Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001

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Codice 10.7
D.D. 3 maggio 2001, n. 376

Comune di Craveggia (VCO). Sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, del terreno comunale gravato da uso civico sito in Frazione “Prestinone” e distinto al NCT Fg. 29 - mapp. 585 (ex 558/b - ex 447) di mq. 500 per costruzione garage - deposito. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Craveggia (VCO) a:

- sdemanializzare il terreno comunale gravato da uso civico sito in Frazione “Prestinone” e distinto al NCT Fg. 29 - mapp. 585 (ex 558/b - ex 447) di mq. 500;

- alienare il terreno di cui al paragrafo precedente a terzi, per le motivazioni di cui all’istanza, ad un prezzo non inferiore a L. 15.000.000 maggiorate del 100% delle variazioni dell’indice ISTAT relativo al costo della vita maturate e maturande tra la data della perizia di stima (18/11/1996) e la data dell’atto di vendita;

- mutare la destinazione d’uso dello stesso terreno, per le medesime finalità, in alternativa all’alienazione previa sdemanializzazione, se ritenuto all’attualità più opportuno, per darlo in concessione amministrativa, con costituzione di diritto di superficie a favore di terzi, per un periodo di anni 99 (novantanove) eventualmente rinnovabile, previa acquisizione del parere favorevole dell’Amministrazione Separata dei Beni Civici di Vocogno e Prestinone;

- che il concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto, e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

- l’eventuale concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto originariamente disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

di dare atto che:

- nel caso si opti per la concessione, in alternativa all’alienazione, il terreno in argomento rimane gravato da uso civico e pertanto disciplinato dalla L. 1766/27, dal D.P.R. 616/77, comunque sottoposto ai vincoli di cui al D.lgs. 490/99 - ex L. 431/85 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE/P.T. del 30/12/1991, confermate dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 04/03/1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituito al Comune con quanto ivi costruito, senza poter la parte privata pretendere nulla in cambio o, con rimozione dell’opera, se richiesto e ripristinato, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

- il Comune di Craveggia (VCO) dovrà destinare la somma percepita per l’alienazione o dal rilascio della concessione, di cui ai paragrafi precedenti, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’art. 24 della Legge 16.06.1927 n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirla in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarla al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- sarà cura del Comune di Craveggia (VCO) ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione nonchè inviare copia dell’atto di vendita o di concessione con costituzione di diritto di superficie che verrà stipulato con il privato, relativamente all’istanza in argomento, all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

- tutte le spese notarili o equipollenti inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati acquirenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri