Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 giugno 2001, n. 7/R
Regolamento di attuazione dellarticolo 4 della legge regionale 27 gennaio
2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale
4 settembre 1996, n. 70 Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, della legge regionale 16 agosto
1989, n. 47 Norme per lallevamento e per la marchiatura obbligatoria
dei cinghiali e dei relativi ibridi e della legge regionale 8 giugno 1989,
n. 36 Interventi finalizzati a raggiungere e conservare lequilibrio faunistico
ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali
ed aree attrezzate)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Visto larticolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 63 - 3047 del 21 maggio
2001;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
EMANA
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO
2000, N. 9 (MISURE STRAORDINARIE AD INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE
4 SETTEMBRE 1996, N. 70 NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO, DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO
1989, N. 47 NORME PER LALLEVAMENTO E PER LA MARCHIATURA OBBLIGATORIA
DEI CINGHIALI E DEI RELATIVI IBRIDI E DELLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1989,
N. 36 INTERVENTI FINALIZZATI A RAGGIUNGERE E CONSERVARE LEQUILIBRIO FAUNISTICO
ED AMBIENTALE NELLE AREE ISTITUITE A PARCHI NATURALI, RISERVE NATURALI
ED AREE ATTREZZATE)
Art. 1.
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri generali per la ripartizione
tra le Province del fondo regionale da destinare alla corresponsione degli
indennizzi previsti dallarticolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000,
n. 9 nonché, per la presentazione delle denunce relative ai sinistri stradali
causati dalla fauna selvatica.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Si definisce sinistro stradale levento accidentale che vede coinvolti
veicoli idonei alla circolazione su strada ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dellindennizzo lespressione fauna selvatica causativa di
incidenti stradali di cui allarticolo 4 della l.r. 9/2000 è da intendersi
riferita alle specie dei soli ungulati selvatici.
Art. 3.
(Ripartizione tra le Province del fondo regionale
1. Lammontare del fondo di cui al capitolo di spesa istituito ai sensi
dellarticolo 4, comma 1, della l.r. 9/2000 è determinato annualmente dalla
Regione in sede di predisposizione del bilancio di previsione nella misura
massima dell8 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di concessione
regionale in materia di caccia, accertati sul capitolo di entrata del bilancio
regionale nellanno precedente.
2. Il predetto fondo è ripartito tra le Province sulla base dei criteri
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentita la Conferenza
permanente Regione Autonomie Locali di cui alla legge regionale 20 novembre
1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della
Regione e degli Enti locali).
Art. 4.
(Liquidazione alle Province dei fondi ripartiti)
1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno le Province trasmettono al Settore
Caccia e Pesca della Regione Piemonte lammontare presunto dei danni conseguenti
a sinistri stradali causati da ungulati selvatici; entro il successivo
15 febbraio, le Province trasmettono al medesimo Settore regionale, su
modulistica appositamente predisposta dallo stesso, il rendiconto delle
denunce presentate ed istruite positivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre
dellanno precedente.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione provvede a liquidare alle
Province la quota ad esse spettante del fondo destinato agli indennizzi
per lanno precedente.
3. Sulla base della quota del fondo regionale liquidato le Province, a
loro volta, provvedono a liquidare gli indennizzi ai soggetti ammessi al
contributo, a norma degli articoli 7 e 8, in misura proporzionale e, comunque,
non superiore al 50 per cento del danno accertato.
4. Le eventuali economie realizzate in sede di corresponsione degli indennizzi
sono destinate dalle Province agli interventi di controllo della fauna
di cui allarticolo 29 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
come modificata dalla l.r. 9/2000.
Art. 5.
(Localizzazione del sinistro)
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano in favore
dei soggetti coinvolti in sinistri stradali causati da fauna selvatica
sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti su tutto
il territorio regionale ad esclusione di quelle ricomprese nei parchi nazionali,
regionali e nelle riserve naturali e aree attrezzate.
Art. 6.
(Attività delle Province)
1. Le Province al fine dellequa ripartizione degli indennizzi fra i soggetti
coinvolti in sinistri stradali causati dagli ungulati provvedono a dotarsi
dellorganizzazione necessaria, anche avvalendosi di personale esterno
esperto nella stima dei danni, per assicurare la ricezione delle denunce
di sinistro, listruttoria delle relative pratiche e lerogazione degli
indennizzi agli aventi diritto.
2. Alla spesa occorrente per il personale esterno di cui al comma 1, si
fa fronte nella misura massima del 10 per cento della quota parte spettante
ad ogni Provincia.
Art. 7.
(Presentazione della denuncia dincidente stradale)
1. Le Province provvedono a fornire idonea comunicazione ai cittadini ed
agli altri soggetti interessati (Comuni, Comunità montane, Prefetture e
forze dellordine, ecc.) della possibilità di indennizzo, ai sensi della
l.r. 9/2000, anche parziale, dei danni patiti in seguito allincolpevole
coinvolgimento in un sinistro stradale con esemplari di fauna selvatica
di cui allarticolo 2, comma 2.
2. Ai fini di cui al presente regolamento, il proprietario di veicolo coinvolto
in un incidente stradale causato dagli ungulati deve tempestivamente denunciare
lavvenuto incidente, anche a mezzo fax, alla Provincia territorialmente
competente, anche utilizzando la modulistica dalla stessa predisposta;
alla denuncia è allegata copia del verbale redatto dai soggetti di cui
allarticolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada) come modificato dallarticolo 8 del decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, nonché ogni altro elemento documentale utile ai
fini dellaccertamento della causa e dellentità del danno.
3. Il verbale sopracitato contiene i nominativi delle persone coinvolte,
gli estremi del veicolo danneggiato, il luogo esatto del sinistro, la specie
di ungulato selvatico causa del danno e precisa se lanimale è stato rinvenuto,
morto o ferito sul luogo del sinistro, nonché, la sua eventuale successiva
destinazione a norma dellarticolo 33 della l.r. 70/1996.
Art. 8.
(Indennizzo)
1. Qualora, in base alla documentazione presentata ed a seguito di eventuali
verifiche, anche in ordine alla presenza di idonea cartellonistica sulle
strade di cui allarticolo 5, possano escludersi comportamenti colposi
da parte del conducente del veicolo coinvolto, la Provincia provvede ad
indennizzare il danneggiato, previa presentazione di idonea documentazione.
2. Qualora non esistano elementi per procedere allindennizzo la Provincia
deve opporre diniego motivandone le ragioni.
Art. 9.
(Copertura assicurativa)
1. La Regione può stipulare, in favore delle Province che non ne siano
già provviste, apposita polizza assicurativa per lindennizzo dei danni
relativi ad incidenti stradali causati dagli ungulati selvatici.
2. In tale caso le Province, in luogo delle disposizioni del presente regolamento,
provvedono alla ricezione delle denunce ed alla loro successiva trasmissione
alla Compagnia incaricata.
3. La quota del fondo regionale di cui allarticolo 3, spettante alla Provincia,
è utilizzata ai fini di cui al comma 1, fatto salvo il disposto dellarticolo
4, comma 4.
Art. 10.
(Disposizioni transitorie)
1. Sono ammessi alle procedure di indennizzo di cui allarticolo 4 della
l.r. 9/2000 ed al presente regolamento i soggetti coinvolti in sinistri
causati da fauna selvatica avvenuti successivamente allentrata in vigore
della legge.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Torino, addì 11 giugno 2001
Enzo Ghigo
destinato agli indennizzi)