Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Vigliano Biellese (Biella)

Statuto comunale

Indice

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 Territorio e sede comunale

Art. 5 Albo pretorio

Art. 6 Stemma e gonfalone

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 Organi

Art. 8 Consiglio comunale

Art. 9 Competenze e attribuzioni

Art. 10 Sessioni e convocazione

Art. 11 Linee programmatiche di mandato

Art. 12 Commissioni

Art. 13 Attribuzioni delle commissioni

Art. 14 Consiglieri

Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 16 Gruppi consiliari

Art. 17 Giunta comunale

Art. 18 Nomina e prerogative

Art. 19 Composizione della Giunta

Art. 20 Funzionamento della Giunta

Art. 21 Attribuzioni

Art. 22 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 23 Sindaco

Art. 24 Attribuzioni di amministrazione

Art. 25 Attribuzioni di vigilanza

Art. 26 Attribuzioni di organizzazione

Art. 27 Vicesindaco

Titolo Il - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Segretario comunale

Art. 28 Nomina, revoca e durata in carica

Art. 29 Vicesegretario

Capo Il L’organizzazione Amministrativa

Art. 30 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 31 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Titolo llI - SERVIZI

Art. 32 I Servizi pubblici locali

Art. 33 Gestione di servizi in forma associata

Titolo IV - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 34 Ordinamento Finanziario e contabile

Art. 35 Autonomia Impositiva

Titolo V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Capo I Partecipazione popolare

Art. 36 Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione

Art. 37 Partecipazione

Art. 38 Istanze

Art. 39 Petizioni

Art. 40 Proposte

Art. 41 Azione referendaria

Art. 42 Disciplina del referendum

Art. 43 Effetti del referendum

Art. 44 Il Difensore Civico

Titolo VI- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 Entrata in vigore dello Statuto

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. La Comunità di Vigliano Biellese è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L’autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1.Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione alla amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dai soggetti giuridici esistenti nell’ambito territoriale e degli interessi che a questi si riferiscono.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione.

l. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e di altri Enti territoriali, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. l rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e altri Enti territoriali sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni ad Enti territoriali.

Art. 4
Territorio e sede comunale.

I. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 18 confinanti: a nord con i Comuni di Ronco Biellese e Valdengo; a sud con il Comune di Candelo; ad est con il Comune di Valdengo; ad ovest con la città di Biella.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Milano n. 234.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

5. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo pretorio.

l. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

l. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma civico concesso con R.D. in data 5 luglio 1934 ed araldicamente così descritto:" Fasciato, d’oro e di rosso, caricato di una torre d’argento in palo; al capo d’azzurro caricato di una ruota dentata, d’oro, a 6 raggi".

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con R.D. 5 luglio 1934. Esso è costituito da: drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami di argento caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento: “Comune di Vigliano Biellese”. L’uso del gonfalone è disciplinato dalla normativa vigente.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
GLI ORGANI DEL COMUNE.

Art. 7
Organi

l. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 8
Consiglio comunale

l. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9
Competenze e attribuzioni

l. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Sessioni e convocazione

I. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie sono quelle convocate per l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del conto consuntivo; tutte le altre sono sessioni straordinarie.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno.

Art.11
Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni o ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede , in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare , nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche , le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico- amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12
Commissioni

l. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti e commissioni temporanee e/o speciali secondo necessità.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari del Comune o rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti nonché singoli cittadini particolarmente versati nelle materie trattate.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

Art. 13.
Attribuzioni delle commissioni

l. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

- le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazioni dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

4. La nomina del Presidente è riservata al Consiglio comunale.

Art. 14.
Consiglieri

I. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la cifra elettorale più elevata, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo generale dell’Ente, nell’ordine temporale di presentazione.

Dall’assunzione al protocollo dell’Ente le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

Art. 15.
Diritti e doveri dei Consiglieri

l. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”. Per “giusto procedimento” si intende quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai necessari pareri ed attestazioni ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Art. 16.
Gruppi consiliari

l. l Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati per la maggioranza nel Consigliere, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista, per la minoranza nei candidati alla carica di Sindaco.

2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17.
Giunta Comunale

l. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 18.
Nomina e prerogative

l. La nomina dei componenti della Giunta è effettuata dal Sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata al Consiglio Comunale nella prima adunanza dallo stesso tenuta.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all’insediamento dei successori.

Art. 19.
Composizione della Giunta.

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 6 Assessori, compreso il Vicesindaco.

2. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori, prima dell’insediamento del Consiglio Comunale , tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

3. Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia i cittadini non facenti parte del Consiglio con eccezione del Vicesindaco che deve essere individuato obbligatoriamente tra i Consiglieri Comunali; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

5. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Art. 20.
Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, oltre al Sindaco o chi ne fa le veci.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. A discrezione del Sindaco e della Giunta possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 21. A
ttribuzioni

l. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e di gestione nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 22.
Deliberazioni degli organi collegiali

l. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

5. l verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23.
Sindaco

l. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

5. Il Sindaco, escluso il caso di dimissioni o di cessazione della carica per altre cause, resta in carica fino all’insediamento del successore.

Art. 24.
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune, nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della L. 142/90 e ss.mm.e ii;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 25.
Attribuzioni di vigilanza

l. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26.
Attribuzioni di organizzazione

l. Il Sindaco:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale.

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco, nei limiti previsti dalla legge;

c) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;

d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e/o Consiglieri comunali;

e) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporsi al Consiglio.

Art. 27.
Vicesindaco

l. Il Vicesindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità dato all’età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I.
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 28.
Nomina, revoca e durata in carica.

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico, e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi della normativa vigente.

Art. 29.
Vicesegretario

1. E’ istituita la figura professionale del Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento senza che occorrano ulteriori provvedimenti esterni.

2. I compiti, le attribuzioni e le modalità di nomina del Vicesegretario sono disciplinate dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

CAPO Il
L’Organizzazione Amministrativa

Art. 30
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L’organizzazione degli Uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità delle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma e sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6. La dotazione organica o l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dall’ente.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico.

8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività e degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell’ente.

Art. 31
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a:

a) definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico amministrativo;

b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo sulla spesa del personale.

TITOLO III -
I SERVIZI

Art. 32
I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, efficienza giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto di una completa informazione

3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrono garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

7. La compartecipazione alle spese per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

9. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno un volta all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificare l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 33
Gestione di servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

7. L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e degli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 34
Ordinamento finanziario e contabile

1. Apposito regolamento disciplina l’ordinamento finanziario e contabile e la revisione finanziaria del Comune nel rispetto della normativa statale vigente.

Art. 35
Autonomia impositiva

1. Il Comune si avvale della autonomia impositiva prevista dalla legge per dotarsi dei necessari mezzi finanziari per soddisfare le esigenze della propria Comunità, secondo i principi di equità, solidarietà, efficacia, efficienza e trasparenza.

TITOLO V
Istituti di partecipazione e diritti e doveri dei cittadini

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 36
Valorizzazione delle forme associative
ed organi di partecipazione

1. L’amministrazione favorisce e promuove l’attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono valorizzate:

a) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

b) l’associazione turistica Pro Loco, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dell’attività turistica. Il Consiglio Comunale potrà prevedere che l’Associazione Pro Loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti il settore.

c) le associazioni e gli enti curativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;

d) le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse;

e) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;

f) le associazioni e i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento degli usi civici e la conservazione delle corveés agro- silvo -pastorali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L’amministrazione interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune, a titolo di contributi promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.

Art. 37.
Partecipazione

l. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, istituendo anche commissioni consultive, per acquisire il parere su specifici problemi.

5. Nell’ambito dei principi di cui sopra, la materia sarà disciplinata da apposito regolamento.

CAPO II
Modalità di partecipazione

Art. 38
Istanze

l. l cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono informazioni su specifici oggetti dell’attività comunale che hanno rilevanza per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le modalità dell’istanza sono indicate da apposito regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 39
Petizioni

I. Chiunque, in forma personale od associativa può rivolgersi, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al quinto comma dell’art. 37 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni 45 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al terzo comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta di Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

6.In ogni petizione devono essere indicati almeno i nomi di due firmatari che assumono la veste di referenti del Comune.

Art. 40
Proposte

l. Almeno 500 cittadini possono avanzare proposte per l’adozione o revoca di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 45 giorni successivi all’organo competente, corredate dai pareri necessari , nonché dell’eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Sono escluse dall’esercizio di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le seguenti materie:

a) tributi, tariffe, bilancio preventivo e conto consuntivo.

b) espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d’urgenza.

c) designazioni e nomine presso enti, aziende o istituzioni di rappresentanti del comune.

Art. 41
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell’anno precedente

b) il Consiglio Comunale

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 42
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità ;

b) i tempi

c) le condizioni di accoglimento

d) le modalità organizzative

e) i casi di revoca e sospensione

f) le modalità di attuazione

Art. 43
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art 44
Il Difensore Civico

1. L’amministrazione Comunale tenuto conto delle problematiche dell’ente, delle dimensioni territoriali e del numero degli abitanti, ritiene di costituire l’Ufficio del Difensore Civico in forma associata e/o convenzionata con altri enti territoriali.

2. A tale fine l’Amministrazione Comunale si renderà parte attiva per istituire la figura del Difensore Civico nella forma di cui sopra ricercando le soluzioni più adeguate per le esigenze della propria comunità.

TITOLO VI
Disposizioni finali

Art. 45
Entrata in vigore dello Statuto

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.