Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2001, n. 11-3129
Art. 45, l.r. 70/96. Approvazione del calendario venatorio per la stagione
2001/2002 relativo allintero territorio della Regione Piemonte
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il calendario
venatorio per lintero territorio regionale relativo alla stagione 2001/2002,
così come riportato nellallegato, parte integrante della presente deliberazione.
Con successiva determinazione dirigenziale il responsabile del competente
Settore Caccia e Pesca provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione
del calendario venatorio anzidetto.
La diffusione del calendario venatorio regionale verrà effettuata tramite
le Province, i Comuni, le Associazioni venatorie, agricole e di protezione
ambientale e gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.
(omissis)
Allegato (Fare riferimento al file PDF)
CALENDARIO VENATORIO RELATIVO
1) STAGIONE VENATORIA
1.1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2001 e termina il
31 gennaio 2002, salvo diverse disposizioni a norma dellart. 44, comma
5, l.r. 70/96.
2) GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA
a) Il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata,
può esercitare lattività venatoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì,
sabato e domenica.
b) Il cacciatore, nel territorio della zona Alpi destinato alla gestione
della caccia programmata, può esercitare lattività venatoria nelle giornate
di mercoledì e domenica.
c) Per la caccia di selezione agli ungulati, lesercizio venatorio è consentito
per non più di due giornate di caccia alla settimana a scelta nei giorni
di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, secondo le disposizioni
previste in ogni A.T.C. ed in ogni C.A..
d) Lesercizio venatorio è consentito per non più di due giorni consecutivi
ed è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì
e venerdì.
e) La caccia è consentita su tutto il territorio regionale da unora prima
del sorgere del sole fino al tramonto.
f) La caccia di selezione agli ungulati è consentita sino ad unora dopo
il tramonto.
3) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA VENATORIA
3.1. Ai fini dellesercizio venatorio è consentito abbattere esemplari
della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente
nei periodi indicati:
a) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 16 dicembre:
lepre comune (Lepus europaeus);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
minilepre (Silvilagus floridanus);
b) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
fagiano (Phasianus colchicus);
quaglia (Coturnix coturnix);
tortora (Streptopeia turtur);
beccaccia (Scolopax rusticola);
beccaccino (Gallinago gallinago);
c) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre,
in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione
degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
pernice rossa (Alectoris rufa);
starna (Perdix perdix);
d) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
cesena (Turdus pilaris);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
germano reale (Anas platyrhynchos);
colombaccio (Columba palumbus);
cornacchia nera (Corvus corone);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
gazza (Pica pica);
volpe (Vulpes vulpes), secondo piani numerici di prelievo;
e) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici
di prelievo predisposti dai comitati di gestione dei Comprensori alpini
e approvati dalla Giunta regionale:
pernice bianca (Lagopus mutus);
fagiano di monte (Tetrao tetrix);
coturnice (Alectoris graeca);
lepre bianca (Lepus timidus);
f) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani di
prelievo basati su censimenti, qualitativi e quantitativi accertanti la
densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli A.T.C. e dai
C.A. e approvati dalla Giunta regionale:
camoscio (Rupicapra rupicapra);
capriolo (Capreolus capreolus);
cervo (Cervus elaphus);
daino (Dama dama);
muflone (Ovis musimon);
g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica
delle Alpi e dal 1° novembre al 31 gennaio nella zona faunistica di pianura:
cinghiale (Sus scrofa).
3.2. Lesercizio venatorio, dal 1° al 31 gennaio, è consentito esclusivamente
da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo agli ungulati
ed alle specie volpe e cinghiale anche con lausilio dei cani.
4) CARNIERE GIORNALIERO STAGIONALE
4.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito labbattimento
massimo di due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre
comune e di un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte o coturnice
o pernice bianca o lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di
cui quattro anatidi e di non più di due beccacce.
4.2. Durante lintera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere
complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:
a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo
annuale;
b) cinghiale: cinque capi annuali;
c) coturnice, pernice bianca, lepre bianca e fagiano di monte: complessivamente
quattro capi annuali con il limite di due capi per coturnice e pernice
bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca nel rispetto del
piano numerico di prelievo;
d) lepre comune: cinque capi annuali;
e) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;
f) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: 20 capi annuali per specie.
4.3. Il limite di abbattimento alle specie di cui alle lett. a) e b) può
essere variato con provvedimento della Giunta regionale, anche su richiesta
degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. previa verifica della
loro consistenza o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.
4.4. Durante lintera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere
complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non
comprese tra quelle elencate nelle precedenti lett. a), b),c), d), e),
e f), non superiore a 50 di cui non più di 10 scolopacidi e 30 anatidi.
5) ORA LEGALE DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA
5.1. Lora legale di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita
secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dallOsservatorio
Astronomico di Torino:
ORA LEGALE
- dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
- dal 1° al 27 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30;
ORA SOLARE
- dal 28 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,00;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15.
6) TESSERINO REGIONALE
a) I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia devono essere
muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione
degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui allart.
39, comma 2 della l.r.70/96.
b) I cacciatori residenti nella Regione Piemonte devono restituire il tesserino
dellannata precedente al Comitato di gestione dellA.T.C. o del C.A. allatto
della richiesta del tesserino per lannata venatoria successiva.
c) Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante lA.T.C. o il
C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare lattività venatoria.
d) I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano lattività
venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre
Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso lA.T.C. o il C.A.
di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso
la Regione Piemonte - Settore Caccia e Pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.
e) Il cacciatore, allatto dellinizio dellattività venatoria, deve perforare
in modo evidente lapposito spazio del tesserino venatorio indicante il
giorno di caccia ed annotare in modo indelebile con il segno X i capi di
fauna selvatica non appena abbattuti ed, in caso di deposito degli stessi,
aggiungere un cerchio attorno alla X. Per gli ungulati, ad eccezione del
cinghiale, e per le specie fagiano di monte, coturnice, pernice bianca
e lepre bianca è fatto obbligo di annotare il capo abbattuto mediante perforazione.
f) Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto e) ai
cacciatori residenti in altre Regioni, ammessi allesercizio dellattività
venatoria in un A.T.C. o C.A. della Regione Piemonte, viene rilasciato
dal Comitato di gestione apposito tesserino aggiuntivo predisposto dalla
Regione. Il rilascio del tesserino aggiuntivo è motivato dalla necessità
di evitare ai suddetti cacciatori sanzioni amministrative in quanto le
normative vigenti nelle altre Regioni non prevedono la prescrizione di
cui al precedente punto e). Il tesserino aggiuntivo deve sempre accompagnare
il tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza e su entrambi
devono essere riportate le annotazioni circa le giornate di caccia ed i
capi abbattuti. Il tesserino aggiuntivo deve essere restituito al Comitato
di gestione, che ha provveduto al rilascio, allatto della richiesta del
tesserino aggiuntivo per lannata venatoria successiva.
g) Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.
h) In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino si applicano le
disposizioni dellart. 39, comma 4 della l.r. 70/96.
7) PERIODO PER LADDESTRAMENTO E LALLENAMENTO DEI CANI
7.1. Il cacciatore può esercitare laddestramento e lallenamento dei cani
da caccia negli A.T.C. o nel C.A. ove risulti ammesso allesercizio dellattività
venatoria:
- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso
lesercizio venatorio in zona di pianura e dal 1 settembre fino al 4° giorno
antecedente la data in cui è permesso lesercizio venatorio in zona Alpi,
tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati
allesercizio dellattività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità
di coltivazione.
7.2. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate
a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata,
dalle aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.
8) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
8.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata
lesercizio venatorio è consentito tutti i giorni fatti salvi i limiti
di cui al punto 2) lett. d), e) ed f) del presente calendario venatorio
e fermo restando il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore;
lesercizio dellattività venatoria è consentito secondo i piani annuali
di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.
8.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
si applicano le disposizioni di cui al punto 6 lett. e) del presente calendario
venatorio relativamente alla perforazione delle giornate di caccia e allannotazione
dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione
faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani
di prelievo approvati dalla Giunta regionale.
8.3. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto,
il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati
compreso il cinghiale (nella zona faunistica delle Alpi), e a far compilare
la scheda rilevamento dati.
9) DIVIETI
9.1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, è vietato:
a) negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale
diverso da quello assegnato;
b) cacciare lavifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri
1.000 dai valichi montani;
c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva,
ad esclusione della caccia al cinghiale;
d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano
di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed ungulati;
e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo
od impostate con scatto provocato dalla preda, nonchè quelle munite di
sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna
di lunghezza inferiore a cm. 45;
g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dellorario di caccia
e luso di richiami elettronici;
h) usare radio ricetrasmittenti od apparecchi telefonici mobili ai fini
dellesercizio venatorio;
i) luso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani
da traccia e per la caccia al cinghiale; è facoltà della Giunta regionale
consentirne luso in casi specifici;
l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve,
fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, ai tetraonidi
nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo
selettivo e salvo quanto disposto dallart. 29 della l.r. 70/96;
m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri
dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata;
n) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici,
nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la
cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 70/96;
o) laddestramento ed allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri
dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie
e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della
fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dallart. 13 della l.r. 70/96;
p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento sotto qualsiasi
forma, al beccaccino;
q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di
provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata
per scopi venatori;
r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante
le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dellart. 13, comma
14, e dellart. 29 della l.r. 70/96;
s) raccogliere palchi dei cervidi salvo la raccolta autorizzata dai Comitati
di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
e dagli enti di gestione dei parchi;
t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana
non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;
u) vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che per lattività
di inanellamento di cui allarticolo 31 della l.r. 70/96;
v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la catture
di fauna selvatica;
z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente
abbattuta, la cui detenzione è consentita ai sensi dellarticolo 44 della
l.r. 70/96;
aa) lesercizio venatorio in più comprensori alpini ai sensi dellart.
1, comma 1 dellallegato alla D.G.R. n. 10-26398 del 30.12.1998.
10) MEZZI PER LESERCIZIO DELLATTIVITA VENATORIA
10.1. Lattività venatoria è consentita con luso del fucile:
a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico,
con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due
cartucce di calibro non superiore al 12;
b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di
altezza non inferiore a mm. 40.
10.2. E consentito, altresì, luso del fucile a due o tre canne (combinato),
di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una
o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto
di altezza non inferiore a mm. 40.
10.3. Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato luso del fucile con
canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo
che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo
in canna, più di un colpo; e altresì vietato luso del fucile con canna
ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica.
10.4. Luso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente
per la caccia di selezione agli ungulati nellambito dei piani di prelievo
selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura,
salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dellart.
29 della l.r. 70/96.
10.5. La caccia è altresì consentita con luso dei falchi.
10.6. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è
autorizzato, durante lesercizio venatorio a portare oltre alle armi consentite,
utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
10.7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per lesercizio venatorio non
esplicitamente ammessi dallart. 48 della l.r.70/96.
10.8. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore
e non lasciati sul luogo di caccia.
11) DISPOSIZIONI PARTICOLARI
11.1. In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti 1, 2 e 3 i Comitati
di gestione possono proporre alla Giunta regionale di:
- ridurre negli A.T.C. il numero delle giornate di caccia settimanale a
due;
- modificare negli A.T.C. e nei C.A., per motivate esigenze, lapertura
e la chiusura dellesercizio dellattività venatoria negli A.T.C. e nei
C.A., ai sensi dellart. 44, comma 5 della l.r. 70/96;
- di autorizzare lesercizio venatorio nei giorni di lunedì, mercoledì,
giovedì, sabato e domenica, ai fini dellespletamento dei piani di prelievo
selettivo agli ungulati, secondo le disposizioni dei comitati di gestione.
11.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono regolamentare
la caccia al cinghiale ed alla volpe anche con lausilio dei cani nonché
luso dei cani da traccia per il recupero dei capi ungulati feriti nel
rispetto delle disposizioni di cui allart. 13, comma 14 della l.r. 70/96.
Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A.
nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista
dallart. 53, comma 1, lett. qq) della l.r.70/96.
11.3. I contrassegni rilasciati ai cacciatori nellambito della caccia
di selezione, compreso il cinghiale limitatamente alla zona faunistica
delle Alpi, e per leffettuazione dei piani numerici alla piccola fauna
alpina devono essere restituiti entro e non oltre il 15 febbraio 2002.
La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dallart.
53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.
12) PUBBLICITA DEGLI ATTI
12.1. I Comitati di gestione interessati devono dare adeguata pubblicità
in ordine alle disposizioni particolari di cui al punto 11) del presente
calendario venatorio.
12.2. Gli stessi Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità in
ordine ai seguenti aspetti:
- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice,
fagiano di monte (solo maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio,
muflone e daino;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato
completato. Tali determinazioni devono essere rese pubbliche mediante affissione
agli albi pretori di tutte le Amministrazioni interessate e mediante comunicazione
a tutte le Associazioni venatorie e agli organi di informazione locale.
Di tali determinazioni deve altresì essere data comunicazione immediata
a tutti gli organi responsabili della vigilanza venatoria territorialmente
interessati.
13) Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario valgono
le disposizioni vigenti in materia.
ALLINTERO TERRITORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE
2001/2002