Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

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Codice 29.1
D.D. 20 marzo 2001, n. 47

Autorizzazione all’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso, per la cancellazione dal patrimonio indisponibile e conseguente iscrizione in quello disponibile della stessa ed autorizzazione per la successiva concessione del diritto di superficie dei terreni siti in Settimo Torinese. Deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda, n. 170 del 09/02/2001 e n. 310 del 28.02.2001

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di autorizzare ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 8/95, l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso, alla cancellazione dal patrimonio indisponibile con conseguente iscrizione in quello disponibile dei terreni siti in Settimo Torinese, facenti parte del patrimonio indisponibile dell’Azienda stessa, a catasto terreni:

- ex Cascina Bordina: N.C.T. - F. 44 particelle nn. 192-194-196-198;

2) di autorizzare ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 8/95, dell’art. 3 della L.R. n. 69/96 e dell’art. 5 comma 2º del d.lgs. 229/99, a seguito autorizzazione alla cancellazione dei beni sopra citati dal patrimonio indisponibile ed inserimento degli stessi in quello disponibile, l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso, alla concessione del diritto di superficie sui terreni siti in Settimo Torinese, elencati al punto 1) del presente dispositivo, ai fini della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero;

3) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso, dovrà procedere alla predisposizione delle pratiche amministrative e di tutta la documentazione necessaria da parte delle Autorità competenti;

4) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso diverrà proprietaria al termine del periodo di utilizzo in usufrutto della durata di anni 16 (sedici), quale corrispettivo per la concessione del diritto di superficie, della porzione di 1.000 (mille) mq. del nuovo complesso ospedaliero e che per la restante parte l’A.S.L. acquisirà la proprietà al termine della concessione del diritto di superficie, ossia dopo 50 (cinquanta) anni, in conformità alle deliberazioni del Direttore Generale dell’A.S.L. n. 170 del 09/02/2001 e n. 310 del 28/02/2001 e del protocollo d’intesa ratificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 16-29691 del 20/03/2000, recepito dall’A.S.L. con deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 23/03/2000;

5) di dare atto che la porzione di 1.000 (mille) mq. del nuovo complesso ospedaliero dovrà essere terminata e consegnata in usufrutto all’A.S.L. n. 7 di Chivasso, entro il termine perentorio di 1.460 (mille quattrocentosessantamila) giorni consecutivi decorrenti dalla data di stipula dell’atto di cessione del diritto di superficie e che sempre da tale data decorrerà il termine di 50 (cinquanta) anni per l’acquisizione in proprietà di tutto il complesso ospedaliero che verrà edificato; per causa di forza maggiore non imputabile alla S.I.A.S. il termine per la consegna in usufrutto all’A.S.L. della porzione di 1.000 (mille) mq. sarà prorogato fino ad un massimo di 730 (settecentotrenta) giorni;

6) di prendere atto che la cancellazione dal patrimonio indisponibile con conseguente iscrizione in quello disponibile e successiva concessione del diritto di superficie dei terreni di cui trattasi, è conforme alla programmazione a livello aziendale e regionale, come d’altronde espressamente dichiarato nelle note della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, prot. n. 3315/D028/28.4 del 12/03/2001 e successiva integrazione prot. n. 3657/D28/28.4 del 19/03/2001, pervenute alla Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Osservatorio Prezzi e Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario rispettivamente in data 19/03/2001 prot. 5991/29.1 e in data 19/03/2001 prot. n. 6048/29.1;

7) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso, dovrà provvedere alla concessione del diritto di superficie sui terreni oggetto della presente deliberazione nel rispetto delle procedure di cui all’art. 15 della Legge Regionale 18/01/1995, n. 8 s.m.i. e del protocollo d’intesa ratificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 16-29691 del 20/03/2000, recepito dall’A.S.L. con deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 23/03/2000;

8) di dare atto che le autorizzazioni oggetto della presente determinazione avranno validità a condizione che la Regione Piemonte esprima definitivo parere positivo sulla variante strutturale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Settimo Torinese, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale di quest’ultimo n. 91 del 22/10/1999, come evidenziato nella Perizia redatta dal geom. Riccardo Martini di Chivasso;

9) di dare atto che la S.I.A.S. è vincolata all’osservanza di quanto previsto nell’atto di costituzione del diritto di superficie che verrà successivamente sottoscritto ed in particolare alle clausole relative all’intrasferibilità a terzi del diritto di concessione superficiaria ad eccezione dell’ipotesi in cui la S.I.A.S. decidesse di ricorrere allo strumento del leasing immobiliare, così come convenuto nel protocollo d’intesa sottoscritto in data 16/05/2000 tra quest’ultima e l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso ed al divieto di cedere a terzi, con esplicita esclusione di ogni società controllata o collegata alla S.I.A.S., l’uso degli spazi in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell’A.S.L. n. 7;

10) di dare atto che i terreni di cui trattasi, fanno parte del patrimonio indisponibile dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi