Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

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Codice 24
D.D. 19 marzo 2001, n. 112

Art. 10 L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Interventi di miglioramento delle condotte distributrici delle Valli Bormida e Belbo” presentato dall’Azienda Consortile per l’Acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di escludere dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. n. 40/1998 il progetto relativo a “Interventi di miglioramento delle condotte distributrici delle Valli Bormida e Belbo” presentato dall’Azienda Consortile per l’Acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi, localizzato nel territorio dei Comuni di Cortemilia, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Castelletto Uzzone, Bergolo, Levice, Prunetto, Gorzegno, Monesiglio, Camerana, Gottasecca, Cravanzana, in Provincia di Cuneo, rilevando l’utilità degli interventi proposti al fine del miglioramento della funzionalità e dell’affidabilità tecnica dell’infrastruttura, nonchè l’ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica, prevenendo inutili sprechi e disagi per gli utenti del servizio.

2. di ritenere altresì necessario che, ai fini del contenimento dei prevedibili impatti ambientali riconducibili essenzialmente alla fase di cantiere, sia in ogni caso necessario che il progetto definitivo recepisca tutte le prescrizioni di seguito elencate:

a) gli scavi lungo versante dovranno essere prontamente risarciti e stabilizzati per evitare fenomeni di instabilità o erosioni concentrate, facendo ricorso, laddove possibile, a opere di ingegneria naturalistica;

b) per quanto riguarda l’intervento n. 11 in Comune di Cortemilia, che interessa un settore in frana attiva (località Castella), la condotta dovrà essere dotata di valvole di interruzione del flusso idrico attivabili in caso di rottura della tubazione dovuta alla ripresa del movimento franoso;

c) la rivegetazione delle aree interessate dalle lavorazioni deve essere effettuata direttamente dal proponente nelle zone incolte e nei boschi a ceduo, e demandata ai proprietari solo per i terreni coltivati.

Gli interventi di rivegetazione devono riguardare sia il tracciato della nuova condotta sia le aree e piste di cantiere, i piazzali di manovra e le zone di stoccaggio dei materiali.

Tali interventi devono prevedere la posa di un adeguato strato di terreno vegetale e l’inerbimento, integrati dalla sistemazione di alberi e/o arbusti, qualora l’area interferita presenti anche popolamenti arboreo-arbustivi prima dell’avvio dei lavori.

La sistemazione di alberi e/o arbusti deve essere effettuata in coerenza e in misura direttamente proporzionale alla consistenza dei popolamenti preesistenti nell’area interessata dai lavori;

d) deve essere evitata qualsiasi interferenza con le aree terrazzate mediante muretti a secco caratteristici del territorio in esame, in particolare per quanto riguarda le colline soprastanti Cortemilia;

e) prima dell’autorizzazione definitiva, deve essere ottenuto lo svincolo, ove sia necessario, per le aree sottoposte al vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999;

f) al fine di contenere e limitare gli inevitabili disagi nei confronti della circolazione locale, la realizzazione degli interventi dovrà essere concordata con le amministrazioni dei Comuni interessati dal progetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. n. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio