44 dello statuto.

Art. 53
Determinazione del contenuto dell’atto

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

In tale caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO IV°
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 54
Obiettivi dell’attivita’ amministrativa

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 55
Servizi pubblici comunali

Il Comune può istituire e gestire servi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 56
Forme di gestione dei servizi pubblici

Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli altri atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 57
Aziende speciali

Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 58
Struttura delle aziende speciali

Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

Il Consiglio comunale provvede alla nomina del revisore dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni o servizi.

Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate in Consiglio comunale.

Art. 59
Istituzioni

Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la diffusione dei beni o dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 60
Societa’ per azioni a responsabilita’ limitata

Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente o della società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Nel caso dei servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

Nell’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o di azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 61
Convenzioni

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato i servizi pubblici.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 62
Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 44, 2° comma del presente statuto.

Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 63
Accordi di programma

Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4°, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V°
UFFICI E PERSONALE

CAPO I°
Uffici

Art. 64
Principi strutturali e organizzativi

L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

l’analisi e l’individuazione delle produttività, e dei cariche funzionali di lavoro e del grado di efficienza dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

individuazione delle responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 65
Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 66
Regolamento degli uffici e dei servizi

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e i servizi tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

I regolamenti si uniformano, fatte salve le deroghe previste dalla legge, al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme dei legge contrattuali in vigore.

Art. 67
Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II°
PERSONALE DIRETTIVO

Art. 68
Direttore generale

Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15mila abitanti.

In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 69
Compiti del Direttore generale

Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita Giunta comunale.

Art. 70
Funzioni del Direttore generale

Il Direttore generale predispone la proposta del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro,

autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 71
Responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 72
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale;

pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 50 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 ;

promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con la procedure previste dal regolamento;

provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano degli obiettivi;

autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 73
Incarichi dirigenziali e alta specializzazione

La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui non siano presenti analoghe professionalità.

La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, con le forme e le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e di servizi a personale assunto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 74
Collaborazioni esterne

Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione, devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 75
Ufficio di indirizzo e di controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi in situazioni strutturali deficitarie di cui all’art. 242 del D.lgs. n. 267/2000.

CAPO III°
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 76
Segretario comunale

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell’ufficio di segreteria.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 77
Funzioni del Segretario comunale

Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente, e con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria la presenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 78
Vicesegretario comunale

La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea.

Il Vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV°
LA RESPONSABILITA’

Art. 79
Responsabilita’ verso il Comune

Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o i seguito a rapporto cui sono tenuti organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 80
Responsabilita’ verso terzi

Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionano ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 81
Responsabilita’ dei contabili

Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V°
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 82
Ordinamento

L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonomia nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 83
Attivita’ finanziaria del Comune

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali, finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 84
Amministrazione dei beni comunali

Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell’intenzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 85
Bilancio comunale

L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuo di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 86
Rendiconto della gestione

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni dell’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio del revisore dei conti.

Art. 87
Attivita’ contrattuale

Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 88
Revisore dei conti

Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art. 20 del D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 89
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro 10 giorni;

il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di

contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 90
Controllo economico della gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla Giunta per eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI°
NORME FINALI

Art. 91
Revisione dello statuto

La revisione o l’abrogazione, totale o parziale, dello statuto è deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revisione o l’abrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

Art. 92
Entrata in vigore dello statuto

Lo statuto entra in vigore, dopo l’espletamento del controllo da parte del CO.RE.CO., decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.



Comune di Mombello Monferrato (Alessandria)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 - Funzioni proprie e funzioni delegate

Art. 5 - Territorio e sede comunale

Art. 6 - Albo Pretorio

Art. 7 - Stemma e gonfalone

TITOLO II

Ordinamento strutturale

Capo I

Organi e loro attribuzioni

Art. 8 - Organi

Art. 9 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 10 - Consiglio comunale

Art. 11 - Sessioni e convocazione

Art. 12 - Linee programmatiche di mandato

Art. 13 - Commissioni

Art. 14 - Attribuzioni delle Commissioni

Art. 15 - Consiglieri

Art. 16 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 17 - Gruppi consiliari

Art. 18 - Sindaco

Art. 19 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 20 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 21 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 22 - Vicesindaco

Art. 23 - Giunta comunale

Art. 24 - Composizione

Art. 25 - Nomina

Art. 26 - Funzionamento della Giunta

Art. 27 - Competenze

TITOLO III

Istituti di partecipazione dei cittadini

Capo I

Partecipazione e decentramento

Art. 28 - Partecipazione popolare

Capo II

Associazionismo e volontariato

Art. 29 - Associazionismo

Art. 30 - Diritti delle associazioni

Art. 31 - Contributi alle associazioni

Art. 32 - Volontariato

Capo III

Modalità di partecipazione

Art. 33 - Consultazioni

Art. 34 - Petizioni

Art. 35 - Proposte

Art. 36 - Referendum

Art. 37 - Accesso agli atti

Art. 38 - Diritto di informazione

Art. 39 - Istanze

Capo IV

Procedimento amministrativo

Art. 40 - Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 41 - Procedimenti ad istanza di parte

Art. 42 - Procedimenti ad impulso di ufficio

Art. 43 - Determinazione del contenuto dell’atto

TITOLO IV

Attività amministrativa

Art. 44 - Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 45 - Servizi pubblici comunali

Art. 46 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 47 - Aziende speciali

Art. 48 - Struttura delle aziende speciali

Art. 49 - Istituzioni

Art. 50 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 51 - Convenzioni

Art. 52 - Consorzi

Art. 53 - Unioni

Art. 54 - Accordi di programma

TITOLO V

Uffici e personale

Capo I

Uffici

Art. 55 - Principi strutturali e organizzativi

Art. 56 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 57 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 58 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II

Personale direttivo

Art. 59 - Direttore Generale

Art. 60 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 61 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 62 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 63 - Collaborazioni esterne

Art. 64 - Ufficio di indirizzo e di controllo

Capo III

Il segretario comunale

Art. 65 - Il Segretario comunale

Art. 66 - Funzioni del segretario comunale

Art. 67 - Vice segretario

Capo IV

La responsabilità

Art. 68 - Responsabilità verso il comune

Art. 69 - Responsabilità verso terzi

Art. 70 - Responsabilità dei contabili

Capo V

Finanza e contabilità

Art. 71 - Ordinamento

Art. 72 - Attività finanziaria del Comune

Art. 73 - Revisore dei conti

Art. 74 - Amministrazione dei beni comunali

Art. 75 - Bilancio comunale e rendiconto della gestione

Art. 76 - Attività contrattuale

Art. 77 - Controllo economico della gestione

TITOLO VI

Disposizioni diverse

Art. 78 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 79 - Pareri obbligatori

Art. 80 - Entrata in vigore

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Principi fondamentali

La comunità di Mombello Monferrato è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché l’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2
Finalità

Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

Il comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, è l’ente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento delle proprie strutture affinché provveda a soddisfarli;

assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, nella difesa della vita umana e della famiglia, nella tutela della maternità e della prima infanzia, nonché nella tutela della salute pubblica in generale per garantire alla collettività un miglior qualità della vita;

sviluppa le risorse naturali ed ambientali, tutela i beni storici, culturali, artistici e monumentali presenti nel proprio territorio, impegnandosi altresì nella salvaguardia degli usi, costumi, tradizioni, idiomi, arti e mestieri dell’area e della realtà locale a cui storicamente appartiene;

concorre allo sviluppo e al sostegno della vita di relazione, promuovendo le attività ricreative, sportive e delle altre funzioni comprese nel settore organico dei servizi socioculturali;

per il raggiungimento di tali finalità, il comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l’accesso agli stessi enti, organismi ed associazioni;

promuove ed attiva un organico assetto del territorio nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e dei servizi sociali, delle aree destinate alle attività industriali/commerciali e del terziario, avendo la maggior cura di impedire insediamenti aventi potenzialità inquinanti; attiverà altresì le opere infrastrutturali primarie e secondarie in relazione alle esigenze e priorità, nel rispetto delle indicazioni stabilite dagli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché anche dagli eventuali piani attuativi pluriennali adottati in rapporto alle capacità di investimento proprie ed acquisibili e finanziabili dalle disposizioni legislative in materia;

attiva e partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia economica nella loro gestione, ricercando quindi il miglior processo complessivo di sviluppo;

rimuove tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

facilita il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità ;

il comune per il raggiungimento dei fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre Comunità Locali , anche di altre Nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali . Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio .

Il comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Funzioni proprie e funzioni delegate

Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità sono individuate dalla legge per settori , in particolare esso prevede :

a) alla rappresentanza , alla cura ed alla crescita sociale , civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale ;

b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico - produttive , insediative ed abitative che su di esso si svolgono .

Art. 5
Territorio e sede comunale

Il territorio comunale è bene della comunità e come tale il Comune si impegna a tutelarlo garantendone l’integrità e la corretta utilizzazione, anche attraverso il patrimonio comunale.

La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni Mombello (capoluogo), Ilengo, Zenevreto,Morsingo,Casalino,Gaminella,Pozzengo, storicamente riconosciute dalla comunità.

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 18,89 ed è confinante con i Municipi di Solonghello,Cerrina,Camino,Serralunga di Crea,Ponzano,Gabiano,Castelletto Merli.

Il Palazzo Civico, sede comunale ad ogni effetto, è ubicato nel capoluogo, in piazza Municipio 2.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, ma pur sempre nell’ambito del territorio comunale.

La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale avverrà a sensi di legge.

Art. 6
Albo Pretorio

Il sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1.Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome MOMBELLO MONFERRATO e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica protocollo numero 2630 in data 27/06/1983 e descritto testualmente come appresso:

d’argento al monte all’italiana di sei colli di verde accompagnato in punta da due torri di rosso merlate di tre pezzi ed aperte di nero, al capo appuntato di rosso, caricato dal corno da caccia d’oro, con ornamenti esteriori da Comune.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 8
Organi

Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

I regolamenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale disciplinano le modalità di funzionamento dei rispettivi organi collegiali .

Art. 10
Consiglio comunale

Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco.

L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 11
Sessioni e convocazione

L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione e verifica delle linee programmatiche del mandato , del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

L’elenco degli argomenti da trattare dev’essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e dev’essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 12
Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 13
Commissioni

Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 14
Attribuzioni delle Commissioni

Compito delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso .

Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale .

Il Regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni :

La nomina del Presidente della commissione , con l’osservanza , per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia , di quanto disposto al punto 1) dell’art. 13;

Le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune ;

Le forme per l’esternazione dei pareri , in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente , ovvero in virtù di previsione regolamentare , sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione ;

I metodi , procedimenti e termini per lo svolgimento di studi , indagini , ricerche ed elaborazione di proposte .

Art. 15
Consiglieri

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica a Sindaco proclamati consiglieri ai sensi art. 71 - comma 9 del D.lvo n. 267 del 18/08/2000. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

I consiglieri comunale che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 16
Diritti e doveri dei consiglieri

I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato. Essi , nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 17
Gruppi consiliari

I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

I capigruppo consiliari sono domiciliati presso il domicilio indicato in sede di designazione.

Art. 18
Sindaco

Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 19
Attribuzioni di amministrazione

Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentita la Giunta Comunale ;

convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.lvo n. 267 del 18/08/2000;

adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno (previa deliberazione della giunta comunale) le funzioni del direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell’ente.

Art. 20
Attribuzioni di vigilanza

Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 21
Attribuzioni di organizzazione

Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare;

convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari , secondo la disciplina prevista nel Regolamento del Consiglio Comunale ;

ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori : il potere di delega generale può essere rilasciato solo a chi lo sostituisce in via permanente in caso di assenza o impedimento .

Art. 22
Vicesindaco

Il Vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo.

Art. 23
Giunta comunale

La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrative e della gestione agli indirizzi impartiti.

La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 24
Composizione

La giunta è composta dal sindaco e da un numero variabile di assessori, da due a quattro di cui uno con le funzioni di vicesindaco . Il Sindaco con proprio decreto stabilisce il numero degli assessori sulla base di specifiche indicazioni politoco-amministrative , in modo che la Giunta complessivamente non risulti mai essere pari .

Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio , purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità .

Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Agli assessori esterni si applicano le norme sull’aspettativa , permessi ed indennità degli amministratori comunali .

Art. 25
Nomina

Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro venti giorni gli assessori dimissionari o revocati .

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 26
Funzionamento della Giunta

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27
Competenze

La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

propone al consiglio i regolamenti;

approva i progetti, i programmi esecutivi che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

fissa i criteri per la ripartizione dei contributi ad enti, associazioni, persone fisiche, ecc.;

approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per i referendum, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

approva gli accordi di contrattazione decentrata;

decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

fissa,. ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale o il segretario comunale;

determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

approva il piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del direttore o del segretario comunale.

disciplina l’attività del nucleo di valutazione per il personale dipendente ed il Segretario Comunale e ne nomina i componenti .

TITOLO III
Istituti di partecipazione dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 28
Partecipazione popolare

Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 29
Associazionismo

Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, la giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Il comune può promuovere o istituire la consulta delle associazioni.

Art. 30
Diritti delle associazioni

Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni registrate devono essere precedute dall’acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 31
Contributi alle associazioni

Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito albo regionale; l’erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 32
Volontariato

Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 33
Consultazioni

L’amministrazione comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi può indire consultazioni della popolazione nella sua generalità o di singole categorie di persone , nelle forme di volta in volta ritenute più idonee , su provvedimenti di loro interesse .

La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non può aver luogo in concomitanza con consultazioni elettorali di qualsiasi genere .

La consultazione dovrà essere effettuata nelle fasi del procedimento di un atto amministrativo ed i risultati della stessa dovranno essere menzionati nei conseguenti atti finali .

Con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Comunale vengono disciplinate le modalità di effettuazione delle consultazioni .

Art. 34
Petizioni

Tutti i cittadini potranno rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 250 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

Art. 35
Proposte

Qualora un numero di elettori del comune non inferiore al 20% avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto ed il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

Art. 36
Referendum

Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

statuto comunale;

personale e sua organizzazione;

piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 37
Accesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

n caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38
Diritto di informazione

Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in appositi spazi, facilmente accessibili a tutti, situati nell’atrio del palazzo comunale ed in ciascuna delle frazioni.

L’affissione viene curata dal messo e, su attestazione di questi, il segretario comunale certifica l’avvenuta pubblicazione.

Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 39
Istanze

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO IV
Procedimento amministrativo

Art. 40
Diritto di intervento nei procedimenti

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 41
Procedimenti ad istanza di parte

Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario incaricato o dal sindaco che deve pronunciarsi in merito.

Il funzionario o il sindaco devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti nei termini fissati dal regolamento.

Art. 42
Procedimenti ad impulso di ufficio

Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di esser sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dal sindaco che deve pronunciarsi in merito.

Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 43
Determinazione del contenuto dell’atto

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

TITOLO IV
Attività amministrativa

Art. 44
Obiettivi dell’attività amministrativa

Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

Gli organi istituzionali del comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni con la Provincia.

Art. 45
Servizi pubblici comunali

Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 46
Forme di gestione dei servizi pubblici

Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Il comune può partecipare a società a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 47
Aziende speciali

Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 48
Struttura delle aziende speciali

Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 49
Istituzioni

Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 50
Società per azioni o a responsabilità limitata

Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativa dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanze dell’ente.

Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 51
Convenzioni

Il consiglio comunale e la Giunta Comunale secondo le rispettive competenze , deliberano apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 52
Consorzi

Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio.

Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 53
Unioni

Il Comune può partecipare alla costituzione di unioni con altri Comuni , allo scopo di esercitare congiuntamente le funzioni attribuite dalla legge .

A tal scopo il Consiglio Comunale approva l’atto costitutivo e lo statuto , con le procedure e la maggioranza prevista per le modifiche dello statuto comunale.

La legge disciplina la costituzione , il finanziamento e le cessazione delle unioni .

Art. 54
Accordi di programma

Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del -comune sull’opera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

L’accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito ove necessario in un’apposita conferenza ed approvato ai sensi dell’art. 34, comma 4 del D.Lgvo n. 267 del 18/08/2000
Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso dev’essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

Art. 55
Principi strutturali e organizzativi

L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e dev’essere improntata ai seguenti principi:

un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

l’analisi e l’individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 56
Organizzazione degli uffici e del personale

Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 57
Regolamento degli uffici e dei servizi

Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

L’organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento.

Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 58
Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

Art. 59
Direttore Generale

Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Nel caso non venga stipulata la convenzione di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Art. 60
Responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 61
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono tutte le altre funzioni previste dalla legge.

Essi rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 62
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Il comune può prevedere, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

Il comune, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 D.lvo 267 del 18/08/2000.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 63
Collaborazioni esterne

Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 64
Ufficio di indirizzo e di controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 242 D.lvo n. 267 del 18/08/2000.

CAPO III
Il segretario comunale

Art. 65
Il segretario comunale

Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Art. 66
Funzioni del segretario comunale

Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

Art. 67
Vice segretario

Un dipendente di categoria D , in possesso della laurea in giurisprudenza , scienze politiche , scienze economiche o economia e commercio , può essere incaricato delle funzioni di Vice Segretario del Comune .

L’incarico è attribuito dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco .

Oltre alle funzioni di collaborazione alle attività di Segretario il Vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal Regolamento di assegnazione degli uffici.

CAPO IV
La responsabilità

Art. 68
Responsabilità verso il comune

Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 69
Responsabilità verso terzi

Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 70
Responsabilità dei contabili

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione del beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 71
Ordinamento

L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 72
Attività finanziaria del Comune

Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse è per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva di soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 73
Revisore dei conti

Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti , secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione .

Art. 74
Amministrazione dei beni comunali

Il responsabile del servizio finanziario provvede alla compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

Art. 75
Bilancio comunale e rendiconto della gestione

L’ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Il bilancio di previsione , il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti , oltre al controllo finanziario e contabile , anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune .

Art. 76
Attività contrattuale

Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

La determinazi0one deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 77
Controllo economico della gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla giunta, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

Per definire in materia compiuta il complesso sistema dei controlli interni dell’Ente il regolamento individua metodi , indicatori e parametri quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia , efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VI
Disposizioni diverse

Art. 78
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali

Il comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 33 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 79
Pareri obbligatori

Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 16, commi 1-4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art. 17, comma 24 della Legge 127/97.

Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

Art. 80
Entrata in vigore

Il presente statuto , dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale , è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo Statuto , munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione , al Ministero dell’interno , per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza della Statuto da parte dei cittadini.

Il presente Statuto sostituisce interamente lo Statuto precedentemente approvato.



Comune di Scarmagno (Torino)

Statuto comunale

INDICE

Titolo 1 - Principi Generali

Art. 1 Principi Fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Territorio e sede comunale

Art. 4 Stemma e Gonfalone

Art. 5 Programmazione e Cooperazione

Titolo Il - Ordinamento Strutturale

Art. 6 Organi

Art. 7 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 8 Consiglio Comunale

Art. 9 Sessione e Convocazione

Art. 10 Linee Programmatiche di Mandato

Art. 11 Commissioni

Art. 12 Consiglieri

Art. 13 diritti doveri dei consiglieri

Art. 14 Gruppi Consiliari

Art. 15 Sindaco

Art. 16 Competenze ed attribuzioni del Sindaco

Art. 17 Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

Art. 18 Vice Sindaco

Art. 19 Giunta Comunale

Art. 20 Composizione

Art. 21 Nomina

Art. 22 Funzionamento della Giunta

Art. 23 Competenze

Art. 24 Mozione di sfiducia

Titolo III - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Art. 25 Partecipazione popolare

Art. 26 Associazionismo

Art. 27 Contributi alle associazioni

Art. 28 Consultazioni

Art. 29 Petizioni

Art. 30 Proposte

Art. 31 Referendum

Art. 32 Accesso agli atti

Art. 33 Diritto di Informazione

Art. 34 Istanze

Titolo IV - Procedimento amministrativo

Art. 35 Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 36 Procedimenti a istanza di parte

Art. 37 Procedimenti a impulso di ufficio

Art. 38 Determinazione del contenuto dell’atto

Titolo V - Attività Amministrativa

Art. 39 Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 40 Servizi pubblici comunali

Art. 41 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 42 Aziende Speciali e Istituzioni

Art. 43 Società per Azioni o a Responsabilità Limitata

Art. 44 Convenzioni

Art. 45 Consorzi

Art. 46 Accordi di programma

Titolo VI - Uffici e personale

Art. 47 Principi strutturali e organizzativi

Art. 48 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 49 Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 50 Direttore generale

Art. 51 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 52 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 53 Collaborazioni esterne

Art. 54 Segretario comunale

Art. 55 Vicesegretario comunale

Art. 56 Controllo interno

Titolo VII - Finanza e contabilità

Art. 57 Ordinamento

Art. 58 Attività finanziarie del Comune

Art. 59 Bilancio comunale

Art. 60 Rendiconto della gestione

Art. 61 Attività contrattuale

Art. 62 Revisore dei conti

Art. 63 Tesoreria

Art. 64 Controllo economico della gestione

Titolo VIII - Disposizioni diverse

Art. 65 Regolamenti comunali

Art. 66 Procedura per la formazione e approvazione dei regolamenti comunali

Art. 67 Modalità per la revisione dello statuto

Art. 68 Entrata in vigore dello statuto

Titolo I
Principi Generali

Art. 1

Principi Fondamentali

1. La comunità di Scarmagno è un ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla attività amministrativa.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale.

- la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

- il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona.

- la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

- il riconoscimento di pari opportunità professionali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dal concentrico e dalle frazioni denominate Bessolo e Masero.

2. Il territorio del Comune si estende per circa Kmq. 7,96, confina con i comuni di Romano Canavese, Perosa Canavese, San Martino Canavese, Vialfrè, Mercenasco.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza M. e S. Enrico n. 5.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; in caso di necessità o per particolari esigenze tali organi possono riunirsi in luoghi diversi.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Scarmagno.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

4. La comunità comunale riconosce quale proprio patrono San Michele; il 29 settembre, giorno della sua ricorrenza, è giorno festivo.

Art. 5

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione economica, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia e con la Regione.

Titolo II
Ordinamento Strutturale

Art. 6

Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

3. Il Sindaco è organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’ente ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo e di responsabile della Protezione Civile secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nel governo del comune, compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo e collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

Art. 7

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazioni palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’approvazione delle finalità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo la modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d’età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, in sua assenza al Vice Sindaco, ed ove anche questi sia impedito o assente, dagli altri assessori secondo l’ordine di età, se Consiglieri Comunali. Se i componenti la giunta comunale non sono consiglieri la presidenza del Consiglio Comunale spetta al Consigliere Anziano.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina nei casi previsti dalla legge. La mancata adozione di nuovi indirizzi entro 45 giorni dall’insediamento dell’Organo Consigliare corrisponde a una conferma tacita di quelli assunti in precedenza.

5. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

7. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, calcolati senza tenere conto degli astenuti, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 9
Sessione e convocazione

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare al tal fine il sindaco. L’attività dei Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco.

Art. 10

Linee programmatiche di mandato

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, sono presentate, da parte del Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 11

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale si può avvalere di commissioni da costituire nel proprio seno con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 12

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni, in generale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte dei Consigliere interessato, provvede, ai sensi di legge, con comunicazione scritta a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificativi delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 13

Diritti doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché delle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 14

Gruppi Consigliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei candidati Sindaci, oppure in assenza degli stessi (perché eletto Sindaco o perché dimissionari) nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto al servizio di segreteria del Comune.

Art. 15

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. 2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 16

Competenze ed attribuzioni del sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- nelle attribuzioni di amministrazione

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dell’art. 8 del d.lgs n. 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) attribuisce al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

- nelle attribuzioni di vigilanza

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale

b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e può promuovere indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune

c) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, S.p.A e S.r.l. appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta

- nelle attribuzioni di organizzazione

a) è Rappresentante Legale dell’Ente, anche in sede giudiziale

b) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi

d) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consigliare

Art. 17

Dimissioni ed impedimento permanente
del sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente dei Sindaco viene accertato dal Consiglio Comunale.

Art. 18

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 19

Giunta comunale

1. La Giunta è l’organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale, In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programma da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività in sede di esame del Conto Consuntivo.

Art. 20

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da massimo quattro Assessori, a discrezione del Sindaco, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consiglieri Comunali. Il numero degli assessori esterni dovrà essere comunque inferiore al numero degli assessori scelti tra i consiglieri .

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 21

Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 22

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Giunta stessa. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti.

Art. 23

Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune.

2. La giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco; collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’ altresì di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 24

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Titolo III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Art. 25

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 26

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle associazioni.

Art. 27

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazione che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 28

Consultazioni

1. L’Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite con regolamento.

Art. 29

Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unicamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

Art. 30

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unicamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 20 giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 31

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale

b) Regolamento del consiglio comunale

c) Piano Regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

* il 45 per cento del corpo elettorale;

* il consiglio comunale con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzativi della consultazione.

Art. 32

Accesso agli atti

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 33

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di gruppi o delle imprese.

2. La pubblicazione degli atti per i quali è prevista tale forma di pubblicità, avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, sistemato nel palazzo comunale o nelle immediate adiacenze.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all’albo.

5. L’incaricato della pubblicazione degli atti certifica la relativa avvenuta pubblicazione degli atti stessi.

Art. 34

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa tramite almeno un Consigliere comunale.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita, di norma, entro 30 giorni dall’interrogazione.

Titolo IV -
Procedimento amministrativo

Art. 35

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 36

Procedimenti a istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. A ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta scritta nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 37

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti a impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 33 dello statuto.

Art. 38

Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

Titolo V -
Attività amministrativa

Art. 39

Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, e con la Provincia.

Art. 40

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi gestiti con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 41

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 16 del d.lgs n. 267/2000

g) a mezzo convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Art. 42

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, enti strumentali dell’ente locale, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio di bilancio da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

4. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

5. Sono organismi delle aziende e delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

6. Gli organi dell’azienda e dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione.

7. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

8. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale secondo le modalità organizzativi e funzionari previste nel regolamento.

9. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 43

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitariamente a quella di altri eventuali enti pubblici dovrà obbligatoriamente essere maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale nel concorrere agli atti gestionali considerando gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 44

Convenzioni

1. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare convenzioni con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 45

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.

3. Lo statuto, in conformità alla convenzione deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

Art. 46

Accordi di programma

Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del sindaco e delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione dei Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Titolo VI -
Uffici e personale

Art. 47

Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionari di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascuna elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale e dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 48

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

Art. 49

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacali dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacale gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 50

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa vigente, può nominare un direttore generale, i cui compiti e funzioni sono disciplinati dalla legge,

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

5. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 51

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, dal Segretario comunale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

5. I Responsabili degli uffici e dei servizi svolgono le funzioni ad essi demandate dalla legge e dal presente Statuto e dai regolamenti comunali

6. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni suddette al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente Responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 52

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 53

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 54

Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

4. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 55

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei dipendenti in possesso della qualifica funzionale apicale dell’ente.

2. Il vice segretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 56

Controllo interno

1. Il comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del D.lgs 267/2000.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

Titolo VII -
Finanza e contabilità

Art. 57

Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 58

Attività finanziarie del Comune

1. Le entrate finanziare del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consigliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 59

Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario. Il termine del 31 dicembre può essere differito con decreto del Ministro dell’interno d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione dei visto rende esecutivo l’atto adottato.

5. Ai fini del comma 7 dell’art. 162 del D.Lgs. 267/2000 l’Ente assicura ai cittadini la conoscenza dei contenuti del bilancio annuale e suoi allegati mediante apposito avviso di deposito da pubblicarsi per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di esecutività del documento stesso.

Art. 60

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 61

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione dei responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 62

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 63

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente settimanalmente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione deliberata dall’organo consiliare.

Art. 64

Controllo economico della gestione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, viene applicato il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

Titolo VIII -
Disposizioni diverse

Art. 65

Regolamenti comunali

1. Nel rispetto della legge e del presente statuto, vengono emanati regolamenti nelle materie di propria competenza, per l’organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. Ai fini della tutela dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27.7.2000 n. 212 dovrà essere prevista apposita norma all’interno del regolamento comunale di contabilità.

3. Nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali, la podestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme generali e delle disposizioni statutarie, mentre nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali.

I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) devono avere carattere di generalità;

Art. 66

Procedura per la formazione e
approvazione dei regolamenti comunali

1. L’iniziativa per la formazione e l’adozione di nuovi regolamenti comunali spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini ai sensi del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.

3. I regolamenti comunali sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio comunale: dopo l’adozione della deliberazione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della deliberazione stessa, nonché per la durata di giorni 15 dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Art. 67

Modalità per la revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di revisione o di integrazione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata nell’ambito della stessa legislatura.

3. La deliberazione di abrogazione totale della Statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 68

Entrata in vigore dello statuto

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorso trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente, dopo aver espletato le modalità di cui al comma precedente , così come previsto dall’art. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. All’entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto attualmente vigente.



Comune di Vigliano Biellese (Biella)

Statuto comunale

Indice

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 Territorio e sede comunale

Art. 5 Albo pretorio

Art. 6 Stemma e gonfalone

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 Organi

Art. 8 Consiglio comunale

Art. 9 Competenze e attribuzioni

Art. 10 Sessioni e convocazione

Art. 11 Linee programmatiche di mandato

Art. 12 Commissioni

Art. 13 Attribuzioni delle commissioni

Art. 14 Consiglieri

Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 16 Gruppi consiliari

Art. 17 Giunta comunale

Art. 18 Nomina e prerogative

Art. 19 Composizione della Giunta

Art. 20 Funzionamento della Giunta

Art. 21 Attribuzioni

Art. 22 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 23 Sindaco

Art. 24 Attribuzioni di amministrazione

Art. 25 Attribuzioni di vigilanza

Art. 26 Attribuzioni di organizzazione

Art. 27 Vicesindaco

Titolo Il - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Segretario comunale

Art. 28 Nomina, revoca e durata in carica

Art. 29 Vicesegretario

Capo Il L’organizzazione Amministrativa

Art. 30 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 31 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Titolo llI - SERVIZI

Art. 32 I Servizi pubblici locali

Art. 33 Gestione di servizi in forma associata

Titolo IV - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 34 Ordinamento Finanziario e contabile

Art. 35 Autonomia Impositiva

Titolo V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Capo I Partecipazione popolare

Art. 36 Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione

Art. 37 Partecipazione

Art. 38 Istanze

Art. 39 Petizioni

Art. 40 Proposte

Art. 41 Azione referendaria

Art. 42 Disciplina del referendum

Art. 43 Effetti del referendum

Art. 44 Il Difensore Civico

Titolo VI- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 Entrata in vigore dello Statuto

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. La Comunità di Vigliano Biellese è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L’autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1.Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione alla amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dai soggetti giuridici esistenti nell’ambito territoriale e degli interessi che a questi si riferiscono.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione.

l. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e di altri Enti territoriali, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. l rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e altri Enti territoriali sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni ad Enti territoriali.

Art. 4
Territorio e sede comunale.

I. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 18 confinanti: a nord con i Comuni di Ronco Biellese e Valdengo; a sud con il Comune di Candelo; ad est con il Comune di Valdengo; ad ovest con la città di Biella.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Milano n. 234.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

5. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo pretorio.

l. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

l. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma civico concesso con R.D. in data 5 luglio 1934 ed araldicamente così descritto:" Fasciato, d’oro e di rosso, caricato di una torre d’argento in palo; al capo d’azzurro caricato di una ruota dentata, d’oro, a 6 raggi".

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con R.D. 5 luglio 1934. Esso è costituito da: drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami di argento caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento: “Comune di Vigliano Biellese”. L’uso del gonfalone è disciplinato dalla normativa vigente.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
GLI ORGANI DEL COMUNE.

Art. 7
Organi

l. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 8
Consiglio comunale

l. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9
Competenze e attribuzioni

l. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Sessioni e convocazione

I. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie sono quelle convocate per l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del conto consuntivo; tutte le altre sono sessioni straordinarie.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno.

Art.11
Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni o ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede , in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare , nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche , le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico- amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12
Commissioni

l. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti e commissioni temporanee e/o speciali secondo necessità.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari del Comune o rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti nonché singoli cittadini particolarmente versati nelle materie trattate.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

Art. 13.
Attribuzioni delle commissioni

l. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

- le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazioni dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

4. La nomina del Presidente è riservata al Consiglio comunale.

Art. 14.
Consiglieri

I. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la cifra elettorale più elevata, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo generale dell’Ente, nell’ordine temporale di presentazione.

Dall’assunzione al protocollo dell’Ente le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

Art. 15.
Diritti e doveri dei Consiglieri

l. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”. Per “giusto procedimento” si intende quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai necessari pareri ed attestazioni ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Art. 16.
Gruppi consiliari

l. l Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati per la maggioranza nel Consigliere, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista, per la minoranza nei candidati alla carica di Sindaco.

2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17.
Giunta Comunale

l. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 18.
Nomina e prerogative

l. La nomina dei componenti della Giunta è effettuata dal Sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata al Consiglio Comunale nella prima adunanza dallo stesso tenuta.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all’insediamento dei successori.

Art. 19.
Composizione della Giunta.

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 6 Assessori, compreso il Vicesindaco.

2. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori, prima dell’insediamento del Consiglio Comunale , tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

3. Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia i cittadini non facenti parte del Consiglio con eccezione del Vicesindaco che deve essere individuato obbligatoriamente tra i Consiglieri Comunali; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

5. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Art. 20.
Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, oltre al Sindaco o chi ne fa le veci.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. A discrezione del Sindaco e della Giunta possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 21. A
ttribuzioni

l. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e di gestione nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 22.
Deliberazioni degli organi collegiali

l. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

5. l verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23.
Sindaco

l. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

5. Il Sindaco, escluso il caso di dimissioni o di cessazione della carica per altre cause, resta in carica fino all’insediamento del successore.

Art. 24.
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune, nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della L. 142/90 e ss.mm.e ii;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 25.
Attribuzioni di vigilanza

l. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26.
Attribuzioni di organizzazione

l. Il Sindaco:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale.

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco, nei limiti previsti dalla legge;

c) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;

d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e/o Consiglieri comunali;

e) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporsi al Consiglio.

Art. 27.
Vicesindaco

l. Il Vicesindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità dato all’età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I.
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 28.
Nomina, revoca e durata in carica.

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico, e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi della normativa vigente.

Art. 29.
Vicesegretario

1. E’ istituita la figura professionale del Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento senza che occorrano ulteriori provvedimenti esterni.

2. I compiti, le attribuzioni e le modalità di nomina del Vicesegretario sono disciplinate dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

CAPO Il
L’Organizzazione Amministrativa

Art. 30
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L’organizzazione degli Uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità delle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma e sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6. La dotazione organica o l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dall’ente.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico.

8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività e degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell’ente.

Art. 31
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a:

a) definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico amministrativo;

b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo sulla spesa del personale.

TITOLO III -
I SERVIZI

Art. 32
I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, efficienza giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto di una completa informazione

3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrono garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

7. La compartecipazione alle spese per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

9. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno un volta all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificare l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 33
Gestione di servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

7. L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e degli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 34
Ordinamento finanziario e contabile

1. Apposito regolamento disciplina l’ordinamento finanziario e contabile e la revisione finanziaria del Comune nel rispetto della normativa statale vigente.

Art. 35
Autonomia impositiva

1. Il Comune si avvale della autonomia impositiva prevista dalla legge per dotarsi dei necessari mezzi finanziari per soddisfare le esigenze della propria Comunità, secondo i principi di equità, solidarietà, efficacia, efficienza e trasparenza.

TITOLO V
Istituti di partecipazione e diritti e doveri dei cittadini

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 36
Valorizzazione delle forme associative
ed organi di partecipazione

1. L’amministrazione favorisce e promuove l’attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono valorizzate:

a) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

b) l’associazione turistica Pro Loco, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dell’attività turistica. Il Consiglio Comunale potrà prevedere che l’Associazione Pro Loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti il settore.

c) le associazioni e gli enti curativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;

d) le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse;

e) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;

f) le associazioni e i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento degli usi civici e la conservazione delle corveés agro- silvo -pastorali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L’amministrazione interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune, a titolo di contributi promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.

Art. 37.
Partecipazione

l. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, istituendo anche commissioni consultive, per acquisire il parere su specifici problemi.

5. Nell’ambito dei principi di cui sopra, la materia sarà disciplinata da apposito regolamento.

CAPO II
Modalità di partecipazione

Art. 38
Istanze

l. l cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono informazioni su specifici oggetti dell’attività comunale che hanno rilevanza per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le modalità dell’istanza sono indicate da apposito regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 39
Petizioni

I. Chiunque, in forma personale od associativa può rivolgersi, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al quinto comma dell’art. 37 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni 45 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al terzo comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta di Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

6.In ogni petizione devono essere indicati almeno i nomi di due firmatari che assumono la veste di referenti del Comune.

Art. 40
Proposte

l. Almeno 500 cittadini possono avanzare proposte per l’adozione o revoca di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 45 giorni successivi all’organo competente, corredate dai pareri necessari , nonché dell’eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Sono escluse dall’esercizio di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le seguenti materie:

a) tributi, tariffe, bilancio preventivo e conto consuntivo.

b) espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d’urgenza.

c) designazioni e nomine presso enti, aziende o istituzioni di rappresentanti del comune.

Art. 41
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell’anno precedente

b) il Consiglio Comunale

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 42
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità ;

b) i tempi

c) le condizioni di accoglimento

d) le modalità organizzative

e) i casi di revoca e sospensione

f) le modalità di attuazione

Art. 43
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art 44
Il Difensore Civico

1. L’amministrazione Comunale tenuto conto delle problematiche dell’ente, delle dimensioni territoriali e del numero degli abitanti, ritiene di costituire l’Ufficio del Difensore Civico in forma associata e/o convenzionata con altri enti territoriali.

2. A tale fine l’Amministrazione Comunale si renderà parte attiva per istituire la figura del Difensore Civico nella forma di cui sopra ricercando le soluzioni più adeguate per le esigenze della propria comunità.

TITOLO VI
Disposizioni finali

Art. 45
Entrata in vigore dello Statuto

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.







ALTRI ANNUNCI

Errata Corrige
Acquedotto Monferrato S.p.A. - Torino

Tariffe gas metano

Nell’avviso in oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 aprile 2001 - parte III - a pagina 63, sono stati effettuati alcuni errori di stampa:

- al rigo 5° leggasi “Provincia” anziché “Provina”;

- al rigo 25° leggasi “Lire/mc 823,4” anziché “Lire/mc 823,9”;

- all’ultimo rigo leggasi “Paolo Martinotti” anziché “Paolo Martinelli




Comune di Arona (Novara)

Variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17, comma 4 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. “Variante strutturale ai vincoli di piano” - Integrazione atti richiesta dalla Regione Piemonte

Si rende noto

che con deliberazione n. 30 in data 22.5.2001 il Consiglio Comunale ha rettificato ed integrato la D.C.C. n. 88 del 30.11.2000 “Variante strutturale ai vincoli di Piano” a seguito della richiesta della Regione Piemonte - Settore Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici.

Gli elaborati integrativi, unitamente alla deliberazione, rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale, per 30 giorni consecutivi, festivi compresi e cioè dal 13.6.2001 al 12.7.2001 nei seguenti orari:

- da lunedì a venerdì: dalle ore 09.30 alle ore 12.30

- sabato e domenica: dalle ore 14.00 alle ore 15.00

Detto deposito e pubblicità avvengono per “notizia” e non comportano la possibilità di presentare osservazioni.

Arona, 13 giugno 2001

Il Dirigente
Mauro Marchisio




Comune di Bra (Cuneo)

Estratto avviso d’asta vendita a pubblico incanto di proprietà comunale denominata “Cascina Tetti Mattuda” sita nel territorio di Bra

Estratto avviso d’asta vendita a pubblico incanto di proprietà comunale denominata “Cascina Tetti Mattuda” sita nel territorio di Bra, così censita al N.C.T.

F° 18 - particelle n. 38 - 40 - 71;

F° 19 - particelle n. 7 - 8 - 9 - 20 - 22 - 23 - 24 - 44 - 45 - 51;

F° 20 - particelle n. 29 - 57;

F° 21 - particelle n. 18 - 125;

F° 22 - particelle n. 69 - 76 - 78;

F° 24 - particella n. 4.

Aggiudicazione a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Corrispettivo totale cessione: L. 1.776.000.000 (Euro 917.227,45), suddiviso in n. 5 lotti di importi diversi.

Termine scadenza offerte: ore 12,00 del 11 luglio 2001.

Avviso integrale www.comune.bra.cn.it - Ufficio Patrimonio Comune di Bra (CN) tel. 0172 438239 - fax 0172 44333

Bra, 5 giugno 2001

Il Resp. del Procedimento
Gerardo Robaldo




Comune di Cameri (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/11/2000 - Piano di Zona per l’Edilizia Economica Popolare via Matteotti - via Aleramo - Variante ai sensi dell’art. 34 della L. 865/71 - Approvazione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare ai sensi dell’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e dell’art. 34 della Legge 865/71, la variante del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare da attuarsi in Cameri, via Matteotti - via Aleramo, costituita dai seguenti elaborati redatti dalla Responsabile dell’Area Urbanistica Arch. Margherita Testa:

a) Fascicolo “Relazione con modifiche”

b) Fascicolo “Relazione”

c) Fascicolo “Norme Tecniche di Attuazione con modifiche”

d) Fascicolo “Norme Tecniche di attuazione”

e) Fascicolo “Elaborati grafici”.




Comune di Casaleggio Novara (Novara)

Estratto della deliberazione n. 12 in data 7.5.2001 - Regolamento edilizio comunale. Modifica comma 3 art. 16

Il Consiglio comuale

(omissis)

delibera

Di modificare il testo del Regolamento Edilizio Comunale approvato con C.C. n. 2 del 8.1.2001 limitatamente all’art. 16, comma 3, che pertanto risulterà il seguente:

Art. 16

1 - invariato

2 - invariato

3 - La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un’altra costruzione (D)

b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (DC)

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (DS)

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all’altro.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. n. 19/99, il Regolamento approvato è conforme al testo approvato dalla Regione;

(omissis)




Comune di Casalgrasso (Cuneo)

Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 21.3.2001 -"Regolamento Edilizio Comunale - Adozione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare in ogni sua parte la relazione del Sindaco.

2) Di approvare l’allegato regolamento edilizio Comunale, composto di n. 70 articoli e n. 22 modelli allegati, dando atto che lo stesso è conforme al regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 8.7.1999 n. 19.

3) Di dare atto che i modelli allegati sono i seguenti:

Modello 1. Certificato urbanistico (C.U.)

Modello 2. Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

Modello A. Domanda di concessione edilizia

Modello A1. Domanda di variante alla concessione edilizia

Modello B. Domanda di autorizzazione edilizia per interventi di intonacatura facciate e/o tinteggiatura esterna

Modello C. Domanda di autorizzazione edilizia

Modello C1. Domanda di variante ad autorizzazione edilizia

Modello 3. Relazione illustrativa del progetto con verifiche planovolumetriche

Modello 3A. Relazione illustrativa del progetto (senza verifiche)

Modello 3B. Relazione illustrativa del progetto allegato alla domanda di autorizzazione

Modello 4. Concessione edilizia

Modello 4A. Concessione edilizia gratuita

Modello 4B. Concessione edilizia agricola

Modello 5. Autorizzazione edilizia

Modello 6. Comunicazione di inizio lavori

Modello 7. Comunicazione di ultimazione dei lavori

Modello 8. Richiesta del certificato di abitabilità

Modello 8A. Richiesta del certificato di agibilità

Modello 9. Atto di impegno per interventi edificatori nelle zone agricole

Modello 10. Certificato di abitabilità

Modello 10A. Certificato di agibilità

Modello 11. Denuncia inizio attività, relazione fine lavori e collaudo

4) Di trasmettere, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, copia della stessa per estratto, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

5) Di dare atto che il regolamento edilizio entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione, per estratto, del testo della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

6) Di dare atto che la presente deliberazione, dopo l’avvenuta pubblicazione per estratto sul B.U.R.P., unitamente alla documentazione indicata nella nota Tecnica della Regione Piemonte del 12 settembre 2000 prot. n. 756/SP, pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 4 ottobre 2000, verrà trasmessa alla Regione Piemonte.




Comune di Cerano (Novara)

Approvazione di variante parziale al P.R.G.C. vigente art. 17, 7º comma L.R. 56/77 e s.m.i., relativa al cambio di destinazione d’uso di alcune aree

Il Sindaco

Rende noto che con deliberazione di C.C. n. 27 del 22.5.2001 esecutiva ai sensi dei legge, è stato approvato definitivamente il progetto di variante parziale al P.R.G.C. vigente.

Gli elaborati saranno depositati ai sensi dell’art. 18 della L.R. 56/77 presso gli Uffici Comunali in continua visione; chiunque potrà ottenerne copia degli stessi previo deposito delle relative spese.

Il Sindaco
Agostino Frau




Comune di Colleretto Giacosa (Torino)

Lavori di sistemazione idraulica Rio Valassa (evento alluvionale novembre 1994) - Avviso ad opponendum

importo dell’opera: Lire 1.223.000.000 (euro 631.626,70)

impresa: Oliaro S.r.l. via Don Minzoni 11 Casale Monferrato (AL)

Contratto d’appalto in data 6.2.1997, rep. n. 249 atto di sottomissione in data 17.3.1998 rep. n. 261

Avviso ad opponendum

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico

ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 della Legge 20.3.1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici,

avverte

che avendo l’appaltatore dei lavori in oggetto, Impresa Oliaro S.r.l. con sede in via Don Minzoni 11 - Casale Monferrato (AL), ultimato i lavori in base agli atti sopracitati, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall’impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Colleretto Giacosa, 4 giugno 2001

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Pierpaolo Ganio Vecchiolino




Comune di Cuneo

Avviso deposito atti esproprio

Il Sindaco di Cuneo

Visti:

a) la richiesta del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo;

b) l’art. n. 10 e segg. della Legge 22.10.1971 n. 865;

rende noto quanto segue:

1)- Presso la Segreteria Comunale sono depositati ed in pubblica visione gli atti relativi al procedimento espropriativo degli immobili interessati dal seguente progetto:

Strada Provinciale n. 197 Tr. Cuneo - Passatore - S. Pietro del Gallo.

Progetto per la realizzazione di una rotonda in località Passatore all’incrocio tra le S P 197 Cuneo - Passatore - S. Pietro del Gallo e la S P 298 bivio S P 41 - Passatore - S. Benigno.

Il progetto suddetto, è redatto dall’Amministrazione della Provincia di Cuneo.

2- Tutti gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole presso la Segreteria del Comune, entro quindici giorni dall’inserzione del presente avviso sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale).

3)- I proprietari interessati, ove non siano i diretti conduttori dei fondi soggetti ad occupazione, dovranno dare, sotto la loro personale responsabilità, tempestiva notizia dell’inizio della procedura espropriativa agli aventi diritto (quali: affittuari, mezzadri, compartecipanti, conduttori in genere ecc. ecc.), siano essi quelli già indicati sul registro dei terreni da occupare o meno, affinchè possano intervenire, ove lo ritengano, con osservazioni in merito al punto 1).

4)- Sia gli espropriandi che i conduttori dei beni soggetti ad occupazione, debbono fornire le informazioni relative agli Art.li 16 e 17 della Legge 22.10.1971 n. 865, necessarie per la precisa determinazione dell’indennizzo dovuto e delle eventuali indennità aggiuntive.

In particolare dovranno espletare le seguenti formalità:

a) documentare la esistenza o meno di opere e costruzioni gravanti sugli immobili espropriandi;

b) documentare di avere o meno la qualifica di “coltivatore diretto” ed in caso affermativo se tale è la loro prevalente attività ed infine specificare quali sono fra i fondi soggetti ad occupazione quelli direttamente da loro coltivati.

Tale documentazione dovrà contenere i dati anagrafici e di residenza di ogni singolo interessato e per i “coltivatori diretti a titolo principale” dovrà essere completata da altra specifica dichiarazione rilasciata dallo S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati - Ufficio Provinciale di Cuneo) o da autocertificazione secondo le vigenti norme di legge;

c) per tutti i terreni non coltivati direttamente dalla Ditta proprietaria del fondo dovrà essere documentato, (sia dalla Ditta proprietaria che quella conduttrice), che il contratto di conduzione è in atto da almeno un anno, rispetto alla data del deposito del presente avviso presso la Segreteria Comunale.

Tale documentazione dovrà inoltre contenere tutte le indicazioni anagrafiche e di residenza, nonché il Codice Fiscale della Ditta che è realmente conduttrice anche se non corrispondente a quanto riportato sul registro dei terreni da occupare.

5) Le indennità aggiuntive previste dalle vigenti leggi in materia di espropriazioni, non potranno essere conteggiate se entro i 30 giorni successivi alla data della inserzione del presente avviso sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale) non perverranno le documentazioni e le certificazioni sopraindicate o comunicazioni scritte in merito.

Il Sindaco
Elio Rostagno




Comune di Diano d’Alba (Cuneo)

Bando di concorso speciale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica in Diano d’Alba

Il Responsabile del Servizio

In esecuzione della Del. G.M. n. 140/2000 e della determina n. 45/2001

Vista la Legge Regionale n. 46 del 28.3.1995 e ss. mm. e ii.

Rende noto

Che in data 01/06/2001 è stato pubblicato il bando di concorso speciale per l’assegnazione in locazione semplice di n. 6 alloggi di E.R.P. disponibili nel Comune di Diano D’Alba.

La partecipazione è consentita a coloro che abbiano superato il sessantesimo anno di età, non svolgano alcuna attività lavorativa, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, residenti nel comune di Diano d’Alba.

Le domande di partecipazione, da compilare su moduli appositamente predisposti dall’ente, devono essere presentate entro il termine perentorio del 15/7/2001, salvo che si tratti di residenti emigrati all’estero per i quali il termine è prorogato di 30 giorni.

Il Responsabile del Servizio
Silvia Bolmida




Comune di Fara Novarese (Novara)

Estratto della deliberazione n. 18 in data 26.4.2001 - Piano regolatore generale comunale - variante specifica e contestuale alla formazione del piano particolareggiato - controdeduzioni alle osservazioni - approvazione definitiva

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare le controdeduzioni all’osservazione presentata dal Sig. B.P.S. - omissis -

delibera

Di approvare il progetto definitivo della Variante specifica e contestuale alla formazione del piano Particolareggiato redatto dalla Coop. Arch. G1 - omissis




Comune di Fara Novarese (Novara)

Estratto della deliberazione n. 19 in data 26.4.2001 - Piano particolareggiato esecutivo - controdeduzioni alle osservazioni - approvazione definitiva

(omissis)

delibera

Di approvare le controdeduzioni proposte dall’Amministrazione ed accogliere l’osservazione presentata dalla sig.ra G.A. - omissis -

delibera

Di approvare il progetto definitivo di variante specifica e contestuale alla formazione del piano Particolareggiato redatto dalla Coop. Arch. G1 - omissis -




Comune di Grugliasco (Torino)

Delibera C.C. n. 19 del 10.4.2001: “Centro intermodale Merci (C.I.M.) - Revoca della delibera del C.C. 18.12.1998 n. 119 - Accoglimento dell’osservazione presentata dalla Soc. S.I.T.O. S.p.A. e riapprovazione del piano di insediamenti produttivi del centro intermodale merci (C.I.M.)”

(omissis)

Il Consiglio comunale

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

Dato atto degli interventi espressi dai consiglieri ed integralmente trascritti dalla registrazione incisa su CD che vengono allegati all’originale del presente verbale.

Con votazione palese ed unanime di tutti i Consiglieri presenti e votanti relativamente al primo dispositivo della deliberazione;

delibera

- di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria deliberazione 18/12/1998 n. 119 avente oggetto: “Piano di insediamenti Produttivi del Centro Intermodale Merci (C.I.M). Controdeduzione all’osservazione presentata.”;

successivamente

Procedutosi a votazione in forma palese, il cui esito viene proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanze relativamente al secondo dispositivo della deliberazione;

(omissis)

delibera

- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l’osservazione da parte della Società S.I.T.O S.p.A., in data 3/11/1998 prot. n. 26771;

successivamente

Procedutosi a votazione in forma palese, il cui esito viene proclamato dal Presidente nelle seguenti risultanze relativamente al terzo dispositivo della deliberazione;

(omissis)

delibera

- di riapprovare il Piano di insediamenti Produttivi del Centro Intermodale Merci (C.I.M.), per quanto di competenza del Comune, ai sensi dell’art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i., e costituito dai seguenti elaborati che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

Relazione illustrativa; Norme di attuazione; Elenco ditte e dati catastali; Tav. 1 - Planimetria inquadramento territoriale - scala 1:10000; Tav. 2a - Planimetria catastale area a sud della tangenziale-scala 1:500; Tav. 2b - Planimetria catastale area a nord della tangenziale-scala 1:500; Tav. 3a - Planimetria P.I.. area a sud della tangenziale-scala 1:1500; Tav. 3b - Planimetria P.I.P. area a nord della tangenziale-scala 1:1500; Tav. 4 - Viabilità principale interna al P.I.P. - scala 1:5000; Tav. 5a - Progetto planovolumetrico area a sud della tangenziale - scala 1:2000; Tav. 5b - Progetto planovolumetrico area a nord della tangenziale-scala 1:2000; Tav. 6a - Progetto planovolumetrico area a sud della tangenziale - aree “S” per attrezzature al servizio dell’insediamento produttivo-scala 1:2000; Tav. 6b - Progetto planovolumetrico area a nord della tangenziale - aree “S” per attrezzature al servizio dell’insediamento produttivo-scala 1:2000; Tav. 7 - Stato di fatto-infrastrutture e fabbricati-scala 1:5000; Tav. 8 - Planimetria interferenze: cavi irrigui, elettrodotti, gasdotto-scala 1:2000; Tav. 8bis - Planimetria P.I.P. area a nord della tangenziale-Canali irrigui-scala 1:2000; Tav. 9a - Planimetria P.I.P. area a sud della tangenziale: reti acquedotto-antincendio e sezioni stradali-scala 1:2000; Tav. 9b - Planimetria P.I.P. area a nord della tangenziale: reti acquedotto-antincendio e sezioni stradali-scala 1:2000; Tav. 10a - Planimetria P.I.P. area a sud della tangenziale: reti fognarie, acque bianche e nere, sezioni stradali-scala 1:2000; Tav. 10b - Planimetria P.I.P. area a nord della tangenziale: reti fognarie, acque bianche e nere, sezioni stradali-scala 1:2000; Tav. 11a - Planimetria P.I.P. area a sud della tangenziale: reti elettriche, illuminazione, telefonica e sezioni stradali-scala 1:2000; Tav. 11b - Planimetria P.I.P. area a nord della tangenziale: reti elettriche, illuminazione, telefonica e sezioni stradali-scala 1:2000.

- di dare atto che:

1. La viabilità principale interna dovrà essere obbligatoriamente utilizzata sia da C.A.A.T. che da S.I.TO che dagli addetti del terminale ferroviario di S.I.TO, in modo che l’intero traffico veicolare, pesante e leggero, in entrata e in uscita dal C.I.M., sia convogliato nella viabilità interna, con innesto nel sistema tangenziale, riducendo l’interferenza di tali mezzi sulla viabilità ordinata;

2. La viabilità costituita dal sistema di svincolo autostradale per il quale è stato previsto, con la modifica dell’accordo di programma, l’innesto della S.P. n. 175, dovrà essere di uso pubblico senza alcuna limitazione.

Grugliasco, 30 maggio 2001

Il Sindaco
Mariano Turigliatto




Comune di Mosso (Biella)

Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 3/5/2001 ad oggetto: Regolamento Edilizio Comunale approvato con atto n. 35/00 - Integrazione art. 17

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. Di integrare l’art. 17 del Regolamento Edilizio Comunale mediante l’aggiunta del seguente terzo comma:

*3. la distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un’atra costruzione (D)

b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc)

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds)

E’ rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all’altro.




Comune di Ovada (Alessandria)

Approvazione piano di recupero di iniziativa privata in Via Gramsci

Si rende noto, ai sensi dell’art. 41 bis, comma 6, della L.R. 56/77, che, con deliberazione C.C. n. 5 del 19.2.2001, è stato approvato il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dai Sig.ri Moccagatta Gianluca, Bovino Odilla Carla, Moccagatta Luciana inerente la realizzazione di un edificio a destinazione residenziale e commerciale in Via Gramsci.

Ovada, 25 maggio 2001

Il Dirigente del Settore Tecnico
Guido Chiappone




Comune di Poirino (Torino)

Avviso di deposito degli atti per l’imposizione di servitù coattiva e l’occupazione anticipata d’urgenza degli immobili necessari per i lavori di realizzazione opere fognarie

Il Responsabile Ripartizione Tecnica
Servizio Lavori Pubblici

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 16/5/2001, immediatamente eseguibile, con la quale - fra l’altro - veniva avviato il procedimento di imposizione di servitù fognaria ed occupazione anticipata d’urgenza per i lavori in oggetto;

Visto l’art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e succ. modif.;

rende noto

- che sono depositati nella Segreteria comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 13/6/2001, i seguenti atti:

1) Relazione generale - quadro economico

2) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

3) Computo metrico estimativo

4) Elenco prezzi - analisi prezzi

5) Piano particellare di occupazione temporanea e permanente per imposizione fognaria

6) Corografia

7) Planimetria di progetto

8) Profilo longitudinale

9) Piano particellare di occupazione temporanea e occupazione permanente per imposizione fognaria E int.

- che entro il termine di quindici giorni dal 28/6/2001, termine della seguente comunicazione, chiunque abbia interesse può proporre osservazioni scritte depositandole nella Segreteria comunale;

- che copia del presente avviso sarà notificata agli espropriandi nelle forme di legge.

Poirino, 4 giugno 2001

Il Responsabile Ripart. Tecnica
Servizio Lavori Pubblici
P. Becchio




Comune di San Gillio (Torino)

Estratto di espropriazione

Comune di San Gillio - Provincia di Torino Via Roma 6 - tel. 011/984.08.13 fax 011/984.07.57.

