Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001

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Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 32603 del 22.5.2001

Oggetto: T.U. 1775/1933 - Domanda di rinnovo e di subingresso presentata in data 30.12.1999 (prot. n. 50639) alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche da Appiano Luigi, Appiano Marta, Martinengo Chiaffredo, Martinengo Felice, Martinengo Caterina, Società Calcestruzzi Valente S.r.l. per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal fiume Tanaro in Comune di Asti ad uso irriguo, successiva alla richiesta di rinnovo della concessione in essere, assentita a Massano Giovanni e Massano Giuseppina, con disciplinare dell’Ufficio del Genio Civile di Asti, derivazione irrigua n. 55, registrato in data 9.1.1964, Repertorio n. 666, già presentata al Genio Civile di Asti in data 9.3.1993 (prot. n. 575) da Massano Giovanni e Massano Valeria.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere ad Appiano Luigi, Appiano Marta, Martinengo Chiaffredo, Martinengo Felice, Martinengo Caterina, Società Calcestruzzi Valente S.r.l. il rinnovo ed il subingresso e Massano Giovanni e Massano Giuseppina, relativamente alla derivazione di mod. max. 1 di acqua dal fiume Tanaro in Comune di Asti per uso irriguo;

2) di accordare la concessione per ulteriori anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data suddetta del canone annuo di L. 74.600 (Euro 38.5), soggetto a periodici aggiornamenti I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

disciplinare

(omissis)

Art. 6 - Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria sarà l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. - (omissis) -

Art. 7 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

- (omissis) - la ditta concessionaria dovrà:

- b) garantire il libero rilascio a valle delle proprie opere di presa, del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) pari in questo caso a l./sec. 11535,65.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 8 - Deflusso Minimo Vitale.

E’ fatta salva la possibilità della Amministrazione concedente di introdurre ulteriori disposizioni o modificare quelle esistenti in merito al rispetto di portate minime di rilascio nei campo dei valori del deflusso naturale superiore al D.M.V., preso quale valore di base.

(omissis)

Asti, 27 febbraio 2001

(omissis)

Il Capo Servizio Ambiente
Oreste Meschia