Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

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Provincia di Vercelli

Modifiche allo Statuto provinciale

Si rende noto che il Consiglio Provinciale con deliberazione n 181 del 3.4.2001, esecutiva, ha approvato le seguenti modifiche allo Statuto della Provincia di Vercelli:

L’art. 5 “Organi” viene così modificato:

1. Sono organi politici di governo della Provincia il Consiglio, la Giunta e il Presidente della Provincia.

Il comma 5 dell’art. 8 “Diritti e doveri dei Consiglieri” viene così modificato:

5. I Consiglieri hanno diritto:

omissis

d) di richiedere, in numero non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati, la convocazione del Consiglio indicando le questioni che il Presidente deve inserire all’ordine del giorno, secondo le disposizioni sul diritto di iniziativa previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

e) di richiedere motivatamente per iscritto in numero non inferiore ad un quarto dei Consiglieri assegnati, l’esercizio del controllo sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio con le modalità di cui all’art. 127 del D.Lgs. 267/2000;

f) di percepire le indennità stabilite dalla legge.

g) di consultare presso l’Ufficio “Atti di Giunta” ed avere copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta, trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari.

Il comma 6 bis dell’art. 11 “Commissioni Consiliari” viene così modificato:

Il Consiglio può istituire al proprio interno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, Commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione, composte in proporzione ala consistenza numerica delle forze politiche in esso rappresentate, garantendo, comunque, la presenza di tutti i gruppi consiliari. I poteri e la composizione di tali Commissioni sono stabiliti, di volta in volta, nella deliberazione di nomina. Il regolamento determina le modalità del loro funzionamento. Tali commissioni si uniformano per quanto inerisce al loro funzionamento alle disposizioni previste per le commissioni consiliari permanenti dal regolamento per l’organizzazione del Consiglio provinciale.

TITOLO II

CAPO III
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Il comma 2 dell’’art. 20 “Competenze” viene così modificato:

2. Nell’esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Provincia, in particolare:

omissis

t) nomina, sentita la Giunta, i responsabili delle unità organizzative di massimo livello, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, dallo statuto e dai regolamenti provinciali. Assegna, inoltre, valutate le proposte del Comitato tecnico di coordinamento di cui all’art. 26, il personale a ciascuna unità organizzativa di massimo livello, in conformità alla dotazione organica e alle esigenze di perseguire gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione.

omissis

v) può attribuire ai Dirigenti responsabili di settore, delega, per la durata del loro incarico, per l’esercizio della rappresentanza in giudizio della Provincia.

Il comma 1 dell’art. 25 “Personale” viene così modificato:

1. Il personale è inserito in un’unica dotazione organica, che deve conformarsi alla programmazione triennale del fabbisogno da approvarsi dal Consiglio provinciale contestualmente all’adozione del bilancio di previsione.

Il comma 3 dell’art. 26 “ Dirigenti” viene così modificato:

3. La preposizione dei Dirigenti alle unità organizzative di massima dimensione è limitata nel tempo. Essi comunque esercitano le funzioni di competenza fino all’emanazione del provvedimento presidenziale di conferimento dell’incarico e/o rinnovo dello stesso.

L’art. 31 “ Controllo di gestione” viene così modificato:

1. La Provincia applica il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dall’art. 197 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’attività finalizzata alla realizzazione dei predetti obiettivi.

2. La Provincia sviluppa, altresì, un ulteriore sistema di controlli finalizzato a garantire il riscontro della regolarità giuridico-amministrativa e contabile delle proprie attività, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali e del restante personale dipendente.

Il comma 1 dell’art. 36 “ Partecipazione ad enti di diritto privato” viene così modificato:

1. La partecipazione della provincia a società per azioni per la gestione di pubblici servizi è consentita, anche senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, a norma dell’art. 116 del D.Lgs. n. 267/2000.

All’art. 39 “Regolamenti” viene aggiunto il seguente comma:

3. Le contravvenzioni ai regolamenti provinciali per l’esercizio delle funzioni sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita in apposito regolamento.

TITOLO VII

CAPO I
TRASPARENZA

Il comma 3 dell’art. 48 “ Informazione” viene così modificato:

La Provincia assicura ai cittadini, ivi compresi quelli dell’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in uno dei comuni della provincia, l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

CAPO III
ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE

Il comma 1 dell’art. 53 “Istanze” viene così modificato:

I cittadini residenti nel territorio provinciale, singoli o associati, nonché i cittadini dell’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in uno dei Comuni della Provincia possono presentare istanze scritte agli organi della Provincia in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’azione provinciale.

Il comma 1 dell’art. 54 “Petizioni” viene così modificato:

1 I cittadini residenti nel territorio provinciale, in numero di almeno cinquecento, ivi compresi i cittadini dell’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in uno dei Comuni della Provincia, possono presentare petizioni scritte agli organi della Provincia, in relazione alle rispettive sfere i competenza, per chiedere l’adozione di atti amministrativi o l’assunzione di iniziative di interesse collettivo.

CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO

L’art. 58 viene così modificato:

1 E’ istituito il Difensore civico a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione provinciale, nonché a tutela dei diritti e interessi dei cittadini.

2 Il Difensore civico è eletto, dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro 60 gg. e la nomina è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Egli resta in carica tre anni, e, comunque, fino all’entrata in carica del suo successore ed è rieleggibile una sola volta.

3 Il Difensore civico cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni, morte o impedimento grave, per decadenza pronunciata dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati in ragione della sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità, per revoca pronunciata dal Consiglio provinciale con identica maggioranza a causa di gravi inadempienze ai doveri d’ufficio.

4 Il regolamento determina le indennità ed i requisiti occorrenti per ricoprire la carica di difensore civico provinciale e disciplina l’esercizio delle sue funzioni.

L’art. 59 viene così modificato:

Prerogative

1. Il Difensore civico, su richiesta o indicazione di qualunque interessato, ovvero d’ufficio, interviene, ad esclusione della materia del pubblico impiego, presso la Provincia, gli enti e le aziende da questa dipendenti nonché presso i concessionari di servizi provinciali, per disfunzioni, carenze e ritardi, affinché’ vi si ponga rimedio e venga garantita l’osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti provinciali. I membri del Consiglio e della Giunta nonché’ i membri degli organi elettivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Provincia possono proporre istanze al Difensore civico esclusivamente a tutela dei cittadini e mai per fini personali correlati alla posizione ricoperta.

2. Alle segnalazioni e alle eventuali richieste del Difensore civico, i vari responsabili dei procedimenti e se del caso, i dirigenti responsabili di settore forniscono motivata risposta entro i termini e con le modalità previste nel regolamento. A sua volta, il Difensore civico che sia intervenuto su richiesta o indicazione di soggetto interessato, riferisce entro il termine massimo di 60 giorni, verbalmente o per iscritto a quest’ ultimo circa gli esiti del suo intervento. Il Difensore civico deve sospendere la propria attività’ nei casi in cui venga a conoscenza che è stata intrapresa azione penale sui fatti a lui segnalati.

3. Il Difensore civico, inoltre:

a. segnala al Presidente della Provincia ed agli organi provinciali di governo nonché ai dirigenti responsabili di settore le disfunzioni, i ritardi, gli abusi e le carenze riscontrati ed avanza, se del caso, le opportune proposte;

b. può intervenire affinché sia data piena attuazione alle norme del capo V del titolo VII introdotte nello statuto in attuazione dei principi della legge n. 212/2000, che detta disposizioni in materia di statuto dei contribuenti;

c. svolge le funzioni previste dalla legge in materia di accesso ai documenti amministrativi e in materia di controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;

d. ha facoltà’ di convocare il responsabile del procedimento al fine di chiedere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati.

e. ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché le copie di atti e documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, senza che possa essergli opposto alcun diniego né segreto d’ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.

Dopo l’art. 59 viene aggiunto il seguente:

Art. 59 bis
Mezzi del difensore civico

1. La provincia mette a disposizione del Difensore civico idonei locali presso la sede centrale, dotati di quanto necessario per il buon funzionamento dell’Ufficio stesso.

2. Le spese per i locali ed i mezzi necessari per il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico sono a carico del bilancio della provincia.

3. Il Difensore civico è coadiuvato nello svolgimento della sua attività da personale provinciale di adeguata esperienza e preparazione.

L’art. 60 “Collaborazione con i Comuni” viene abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 60
Rapporti con il Consiglio provinciale

1. Il Difensore civico sottopone entro il 28 febbraio di ogni anno al Consiglio provinciale, tramite il Presidente del Consiglio, previa comunicazione al Presidente della Provincia, la relazione sull’attività svolta con le osservazioni e le proposte atte a migliorare sempre più i rapporti tra l’amministrazione e i cittadini. Copia della relazione è trasmessa a cura dell’ufficio “Atti del Consiglio” agli Assessori ed ai Consiglieri provinciali, al Direttore ed al Segretario generale.

2. Al Difensore civico vengono inviati gli ordini del giorno del Consiglio e della Giunta provinciale nonché quelli delle commissioni consiliari.

Al TITOLO VII viene aggiunto il

CAPO V

Disposizioni a tutela dei contribuenti con i seguenti articoli:

Art. 60 bis

Rapporti con il contribuente e limiti concernenti l’applicazione delle norme del presente capo.

1. I rapporti con il contribuente sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede nonché a quelli della informazione, conoscenza degli atti, chiarezza e motivazione degli stessi.

2. Le modalità’ organizzative riguardanti la materia dei tributi provinciali sono volte a tutelare i contribuenti, per cui trovano applicazione, previa, se del caso, l’adozione delle prescritte norme regolamentari, gli istituti deflattivi del contenzioso, tra i quali si richiamano l’autotutela, l’interpello del contribuente, la compensazione e l’accertamento con adesione.

3. Gli atti destinati al contribuente devono essere portati alla sua conoscenza, con le modalità che assicurino la riservatezza sul loro contenuto, ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari;

4. Non possono essere applicate sanzioni a carico del contribuente in dipendenza di violazioni formali comportanti errori ininfluenti per l’ente impositore.

5. Le norme del presente capo concernono solo rapporti e situazioni derivanti dall’applicazione dei tributi provinciali, per cui non investono le altre entrate di pertinenza dell’ ente.

Art. 60 ter
Diritto di informazione

1. I regolamenti provinciali in materia tributaria, oltre che essere pubblicati cosi’ come dispone la vigente normativa, sono messi a disposizione di chiunque interessato presso l’Ufficio relazioni con il pubblico e sono portati a conoscenza dei cittadini, dopo la loro approvazione, attraverso la stampa locale e a mezzo del sito Internet della provincia.

2. Il contribuente deve essere informato di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, con possibilità’ di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale, di un credito.

3. L’invio della comunicazione preventiva di cui al c.2 del presente articolo non rappresenta motivo ostativo alla regolarizzazione della pratica da parte del contribuente, fermo restando che l’obbligo di informativa non opera in presenza di illeciti non ravvedibili.

Art.60 quater
Violazioni in dipendenza di ritardi, omissioni
od errori degli uffici

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente nel caso in cui questi si sia conformato a indicazioni contenute in atti degli uffici provinciali oppure quando il suo comportamento, che ha concretizzato la violazione, sia dipeso da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori compiuti dall’ente.

2. Le argomentazioni del contribuente, attestanti i fatti che a suo dire legittimano l’invocazione della non punibilità’, e’ oggetto di un contraddittorio con il competente servizio provinciale.