Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 giugno 2001, n. 8/R
Regolamento per la concessione e lerogazione dellincentivo di cui allarticolo
4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228 e s.m.i. (rilocalizzazione
di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione) alle
imprese artigiane
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Visto la legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio
2000;
Visto lart. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33 - 3018 del 21 maggio
2001;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 3136 del 4 giugno
2001;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
EMANA
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LEROGAZIONE DELLINCENTIVO DI CUI ALLARTICOLO
4 QUINQUIES DELLA LEGGE 16 LUGLIO 1997, N. 228 E S.M.I. (RILOCALIZZAZIONE
DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE COLLOCATE IN AREE A RISCHIO DI ESONDAZIONE) ALLE
IMPRESE ARTIGIANE
Art. 1.
1. Gli indirizzi del presente regolamento integrano la precedente disciplina
attuativa statale di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1998, ferme
restando le disposizioni introdotte con norme di Legge relative alla durata
dei finanziamenti, al tasso a carico delle imprese e alla tipologia delle
spese ammissibili.
Art. 2.
1. Qualora gli strumenti urbanistici vigenti o la deliberazione comunale
di adeguamento al P.S.F.F. prevedano per le aree della fascia C misure
restrittive analoghe a quelle della fascia B, dette misure restrittive
devono sussistere alla data di presentazione della domanda di finanziamento
alle Banche ovvero alla data di avvio degli investimenti di rilocalizzazione
se anteriore a quella di presentazione della domanda. In specifico nel
caso di rilocalizzazione realizzata in data anteriore alla data di presentazione
della domanda di finanziamento, le misure restrittive potranno sussistere
o alla data di avvio degli investimenti ovvero a quella di presentazione
della domanda di finanziamento.
Art. 3.
1. Possono accedere alle agevolazioni le imprese proprietarie di insediamenti
adibiti ad attività produttive e lasciati liberi dai locatari.
Art.4.
1. Il finanziamento agevolato può ricomprendere anche gli oneri di acquisizione
e/o di ristrutturazione di edifici preesistenti in aree idonee, comprese
spese e gli oneri fiscali derivanti, esclusi quelli per i quali limpresa
e legittimata ad esercitare il diritto di rivalsa.
Art. 5.
1. Lintervento di rilocalizzazione può riguardare anche porzioni degli
insediamenti del beneficiario ricadenti nelle zone individuate dallarticolo
1 del d.m. 24 aprile 1998.
Art. 6.
1. Possono essere inseriti nel piano di finanziamento non solo gli impianti
essenziali del nuovo insediamento da realizzare (energia elettrica, acqua,
ecc.), ma anche gli impianti produttivi e le attrezzature qualora da apposita
perizia giurata risulti limpossibilita di trasferirli dalla vecchia alla
nuova sede senza pregiudicarne irrimediabilmente la funzionalità, ovvero
la non convenienza economica al trasferimento. Il finanziamento coprirà,
anche in questi casi, il costo del nuovo impianto nei limiti della pari
capacita produttiva rispetto al precedente.
Art. 7.
1. Non è ammissibile, allinterno del piano di finanziamento, lonere inerente
il ripristino delle aree dismesse per i siti lasciati liberi da coltivazioni
di cave, in quanto già inclusi nelle concessioni delle coltivazioni delle
cave stesse.
Art.8.
1. Sono ammissibili allinterno del piano di finanziamento le spese sostenute
a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge 16 luglio 1997,
n. 228 (20 luglio 1997) e per le quali il beneficiario non abbia usufruito
di altre agevolazioni pubbliche.
Art. 9.
1. Lestinzione del finanziamento agevolato ai sensi della legge 16 febbraio
1995, n. 35, da effettuarsi a carico del Fondo contributi, copre la quota
capitale residua del precedente finanziamento calcolata alla data di presentazione
alla Banca della domanda di rilocalizzazione ai sensi della l. 228/1997
e gli interessi maturati sulle somme erogate per la parte a carico dellArtigiancassa,
nonché gli oneri relativi alle penali per rimborso anticipato nel limite
del danno effettivamente subito e documentato dalla banca creditrice. Nei
casi in cui la domanda di rilocalizzazione sia stata presentata in data
anteriore alla scadenza della rata di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
a) del decreto ministeriale 13 aprile 2000, n. 125 qualora sia stata richiesta
la rinegoziazione prevista dallarticolo 3 quinquies della legge 13 luglio
1999, n. 226, lestinzione copre il valore complessivo della rinegoziazione.
2. Limporto dovuto verrà erogato con valuta pari alla data di presentazione
alla Banca della domanda di estinzione. Qualora la domanda di estinzione
sia precedente alla data della delibera di concessione delle agevolazioni
sul finanziamento ai sensi della l. 228/1997, sarà riconosciuta una valuta
pari a questultima data.
3. Qualora lintervento di rilocalizzazione riguardi porzioni degli insediamenti,
lestinzione del finanziamento ai sensi della l. 35/1995 sarà effettuata
limitatamente alla quota della somma erogata finalizzata al ripristino
di tali porzioni.
4. Inoltre, qualora la ricostruzione progettata oggetto del finanziamento
agevolato ai sensi della l. 35/1995 risulti incompleta per cause non imputabili
alla volontà del beneficiario, non si ritiene necessaria lacquisizione
della documentazione di spesa per limporto eccedente lammontare del finanziamento.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Torino, addì 11 giugno 2001
Enzo Ghigo