Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

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Codice 10.7
D.D. 29 marzo 2001, n. 282

Comune di Antrona Schieranco (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa ventennale a favore di terzi del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 28 mapp. 258 di mq. 1.670 per destinarlo a “verde privato” con obbligo di manutenzione ambientale. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Antrona Schieranco (VCO) a mutare la destinazione d’uso del terreno comunale gravato da uso civico sito in località “Rovina” e distinto al NCT Part. 354 - Fg. 28 - mapp. 258 di mq. 1.670, per darlo in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 20 (venti), eventualmente rinnovabile, per destinarlo a “verde privato” con l’obbligo di effettuare tutte le opere necessarie al mantenimento degli alberi d’alto fusto ed alla salvaguardia dell’ambiente circostante;

- che il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione che verrà stipulato con i privati Concessionari relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che i Concessionari non potranno operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- il terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravato da uso civico, pertanto è disciplinato dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposto ai vincoli di cui al D.lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituito al Comune ripristinato, per gli eventuali danni, dal punto di visto ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese dei concessionari;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

- il Comune di Antrona Schieranco (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei concessionari.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri