Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

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Codice 25.4
D.D. 21 febbraio 2001, n. 229

Ripristino sezione deflusso rio della Massa in comune di Alessandria. Determina di autorizzazione

Con nota in data 14.2.2001, è stata inviata a questo Settore dalla Società S.I.G.A. la richiesta di autorizzazione idraulica per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, corredata degli elaborati progettuali.

A seguito del sopralluogo e dall’esame degli atti progettuali, la realizzazione dell’opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- vista la D.G.R. nº 24-24228 del 24/3/1998;

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. nº 523/1904;

- visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società S.I.G.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati (che formano parte integrante della presente determinazione), subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzare o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Una copia della presente determinazione, datata e firmata, dovrà essere restituita dal soggetto autorizzato a questo Settore in segno di accettazione.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regione delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno