Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

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Comune di Stresa (Verbano Cusio Ossola)

Statuto comunale (approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 dell’8.2.2001)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 autonomia statutaria

Art. 2 stemma, gonfalone

Art. 3 territorio e sede comunale

Art. 4 finalità

Art. 5 albo pretorio

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 6 organi istituzionali

Capo I - Consiglio Comunale

Art. 7 elezione e composizione

Art. 8 consiglieri comunali

Art. 9 competenze del consiglio comunale

Art. 10 esercizio della potestà regolamentare

Art. 11 commissioni permanenti consiliari

Art 12 commissioni speciali consiliari

Art. 13 sessioni del consiglio

Art. 14 pubblicità delle sedute

Art. 15 deposito proposta

Art. 16 decadenza e dimissioni dei consiglieri

Art. 17 votazioni e funzionamento del consiglio

Art. 18 verbalizzazione

Capo II - Sindaco e Giunta comunale

Sezione I - Sindaco

Art. 19 Sindaco - organo istituzionale

Art. 20 funzioni

Art. 21 competenze del Sindaco - ufficiale di governo

Art. 22 potere di delega

Art. 23 rappresentanza del Comune

Art. 24 nomina della Giunta

Art. 25 incompatibilità ed ineleggibilità

Sezione II - Giunta

Art. 26 funzioni e composizione della Giunta

Art. 27 entrata e permanenza in carica

Art. 28 mozione di sfiducia

Art. 29 cessazione di singoli componenti della Giunta

Art. 30 dimissioni dalla carica di assessore

Art. 31 revoca e decadenza degli assessori

Art. 32 riunioni - convocazioni

Art. 33 votazioni - modalità

Art. 34 competenze della Giunta

TITOLO III - ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Capo I - Segretario comunale

Art. 35 nomina

Art. 36 funzioni

Art. 37 dovere di relazione

Art. 38 attribuzioni consultive

Art. 39 attribuzioni di legalità e garanzia

Capo II - Organizzazione uffici

Art. 40 criteri fondamentali d’organizzazione

Art. 41 responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 42 incarichi di alta specializzazione

Art. 43 commissioni di selezione pubblica

TITOLO IV - RESPONSABILITA’

Art. 44 responsabilità verso il Comune

Art. 45 responsabilità verso terzi

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 46 ordinamento

Art. 47 attività finanziaria del Comune

Art. 48 diritti dei contribuenti nel campo tributario

Art. 49 amministrazione dei beni comunali

Art. 50 attività contrattuale

Art. 51 contabilità comunale

Art. 52 revisione economico - finanziaria

Art. 53 tesoreria

TITOLO VI - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 54 svolgimento dell’azione amministrativa

Capo I - Servizi

Art. 55 servizi pubblici comunali

Art. 56 scelta della forma di gestione

Capo II - Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma

Art. 57 convenzioni

Art. 58 consorzi

Art. 59 unione di comuni

Art. 60 accordi di programma

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 61 partecipazione

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

Art. 62 partecipazione a procedimento amministrativo

Art. 63 diritto di accesso e di informazione

Art. 64 istanze

Art. 65 petizioni

Art. 66 proposte

Capo II - Associazionismo e partecipazione

Art. 67 principi generali

Art. 68 organismi di partecipazione

Art. 69 comitati di frazione

Art. 70 partecipazione alle Commissioni

Capo III - Referendum e diritto di accesso

Art. 71 referendum

Art. 72 effetti del referendum

Art. 73 diritto di accesso

Art. 74 diritto di informazione

Capo IV - Difensore civico

Art. 75 nomina

Art. 76 incompatibilità e decadenza

Art. 77 mezzi e prerogative

Art. 78 rapporti con il Consiglio

Art. 79 indennità di funzione

TITOLO VIII - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 80 partecipazione alla programmazione

Art. 81 iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 82 pareri obbligatori

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 83 modificazioni e abrogazioni dello Statuto

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Stresa è Ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l’osservanza delle norme di legge. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune si riconosce come Comune europeo e in tale spirito s’impegna ad applicare i principi della Carta europea dell’autonomia locale, obbligandosi ad operare, per quanto di sua competenza, per l’ accelerazione del processo d’integrazione europea.

4. Il Comune è Ente democratico che crede nei principi della pace e della solidarietà.

Art.2
STEMMA, GONFALONE

1. Il Comune che negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Stresa, ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con Regio Decreto datato 29 aprile 1915.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

3. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art.3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del comune si estende per 33,23 kmq, confina con i comuni di Verbania, Baveno, Gravellona Toce, Omegna, Gignese, Brovello Carpugnino, Belgirate e Lesa. La circoscrizione territoriale comprende oltre al Capoluogo, ove ha sede il Municipio, anche le frazioni di Binda, Passera, Vedasco, Brisino, Magognino, Levo, Campino, Someraro, Carciano, Isola Bella, Isola Superiore o Pescatori, e dalle seguenti borgate: La Sacca, Le Sale, Pratolongo, I Falchetti, Alpino, Mottarone.

2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi degli artt. 117 e 133 Cost. previa consultazione della popolazione del Comune.

3. Sulla facciata della sede municipale vanno costantemente esposte nell’ordine (per chi guarda la facciata) da sinistra a destra rispettivamente le bandiere: europea, nazionale, regionale e comunale.

4. All’interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art.4
FINALITA’

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità locale, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) Promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 5
ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario comunale a mezzo del messo comunale cura la pubblicazione degli atti e, su attestazione del messo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

3. Il Comune può inoltre individuare ulteriori spazi di pubblicazione ed affissione dei provvedimenti riguardanti la collettività, e ricercare altre modalità di informazione ai cittadini.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 6
ORGANI ISTITUZIONALI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

CAPO 1
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7
ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alla durata in carica, alla composizione e allo scioglimento del Consiglio, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 8
CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione. Nel caso di surroga il Consigliere entra in carica non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione che ha efficacia immediata.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista una delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.

L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Il Consiglio provvede inoltre all’esame delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei candidati alla carica di Assessore non facenti parte del Consiglio stesso.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di ottenere copia a titolo gratuito secondo quanto prevede l’apposito regolamento.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge. Sono inoltre stabiliti dalla legge e dal regolamento i rimborsi spese e le indennità spettanti per l’esercizio delle funzioni amministrative.

9. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni salvo che tali comportamenti non abbiano rilevanza penale. Il Comune assicura l’assistenza in sede processuale agli Amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti e responsabilità civile penale o amministrativa in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con il Comune. Nel caso in cui il giudizio si concluda con una condanna di carattere penale o amministrativa-contabile, l’Amministratore dovrà rimborsare al Comune le spese dal medesimo sostenute per l’assistenza fornita, nonché risarcire il danno ingiusto provocato in violazione dei diritti di terzi.

10. Il Comune assicura i propri Amministratori, nella tutela dei loro diritti ed interessi, contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

11. Ciascun Consigliere comunale è tenuto a trasmettere al Comune all’inizio e alla fine del mandato, e annualmente entro un mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della propria dichiarazione o del relativo modello sostitutivo. Tali documenti sono conservati dal Segretario comunale e debbono essere, a domanda, esibiti in visione dei cittadini.

Art. 9
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera collettività, delibera l’indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

A tal fine il Sindaco neo eletto, sentita la Giunta, presenta entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla sua proclamazione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo sulla base del programma proposto al corpo elettorale.

Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, esprimendo il proprio parere. E’ data facoltà al Consiglio, in occasione della presentazione annuale della verifica dei programmi da parte della Giunta, di proporre integrazioni e modifiche alle linee programmatiche sulla base delle esigenze e problematiche che dovessero presentarsi.

2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

4. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

6. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
ESERCIZIO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio Comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti sono votati nel loro insieme, o su richiesta di almeno quattro consiglieri presenti, articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. I regolamenti, una volta divenuti esecutivi ai sensi di legge sono pubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dal I° giorno del mese successivo alla scadenza di tale pubblicazione.

4. Copia dei regolamenti comunali e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa a seconda della materia ove previsto, alle competenti autorità per la loro omologazione.

Art. 11
COMMISSIONI PERMANENTI CONSILIARI

1. Il consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno commissioni consiliari consultive permanenti in materia:

- Istituzionale: per la revisione ed aggiornamento dello statuto e dei regolamenti.

- Gestionale: per il conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi.

2. La composizione delle commissioni deve essere in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dall’apposito regolamento.

Art. 12
COMMISSIONI SPECIALI CONSILIARI

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all’articolo precedente, ha facoltà inoltre di istituire al suo interno in via temporanea:

a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune;

b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie;

c) Commissione per gli adempimenti relativi all’ammissibilità del Referendum comunale previsto dal presente Statuto.

2. Un quarto dei consiglieri assegnati al Comune, può richiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati e deve altresì determinare i tempi e le modalità di funzionamento della commissione speciale.

3. La presidenza di dette commissioni spetta ad uno dei rappresentanti della minoranza.

Art. 13
SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e nei casi d’urgenza, secondo le modalità di convocazione previste dal Regolamento del Consiglio.

2. Sono sessioni ordinarie solamente quelle in cui vengono messi in discussione il bilancio di previsione e il conto consuntivo; per la determinazione della data di dette sessioni va sentita preventivamente la conferenza dei capi-gruppo.

3. Nei casi d’urgenza la seduta del Consiglio deve aver luogo dopo almeno ventiquattro ore successive all’atto di convocazione.

4. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio con avviso scritto da notificare al domicilio eletto da ogni singolo consigliere.

5. Il Regolamento determina le norme per la convocazione e funzionamento del Consiglio.

Art.14
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono di norma pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

Art. 15
DEPOSITO PROPOSTA

1. Nessun argomento può essere sottoposto a deliberazione definitiva se la relativa proposta non viene depositata in segreteria contestualmente alla convocazione del Consiglio Comunale.

2. I capigruppo consiliari hanno diritto, a richiesta, di ricevere copia della documentazione di cui al precedente comma.

3. Su argomenti di particolare rilevanza e complessità tecnica e cioè bilanci, regolamenti, scelta della forma gestionale dei pubblici servizi, modifiche o integrazioni dello statuto, piani urbanistici, e altri stabiliti dal regolamento, il termine di cui al I° comma è elevato a giorni 10.

Art. 16
DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri, oltre che in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale, cessano dalla carica nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e in caso di morte.

2. Il Consigliere che non partecipa senza comprovata giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto; Si ha comprovata giustificazione quando il Consigliere fa pervenire, prima della seduta consiliare, comunicazione scritta indicante i motivi dell’assenza. La comunicazione può essere successiva solo per causa documentabile.

3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d’ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune. E’ pronunciata dal Consiglio almeno 10 giorni dopo l’avvenuta notifica della relativa proposta.

4. La valutazione dell’accertamento dei presupposti per la pronuncia della decadenza va discussa in Consiglio Comunale in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per l’appello nominale. La decadenza è approvata quando riporta il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

5. Alla surroga dei Consiglieri dichiarati decaduti si procede nella stessa seduta.

6. E’ facoltà di ogni singolo Consigliere presentare per iscritto e indirizzare al Consiglio le dimissioni dalla carica. Esso sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottate dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

7. La surrogazione del Consigliere deceduti deve avvenire entro 20 giorni dalla data di decesso e comunque nella prima seduta utile se questa dovesse cadere prima del decimo giorno.

8. La surrogazione avviene in favore del candidato che nella medesima lista immediatamente segue l’ultimo eletto.

Art. 17
VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Per la validità delle deliberazione è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune e la maggioranza dei votanti, salvo che la legge o il presente statuto non prevedano maggioranze qualificate.

2. Le votazioni di norma sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto ove siano dichiarati espressamente giudizi e qualità morali delle persone.

3. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio ed i sistemi di votazione.

Art. 18
VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l’adunanza e ne cura la pubblicazione e l’esecutività.

2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, nonché i nomi dei Consiglieri astenuti e che hanno votato contro.

3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto ed i motivi del medesimo.

4. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri.

CAPO II
SINDACO E GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I
SINDACO

Art. 19
SINDACO - ORGANO ISTITUZIONALE

1. Il Sindaco, oltre ad avere la rappresentanza generale del Comune, è l’organo responsabile dell’amministrazione comunale ed entra in carcia subito dopo la proclamazione.

2. Compete al Sindaco indirizzare e gestire l’attività comunale.

3. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra nelle manifestazioni e cerimonie ufficiali e durante il compimento di atti come ufficiale di governo. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 20
FUNZIONI

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissando la data delle adunanze e l’ordine del giorno; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.

2. Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge.

3. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

4. Riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

5. Il Sindaco assume su di sé l’incarico per le politiche di pari opportunità tra cittadine e cittadini, e di difesa dei bambini.

Art . 21
COMPETENZE DEL SINDACO -
UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:

a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, agli adempimenti demandategli dalle

leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;

b) All’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Nell’ambito delle specifiche materie il Sindaco può delegare ai Consiglieri le competenze attribuitegli dalla legge.

Art. 22
POTERE DI DELEGA

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con esclusione della firma di atti aventi rilevanza esterna.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Responsabili di servizio e/o al Segretario/Direttore.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta , per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Nell’esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto degli artt. 44 e 45 del presente Statuto.

6. Il Sindaco può conferire ai Consiglieri Comunali un mandato per lo svolgimento di uno specifico incarico. Il Consigliere Comunale incaricato, che non ha alcun potere nei confronti di terzi, riferisce unicamente al Sindaco, che assumerà gli eventuali provvedimenti verso i terzi.

Art. 23
RAPPRESENTANZA DEL COMUNE

1. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune.

2. L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile al Direttore se nominato o ai Responsabili di Settore, in base a delega rilasciata dal Sindaco.

3. La delega può essere di natura generale; con essa il Sindaco assegna l’esercizio della rappresentanza per il compimento dei seguenti atti:

- rappresentanza in giudizio con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

- stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;

4. Il Sindaco può altresì delegare nelle medesime forme di cui sopra ciascun assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una rappresentanza di carattere politico-istituzionale:

- rappresentanza del Comune in manifestazioni politiche;

- stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unione di Comuni.

Art. 24
NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali designa un vice Sindaco, ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo, che il consiglio discute ed approva in apposito documento.

2. Al vice Sindaco va conferita la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 25
INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’

1. Le cause di incompatibilità con la carica di Sindaco e di Assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.

2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.

3. L’Ufficio di Sindaco e di Assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.

SEZIONE II
GIUNTA

Art. 26
FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori fissato dal Sindaco tra un minimo di quattro ed un massimo di sei, e favorendo la rappresentanza di entrambi i sessi.

2. Gli assessori possono essere scelti, in numero massimo di due, anche tra persone estranee al Consiglio Comunale, fatta eccezione del vice sindaco, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli stessi non possono rappresentare in alcuna sede il Comune, senza specifica delega.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 27
ENTRATA E PERMANENZA IN CARICA

1. La Giunta entra in funzione subito dopo la designazione degli Assessori da parte del Sindaco.

2. Il provvedimento di nomina del Sindaco deve essere pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi; così pure deve essere pubblicato all’albo pretorio il provvedimento di revoca dell’incarico degli assessori.

Art. 28
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e gli Assessori rispondono del loro operato esclusivamente di fronte al Consiglio.

2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligatoriamente le dimissioni di questa.

3. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta va presentata al Segretario Comunale, perché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo generale dell’Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al successivo comma 5.

4. La mozione di sfiducia deve basarsi su fatti e circostanze concreti e tangibili dai quali discenda un danno per la collettività oppure nel caso in cui si verifichi una inconciliabile frattura nella composizione della maggioranza consiliare tale da compromettere il rapporto di rappresentanza stabilitosi nella consultazione elettorale.

5. La mozione viene posta in discussione in Consiglio Comunale a cura del Sindaco non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

6. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini di legge.

7. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatte in seduta pubblica. La relativa approvazione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

8. Il Consiglio, prima di discutere o votare la mozione di sfiducia, non può esaminare alcun altro oggetto.

Art. 29
CESSAZIONE DI SINGOLI
COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

a) Morte

b) Dimissioni

c) Revoca

d) Decadenza

Art. 30
DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.

2. Il Sindaco ha facoltà di respingere le dimissioni, ma se confermate provvede immediatamente alla nomina del sostituto, facendone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile e pubblicandone il provvedimento all’albo pretorio.

Art. 31
REVOCA E DECADENZA DEGLI ASSESSORI

1. Gli assessori possono essere revocati se viene meno il rapporto di fiducia da parte del Sindaco o, nel caso di mozione di sfiducia personale, per fatti comportanti danni alla collettività, disciplinata dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Gli assessori decadono:

a) Quando venga accertata nei loro confronti l’esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;

b) Quando venga accertata nei loro confronti l’esistenza di una causa che impedisca l’assunzione della carica di Assessore;

c) In tutti gli altri casi previsti dalla legge;

3. La decadenza è pronunciata con un atto di revoca dall’incarico da parte del Sindaco.

Art. 32
RIUNIONI - CONVOCAZIONI

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.

2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all’interno del Palazzo Comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.

3. La convocazione può essere fatta anche oralmente.

4. Le adunanze di Giunta sono segrete, salvo la possibilità di far intervenire relatori esterni su specifici problemi.

Art. 33
VOTAZIONI - MODALITA’

1. La Giunta delibera con l’intervento di almeno metà dei suoi componenti ed a maggioranza di voti.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese.

3. In caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi presiede le adunanze.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio ragioneria, ove necessario.

5. Il verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale è sottoscritto dal Sindaco, o da chi legalmente lo sostituisce, e dal Segretario Comunale; lo stesso dev’essere sottoscritto dal responsabile del servizio che ha espresso il parere.

Art. 34
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco nell’amministrazione del Comune; la Giunta opera in modo collegiale.

2. In generale la Giunta:

a) Compie tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, dal Sindaco, dai responsabili dei servizi e/o dal Segretario;

b) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

c) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

3. Nell’esercizio dell’attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

b) Predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere e lavori pubblici, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) Proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

d) Proporre al Consiglio:

- Le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l’assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

- L’istituzione e l’ordinamento dei tributi;

- L’emissione dei prestiti obbligazionari;

- Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute;

4. Nell’esercizio dell’attività esecutiva spetta alla Giunta adottare tutti gli atti e provvedimenti a carattere generale ed istituzionale occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

TITOLO III
ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 35
NOMINA

1. Il Segretario comunale viene nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall’apposito Albo; copia del provvedimento di nomina va pubblicato all’Albo pretorio e trasmessa ai capigruppo consiliari.

2. La durata dell’incarico è funzionale a quella del mandato del Sindaco. Il Segretario può essere revocato dall’incarico o riconfermato secondo la procedura prevista dalla Legge; copia dei provvedimenti vanno pubblicati all’Albo pretorio e trasmessi ai capigruppo consiliari.

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata della funzione del segretario comunale.

Art. 36
FUNZIONI

1. Competono al Segretario comunale le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi comunali

2. Il Sindaco puo’ conferire l’incarico di Direttore al Segretario comunale. Il relativo provvedimento di nomina è pubblicato all’Albo pretorio e comunicato ai capigruppo; nella fattispecie il Segretario assolve i compiti attribuiti dalla Legge a tale figura. La revoca dell’incarico da Direttore non comporta di riflesso quella dell’incarico da Segretario.

3. Negli specifici Regolamenti Comunali viene dettagliatamente disciplinato lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge al duplice ruolo professionale.

Art. 37
DOVERE DI RELAZIONE

1. Qualora sulla proposta deliberativa degli organi collegiali, il Segretario Comunale dovesse riscontrare vizi di illegittimità e/o di valutazione del risultato, secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’atto, ha il dovere di esternare i vizi riscontrati in apposita relazione diretta dell’organo deliberante.

2. Relaziona almeno due volte all’anno il Sindaco e la Giunta Comunale sul controllo ispettivo condotto sull’attività svolta dai Responsabili di Servizi, uffici e/o responsabili di posizioni organizzative.

Art. 38
ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico- giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

Art. 39
ATTRIBUZIONI DI LEGALITA’ E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo eventuale.

3. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.

4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

5. Roga contratti ed autentica scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente

CAPO II
ORGANIZZAZIONE UFFICI

Art. 40
CRITERI FONDAMENTALI D’ ORGANIZZAZIONE

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di imparzialità, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. L’organizzazione della struttura burocratica del Comune è determinata dal regolamento che definisce le dimensioni delle diverse unità organizzative.

3. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, nell’ambito delle scelte e degli indirizzi individuati, il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 41
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi e/o posizioni organizzative sono individuati nel regolamento del personale e secondo le norme contrattuali.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario/direttore e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività del Comune e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

4. Essi possono delegare le funzioni loro assegnate al personale sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento.

5. Il Sindaco può delegare ai responsabili funzioni non previste dalla legge e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 42
INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare - al di fuori della dotazione organica - l’ assunzione con contratto a tempo determinato di personale di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti del Comune non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 43
COMMISSIONI DI SELEZIONE PUBBLICA

1. L’amministrazione Comunale garantisce la imparzialità, la neutralità e la trasparenza della commissione preposta alla selezione pubblica di personale.

2. Le commissioni selezionatrici sono composte da componenti tratti da apposito Albo, formato da esperti nelle varie discipline, dipendenti pubblici in servizio non collegati da rapporto di impiego con il Comune o in quiescenza o liberi professionisti, che abbiano chiesto di far parte di tale Albo e che siano forniti dei titoli di studio di grado superiore o almeno uguali a quelli nei bandi di concorso.

3. Il funzionamento dell’Albo viene disciplinato nel regolamento del personale.

TITOLO IV
RESPONSABILITA’

Art. 44
RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 45
RESPONSABILITA’ VERSO I TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che - nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalla leggi e dai regolamenti - cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E’ danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni, al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 46
ORDINAMENTO

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 47
ATTIVITA’ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

2. Le tariffe debbono essere determinate in misura tale che il loro gettito tenda a coprire il costo del relativo servizio.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce, ai fini della destinazione delle risorse, quali sono i servizi pubblici indispensabili e quali sono necessari e disciplina la gestione delle entrate.

Art. 48
DIRITTI DEI CONTRIBUENTI NEL
CAMPO TRIBUTARIO

1. Il Comune ispira ed uniforma la propria attività nel campo tributario ai principi ed alle modalità operative previste dalla legislazione vigente in materia di statuto dei diritti del contribuente.

2. Nel regolamento sulle entrate tributarie vanno disciplinati detti principi e modalità operative; per l’attuazione dell’istituto dell’interpello è auspicabile che venga istituito un ufficio associato con i Comuni limitrofi onde assicurare ai contribuenti uniformità interpretative.

Art. 49
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il regolamento disciplina la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; questo viene rivisto, di regola, ogni dieci anni.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto.

3. I beni demaniali possono essere concessi in uso previo pagamento di un canone. I beni patrimoniali possono essere concessi in uso gratuito alle associazioni locali per un loro più attivo e concreto coinvolgimento nei problemi della collettività e negli altri casi di pubblica utilità individuati dal regolamento di contabilità.

4. Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

5. Il Consiglio Comunale delibera l’accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni immobili.

Art. 50
ATTIVITA’ CONTRATTUALE

1. Agli appalti di opere e lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Nel regolamento dei contratti verranno disciplinate le relative procedure.

Art. 51
CONTABILITA’ COMUNALE

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Il regolamento disciplina la gestione finanziaria del Comune ed il controllo economico della gestione.

Art. 52
REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti eletto dal Consiglio in base a quanto stabilito dalla legge, scegliendolo tra gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il Revisore esercita le proprie funzioni con la diligenza del mandatario, risponde della verità delle sue attestazioni e comunica immediatamente al Consiglio Comunale eventuali gravi irregolarità gestionali riscontrate.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali di tale istituto e ne specificano le azioni di controllo, di impulso e di garanzia.

Art. 53
TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere e le modalità di affidamento del servizio sono disciplinati dal regolamento di contabilità nonché dall’apposita convenzione.

TITOLO VI
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 54
SVOLGIMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

3. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento sul procedimento.

4. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la provincia.

CAPO I
SERVIZI

Art. 55
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 56
SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge e che risponda ai principi di efficienza e di efficacia e di economicità.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste nel precedente comma.

3. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 57
CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni, con la comunità montana e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. La convenzione non dà origine ad un nuovo soggetto, come avviene per i Consorzi.

Art. 58
CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, la comunità montana e province per la gestione associata di uno o più servizi.

2. L’ assemblea del consorzio è composta dai Sindaci degli enti associati. Il Sindaco, o l’ assessore delegato, fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59
UNIONE DEI COMUNI

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l’esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 60
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento già previsti in atti fondamentali adottati dal Consiglio Comunale che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento secondo quanto stabilito dalla legge.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 61
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consetite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di tutti i soggetti interessati su specifici problemi.

5. Su richiesta sarà, al bisogno, messo a disposizione idoneo spazio dove le associazioni sanitarie e di ricerca, possano svolgere incontri con la popolazione per l’informazione e l’educazione sanitaria, sulla prevenzione e sull’assistenza domiciliare in particolari momenti della vita del malato.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 62
PARTECIPAZIONE A PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare.

Art. 63
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell’ordinamento statate e dallo specifico regolamento comunale.

Art. 64
ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti della attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni:

a) dal Sindaco o Assessore competente se l’interrogazione solleva problemi di carattere politico;

b) dal Segretario Comunale se investe problemi relativi all’istruttoria di atti deliberativi;

c) dal Responsabile del Servizio interessato se investe problemi di esclusiva natura gestionale;

d) nel caso in cui l’interrogazione solleva più di un aspetto tra quelli indicati nelle precedenti lettere a), b), c), la risposta è data esclusivamente dal Sindaco, previa acquisizione di apposita relazione scritta dei soggetti interessati.

Art. 65
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell’ Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La petizione è esaminata dall’ organo competente e la procedura si chiude di ogni caso entro sessanta giorni dalla presentazione con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

3. Se il termine previsto al comma precedente non è rispettato ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo la ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. In tal caso, il Sindaco è tenuto a porre la petizione all’ ordine del giorno della prima seduta di Consiglio.

Art. 66
PROPOSTE

1. Tutti i cittadini possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi. Il Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione, trasmette la proposta all’organo competente corredata, nel caso in cui si debba adottare formale deliberazione, dei pareri di cui all’articolo 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L’ organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 67
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso varie forme di incentivazione, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione.

2. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni che operano sul territorio.

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione dei pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 68
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.

2. Possono essere costituiti, quali organismi spontanei dei cittadini, appositi comitati, in rappresentanza di una o più frazioni esistenti nel territorio comunale.

Art. 69
COMITATI DI FRAZIONE

1. Possono essere costituiti, quali organismi spontanei di partecipazione, comitati in rappresentanza degli interessi delle frazioni singole o associate presenti nel territorio comunale.

2. Il Consiglio Comunale con prprio atto provvede al riconoscimento dei comitati di frazione dopo avere verificato la natura democratica e la rappresentatività.

Art. 70
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle assocaizioni, dei comitati di frazione e degli organismi interessati, invitano a titolo consultivo ai propri lavori i loro rappresentanti.

CAPO III
REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

Art. 71
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su argomenti che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo triennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) non meno di quattrocento elettori;

b) il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;

4. L’ammissibilità è pronunciata da un comitato di garanti formato dal Segretario comunale -che lo presiede- e da due Segretari comunali designati dalla Giunta Comunale.

5. Il comitato dei garanti verifica, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta referendaria, i requisiti di ammissibilità della stessa e comunica la propria decisione al comitato promotore entro i trenta giorni successivi.

6. Il comitato promotore, composto da almeno cinque elettori del Comune che con propria firma autenticata hanno sottoscritto l’iniziativa referendaria, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione del comitato dei garanti, dovrà depositare presso la Segreteria comunale la proposta referendaria corredata da almeno quattrocento firme di elettori, autenticate da uno dei soggetti previsti dalla legge.

7. Il comitato dei garanti, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, la trasmette entro il termine di trenta giorni dalla presentazione alla Giunta Comunale. Quest’ultima nei successivi trenta giorni può recepire con atto formale la proposta dei promotori, se rientrante fra le competenze alla stessa specificatamente attribuite dalla legge, facendo così decadere la proposta referendaria. Nel caso in cui l’argomento oggetto della proposta di referendum non rientri fra le competenze della Giunta, quest’ultima demanda la proposta al Consiglio Comunale, dichiarando il proprio orientamento in relazione al proposto referendum. Il Consiglio si esprime nei successivi trenta giorni, ed in caso di parere negativo, la Giunta Comunale fissa le modalità organizzative della consultazione, che dovrà comunque avere luogo entro il termine massimo dei novanta giorni successivi.

8. Tutte le deliberazioni in materia referendaria devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

9. Il quesito referendario è valido se ottiene il 50%+1 dei votanti.

Art. 72
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. In Caso contrario il Consiglio Comunale adotta gli atti necessari per dare concreta attuazione al risultato referendario.

Art. 73
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’ Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 74
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste nel precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’ Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di concoscenza degli atti. Nelle frazioni saranno individuati appositi spazi riservati esclusivamente alla pubblicazione degli atti dell’amministrazione, con particolare riguardo a quelli di interesse delle frazioni.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’articolo 26 della legge 7.8.1990, n.241, e s.m.i.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 75
NOMINA

1. Il Difensore civico può essere nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, previa presentazione di curriculum da parte dei candidati a seguito di pubblico bando. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta immediatamente successiva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Il Difensore civico resta in carica tre anni.

3. Il Consiglio Comunale provvederà alla nomina del nuovo Difensore civico nei sessanta giorni antecedenti la scadenza.

4. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

5. L’istituto del Difensore civico può essere oggetto di convenzione per una gestione associata con altri Enti.

Art. 76
INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Il Difensore civico nell’espletamento dell’incarico è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio.

3. Non può essere Difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Unità/Aziende Sanitarie Locali, i componenti di Enti, organismi e commissioni nominati dal Consiglio Comunale;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisce l’oggetto di rapporti giuridici con l’Amministrazione Comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

4. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. Il Consiglio Comunale, accertati i motivi di cui sopra, su proposta di uno o più Consiglieri, pronuncia la decadenza a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Può essere revocato dall’ ufficio, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio, assunta secondo le stesse modalità di cui all’ articolo 75, comma 1).

Art. 77
MEZZI E PREROGATIVE

1. L’ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’ Amministrazione Comunale, di attrezzature d’ufficio e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o di propria iniziativa, presso l’Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati, con i responsabili.

4. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ha richiesto l’intervento, segnalando al Sindaco ed al Segretario Comunale, in caso di ritardo, le carenze riscontrate per gli opportuni provvedimenti.

5. Tutti i Responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’ attività del Difensore civico.

Art. 78
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’ azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla presentazione e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio. Può inoltre, se richiesto, essere sentito dal Consiglio Comunale o dalle commissioni consiliari.

Art. 79
INDENNITA’ DI FUNZIONE

1. Al Difensore civico viene corrisposta un’indennità che verrà fissata in sede di regolamentazione dell’istituto.

TITOLO VIII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 80
PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell’attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alla procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

4. Il Comune partecipa, in quanto parzialmente montano, alla Comunità Montana, unione di Comuni, ente locale costituito fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferie e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.

Art. 81
INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 82
PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Il termine, previa motivata comunicata all’ente locale interessato da parte dell’amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 83
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE
DELLO STATUTO

1. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

2. L’ approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l’approvazione del nuovo.

3. Una iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.