Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2001, n. 10-3065
Modifica della D.G.R. n. 105-20622 del 30.06.1997 Approvazione nomenclatore
tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
erogabili nellambito del Servizio Sanitario Regionale, relativamente
alle prestazioni eseguite con laser ad eccimeri
A relazione dellAssessore DAmbrosio:
Con deliberazione n. 105-20622 del 30 giugno 1997, modificata ed integrata
con provvedimenti n. 163-21648 del 4 agosto 1997 e n. 56-25570 del 28 settembre1998,
la Giunta Regionale ha approvato il nomenclatore tariffario regionale delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nellambito
del Servizio Sanitario Regionale.
Si ritiene necessario prendere in considerazione le prestazioni di seguito
segnalate con il rispettivo codice e la relativa tariffa individuate dal
nomenclatore regionale:
a) Cod. 11.99.2 Correzione dei vizi di refrazione - Con laser a eccimeri
(PKR) o con laser ad olmio, con tariffa di Lire 154.000;
b) Cod. 11.99.3 Correzione di alterazioni corneali - Con laser a eccimeri
(PTK), con tariffa di Lire 154.000.
Il laser a eccimeri è un sistema di fotoablazione che consente di trattare
vari tipi di patologie corneali come la miopia, lipermetropia, lastigmatismo.
Dal monitoraggio della domanda sanitaria, crescente in questi ultimi anni,
risulta che il principale campo di intervento di questo trattamento chirurgico
è quello correttivo della miopia, applicato in alternativa a strumenti
tradizionali correttivi (lenti, occhiali), e pertanto con finalità prevalentemente
estetiche.
Il nomenclatore regionale individua il livello di assistenza specialistica
ambulatoriale garantito dal Servizio Sanitario Nazionale e il Piano Sanitario
Nazionale definisce i livelli di assistenza come essenziali ed appropriati
in relazione quindi sia alla capacità di soddisfare bisogni primari di
salute, tra i quali non è possibile considerare quelli relativi a finalità
estetiche e non curative, che allindicazione del più corretto regime di
erogazione delle prestazioni stesse.
1) in riferimento alla prestazione di cui al precedente punto a):
- lintervento è da ritenersi curativo per i seguenti casi:
* miopia con o senza astigmatismo superiore alle sei diottrie di equivalente
sferico;
* ipermetropia con o senza astigmatismo al di sopra di quattro diottrie
di equivalente sferico;
* astigmatismo misto in cui la somma delle componenti miopica-ipermetropica
superi in ciascun occhio le quattro diottrie;
* astigmatismo miopico o ipermetropico semplice superiore alle tre diottrie;
* anisometrie, non determinate da precedente trattamento refrattivo, in
cui lequivalente sferico differisca di più di tre diottrie, e limitatamente
allocchio più ametrope;
- leliminazione della metodica di correzione dei vizi di refrazione con
laser ad olmio in quanto non sufficientemente avvalorata da verifiche scientifiche;
- la necessità di separare, sul nomenclatore regionale, le due tecniche
alternative attualmente in uso e ricomprese entrambe nel medesimo codice
11.99.2, citato, e consistenti in:
Correzione dei vizi di refrazione con laser a eccimeri (PRK) con tecnica
di ablazione standard (o di superficie);
Correzione dei vizi di refrazione con laser a eccimeri con tecnica LASIK
o lamellare;
2) in riferimento alla prestazione di cui al precedente punto b):
- la prestazione non necessita di indicazioni applicative in quanto è da
ritenersi a tutti gli effetti un atto terapeutico intesa a ripristinare
in tutto o in parte la trasparenza della cornea o a regolarizzarne la superficie;
3) in riferimento alle prestazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) il
regime di erogazione appropriato è quello ambulatoriale, prevedendo per
le sole prestazioni di cui al punto 2) il ricovero ospedaliero esclusivamente
quando le condizioni cliniche del paziente siano tali da giustificare questo
regime di erogazione;
4) in riferimento alle prestazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) si
accede previa dichiarazione di consenso informato da parte del paziente.
Si ritiene inoltre necessario procedere alla modifica della tariffa attualmente
prevista dal nomenclatore per le prestazioni in questione con la valorizzazione
economica risultante dallanalisi dei costi, eseguita ai sensi del D.M.
15.4.1994.
Tutto ciò premesso il Relatore propone alla Giunta Regionale di approvare:
- la eliminazione della tecnica con laser ad olmio;
- la conseguente modifica, nellallegato A del nomenclatore regionale,
branca di oculistica, della dizione della prestazione codice 11.99.2 con
la dizione: Correzione dei vizi di refrazione - Con laser a eccimeri (PRK)
con tecnica di ablazione standard (o di superficie), con la tariffa di
Lire 900.000 (Euro 464,81 - al cambio di Lire 1936,27);
- linserimento nellallegato A del nomenclatore regionale, branca di oculistica,
della prestazione con codice 11.99.4 Correzione dei vizi di refrazione
- Con laser a eccimeri con tecnica LASIK o lamellare, con la tariffa di
Lire 1.200.000 (Euro 619,75 - al cambio di Lire 1936,27);
- la modifica della tariffa della prestazione codice11.99.3 Correzione
di alterazioni corneali - Con laser a eccimeri (PTK)" in Lire 900.000
(Euro 464,81 - al cambio di Lire 1936,27);
- le linee guida clinico-diagnostiche, conformemente alle quali erogare
le prestazioni codici 11.99.2 e 11.99.4 a carico del Servizio Sanitario
Nazionale e riportate qui di seguito:
* miopia con o senza astigmatismo superiore alle sei diottrie di equivalente
sferico;
* ipermetropia con o senza astigmatismo al di sopra di quattro diottrie
di equivalente sferico;
* astigmatismo misto in cui la somma delle componenti miopica-ipermetropica
superi in ciascun occhio le quattro diottrie;
* astigmatismo miopico o ipermetropico semplice superiore alle tre diottrie;
* anisometrie, non determinate da precedente trattamento refrattivo in
cui lequivalente sferico differisca di più di tre diottrie, e limitatamente
allocchio più ametrope;
- che per le prestazioni sopra indicate si acceda previa dichiarazione
da parte del paziente del consenso informato;
- che, sulla base dellanalisi dei costi effettuata e delle procedure seguite
per lerogazione delle prestazioni in oggetto, nellimporto tariffario
come definito per le prestazioni di cui al presente atto, siano da intendersi
comprese, per ciascuna prestazione, 3 visite di controllo successive allintervento;
- che le prestazioni sopra indicate siano erogate in regime ambulatoriale,
prevedendo per le sole prestazioni di cui al codice 11.99.3 il ricovero
ospedaliero esclusivamente quando le condizioni cliniche del paziente siano
tali da giustificare questo regime di erogazione;
- che occorre precisare che per le prestazioni ambulatoriali, di cui al
presente provvedimento, erogate dalle Case di cura private non accreditate
non è prevista, a modifica della D.G.R. n. 35-2287 del 19.02.2001, lerogazione
ed il conseguente rimborso delle stesse in regime di assistenza indiretta.
La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore,
visto il D.M. 15.04.1994 recante criteri generali per la fissazione delle
tariffe di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera;
vista la D.G.R. n. 105-20622 del 30.06.1997 e s.m.i.,
visto il parere del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza espresso
in data 2 maggio 2001 e facendolo proprio,
a voti unanimi, resi nelle forme di legge;
delibera
Per le motivazioni indicate in premessa:
- di rettificare ed integrare parzialmente lallegato A della deliberazione
di Giunta Regionale n. 105-20622 del 30.06.1997 Approvazione nomenclatore
tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
erogabili nellambito del Servizio Sanitario Regionale, così come segue:
a) modifica della dizione e della tariffa della prestazione codice 11.99.2
Correzione dei vizi di refrazione - Con laser a eccimeri (PRK) o con
laser a olmio, con la dizione Correzione dei vizi di refrazione - Con
laser a eccimeri (PRK) con la tecnica di ablazione standard (o di superficie)"
- comprensiva di 3 visite di controllo successive allintervento - con
individuazione della tariffa in Lire 900.000 (Euro 464,81 - al cambio di
Lire 1936,27);
b) inserimento nella branca di Oculistica, della prestazione di seguito
segnalata, con il rispettivo codice e la relativa tariffa:
codice 11.99.4 Correzione dei vizi di refrazione - Con laser a eccimeri
con tecnica LASIK o lamellare - comprensiva di 3 visite di controllo successive
allintervento - Lire 1.200.000 (Euro 619,75 - al cambio di Lire 1936,27);
c) modifica della tariffa della prestazione codice 11.99.3 Correzione
di alterazioni corneali - Con laser a eccimeri (PTK) - comprensiva di
3 visite di controllo successive allintervento - Lire 900.000 (Euro 464,81
- al cambio di Lire 1936,27);
- di stabilire le seguenti indicazioni clinico-diagnostiche, conformemente
alle quali erogare le prestazioni di cui ai precedenti punti a) e b) a
carico del Servizio Sanitario Nazionale:
* miopia con o senza astigmatismo superiore alle sei diottrie di equivalente
sferico;
* ipermetropia con o senza astigmatismo al di sopra di quattro diottrie
di equivalente sferico;
* astigmatismo misto in cui la somma delle componenti miopica-ipermetropica
superi in ciascun occhio le quattro diottrie;
* astigmatismo miopico o ipermetropico semplice superiore alle tre diottrie;
* anisometrie non determinate da precedente trattamento refrattivo in cui
lequivalente sferico differisca di più di tre diottrie, e limitatamente
allocchio più ametrope;
- di stabilire che per le prestazioni di cui ai precedenti punti a), b)
e c), si acceda previa dichiarazione da parte del paziente del consenso
informato;
- di stabilire che le prestazioni di cui al presente provvedimento, individuate
ai precedenti punti a) e b), siano erogate in regime ambulatoriale;
- di stabilire che le prestazioni di cui al presente provvedimento, individuate
al precedente punto c), siano erogate in regime ambulatoriale prevedendo
il ricovero ospedaliero esclusivamente quando le condizioni cliniche del
paziente siano tali da giustificare questo regime di erogazione;
- di autorizzare lerogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale
delle prestazioni, di cui al presente provvedimento, alle Case di cura
private provvisoriamente accreditate per lattività di degenza della specialità
di oculistica, che ne facciano specifica richiesta;
- di precisare che per le prestazioni di cui al presente provvedimento,
erogate dalle Case di cura private non accreditate, non è prevista, a modifica
della D.G.R. n. 35-2287 del 19.02.2001, lerogazione ed il conseguente
rimborso delle stesse in regime di assistenza indiretta;
- di stabilire che gli effetti delle disposizioni di cui alla presente
deliberazione decorrono dal 1° luglio 2001.
(omissis)