Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001

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Codice 10.7
D.D. 12 aprile 2001, n. 337

Comune di Antrona Schieranco (VCO). Conciliazione con privati inerente precedenti alienazioni senza autorizzazione, del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 24 mapp. 125 di mq. 1.405 per consolidamento della proprietà privata con completamento di struttura alberghiera. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Antrona Schieranco (VCO) a:

- sdemanializzare il terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 24 mapp. 125, di mq. 1.405;

- effettuare la conciliazione con la Sig.ra Loredana Locatelli in qualità di Procuratrice/Amministratrice di società private, come indicato nel verbale di conciliazione stragiudiziale del 01.04.1999 agli atti, per regolarizzare il possesso illegittimo del terreno in argomento, derivante da precedenti atti inficiati da nullità assoluta, per mancanza di autorizzazione da parte dell’Ente competente, dietro versamento da parte di quest’Ultima al Comune, in via transattiva, della somma di L. 16.235.000 (sedicimilioni duecentotrentacinquemila), così come ricalcolato in applicazione dei disposti della D.G.R. 25-1910/07.01.2001 e accettato dalle parti con l’anzinominato verbale;

- stipulare atto di vendita a favore della sunnominata parte privata al fine di trasferirgli la piena proprietà, libera dal vincolo di uso civico, del terreno oggetto della presente conciliazione e confermare, se del caso, la proprietà della porzione di fabbricato ivi insistente, in capo alla medesima;

- che l’importo dovuto per la conciliazione dovrà essere versato al Comune entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto e che, se versato posteriormente, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonchè dell’interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla precitata pubblicazione;

di dare atto che:

- la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l’eventuale ricorso all’autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla D.G.R. nº 25-1910 del 07/01/2001 e, nel caso di eventuale fallimento dell’esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell’area gravata da uso civico, con quanto ivi costruito, fatti salvi i dovuti conguagli, per la parte economica, secondo legge;

- il Comune di Antrona Schieranco (VCO), dovrà investire la somma di L. 16.235.000 (sedicimilioni duecentotrentacinquemila), in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione ai sensi dell’art. 24 della L. 1766/27 e, nell’eventuale attesa, investirla in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarla al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di vendita che verrà stipulato con la parte privata relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- tutte le eventuali spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato acquirente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri