Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2001, n. 29 - 3146
Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 23-972 del 2 ottobre 2000 Adozione
dei criteri e delle procedure di attuazione dellOrdinanza del Ministro
dellInterno n. 3084 del 28.9.2000 relativa allevento sismico del 21.8.2000"
A relazione del Presidente Ghigo:
Vista lOrdinanza n. 3084 del 28.9.2000 del Ministro dellInterno delegato
per il Coordinamento della Protezione civile, recante Disposizioni urgenti
per levento sismico verificatosi il giorno 21 agosto 2000 nel territorio
di alcuni comuni delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, ...;
considerato che la predetta Ordinanza n. 3084/2000 prevede, allart. 1,
comma 1, che la Giunta regionale, previa intesa con il Servizio Sismico
Nazionale, adotti i criteri più idonei per la riparazione in condizioni
di sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma che il 21 agosto 2000
ha colpito il territorio di alcuni comuni delle Province di Alessandria,
Asti e Cuneo;
vista la D.G.R. n. 23 - 972 del 2 ottobre 2000 Adozione dei criteri e
delle procedure di attuazione dellOrdinanza del Ministro dellInterno
n. 3084 del 28.9.2000 relativa allevento sismico del 21.8.2000.;
dato atto che sui criteri è stata conseguita lintesa con il Servizio Sismico
Nazionale con nota prot. SSN/02431 del 2.10.2000 a firma del direttore
Dott. Roberto De Marco;
vista lOrdinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dellInterno
delegato per il coordinamento della Protezione Civile (pubblicata sulla
G.U. n. 92 del 20 aprile 2001) avente ad oggetto Interventi urgenti per
favorire il superamento delle situazioni di emergenza in atto nei territori
delle Regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo,
Lazio, Basilicata e Campania, anche in attuazione dellarticolo 144, comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed altri interventi urgenti di
protezione civile.;
considerato che la predetta Ordinanza n. 3124/2001 prevede, allart. 5,
comma 2, che le regioni interessate provvedano, altresì, allavvio o al
proseguimento della concessione di contributi a favore dei soggetti privati
e delle attività produttive danneggiate dal sisma;
considerata altresì la conseguente necessità di ridefinire, in applicazione
dei disposti normativi soprarichiamati, le procedure applicative dei criteri
approvati con D.G.R. n. 23-972 del 2 ottobre 2000 e di procedere contestualmente
allapprovazione del testo coordinato al fine di agevolare la lettura e
lattuazione degli stessi criteri di cui allallegato alla presente deliberazione;
dato atto che il Comitato di Coordinamento gestione interventi post-terremoto
istituito con D.G.R. n. 33-766 del 31 agosto 2000, ha conseguentemente
provveduto a ridefinire criteri e procedure dapplicazione ed attuazione
dellart. 5, comma 2 dellordinanza 3124/2001;
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera
di adottare le modifiche e le integrazioni ai criteri e procedure assunti
con precedente D.G.R. n. 23-972 del 2 ottobre 2000, in applicazione delle
ulteriori disposizioni normative introdotte con lOrdinanza ministeriale
n. 3124 del 12 aprile 2001, così come riportati nel testo coordinato di
cui si procede alla contestuale approvazione e che si allega alla presente
deliberazione per costituirne parte sostanziale ed integrante;
di dare atto che gli allegati tecnici contraddistinti con le lettere A
e B sono stati aggiornati in applicazione delle presenti norme, mentre
restano confermati i contenuti degli allegati contraddistinti con le lettere
C, D, E;
che le modifiche ed integrazioni sono evidenziati in carattere corsivo
nel testo coordinato Criteri e procedure per gli interventi di riparazione,
in condizioni di sicurezza, di immobili danneggiati dallevento sismico
del 21 agosto 2000 nel territorio di alcuni comuni delle province di Alessandria,
Asti e Cuneo, in applicazione delle Ordinanze del Ministro dellInterno
delegato per il coordinamento della Protezione Civile n.3084 del 28 settembre
2000 e n. 3124 del 12 aprile 2001..
(omissis)
Allegato (Fare riferimento al file PDF)
Testo coordinato (D.G.R. n. 23-972 del 2 ottobre 2000 e modifiche ed integrazioni
di cui alla presente deliberazione).
(le modifiche ed integrazioni sono riportati in corsivo)
Criteri e procedure per gli interventi di riparazione, in condizioni di
sicurezza, di immobili danneggiati dallevento sismico del 21 agosto 2000
nel territorio di alcuni comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo,
in applicazione delle Ordinanze del Ministro dellInterno delegato per
il coordinamento della Protezione Civile n.3084 del 28 settembre 2000 e
n. 3124 del 12 aprile 2001.
Disposizioni generali
Le presenti disposizioni riguardano i primi interventi su:
- gli edifici pubblici e le infrastrutture;
- gli edifici privati contenenti unità immobiliari ad uso abitazione, con
ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale;
- gli edifici privati contenenti unità immobiliari ad uso produttivo (industriali,
agricole, artigianali, commerciali, turistiche e di servizio), con ordinanza
sindacale di inagibilità totale o parziale, in esercizio in forma continuativa
al momento del sisma;
- gli edifici storico-monumentali ed artistici.
Per tali immobili sono concessi, per la riparazione dei danni causati dallevento
sismico del 21 agosto 2000, con miglioramento sismico delledificio ( come
definito dal paragrafo C.9.1.2. del D.M. 16 gennaio 1996 Norme Tecniche
per le costruzioni in zone sismiche) , contributi sul costo degli interventi
.
Interventi per le infrastrutture pubbliche
Per il proseguimento degli interventi urgenti di ripristino, in condizioni
di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche e per la riduzione del rischio,
il Comitato di coordinamento gestione interventi post-terremoto, istituito
con D.G.R. 33-766 del 31/08/2000, definisce il Piano di cui allart. 5,
comma 1, dellOrdinanza ministeriale n. 3124 del 12 aprile 2001.
Interventi per gli edifici privati
Sono ammessi a contributo gli immobili per i quali è stata emessa ordinanza
di inagibilità totale o parziale entro il termine del 20 aprile 2001 (data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dellOrd. Min. 3124/2001).
Il contributo, a fondo perduto, è determinato nella misura percentuale
fino ad un massimo del 75% del costo complessivo necessario al consolidamento
e al recupero del bene danneggiato quale risulta dal computo metrico estimativo
( i prezzi utilizzati non devono essere superiori a quelli del prezzario
della Regione Piemonte, e nel caso non siano contemplati deve essere prevista
lanalisi del prezzo), al lordo dellI.V.A. e degli oneri tecnici.
Tale percentuale potrà essere anche commisurata alle effettive disponibilità
finanziarie.
Sul costo come sopra determinato, verrà applicata una franchigia di L.
5.000.000, I.V.A. compresa, ai sensi dellart. 9, comma 2 dellOrdinanza
3124/2001.
Dovrà altresì essere defalcato leventuale rimborso spettante a seguito
di stipula di polizze assicurative.
Per le superfici ad uso produttivo il contributo è ridotto dai seguenti
coefficienti moltiplicatori in funzione della tipologia:
- immobili adibiti ad attività zootecniche e stalle 0,7
- immobili adibiti a fienili e rimesse attrezzi e mezzi agricoli 0,7
- immobili adibiti ad attività produttive ed industriali e destinati a
capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi 0,7
Il contributo può essere concesso sia al proprietario che allusufruttuario
o al titolare di diritti reali di godimento; in questo caso, alla richiesta
di contributo deve essere allegata anche la dichiarazione di esplicita
rinuncia al contributo da parte del proprietario.
Tale contributo inoltre può essere concesso esclusivamente se limmobile
risulta in regola con le norme urbanistiche e fiscali.
Vengono ammesse a contributo esclusivamente le opere a carattere strutturale
nonché le opere di finitura e di impiantistica ad esse strettamente connesse.
Le opere ammesse a contributo devono riguardare esclusivamente ledificio
interessato con lesclusione dal computo degli elementi e corpi accessori
esterni. Le unità immobiliari sono comprensive sia dei locali principali
che di quelli di pertinenza allinterno delledificio.
Per le unità immobiliari ammesse a contributo appartenenti ad un unico
edificio (come definito nellallegato C), deve essere presentata ununica
istanza di contributo per il tramite dellamministratore del condominio,
ove esistente, ovvero tramite altro soggetto alluopo individuato, munito
di specifica delega, da parte dei condomini. Lentità massima del contributo
è pari alla somma dei contributi massimi spettanti alle singole unità immobiliari.
Al fine di consentire in breve tempo la valutazione complessiva dei danni,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte della D.G.R. di approvazione dei presenti criteri e procedure,
i soggetti interessati devono inoltrare ai Comuni i computi metrici estimativi
di tutti gli interventi, nonchè le domande di contributo eventualmente
non inoltrate in vigenza delle norme precedentemente emanate.
La domanda è redatta in carta semplice secondo lo schema riportato nellAllegato (Fare riferimento al file PDF) A. La domanda deve essere inoltre corredata da dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, riferita a tutte le unità immobiliari comprese nelledificio,
che attesti quanto segue:
a [] residenza e abitazione principale o secondaria dei proprietari e degli
affittuari delle singole unità immobiliari al momento del sisma;
b [] destinazione duso dellunità immobiliare al momento del sisma;
c [] numero e data dellordinanza sindacale di inagibilità;
d [] eventuale presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;
e [] eventuale presenza nel nucleo familiare di anziani di età superiore
a 65 anni;
f [] esistenza di eventuali polizze assicurative che prevedano il ristoro
di danni a seguito di calamità naturali
I Sindaci, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte della D.G.R. di approvazione dei presenti criteri
e procedure, devono trasmettere alla Provincia competente per territorio
il riepilogo di tutte le domande presentate indicando, per ogni edificio,
la previsione di massima del costo complessivo del consolidamento e del
recupero del bene danneggiato e le relative priorità di accesso, utilizzando
lapposito modulo riportato nellallegato B. La Provincia provvederà nei
successivi 15 gg. allistruttoria delle domande ricevute, sulla base dei
criteri di priorità di seguito riportati e al successivo inoltro delle
stesse alla Regione.
Le priorità di accesso per la concessione dei contributi sono le seguenti:
a) edifici totalmente costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari
o affittuari residenti nelle stesse e che siano stati oggetto di provvedimento
di inagibilità totale;
b) edifici costituiti come al punto a), ma oggetto di provvedimento di
inagibilità parziale;
c) edifici che siano stati oggetto di provvedimento di inagibilità totale,
ma che sono soltanto parzialmente costituiti da abitazioni principali occupate
da proprietari o affittuari residenti nelle stesse;
d) edifici solo in parte costituiti da abitazioni principali, occupate
da proprietari o da affittuari residenti, che siano stati oggetto di provvedimento
di inagibilità parziale relativo alle porzioni occupate dai residenti.
e) edifici totalmente costituiti da abitazioni secondarie che siano state
oggetto di ordinanza di inagibilità parziale o totale.
Allinterno di ogni raggruppamento di priorità costituisce precedenza per
la concessione dei contributi la presenza nelledificio, accertata dal
Sindaco, di:
a) portatori di handicap;
b) anziani con età superiore a 65 anni.
Ai fini dellindividuazione delle priorità, le attività produttive sono
equiparate alle unità abitative destinate ad abitazione principale.
Entro 20 giorni dal ricevimento da parte delle Province dei riepiloghi
comunali delle domande di contributo la Regione, su proposta del Comitato
di coordinamento gestione interventi post-terremoto, provvede ad una prima
assegnazione ai Sindaci dei fondi disponibili. I Sindaci pubblicano lelenco
dei soggetti finanziabili.
Entro 120 giorni dallassegnazione dei fondi ai Comuni, i proprietari degli
edifici presentano al Sindaco i progetti degli interventi.
I progetti per la riparazione dei danni causati dal sisma, con miglioramento
sismico, devono essere redatti secondo le direttive tecniche riportate
nellallegato C. Il progetto è accompagnato da una scheda tecnica, utilizzando
lapposito modulo riportato nellallegato D. Al progetto va altresì allegata
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista attestante:
a) che sussista il nesso di causalità tra i danni rilevati e levento sismico;
b) che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli del prezzario della
Regione Piemonte, nel caso non siano contemplati deve essere prevista lanalisi
del prezzo;
c) che i progetti dei lavori previsti siano conformi alle direttive tecniche
riportate nellallegato C;
d) che i lavori previsti siano sufficienti a rendere agibili ed abitabili
le unità immobiliari comprese nelledificio oggetto di intervento.
Per ogni edificio deve essere presentato un progetto unico riguardante
le unità immobiliari ammesse a contributo ed i lavori dovranno essere realizzati
contestualmente e in maniera unitaria.
I lavori sono equiparati agli interventi di manutenzione straordinaria
così come definiti dallarticolo 31 della legge 5 agosto 1978 n° 457.
I contributi sono concessi con provvedimenti del Comune previo esame tecnico
amministrativo e parere della Commissione igienico-edilizia integrata,
qualora sprovvista, da un tecnico esperto in ingegneria strutturale con
professionalità adeguatamente documentata.
Lesame della Commissione igienico-edilizia deve in particolare riguardare
la rispondenza del progetto con le norme tecniche di cui allallegato C.
Eventuali autorizzazioni o approvazioni delle Amministrazioni competenti
sono acquisite preventivamente dal Comune.
I lavori devono essere iniziati entro 3 mesi dal rilascio dellautorizzazione
edilizia comunale e ultimati nei successivi 12 mesi. Eventuali deroghe
possono essere concesse dal Comune in presenza di giustificati motivi,
e comunicate alla Regione.
I contributi sono erogati dal Comune:
a) in ragione del 60% dellimporto concesso dopo laccertamento dellavvenuto
inizio dei lavori;
b) lulteriore 40% a lavori ultimati, dietro presentazione di comunicazione
di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei lavori stessi e
rendicontazione della spesa sostenuta e documentata da fatture.
Qualora i lavori non vengano ultimati nel termine stabilito, dovrà essere
restituita lanticipazione concessa.
Sono ammesse eventuali varianti che si rendano necessarie ai fini della
messa in sicurezza del fabbricato nel corso dellesecuzione dei lavori
nel rispetto delle procedure previste nei presenti criteri, fermo restando
il limite del contributo concesso.
I proprietari possono eseguire i lavori prima della concessione contributiva
e conservare il diritto al contributo purché rispettino le procedure previste
dalla presente circolare e siano ricompresi negli elenchi di priorità individuati
dallAmministrazione Comunale.
Nel caso di dichiarazione di decadenza dal contributo, le eventuali anticipazioni
erogate dovranno essere restituite.
I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a consuntivo dei
contributi effettivamente erogati. Le somme non erogate devono essere restituite
alla Regione.
Al fine di garantire losservanza delle norme di cui alla presente circolare
il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.
La Direzione regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, preposta alla gestione
delle competenze di cui alla legge regionale 12 marzo 1985 n° 19, provvede
alle attività di vigilanza sugli interventi edilizi attraverso controlli
a campione, sul progetto e sulla costruzione, in quantità non inferiore
al 10% del numero di progetti autorizzati.
Al fine dellattività di vigilanza, i Comuni devono comunicare lelenco
delle date di inizio dei lavori alla Direzione regionale Servizi Tecnici
di Prevenzione Torino - Via Pisano n.6.
Interventi per gli edifici
Per il proseguimento degli interventi urgenti di ripristino, in condizioni
di sicurezza, dei beni monumentali danneggiati e per la riduzione del rischio,
il Comitato di coordinamento gestione interventi post-terremoto, definisce
il Piano di cui allart. 5, comma 1, dellOrdinanza n. 3124 del 12 aprile
2001.
Eventuali fattispecie non contemplate nei presenti criteri e procedure
verranno valutate singolarmente dal Comitato di coordinamento gestione
interventi post-terremoto, istituito con D.G.R. n. 33-766 del 31 agosto
2000.
Allegato C
DIRETTIVA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL
SISMA DEL 21/08/2000.
La presente direttiva tecnica riguarda gli interventi che devono essere
eseguiti per la riparazione degli edifici danneggiati. Tali interventi
devono garantire un maggior grado di sicurezza della costruzione alle azioni
sismiche, rispetto alla situazione preesistente il terremoto, mediante
lesecuzione di opere riguardanti i singoli elementi strutturali, senza
peraltro modificare in maniera sostanziale il comportamento globale delledificio.
EDIFICI IN MURATURA
Il progettista deve dimostrare la necessità e lefficacia degli interventi
proposti attraverso unanalisi delle caratteristiche strutturali delledificio,
dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo
lesecuzione dellintervento.
Il progettista deve fornire la descrizione delledificio, evidenziando
in particolare le caratteristiche strutturali rilevanti ai fini della resistenza
sismica e del loro stato di conservazione e di efficienza:
- fondazioni (tipologia, estensione, profondità, caratteristiche, collegamenti,
ecc..);
- pareti murarie (tipologia, disposizione planimetrica, continuità, ammorsamenti,
architravi, ecc..);
- solai (tipologia, collegamenti con le murature, ecc...);
- scale (tipologia, ammorsamenti, ecc...);
- archi e volte (tipologia, presenza di spinte contrastate o non, ecc....);
- coperture (tipologia, collegamenti alla muratura, presenza di elementi
spingenti, ecc....).
Per quanto riguarda le eventuali carenze in grado di influenzare significativamente
la vulnerabilità, deve identificarle e chiarire leffetto su di esse degli
interventi previsti.
Una possibile lista, non esaustiva, delle carenze da considerare è la seguente:
a) carenza di collegamenti tra le murature e tra murature e solai e copertura;
b) presenza di spinte non contrastate (archi, volte, coperture, ecc...);
c) deformabilità degli orizzontamenti i cui effetti sono aggravati dalla
disposizione a piani sfalsati;
d) assenza di architravi sulle aperture;
e) cattiva distribuzione degli elementi resistenti (murature portanti in
falso, pareti snelle, irregolarità in pianta ed in elevazione, ecc...);
f) carenza di resistenza nei maschi murari (caratteristiche fisiche, meccaniche
e geometriche della muratura nonché qualità ed efficienza della malta);
g) carenza di collegamenti degli elementi non strutturali con la struttura.
I danni devono essere descritti per tipo ed entità, distinguendo, ove possibile,
quelli dovuti al sisma da quelli preesistenti. Riguardo al tipo, è opportuno
distinguere e classificare i danni:
a) alle strutture murarie verticali;
b) agli orizzontamenti;
c) alle connessioni tra le murature e tra murature e orizzontamenti e correlarli
ai meccanismi di funzionamento che li hanno prodotti (sollecitazioni nel
piano e fuori del piano delle murature, in presenza o in assenza di collegamenti,
incremento delle spinte degli orizzontamenti, effetti di martellamento,
cedimenti delle fondazioni, etc.), così da individuare gli interventi più
idonei a ridurre gli specifici elementi di vulnerabilità della costruzione.
Gli interventi di miglioramento per gli edifici ordinari potranno seguire
i criteri illustrati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici
del 10/04/1997, n. 65/AA.GG. Istruzioni per lapplicazione delle Norme
Tecniche per le costruzioni in zone sismiche, di cui al D.M. 16/01/1996,
in particolare facendo riferimento al paragrafo C.9.1.2. e allAllegato (Fare riferimento al file PDF) 3.
In ogni caso, per ogni progetto deve essere valutata, in forma anche semplificata,
la sicurezza strutturale finale e lincremento di sicurezza conseguito.
Le opere devono rispettare il seguente ordine di priorità:
1. interventi di somma urgenza;
2. riparazione dei danni;
3. collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi,
attuati mediante interventi poco invasivi con catene e profili metallici,
da privilegiarsi rispetto ad altri più invasivi come cordoli in breccia;
4. riduzione delle spinte generate dalle coperture e, se necessario, dalle
strutture voltate (tiranti);
5. irrigidimento ed irrobustimento, ove necessari, degli orizzontamenti;
6. riduzione dei vuoti nei maschi murari, effettuata mediante la tecnica
del cuci e scuci o mediante iniezioni di malta.
Gli interventi di cui sopra sono da considerarsi obbligatori nel rispetto
dellordine di priorità detto, a meno che il progettista non dimostri che
ledificio, prima dellintervento, soddisfaceva già i requisiti richiesti.
EDIFICI IN CEMENTO ARMATO
Visto il limitato impatto che il sisma ha avuto su questo tipo di costruzioni,
i danni dovrebbero essere limitati agli elementi non strutturali, quindi
non dovrebbero esserci casi di inagibilità, se non temporanea e ripristinabile
con provvedimenti di pronto intervento. Eventuali casi particolarissimi
di sgombero per inagibilità per danni ad elementi strutturali saranno valutati
dallufficio tecnico regionale preposto alla gestione delle competenze
di cui alla legge regionale 12/03/1985 n. 19.
EDIFICI IN STRUTTURA MISTA (MURATURA-C.A.)
Di norma agli effetti sismici questi edifici sono da considerarsi in muratura
o in cemento armato, in relazione a quale delle due tipologie strutturali
è prevalentemente affidato il compito di resistere alle forze orizzontali.
Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti tra le due tipologie
strutturali ed alla compatibilità delle deformazioni conseguenti alla diversa
deformabilità dei due sistemi.
DEFINIZIONE DI EDIFICIO
Per edificio sintende un fabbricato con continuità strutturale, delimitato
da cielo a terra da pareti verticali portanti cieche, tranne che per aperture
su strade e spazi liberi. Possono comportare eccezioni pareti con modeste
aperture, quando le porzioni del fabbricato ad esso adiacenti abbiano caratteristiche
strutturali diverse ( non configurandosi ledificio come unico organismo
statico che realizza una completa solidarietà strutturale), ad esempio:
a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
d) fabbricati aderenti solo in minima parte;
Allegato E
Direttiva tecnica
Raccomandazioni per gli interventi di restauro e conservazione di beni
immobili aventi valore artistico a seguito del sisma del 21.8.2000 nel
territorio di alcuni comuni delle province di Asti, Alessandria e Cuneo.
0 PREMESSA
0.1 Obiettivi della Direttiva Tecnica.
La presente Direttiva Tecnica, redatta dalla Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici del Piemonte, costituisce un gruppo di norme
relative alla corretta predisposizione ed organizzazione di idonei progetti
riguardanti gli interventi di restauro e di conservazione dei beni architettonici
di valore storico-artistico esistenti nel territorio interessato dal sisma
del 21.8.2000, soggetti a tutela ai sensi del Testo Unico sui Beni Culturali
ed Ambientali, emanato con D. Lgs. 29.10.1999 n. 490 e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 27.12.1999 n. 229/L o aventi interesse architettonico, archeologico
e storico-artistico comunque riconosciuto e di cui occorre, altresì, procedere
al rinforzo statico per migliorarne la sicurezza strutturale ovvero procedere
al restauro delle superfici, interne o esterne, della costruzione.
0.2 Normativa di riferimento.
Oltre al citato Testo Unico e, ove applicabili, alle norme della legge
11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni, i progetti di cui sopra devono
tener conto, insieme alle Norme tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento di cui
al D. M. 20.11.1987 (in particolare le parti riguardanti le caratteristiche
dei materiali e le prove sui medesimi), pubblicato sul Supplemento Ordinario
della Gazzetta Ufficiale 5.11.1987 n. 285, specificatamente, della Circolare
del Ministero della Pubblica Istruzione (ora Ministero per i Beni e le
Attività Culturali) 6.4.1972 n. 117, denominata Carta del Restauro nonché
della Carta Europea del Patrimonio Architettonico (Carta di Amsterdam),
adottata, in data 26.9.1975, dal Comitato dei Ministri del Consiglio dEuropa.
Devono altresì tenere conto delle Istruzioni per la redazione di progetti
di restauro sui beni architettonici di valore storico-artistico in zona
sismica, redatte dal Comitato Nazionale per la Prevenzione del Patrimonio
Culturale dal Rischio Sismico ed approvate dal Consiglio Superiore dei
LL.PP. in data 28.11.1997 con volto 564.
0.3 Argomenti specifici di questa Direttiva.
Ai fini delle presenti norme, stante lart. 34 del citato D. Lgs. 29.10.1999
n. 490, per restauro deve intendersi lintervento diretto sulla cosa volto
a mantenere lintegrità materiale e ad assicurare la conservazione e la
protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati
nelle zone dichiarate a rischio sismico, in base alla normativa vigente,
il restauro comprende lintervento di miglioramento strutturale.
Con le prescrizioni seguenti, si ritiene opportuno estendere, parzialmente
ed estrapolandone i concetti generali, tale ultima precisa specificazione
anche agli immobili di interesse culturale ed ambientale situati nei Comuni
colpiti dallevento del 21.8.2000 e che comunque appartengono a zone non
sismiche.
Il restauro architettonico consiste in una serie organica di operazioni
tecniche specifiche predisposte ai fini di cui allart. 1 della citata
Circolare 6.4.1972 n. 117. Esse sono indirizzate alla tutela e valorizzazione
dei caratteri storico-artistici dei beni architettonici ed alla conservazione
della consistenza materiale in vista della loro trasmissione al futuro.
Le presenti norme intendono fornire prescrizioni per lorganizzazione e
la conduzione delle operazioni progettuali di restauro, concepite allinterno
di organici progetti di restauro e per gli interventi di cantiere.
I restauri di cui trattasi devono consistere, in ogni caso, in interventi
di miglioramento strutturale e antisismico, in zone non dichiarate sismiche,
consistenti, per definizione, nellesecuzione di una o più opere riguardanti
i singoli elementi strutturali delledificio con lo scopo di conseguire
un maggior grado di sicurezza senza modificarne il comportamento globale,
conciliando le esigenze della conservazione dei caratteri storico-artistici
del complesso edilizio, da un lato e quelle della sicurezza, dallaltro.
Scelto il tipo di intervento di miglioramento, lincremento del livello
di sicurezza locale deve essere ottenuto senza prevedere interventi che
modifichino sostanzialmente la concezione originaria del complesso edilizio
e delle successive fasi costruttive ad esso organicamente connesse: deve
essere evitato ogni intervento ove limpianto originario del manufatto
e quelli successivi con livelli di sicurezza in essi insiti e ad essi fisiologicamente
connaturati vengano radicalmente alterati.
0.4 Indice delle Raccomandazioni.
Le presenti Raccomandazioni consistono delle seguenti parti:
1 Criteri e disposizioni generali;
2 Progetti di restauro;
3 Interventi di cantiere;
4 Consuntivo scientifico.
1 - CRITERI E DISPOSIZIONI GENERALI.
1.1. MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO STATICO.
Il sistema delle operazioni tecniche necessarie per effettuare il tipo
di intervento di miglioramento di cui al precedente punto 0.3. deve essere
concepito e definito dopo che sia stato individuato il comportamento strutturale
del bene architettonico.
Si dovranno individuare le linee di modificazione del complesso edilizio
nel tempo e, quindi, in base a questi accertamenti, introdurre con gli
interventi previsti correzioni indirizzate di volta in volta a ripristinare
comportamenti strutturali preesistenti (alterati da fattori diversi) ovvero
ad integrare il funzionamento statico attuale intervenendo sui difetti
riscontrati.
Per il cambiamento della destinazione duso, da valutarsi secondo le disposizioni
seguenti, viene prevista lemissione di motivato parere da parte degli
Organi Tecnici già, normativamente, preposti alla tutela.
1.2. DISPOSIZIONI GENERALI.
La storia delledificio, da indicarsi nella relazione progettuale, deve
essere considerata attraverso la verifica delle trasformazioni architettoniche
delle strutture murarie, cioè tenendo conto, oltre che di eventuali sopraelevazioni,
delle modifiche avvenute nel tempo alle murature esistenti, alle porte,
alle finestre, alle aperture di ogni tipo, ai camini, alla compagine muraria
di archi e di volte, ai solai e, comunque, a tutti quei caratteri formali
che possano aver modificato la struttura delledificio.
Le variazioni di destinazione, eventuali, che comportino, nelle strutture
interessate dallintervento di miglioramento, incrementi dei carichi originari
(permanenti o accidentali) superiori al 20% devono essere attentamente
valutate. In particolare, la variazione di destinazione deve tener conto
delle trasformazioni occorse nel tempo al manufatto.
In ogni caso, gli interventi con variazioni di destinazione che comportino
incrementi dei carichi originari superiori al 20% possono essere ammessi
purché non comportino la modifica dei caratteri di cultura figurativa e
materiale del manufatto nel suo complesso e nei suoi elementi.
Lintervento di miglioramento non richiede specifiche verifiche formali
del livello di sicurezza nei confronti di azioni sismiche né la definizione
di specifici modelli analitici a carattere schematico.
2. PROGETTI DI RESTAURO.
La progettazione dei lavori sui complessi architettonici include le indagini
e le ricerche volte ad acquisire tutti gli elementi idonei ad impostarlo,
con il massimo sviluppo dei contributi settoriali, anche al fine di definire,
preliminarmente, uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio
per le scelte di priorità nonchè per i tipi ed i metodi di intervento da
approntare.
Lobiettivo principale degli studi progettuali consiste nellindividuare
e descrivere la patologia propria delledificio, nel valutare lintervento
a seconda della patologia del manufatto, nel valutare il grado di sistematicità,
la completezza e lentità dellintervento necessario e sufficiente per
fornire risposte adeguate e controllate ai problemi emersi e nel tendere
a ripristinare lo stato delledificio nella sua integrità, così come ottenuta
dallo stato originario e dalle sue modificazioni nel tempo.
In ragione della complessità dello stato di conservazione e dei caratteri
storico-artistici del manufatto, il Progetto comprende quelle ricerche
e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una reale individuazione
delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento, prevedendo,
comunque, luso di tecniche e materiali tradizionali. Eventuali proposte
di interventi con materiali innovativi dovranno essere adeguatamente motivate
e documentate nonché, preventivamente, sottoposte allapprovazione degli
Organi preposti alla tutela.
Le operazioni rivolte allacquisizione della conoscenza del bene architettonico
nel suo stato attuale assumono importanza decisiva ai fini delle valutazioni
operative; esse si avvalgono di diversi apporti disciplinari e di differenti
livelli di specializzazione.
Secondo quanto avanti specificato, le indagini e le ricerche devono essere
articolate almeno in due parti:
QC - il quadro delle conoscenze;
SI - i settori di indagine.
QC - Quadro delle conoscenze
Il quadro delle conoscenze consiste in una prima lettura dello stato esistente
e nellindicazione delle tipologie di indagine che si ritengono appropriate
e necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico
e ambientale.
SI - Settori di indagine
I settori di indagine si devono suddividere come segue.
SI.ASC - Analisi storico-critica.
Lanalisi storico-critica del bene architettonico deve tendere alla conoscenza
complessiva di detto bene e del suo contesto architettonico e ambientale.
SI.RM - Rilievo dei manufatti.
Il rilievo dei manufatti, generalmente, è predisposto attraverso due elaborazioni:
il rilievo morfologico-descrittivo ed il rilievo critico.
Il rilievo morfologico-descrittivo deve essere eseguito al fine di determinare
esattamente la geometria del bene architettonico e di pervenire, con precisione,
alla sua conoscenza morfologica. Ove tali individuazioni non risultino
possibili, lindagine diagnostica, di cui al punto successivo, potrà suggerire
o integrare la conoscenza dei parametri necessari.
Il rilievo critico è strumento utile per individuare i dati di conformazione
e configurazione del manufatto osservati nella loro processualità.
SI.DCL - Diagnostica sul campo ed in laboratorio.
La diagnostica, ove necessaria, si rivolge alla determinazione della caratteristiche
meccaniche e fisico-chimiche dei materiali presenti nel complesso architettonico
e verifica, tra laltro, le condizioni di degrado, le eventuali manomissioni,
danni non riparati, cedimenti ed eventuali dissesti di tipo strutturale.
Ove la situazione lo richieda, prove diagnostiche vedono essere prodotte
per lindagine delle caratteristiche di ogni tipo del terreno e per lindagine
sulle fondazioni.
SI.ACS.ADD - Individuazione del comportamento strutturale ed analisi del
degrado e dei dissesti.
Lindividuazione del comportamento strutturale ed analisi del degrado e
dei dissesti deve essere basato sul rilievo dei manufatti e sul rilievo
del degrado delle parti in elevazione, tenendo conto che le opere di fondazione
rientrano nellorganismo strutturale.
La Relazione progettuale deve comprendere lannotazione di tutti gli elementi
pertinenti al comportamento strutturale (quali la natura meccanica e fisico-chimica
dei materiali e dei terreni interessati dalla costruzione, lo stato di
conservazione, i collegamenti tra elementi contigui ed in genere gli aspetti
concernenti le condizioni di vincolo tra gli elementi strutturali adiacenti)
onde consentire lidentificazione della struttura resistente alle azioni
esterne ed il rilievo completo del quadro fessurativo e dellampiezza delle
lesioni.
Quando il quadro fessurativo del manufatto è soggetto ad una significativa
evoluzione si dovrà predisporre anche un apposito monitoraggio, al fine
di delineare lorigine, lentità, le leggi evolutive del fenomeno e, quindi,
per definire il tipo di intervento e controllarne gli esiti.
In presenza di pendii potenzialmente instabili, di pareti rocciose sovraincombenti,
di cavità sotterranee, di fenomeni di subsidenza e daltro, si dovrà, inoltre,
predisporre un apposito studio del sottosuolo opportunamente orientato.
