Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

 

Comune di Novara

Statuto comunale

CIRCOSCRIZIONI

CAPO sesto: le Circoscrizioni

Art. 56
(Articolazione del Comune).

1. Il Comune articola il proprio territorio in circoscrizioni.

2. Le circoscrizioni operano quali organismi di partecipazione, di decentramento, di consultazione e di gestione di servizi di base, secondo quanto stabilito dall’art. 17 del D. Lgs. n. 267/2000; esse operano secondo il principio della sussidiarietà, nell’ambito delle funzioni amministrative eventualmente attribuite, ed esercitano le funzioni delegate dal Comune.

3. Con apposito regolamento verranno stabiliti gli ambiti territoriali delle circoscrizioni, le strutture organizzative e i servizi di base decentrati e le funzioni delegabili.

4. Alle circoscrizioni sono assicurate le risorse per lo svolgimento delle attività di loro competenza.

5. La modifica dei confini e del numero delle circoscrizioni è deliberata dal Consiglio Comunale su propria iniziativa previa espressione di parere da parte dei Consigli interessati o su proposta dei singoli Consigli Circoscrizionali interessati.

Art. 57
(Organi)

1. Sono organi delle circoscrizioni il Consiglio circoscrizionale e il Presidente del Consiglio circoscrizionale.

2. Il Consiglio circoscrizionale esercita tutte le competenze attribuite alla circoscrizione, fatta eccezione per quelle che il presente Statuto o i regolamenti comunali attribuiscano al Presidente del Consiglio circoscrizionale.

3. Le competenze delegate alla Circoscrizione dal Sindaco sono esercitate dal Presidente del Consiglio circoscrizionale. Al Presidente del Consiglio circoscrizionale spetta, inoltre, rappresentare la circoscrizione, presiedere il Consiglio e predisporre il relativo ordine del giorno, e dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio stesso.

Art. 58
(Elezioni)

1. Il Consiglio circoscrizionale è eletto con suffragio diretto, dai cittadini residenti nell’ambito della circoscrizione.

Le elezioni per i Consigli circoscrizionali si tengono in coincidenza con le elezioni del Consiglio Comunale, salvo che per elezioni a seguito di scioglimento anticipato di un Consiglio circoscrizionale e fermo restando, comunque, il rinnovo di tutti i Consigli circoscrizionali contemporaneamente al Consiglio Comunale.

2. Alla lista, o al gruppo di liste collegate tra loro, che dichiarano di sottoscrivere il medesimo programma, identificato con un “motto”, che ha riportato il maggior numero di voti, purchè consegua almeno il 40% dei voti validi sono attribuiti il 60% dei seggi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le liste con il sistema di hondt. Qualora nessuna lista o gruppo di liste tra loro collegate consegua almeno il 40% tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente con il metodo di hondt; lo stesso metodo viene adottato qualora una lista o gruppo di liste tra loro collegate consegua un numero di voti tale da comportare l’attribuzione di un numero di seggi superiore a 10 (per i Consigli composti da 16 Consiglieri), a 8 (per i Consigli composti da 13 Consiglieri), e a 5 (per i Consigli composti da 8 Consiglieri).

3. Lo scioglimento anticipato può essere disposto dal Sindaco, su conforme delibera del Consiglio Comunale, adottata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, per accertata impossibilità del Consiglio di funzionare regolarmente. In tal caso il Sindaco od un Assessore da lui delegato fungerà da Commissario. Qualora lo scioglimento avvenga entro due anni dall’inizio del mandato, si deve provvedere ad una nuova elezione entro il termine di sei mesi dalla nomina del Commissario; il nuovo Consiglio verrà comunque rinnovato alla scadenza del mandato comunale.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale per qualsiasi causa comporta l’automatico scioglimento anche dei Consigli Circoscrizionali.

4. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale viene eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, con scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla circoscrizione.

Art. 59
(Funzione)

1. Le funzioni della circoscrizione sono di ordine propositivo, consultivo, decisionale e gestionale.

2. Il Consiglio circoscrizionale può formulare proposte al Consiglio Comunale, alla Giunta o al Sindaco ed ai dirigenti per le attribuzioni loro assegnate, per l’adozione di atti o per l’assunzione di iniziative che siano di interesse per la comunità locale che risiede o opera nell’ambito della circoscrizione. Gli organi del Comune devono motivatamente rispondere alle proposte entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

3. Il Consiglio circoscrizionale deve essere consultato nelle ipotesi previste dal regolamento delle circoscrizioni e può essere consultato dal Consiglio Comunale, dalla Giunta o dal Sindaco, ogni qualvolta essi ne ravvisino l’opportunità. Il parere consultivo del Consiglio circoscrizionale di norma deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il Consiglio circoscrizionale e il suo Presidente esercitano inoltre le funzioni ad essi attribuite in via generale dal regolamento previsto al successivo art. 61, o delegate, rispettivamente, dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, e dal Sindaco.

Tali funzioni possono riguardare, in particolare, quelle di competenza del Sindaco contemplate dall’art. 14 e dall’art. 54 del D. Lgs. n.267/2000; la gestione di beni e servizi comunali nell’ambito della circoscrizione, con riferimento soprattutto alle attività culturali, ricreative e di interesse sociale, all’assistenza sociale, allo sport, ai servizi per l’infanzia e alla scuola.

5. Il Consiglio Circoscrizionale può rivolgere interrogazioni, aventi ad oggetto argomenti riguardanti il Quartiere, all’Assessore al Decentramento, ricevendone risposta scritta entro 30 giorni.

6. Nel caso di delega di competenze, l’organo comunale che dispone la delega deve dare atto della sussistenza delle strutture e delle condizioni necessarie perché l’organo delegato possa esercitare utilmente le nuove competenze; deve evidenziare inoltre il risultato economico complessivo della delega ed ogni eventuale onere aggiuntivo a carico del bilancio comunale o del funzionamento degli uffici.

7. Le sedi e le attrezzature delle circoscrizioni possono essere utilizzate, inoltre, per l’espletamento di servizi decentrabili.

Art. 60
(Pareri e controlli)

1. Su ogni deliberazione del Consiglio circoscrizionale esclusi i meri atti di indirizzo, devono essere acquisiti preventivamente il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Dirigente cui è affidata l’Unità decentramento, nonché il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ove la delibera comporti impegni di spesa o diminuzione di entrate.

2. Le delibere del Consiglio di circoscrizione e i provvedimenti del suo Presidente sono comunicati, entro dieci giorni dalla loro assunzione, alla Giunta Comunale, che può annullarli nei successivi quindici giorni, qualora ravvisi in essi vizi di legittimità.

3. Nel caso che risulti l’impossibilità per un Consiglio di circoscrizione o per il suo Presidente di esercitare regolarmente o utilmente le funzioni ad essi delegate per la gestione di beni o servizi comunali, l’organo comunale che ha disposto la delega può revocarla, anche solo limitatamente a singole circoscrizioni.

Art. 61
(Organizzazione e funzionamento)

1. Per tutto quanto non è previsto dalla legge o dal presente Statuto, l’organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni e dei loro organi sono disciplinati con regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Tale regolamento deve prevedere, fra l’altro:

a) la consultazione obbligatoria e preventiva dei Consigli circoscrizionali con riguardo alle seguenti deliberazioni di competenza del Consiglio comunale:

1) bilancio preventivo del Comune;

2) piano regolatore generale ovvero di sue varianti che abbiano impatto solamente con il territorio della circoscrizione;

3) piani generali della viabilità comunale, piani del commercio, orari dei servizi pubblici;

4) interventi modificativi della strutturazione e della scelta delle forme dei servizi pubblici;

5) regolamenti comunali concernenti specificatamente l’ordinamento e l’attività delle circoscrizioni, l’accesso dei cittadini ai documenti amministrativi, la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa;

6) acquisti di immobili situati nella circoscrizione;

7) alienazione di immobili comunali situati nella circoscrizione

b) la consultazione, pure obbligatoria, dei consigli circoscrizionali per iniziativa della Giunta Comunale, su singole deliberazioni che attengano alle seguenti attività:

1) adozione di piani urbanistici esecutivi relativi a zone ricomprese nella circoscrizione;

2) interventi sulla viabilità nell’ambito della circoscrizione;

3) progetti di opere pubbliche e di arredo urbano nella circoscrizione, ivi compresi parcheggi e verde pubblico

c) la consultazione obbligatoria dei Consigli circoscrizionali interessati, ogni qualvolta debba essere indetto un referendum nell’ambito di singole circoscrizioni.

d) l’indizione di riunioni periodiche dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali per il coordinamento di attività e per l’esame dei problemi comuni.

3. Il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Consigli circoscrizionali disciplina la presentazione, da parte dei Consigli circoscrizionali, di proposte in ordine ai regolamenti comunali e agli interventi comunali per la realizzazione di opere pubbliche, nonché le modalità di partecipazione diretta dei cittadini ai lavori dei Consigli circoscrizionali.