Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001
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Codice 13.4
Art. 13 comma 8, l.r. 70/96. Istituzione zone addestramento, allenamento
e prove dei cani da caccia nellazienda agri-turistico-venatoria Fornaca
(CN)
Visto lart. 13, comma 8, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70
in base al quale nelle aziende agri-turistico-venatorie, vengono istituite
con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari,
le zone per laddestramento, lallenamento e le prove dei cani da caccia
di cui al comma 5 del predetto articolo;
considerato che il citato comma 8 dellarticolo 13 stabilisce altresì che
con il provvedimento di costituzione delle predette zone vengono definiti
i criteri distituzione, rinnovo, revoca, gestione ed i relativi periodi
di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia;
vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e successive modificazioni, con
la quale, tra laltro, sono state definite le linee guida alle quali il
direttore concessionario deve attenersi in ordine allistituzione, rinnovo,
revoca, gestione delle zone per laddestramento, allenamento e prove dei
cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;
vista la determinazione dirigenziale n. 5 del 12.1.1999 con la quale si
è approvata la trasformazione dellazienda faunistico-venatoria Fornaca
(CN) nellazienda agri-turistico-venatoria omonima, pari ad ha 1059, e
il rilascio della concessione fino al 31.1.2004, a favore dellOrdine Mauriziano
rappresentato dal Presidente pro-tempore;
vista listanza, in data 16.1.2001, integrata con nota in data 22.3.2001,
volta ad ottenere listituzione di due zone per laddestramento, lallenamento
e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo, di tipo C,
su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano,
starna, quaglia e germano reale, individuate con i numeri 1" e 2" nella
planimetria catastale agli atti, ed aventi rispettivamente una superficie
di ha 36.40 e di ha 12.40;
dato atto che ai fini dellistituzione della zona anzidetta il direttore
concessionario ha presentato la documentazione prevista dallart. 2, comma
1. dellallegato alla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998:
- verbale di assemblea del consorzio in data 9.3.2001 attestante lassenso
allistituzione delle zone in argomento (tipo c);
- planimetria catastale dellazienda agri-turistico-venatoria comprensiva
della zona che si intende costituire;
- regolamento di gestione della zona ai sensi dellart. 4, comma 2, del
citato allegato;
ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del direttore
concessionario;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs n. 29/93 come modificato dal D.lgs 470/93;
visto lart. 22 della l.r. 51/97;
visto lart. 13 della l.r. 70/96;
determina
Di istituire, per le motivazioni indicate in premessa, nellazienda agri-turistico-venatoria
Fornaca (CN) due zone per laddestramento, lallenamento e le prove dei
cani da caccia da ferma con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica
di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia
e germano reale, individuate con i numeri 1 e 2 nella planimetria catastale
agli atti, ed aventi rispettivamente una superficie di ha 36.40 e di ha
12.40.
Le suddette zone sono istituite fino al 31.1.2004, data di scadenza della
concessione dellazienda agri-turistico-venatoria.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella
l.r. 70/96, delle linee guida approvate con D.G.R. 13-25059 del 20.7.1998
e successive modificazioni, del regolamento di gestione predisposto dal
medesimo e allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. Lesercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei
cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro
che siano autorizzati dal medesimo. Il trasgressore soggiace alle sanzioni
di cui alla lettera ee) dellart. 53 della legge regionale 70/96.
2. In caso di variazione della durata di validità delle zone, delle superfici
e localizzazione delle stesse, delle specie di fauna selvatica immesse
e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione
al Presidente della Giunta regionale, per ladozione dei conseguenti provvedimenti.
3. Lattività di addestramento e allenamento cani è consentita dal 15 gennaio
al 15 maggio.
Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nella zona di addestramento
e allenamento cani è consentito lesercizio dellattività venatoria.
4. Per lesercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove
dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa.
I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di sparo nelle zone
di tipo C, devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dellassicurazione
di cui allart. 35 della l.r. 70/96.
5. Nelle zone di cui allart. 13 comma 5 lett. C), della l.r. 70/96, è
consentito laccesso del cacciatore con fucile, accompagnato almeno da
un cane.
Resta fermo il divieto previsto dallart. 49, comma 1, lett. C).
Nelle stesse zone lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì
e venerdì.
6. Il concessionario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante
la liceità dellabbattimento della fauna selvatica allinterno della zona
di tipo C, nei periodi consentiti, riportante il giorno ed il numero dei
capi abbattuti.
7. Nei giorni in cui si effettuano gare cinofile regolarmente autorizzate
sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.
8. I soggetti regolarmente autorizzati dal concessionario sono tenuti a
risarcire eventuali danni provocati a cose, animali o persone nellespletamento
delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.
9. I confini della zona devono essere chiaramente individuati e delimitati
da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20
per 30, recanti la dicitura:
Azienda agri-turistico-venatoria: zona addestramento, allenamento e gara
dei cani da caccia di tipo C. Art. 13 l.r. 70/96".
10. Le tabelle devono essere collocate in conformità a quanto stabilito
dallart. 50 della l.r. 70/96.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R.
della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente
atto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 25 marzo 2001, n. 45
Carlo Di Bisceglie