Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2001, n. 10-3065

Modifica della D.G.R. n. 105-20622 del 30.06.1997 “Approvazione nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”, relativamente alle prestazioni eseguite con laser ad eccimeri

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Con deliberazione n. 105-20622 del 30 giugno 1997, modificata ed integrata con provvedimenti n. 163-21648 del 4 agosto 1997 e n. 56-25570 del 28 settembre1998, la Giunta Regionale ha approvato il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale.

Si ritiene necessario prendere in considerazione le prestazioni di seguito segnalate con il rispettivo codice e la relativa tariffa individuate dal nomenclatore regionale:

a) Cod. 11.99.2 “Correzione dei vizi di refrazione” - Con laser a eccimeri (PKR) o con laser ad olmio, con tariffa di Lire 154.000;

b) Cod. 11.99.3 “Correzione di alterazioni corneali” - Con laser a eccimeri (PTK), con tariffa di Lire 154.000.

Il laser a eccimeri è un sistema di fotoablazione che consente di trattare vari tipi di patologie corneali come la miopia, l’ipermetropia, l’astigmatismo.

Dal monitoraggio della domanda sanitaria, crescente in questi ultimi anni, risulta che il principale campo di intervento di questo trattamento chirurgico è quello correttivo della miopia, applicato in alternativa a strumenti tradizionali correttivi (lenti, occhiali), e pertanto con finalità prevalentemente estetiche.

Il nomenclatore regionale individua il livello di assistenza specialistica ambulatoriale garantito dal Servizio Sanitario Nazionale e il Piano Sanitario Nazionale definisce i livelli di assistenza come “essenziali” ed “appropriati” in relazione quindi sia alla capacità di soddisfare bisogni primari di salute, tra i quali non è possibile considerare quelli relativi a finalità estetiche e non curative, che all’indicazione del più corretto regime di erogazione delle prestazioni stesse.

1) in riferimento alla prestazione di cui al precedente punto a):

- l’intervento è da ritenersi curativo per i seguenti casi:

* miopia con o senza astigmatismo superiore alle sei diottrie di equivalente sferico;

* ipermetropia con o senza astigmatismo al di sopra di quattro diottrie di equivalente sferico;

* astigmatismo misto in cui la somma delle componenti miopica-ipermetropica superi in ciascun occhio le quattro diottrie;

* astigmatismo miopico o ipermetropico semplice superiore alle tre diottrie;

* anisometrie, non determinate da precedente trattamento refrattivo, in cui l’equivalente sferico differisca di più di tre diottrie, e limitatamente all’occhio più ametrope;

- l’eliminazione della metodica di correzione dei vizi di refrazione con laser ad olmio in quanto non sufficientemente avvalorata da verifiche scientifiche;

- la necessità di separare, sul nomenclatore regionale, le due tecniche alternative attualmente in uso e ricomprese entrambe nel medesimo codice 11.99.2, citato, e consistenti in:

“Correzione dei vizi di refrazione” con laser a eccimeri (PRK) con tecnica di ablazione standard (o di superficie);

“Correzione dei vizi di refrazione” con laser a eccimeri con tecnica LASIK o lamellare;

2) in riferimento alla prestazione di cui al precedente punto b):

- la prestazione non necessita di indicazioni applicative in quanto è da ritenersi a tutti gli effetti un atto terapeutico intesa a ripristinare in tutto o in parte la trasparenza della cornea o a regolarizzarne la superficie;

3) in riferimento alle prestazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) il regime di erogazione appropriato è quello ambulatoriale, prevedendo per le sole prestazioni di cui al punto 2) il ricovero ospedaliero esclusivamente quando le condizioni cliniche del paziente siano tali da giustificare questo regime di erogazione;

4) in riferimento alle prestazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) si accede previa dichiarazione di consenso informato da parte del paziente.

Si ritiene inoltre necessario procedere alla modifica della tariffa attualmente prevista dal nomenclatore per le prestazioni in questione con la valorizzazione economica risultante dall’analisi dei costi, eseguita ai sensi del D.M. 15.4.1994.

Tutto ciò premesso il Relatore propone alla Giunta Regionale di approvare:

- la eliminazione della tecnica con laser ad olmio;

- la conseguente modifica, nell’allegato A del nomenclatore regionale, branca di oculistica, della dizione della prestazione codice 11.99.2 con la dizione: “Correzione dei vizi di refrazione - Con laser a eccimeri (PRK) con tecnica di ablazione standard (o di superficie)”, con la tariffa di Lire 900.000 (Euro 464,81 - al cambio di Lire 1936,27);

- l’inserimento nell’allegato A del nomenclatore regionale, branca di oculistica, della prestazione con codice 11.99.4 “Correzione dei vizi di refrazione - Con laser a eccimeri con tecnica LASIK o lamellare”, con la tariffa di Lire 1.200.000 (Euro 619,75 - al cambio di Lire 1936,27);

- la modifica della tariffa della prestazione codice11.99.3 “Correzione di alterazioni corneali” - Con laser a eccimeri (PTK)" in Lire 900.000 (Euro 464,81 - al cambio di Lire 1936,27);

- le linee guida clinico-diagnostiche, conformemente alle quali erogare le prestazioni codici 11.99.2 e 11.99.4 a carico del Servizio Sanitario Nazionale e riportate qui di seguito:

* miopia con o senza astigmatismo superiore alle sei diottrie di equivalente sferico;

* ipermetropia con o senza astigmatismo al di sopra di quattro diottrie di equivalente sferico;

* astigmatismo misto in cui la somma delle componenti miopica-ipermetropica superi in ciascun occhio le quattro diottrie;

* astigmatismo miopico o ipermetropico semplice superiore alle tre diottrie;

* anisometrie, non determinate da precedente trattamento refrattivo in cui l’equivalente sferico differisca di più di tre diottrie, e limitatamente all’occhio più ametrope;

- che per le prestazioni sopra indicate si acceda previa dichiarazione da parte del paziente del consenso informato;

- che, sulla base dell’analisi dei costi effettuata e delle procedure seguite per l’erogazione delle prestazioni in oggetto, nell’importo tariffario come definito per le prestazioni di cui al presente atto, siano da intendersi comprese, per ciascuna prestazione, 3 visite di controllo successive all’intervento;

- che le prestazioni sopra indicate siano erogate in regime ambulatoriale, prevedendo per le sole prestazioni di cui al codice 11.99.3 il ricovero ospedaliero esclusivamente quando le condizioni cliniche del paziente siano tali da giustificare questo regime di erogazione;

- che occorre precisare che per le prestazioni ambulatoriali, di cui al presente provvedimento, erogate dalle Case di cura private non accreditate non è prevista, a modifica della D.G.R. n. 35-2287 del 19.02.2001, l’erogazione ed il conseguente rimborso delle stesse in regime di assistenza indiretta.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore,

visto il D.M. 15.04.1994 recante “criteri generali per la fissazione delle tariffe di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera;

vista la D.G.R. n. 105-20622 del 30.06.1997 e s.m.i.,

visto il parere del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza espresso in data 2 maggio 2001 e facendolo proprio,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge;

delibera

Per le motivazioni indicate in premessa:

- di rettificare ed integrare parzialmente l’allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. 105-20622 del 30.06.1997 “Approvazione nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”, così come segue:

a) modifica della dizione e della tariffa della prestazione codice 11.99.2 “Correzione dei vizi di refrazione” - Con laser a eccimeri (PRK) o con laser a olmio, con la dizione “Correzione dei vizi di refrazione” - Con laser a eccimeri (PRK) con la tecnica di ablazione standard (o di superficie)" - comprensiva di 3 visite di controllo successive all’intervento - con individuazione della tariffa in Lire 900.000 (Euro 464,81 - al cambio di Lire 1936,27);

b) inserimento nella branca di “Oculistica”, della prestazione di seguito segnalata, con il rispettivo codice e la relativa tariffa:

codice 11.99.4 “Correzione dei vizi di refrazione” - Con laser a eccimeri con tecnica LASIK o lamellare - comprensiva di 3 visite di controllo successive all’intervento - Lire 1.200.000 (Euro 619,75 - al cambio di Lire 1936,27);

c) modifica della tariffa della prestazione codice 11.99.3 “Correzione di alterazioni corneali” - Con laser a eccimeri (PTK) - comprensiva di 3 visite di controllo successive all’intervento - Lire 900.000 (Euro 464,81 - al cambio di Lire 1936,27);

- di stabilire le seguenti indicazioni clinico-diagnostiche, conformemente alle quali erogare le prestazioni di cui ai precedenti punti a) e b) a carico del Servizio Sanitario Nazionale:

* miopia con o senza astigmatismo superiore alle sei diottrie di equivalente sferico;

* ipermetropia con o senza astigmatismo al di sopra di quattro diottrie di equivalente sferico;

* astigmatismo misto in cui la somma delle componenti miopica-ipermetropica superi in ciascun occhio le quattro diottrie;

* astigmatismo miopico o ipermetropico semplice superiore alle tre diottrie;

* anisometrie non determinate da precedente trattamento refrattivo in cui l’equivalente sferico differisca di più di tre diottrie, e limitatamente all’occhio più ametrope;

- di stabilire che per le prestazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c), si acceda previa dichiarazione da parte del paziente del consenso informato;

- di stabilire che le prestazioni di cui al presente provvedimento, individuate ai precedenti punti a) e b), siano erogate in regime ambulatoriale;

- di stabilire che le prestazioni di cui al presente provvedimento, individuate al precedente punto c), siano erogate in regime ambulatoriale prevedendo il ricovero ospedaliero esclusivamente quando le condizioni cliniche del paziente siano tali da giustificare questo regime di erogazione;

- di autorizzare l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale delle prestazioni, di cui al presente provvedimento, alle Case di cura private provvisoriamente accreditate per l’attività di degenza della specialità di oculistica, che ne facciano specifica richiesta;

- di precisare che per le prestazioni di cui al presente provvedimento, erogate dalle Case di cura private non accreditate, non è prevista, a modifica della D.G.R. n. 35-2287 del 19.02.2001, l’erogazione ed il conseguente rimborso delle stesse in regime di assistenza indiretta;

- di stabilire che gli effetti delle disposizioni di cui alla presente deliberazione decorrono dal 1° luglio 2001.

(omissis)