Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001
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Codice 9.2
Accensione di un mutuo di complessive Lire 120.000.000.000.= per fronteggiare
i danni alluvionali dellautunno 2000. Ordinanza n. 3110/2001
- Vista la L.R. n. 51 dell8.08.1997;
- Vista la D.G.R. n. 2-22476 dell8.09.1998;
- Vista lordinanza 3110 del 1º marzo 2001 con la quale, il Ministero dellInterno
delegato per il coordinamento della Protezione Civile, dispone ulteriori
misure di protezione civile in conseguenza dellevento alluvionale dellautunno
2000.
- Visto lart. 1 comma 3 della suddetta ordinanza che assegna alla Regione
Piemonte la somma di L. 120.000.000.000.= per la copertura dei fabbisogni
finanziari previsti per gli interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture
danneggiate, per la riduzione del rischio idrogeologico, e per il processo
di superamento dellemergenza nelle aree alluvionate previste dallordinanza
3090/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Considerato che il comma 6 dellart. 1 dellordinanza citata, autorizza
la Regione Piemonte ad attivare, in deroga ai limiti di indebitamento consentiti
dalle norme vigenti, mutui quindicennali con oneri a totale carico dello
Stato, ai sensi dellart. 144 comma 5 della legge 23.12.2000 n. 388;
- Vista la nota n. 7517 dell8.03.2001 con la quale il Direttore delle
Opere Pubbliche chiede lattivazione del mutuo previsto dallordinanza
3110/2001;
- Premesso che la Cassa Depositi e Prestiti con nota n. 29060 del 30.03.2001
(posizione n. 4386216) ha dato ladesione di massima al finanziamento del
mutuo di L. 120.000.000.000;
- Considerato che questa Regione ha rispettato il limite di indebitamento
previsto dallart. 10 della legge 281/70;
- Tenuto conto che gli oneri finanziari sono assicurati da apposite assegnazioni
statali;
- Vista lurgenza di porre in essere tutti gli interventi necessari per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite
dagli eventi alluvionali;
Tutto ciò premesso,
determina
1) Di assumere con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo a tasso fisso
di Lire 120.000.000.000 per la durata di anni quindici (dal 01.01.2002
al 31.12.2016) e con ammortamento a decorrere dal 1.01.2002;
2) di restituire il mutuo in 30 rate semestrali di L. 5.867.930.443.= comprensive
del capitale e dellinteresse del saggio vigente, al momento della concessione,
per i mutui della Cassa Depositi e Prestiti;
3) di restituire le rate semestrali entro il 30 giugno ed il 31 dicembre
di ogni anno, con comminatoria dellindennità di mora in caso di ritardato
versamento.
Al pagamento degli oneri derivanti dal mutuo, provvederà lAmministrazione
Regionale e vi farà fronte con i trasferimenti statali iscritti sul capitolo
15822 per la quota interessi e sul capitolo 30057 per la quota capitale,
per tutto il periodo di ammortamento.
La somma mutuata deve essere erogata in ununica soluzione, il 1º gennaio
2002, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, contabilità
speciale infruttifera n. 31930, come previsto dal comma 6 dellart. 66
della legge 23.12.2000 n. 388.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere lerogazione di
parte o di tutta la somma mutuata, prima del 1º gennaio 2002, riconoscendo
alla Cassa Depositi e Prestiti gli oneri di preammortamento per le somme
richieste.
Il provento del mutuo sarà incassato sul capitolo 2715/2001 (acc. n. 459/01)
del Bilancio Regionale.
Loriginale sottoscritto dal Direttore responsabile è conservato presso
la Direzione, mentre copia conforme alloriginale sarà trasmessa alla Segreteria
di Giunta che ne curerà la pubblicazione.
Il Direttore regionale
D.D. 10 aprile 2001, n. 84
Pierluigi Lesca