E’ indetta l’espropriazione per pubblica utilità per la costruzione della Fognatura Nera Borgata Caussà II lotto dei terreni siti in San Gillio foglio n. 8 mappali n.: 190 - 191 - 192 - 193 - 185 - 184 - 172 - 170 - 169 - 171 - 168 - 167 - 79 - 166 - 165 - 164 - 174 - 175 - 176 - 179 - 296 - 177 - 178 - 256 - 141 - 274.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Pietro Gentile




Comune di San Maurizio Canavese (Torino)

Avviso di deposito e pubblicazione di piano di recupero di complesso edilizio a destinazione residenziale e terziaria

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 28.5.2001 con la quale è stato adottato il piano di recupero afferente complesso edilizio a destinazione residenziale e terziaria posto in Via Remmert;

rende noto

che gli atti del piano di recupero medesimo, unitamente alla citata deliberazione consiliare, sono depositati presso la Segreteria e pubblicati per estratto all’albo pretorio del Comune, Piazza Martiri della Libertà n. 1 (Tel. 011/9263211) per 30 gg. consecutivi dal 13/6/2001 al 13/7/2001 durante i quali chiunque potrà prenderne liberamente visione con il seguente orario:

giorni feriali: dalle ore 9,00 alle ore 12,00

giorni festivi: dalle ore 11,00 alle ore 12,00;

e presentare nei successivi trenta giorni e quindi entro il 12/8/2001 osservazioni e proposte nel pubblico interesse in duplice copia di cui una in carta legale.

Il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi dell’art. 40, comma primo, della Legge Regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

San Maurizio Canavese, 5 giugno 2001

Il Responsabile
del Servizio Urbanistica
Mauro Fiorio




Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Avviso di pubblicazione graduatoria definitiva dei concorrenti al bando per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. indetto in data 7 novembre 2000

Si rende noto che in data 23.5.2001 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Mauro T.se e dei restanti comuni dell’ambito territoriale n. 7, nonché c/o l’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, la graduatoria definitiva dei concorrenti al bando per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica indetto con bando del 7.11.2000.

Comune di San Mauro Torinese, 1 giugno 2001

Il Dirigente Settore Amministrativo
Silvia Cardarelli




Comune di Settimo Torinese (Torino)

Lavori di completamento dei marciapiedi di Via Regio Parco. Contratto: n. 413 del 6/8/1999. Impresa: Rotunno Ing. Vito S.p.A. - con sede in Caprie (TO), Via Roma n. 8; Avviso ad opponendum (art. 360 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F)

Il Direttore

ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F sui Lavori Pubblici;

Avverte

che a seguito dell’avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall’impresa Rotunno Ing. Vito S.p.A., con sede in Caprie (TO) con contratto Rep. n. 413 del 6/8/1999, si dovrà provvedere all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere.

Si invitano pertanto tutti coloro che vantassero verso l’Appaltatore medesimo in conseguenza dei lavori stessi per l’occupazione permanente o temporanea di stabili e danni relativi, a presentare alla Segreteria Comunale la documentata loro istanza entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, avvertendo che non si terrà alcun conto, in sede amministrativa, delle istanze presentate trascorso detto termine.

Settimo Torinese, 24 maggio 2001

Il Direttore del Settore
Ambiente e Territorio
Giovanni Serra




Comune di Tavagnasco (Torino)

Avviso ad opponendum

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 della legge 20/3 del 1865 n. 2248 sui lavori pubblici, il Responsabile del Servizio opere pubbliche avverte che, avendo l’appaltatore dei lavori di sistemazione parete rocciosa IIº intervento ultimato i lavori in base al contratto n. 442 di repertorio, chiunque vanti crediti verso la ditta GEO+Felsen S.r.l. con sede in Merano (TN) P.zza Teatro n. 23, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare istanza al Comune di Tavagnasco corredata dei relativi titoli entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Tavagnasco, 5 giugno 2001

Il Segretario Comunale




Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Avviso di pubblicazione e deposito Variante al P.R.G. vigente

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l’art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e s.m.i.;

- Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- Vista la deliberazione n. 29 del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2001 (mecc. n. 01 00124/33) avente il seguente oggetto: “I.S. vie di nuova comunalizzazione strada Bertolla approvazione progetto preliminare - importo totale di L. 437.000.000 (euro 225.691,66) - adozione di variante al P.R.G. ai sensi art. 1 comma 5 legge 1/78 e art. 17 comma 7 L.U.R. - finanziamento a medio/lungo termine”.

Rende noto

che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell’art. 17 della L.U.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l’Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo stesso e precisamente dal 14 giugno 2001 al 13 luglio 2001, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio, e cioè dal 28 giugno 2001 al 13 luglio 2001, chiunque può presentare osservazioni, in forma scritta, e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale - via Milano n. 1) in ore d’ufficio dei giorni feriali.

Il Dirigente del Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano




Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 32603 del 22.5.2001

Oggetto: T.U. 1775/1933 - Domanda di rinnovo e di subingresso presentata in data 30.12.1999 (prot. n. 50639) alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche da Appiano Luigi, Appiano Marta, Martinengo Chiaffredo, Martinengo Felice, Martinengo Caterina, Società Calcestruzzi Valente S.r.l. per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal fiume Tanaro in Comune di Asti ad uso irriguo, successiva alla richiesta di rinnovo della concessione in essere, assentita a Massano Giovanni e Massano Giuseppina, con disciplinare dell’Ufficio del Genio Civile di Asti, derivazione irrigua n. 55, registrato in data 9.1.1964, Repertorio n. 666, già presentata al Genio Civile di Asti in data 9.3.1993 (prot. n. 575) da Massano Giovanni e Massano Valeria.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere ad Appiano Luigi, Appiano Marta, Martinengo Chiaffredo, Martinengo Felice, Martinengo Caterina, Società Calcestruzzi Valente S.r.l. il rinnovo ed il subingresso e Massano Giovanni e Massano Giuseppina, relativamente alla derivazione di mod. max. 1 di acqua dal fiume Tanaro in Comune di Asti per uso irriguo;

2) di accordare la concessione per ulteriori anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data suddetta del canone annuo di L. 74.600 (Euro 38.5), soggetto a periodici aggiornamenti I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

disciplinare

(omissis)

Art. 6 - Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria sarà l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. - (omissis) -

Art. 7 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

- (omissis) - la ditta concessionaria dovrà:

- b) garantire il libero rilascio a valle delle proprie opere di presa, del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) pari in questo caso a l./sec. 11535,65.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 8 - Deflusso Minimo Vitale.

E’ fatta salva la possibilità della Amministrazione concedente di introdurre ulteriori disposizioni o modificare quelle esistenti in merito al rispetto di portate minime di rilascio nei campo dei valori del deflusso naturale superiore al D.M.V., preso quale valore di base.

(omissis)

Asti, 27 febbraio 2001

(omissis)

Il Capo Servizio Ambiente
Oreste Meschia




Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche

Avviso ai creditori - Interventi di ripristino del regolare deflusso delle acque dei torrenti e rii in territorio montano - Comuni sede dell’intervento: Ailoche, Caprile, Crevacuore, Pray B.se, Ronco B.se, Ternengo, Varallo, Zumaglia

Il Dirigente del Settore

Ai sensi dell’art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici 11.2.1994, n. 109 e ss.mm.”

avverte

che in seguito all’ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall’Impresa Meggiana s.a.s. con sede in via Pietre Grosse, n. 16 - 13020 Piode (VC) P. IVA n. 00504360025, con contratto in data 15.7.1999, rep. n. 743 - registrato a Vercelli in data 16.8.1999, al n. 5372, chiunque vanti crediti verso l’impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori suddetti, potrà presentare a questo Settore istanza, in competente bollo, di credito od opposizione allo svincolo cauzionale, corredata dei relativi titoli giustificativi, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore
Elio Caruso




Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino

Avviso ad opponendum

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO)

In esecuzione del disposto dell’art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso l’Impresa Cogeis S.p.A., aggiudicataria dei lavori di costruzione canali di fognatura bianca lungo Strada del Portone, tra la via della Repubblica ed il sottopassaggio ferroviario -

Lotto III - Comune di Torino, assunti con contratto d’appalto stipulato in data 11 gennaio 2000 registrato a Chivasso il 31/1/2000 al n. 449 Serie 3 Atti Privati, a presentare alla Società Acque Metropolitana Acque Torino S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 31 maggio 2001

L’Amministratore Delegato
Paolo Romano




Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino

Avviso ad opponendum

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO)

In esecuzione del disposto dell’art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso l’Impresa Cosfaber S.r.l., aggiudicataria dei lavori di costruzione di canale nero lungo la Strada Comunale di Mongreno in Comune di Torino, assunti con contratto d’appalto stipulato in data 22 settembre 1999 a presentare alla Società Acque Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 5 giugno 2001

L’Amministratore Delegato
Paolo Romano