Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

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Codice 10.7
D.D. 2 aprile 2001, n. 298

Comune di Antrona Schieranco (VCO). Mutamento temporaneo trentennale di destinazione d’uso, con gestione in proprio da parte del Comune di porzione di mq. 10.000 del terreno comunale gravato da uso civico sito in località “Rovina” e distinto al NCT Fg. 37 mapp. 60 per realizzazione di discarica di inerti CAT II - tipo 2A con successivo progressivo recupero ad area pic-nic. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Antrona Schieranco (VCO) a mutare la destinazione d’uso della porzione di mq. 10.000 del terreno comunale gravato da uso civico sito in località “Rovina” e distinto al NCT Fg. 37 mapp. 60, per un periodo di anni 30 (trenta), per realizzare, gestire e recuperare, dal punto di vista ambientale, trasformandola progressivamente in area pic-nic, una discarica d’inerti CAT II - tipo 2A;

- che il Comune di Antrona Schieranco (VCO), in caso di rinuncia alla gestione in proprio della discarica, dovrà inviare all’ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Comune (o l’eventuale Concessionario) non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, un’eventuale concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine dell’eventuale concessione e comunque allo scadere dell’autorizzazione salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita all’uso collettivo originario ripristinata dal punto di vista ambientale e gli oneri dell’anzidetto ripristino dovranno essere compensati, insieme ai costi di realizzazione e gestione, con quanto ricavato dagli smaltitori e, nel caso di non gestione in proprio con concessione a terzi, essere a totale carico di questi ultimi, ovviamente insieme ai predetti costi;

- l’eventuale la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come analiticamente specificato in premessa;

- il canone o la quota accantonata, di cui ai paragrafi precedenti, se non messi a disposizione della collettività anticipatamente in unica soluzione, dovranno essere aggiornati in base al 100% delle variazioni dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati;

- il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti o accantonati in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono nel caso si opti per la concessione, a totale carico del concessionario oppure dovranno essere compensate, come già disposto insieme agli altri oneri.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri