ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13) - Oggetto del procedimento: Comune di Arona (NO) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di tre pozzi dell’acquedotto comunale di Arona, Denominati PA1, PA2 e PA3, ubicati nel territorio del Comune di Oleggio Castello in Località Prato Grande - Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni

Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Richiesta nulla-osta idraulico per attraversamento superiore staffato al ponte della Strada Provinciale n. 143 “Serravalle-Vignole” nei Comuni di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera - Domanda in data 11.5.2001 dell’ENEL Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Richiesta nulla-osta idraulico per attraversamento aereo del corso d’acqua pubblica denominato Rio Gariano con un impianto elettrico MT alla tensione di 20000 volt in Comune di Terruggia - Domanda in data 11.5.2001 dell’ENEL Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Richiesta nulla-osta idraulico per attraversamento aereo del corso d’acqua pubblica denominato T. Piota con un impianto elettrico MT alla tensione di 20000 volt in Loc. Cascina Manuale Inferiore nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Lerma - Domanda in data 11.5.2001 dell’ENEL Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Richiesta nulla-osta idraulico per attraversamento aereo del corso d’acqua pubblica denominato Rio Colobrio con un impianto elettrico MT alla tensione di 20000 volt in Loc. Cosso del Comune di Castelletto Merli - Domanda in data 11.5.2001 dell’ENEL Distribuzione - Esercizio di Alessandria


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Brandizzo (Torino)

Statuto comunale(Modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.2.2001)

Comune di Sale San Giovanni (Cuneo)

Statuto comunale

Unione Novarese 2000 - Unione dei Comuni di Caltignaga, Fara Novarese, Briona - Caltignaga (Novara)

Statuto Unione Novarese 2000  


ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria

Bando generale di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Alpiacque S.p.A. - Fossano (Cuneo)

Tariffe di consumo acqua potabile per l’utenza dell’acquedotto di Fossano (CN) e di Genola (CN)

Carbotrade Gas S.p.A. - Pontey (Aosta)

Rettifica tariffe GPL distribuito a mezzo rete

Comune di Arona (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20.4.2001: Regolamento Edilizio Comunale - Approvazione piano dell’arredo urbano ai sensi degli articoli 3 e 10 della L.R. 8.7.1999, n. 19

Comune di Buttigliera d’Asti (Asti)

Estratto deliberazione del C.C. n. 56 del 21/12/2000 ad oggetto “Approvazione nuovo Regolamento edilizio comunale”

Comune di Candelo (Biella)

Espropriazione per pubblica utilità - Avviso di deposito degli atti di cui all’art. 10 legge 22/10/1971 n. 865 - Realizzazione del Parcheggio in Via dei Campi - I lotto funzionale

Comune di Canischio (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale 02 giugno 2000 n. 15 - Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Comune di Cervasca (Cuneo)

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 61 in data 29/11/2000

Comune di Fiano (Torino)

Avviso ai creditori

Comune di Garessio (Cuneo)

D.L. 30.4.1992, n. 285 - DD.P.R. 24.7.1977 n. 616 e 16.12.1992 n. 495 - Legge Regionale 21.11.1996, n. 86. Classificazione di nuovo tratto di strada comunale

Comune di Garessio (Cuneo)

D.L. 30.4.1992, n. 285 - DD.P.R. 24.7.1977 n. 616 e 16.12.1992 n. 495 - Legge Regionale 21.11.1996, n. 86. Declassificazione di tratto di strada comunale denominata via Ottavio Rovere

Comune di Masera (Verbano Cusio Ossola)

Avviso di approvazione definitiva Piano particolareggiato insediamenti produttivi in area sita in località Colonia

Comune di Moncucco Torinese (Asti)

Terza variante al P.R.G.I.

Comune di Montecrestese (Verbano Cusio Ossola)

Sdemanializzazione tratto di mulattiera in F.ne Pontetto - delibera C.C. n. 6 del 28 febbraio 2001

Comune di Montecrestese (Verbano Cusio Ossola)

Sdemanializzazione tratto di mulattiera in F.ne Piaggino - delibera C.C. n. 7 del 28.2.2001

Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Avviso: modificazione del P.R.G.C. ai sensi art. 17 comma 8 lettera f)

Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Avviso

Comune di Valfenera (Asti)

Avviso ad opponendum

Comune di Venaria Reale (Torino)

Avviso relativo alla formazione di un elenco pubblico di professionisti per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro e di un albo pubblico di consulenti per l’affidamento di incarichi di consulenza di natura tecnica/specialistica, tecnica/giuridica, tecnica/amministrativa e tecnica/economica

Comune di Vignolo (Cuneo)

Decreto n. 01/01 - Occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per l’allargamento della strada per il cimitero, siti in Comune di Vignolo da parte del Comune di Vigonolo

Comune di Villarbasse (Torino)

Bando per pubblico incanto - estratto vendita dell’immobile di proprietà comunale ad uso civile abitazione, con ammesse pertinenze, sito in Villarbasse - Borg. Roncaglia

Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona comuni di Collegno e Grugliasco (C.I.S.A.P.) - Grugliasco (Torino)

Avviso di ricerca candidato, con specifica competenza e qualificazione professionale per procedere alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2001-2004

Metan Alpi Val Chisone S.r.l. - Torino

Tariffe erogazione gas metano

Metan Alpi Val Chisone S.r.l. - Torino

Tariffe erogazione gas metano

Provincia di Alessandria - Assessorato Ambiente - Servizio Risorse Idriche

T.U. 11.12.1933 n. 1775 Legge n. 36 del 5.1.1994 e L.R. n. 5 del 13.4.1994 - Domanda (Prot. n. 9819 del 8/8/1995) e successive integrazioni (Prot. n. 15939 del 12/12/1997) del Consorzio Acquedotto Rurale di Variana per rinnovo e variante all’opera di presa della concessione di derivazione d’acqua dal Subalveo Torrente Spinti ad uso idropotabile in Comune di Grondona assentita precedentemente con D.M.LL.PP. n. 65326 in data 19/8/1965

Provincia di Alessandria - Assessorato Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione dirigenziale n. 17075 del 28/2/2001 - T.U. 11.12.1933 n. 1775 Legge n. 36 del 5.1.1994 e L.R. n. 5 del 13.4.1994 - Domanda (Prot. n. 8114 del 20/6/1997) della Ditta Alpla Milano S.r.l. per subingresso nella concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Scrivia ad uso industriale in Comune di Tortona assentita alla Ditta Mossi & Ghisolfi S.p.A. con D.P.G.R. n. 738 in data 15/2/1977 e con D.P.G.R. n. 1612 in data 2/3/1981

Provincia di Alessandria

Avviso

Provincia di Alessandria

Avviso

Provincia di Biella

Appalto aggiudicato risanamento strutturale del ponte di Miagliano

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Avviso - Determinazione del Dirigente del Servizione Gestione Risorse Idriche n. 61 - 45458 del 28.2.2001

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Avviso - Determinazione del Dirigente del Servizione Gestione Risorse Idriche n. 63 - 45502 del 28.2.2001

Provincia di Vercelli

Deliberazione della Giunta Provinciale - Verbale n. 7878 seduta del 19 marzo 2001 - Dismissione e declassificazione a strade comunali di tratti della S.P. n. 2 “Crescentino-Ivrea” e della S.P. n. 37 “Crescentino-Saluggia” attraversanti il centro abitato del Comune di Crescentino

Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli

Avviso ai creditori - Lavori di ripristino regolare deflusso delle acque nelle comunità montane del piemonte ricadenti in aree depresse - corsi d’acqua: Rio Bagnola, Croso Margoni, Rio Brugarolo, Rio Sabbiola e Rio della Montata, comuni di Sabbia (VC), Cravagliana (VC) e Varallo Sesia (VC)

Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli - Via Pirandello, 8 - 13100 Vercelli

Avviso ai creditori - Lavori di ripristino regolare deflusso delle acque dei torrenti e rii di comunità montane del piemonte ricadenti in aree depresse - corsi d’acqua: Rio della Chiesa vecchia, Rio canale, Rio della Moglia, Rio del Molinetto, comuni di Quarona (VC) e Varallo Sesia (VC)

Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste -Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli

Avviso ai creditori - Lavori di ripristino regolare deflusso delle acque dei torrenti e rii di comunità montane del piemonte ricadenti in aree depresse - corsi d’acqua: Rio Orlungo, Rio Raschetto, Rio Ruggia, Rio S. Andrea, Rio Nosello, comuni di Breia (VC), Cellio (VC) e Valduggia

Società Adim Gozzano S.r.l. - Milano

Tariffe distribuzione gas metano

Socogas - Fidenza (Parma)

Pubblicazione tariffe gas

Socogas - Fidenza (Parma)

Pubblicazione tariffe gas





ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

 Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13) - Oggetto del procedimento: Comune di Arona (NO) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di tre pozzi dell’acquedotto comunale di Arona, Denominati PA1, PA2 e PA3, ubicati nel territorio del Comune di Oleggio Castello in Località Prato Grande - Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni

Data di avvio: 21/5/2001

n. di protocollo dell’istanza: 4681 n. assegnato: 230

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Dott. Arch. Claudio Salanitro tel. 011/4324548.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Dott. Arch. Claudio Salanitro.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all’istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio



Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Richiesta nulla-osta idraulico per attraversamento superiore staffato al ponte della Strada Provinciale n. 143 “Serravalle-Vignole” nei Comuni di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera - Domanda in data 11.5.2001 dell’ENEL Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Data di avvio: 15/5/2001

n. di protocollo dell’istanza: 15427

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: Il Dirigente di Settore: Arch. Mauro Forno.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Sig. Pier Luigi Viola e Sig.ra Giuseppina Ottria.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3º Piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno



Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Richiesta nulla-osta idraulico per attraversamento aereo del corso d’acqua pubblica denominato Rio Gariano con un impianto elettrico MT alla tensione di 20000 volt in Comune di Terruggia - Domanda in data 11.5.2001 dell’ENEL Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Data di avvio: 15/5/2001

n. di protocollo dell’istanza: 15426

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: Il Dirigente di Settore: Arch. Mauro Forno.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Sig. Pier Luigi Viola e Sig.ra Giuseppina Ottria.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3º Piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno



Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Richiesta nulla-osta idraulico per attraversamento aereo del corso d’acqua pubblica denominato T. Piota con un impianto elettrico MT alla tensione di 20000 volt in Loc. Cascina Manuale Inferiore nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Lerma - Domanda in data 11.5.2001 dell’ENEL Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Data di avvio: 15/5/2001

n. di protocollo dell’istanza: 15429

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: Il Dirigente di Settore: Arch. Mauro Forno.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Sig. Pier Luigi Viola e Sig.ra Giuseppina Ottria.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3º Piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno



Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Richiesta nulla-osta idraulico per attraversamento aereo del corso d’acqua pubblica denominato Rio Colobrio con un impianto elettrico MT alla tensione di 20000 volt in Loc. Cosso del Comune di Castelletto Merli - Domanda in data 11.5.2001 dell’ENEL Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Data di avvio: 15/5/2001

n. di protocollo dell’istanza: 15425

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: Il Dirigente di Settore: Arch. Mauro Forno.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Sig. Pier Luigi Viola e Sig.ra Giuseppina Ottria.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3º Piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Brandizzo (Torino)

Statuto comunale (Modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.2.2001)

Art. 13 - Consiglieri

Nel comma 2 si sostituiscono le parole:

“ai sensi dell’art. 1, comma 2-ter della legge 25.3.93 n. 81"

con le seguenti:

“costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza”

Art. 17 - Attribuzioni di amministrazione

Nel comma 2 terzo punto si sostituiscono le parole:

“previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90 e s.m.i.”

con le seguenti:

“consultivi su materie di esclusiva competenza locale”

Art. 19 - Attribuzioni di organizzazione

Viene modificata al comma 1 la dicitura dell’ultimo punto

“autorizza le missioni degli Assessori e del Segretario comunale, nonché il lavoro straordinario di quest’ultimo.”

con la seguente:

“autorizza le missioni degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e del Segretario comunale.”

Art. 21 - Vice Sindaco

Nel comma 4 si sostituiscono le parole:

“adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19.3.90, n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18.1.92, n. 16"

con le seguenti:

“ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 267/2000"

Art. 26 - Competenze

Si aggiunge al comma 3 il seguente punto:

* può sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell’organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell’Ente.

Art. 44 - Funzioni di controllo

Nel comma 2 si sostituiscono le parole:

“stabilite dalla Legge 15.5.97, n. 127"

con le seguenti:

“di cui all’art. 127 del D.Lgs. 267/2000".

Art. 54 - Accordi di programma

Il comma 2 del seguente tenore:

“L’accordo di programma viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede, altresì, all’approvazione formale dell’accordo stesso, ai sensi dell’art. 27, comma 4, della Legge 8.6.90 n. 142 come modificato dall’art. 17, comma 9, della Legge 127/97.”

viene sostituito dal seguente:

“L’accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000.”

Art. 60 - Ordinamento

Viene aggiunto il seguente quarto comma:

“La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27.7.2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.”



Comune di Sale San Giovanni (Cuneo)

Statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Sale San Giovanni è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, di cui ne cura gli interessi e lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, l’assetto e l’utilizzazione del territorio per lo sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

4. Il Comune rappresenta la comunità di Sale San Giovanni nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la provincia di Cuneo e con gli altri Enti soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto.

5. Attua tra enti, forme di collaborazione e cooperazione in ambiti territoriali adeguati per l’esercizio delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’adeguatezza organizzativa, con economicità, efficienza ed efficacia della gestione.

6. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l’autogoverno della comunità.

Art.2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Sale San Giovanni ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a). Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e 1’eguaglianza degli individui;

b). tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

c). superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

d). recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali del proprio territorio;

e). promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

f). valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene Comune;

g). sostegno a qualsiasi forma di cooperazione che persegua obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

h). tutela della vita umana, della persona e della famiglia; valorizzazione del ruolo sociale della maternità e della paternità; sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

i). rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

l). sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche tramite le organizzazioni ed il volontariato.

Art.3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale si estende per Kmq. 8,10 e confina con i Comuni di Sale delle Langhe, Ceva, Parodo, Mombarcaro, Camerana.

2. Il Comune è costituito dalla Comunità dei residenti e comprende il territorio del Capoluogo e delle frazioni. La formazione delle frazioni e la modifica della denominazione delle frazioni sono disposte dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.

3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Padre Arcangelo Ferro n.1;

4. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

6. All’interno del territorio del Comune di Sale San Giovanni non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.

Art. 4
Stemma e Gonfalone - Fascia tricolore -
Distintivo del Sindaco

1. Il Comune di Sale San Giovanni negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Sale San Giovanni.

2. Nelle cerimonie, e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il gonfalone comunale.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 5
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 6
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art.7
Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana.

Art. 8
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.9
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il rappresentante legale del Comune; esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art.10
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

6. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario;

7. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco, dall’Assessore Anziano e dal Segretario.

Art. 11
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale per mandato della collettività è l’organo di controllo e di indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

4. L’esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

5. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia normativa, organizzativa e funzionale.

6. Con norme regolamentari il consiglio può prevedere 1a dotazione di precise risorse in termini di servizi, attrezzature e mezzi finanziari per il suo funzionamento, nonché per i gruppi consiliari regolarmente costituiti.

7. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

8. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, al quale spettano i poteri di convocazione e direzione delle attività del Consiglio stesso. In assenza del Sindaco dette funzioni spettano al Vice Sindaco.

Art. 12
Attribuzioni e Competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo;

2. Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

4. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Nell’adozione degli atti fondamentali stabiliti dalla legge privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale regionale e statale ed individua gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché le risorse necessarie all’azione da svolgere e gli eventuali indirizzi ritenuti essenziali.

6. Rimane facoltà del Consiglio Comunale l’adozione di atti a contenuto meramente politico, mediante ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni e mozioni su fatti e problemi politico - sociali di carattere generale che interessino anche di riflesso la comunità locale; tali atti non necessitano del parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 ed il loro deposito preventivo è facoltativo .

7. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di nullità.

Art.13
Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio, successiva alle elezioni, deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 14
Consiglieri comunali - Convalida -
Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta, da tenersi entro i termini previsti dal precedente articolo 13, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco.

5. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, comunica al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

7. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267.

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della  relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. La convocazione del Consiglio e l’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’Ordine del Giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all’esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell’Unione europea e quella della Regione Piemonte per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività.

Art. 16
Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, nei seguenti termini rispetto al giorno di convocazione:

- almeno:

* cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

* tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

* un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato;

La consegna dell’avviso deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.

L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima. In tale caso gli avvisi dovranno essere rinnovati ai soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

b) Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale, nel giorno dell’adunanza e almeno 48 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 24 ore prima nel caso di sessioni straordinarie. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza o ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno la metà dei consiglieri assegnati, cioè:

- n. ... sei ... Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

e di

- n. ... quattro ... Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e delle mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni e le mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

5. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza in conformità all’art.81 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

6. Le dimissioni dei consiglieri vanno indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. In base alla legge, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Art.17
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché da istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere da parte del Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo art.20 del presente Statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado civile.

6. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generali, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli specifici precisati interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I Componenti astenuti verranno computati tra i presenti, ma non nel numero dei votanti.

7. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel Regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 18
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 19
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del Sindaco medesimo.

Art.20
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo.

2. In pendenza dell’approvazione del Regolamento di cui al precedente art.16 , comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti di almeno 2 membri.

CAPO II
GIUNTA E SINDACO

Art. 21
Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dal cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta dinanzi al Consiglio Comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rileggibile alla medesima carica.

5. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi, e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

6. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

7. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

8. Quando non di spettanza dei dirigenti e dei responsabili di servizio, emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma della legge 24/11/1981, n. 689 e dell’articolo 650 C.P.

9. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

10. Il Sindaco ha competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’art.36 del regolamento di esecuzione della legge 8.12.1970, n.996, approvato con D.P.R. 6.2.1981, n.66.

11. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli, indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 22
Attribuzioni di amministrazione

1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dei Comune; in particolare il Sindaco:

a). dirige e coordina l’attività politica e amministrativa dei Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b). promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;

c). convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del Decreto legislativo del 18/08/2000 n.267;

d). adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla Legge, a carattere esclusivamente locale;

e). nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f). conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g). nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 23
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le istituzioni, le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.24
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a). stabilisce gli argomenti all’Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b). esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi;

c). propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d). riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art.25
Attribuzioni per i servizi statali

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:

a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) All’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) Allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) All’adozione con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Se l’ordinanza adottata ai sensi del presente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi;

e) Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

f) Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma é tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l’adempimento delle funzioni stesse;

g) Nelle materie di cui alle lettere a, b, c, d, del 1° comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni stesse nelle frazioni;

h) In caso di emergenza connessa con il traffico e/o l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare l’orario degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al presente articolo.   

Art.26
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art.27
Impedimento permanente del Sindaco

1. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

2. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco, che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

3. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 28
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. Sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 29
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 30
Divieto generale di incarichi e consulenze -
Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

LA GIUNTA

Art. 31
Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 32
La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero di due e massimo di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 33
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. la Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

e) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

f) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

g) dispone l’accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, lett. i) ed l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

i) rilascia autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura  giudicante ed il grado di appello;

j) approva il P.e.g. su proposta del Responsabile dei Servizi nel caso che il regolamento di contabilità preveda l’utilizzo dello strumento del P.e.g.;

k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento

Art. 34
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 35
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 36
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE -
DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI -
ISTANZE E PROPOSTE

Art. 37
Partecipazione dei cittadini

1. Nell’esercizio delle sue funzioni il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

2. L’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

3. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 38
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.  

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 39
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 40
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, su istanza, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l’Associazione depositi in Comune copia del suo Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.

Art. 41
Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che possono produrre effetti sull’attività delle Associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire al Comune entro dieci giorni dalla loro richiesta .

Art. 42
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente sono stabilite in apposito regolamento consiliare, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito Albo Regionale.

5. L’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.

6. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’Ente devono presentare al Comune al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art.43
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
REFERENDUM

Art. 44
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 45
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f ) le modalità di attuazione.

Art. 46
Effetti del referendum

1. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

2. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni, dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito. Il Consiglio Comunale e la Giunta non possono, comunque, assumere decisioni contrastanti con essa.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito.

5. Consultazioni e referendum non possono coincidere con operazioni elettorali provinciali comunali e circoscrizionali

Art. 47
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi, secondo le modalità definite dal Regolamento sul diritto di accesso, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti dal Regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa. Stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art.48
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante, affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del Palazzo Comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3. L’affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Regolamento di cui all’articolo precedente, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e comunque utilizzato ogni altro mezzo idoneo a darne la necessaria divulgazione.

Art. 49
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta ed in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

3. Il regolamento sulla partecipazione da adottarsi dal Consiglio Comunale deve prevedere i tempi, la forma scritta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 50
Istituzione dell’ufficio

1. Il Comune intende costituire in forma associata l’ufficio del Difensore Civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale.

Art. 51
Nomina - Funzioni - Disciplina

1. L’elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico e i rapporti con gli enti associati saranno disciplinati con apposita modifica dello Statuto Comunale.

CAPO V
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 52
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Il Comune, gli enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che devono intervenirvi.

2. Quanti sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento quanto possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.

3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti che 1’amministrazione comunale ha l’obbligo di esaminare per accertare se siano pertinenti all’oggetto del procedimento stesso.

4. L’amministrazione comunale dovrà dare atto di avere preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate redigendo, se ritenuto necessario, apposito verbale, da acquisire agli atti dell’istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

5. Il Comune deve dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale agli interessati, nella quale devono essere indicati:

- l’ufficio ed il funzionario responsabile l’istruttoria del procedimento amministrativo;

- l’oggetto del procedimento amministrativo;

- le modalità con le quali si possa avere notizia dell’iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

6. Qualora per il numero dei destinatari o per difficoltà nell’individuazione del loro recapito, la comunicazione personale diretta non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.

7. Il Comune semplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione applicando le disposizioni sull’autocertificazione previste dalla legge.

TITOLO IV

CAPO I
ATTIVITA AMMINISTRATIVA

Art. 53
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli Organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art.54
Servizi pubblici comunali

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti dal Comune anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge o dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalentemente capitale locale.

4. Per altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituti, l’affidamento in appalto od in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 55
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di Comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il Comune può partecipare a società per azioni, con prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.

5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

6. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 56
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art.57
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoria ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali uniformano la loro attività ai criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso 1’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

Art. 58
Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.

3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnico o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore é assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina, del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle. aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i Bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 59
Istituzioni

1. Per alcuni servizi, di cui si intenda evidenziare gestioni e competenze omogenee, quali centri culturali, biblioteche, musei, case per anziani e centri sportivi, possono essere costituite le istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli Organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’Amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell’Istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.

6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’Istituzione.

Art.60
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui all’articolo 116 comma 1° del decreto legislativo 18.08.2000, n.267, e anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall’articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 61
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

Art. 62
Convenzioni

1. Il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la provincia, le comunità montane, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art.63
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, Province e Comunità Montane per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciale in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 64
Unione di Comuni

1. Il Comune di Sale San Giovanni ha la facoltà di partecipare all’Unione di Comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.32 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

2. L’atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione saranno approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell’Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere il Presidente dell’Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L’Unione ha la potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni. Alle Unione dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 65
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO V
ATTIVITA AMMINISTRATIVA

CAPO I

Art. 66
Albo pretorio -pubblicazioni e notificazioni

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura dei documenti esposti.

3. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 67
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 68
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

CAPO II
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 69
Attività finanziaria del Comune

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti, dal regolamento che disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.167;

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.70
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto enomico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dall’anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione svolta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 71
Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che fluiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il . Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con diligenza.

7. Al Revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art.72
Attività contrattuale

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine, che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 73
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante, di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro due giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite la legge.

Art.74
Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico- finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze, sono descritte in un apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottare, sentito il Revisore.

TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 75
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 76
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze d’esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 77
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.

Art.78
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 79
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando il titolo di studio specifico richiesto dall’incarico.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.

Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 169 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 80
Segretario Comunale - Direttore Generale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

3. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

4. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 108 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 . Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

6. I funzionari aventi la qualifica di dirigenti, in relazione alle responsabilità ad essi attribuite, possono essere chiamati a rappresentare in giudizio l’Ente comunale da cui dipendono, avendo essi competenza all’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Ente verso l’esterno, anche mediante autonomi poteri si spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 81
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l’adozione delle ordinanze che non rientrano nella competenza del Sindaco.

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4. Nell’ambito delle competenze descritte nel presente articolo possono essere assegnate responsabilità di procedimento ai dipendenti comunali con le modalità definite dalla legge e dai regolamenti sul procedimento amministrativo. I responsabili del procedimento rispondono direttamente al rispettivo responsabile del servizio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 82
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente.

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA

Art.83
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dall’art.6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 84
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 85
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta ed a ciascun consigliere.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.

6. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di quindici giorni e comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

7. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto.

8. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con la legge e con le disposizioni del presente Statuto.

Art.86
Entrata in vigore

Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.



Unione Novarese 2000 - Unione dei Comuni di Caltignaga - Fara Novarese, Briona - Caltignaga (Novara)

Statuto Unione Novarese 2000

* Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Caltignaga n. 52 del 18-12-2000, divenuta esecutiva il 25-01-2001.

* Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Briona n. 41 del 14-12-2000, divenuta esecutiva il 23-01-2001.

* Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fara Novarese n. 63 del 27-12-2000, divenuta esecutiva il 31-01-2001.

* Ripubblicato all’Albo pretorio del Comune di Caltignaga, sede dell’Unione, per 30 giorni consecutivi dal 27-01-2001 al 26-02-2001.

* Entrato in vigore il 27-02-2001.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e cooperazione

Art. 4 Risorse finanziarie

Art. 5 Procedimento per il trasferimento delle competenze

Art. 6 Sede dell’Unione, stemma e gonfalone

Art. 7 Adesioni

Art. 8 Durata e recesso

Art. 9 Scioglimento dell’Unione

Art.10 Attività regolamentare

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art.11 Organi dell’Unione

Capo I Il Consiglio

Art.12 Status degli amministratori dell’Unione

Art.13 Composizione, elezione e durata

Art.14 Consiglieri

Art.15 Organizzazione del Consiglio

Art.16 Competenze del Consiglio

Art.17 Adunanze

Capo II Il Presidente, il Vicepresidente

Art.18 Elezione, cessazione

Art.19 Competenze

Art.20 Vicepresidente

Art.21 Composizione

Art.22 Elezione della Giunta

Art.23 Durata in carica della Giunta

Art.24 Revoca della Giunta

Art.25 Competenza della Giunta

Art.26 Funzionamento

Art.27 Norma di rinvio

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I La gestione dell’Unione

Art.28 Principi

Art.29 Personale

Art.30 Organizzazione degli uffici e dei servizi

Capo II Il Segretario e i funzionari

Art.31 Il Segretario

Art.32 Responsabili dei servizi e contratti a tempo determinato

Art.33 Competenze dei responsabili dei servizi

Art.34 Gestione dei servizi

TITOLO IV IL CONTROLLO INTERNO

Art.35 Principi generali

Art.36 Organo di revisione dei conti

Art.37 Controllo di regolarità contabile

Art.38 Controllo di gestione

Art.39 Controllo per la valutazione del personale

Art.40 Controllo e pubblicità degli atti monocratici

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.41 Forme associative

Art.42 Partecipazione popolare

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Art.43 Statuto e regolamenti

Art.44 Disposizioni finali e transitorie

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto

1. L’unione dei Comuni di Caltignaga, Fara Novarese e Briona, di seguito denominata “UNIONE”, è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell’art. 32 del T.U.E.L. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l’esercizio associato di funzioni e servizi come individuati nel presente Statuto.

2. L’Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.

3. Elementi costituivi dell’Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2 - Finalita’

1. L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:

* polizia locale

* servizio finanziario

* accertamento e riscossione entrate

* servizio tecnico

* gestione opere pubbliche

* anagrafe

2. All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da parte dei consigli comunali aderenti.

3. L’Unione assicura la partecipazione delle comunità locali adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia; persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati; promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

4. L’Unione ispira la propria azione ai seguenti principi: giustizia, equità, solidarietà, sussidiarietà e policentrismo.

5. Sono obiettivi prioritari dell’Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio - economico del territorio, nel rispetto della salvaguardia dell’ambiente e della tutela della salute dei cittadini;

b) l’armonizzazione dell’esercizio delle funzioni e servizi alle esigenze dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c) la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, culturale, linguistico e artistico dei comuni partecipanti;

d) l’adesione alle regole ed ai principi della carta europea delle autonomie locali.

Art. 3 - Programmazione e cooperazione

1. L’Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e collaborazione con gli altri livelli di governo, nel reciproco rispetto delle relative sfere di competenza, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti operativi e quelli degli altri enti pubblici.

Art. 4 - Risorse finanziarie

1. L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L’Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell’Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al 1° comma, attraverso le contribuzioni di Regione Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l’esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. I comuni aderenti all’Unione assicurano il pareggio finanziario dell’ente stesso attraverso trasferimenti effettuati per l’80% in proporzione all’entità della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della redazione del bilancio e per il 20% in proporzione all’estensione del territorio.

5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 5 - Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze è disposto con deliberazione consiliare dei comuni aderenti e recepita dal Consiglio dell’Unione.

2. Detta deliberazione, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie, dovrà chiaramente indicare:

- le competenze che si intendono trasferire,

- la decorrenza del trasferimento,

- le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinano forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi.

3. L’individuazione delle competenze da trasferire dell’Unione è effettuata in sede di conferenza dei servizi formata dai i responsabili dei comuni dai segretari comunali dalla Giunta dell’Unione e presieduta dal Presidente. Tale individuazione presuppone l’acquisizione degli elementi tecnico - economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.

4. A seguito del trasferimento delle competenze, l’Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

5. Qualsiasi controversia fra l’Unione ed uno o più comuni aderenti è risolto con le modalità di cui all’art. 8 comma 6.

Art. 6 - Sede dell’Unione, stemma e gonfalone

1. La sede dell’Unione è presso il Comune di Caltignaga.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso il Comune di Briona.

3. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi e situarsi in sedi diverse, ma ricomprese nell’ambito del territorio dell’Unione: in particolare gli uffici finanziari hanno sede presso il Comune di Fara Novarese, gli uffici tecnici presso il Comune di Caltignaga e gli uffici di polizia municipale presso il Comune di Briona.

4. Presso ogni comune aderente è individuato un apposito spazio, aperto al pubblico da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi dell’Unione.

5. L’Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.

6. La riproduzione ed uso dello stemma e del gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 7 - Adesioni

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell’Unione può accettare l’adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all’esame del Consiglio che decide sulla sua ammissibilità a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

3. L’ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l’istante, approvino il nuovo statuto dell’unione.

4. E’ data facoltà agli altri comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all’Unione, di esigere dall’ente istante quote di partecipazione da definirsi con l’atto di ammissione.

Art. 8 - Durata e recesso

1. L’Unione ha durata di dieci anni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo.

2. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere , non prima di cinque anni dalla sua adesione, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

3. Il comune recedente deve darne comunicazione entro il mese di giugno al Consiglio dell’Unione che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell’anno solare successivo alla comunicazione.

4. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all’atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

5. Il recesso non deve recare nocumento all’Unione: a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all’estinzione degli stessi.

6. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell’Unione ( o dal Vice Presidente nel caso in cui il Presidente fosse sindaco del comune recedente), dal Sindaco del comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente della Regione.

Art. 9 - Scioglimento dell’Unione

1. l’Unione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni aderenti abbiano con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati deliberato di recedere dall’Unione stessa.

2. L’Unione si scioglie anche quando la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti per il Consiglio dell’Unione entro i termini previsti dal regolamento.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. In tale periodo il Consiglio dell’Unione ne prende atto e né da comunicazione a tutti i Comuni aderenti e il Presidente pro-tempore nomina un esperto di diritto amministrativo che assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente.

4. L’Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall’art. 141 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

5. In caso di scioglimento, il personale dell’Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo vi provvede il commissario liquidatore.

Art. 10 - Attivita’ regolamentare

1. L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto.

2. Nelle more dell’approvazione dei regolamenti si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.

Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11 - Organi dell’Unione

1. Sono Organi dell’Unione: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

Capo I
IL CONSIGLIO

Art. 12 - Status degli amministratori dell’Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell’Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci; agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal capo II del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 13 - Composizione, elezione e durata

1. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Sindaco e da tre rappresentanti, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun comune partecipante.

2. Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere nel suo seno i tre rappresentanti scelti tra i propri componenti e tra i membri della giunta. La comunicazione dell’avvenuta elezione deve essere trasmessa all’Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.

3. L’elezione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di costituzione dell’Unione e, successivamente entro 45 giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione all’Unione del nuovo ente.

4. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all’assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.

5. Nel caso di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell’Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 14 - Consiglieri

1. Sono attribuiti ai consiglieri dell’Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tali diritti allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa.

2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute di un intero anno, senza giustificati motivi, il Presidente dell’Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative di assenza tutte le motivazioni atte a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

5. I consiglieri non residenti nell’Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti a eleggere domicilio presso la sede dell’Unione o presso uno dei comuni aderenti.

Art. 15 - Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell’Unione e, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente.

3. Nella prima seduta consiliare si procede all’elezione della Giunta secondo le modalità previste dall’art. 22 del presente Statuto.

4. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza dal Sindaco più anziano di età tra i Sindaci dell’Unione, entro 30 giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei Comuni. Tali comunicazioni devono essere trasmesse all’Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.

5. Ai fini del presente articolo, per prima seduta si intende quella convocata alla costituzione dell’Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente.

6. Tutte le sedute di cui al comma 5 sono convocate e presiedute dal Sindaco più anziano.

7. Alla prima seduta convocata dopo la costituzione dell’Unione assiste con funzione verbalizzante il Segretario del comune sede dell’Unione.

Art. 16 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo politico dell’Unione, esercita il controllo politico - amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali e può impegnare la Giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

Art. 17 - Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l’ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da 1/5 dei Consiglieri in carica. In tal caso il Consiglio deve essere riunito entro un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, purché rientrino tra le competenze del Consiglio e siano corredate da idonea proposta di deliberazione.

3. Il Consiglio può essere riunito con un termine di 48 ore di preavviso per la trattazione di questioni urgenti.

4. Il regolamento disciplinerà il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l’adozione delle singole deliberazioni, per le modalità di voto e per la partecipazione dei cittadini.

5. Le deliberazioni consiliari sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese salvi i casi indicati dal Regolamento. Il Consiglio delibera con l’intervento della metà più uno dei consiglieri assegnati e a maggioranza dei voti , salo i casi espressamente previsti dalla legge e dallo statuto per i quali è richiesta una maggioranza qualificata.

Capo II
IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

Art. 18 - Elezione, cessazione

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, scelto tra i Sindaci dei comuni aderenti, nella sua prima seduta con votazione palese, contestualmente all’elezione della Giunta con la procedura di cui all’art. 22 del presente Statuto.

2. Il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di consigliere, per accertamento della causa di cui all’art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. In caso di cessazione del Presidente, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente e si provvede al rinnovo integrale della Giunta, entro quindici giorni dalla data della cessazione.

Art. 19 - Competenze

1. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l’unità dell’attività politico - amministrativa.

2. Esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamento.

In particolare:

a) nell’ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenendo conto delle professionalità esistenti nell’Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l’accesso alla qualifica apicale;

b) nomina il Segretario dell’Unione;

c) affida incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l’individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;

d) stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno dei Consigli e della Giunta;

e) ha facoltà di delegare ai singoli Assessori i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti;

f) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario.

3 Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, all’esecuzione degli atti, all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.

4 Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente statuto e con le tipologie dei servizi assolti dall’Unione.

Art. 20 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2. In caso di assenza anche del Vice Presidente le funzioni vicarie sono assegnate all’altro assessore in carica.

Capo III
LA GIUNTA

Art. 21 - Composizione

1. La Giunta è formata dal Presidente dell’Unione e da n. 2 componenti, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, scelti tra i consiglieri dei comuni aderenti e, prioritariamente, tra i sindaci.

Art. 22 - Elezione della Giunta

1. Il Consiglio nella prima seduta elegge, con votazione palese, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta sulla base di una mozione programmatica sottoscritta dai sindaci dei comuni aderenti.

2. Al primo scrutinio la votazione è valida purché abbiano partecipato almeno due terzi dei consiglieri in carica.

3. Per la votazione successiva è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio.

4. Nel caso di sostituzione in corso di mandato di componenti della Giunta , il Consiglio procede alla sostituzione con votazioni separate per ogni singolo membro.

5. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta ascendenti o discendenti, fratelli e sorelle, coniugi, affini di primo grado.

Art. 23 - Durata in carica della Giunta

1. La Giunta di norma resta in carica per la durata del Consiglio, i suoi membri possono essere rieletti consecutivamente per lo stesso incarico per non più di due volte.

2. La Giunta dura in carica comunque sino all’insediamento della successiva.

3. Le dimissioni di oltre la metà dei componenti della Giunta non comporta in ogni caso la decadenza dell’intero organo.

4. Entro 15 giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Presidente convoca il Consiglio per l’elezione dei nuovi componenti della Giunta.

Art. 24 - Revoca della Giunta

1. La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.

2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta della Giunta non comporta l’obbligo delle dimissioni.

3. Il Presidente e l’intera Giunta possono essere revocati in seguito a proposta motivata approvata dal Consiglio con il voto favorevole palese della maggioranza dei componenti ad esso assegnati.

4. La proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti assegnati al Consiglio dev’essere depositata presso l’ufficio di segreteria dell’Unione.

5. La proposta dev’essere posta in discussione non prima dei dieci giorni e non dopo venti giorni dal suo deposito. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione Il segretario riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida scritta al Presidente dell’Unione.

6. L’approvazione della proposta di revoca comporta l’elezione di una nuova Giunta.

7. Il Presidente e gli assessori revocati possono essere rieletti nelle rispettive cariche anche nella nuova Giunta.

Art. 25 - Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

b) ad adottare i regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all’applicazione dei CCNL ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai servizi;

c) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 26 - Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del suo funzionamento non regolamentato dalla legge o dallo Statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della metà dei componenti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano agli organi dell’Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

Titolo III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I
LA GESTIONE DELL’UNIONE

Art. 28 - Principi

1. L’Unione ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione s’ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo che sono esercitate dagli organi politici dell’ente, da quelle di gestione che è svolta dal segretario e dai funzionari.

3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 29 - Personale

1. L’Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso:

- la razionalizzazione delle strutture,

- la formazione e la qualificazione professionale ;

- la responsabilizzazione dei dipendenti,

- la progressiva informatizzazione della propria attività, della connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione del personale dipendente.

2. Per la semplificazione e la qualità dell’azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.

3. Nello spirito di una concreta collaborazione fra enti, l’Unione:

* ricerca con le amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;

* indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 30 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, nel rispetto degli obiettivi programmatici prestabiliti.

3. L’Unione disciplina con proprio regolamento approvato dalla giunta, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa relativa propria degli enti locali:

* la struttura organizzativo - funzionale

* la dotazione organica

* le modalità di assunzione e cessazione dal Servizio

* gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione

* l’organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati, e non per singoli atti

* l’analisi e l’individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascuna unità dell’apparato.

Capo II
IL SEGRETARIO E I FUNZIONARI

Art. 31- il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dell’Unione fra i segretari in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti. In sua assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro segretario su nomina del Presidente.

2. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l’attività.

3. Il Segretario dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento.

4. Il Segretario inoltre:

* partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione

* può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell’interesse dell’ente

* esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Presidente dell’Unione.

Art. 32 - Responsabili dei servizi e contratti a tempo determinato

1. Il Presidente, su proposta del Segretario e sentita la Giunta, prepone ai singoli servizi, dipendenti o funzionari della qualifica apicale con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura di posti di responsabile del servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente.

3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono eccedere la quota di 1/3 del numero globale degli apicali posti ai servizi - essi sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l’effettiva professionalità ed il reclutamento può anche avvenire a seguito di prove selettive.

Art. 33 - Competenze dei responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell’Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2. I responsabili preposti ai singoli servizi dell’Ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 34 - Gestione dei servizi

1. L’Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma direttamente, in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Titolo IV
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 35 - Principi generali

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell’attività svolta, l’Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell’azione amministrativa ai principi dell’ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazioni comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati;

d) controllo per la valutazione del personale, per l’erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l’accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 36 - Organo di revisione dei conti

1. Svolge attività di vigilanza di cui alla lettera a) dell’art. 28 - è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni l’organo revisore dei conti può accedere agli atti e documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili dei servizi; possono presentare relazioni e documenti al Consiglio dell’Unione.

3. L’organo di revisione può assistere alle sedute della Giunta se invitato. Su invito del Presidente può prendere la parola per comunicazioni durante le sedute del Consiglio.

Art. 37 - Controllo di regolarita’ contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile del servizio finanziario dell’Unione. Il controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all’andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti delle entrate.

2. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l’applicazione dei principi dettati dall’ordinamento.

Art. 38 - Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi e qualitativi o economici, volti a valutare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell’organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dalla Giunta che si avvale della collaborazione dei Responsabili dei Servizi.

3. Le modalità di valutazione, gli indicatori, la frequenza delle rilevazioni sono disciplinati dal regolamento.

Art. 39 - Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei Responsabili del Servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse umane, professionali ed organizzative sono soggette a valutazione

2. A tal fine viene costituito apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dalla Giunta, che annualmente verifica i risultati dell’attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.

3. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

4. Ai componenti del nucleo di valutazione può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

Art. 40 - Controllo e pubblicita’ degli atti monocratici

1. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

2. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono pubblicate all’albo pretorio per dieci giorni e comunicate alla Giunta.

Titolo V
FORME ASSOCIATIVE E
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41 - Forme associative

1. L’Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni pubbliche al fine di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa.

2. Per la definizione e l’attuazione di interventi integrati il Presidente, sentita la Giunta, promuove degli accordi di programma con gli enti pubblici di riferimento allo scopo di concordare e assicurare il coordinamento delle azioni.

Art. 42 - Partecipazione popolare

1. Gli organi dell’Unione si avvalgono per l’amministrazione dell’Ente, della partecipazione dei cittadini, ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà. Allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. Tutti i cittadini possono partecipare all’attività dell’Unione, inoltrando istanze su materie inerenti l’attività dell’amministrazione o petizioni in forma collettiva dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

3. Apposito regolamento disciplina modalità e tempi per l’esame e il riscontro di istanze e petizioni.

Titolo VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 43 - Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento dell’Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. L’Unione emana regolamenti nelle materie demandate dallo Statuto o dalla legge. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 10 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

3. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti vanno apportati entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 44 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio.


ALTRI ANNUNCI

Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria

Bando generale di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Si rende noto che questa A.T.C. ha pubblicato in data 15 maggio 2001 il bando generale di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Tortona.

Le domande convenientemente documentate, dovranno pervenire presso la sede dell’A.T.C. in Alessandria - Via Piave n. 39 o presso il Comune di Tortona entro il 30 giugno 2001.

Per i lavoratori emigrati all’estero, il termine è prorogato di trenta giorni.

Alessandria, 15 giugno 2001

Il Presidente
Giancarlo Dallerba




Alpiacque S.p.A. - Fossano (Cuneo)

Tariffe di consumo acqua potabile per l’utenza dell’acquedotto di Fossano (CN) e di Genola (CN)

La Alpi Acque S.p.A. determina le seguenti tariffe massime per l’erogazione acqua potabile agli utenti dell’Acquedotto di Fossano decorrenza 1 gennaio 2001.

A) Utenze domestiche:

- agevolata fino a 50 mc/sem.
(min. garantito)     L/mc 260
- base da 51 a 90 mc/semestre     L/mc 630
- 1° supero oltre 90 mc/semestre     L/mc 2.015

B) Usi diversi dal domestico:

1) Allevamento animali consumo libero     L/mc 315

2) Usi diversi:

- base fino a 90 mc/sem. (min. garantito)     L/mc 630
- 1° supero oltre 90 mc/semestre     L/mc 2.015
5) Bocche antincendio UNI 45
a semestre     L/cad. 14.000

C) Nolo contatore:

- fino a 100 mc/mese canone mensile L. 450     L/a 5.400

- da 101 a 500 mc/mese canone mensile
L. 750     L/a 9.000
- da 501 a 1.500 mc/mese canone mensile L. 2.000     L/a 24.000
- oltre i 1.500 mc/mese canone mensile
L. 4.000     L/a 48.000
Tariffa servizio fognatura L/mc 170; depurazione     L/mc 500.

La Alpi Acque S.p.A. determina le seguenti tariffe massime per l’erogazione acqua potabile agli utenti dell’Acquedotto di Genola decorrenza 01 gennaio 2001.

A) Utenze domestiche:

- agevolata fino a 70 mc (min. garantito)     L/mc 140
- base da 71 a 135 mc     L/mc 325
- 1° supero oltre 135 mc     L/mc 725

B) Usi diversi dal domestico:

1) Allevamento animali consumo libero     L/mc 160

2) Usi diversi:

- base fino a 135 mc (min. garantito)     L/mc 325
- 1° supero oltre 135 mc     L/mc 725
5) Bocche antincendio UNI 45     L/cad. 10.000

C) Nolo contatore:

- fino a 100 mc/mese canone mensile
L. 450     L/a 5.400
- da 101 a 500 mc/mese canone mensile
L. 750     L/a 9.000
- da 501 a 1.500 mc/mese canone mensile
L. 2.000     L/a 24.000
- oltre i 1.500 mc/mese canone mensile
L. 4.000     L/a 48.000
Tariffa servizio fognatura L/mc 170;
depurazione     L/mc 500.




Carbotrade Gas S.p.A. - Pontey (Aosta)

Rettifica tariffe GPL distribuito a mezzo rete

Sede legale in Pontey (AO) Strada statale 26, n. 1 - Amministrativa in Genova Vico Carmagnola 7

La Carbotrade Gas S.p.A. comunica che alla data del 31 dicembre 2000 le tariffe massime di fatturazione (IVA esclusa) del GPL distribuito a mezzo rete nei Comuni di: Alagna Valsesia, Bergolo, Cellio, Cossano Belbo, Gorzegno, Pila, Scopello, Piode, Rassa.

1) uso domestico tariffa T1 L/mc 4.963,79

2) uso promiscuo tariffa T2 L/mc 4.738,19

3) uso riscaldamento centralizzato fino a 20.000 mc/anno tariffa T3a L/mc 4.723,79

4) uso riscaldamento centralizzato oltre 20.000 mc/anno tariffa T3b L/mc 4.723,79

Le quote fisse sono di

1) tariffa T1 L/mese 2300

2) tariffa T2 L/mese 4600

3) tariffa T3 L/mese 4600

L’Amministratore Delegato
G. Ravano




Comune di Arona (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20.4.2001: Regolamento Edilizio Comunale - Approvazione piano dell’arredo urbano ai sensi degli articoli 3 e 10 della L.R. 8.7.1999, n. 19

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi degli articoli 3 e 10 della L.R. 19/99, il Piano dell’Arredo Urbano, quale titolo X del Regolamento Edilizio Comunale, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto da: testo comprendente n. 25 articoli (dal n. 86 al n. 111) e n. 1 appendice.

2) Di approvare le conseguenti modifiche agli articoli 38 e 84 del Regolamento Edilizio vigente come approvato con D.C.C. n. 38/2000, i cui testi aggiornati vengono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

3) Di dichiarare che il Regolamento Edilizio Comunale così integrato e modificato è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte.

(omissis)

Il Dirigente del 2º Dipartimento
Mauro Marchisio




Comune di Buttigliera d’Asti (Asti)

Estratto deliberazione del C.C. n. 56 del 21/12/2000 ad oggetto “Approvazione nuovo Regolamento edilizio comunale”

(omissis)

delibera

1. Di approvare il nuovo regolamento edilizio allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale composto di n. 70 articoli, 10 modelli e l’appendice all’articolo 31;

2. Di dare atto che il presente regolamento è conforme al Regolamento Edilizio tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 548-9691 pubblicato sul BURP n. 35 del 1/9/1999;

3. Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore a seguito di avvenuta esecutività della presente deliberazione e a seguito di pubblicazione per estratto sul BURP e che da tale data viene abrogato e cassa di avere efficacia il precedente regolamento comunale edilizio approvato con deliberazione del C.C. n. 1 del 18/3/1972 ed ogni altra norma regolamentare comunale in contrasto con il presente regolamento.

Il Sindaco
Silvio Manello




Comune di Candelo (Biella)

Espropriazione per pubblica utilità - Avviso di deposito degli atti di cui all’art. 10 legge 22/10/1971 n. 865 - Realizzazione del Parcheggio in Via dei Campi - I lotto funzionale

Regione Piemonte
Provincia di Biella
Comune di Candelo
Piazza Castello n. 29 - 13878 - Candelo (BI) - Tel. 015/253.89.13

Il Sindaco

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 17.4.2001 con la quale è stata decisa la procedura di esproprio per la realizzazione del parcheggio in Via dei Campi - I lotto funzionale.

rende noto

- Che presso la Segreteria del Comune e per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione ed inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, si trova depositata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 22/10/1971 n. 865 e della Legge 241 del 7/8/1990, la seguente documentazione relativa all’espropriazione su immobili occorrenti in Comune di Candelo:

- Relazione esplicativa,

- Piano particellare contenente elenco delle ditte espropriande,

- Planimetria catastale relativa alle aree da espropriare,

- Planimetrie degli strumenti urbanistici vigenti.

- Che entro 15 giorni dalla inserzione del presente avviso sul BUR della Regione Piemonte possono essere proposte, da chiunque abbia interesse, osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune;

- Che copia del presente avviso è stata notificata agli espropriandi nelle forme di legge.

Candelo, 28 maggio 2001

Il Responsabile del Servizio del Servizio    Il Sindaco
Giansandro Orso    Mariella Biollino




Comune di Canischio (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale 02 giugno 2000 n. 15 - Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

(omissis)

Il Consiglio Comunale

A voti unanimi _____

delibera

I. Di approvare il nuovo regolamento edilizio Comunale che si allega alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale;

II. Di dichiarare che lo stesso recepisce integralmente il contenuto dei titoli II III VI VII e VIII del regolamento tipo regionale ed è pertanto conforme ad esso.

Il Responsabile del Servizio
Dario Donna




Comune di Cervasca (Cuneo)

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 61 in data 29/11/2000

Comune di Cervasca (CN) - tel. 0171/6870767 fax 0171/687616.

Tratto di strada privata denominato “via Mortesino”. Acquisizione. Classificazione nell’elenco delle strade comunali Interne".

L’anno Duemila, il giorno ventinove del mese di novembre, con inizio alle ore 20.30 nella Sede Municipale, convocato regolarmente si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. In accoglimento delle richieste di cui in premessa e allegate in copia - All. a) e B), di acquisire i tratti di strada privata, nelle richieste descritti, nello stato attuale di urbanizzazione, per i prezzi simbolici rispettivamente di L. 1.000, e con spese contrattuali a carico dei cedenti;

2. Di classificare gli stessi, denominati unicamente “via Mortesino”, quali strade comunale interna;

(omissis)




Comune di Fiano (Torino)

Avviso ai creditori

A norma e per gli effetti dell’art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 sui lavori pubblici,

si avvisa

Chiunque abbia ragioni di credito verso l’Impresa Euroverde S.a.s. con sede in Torino, C.so Moncalieri n. 252 - (omissis) esecutrice dei lavori di apertura del fosso denominato Piedivalle fra i Comuni di Fiano e Cafasse, assunti con contratto stipulato in data 7.12.2000, n. 786 di Repertorio, registrato a Ciriè il 12.12.2000, al n. 945 S. 1º, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi, è invitato a presentare a questo Comune, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, le proprie opposizioni o reclami.

Trascorso tale termine, non saranno più presi in considerazione opposizioni o reclami e si farà luogo al pagamento delle somme dovute all’impresa sopra nominata, salvo, ai creditori, il diritto di agire in tempo utile sulla cauzione.

Fiano, 25 maggio 2001

Il Sindaco
Gian Paolo Ressico




Comune di Garessio (Cuneo)

D.L. 30.4.1992, n. 285 - DD.P.R. 24.7.1977 n. 616 e 16.12.1992 n. 495 - Legge Regionale 21.11.1996, n. 86. Classificazione di nuovo tratto di strada comunale

Il Sindaco

Visto il D.L. 30.4.1992, n. 285, art. 2;

Visto il D.P.R. 24.7.1977, n. 616, art. 87;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495, art. 3;

Vista la legge della Regione Piemonte n. 86 del 21.11.1996, con la quale vengono delegate alle Province ed ai Comuni le funzioni per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26.6.1997 relativa all’approvazione dello spostamento sede del tratto della strada comunale Via Ottavio Rovere, della sdemanializzazione sedime attuale e della permuta con la società San Pellegrino S.p.A. ed incaricato il Sindaco a compiere gli atti previsti dall’art. 2 comma 9 del D.L. 285/92 e art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 495/92 al fine di ottenere il decreto di soppressione della strada comunale;

Visto il tipo di frazionamento redatto dal tecnico geom. Renzo Mao di Garessio ed approvato dall’UTE di Cuneo in data 27.9.1997 n. 307968/4935 da cui risulta l’esatta superficie del tratto di strada da acquisire di complessivi mq. 1966;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 1.3.2001;

Viste inoltre, la relazione tecnica e la planimetria facenti parte della deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 1.3.2001, dalle quali si evince che il tratto di strada da classificare comunale viene permutato con la società San Pellegrino S.p.A. con altro tratto da sdemanializzare;

decreta

Articolo unico

E’ classificato e quindi trasferito al demanio comunale, il nuovo tratto di strada realizzato dalla società San Pellegrino S.p.A. per una superficie di mq. 1966, in Comune di Garessio.

Garessio, 21 maggio 2001

Il Sindaco
Luigi Sappa




Comune di Garessio (Cuneo)

D.L. 30.4.1992, n. 285 - DD.P.R. 24.7.1977 n. 616 e 16.12.1992 n. 495 - Legge Regionale 21.11.1996, n. 86. Declassificazione di tratto di strada comunale denominata via Ottavio Rovere

Il Sindaco

Visto il D.L. 30.4.1992, n. 285, art. 2;

Visto il D.P.R. 24.7.1977, n. 616, art. 87;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495, art. 3;

Vista la legge della Regione Piemonte n. 86 del 21.11.1996, con la quale vengono delegate alle Province ed ai Comuni le funzioni per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26.6.1997 relativa all’approvazione dello spostamento sede del tratto della strada comunale Via Ottavio Rovere, della sdemanializzazione sedime attuale e della permuta con la società San Pellegrino S.p.A. ed incaricato il Sindaco a compiere gli atti previsti dall’art. 2 comma 9 del D.L. 285/92 e art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 495/92 al fine di ottenere il decreto di soppressione della strada comunale;

Visto il tipo di frazionamento redatto dal tecnico geom. Renzo Mao di Garessio ed approvato dall’UTE di Cuneo in data 27.5.1997 n. 348/172 da cui risulta l’esatta superficie del tratto di strada da sdemanializzare di complessivi mq. 763;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 1.3.2001;

Viste inoltre, la relazione tecnica e la planimetria facenti parte della deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 1.3.2001, dalle quali si evince che il tratto di strada da sdemanializzare viene permutato con altro tratto realizzato dalla San Pellegrino S.p.A. rispondente per dimensioni e posizionamento alle esigenze locali;

decreta

Articolo unico

E’ declassificato e quindi trasferito al demanio comunale, al patrimonio disponibile del Comune di Garessio, il tratto di strada via Ottavio Rovere, per una superficie di mq. 763, in Comune di Garessio.

Garessio, 21 maggio 2001

Il Sindaco
Luigi Sappa




Comune di Masera (Verbano Cusio Ossola)

Avviso di approvazione definitiva Piano particolareggiato insediamenti produttivi in area sita in località Colonia

Il Sindaco

Visto l’art. 27 della Legge 22.10.1971 n. 865 e l’art. 42 della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.

rende noto

Che con atto Consiliare n. 18 del 29.3.2001, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato in via definitiva il Piano per gli insediamenti produttivi in area ubicata in località Colonia di questo Comune.

Masera, 14 maggio 2001

Il Sindaco
Giacomo Ferrari




Comune di Moncucco Torinese (Asti)

Terza variante al P.R.G.I.

Il Responsabile del Servizio vista la deliberazione del C.C. n. 27 del 16 maggio 2001, esecutiva, relativa a “Terza Variante al P.R.G.I. Modifiche ed integrazioni apportate a seguito delle osservazioni formulate dall’Assessorato Regionale all’Urbanistica.

Esame e determinazioni ai sensi dell’art. 15, comma 15, della L.R. 57/77 e s.m.i.".

Visto l’art. 15, commi 15-16-17 della L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.

Rende noto che gli elaborati relativi sono depositati presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi, dal 6 giugno 2001 al 6 luglio 2001 durante i quali chiunque potrà prenderne visione dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni compresi i festivi.

Che nei successivi 30 giorni dal 7 luglio 2001 al 6 agosto 2001, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse limitatamente alle parti modificate. Le osservazioni dovranno essere redatte per iscritto in triplice copia di cui una in bollo da L. 20.000 mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune.

Moncucco Torinese, 6 giugno 2001

Il Responsabile del Servizio
Gregorio Franzoso




Comune di Montecrestese (Verbano Cusio Ossola)

Sdemanializzazione tratto di mulattiera in F.ne Pontetto - delibera C.C. n. 6 del 28 febbraio 2001

(omissis)

Il Consiglio comunale

delibera

di sdemanializzare un tratto di mulattiera sito in F.ne Pontetto al fine di inserirlo nel patrimonio disponibile del Comune per successiva permuta alla sig.a Mancini Pia.




Comune di Montecrestese (Verbano Cusio Ossola)

Sdemanializzazione tratto di mulattiera in F.ne Piaggino - delibera C.C. n. 7 del 28.2.2001

(omissis)

Il Consiglio comunale

delibera

di sdemanializzare un tratto di mulattiera sito in F.ne Piaggino al fine di inserirlo nel patrimonio disponibile del Comune per successiva permuta alla sig.a Arami Emilia.




Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Avviso: modificazione del P.R.G.C. ai sensi art. 17 comma 8 lettera f)

Si rende noto che

il Commissario Straordinario in data 5/4/2001 ha adottato, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, la deliberazione n. 10 ad oggetto: “Modificazioni al P.R.G.C. - Area Cm C.1. Patrimonio edilizio esistente - variazione dei singoli tipi di intervento per la messa in sicurezza - applicazione dell’art. 17 comma 8 f) L.R. 56/1977 e s.m.i.”

Eventuali informazioni in merito potranno essere richieste all’ufficio urbanistica ed edilizia.

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Giuseppe Enrico




Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Avviso

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

(omissis)

Art. 2

L’indennità da corrispondere a favore delle sottoelencate ditte catastali, per l’espropriazione delle aree necessarie alla sistemazione del parco del Meisino - 1º lotto, al lordo della ritenuta dì imposta del 20%, di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 e della riduzione del 40%, di cui al comma 1 dell’art. 5 bis della legge n. 359 dell’8 agosto 1992, è così determinata:

- Ditta n. 1:

Rua Carlo - N.C.T. f. 1208 n. 51, mq. 5.064 - L. 51.159.060

- Ditta n. 2 :

Rua Carlo - N.C.T. f. 1208 nn. 5-63, mq. 480 - L. 4.824.075

- Ditta n. 3 :

Gilardi Paola e Gilardi Roberto - N.C.T. f. 1192 n. 9, mq. 3.370 - L. 34.087.550

- Ditta n. 4 :

Nasi Laura - N.C.T. f. 1192 n. 10, mq. 10.610 - L. 107.320.150 per il terreno e L. 12.700.000 per le piante

- Ditta n. 5 :

Ferrero Roberto e Ferrero Fabrizio - N.C.T. f. 1140 nn. 6-121-201-210. mq. 20.822 - L. 208.520.725

- Ditta n. 5/1 :

Ferrero Roberto e Ferrero Fabrizio - N.C.T. f. 1140 n. 48, f. 1142 nn. 11-18-19-20, mq. 57.945 - L. 582.839.575

- Ditta n. 5/2 :

Ferrero Roberto e Ferrero Fabrizio - N.C.T. f. 1191 nn. 10-12, mq. 32.263 - L. 324.838.570

- Ditta n. 5/3 :

Ferrero Roberto e Ferrero Fabrizio - N.C.T. f. 1191 n. 31p, mq. 600 - L. 6.057.000

- Ditta n. 6 :

Coppa Gianfranco - N.C.T. f. 1140 n. 202, mq. 1.512 - N.C.E.U. f. 162 nn. 204-204 sub1, mq. 160 - L. 15.120.000

- Ditta n. 6/1 :

Coppa Gianfranco - N.C.T. f. 1140 n. 116, mq. 1.030 - L. 10.379.825

- Ditta n. 7 :

Coscia Tersilla di Carlo - N.C.T. f. 1140 n. 118, mq. 2.536 - L. 25.384.090

- Ditta n. 8 :

Ricci Caterina fu Giovanni Paletto - N.C.T. f. 1142 n. 12, mq. 2.130 L. 21.465.075

- Ditta n. 9 :

Oria Giovanni - N.C.T. f. 1142 n. 17, mq. 4.185 - L. 42.174.335

- Ditta n. 10 :

Rasero Angelo - N.C.T. f. 1141 n. 11p, mq. 2.860 - L. 28.600.000

Art. 3

Il presente decreto sarà notificato nella forma degli atti processuali civili ai proprietari espropriandi. Ai sensi dell’art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e s.m.i., i proprietari medesimi, entro trenta giorni dalla notifica, hanno il diritto di convenire con l’ Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili, nel quale caso, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, non si farà luogo alla riduzione del 40%, ovvero dovranno comunicare all’Ente espropriante se intendono accettare l’ indennità, avvertendosi che in caso di rifiuto espresso o di silenzio, equivalente a rifiuto, la stessa sarà depositata alla Cassa Depositi e Prestiti con la riduzione di cui sopra. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica, altresì, che, a norma dell’art. 20, comma 4, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contro la presente determinazione di indennità, gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d’Appello di Torino, entro 30 gg. dalla notificazione del presente atto.

Art. 4

Il presente decreto sarà comunicato alla Regione ai sensi del 2?comma dell’art. 71 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i. e verrà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torino, 24 maggio 2001

Il Dirigente del Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano




Comune di Valfenera (Asti)

Avviso ad opponendum

Il Sindaco

ai sensi dell’art. 189 del DPR n. 554/1999

avverte

che avendo l’impresa M.B. snc, con sede in Cambiano (TO), via Camporelle n. 13/B, esecutrice dell’appalto relativo ai lavori di pronto intervento per sistemazione del ponte sul rio Riccarello lungo la strada comunale Borgarella, ultimati i relativi lavori in data 12/3/2001, chiunque vanti crediti verso di questa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dell’appalto anzidetto, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall’impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro all’autorità giudiziaria.

Valfenera, 6 giugno 2001

Il Sindaco
Giuseppe Camisola




Comune di Venaria Reale (Torino)

Avviso relativo alla formazione di un elenco pubblico di professionisti per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro e di un albo pubblico di consulenti per l’affidamento di incarichi di consulenza di natura tecnica/specialistica, tecnica/giuridica, tecnica/amministrativa e tecnica/economica

Si rende noto che con D.D. n. 404 del 25 maggio 2001, a seguito di deliberazione della G.C. n. 61 del 29/3/2001, è stato approvato e pubblicato un avviso per la formazione di un elenco pubblico di professionisti per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro ai sensi dell’art. 62 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici emanato con D.P.R. 554/99 e di un albo pubblico di consulenti per l’affidamento di incarichi di consulenza di natura tecnica/specialistica, tecnica/giuridica, tecnica/amministrativa e tecnica/economica, relativamente ai procedimenti di competenza del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Servizi.

Tale avviso è suddiviso in quindici articoli, che ne definiscono i riferimenti normativi, le incompatibilità ed i requisiti per l’iscrizione, i riferimenti alle attività ed aree d’interesse, il contenuto e i termini di ricezione delle domande, la documentazione da inviare, la procedura di iscrizione e di cancellazione, la pubblicazione e validità dell’elenco e dell’albo, le modalità per rilascio di copie e altre condizioni.

All’elenco pubblico di professionisti potranno iscriversi ai liberi professionisti, singoli o associati e le società di professionisti iscritti ai relativi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e in possesso delle specializzazioni richieste, nonchè per un riferimento specifico e se in possesso dei requisiti prescritti anche i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, fatti salvi i doveri e gli obblighi contratti con il proprio ente di appartenenza; all’albo pubblico dei consulenti potranno iscriversi i liberi professionisti, singoli o associati, le società di professionisti e le società d’ingegneria in possesso dei titoli e dei requisiti specifici prescritti per legge che ne attestino la competenza e l’esperienza nell’ambito d’interesse.

Copia integrale dell’avviso è pubblicata all’Albo Pretorio della Città di Venaria Reale.

Copia fotostatica dell’avviso potrà essere rilasciata a chiunque ne farà richiesta scritta su apposito fac-simile, recandosi personalmente presso la Segreteria del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Servizi della Città di Venaria Reale, in piazza Martiri della Libertà n. 1, esclusivamente il martedì e il giovedì negli orari di ricevimento del pubblico dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16.

Non sono ammesse altre forme di rilascio di copie dell’avviso.

Ogni informazione potrà essere richiesta alla Segreteria del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Servizi della Città di Venaria Reale, dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, il venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Tel. 011/40.72.240 - 40.72.244.

Responsabile del procedimento relativo al presente all’avviso è l’Arch. Paulo Mauro Giraudo, Funzionario del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Servizi. Tel. 011/40.72.258.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Servizi
Gianmario Germanetti




Comune di Vignolo (Cuneo)

Decreto n. 01/01 - Occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per l’allargamento della strada per il cimitero, siti in Comune di Vignolo da parte del Comune di Vigonolo

Il Funzionario Responsabile

- Vista la Delibera di Giunta comunale n. 106 in data 26/12/2000 divenuta esecutiva il 08/01/2001 con la quale il Comune di Vignolo ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “ampliamento strada per il cimitero”;

- Visto che con il citato provvedimento è stato disposto di procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili necessari per la realizzazione delle opere predette, con l’indicazione delle fonti per il finanziamento della spesa;

- Considerato che l’approvazione dei progetti delle opere o lavori da parte degli organi competenti all’approvazione stessa, al sensi dell’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e di indifferibilità della loro esecuzione;

- Vista la delibera integrativa n. 20 del 7/3/2001 divenuta esecutiva il 26/03/2001 con la quale si stabilivano i termini per l’avvio e la conclusione del procedimento di esproprio;

(omissis)

Decreta

Art. 1

E’ disposta a favore del Comune di Vignolo l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di Vignolo identificati come nell’elenco appresso riportato, necessari alla esecuzione dei lavori di “allargamento strada per il cimitero”;

Ditta: Ghibaudo Maria Caterina (omissis) - proprietaria

Foglio 8 mappale 145/b Sup. m2 1640 m2 da occupare 232

Art. 2

L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi gli eventuali fittavoli.

Art. 4

L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, e affisso per lo stesso periodo all’albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 5

Al fine della determinazione della indennità di occupazione, l’ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio, dandone comunicazione ai proprietari interessati.

Art. 6

L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Cuneo, e comunicata al proprietario a cura dell’occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7

Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di 3 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 8

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente T.A.R. entro i termini di legge.

Vignolo, 2 giugno 2001

Il Resposabile del Servizio




Comune di Villarbasse (Torino)

Bando per pubblico incanto - estratto vendita dell’immobile di proprietà comunale ad uso civile abitazione, con ammesse pertinenze, sito in Villarbasse - Borg. Roncaglia

Il giorno 27/6/2001 alle ore 10 si terrà il pubblico incanto per la vendita dell’immobile di proprietà comunale ad uso civile abitazione, con annesse pertinenze, sito in Villarbasse - Borg. Roncaglia - Catasto F. 15 - con il metodo delle offerte segrete e con le modalità di cui agli artt. 73 - lett. c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827.

Prezzo a base d’asta L. 476.000.000=

E’ possibile prendere visione del suddetto fabbricato, previo accordo con l’ufficio tecnico comunale (tel. 011 - 952 84 54).

Non sono ammesse offerte in diminuzione sul prezzo a base d’asta.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 26.6.2001 all’ufficio protocollo del Comune - p.za Municipio 1 - Villarbasse.

Il bando integrale è affisso all’Albo Pretorio comunale.

Per informazioni e copia dello stesso tel. 011/9528484.

Il Segretario Comunale
Laura Lauria

Il Responsabile Servizio Tecnico
Bartolomeo Valentino




Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona comuni di Collegno e Grugliasco (C.I.S.A.P.) - Grugliasco (Torino)

Avviso di ricerca candidato, con specifica competenza e qualificazione professionale per procedere alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2001-2004

Gli interessati possono far pervenire dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum opportunamente documentato, anche mediante autocertificazione, entro l’orario di chiusura degli uffici (ore 17,00) del giorno 29 giugno 2001 al protocollo del C.I.S.A.P. - Via Leonardo da Vinci n. 135 10095 Grugliasco.

Copia integrale dell’avviso è pubblicata agli albi dei CISAP e dei Comuni di Collegno e Grugliasco e in visione su Internet http//www.cisap.to.it.

Per informazioni: tel. 011 40.37.121 fax 011 41.10.296 e-mail cisap@cisap.to.it.

Grugliasco, 25 maggio 2001

Il Direttore Generale
Mauro Perino




Metan Alpi Val Chisone S.r.l. - Torino

Tariffe erogazione gas metano

In applicazione di quanto disposto con la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 237/00 del 28/12/2000, provvediamo a comunicare le tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9,2 Mcal/mc. (espresse in MJ: 38,52 MJ = 1 Smc) distribuito a mezzo rete urbana in vigore dal 1° Gennaio 2001 come da Delibera 245/00 del 28/12/2000, per l’utenza dei seguenti Comuni della Provincia di Torino:

San Gillio, Givoletto.

T1 uso domestico L/MJ 20,85

T2 uso riscaldamento individuale L/MJ 19,18

con o senza uso promiscuo

T3 altri usi

1° scaglione (fino a 3.000 mc/bim) L/MJ 18,74

2° scaglione (oltre a 3.000 mc/bim) L/MJ 18,48

T4 piccole imprese industriali/artigianali

1° scaglione (fino a 100.000 mc/a) L/MJ 15,87

2° scaglione (oltre a 100.000 mc/a) L/MJ 15,22

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene apllicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

T1 uso domestico: L/anno 36.000 = L./mese 3.000

T2 uso riscald. individuale: L/anno 60.000 = L./mese 5.000

T3 e T4 altri usi: L/MJ 0

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6. del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

Torino, 23 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea Chiaves




Metan Alpi Val Chisone S.r.l. - Torino

Tariffe erogazione gas metano

In applicazione di quanto disposto con la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 237/00 del 28/12/2000, provvediamo a comunicare le tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9,2 Mcal/mc. (espresse in MJ: 38,52 MJ = 1 Smc) distribuito a mezzo rete urbana in vigore dal 1° Gennaio 2001 come da Delibera 245/00 del 28/12/2000, per l’utenza dei seguenti Comuni della Provincia di Torino:

Roure, Fenestrelle, Usseaux, Pragelato, Sestriere.

T1 uso domestico L/MJ 20,80

T2 uso riscaldamento individuale L/MJ 22,04

con o senza uso promiscuo

T3 altri usi

1° scaglione (fino a 3.000 mc/bim) L/MJ 21,26

2° scaglione (oltre a 3.000 mc/bim) L/MJ 19,91

T4 piccole imprese industriali/artigianali

1° scaglione (fino a 100.000 mc/a) L/MJ 15,81

2° scaglione (oltre a 100.000 mc/a) L/MJ 15,16

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

T1 uso domestico: L/anno 36.000 = L./mese 3.000

T2 uso riscald. individuale: L/anno 60.000 = L./mese 5.000

T3 e T4 altri usi: L/MJ 0

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6. del provvedimento C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

Torino, 23 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea Chiaves




Provincia di Alessandria - Assessorato Ambiente - Servizio Risorse Idriche

T.U. 11.12.1933 n. 1775 Legge n. 36 del 5.1.1994 e L.R. n. 5 del 13.4.1994 - Domanda (Prot. n. 9819 del 8/8/1995) e successive integrazioni (Prot. n. 15939 del 12/12/1997) del Consorzio Acquedotto Rurale di Variana per rinnovo e variante all’opera di presa della concessione di derivazione d’acqua dal Subalveo Torrente Spinti ad uso idropotabile in Comune di Grondona assentita precedentemente con D.M.LL.PP. n. 65326 in data 19/8/1965

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

- salvi i diritti dei terzi è assentito al Consorzio Acquedotto Rurale di Variana il rinnovo con variante all’opera di presa della concessione di derivazione d’acqua dal subalveo del Torrente Spinti in Comune di Grondona ad uso idropotabile nella misura massima di mod. 0,0183 (l/s 1,83) e media di mod. 0,003 (l/s 0,3) assentita precedentemente con D.M.LL.PP. n. 65326 del 19/8/1965.

- E’ approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale.

- Ai sensi dell’art. 9 del disciplinare il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di l/s. 11 fino al 31/12/2004, l/s 22 dal 1/1/2005.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 19/8/1995, giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione.

(omissis)

Il Dirigente di Settore
Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 8

Garanzie da osservarsi - saranno a carico del Concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e buon regime del Torrente Spinti.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza




Provincia di Alessandria - Assessorato Ambiente - Servizio Risorse Idriche

Determinazione dirigenziale n. 17075 del 28/2/2001 - T.U. 11.12.1933 n. 1775 Legge n. 36 del 5.1.1994 e L.R. n. 5 del 13.4.1994 - Domanda (Prot. n. 8114 del 20/6/1997) della Ditta Alpla Milano S.r.l. per subingresso nella concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Scrivia ad uso industriale in Comune di Tortona assentita alla Ditta Mossi & Ghisolfi S.p.A. con D.P.G.R. n. 738 in data 15/2/1977 e con D.P.G.R. n. 1612 in data 2/3/1981

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

- salva i diritti dei terzi, è assentito alla Ditta Alpla Milano S.r.l. il subingresso nella concessione di derivazione d’acqua da; Torrente Scrivia in Comune di Tortona ad uso industriale già assentita alla ditta Mossi & Ghisolfi S.p.A. con D.P.G.R. n. 738 del 15/2/1977 e con D.P.G.R. n. 1612 del 2/3/1981.

- La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dai predetti decreti n. 738 del 15/2/1977 e n. 1612 del 2/3/1981.

(omissis)

Il Dirigente di Settore
Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 8

Garanzie da osservarsi - saranno a carico della Società concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del Torrente Scrivia in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza




Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell’art. 8 dello statuto si rende noto che la giunta provinciale nella seduta del 19 aprile 2001 ha approvato la deliberazione n. 209/34163 ad oggetto: “Regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria venatoria e addetta alla sorveglianza sulla pesca”.

Il Responsabile del Procedimento
Gian Alfredo De Regibus




Provincia di Alessandria

Avviso

In ossequio alle disposizioni dell’art. 8 dello statuto si rende noto che la giunta provinciale nella seduta del 3 maggio 2001 ha approvato la deliberazione n. 226/37297 ad oggetto: “Procedure selettive - commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza - definizione compensi e modifica del regolamento generale degli uffici e dei servizi parte III - disciplina sulle modalità d’accesso”.

Il Responsabile del Procedimento
Gian Alfredo De Regibus




Provincia di Biella

Appalto aggiudicato risanamento strutturale del ponte di Miagliano

1. Stazione appaltante: Amministrazione Provinciale di Biella - via Quintino Sella, 12 - 13900 Biella - e. mail: contratti@provincia.biella.it - tel. 015 8480870, fax 015 8480740.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni.

3. Luogo descrizione, importo complessivo dei lavori:

3.1.luogo di esecuzione: ponte situato nel Comune di Miagliano (BI), sul torrente Cervo, a servizio della S.P. 509 “Andorno-Miagliano”;

3.2.descrizione: risanamento strutturale del ponte di Miagliano (BI) sul torrente Cervo;

3.3.importo complessivo dell’appalto (oneri della sicurezza compresi):

Euro 844.407,03 (L.. 1.635.000.000) oltre I.V.A.

3.4.lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Opere prevalenti:
Lavorazione    Categoria    %
Opere stradali    OG3    100

4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 20/4/1;

5. Numero di offerte ricevute: 10;

6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: B.F.G. Costruzioni S.r.l., Via per Muzzano n. 20, 13897 Occhieppo Inferiore (BI);

7. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

8. Ribasso offerto: 7,29%

9. Altre informazioni:

a) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 comma 11-quater della legge 109/94 ss.mm.;

b) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 45 comma 6 del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 13 del Capitolato Speciale d’Appalto;

c) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

d) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute e garanzie effettuate;

e) tutte le eventuali controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 32 della L. 109/94 e ss.mm. ed ii.

f) responsabile del procedimento: Ing. Donato Iazzolino, via Quintino Sella, 12 - 13900 Biella.

Il Dirigente Responsabile
Donato Iazzolino




Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Avviso - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 61 - 48458 del 28.2.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 61 - 48458 del 28.2.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua è assentita alla Green Energy Sustems S.r.l. - P.I./C.F. 06645540011 con sede legale in Piazza del Moro 6 - Bussoleno (TO), la concessione di derivazione di acqua dal Torrente Scaglione nel territorio dei Comuni di Meana di Susa e Mattie in misura di mod. max 4.00 (l/s 400) e mod. medi 2.65 (l/s 265) per produrre sul salto di metri 14 la potenza nominale media di kW 36.37;

2) E’ approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale; tra l’altro il concessionario dovrà:

a) scaricare le acque provenienti dal salto a monte dell’opera di presa del Consorzio Irriguo Scaglione Traduerivi e senza creare turbative al regime idraulico del corso d’acqua;

c) lasciare defluire liberamente a valle della bocca di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (DMV) pari a 60 l/s. Tale valore di rilascio base del DMV verrà integrato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei (DMV modulato);

d) regolare il rilascio del DMV in modo da mantenere la stessa classe di qualità biologica EBI (attualmente I classe) esistente a monte della derivazione; a tal fine dovrà effettuare gli appositi controlli con le modalità prescritte nel disciplinare di concessione, ed inviare i dati ai competenti uffici di questa Provincia;

3) La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

4) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà corrisposto alla Regione Piemonte.

(omissis):

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 7.3.2000;

“(omissis)

Art. 7

Misurazione della Portata di prelievo
e di restituzione

Ai sensi del D.lgs 12.7.1993 n. 275 il concessionario è tenuto alla presentazione all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale competente per territorio di apposita domanda con relativi allegati progettuali concernenti la installazione ed il mantenimento in regolare stato di funzionamento di un idoneo strumento per la misurazione delle portate e dei volumi derivati.

Le caratteristiche tecniche di detto strumento nonchè la sua posizione dovranno essere concordate con detto Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi a cura del concessionario, con frequenza semestrale, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato a decorrere dall’avvio dell’esercizio della derivazione.

L’esercizio della derivazione in questione non potrà essere avviato fintanto che detta strumentazione non sia operativa.

Art. 8

Garanzie da osservarsi

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico della Società concessionaria sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 9

Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle della bocca di presa dal Torrente Scaglione, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 60 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minime suindicato.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

A valle della derivazione in progetto dovrà essere mantenuta la stessa classe di qualità biologica EBI (attualmente I classe) esistente a monte. A tal fine dovranno essere effettuati, a spese del concessionario, due controlli l’anno (in periodo idrologico di magra e di morbida) nei primi tre anni di esercizio, in almeno due sezioni: una posta a monte del punto di derivazione, l’altra a monte del punto di scarico (entrambe al di fuori dell’area di influenza delle opere). In caso di peggioramento della qualità dovuto alla sottrazione di acqua, il concessionario dovrà elevare la quota di rilascio del DMV e calibrarla in modo da annullare l’impatto. I dati del monitoraggio di controllo dovranno essere inviati agli uffici provinciali competenti.

Inoltre la Società concessionaria deve:

a) predisporre in corrispondenza del sopracitato scarico per il rilascio del D.M.V. un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio prescritto;

b) predisporre a valle dello sfioratore un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di portata massima derivabile dall’impianto (mod. max 4.00).

(omissis)

Art. 13

Termini per l’attuazione delle opere

La Società concessionaria dovrà presentare il progetto esecutivo delle opere entro mesi sei dalla notifica della avvenuta emissione del provvedimento di concessione; inoltre dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche della avvenuta approvazione del progetto esecutivo;

b) condurli a termine entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori la Società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche.

L’eventuale proroga di alcuni dei termini come sopra prefissi non importa proroga di decorrenza del pagamento dei canoni dovuti.

Art. 14

Collaudo e termini per la
utilizzazione dell’acqua

Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere di concessione o di ciascun periodo di essa, salvo che il Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l’esercizio delle opere ultimate.

Ove il Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà precisare nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuarsi la derivazione.

Il verbale di visita di collaudo verrà trasmesso a cura di questa Amministrazione al Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio.

(omissis)

Art. 16

Canone

A far tempo dalla data del provvedimento di concessione della derivazione la Società concessionaria deve corrispondere al Ministero delle Finanze, di anno in atto e anticipatamente, l’annuo canone relativo a kW medi 36.37, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione ed Utilizzazione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 18

Richiamo a leggi e regolamento

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari e di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, la D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, in vincoli idrogeologici (L. 31.12.1923 n. 3267 e L.R. 19.8.1989 n. 45), le concessioni edilizie (L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.).

(omissis)"




Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Avviso - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 63-48502 del 28.2.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto ei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 63-48502 del 28.2.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua è assentita alla Pontevecchio S.r.l. la concessione di derivazione di acqua dal Torrente Fornaci in Comune di Rorà in misura di mod. max 0.05 e mod. medi 0.03 per uso industriale (raffreddamento impianti e lavaggio bottiglie di contenimento acque minerali);

2) E’ approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’amministrazione Provinciale;

3) La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 25.3.1992 data della Autorizzazione Provvisoria all’inizio dei lavori rilasciata con D.P.G.R. n. 69/92 e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

4) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7º capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri;

5) il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari, nonchè all’acquisizione di tutte le altre necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 25.5.2000:

“(omissis)

Art. 6

Garanzie da osservarsi

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico della Società concessionaria sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 7

Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle della propria opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a:

fino al 31.12.2004 20 l/s;

dal 1.1.2005 50 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare; inoltre la Società concessionaria deve:

1) includere all’opera di presa, nei termini prescritti dall’art. 11 del presente disciplinare, un passaggio artificiale per l’ittiofauna in conformità agli elaborati alla nota in data 30.4.1999;

2) predisporre un’asta idrometrica tarata sulla quale siano ben evidenziati i sopracitati valori di DMV da rilasciare;

3) sospendere la derivazione nei periodi in cui viene a mancare la competenza del Canale Cavour;

4) dotare il manufatto di derivazione di apposito edificio idoneo alla misurazione della portata assentita.

(omissis)

Art. 11

Termini per l’attuazione delle opere

La Società concessionaria dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori relativi alle opere non incluse nella Autorizzazione Provvisoria n. 69/92 del 25.3.1992 entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche del provvedimento di concessione, dando comunicazione con congruo anticipo al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della data di inizio dei lavori, al fine di consentire l’eventuale recupero della fauna ittica; i lavori non potranno avere inizio prima dell’intervento degli agenti di vigilanza ittico-venatoria;

b) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori la Società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche.

(omissis)

Art. 13

Canone

A far tempo dalla data della sopracitata Autorizzazione Provvisoria all’inizio dei lavori, la Società concessionaria, ove non lo avesse già fatto, è tenuta a corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno e anticipatamente i seguenti canoni:

dal 25.3.1992 al 31.12.1993, L. 360.000 (trencentosessantamila) ai sensi del D.M. 20.7.1990;

dal 1.1.1994 al 31.12.1996, L. 3.000.000 (tremilioni) ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36;

dal 1.1.1997 al 31.12.1997, L. 3.075.000 (tremilioni settantacinquemila) ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90;

dal 1.1.1998 al 31.12.1998, L. 3.130.000 (tremilioni centotrentamila) ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90;

dal 1.1.1999 al 31.12.1999, L. 3.177.000 (tremilioni centosettantasettemila) ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90;

Dal 1.1.2000 il concessionario deve corrispondere anticipatamente al Ministero delle Finanze il canone annuo relativo all’utilizzo dell’acqua di cui all’art. 1, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90.

E’ fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione ed Utilizzazione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 15

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari e di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152, l’autorizzazione in linea idraulica per le opere in alveo ai sensi del R.D. 523/1904, la D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, i vincoli paesaggistici (L. 8.8.1985 n. 431), in vincoli idrogeologici (L. 31.12.1923 n. 3267 e L.R. 19.8.1989 n. 45), le concessioni edilizie (L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.).

(omissis)"




Provincia di Vercelli

Deliberazione della Giunta Provinciale - Verbale n. 7878 seduta del 19 marzo 2001 - Dismissione e declassificazione a strade comunali di tratti della S.P. n. 2 “Crescentino-Ivrea” e della S.P. n. 37 “Crescentino-Saluggia” attraversanti il centro abitato del Comune di Crescentino

La Giunta provinciale

(omissis)

delibera

1. Di declassificare e conseguentemente di dismettere a favore del Comune di Crescentino i tratti della S.P. n. 2 “Crescentino - Ivrea” e della S.P. n. 37 “Crescentino - Saluggia”, tratti individuati nell’allegata planimetria con colorazione gialla, demandando al Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici di provvedere alla redazione e sottoscrizione del conseguente verbale di consegna al Comune interessato;

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Crescentino ed alla Regione Piemonte per gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L.R. 21.11.1996, n. 86, disponendone la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi del comma 1 del precitato articolo;

3. Di comunicare la variazione di classifica del tratto di strada indicato in oggetto all’Archivio Nazionale delle Strade, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.




Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli - Via Pirandello, 8 - 13100 Vercelli

Avviso ai creditori - Lavori di ripristino regolare deflusso delle acque nelle comunità montane del piemonte ricadenti in aree depresse - corsi d’acqua: Rio Bagnola, Croso Margoni, Rio Brugarolo, Rio Sabbiola e Rio della Montata, comuni di Sabbia (VC), Cravagliana (VC) e Varallo Sesia (VC)

Il Dirigente del Settore

Ai sensi dell’art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554

avverte

che in seguito all’ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall’impresa agricola Caula Enzo - Fraz. Camasco - 13019 Varallo Sesia (VC), con contratto in data 6.11.2000, rep. n. 804, registrato a Vercelli il 9.11.2000, al n. 3707 serie 3ª, chiunque vanti crediti verso l’impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori suddetti, potrà presentare a questo Settore istanza in competente bollo, di credito od opposizione allo svincolo cauzionale, corredata dei relativi titoli giustificativi, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore
Elio Caruso




Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli - Via Pirandello, 8 - 13100 Vercelli

Avviso ai creditori - Lavori di ripristino regolare deflusso delle acque dei torrenti e rii di comunità montane del piemonte ricadenti in aree depresse - corsi d’acqua: Rio della Chiesa vecchia, Rio canale, Rio della Moglia, Rio del Molinetto, comuni di Quarona (VC) e Varallo Sesia (VC)

Il Dirigente del Settore

Ai sensi dell’art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554

avverte

che in seguito all’ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall’impresa agricola Costa Armando - Fraz. Camasco - 13019 Varallo Sesia (VC), con contratto in data 6.11.2000, rep. n. 805, registrato a Vercelli il 9.11.2000, al n. 3706 serie 3ª, chiunque vanti crediti verso l’impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori suddetti, potrà presentare a questo Settore istanza in competente bollo, di credito od opposizione allo svincolo cauzionale, corredata dei relativi titoli giustificativi, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore
Elio Caruso




Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste -Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli - Via Pirandello, 8 -13100 Vercelli

Avviso ai creditori - Lavori di ripristino regolare deflusso delle acque dei torrenti e rii di comunità montane del piemonte ricadenti in aree depresse - corsi d’acqua: Rio Orlungo, Rio Raschetto, Rio Ruggia, Rio S. Andrea, Rio Nosello, comuni di Breia (VC), Cellio (VC) e Valduggia

Ai sensi dell’art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554

avverte

che in seguito all’ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall’impresa agricola Bonetta Vilma - Via per Doccio - Fraz. Foresto - 13011 Borgosesia, con contratto in data 6.11.2000, rep. n. 803, registrato a Vercelli il 9.11.2000 al numero 3708 - serie 3a, chiunque vanti crediti verso l’impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori suddetti, potrà presentare a questo Settore istanza in competente bollo, di credito od opposizione allo svincolo cauzionale, corredata dei relativi titoli giustificativi, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore
Elio Caruso




Società Adim Gozzano S.r.l. - Milano

Tariffe distribuzione gas metano

La Società Adim Gozzano S.r.l. con sede in Via Vespri siciliani n. 9 Milano, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/01 - 25/01 - 58/01, ed alla delibera n. 245/00 del 28.12.2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dal 1.1.2001, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001

Ambito di: Briga Novarese, Gozzano

    Livelli tariffari    L/mc    LMJ
T1    Tariffa domestica    799,3    20,75
T2    Tariffa riscaldamento individuale    639,4    16,60
T3    Altri usi:
    - 1º scagl. fino a 100.000 mc/anno    589,7    15,31
    - 2º scagl. oltre 100.000 mc/anno    583,2    15,14
T4    Usi industriali e artigianali con
    consumo compreso fra 100.000
    e 200.000 mc/anno
    - 1º scagl. fino a 100.000 mc/anno    575,1    14,93
    - 2º scagl. Oltre 100.000 mc/anno    544,7    14,14
T5    Enti Pubblici    544,7    14,14

In accordo a quanto previsto dall’Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 193/99 del 22.12.1999.

Il Procuratore
Diego Conta




Socogas - Fidenza (Parma)

Pubblicazione tariffe gas

La Socogas S.p.A., azienda distributrice del gas nella Comunità montana Valle Maira, Comuni di S. Damiano Macra, Cartignano, Roccabruna, Villar S. Costanzo, Dronero (Fraz. Tetti) (CN) in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3, comma 3.2 della deliberazione 52/99 del 22 aprile 1999 e a seguito dell’applicazione della deliberazione 58/01 del 13 marzo 2001 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas,

comunica

che le tariffe gas in vigore dall’1.1.2001, imposte escluse, risultano le seguenti:

T1    Uso Cottura cibi/acqua calda    L/mc 812,01
T2    Uso Riscaldamento indiv.
    domestico    L/mc 712,24
T3/1    Altri usi (fino 15.000 mc/anno)    L/mc 699,53
T3/2    Altri usi (oltre 15.000 mc/anno)    L/mc 684,89
T4/1    Uso industr. e artigian.
    (fino 100.000 mc/anno)    L/mc 587,43
T4/2    Uso industr. e artigian.
    (oltre 100.000 mc/anno)    L/mc 557,00

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata, senza variazioni, la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal D.M. 4/8/94.

Il Direttore Tecnico
Luca Moroni




Socogas - Fidenza (Parma)

Pubblicazione tariffe gas

La Socogas S.p.A., azienda distributrice del gas nella Comunità montana Valle Varaita, Comuni di Sampeyre, Melle, Frassino, Isasca (CN) in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3, comma 3.2 della deliberazione 52/99 del 22 aprile 1999 e a seguito dell’applicazione della deliberazione 58/01 del 13 marzo 2001 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas,

comunica

che le tariffe gas in vigore dall’1.1.2001, imposte escluse, risultano le seguenti:

T1    Uso Cottura cibi/acqua calda    L/mc 812,01
T2    Uso Riscaldamento indiv.
    domestico    L/mc 712,24
T3/1    Altri usi (fino 15.000 mc/anno)    L/mc 699,53
T3/2    Altri usi (oltre 15.000 mc/anno)    L/mc 684,89
T4/1    Uso industr. e artigian.
    (fino 100.000 mc/anno)    L/mc 587,43
T4/2    Uso industr. e artigian.
    (oltre 100.000 mc/anno)    L/mc 557.00

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata, senza variazioni, la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal D.M. 4/8/94.

Il Direttore Tecnico
Luca Moroni