Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 / 06 / 2001
Comune di Vigliano Biellese (Biella)
Statuto comunale
Indice
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Finalità
Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4 Territorio e sede comunale
Art. 5 Albo pretorio
Art. 6 Stemma e gonfalone
PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I - GLI ORGANI DEL COMUNE
Art. 7 Organi
Art. 8 Consiglio comunale
Art. 9 Competenze e attribuzioni
Art. 10 Sessioni e convocazione
Art. 11 Linee programmatiche di mandato
Art. 12 Commissioni
Art. 13 Attribuzioni delle commissioni
Art. 14 Consiglieri
Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 16 Gruppi consiliari
Art. 17 Giunta comunale
Art. 18 Nomina e prerogative
Art. 19 Composizione della Giunta
Art. 20 Funzionamento della Giunta
Art. 21 Attribuzioni
Art. 22 Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 23 Sindaco
Art. 24 Attribuzioni di amministrazione
Art. 25 Attribuzioni di vigilanza
Art. 26 Attribuzioni di organizzazione
Art. 27 Vicesindaco
Titolo Il - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Capo I Segretario comunale
Art. 28 Nomina, revoca e durata in carica
Art. 29 Vicesegretario
Capo Il Lorganizzazione Amministrativa
Art. 30 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 31 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Titolo llI - SERVIZI
Art. 32 I Servizi pubblici locali
Art. 33 Gestione di servizi in forma associata
Titolo IV - FINANZA E CONTABILITA
Art. 34 Ordinamento Finanziario e contabile
Art. 35 Autonomia Impositiva
Titolo V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Capo I Partecipazione popolare
Art. 36 Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione
Art. 37 Partecipazione
Art. 38 Istanze
Art. 39 Petizioni
Art. 40 Proposte
Art. 41 Azione referendaria
Art. 42 Disciplina del referendum
Art. 43 Effetti del referendum
Art. 44 Il Difensore Civico
Titolo VI- DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45 Entrata in vigore dello Statuto
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali
1. La Comunità di Vigliano Biellese è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Lautogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2
Finalità
1.Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione alla amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dai soggetti giuridici esistenti nellambito territoriale e degli interessi che a questi si riferiscono.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale delliniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con lattività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione.
l. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e di altri Enti territoriali, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. l rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e altri Enti territoriali sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni ad Enti territoriali.
Art. 4
Territorio e sede comunale.
I. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 18 confinanti: a nord con i Comuni di Ronco Biellese e Valdengo; a sud con il Comune di Candelo; ad est con il Comune di Valdengo; ad ovest con la città di Biella.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Milano n. 234.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
Art. 5
Albo pretorio.
l. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura laffissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 6
Stemma e gonfalone
l. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma civico concesso con R.D. in data 5 luglio 1934 ed araldicamente così descritto:" Fasciato, doro e di rosso, caricato di una torre dargento in palo; al capo dazzurro caricato di una ruota dentata, doro, a 6 raggi".
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con R.D. 5 luglio 1934. Esso è costituito da: drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami di argento caricato dello stemma sopra descritto con liscrizione centrata in argento: Comune di Vigliano Biellese. Luso del gonfalone è disciplinato dalla normativa vigente.
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
GLI ORGANI DEL COMUNE.
Art. 7
Organi
l. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
Art. 8
Consiglio comunale
l. Il Consiglio comunale, rappresentando lintera comunità, determina lindirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo ed ha autonomia organizzativa e funzionale.
Art. 9
Competenze e attribuzioni
l. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e limparzialità.
3. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10
Sessioni e convocazione
I. Lattività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie sono quelle convocate per lapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del conto consuntivo; tutte le altre sono sessioni straordinarie.
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula lordine del giorno.
Art.11
Linee programmatiche di mandato.
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni o ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede , in sessione straordinaria, a verificare lattuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E facoltà del Consiglio provvedere a integrare , nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche , le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico- amministrativo, il Sindaco presenta allorgano consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto allapprovazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 12
Commissioni
l. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti e commissioni temporanee e/o speciali secondo necessità.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari del Comune o rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per lesame di specifici argomenti nonché singoli cittadini particolarmente versati nelle materie trattate.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.
Art. 13.
Attribuzioni delle commissioni
l. Compito principale delle commissioni permanenti è lesame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dellorgano stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è lesame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare lesercizio delle seguenti attribuzioni:
- le procedure per lesame e lapprofondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per lesternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazioni dellorgano competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.
4. La nomina del Presidente è riservata al Consiglio comunale.
Art. 14.
Consiglieri
I. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la cifra elettorale più elevata, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo generale dellEnte, nellordine temporale di presentazione.
Dallassunzione al protocollo dellEnte le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
Art. 15.
Diritti e doveri dei Consiglieri
l. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.
2. Lesame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento. Per giusto procedimento si intende quello per cui lemanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai necessari pareri ed attestazioni ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
4. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.
Art. 16.
Gruppi consiliari
l. l Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati per la maggioranza nel Consigliere, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista, per la minoranza nei candidati alla carica di Sindaco.
2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 17.
Giunta Comunale
l. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellEnte nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
Art. 18.
Nomina e prerogative
l. La nomina dei componenti della Giunta è effettuata dal Sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata al Consiglio Comunale nella prima adunanza dallo stesso tenuta.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti lorgano e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino allinsediamento dei successori.
Art. 19.
Composizione della Giunta.
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 6 Assessori, compreso il Vicesindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori, prima dellinsediamento del Consiglio Comunale , tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.
3. Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia i cittadini non facenti parte del Consiglio con eccezione del Vicesindaco che deve essere individuato obbligatoriamente tra i Consiglieri Comunali; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
5. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie allespletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
Art. 20.
Funzionamento della Giunta
1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura lunità dindirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto lintervento della metà dei suoi componenti, oltre al Sindaco o chi ne fa le veci.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Sindaco e della Giunta possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
Art. 21. A
ttribuzioni
l. Alla Giunta comunale compete ladozione di tutti gli atti di amministrazione e di gestione nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nellesercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
Art. 22.
Deliberazioni degli organi collegiali
l. Gli organi collegiali deliberano validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questa svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.
5. l verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 23.
Sindaco
l. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dellattività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per lelezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità allufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
5. Il Sindaco, escluso il caso di dimissioni o di cessazione della carica per altre cause, resta in carica fino allinsediamento del successore.
Art. 24.
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lattività politica e amministrativa del comune, nonché lattività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallart. 6 della L. 142/90 e ss.mm.e ii;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nellapposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 25.
Attribuzioni di vigilanza
l. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
e) collabora con il collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 26.
Attribuzioni di organizzazione
l. Il Sindaco:
a) convoca e presiede il Consiglio comunale.
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco, nei limiti previsti dalla legge;
c) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;
d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e/o Consiglieri comunali;
e) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori;
f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporsi al Consiglio.
Art. 27.
Vicesindaco
l. Il Vicesindaco è lAssessore che riceve dal Sindaco delega generale per lesercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo lordine di anzianità dato alletà.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I.
SEGRETARIO COMUNALE
Art. 28.
Nomina, revoca e durata in carica.
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico, e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.
2. Il regolamento comunale sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina lesercizio delle funzioni del Segretario Comunale.
3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi della normativa vigente.
Art. 29.
Vicesegretario
1. E istituita la figura professionale del Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento senza che occorrano ulteriori provvedimenti esterni.
2. I compiti, le attribuzioni e le modalità di nomina del Vicesegretario sono disciplinate dal Regolamento sullordinamento degli Uffici e dei Servizi.
CAPO Il
LOrganizzazione Amministrativa
Art. 30
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
1. Lorganizzazione degli Uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso allimpiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità delle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma e sullordinamento degli uffici e dei servizi sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
6. La dotazione organica o lorganigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dallente.
7. Il regolamento sullordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per lesercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dellincarico.
8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dellattività e degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo lobiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dellente.
Art. 31
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale determina nellambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nellesercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a:
a) definire le linee essenziali dellorganizzazione dellente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico amministrativo;
b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo sulla spesa del personale.
TITOLO III -
I SERVIZI
Art. 32
I servizi pubblici locali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, efficienza giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto di una completa informazione
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte allapporto di soggetti privati che offrono garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per lerogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alle spese per lerogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sullattività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno un volta allanno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificare leconomicità della gestione e la rispondenza dellattività alle esigenze dei cittadini.
Art. 33
Gestione di servizi in forma associata
1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con lobiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, leconomicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini lesercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente allapporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, unefficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per lesercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
7. Lapprovazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e degli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.
TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA
Art. 34
Ordinamento finanziario e contabile
1. Apposito regolamento disciplina lordinamento finanziario e contabile e la revisione finanziaria del Comune nel rispetto della normativa statale vigente.
Art. 35
Autonomia impositiva
1. Il Comune si avvale della autonomia impositiva prevista dalla legge per dotarsi dei necessari mezzi finanziari per soddisfare le esigenze della propria Comunità, secondo i principi di equità, solidarietà, efficacia, efficienza e trasparenza.
TITOLO V
Istituti di partecipazione e diritti e doveri dei cittadini
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 36
Valorizzazione delle forme associative
ed organi di partecipazione
1. Lamministrazione favorisce e promuove lattività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono valorizzate:
a) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;
b) lassociazione turistica Pro Loco, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dellattività turistica. Il Consiglio Comunale potrà prevedere che lAssociazione Pro Loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti il settore.
c) le associazioni e gli enti curativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;
d) le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse;
e) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;
f) le associazioni e i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento degli usi civici e la conservazione delle corveés agro- silvo -pastorali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, laccesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. Lamministrazione interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune, a titolo di contributi promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.
Art. 37.
Partecipazione
l. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellEnte, al fine di assicurare il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellEnte.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Lamministrazione può attivare forme di consultazione, istituendo anche commissioni consultive, per acquisire il parere su specifici problemi.
5. Nellambito dei principi di cui sopra, la materia sarà disciplinata da apposito regolamento.
CAPO II
Modalità di partecipazione
Art. 38
Istanze
l. l cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono informazioni su specifici oggetti dellattività comunale che hanno rilevanza per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le modalità dellistanza sono indicate da apposito regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dellistanza.
Art. 39
Petizioni
I. Chiunque, in forma personale od associativa può rivolgersi, agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al quinto comma dellart. 37 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e lassegnazione allorgano competente, il quale procede nellesame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione. In questultimo caso, il provvedimento conclusivo dellesame da parte dellorgano competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dallorgano competente entro giorni 45 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al terzo comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione allordine del giorno della prima seduta di Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
6.In ogni petizione devono essere indicati almeno i nomi di due firmatari che assumono la veste di referenti del Comune.
Art. 40
Proposte
l. Almeno 500 cittadini possono avanzare proposte per ladozione o revoca di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 45 giorni successivi allorgano competente, corredate dai pareri necessari , nonché delleventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Sono escluse dallesercizio di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le seguenti materie:
a) tributi, tariffe, bilancio preventivo e conto consuntivo.
b) espropriazione per pubblica utilità ed occupazione durgenza.
c) designazioni e nomine presso enti, aziende o istituzioni di rappresentanti del comune.
Art. 41
Azione referendaria
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il trenta per cento del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dellanno precedente
b) il Consiglio Comunale
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 42
Disciplina del referendum
1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità ;
b) i tempi
c) le condizioni di accoglimento
d) le modalità organizzative
e) i casi di revoca e sospensione
f) le modalità di attuazione
Art. 43
Effetti del referendum
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se lesito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se lesito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum.
Art 44
Il Difensore Civico
1. Lamministrazione Comunale tenuto conto delle problematiche dellente, delle dimensioni territoriali e del numero degli abitanti, ritiene di costituire lUfficio del Difensore Civico in forma associata e/o convenzionata con altri enti territoriali.
2. A tale fine lAmministrazione Comunale si renderà parte attiva per istituire la figura del Difensore Civico nella forma di cui sopra ricercando le soluzioni più adeguate per le esigenze della propria comunità.
TITOLO VI
Disposizioni finali
Art. 45
Entrata in vigore dello Statuto
1. Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso allalbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio del Comune.