Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

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Codice 24
D.D. 15 marzo 2001, n. 111

Comune di Vicolungo (NO). Ridefinizione delle aree di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale ubicato in Piazza Mazzini. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale di Vicolungo, ubicato in Piazza Mazzini, è ridefinita come risulta nella tavola 13, in scala 1:1000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La ridefinizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 5 l/s.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno delle aree di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Vicolungo dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizia di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno delle zone di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Vicolungo, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Vicolungo, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè all’allontanamento o alla messa in sicurezza, delle fognature esistenti all’interno della zona di rispetto con particolare riguardo al tratto ubicato in prossimità della zona di tutela assoluta;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo;

- verificare che le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

- in sede di regolarizzazione del prelievo, ai sensi dell’art. 1 della Legge 1 gennaio 1994 n. 36 e relativo D.P.R. attuativo 18 febbraio 1999 n. 238, siano definiti e realizzati gli interventi necessari a garantire la separazione dell’acquifero captato dal primo filtro con gli acquiferi sottostanti al fine di escludere l’eventualità di miscelazione delle falde;

- nell’impossibilità tecnico economica di porre in essere adeguati interventi di condizionamento del pozzo di cui sopra, siano ricercati approvvigionamenti idrici alternativi.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Vicolungo è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio