Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2001, n. 29 - 3146

Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 23-972 del 2 ottobre 2000 “Adozione dei criteri e delle procedure di attuazione dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3084 del 28.9.2000 relativa all’evento sismico del 21.8.2000"

A relazione del Presidente Ghigo:

Vista l’Ordinanza n. 3084 del 28.9.2000 del Ministro dell’Interno delegato per il Coordinamento della Protezione civile, recante “Disposizioni urgenti per l’evento sismico verificatosi il giorno 21 agosto 2000 nel territorio di alcuni comuni delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, ...”;

considerato che la predetta Ordinanza n. 3084/2000 prevede, all’art. 1, comma 1, che la Giunta regionale, previa intesa con il Servizio Sismico Nazionale, adotti i criteri più idonei per la riparazione in condizioni di sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma che il 21 agosto 2000 ha colpito il territorio di alcuni comuni delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo;

vista la D.G.R. n. 23 - 972 del 2 ottobre 2000 “Adozione dei criteri e delle procedure di attuazione dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3084 del 28.9.2000 relativa all’evento sismico del 21.8.2000.”;

dato atto che sui criteri è stata conseguita l’intesa con il Servizio Sismico Nazionale con nota prot. SSN/02431 del 2.10.2000 a firma del direttore Dott. Roberto De Marco;

vista l’Ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile (pubblicata sulla G.U. n. 92 del 20 aprile 2001) avente ad oggetto “Interventi urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza in atto nei territori delle Regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Campania, anche in attuazione dell’articolo 144, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed altri interventi urgenti di protezione civile.”;

considerato che la predetta Ordinanza n. 3124/2001 prevede, all’art. 5, comma 2, che le regioni interessate provvedano, altresì, all’avvio o al proseguimento della concessione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiate dal sisma;

considerata altresì la conseguente necessità di ridefinire, in applicazione dei disposti normativi soprarichiamati, le procedure applicative dei criteri approvati con D.G.R. n. 23-972 del 2 ottobre 2000 e di procedere contestualmente all’approvazione del testo coordinato al fine di agevolare la lettura e l’attuazione degli stessi criteri di cui all’allegato alla presente deliberazione;

dato atto che il Comitato di Coordinamento gestione interventi post-terremoto istituito con D.G.R. n. 33-766 del 31 agosto 2000, ha conseguentemente provveduto a ridefinire criteri e procedure d’applicazione ed attuazione dell’art. 5, comma 2 dell’ordinanza 3124/2001;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di adottare le modifiche e le integrazioni ai criteri e procedure assunti con precedente D.G.R. n. 23-972 del 2 ottobre 2000, in applicazione delle ulteriori disposizioni normative introdotte con l’Ordinanza ministeriale n. 3124 del 12 aprile 2001, così come riportati nel testo coordinato di cui si procede alla contestuale approvazione e che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte sostanziale ed integrante;

di dare atto che gli allegati tecnici contraddistinti con le lettere A e B sono stati aggiornati in applicazione delle presenti norme, mentre restano confermati i contenuti degli allegati contraddistinti con le lettere C, D, E;

che le modifiche ed integrazioni sono evidenziati in carattere corsivo nel testo coordinato “Criteri e procedure per gli interventi di riparazione, in condizioni di sicurezza, di immobili danneggiati dall’evento sismico del 21 agosto 2000 nel territorio di alcuni comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, in applicazione delle Ordinanze del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n.3084 del 28 settembre 2000 e n. 3124 del 12 aprile 2001.”.

(omissis)

Allegato (Fare riferimento al file PDF)

Testo coordinato (D.G.R. n. 23-972 del 2 ottobre 2000 e modifiche ed integrazioni di cui alla presente deliberazione).

(le modifiche ed integrazioni sono riportati in corsivo)

Criteri e procedure per gli interventi di riparazione, in condizioni di sicurezza, di immobili danneggiati dall’evento sismico del 21 agosto 2000 nel territorio di alcuni comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, in applicazione delle Ordinanze del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile n.3084 del 28 settembre 2000 e n. 3124 del 12 aprile 2001.

Disposizioni generali

Le presenti disposizioni riguardano i primi interventi su:

- gli edifici pubblici e le infrastrutture;

- gli edifici privati contenenti unità immobiliari ad uso abitazione, con ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale;

- gli edifici privati contenenti unità immobiliari ad uso produttivo (industriali, agricole, artigianali, commerciali, turistiche e di servizio), con ordinanza sindacale di inagibilità totale o parziale, in esercizio in forma continuativa al momento del sisma;

- gli edifici storico-monumentali ed artistici.

Per tali immobili sono concessi, per la riparazione dei danni causati dall’evento sismico del 21 agosto 2000, con miglioramento sismico dell’edificio ( come definito dal paragrafo C.9.1.2. del D.M. 16 gennaio 1996 “Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche”) , contributi sul costo degli interventi .

Interventi per le infrastrutture pubbliche

Per il proseguimento degli interventi urgenti di ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche e per la riduzione del rischio, il Comitato di coordinamento gestione interventi post-terremoto, istituito con D.G.R. 33-766 del 31/08/2000, definisce il Piano di cui all’art. 5, comma 1, dell’Ordinanza ministeriale n. 3124 del 12 aprile 2001.

Interventi per gli edifici privati

Sono ammessi a contributo gli immobili per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità totale o parziale entro il termine del 20 aprile 2001 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ord. Min. 3124/2001).

Il contributo, a fondo perduto, è determinato nella misura percentuale fino ad un massimo del 75% del costo complessivo necessario al consolidamento e al recupero del bene danneggiato quale risulta dal computo metrico estimativo ( i prezzi utilizzati non devono essere superiori a quelli del prezzario della Regione Piemonte, e nel caso non siano contemplati deve essere prevista l’analisi del prezzo), al lordo dell’I.V.A. e degli oneri tecnici.

Tale percentuale potrà essere anche commisurata alle effettive disponibilità finanziarie.

Sul costo come sopra determinato, verrà applicata una franchigia di L. 5.000.000, I.V.A. compresa, ai sensi dell’art. 9, comma 2 dell’Ordinanza 3124/2001.

Dovrà altresì essere defalcato l’eventuale rimborso spettante a seguito di stipula di polizze assicurative.

Per le superfici ad uso produttivo il contributo è ridotto dai seguenti coefficienti moltiplicatori in funzione della tipologia:

- immobili adibiti ad attività zootecniche e stalle 0,7

- immobili adibiti a fienili e rimesse attrezzi e mezzi agricoli 0,7

- immobili adibiti ad attività produttive ed industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi 0,7

Il contributo può essere concesso sia al proprietario che all’usufruttuario o al titolare di diritti reali di godimento; in questo caso, alla richiesta di contributo deve essere allegata anche la dichiarazione di esplicita rinuncia al contributo da parte del proprietario.

Tale contributo inoltre può essere concesso esclusivamente se l’immobile risulta in regola con le norme urbanistiche e fiscali.

Vengono ammesse a contributo esclusivamente le opere a carattere strutturale nonché le opere di finitura e di impiantistica ad esse strettamente connesse.

Le opere ammesse a contributo devono riguardare esclusivamente l’edificio interessato con l’esclusione dal computo degli elementi e corpi accessori esterni. Le unità immobiliari sono comprensive sia dei locali principali che di quelli di pertinenza all’interno dell’edificio.

Per le unità immobiliari ammesse a contributo appartenenti ad un unico edificio (come definito nell’allegato C), deve essere presentata un’unica istanza di contributo per il tramite dell’amministratore del condominio, ove esistente, ovvero tramite altro soggetto all’uopo individuato, munito di specifica delega, da parte dei condomini. L’entità massima del contributo è pari alla somma dei contributi massimi spettanti alle singole unità immobiliari.

Al fine di consentire in breve tempo la valutazione complessiva dei danni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della D.G.R. di approvazione dei presenti criteri e procedure, i soggetti interessati devono inoltrare ai Comuni i computi metrici estimativi di tutti gli interventi, nonchè le domande di contributo eventualmente non inoltrate in vigenza delle norme precedentemente emanate.

La domanda è redatta in carta semplice secondo lo schema riportato nell’Allegato (Fare riferimento al file PDF) A. La domanda deve essere inoltre corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell’edificio, che attesti quanto segue:

a [] residenza e abitazione principale o secondaria dei proprietari e degli affittuari delle singole unità immobiliari al momento del sisma;

b [] destinazione d’uso dell’unità immobiliare al momento del sisma;

c [] numero e data dell’ordinanza sindacale di inagibilità;

d [] eventuale presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;

e [] eventuale presenza nel nucleo familiare di anziani di età superiore a 65 anni;

f [] esistenza di eventuali polizze assicurative che prevedano il ristoro di danni a seguito di calamità naturali

I Sindaci, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte della D.G.R. di approvazione dei presenti criteri e procedure, devono trasmettere alla Provincia competente per territorio il riepilogo di tutte le domande presentate indicando, per ogni edificio, la previsione di massima del costo complessivo del consolidamento e del recupero del bene danneggiato e le relative priorità di accesso, utilizzando l’apposito modulo riportato nell’allegato B. La Provincia provvederà nei successivi 15 gg. all’istruttoria delle domande ricevute, sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati e al successivo inoltro delle stesse alla Regione.

Le priorità di accesso per la concessione dei contributi sono le seguenti:

a) edifici totalmente costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari o affittuari residenti nelle stesse e che siano stati oggetto di provvedimento di inagibilità totale;

b) edifici costituiti come al punto a), ma oggetto di provvedimento di inagibilità parziale;

c) edifici che siano stati oggetto di provvedimento di inagibilità totale, ma che sono soltanto parzialmente costituiti da abitazioni principali occupate da proprietari o affittuari residenti nelle stesse;

d) edifici solo in parte costituiti da abitazioni principali, occupate da proprietari o da affittuari residenti, che siano stati oggetto di provvedimento di inagibilità parziale relativo alle porzioni occupate dai residenti.

e) edifici totalmente costituiti da abitazioni secondarie che siano state oggetto di ordinanza di inagibilità parziale o totale.

All’interno di ogni raggruppamento di priorità costituisce precedenza per la concessione dei contributi la presenza nell’edificio, accertata dal Sindaco, di:

a) portatori di handicap;

b) anziani con età superiore a 65 anni.

Ai fini dell’individuazione delle priorità, le attività produttive sono equiparate alle unità abitative destinate ad abitazione principale.

Entro 20 giorni dal ricevimento da parte delle Province dei riepiloghi comunali delle domande di contributo la Regione, su proposta del Comitato di coordinamento gestione interventi post-terremoto, provvede ad una prima assegnazione ai Sindaci dei fondi disponibili. I Sindaci pubblicano l’elenco dei soggetti finanziabili.

Entro 120 giorni dall’assegnazione dei fondi ai Comuni, i proprietari degli edifici presentano al Sindaco i progetti degli interventi.

I progetti per la riparazione dei danni causati dal sisma, con miglioramento sismico, devono essere redatti secondo le direttive tecniche riportate nell’allegato C. Il progetto è accompagnato da una scheda tecnica, utilizzando l’apposito modulo riportato nell’allegato D. Al progetto va altresì allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista attestante:

a) che sussista il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico;

b) che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli del prezzario della Regione Piemonte, nel caso non siano contemplati deve essere prevista l’analisi del prezzo;

c) che i progetti dei lavori previsti siano conformi alle direttive tecniche riportate nell’allegato C;

d) che i lavori previsti siano sufficienti a rendere agibili ed abitabili le unità immobiliari comprese nell’edificio oggetto di intervento.

Per ogni edificio deve essere presentato un progetto unico riguardante le unità immobiliari ammesse a contributo ed i lavori dovranno essere realizzati contestualmente e in maniera unitaria.

I lavori sono equiparati agli interventi di manutenzione straordinaria così come definiti dall’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n° 457.

I contributi sono concessi con provvedimenti del Comune previo esame tecnico amministrativo e parere della Commissione igienico-edilizia integrata, qualora sprovvista, da un tecnico esperto in ingegneria strutturale con professionalità adeguatamente documentata.

L’esame della Commissione igienico-edilizia deve in particolare riguardare la rispondenza del progetto con le norme tecniche di cui all’allegato C.

Eventuali autorizzazioni o approvazioni delle Amministrazioni competenti sono acquisite preventivamente dal Comune.

I lavori devono essere iniziati entro 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione edilizia comunale e ultimati nei successivi 12 mesi. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Comune in presenza di giustificati motivi, e comunicate alla Regione.

I contributi sono erogati dal Comune:

a) in ragione del 60% dell’importo concesso dopo l’accertamento dell’avvenuto inizio dei lavori;

b) l’ulteriore 40% a lavori ultimati, dietro presentazione di comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei lavori stessi e rendicontazione della spesa sostenuta e documentata da fatture.

Qualora i lavori non vengano ultimati nel termine stabilito, dovrà essere restituita l’anticipazione concessa.

Sono ammesse eventuali varianti che si rendano necessarie ai fini della messa in sicurezza del fabbricato nel corso dell’esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nei presenti criteri, fermo restando il limite del contributo concesso.

I proprietari possono eseguire i lavori prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo purché rispettino le procedure previste dalla presente circolare e siano ricompresi negli elenchi di priorità individuati dall’Amministrazione Comunale.

Nel caso di dichiarazione di decadenza dal contributo, le eventuali anticipazioni erogate dovranno essere restituite.

I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non erogate devono essere restituite alla Regione.

Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla presente circolare il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.

La Direzione regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, preposta alla gestione delle competenze di cui alla legge regionale 12 marzo 1985 n° 19, provvede alle attività di vigilanza sugli interventi edilizi attraverso controlli a campione, sul progetto e sulla costruzione, in quantità non inferiore al 10% del numero di progetti autorizzati.

Al fine dell’attività di vigilanza, i Comuni devono comunicare l’elenco delle date di inizio dei lavori alla Direzione regionale Servizi Tecnici di Prevenzione – Torino - Via Pisano n.6.

Interventi per gli edifici
storico-monumentali ed artistici

Per il proseguimento degli interventi urgenti di ripristino, in condizioni di sicurezza, dei beni monumentali danneggiati e per la riduzione del rischio, il Comitato di coordinamento gestione interventi post-terremoto, definisce il Piano di cui all’art. 5, comma 1, dell’Ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001.

Eventuali fattispecie non contemplate nei presenti criteri e procedure verranno valutate singolarmente dal Comitato di coordinamento gestione interventi post-terremoto, istituito con D.G.R. n. 33-766 del 31 agosto 2000.


Allegato C

DIRETTIVA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 21/08/2000.

La presente direttiva tecnica riguarda gli interventi che devono essere eseguiti per la riparazione degli edifici danneggiati. Tali interventi devono garantire un maggior grado di sicurezza della costruzione alle azioni sismiche, rispetto alla situazione preesistente il terremoto, mediante l’esecuzione di opere riguardanti i singoli elementi strutturali, senza peraltro modificare in maniera sostanziale il comportamento globale dell’edificio.

EDIFICI IN MURATURA

Il progettista deve dimostrare la necessità e l’efficacia degli interventi proposti attraverso un’analisi delle caratteristiche strutturali dell’edificio, dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo l’esecuzione dell’intervento.

Il progettista deve fornire la descrizione dell’edificio, evidenziando in particolare le caratteristiche strutturali rilevanti ai fini della resistenza sismica e del loro stato di conservazione e di efficienza:

- fondazioni (tipologia, estensione, profondità, caratteristiche, collegamenti, ecc..);

- pareti murarie (tipologia, disposizione planimetrica, continuità, ammorsamenti, architravi, ecc..);

- solai (tipologia, collegamenti con le murature, ecc...);

- scale (tipologia, ammorsamenti, ecc...);

- archi e volte (tipologia, presenza di spinte contrastate o non, ecc....);

- coperture (tipologia, collegamenti alla muratura, presenza di elementi spingenti, ecc....).

Per quanto riguarda le eventuali carenze in grado di influenzare significativamente la vulnerabilità, deve identificarle e chiarire l’effetto su di esse degli interventi previsti.

Una possibile lista, non esaustiva, delle carenze da considerare è la seguente:

a) carenza di collegamenti tra le murature e tra murature e solai e copertura;

b) presenza di spinte non contrastate (archi, volte, coperture, ecc...);

c) deformabilità degli orizzontamenti i cui effetti sono aggravati dalla disposizione a piani sfalsati;

d) assenza di architravi sulle aperture;

e) cattiva distribuzione degli elementi resistenti (murature portanti in falso, pareti snelle, irregolarità in pianta ed in elevazione, ecc...);

f) carenza di resistenza nei maschi murari (caratteristiche fisiche, meccaniche e geometriche della muratura nonché qualità ed efficienza della malta);

g) carenza di collegamenti degli elementi non strutturali con la struttura.

I danni devono essere descritti per tipo ed entità, distinguendo, ove possibile, quelli dovuti al sisma da quelli preesistenti. Riguardo al tipo, è opportuno distinguere e classificare i danni:

a) alle strutture murarie verticali;

b) agli orizzontamenti;

c) alle connessioni tra le murature e tra murature e orizzontamenti e correlarli ai meccanismi di funzionamento che li hanno prodotti (sollecitazioni nel piano e fuori del piano delle murature, in presenza o in assenza di collegamenti, incremento delle spinte degli orizzontamenti, effetti di martellamento, cedimenti delle fondazioni, etc.), così da individuare gli interventi più idonei a ridurre gli specifici elementi di vulnerabilità della costruzione.

Gli interventi di miglioramento per gli edifici ordinari potranno seguire i criteri illustrati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 10/04/1997, n. 65/AA.GG. “ Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche, di cui al D.M. 16/01/1996”, in particolare facendo riferimento al paragrafo C.9.1.2. e all’Allegato (Fare riferimento al file PDF) 3.

In ogni caso, per ogni progetto deve essere valutata, in forma anche semplificata, la sicurezza strutturale finale e l’incremento di sicurezza conseguito.

Le opere devono rispettare il seguente ordine di priorità:

1. interventi di somma urgenza;

2. riparazione dei danni;

3. collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, attuati mediante interventi poco invasivi con catene e profili metallici, da privilegiarsi rispetto ad altri più invasivi come cordoli in breccia;

4. riduzione delle spinte generate dalle coperture e, se necessario, dalle strutture voltate (tiranti);

5. irrigidimento ed irrobustimento, ove necessari, degli orizzontamenti;

6. riduzione dei vuoti nei maschi murari, effettuata mediante la tecnica del cuci e scuci o mediante iniezioni di malta.

Gli interventi di cui sopra sono da considerarsi obbligatori nel rispetto dell’ordine di priorità detto, a meno che il progettista non dimostri che l’edificio, prima dell’intervento, soddisfaceva già i requisiti richiesti.

EDIFICI IN CEMENTO ARMATO

Visto il limitato impatto che il sisma ha avuto su questo tipo di costruzioni, i danni dovrebbero essere limitati agli elementi non strutturali, quindi non dovrebbero esserci casi di inagibilità, se non temporanea e ripristinabile con provvedimenti di pronto intervento. Eventuali casi particolarissimi di sgombero per inagibilità per danni ad elementi strutturali saranno valutati dall’ufficio tecnico regionale preposto alla gestione delle competenze di cui alla legge regionale 12/03/1985 n. 19.

EDIFICI IN STRUTTURA MISTA (MURATURA-C.A.)

Di norma agli effetti sismici questi edifici sono da considerarsi in muratura o in cemento armato, in relazione a quale delle due tipologie strutturali è prevalentemente affidato il compito di resistere alle forze orizzontali.

Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti tra le due tipologie strutturali ed alla compatibilità delle deformazioni conseguenti alla diversa deformabilità dei due sistemi.

DEFINIZIONE DI EDIFICIO

Per edificio s’intende un fabbricato con continuità strutturale, delimitato da cielo a terra da pareti verticali portanti cieche, tranne che per aperture su strade e spazi liberi. Possono comportare eccezioni pareti con modeste aperture, quando le porzioni del fabbricato ad esso adiacenti abbiano caratteristiche strutturali diverse ( non configurandosi l’edificio come unico organismo statico che realizza una completa solidarietà strutturale), ad esempio:

a) fabbricati costruiti in epoche diverse;

b) fabbricati costruiti con materiali diversi;

c) fabbricati con solai posti a quota diversa;

d) fabbricati aderenti solo in minima parte;

Allegato E

Direttiva tecnica

Raccomandazioni per gli interventi di restauro e conservazione di beni immobili aventi valore artistico a seguito del sisma del 21.8.2000 nel territorio di alcuni comuni delle province di Asti, Alessandria e Cuneo.

0 – PREMESSA

0.1 – Obiettivi della Direttiva Tecnica.

La presente Direttiva Tecnica, redatta dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte, costituisce un gruppo di norme relative alla corretta predisposizione ed organizzazione di idonei progetti riguardanti gli interventi di restauro e di conservazione dei beni architettonici di valore storico-artistico esistenti nel territorio interessato dal sisma del 21.8.2000, soggetti a tutela ai sensi del Testo Unico sui Beni Culturali ed Ambientali, emanato con D. Lgs. 29.10.1999 n. 490 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27.12.1999 n. 229/L o aventi interesse architettonico, archeologico e storico-artistico comunque riconosciuto e di cui occorre, altresì, procedere al rinforzo statico per migliorarne la sicurezza strutturale ovvero procedere al restauro delle superfici, interne o esterne, della costruzione.

0.2 – Normativa di riferimento.

Oltre al citato Testo Unico e, ove applicabili, alle norme della legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni, i progetti di cui sopra devono tener conto, insieme alle Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento di cui al D. M. 20.11.1987 (in particolare le parti riguardanti le caratteristiche dei materiali e le prove sui medesimi), pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 5.11.1987 n. 285, specificatamente, della Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione (ora Ministero per i Beni e le Attività Culturali) 6.4.1972 n. 117, denominata “Carta del Restauro” nonché della “Carta Europea del Patrimonio Architettonico” (“Carta di Amsterdam”), adottata, in data 26.9.1975, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

 Devono altresì tenere conto delle Istruzioni per la redazione di progetti di restauro sui beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica, redatte dal Comitato Nazionale per la Prevenzione del Patrimonio Culturale dal Rischio Sismico ed approvate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 28.11.1997 con volto 564.

0.3 – Argomenti specifici di questa Direttiva.

Ai fini delle presenti norme, stante l’art. 34 del citato D. Lgs. 29.10.1999 n. 490, per restauro deve intendersi “l’intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico, in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale”.

Con le prescrizioni seguenti, si ritiene opportuno estendere, parzialmente ed estrapolandone i concetti generali, tale ultima precisa specificazione anche agli immobili di interesse culturale ed ambientale situati nei Comuni colpiti dall’evento del 21.8.2000 e che comunque appartengono a zone non sismiche.

Il restauro architettonico consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche predisposte ai fini di cui all’art. 1 della citata Circolare 6.4.1972 n. 117. Esse sono indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni architettonici ed alla conservazione della consistenza materiale in vista della loro trasmissione al futuro.

Le presenti norme intendono fornire prescrizioni per l’organizzazione e la conduzione delle operazioni progettuali di restauro, concepite all’interno di organici progetti di restauro e per gli interventi di cantiere.

I restauri di cui trattasi devono consistere, in ogni caso, in interventi di miglioramento strutturale e antisismico, in zone non dichiarate sismiche, consistenti, per definizione, nell’esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell’edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza senza modificarne il comportamento globale, conciliando le esigenze della conservazione dei caratteri storico-artistici del complesso edilizio, da un lato e quelle della sicurezza, dall’altro.

Scelto il tipo di intervento di miglioramento, l’incremento del livello di sicurezza locale deve essere ottenuto senza prevedere interventi che modifichino sostanzialmente la concezione originaria del complesso edilizio e delle successive fasi costruttive ad esso organicamente connesse: deve essere evitato ogni intervento ove l’impianto originario del manufatto e quelli successivi con livelli di sicurezza in essi insiti e ad essi fisiologicamente connaturati vengano radicalmente alterati.

0.4 – Indice delle Raccomandazioni.

Le presenti Raccomandazioni consistono delle seguenti parti:

1 – Criteri e disposizioni generali;

2 – Progetti di restauro;

3 – Interventi di cantiere;

4 – Consuntivo scientifico.

1 - CRITERI E DISPOSIZIONI GENERALI.

1.1. – MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO STATICO.

Il sistema delle operazioni tecniche necessarie per effettuare il tipo di intervento di miglioramento di cui al precedente punto 0.3. deve essere concepito e definito dopo che sia stato individuato il comportamento strutturale del bene architettonico.

Si dovranno individuare le linee di modificazione del complesso edilizio nel tempo e, quindi, in base a questi accertamenti, introdurre con gli interventi previsti correzioni indirizzate di volta in volta a ripristinare comportamenti strutturali preesistenti (alterati da fattori diversi) ovvero ad integrare il funzionamento statico attuale intervenendo sui difetti riscontrati.

Per il cambiamento della destinazione d’uso, da valutarsi secondo le disposizioni seguenti, viene prevista l’emissione di motivato parere da parte degli Organi Tecnici già, normativamente, preposti alla tutela.

1.2. – DISPOSIZIONI GENERALI.

La “storia” dell’edificio, da indicarsi nella relazione progettuale, deve essere considerata attraverso la verifica delle trasformazioni architettoniche delle strutture murarie, cioè tenendo conto, oltre che di eventuali sopraelevazioni, delle modifiche avvenute nel tempo alle murature esistenti, alle porte, alle finestre, alle aperture di ogni tipo, ai camini, alla compagine muraria di archi e di volte, ai solai e, comunque, a tutti quei caratteri formali che possano aver modificato la struttura dell’edificio.

Le variazioni di destinazione, eventuali, che comportino, nelle strutture interessate dall’intervento di miglioramento, incrementi dei carichi originari (permanenti o accidentali) superiori al 20% devono essere attentamente valutate. In particolare, la “variazione di destinazione” deve tener conto delle trasformazioni occorse nel tempo al manufatto.

In ogni caso, gli interventi con variazioni di destinazione che comportino incrementi dei carichi originari superiori al 20% possono essere ammessi purché non comportino la modifica dei caratteri di cultura figurativa e materiale del manufatto nel suo complesso e nei suoi elementi.

L’intervento di miglioramento non richiede specifiche verifiche formali del livello di sicurezza nei confronti di azioni sismiche né la definizione di specifici modelli analitici a carattere schematico.

2. – PROGETTI DI RESTAURO.

La progettazione dei lavori sui complessi architettonici include le indagini e le ricerche volte ad acquisire tutti gli elementi idonei ad impostarlo, con il massimo sviluppo dei contributi settoriali, anche al fine di definire, preliminarmente, uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte di priorità nonchè per i tipi ed i metodi di intervento da approntare.

L’obiettivo principale degli studi progettuali consiste nell’individuare e descrivere la patologia propria dell’edificio, nel valutare l’intervento a seconda della patologia del manufatto, nel valutare il grado di sistematicità, la completezza e l’entità dell’intervento necessario e sufficiente per fornire risposte adeguate e controllate ai problemi emersi e nel tendere a ripristinare lo stato dell’edificio nella sua integrità, così come ottenuta dallo stato originario e dalle sue modificazioni nel tempo.

In ragione della complessità dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il Progetto comprende quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento, prevedendo, comunque, l’uso di tecniche e materiali tradizionali. Eventuali proposte di interventi con materiali innovativi dovranno essere adeguatamente motivate e documentate nonché, preventivamente, sottoposte all’approvazione degli Organi preposti alla tutela.

Le operazioni rivolte all’acquisizione della conoscenza del bene architettonico nel suo stato attuale assumono importanza decisiva ai fini delle valutazioni operative; esse si avvalgono di diversi apporti disciplinari e di differenti livelli di specializzazione.

Secondo quanto avanti specificato, le indagini e le ricerche devono essere articolate almeno in due parti:

QC - il quadro delle conoscenze;

SI - i settori di indagine.

QC - Quadro delle conoscenze

Il quadro delle conoscenze consiste in una prima lettura dello stato esistente e nell’indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono appropriate e necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

SI - Settori di indagine

I settori di indagine si devono suddividere come segue.

SI.ASC - Analisi storico-critica.

L’analisi storico-critica del bene architettonico deve tendere alla conoscenza complessiva di detto bene e del suo contesto architettonico e ambientale.

SI.RM - Rilievo dei manufatti.

Il rilievo dei manufatti, generalmente, è predisposto attraverso due elaborazioni: il rilievo morfologico-descrittivo ed il rilievo critico.

Il rilievo morfologico-descrittivo deve essere eseguito al fine di determinare esattamente la geometria del bene architettonico e di pervenire, con precisione, alla sua conoscenza morfologica. Ove tali individuazioni non risultino possibili, l’indagine diagnostica, di cui al punto successivo, potrà suggerire o integrare la conoscenza dei parametri necessari.

Il rilievo critico è strumento utile per individuare i dati di conformazione e configurazione del manufatto osservati nella loro processualità.

SI.DCL - Diagnostica sul campo ed in laboratorio.

La diagnostica, ove necessaria, si rivolge alla determinazione della caratteristiche meccaniche e fisico-chimiche dei materiali presenti nel complesso architettonico e verifica, tra l’altro, le condizioni di degrado, le eventuali manomissioni, danni non riparati, cedimenti ed eventuali dissesti di tipo strutturale.

Ove la situazione lo richieda, prove diagnostiche vedono essere prodotte per l’indagine delle caratteristiche di ogni tipo del terreno e per l’indagine sulle fondazioni.

SI.ACS.ADD - Individuazione del comportamento strutturale ed analisi del degrado e dei dissesti.

L’individuazione del comportamento strutturale ed analisi del degrado e dei dissesti deve essere basato sul rilievo dei manufatti e sul rilievo del degrado delle parti in elevazione, tenendo conto che le opere di fondazione rientrano nell’organismo strutturale.

La Relazione progettuale deve comprendere l’annotazione di tutti gli elementi pertinenti al comportamento strutturale (quali la natura meccanica e fisico-chimica dei materiali e dei terreni interessati dalla costruzione, lo stato di conservazione, i collegamenti tra elementi contigui ed in genere gli aspetti concernenti le condizioni di vincolo tra gli elementi strutturali adiacenti) onde consentire l’identificazione della struttura resistente alle azioni esterne ed il rilievo completo del quadro fessurativo e dell’ampiezza delle lesioni.

Quando il quadro fessurativo del manufatto è soggetto ad una significativa evoluzione si dovrà predisporre anche un apposito monitoraggio, al fine di delineare l’origine, l’entità, le leggi evolutive del fenomeno e, quindi, per definire il tipo di intervento e controllarne gli esiti.

In presenza di pendii potenzialmente instabili, di pareti rocciose sovraincombenti, di cavità sotterranee, di fenomeni di subsidenza e d’altro, si dovrà, inoltre, predisporre un apposito studio del sottosuolo opportunamente orientato.

Nel caso contrario, viene fatta specifica menzione, nella Relazione progettuale, dell’assenza di fattori di questo tipo.

SI.AAD - Apporti di altre discipline.

Si dovrà valutare l’eventuale opportunità di altre indagini disciplinari, quali ricerche riguardanti la tipologia e la morfologia urbana, ricerche di tipo archeologico, ricerche di storia della cultura materiale, ricerche di stratigrafia strutturale muraria, ricerche sul cantiere edilizio attraverso l’apporto delle fonti documentarie, ricerche sulla concezione strutturale, geotecnica e tecnologica dei manufatti antichi.

Avendo sviluppato la detta articolazione per le indagini e le ricerche, il Progetto dei lavori sui complessi architettonici deve tradurre in termini operativi le conclusioni di tale fase precedente e prescrivere le fasi di intervento, le priorità, le operazioni tecniche necessarie ed indicare il preventivo.

Il Progetto deve, anche, definire in modo compiuto le tecniche e le tecnologie di intervento, deve prescrivere le modalità esecutive e deve definire il successivo programma di manutenzione. Peraltro, deve prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche da eseguire, indicare i controlli da effettuare in cantiere e definire le eventuali sperimentazioni preliminari da realizzare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori.

Il Progetto può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto stesso.

Sono inoltre richiesti nel Progetto le specifiche degli impianti tecnici, ove previsti, atti a consentire l’impiego delle tecnologie più aggiornate predisposte in modo da garantire senza stravolgimenti, il corretto inserimento di detti impianti nel bene architettonico di valore storico-artistico.

3. – INTERVENTI DI CANTIERE.

Le operazioni tecniche di cantiere sono di regola rivolte a singole parti del bene architettonico, nel quadro dell’indispensabile visione di insieme che ne estenda il beneficio all’intero manufatto edilizio. Il loro scopo - oltre a quanto previsto per gli interventi di restauro di cui al punto 2 delle presenti norme – consiste nella ricostituzione di capacità strutturali venute meno ovvero nella cura di patologie riconosciute ovvero in ulteriori provvedimenti volti alla riduzione degli effetti delle eventuali forze orizzontali cui può essere soggetto l’edificio monumentale.

Gli interventi possibili per ciascuna patologia o forma di vulnerabilità sono generalmente più d’uno, con caratteristiche diverse in termini di efficacia, invasività, reversibilità, durabilità, costi. La scelta della soluzione è compito primario del progetto e deve essere predisposta dopo attento esame della specifica situazione.

Nell’ambito delle opere di restauro architettonico, devono, in via generale, essere evitate tutte le opere di demolizione-sostituzione e di demolizione-ricostruzione: occorre sempre operare con interventi che collaborino con la struttura esistente senza alterarla.

Di seguito vengono dettagliati i contributi tecnici da tenere presente per l’esecuzione delle operazioni di cantiere.

3.1. Fondazioni.

Salvo casi particolari, non si pone in generale, la necessità di interventi di fondazione.

Nei casi in cui i dissesti del manufatto appaiono dovuti a movimenti di fondazione si rende necessaria un’indagine geotecnica, conforme alle prescrizioni del D.M. 11.3.1988, per accertare la natura e l’origine dei fenomeni osservati.

Prima di progettare qualsiasi intervento è fatto obbligo di procedere al rilievo sistematico delle fondazioni esistenti redigendo una relazione che ne individui e documenti le eventuali carenze.

Il rilievo va eseguito contestualmente a saggi archeologici nell’area di sedime circostante il complesso edilizio.

L’intervento dovrà mirare alla massima uniformità nelle condizioni di appoggio; a tal fine sono da privilegiare interventi di ampliamento della base fondale con parziali sottomurazioni, possibilmente in mattoni o materiali compatibili con la struttura esistente.

Il ricorso ai micropali o ad altre tecniche di consolidamento dei terreni potrà avvenire solo ove non esistano valide alternative.

3.2. Pareti murarie.

Gli interventi, di norma, dovranno utilizzare materiali con caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche analoghe a quelle dei materiali in opera.

In generale, ove ritenuto opportuno sono sempre da preferirsi riparazioni localizzate di parti lesionate o degradate e ricostruzioni di compagini murarie in corrispondenza di manomissioni (quali cavità, vani di varia natura, scarichi, canne fumarie, ecc.) la cui eliminazione sia giudicata strettamente necessaria in sede di progetto di restauro.

Nel caso di murature con caratteristiche meccaniche particolarmente scadenti, si potrà ricorrere alla tecnica dell’iniezione di miscele leganti (a base di calci idrauliche naturali o, in casi eccezionali, di altri materiali) di cui andrà preventivamente provata la compatibilità e l’efficacia.

Le perforazioni armate sono da evitarsi come intervento sistematico di consolidamento della muratura.

Tutti gli interventi di consolidamento citati devono essere evitati nel caso di pareti decorate o affrescate, eventualmente operando su altre strutture contigue con interventi di analoga efficacia e comunque operando sotto il controllo di competenze specializzate.

3.3. Pilastri e colonne.

Pilastri e colonne, generalmente soggetti a carichi verticali con modeste eccentricità, devono essere sottoposti ad interventi da configurarsi per ricostituire la resistenza iniziale a sforzo normale, ove perduta, mediante provvedimenti quali cerchiature e tassellature ovvero per eliminare (o comunque contenere) le spinte orizzontali mediante provvedimenti, quali apposizione di catene ed archi, volte e coperture e, ove opportuno, realizzazione o rafforzamento di contrafforti ovvero ricostituire i collegamenti atti a trasferire le azioni orizzontali a elementi murari di maggiore rigidezza.

L’inserimento di anime metalliche può essere consentito in zone localizzate e comunque dopo la presentazione di accertata e documentata verifica inserita in un ampio programma di interventi.

Situazioni di non verticalità vanno analizzate con attenzione, individuandone le cause e le conseguenze strutturali e valutando di conseguenza l’opportunità o di mantenerle ricorrendo ad eventuali presidi o, in casi eccezionali, di correggerle previa la presentazione di documentata dimostrazione tecnica e tenuto conto degli indirizzi della Circolare n. 117 del 6 aprile 1972 di cui in premessa.

3.4. Archi e volte.

Gli interventi sulle strutture ad arco o a volta possono essere realizzati, compatibilmente con la tutela monumentale dell’edificio, con il ricorso alla tradizionale tecnica delle catene.

Le catene andranno poste di norma all’imposta di archi e volte.

In caso di presenza di lesioni e/o deformazioni, la riparazione deve ricostituire i contatti tra le parti separate, con l’uso di idonee malte.

Deve essere evitato il ricorso a tecniche di placcaggio all’estradosso con realizzazione di controvolte in calcestruzzo o simili, armate o meno. Tale intervento è ammesso solo se non esistono valide alternative.

3.5. Solai.

I solai devono essere efficacemente collegati alle murature e possedere una sufficiente rigidezza nel piano.

I solai con struttura in legno, di norma, devono essere conservati.

Le linee preferenziali di intervento sono le seguenti.

Ove necessario si adotterà la tecnica di irrigidimento dei tavolati, con particolare attenzione alle tecniche di ammorsamento nei muri laterali;

Per i solai a putrelle e voltine o tavelloni è opportuno provvedere all’irrigidimento mediante solettina armata resa solidale ai profilati e collegata alle murature perimetrali.

Non deve essere adottato indistintamente l’inserimento di cordoli in breccia che comportano tagli continui nelle murature ed, in ogni caso, deve essere data la preferenza ad incatenamenti e collegamenti perimetrali puntuali.

Il consolidamento delle travi lignee potrà avvenire aumentando la sezione portante in zona compresa, mediante l’aggiunta di elementi opportunamente connessi.

Altre tecniche sono ammesse previa valutazione della compatibilità con la tutela del complesso monumentale.

3.6. Tetti.

I tetti con orditure spingenti devono subire idoneo intervento con cui la spinta viene compensata.

Il mantenimento dei tetti in legno è assolutamente opportuno: devono evitarsi interventi che comportino aumenti di masse nella parte più alta dell’edificio o formazione di elementi eccessivamente rigidi rispetto alla compagine muraria sottostante o l’impiego di carpenterie metalliche.

In ogni caso non sono accettabili provvedimenti generalizzati di sostituzione.

Nel corso degli interventi di restauro delle orditure lignee, per riportarle a piena efficienza strutturale e di manutenzione degli impalcati e dei manti di copertura, va posta ogni attenzione a verificare ed accentuare il ruolo di connessione reciproca tra murature contrapposte svolto dalle orditure del tetto. Oltre al collegamento con capochiave metallici che impediscano la traslazione, debbono, ove possibile, essere adottati elementi di rafforzamento del punto di contatto tra muratura e tetto. Ciò può essere compiuto attraverso cordoli-tirante in legno o in metallo opportunamente connessi sia alle murature che alle orditure in legno del tetto, a formare elemento di ripartizione dei carichi agli appoggi delle orditure del tetto.

Devono di regola escludersi travi in cemento armato per la diversa rigidezza che essi introducono nel sistema e per l’impatto distruttivo che producono.

Possono essere introdotte forme di parziale irrigidimento delle falde, ad esempio a mezzo di tavolati sovrapposti e incrociati a quelli esistenti, con opportuni collegamenti ai bordi della muratura.

In generale vanno il più possibile sviluppati i collegamenti e le connessioni reciproche tra la parte terminale della muratura e le orditure e gli impalcati del tetto, ricercando le configurazioni e le tecniche compatibili con le diverse culture costruttive locali.

3.7 Incatenamenti metallici.

La pratica tradizionale di inserire catene e tiranti in metallo va considerata, in via generale, come la risposta di maggior efficacia alle eventuali forze orizzontali rispetto all’impatto causato sul manufatto.

Sono da preferire le catene costituite da barre tonde di acciaio a bassa resistenza, con capichiave che potranno essere esterni alla parete, soluzione preferibile dal punto di vista tecnico e di minor impatto distruttivo, oppure incassati con opportune cautele ove giudicato necessario e previo parere dell’Organo di tutela.

Nei casi, da evitarsi, in cui sia indispensabile forare la parete in direzione longitudinale, si dovrà di regola dare la preferenza a catene inserite in guaina e non iniettate, per rendere reversibile l’intervento, consentire l’eventuale ripresa di tesatura evitare l’insorgenza di sollecitazioni indesiderate.

4. – CONSUNTIVO SCIENTIFICO

Al termine dei lavori deve essere predisposto il Consuntivo Scientifico quale ultima fase del processo di conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul complesso architettonico, così come previsto dalla Circolare n. 117 del 6 aprile 1972 di cui in premessa.

Il Consuntivo Scientifico comprende la Relazione tecnico-scientifica con l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la completa documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento; l’esito di tutte le ricerche, le analisi e le sperimentazioni eventualmente compiute ed i problemi aperti per i futuri interventi.