Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2001, n. 11-3129

Art. 45, l.r. 70/96. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2001/2002 relativo all’intero territorio della Regione Piemonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il calendario venatorio per l’intero territorio regionale relativo alla stagione 2001/2002, così come riportato nell’allegato, parte integrante della presente deliberazione.

Con successiva determinazione dirigenziale il responsabile del competente Settore Caccia e Pesca provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio anzidetto.

La diffusione del calendario venatorio regionale verrà effettuata tramite le Province, i Comuni, le Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.

(omissis)

Allegato (Fare riferimento al file PDF)

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO
ALL’INTERO TERRITORIO REGIONALE
PER LA STAGIONE 2001/2002

1) STAGIONE VENATORIA

1.1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2001 e termina il 31 gennaio 2002, salvo diverse disposizioni a norma dell’art. 44, comma 5, l.r. 70/96.

2) GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA

a) Il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l’attività venatoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

b) Il cacciatore, nel territorio della zona Alpi destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l’attività venatoria nelle giornate di mercoledì e domenica.

c) Per la caccia di selezione agli ungulati, l’esercizio venatorio è consentito per non più di due giornate di caccia alla settimana a scelta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, secondo le disposizioni previste in ogni A.T.C. ed in ogni C.A..

d) L’esercizio venatorio è consentito per non più di due giorni consecutivi ed è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

e) La caccia è consentita su tutto il territorio regionale da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

f) La caccia di selezione agli ungulati è consentita sino ad un’ora dopo il tramonto.

3) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA’ VENATORIA

3.1. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 16 dicembre:

lepre comune (Lepus europaeus);

coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

minilepre (Silvilagus floridanus);

b) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

fagiano (Phasianus colchicus);

quaglia (Coturnix coturnix);

tortora (Streptopeia turtur);

beccaccia (Scolopax rusticola);

beccaccino (Gallinago gallinago);

c) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

pernice rossa (Alectoris rufa);

starna (Perdix perdix);

d) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

cesena (Turdus pilaris);

tordo bottaccio (Turdus philomelos);

tordo sassello (Turdus iliacus);

germano reale (Anas platyrhynchos);

colombaccio (Columba palumbus);

cornacchia nera (Corvus corone);

cornacchia grigia (Corvus corone cornix);

gazza (Pica pica);

volpe (Vulpes vulpes), secondo piani numerici di prelievo;

e) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai comitati di gestione dei Comprensori alpini e approvati dalla Giunta regionale:

pernice bianca (Lagopus mutus);

fagiano di monte (Tetrao tetrix);

coturnice (Alectoris graeca);

lepre bianca (Lepus timidus);

f) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti, qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli A.T.C. e dai C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

camoscio (Rupicapra rupicapra);

capriolo (Capreolus capreolus);

cervo (Cervus elaphus);

daino (Dama dama);

muflone (Ovis musimon);

g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 1° novembre al 31 gennaio nella zona faunistica di pianura:

cinghiale (Sus scrofa).

3.2. L’esercizio venatorio, dal 1° al 31 gennaio, è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo agli ungulati ed alle specie volpe e cinghiale anche con l’ausilio dei cani.

4) CARNIERE GIORNALIERO STAGIONALE

4.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito l’abbattimento massimo di due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune e di un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte o coturnice o pernice bianca o lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro anatidi e di non più di due beccacce.

4.2. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:

a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo annuale;

b) cinghiale: cinque capi annuali;

c) coturnice, pernice bianca, lepre bianca e fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca nel rispetto del piano numerico di prelievo;

d) lepre comune: cinque capi annuali;

e) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;

f) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: 20 capi annuali per specie.

4.3. Il limite di abbattimento alle specie di cui alle lett. a) e b) può essere variato con provvedimento della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. previa verifica della loro consistenza o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.

4.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nelle precedenti lett. a), b),c), d), e), e f), non superiore a 50 di cui non più di 10 scolopacidi e 30 anatidi.

5) ORA LEGALE DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

5.1. L’ora legale di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall’Osservatorio Astronomico di Torino:

ORA LEGALE

- dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;

- dal 1° al 27 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30;

ORA SOLARE

- dal 28 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,00;

- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 16,45;

- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15.

6) TESSERINO REGIONALE

a) I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della l.r.70/96.

b) I cacciatori residenti nella Regione Piemonte devono restituire il tesserino dell’annata precedente al Comitato di gestione dell’A.T.C. o del C.A. all’atto della richiesta del tesserino per l’annata venatoria successiva.

c) Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l’A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria.

d) I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l’A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Caccia e Pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

e) Il cacciatore, all’atto dell’inizio dell’attività venatoria, deve perforare in modo evidente l’apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia ed annotare in modo indelebile con il segno X i capi di fauna selvatica non appena abbattuti ed, in caso di deposito degli stessi, aggiungere un cerchio attorno alla X. Per gli ungulati, ad eccezione del cinghiale, e per le specie fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e lepre bianca è fatto obbligo di annotare il capo abbattuto mediante perforazione.

f) Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto e) ai cacciatori residenti in altre Regioni, ammessi all’esercizio dell’attività venatoria in un A.T.C. o C.A. della Regione Piemonte, viene rilasciato dal Comitato di gestione apposito tesserino aggiuntivo predisposto dalla Regione. Il rilascio del tesserino aggiuntivo è motivato dalla necessità di evitare ai suddetti cacciatori sanzioni amministrative in quanto le normative vigenti nelle altre Regioni non prevedono la prescrizione di cui al precedente punto e). Il tesserino aggiuntivo deve sempre accompagnare il tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza e su entrambi devono essere riportate le annotazioni circa le giornate di caccia ed i capi abbattuti. Il tesserino aggiuntivo deve essere restituito al Comitato di gestione, che ha provveduto al rilascio, all’atto della richiesta del tesserino aggiuntivo per l’annata venatoria successiva.

g) Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

h) In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino si applicano le disposizioni dell’art. 39, comma 4 della l.r. 70/96.

7) PERIODO PER L’ADDESTRAMENTO E L’ALLENAMENTO DEI CANI

7.1. Il cacciatore può esercitare l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia negli A.T.C. o nel C.A. ove risulti ammesso all’esercizio dell’attività venatoria:

- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio in zona di pianura e dal 1 settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l’esercizio venatorio in zona Alpi, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

7.2. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.

8) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

8.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l’esercizio venatorio è consentito tutti i giorni fatti salvi i limiti di cui al punto 2) lett. d), e) ed f) del presente calendario venatorio e fermo restando il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore; l’esercizio dell’attività venatoria è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

8.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al punto 6 lett. e) del presente calendario venatorio relativamente alla perforazione delle giornate di caccia e all’annotazione dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale.

8.3. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella zona faunistica delle Alpi), e a far compilare la “scheda rilevamento dati”.

9) DIVIETI

9.1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, è vietato:

a) negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;

b) cacciare l’avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;

c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale;

d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed ungulati;

e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;

f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo od impostate con scatto provocato dalla preda, nonchè quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a cm. 45;

g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell’orario di caccia e l’uso di richiami elettronici;

h) usare radio ricetrasmittenti od apparecchi telefonici mobili ai fini dell’esercizio venatorio;

i) l’uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale; è facoltà della Giunta regionale consentirne l’uso in casi specifici;

l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, ai tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall’art. 29 della l.r. 70/96;

m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata;

n) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 70/96;

o) l’addestramento ed allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 13 della l.r. 70/96;

p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata per scopi venatori;

r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 13, comma 14, e dell’art. 29 della l.r. 70/96;

s) raccogliere palchi dei cervidi salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione dei parchi;

t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;

u) vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che per l’attività di inanellamento di cui all’articolo 31 della l.r. 70/96;

v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la catture di fauna selvatica;

z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 70/96;

aa) l’esercizio venatorio in più comprensori alpini ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’allegato alla D.G.R. n. 10-26398 del 30.12.1998.

10) MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA

10.1. L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile:

a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

10.2. E’ consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

10.3. Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, più di un colpo; e altresì vietato l’uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica.

10.4. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell’ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell’art. 29 della l.r. 70/96.

10.5. La caccia è altresì consentita con l’uso dei falchi.

10.6. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l’esercizio venatorio a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

10.7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall’art. 48 della l.r.70/96.

10.8. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

11) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

11.1. In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti 1, 2 e 3 i Comitati di gestione possono proporre alla Giunta regionale di:

- ridurre negli A.T.C. il numero delle giornate di caccia settimanale a due;

- modificare negli A.T.C. e nei C.A., per motivate esigenze, l’apertura e la chiusura dell’esercizio dell’attività venatoria negli A.T.C. e nei C.A., ai sensi dell’art. 44, comma 5 della l.r. 70/96;

- di autorizzare l’esercizio venatorio nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ai fini dell’espletamento dei piani di prelievo selettivo agli ungulati, secondo le disposizioni dei comitati di gestione.

11.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono regolamentare la caccia al cinghiale ed alla volpe anche con l’ausilio dei cani nonché l’uso dei cani da traccia per il recupero dei capi ungulati feriti nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 14 della l.r. 70/96. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r.70/96.

11.3. I contrassegni rilasciati ai cacciatori nell’ambito della caccia di selezione, compreso il cinghiale limitatamente alla zona faunistica delle Alpi, e per l’effettuazione dei piani numerici alla piccola fauna alpina devono essere restituiti entro e non oltre il 15 febbraio 2002. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.

12) PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

12.1. I Comitati di gestione interessati devono dare adeguata pubblicità in ordine alle disposizioni particolari di cui al punto 11) del presente calendario venatorio.

12.2. Gli stessi Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;

- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato. Tali determinazioni devono essere rese pubbliche mediante affissione agli albi pretori di tutte le Amministrazioni interessate e mediante comunicazione a tutte le Associazioni venatorie e agli organi di informazione locale.

Di tali determinazioni deve altresì essere data comunicazione immediata a tutti gli organi responsabili della vigilanza venatoria territorialmente interessati.

13) Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario valgono le disposizioni vigenti in materia.