Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 giugno 2001, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 “Norme per l’allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi” e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 “Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate”)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 63 - 3047 del 21 maggio 2001;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2000, N. 9 (MISURE STRAORDINARIE AD INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1996, N. 70 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”, DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1989, N. 47 “NORME PER L’ALLEVAMENTO E PER LA MARCHIATURA OBBLIGATORIA DEI CINGHIALI E DEI RELATIVI IBRIDI” E DELLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1989, N. 36 “INTERVENTI FINALIZZATI A RAGGIUNGERE E CONSERVARE L’EQUILIBRIO FAUNISTICO ED AMBIENTALE NELLE AREE ISTITUITE A PARCHI NATURALI, RISERVE NATURALI ED AREE ATTREZZATE”)

Art. 1.

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri generali per la ripartizione tra le Province del fondo regionale da destinare alla corresponsione degli indennizzi previsti dall’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 nonché, per la presentazione delle denunce relative ai sinistri stradali causati dalla fauna selvatica.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Si definisce sinistro stradale l’evento accidentale che vede coinvolti veicoli idonei alla circolazione su strada ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini dell’indennizzo l’espressione “fauna selvatica” causativa di incidenti stradali di cui all’articolo 4 della l.r. 9/2000 è da intendersi riferita alle specie dei soli ungulati selvatici.

Art. 3.

(Ripartizione tra le Province del fondo regionale
destinato agli indennizzi)

1. L’ammontare del fondo di cui al capitolo di spesa istituito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 9/2000 è determinato annualmente dalla Regione in sede di predisposizione del bilancio di previsione nella misura massima dell’8 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia di caccia, accertati sul capitolo di entrata del bilancio regionale nell’anno precedente.

2. Il predetto fondo è ripartito tra le Province sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentita la Conferenza permanente Regione Autonomie Locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 4.

(Liquidazione alle Province dei fondi ripartiti)

1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno le Province trasmettono al Settore Caccia e Pesca della Regione Piemonte l’ammontare presunto dei danni conseguenti a sinistri stradali causati da ungulati selvatici; entro il successivo 15 febbraio, le Province trasmettono al medesimo Settore regionale, su modulistica appositamente predisposta dallo stesso, il rendiconto delle denunce presentate ed istruite positivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione provvede a liquidare alle Province la quota ad esse spettante del fondo destinato agli indennizzi per l’anno precedente.

3. Sulla base della quota del fondo regionale liquidato le Province, a loro volta, provvedono a liquidare gli indennizzi ai soggetti ammessi al contributo, a norma degli articoli 7 e 8, in misura proporzionale e, comunque, non superiore al 50 per cento del danno accertato.

4. Le eventuali economie realizzate in sede di corresponsione degli indennizzi sono destinate dalle Province agli interventi di controllo della fauna di cui all’articolo 29 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla l.r. 9/2000.

Art. 5.

(Localizzazione del sinistro)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano in favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali causati da fauna selvatica sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti su tutto il territorio regionale ad esclusione di quelle ricomprese nei parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali e aree attrezzate.

Art. 6.

(Attività delle Province)

1. Le Province al fine dell’equa ripartizione degli indennizzi fra i soggetti coinvolti in sinistri stradali causati dagli ungulati provvedono a dotarsi dell’organizzazione necessaria, anche avvalendosi di personale esterno esperto nella stima dei danni, per assicurare la ricezione delle denunce di sinistro, l’istruttoria delle relative pratiche e l’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto.

2. Alla spesa occorrente per il personale esterno di cui al comma 1, si fa fronte nella misura massima del 10 per cento della quota parte spettante ad ogni Provincia.

Art. 7.

(Presentazione della denuncia d’incidente stradale)

1. Le Province provvedono a fornire idonea comunicazione ai cittadini ed agli altri soggetti interessati (Comuni, Comunità montane, Prefetture e forze dell’ordine, ecc.) della possibilità di indennizzo, ai sensi della l.r. 9/2000, anche parziale, dei danni patiti in seguito all’incolpevole coinvolgimento in un sinistro stradale con esemplari di fauna selvatica di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Ai fini di cui al presente regolamento, il proprietario di veicolo coinvolto in un incidente stradale causato dagli ungulati deve tempestivamente denunciare l’avvenuto incidente, anche a mezzo fax, alla Provincia territorialmente competente, anche utilizzando la modulistica dalla stessa predisposta; alla denuncia è allegata copia del verbale redatto dai soggetti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nonché ogni altro elemento documentale utile ai fini dell’accertamento della causa e dell’entità del danno.

3. Il verbale sopracitato contiene i nominativi delle persone coinvolte, gli estremi del veicolo danneggiato, il luogo esatto del sinistro, la specie di ungulato selvatico causa del danno e precisa se l’animale è stato rinvenuto, morto o ferito sul luogo del sinistro, nonché, la sua eventuale successiva destinazione a norma dell’articolo 33 della l.r. 70/1996.

Art. 8.

(Indennizzo)

1. Qualora, in base alla documentazione presentata ed a seguito di eventuali verifiche, anche in ordine alla presenza di idonea cartellonistica sulle strade di cui all’articolo 5, possano escludersi comportamenti colposi da parte del conducente del veicolo coinvolto, la Provincia provvede ad indennizzare il danneggiato, previa presentazione di idonea documentazione.

2. Qualora non esistano elementi per procedere all’indennizzo la Provincia deve opporre diniego motivandone le ragioni.

Art. 9.

(Copertura assicurativa)

1. La Regione può stipulare, in favore delle Province che non ne siano già provviste, apposita polizza assicurativa per l’indennizzo dei danni relativi ad incidenti stradali causati dagli ungulati selvatici.

2. In tale caso le Province, in luogo delle disposizioni del presente regolamento, provvedono alla ricezione delle denunce ed alla loro successiva trasmissione alla Compagnia incaricata.

3. La quota del fondo regionale di cui all’articolo 3, spettante alla Provincia, è utilizzata ai fini di cui al comma 1, fatto salvo il disposto dell’articolo 4, comma 4.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. Sono ammessi alle procedure di indennizzo di cui all’articolo 4 della l.r. 9/2000 ed al presente regolamento i soggetti coinvolti in sinistri causati da fauna selvatica avvenuti successivamente all’entrata in vigore della legge.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino, addì 11 giugno 2001

Enzo Ghigo