Nel caso contrario, viene fatta specifica menzione, nella Relazione progettuale,
dellassenza di fattori di questo tipo.
SI.AAD - Apporti di altre discipline.
Si dovrà valutare leventuale opportunità di altre indagini disciplinari,
quali ricerche riguardanti la tipologia e la morfologia urbana, ricerche
di tipo archeologico, ricerche di storia della cultura materiale, ricerche
di stratigrafia strutturale muraria, ricerche sul cantiere edilizio attraverso
lapporto delle fonti documentarie, ricerche sulla concezione strutturale,
geotecnica e tecnologica dei manufatti antichi.
Avendo sviluppato la detta articolazione per le indagini e le ricerche,
il Progetto dei lavori sui complessi architettonici deve tradurre in termini
operativi le conclusioni di tale fase precedente e prescrivere le fasi
di intervento, le priorità, le operazioni tecniche necessarie ed indicare
il preventivo.
Il Progetto deve, anche, definire in modo compiuto le tecniche e le tecnologie
di intervento, deve prescrivere le modalità esecutive e deve definire il
successivo programma di manutenzione. Peraltro, deve prescrive le modalità
esecutive delle operazioni tecniche da eseguire, indicare i controlli da
effettuare in cantiere e definire le eventuali sperimentazioni preliminari
da realizzare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori.
Il Progetto può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro
il quadro tracciato dal progetto stesso.
Sono inoltre richiesti nel Progetto le specifiche degli impianti tecnici,
ove previsti, atti a consentire limpiego delle tecnologie più aggiornate
predisposte in modo da garantire senza stravolgimenti, il corretto inserimento
di detti impianti nel bene architettonico di valore storico-artistico.
3. INTERVENTI DI CANTIERE.
Le operazioni tecniche di cantiere sono di regola rivolte a singole parti
del bene architettonico, nel quadro dellindispensabile visione di insieme
che ne estenda il beneficio allintero manufatto edilizio. Il loro scopo
- oltre a quanto previsto per gli interventi di restauro di cui al punto
2 delle presenti norme consiste nella ricostituzione di capacità strutturali
venute meno ovvero nella cura di patologie riconosciute ovvero in ulteriori
provvedimenti volti alla riduzione degli effetti delle eventuali forze
orizzontali cui può essere soggetto ledificio monumentale.
Gli interventi possibili per ciascuna patologia o forma di vulnerabilità
sono generalmente più duno, con caratteristiche diverse in termini di
efficacia, invasività, reversibilità, durabilità, costi. La scelta della
soluzione è compito primario del progetto e deve essere predisposta dopo
attento esame della specifica situazione.
Nellambito delle opere di restauro architettonico, devono, in via generale,
essere evitate tutte le opere di demolizione-sostituzione e di demolizione-ricostruzione:
occorre sempre operare con interventi che collaborino con la struttura
esistente senza alterarla.
Di seguito vengono dettagliati i contributi tecnici da tenere presente
per lesecuzione delle operazioni di cantiere.
3.1. Fondazioni.
Salvo casi particolari, non si pone in generale, la necessità di interventi
di fondazione.
Nei casi in cui i dissesti del manufatto appaiono dovuti a movimenti di
fondazione si rende necessaria unindagine geotecnica, conforme alle prescrizioni
del D.M. 11.3.1988, per accertare la natura e lorigine dei fenomeni osservati.
Prima di progettare qualsiasi intervento è fatto obbligo di procedere al
rilievo sistematico delle fondazioni esistenti redigendo una relazione
che ne individui e documenti le eventuali carenze.
Il rilievo va eseguito contestualmente a saggi archeologici nellarea di
sedime circostante il complesso edilizio.
Lintervento dovrà mirare alla massima uniformità nelle condizioni di appoggio;
a tal fine sono da privilegiare interventi di ampliamento della base fondale
con parziali sottomurazioni, possibilmente in mattoni o materiali compatibili
con la struttura esistente.
Il ricorso ai micropali o ad altre tecniche di consolidamento dei terreni
potrà avvenire solo ove non esistano valide alternative.
3.2. Pareti murarie.
Gli interventi, di norma, dovranno utilizzare materiali con caratteristiche
fisico-chimiche e meccaniche analoghe a quelle dei materiali in opera.
In generale, ove ritenuto opportuno sono sempre da preferirsi riparazioni
localizzate di parti lesionate o degradate e ricostruzioni di compagini
murarie in corrispondenza di manomissioni (quali cavità, vani di varia
natura, scarichi, canne fumarie, ecc.) la cui eliminazione sia giudicata
strettamente necessaria in sede di progetto di restauro.
Nel caso di murature con caratteristiche meccaniche particolarmente scadenti,
si potrà ricorrere alla tecnica delliniezione di miscele leganti (a base
di calci idrauliche naturali o, in casi eccezionali, di altri materiali)
di cui andrà preventivamente provata la compatibilità e lefficacia.
Le perforazioni armate sono da evitarsi come intervento sistematico di
consolidamento della muratura.
Tutti gli interventi di consolidamento citati devono essere evitati nel
caso di pareti decorate o affrescate, eventualmente operando su altre strutture
contigue con interventi di analoga efficacia e comunque operando sotto
il controllo di competenze specializzate.
3.3. Pilastri e colonne.
Pilastri e colonne, generalmente soggetti a carichi verticali con modeste
eccentricità, devono essere sottoposti ad interventi da configurarsi per
ricostituire la resistenza iniziale a sforzo normale, ove perduta, mediante
provvedimenti quali cerchiature e tassellature ovvero per eliminare (o
comunque contenere) le spinte orizzontali mediante provvedimenti, quali
apposizione di catene ed archi, volte e coperture e, ove opportuno, realizzazione
o rafforzamento di contrafforti ovvero ricostituire i collegamenti atti
a trasferire le azioni orizzontali a elementi murari di maggiore rigidezza.
Linserimento di anime metalliche può essere consentito in zone localizzate
e comunque dopo la presentazione di accertata e documentata verifica inserita
in un ampio programma di interventi.
Situazioni di non verticalità vanno analizzate con attenzione, individuandone
le cause e le conseguenze strutturali e valutando di conseguenza lopportunità
o di mantenerle ricorrendo ad eventuali presidi o, in casi eccezionali,
di correggerle previa la presentazione di documentata dimostrazione tecnica
e tenuto conto degli indirizzi della Circolare n. 117 del 6 aprile 1972
di cui in premessa.
3.4. Archi e volte.
Gli interventi sulle strutture ad arco o a volta possono essere realizzati,
compatibilmente con la tutela monumentale delledificio, con il ricorso
alla tradizionale tecnica delle catene.
Le catene andranno poste di norma allimposta di archi e volte.
In caso di presenza di lesioni e/o deformazioni, la riparazione deve ricostituire
i contatti tra le parti separate, con luso di idonee malte.
Deve essere evitato il ricorso a tecniche di placcaggio allestradosso
con realizzazione di controvolte in calcestruzzo o simili, armate o meno.
Tale intervento è ammesso solo se non esistono valide alternative.
3.5. Solai.
I solai devono essere efficacemente collegati alle murature e possedere
una sufficiente rigidezza nel piano.
I solai con struttura in legno, di norma, devono essere conservati.
Le linee preferenziali di intervento sono le seguenti.
Ove necessario si adotterà la tecnica di irrigidimento dei tavolati, con
particolare attenzione alle tecniche di ammorsamento nei muri laterali;
Per i solai a putrelle e voltine o tavelloni è opportuno provvedere allirrigidimento
mediante solettina armata resa solidale ai profilati e collegata alle murature
perimetrali.
Non deve essere adottato indistintamente linserimento di cordoli in breccia
che comportano tagli continui nelle murature ed, in ogni caso, deve essere
data la preferenza ad incatenamenti e collegamenti perimetrali puntuali.
Il consolidamento delle travi lignee potrà avvenire aumentando la sezione
portante in zona compresa, mediante laggiunta di elementi opportunamente
connessi.
Altre tecniche sono ammesse previa valutazione della compatibilità con
la tutela del complesso monumentale.
3.6. Tetti.
I tetti con orditure spingenti devono subire idoneo intervento con cui
la spinta viene compensata.
Il mantenimento dei tetti in legno è assolutamente opportuno: devono evitarsi
interventi che comportino aumenti di masse nella parte più alta delledificio
o formazione di elementi eccessivamente rigidi rispetto alla compagine
muraria sottostante o limpiego di carpenterie metalliche.
In ogni caso non sono accettabili provvedimenti generalizzati di sostituzione.
Nel corso degli interventi di restauro delle orditure lignee, per riportarle
a piena efficienza strutturale e di manutenzione degli impalcati e dei
manti di copertura, va posta ogni attenzione a verificare ed accentuare
il ruolo di connessione reciproca tra murature contrapposte svolto dalle
orditure del tetto. Oltre al collegamento con capochiave metallici che
impediscano la traslazione, debbono, ove possibile, essere adottati elementi
di rafforzamento del punto di contatto tra muratura e tetto. Ciò può essere
compiuto attraverso cordoli-tirante in legno o in metallo opportunamente
connessi sia alle murature che alle orditure in legno del tetto, a formare
elemento di ripartizione dei carichi agli appoggi delle orditure del tetto.
Devono di regola escludersi travi in cemento armato per la diversa rigidezza
che essi introducono nel sistema e per limpatto distruttivo che producono.
Possono essere introdotte forme di parziale irrigidimento delle falde,
ad esempio a mezzo di tavolati sovrapposti e incrociati a quelli esistenti,
con opportuni collegamenti ai bordi della muratura.
In generale vanno il più possibile sviluppati i collegamenti e le connessioni
reciproche tra la parte terminale della muratura e le orditure e gli impalcati
del tetto, ricercando le configurazioni e le tecniche compatibili con le
diverse culture costruttive locali.
3.7 Incatenamenti metallici.
La pratica tradizionale di inserire catene e tiranti in metallo va considerata,
in via generale, come la risposta di maggior efficacia alle eventuali forze
orizzontali rispetto allimpatto causato sul manufatto.
Sono da preferire le catene costituite da barre tonde di acciaio a bassa
resistenza, con capichiave che potranno essere esterni alla parete, soluzione
preferibile dal punto di vista tecnico e di minor impatto distruttivo,
oppure incassati con opportune cautele ove giudicato necessario e previo
parere dellOrgano di tutela.
Nei casi, da evitarsi, in cui sia indispensabile forare la parete in direzione
longitudinale, si dovrà di regola dare la preferenza a catene inserite
in guaina e non iniettate, per rendere reversibile lintervento, consentire
leventuale ripresa di tesatura evitare linsorgenza di sollecitazioni
indesiderate.
4. CONSUNTIVO SCIENTIFICO
Al termine dei lavori deve essere predisposto il Consuntivo Scientifico
quale ultima fase del processo di conoscenza e del restauro e quale premessa
per il futuro programma di intervento sul complesso architettonico, così
come previsto dalla Circolare n. 117 del 6 aprile 1972 di cui in premessa.
Il Consuntivo Scientifico comprende la Relazione tecnico-scientifica con
lesplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la
completa documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto
prima, durante e dopo lintervento; lesito di tutte le ricerche, le analisi
e le sperimentazioni eventualmente compiute ed i problemi aperti per i
futuri interventi.
storico-monumentali ed artistici