Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

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Codice 21.7
D.D. 12 febbraio 2001, n. 74

L.R. n. 25/94 - Ampliamento della concessione per acque minerali “Fonte Gioiosa”, in territorio dei Comuni di Oleggio Castello e Paruzzaro (NO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Alla Società Spumador S.p.A. (già Verga Antonio Spumador, Fonte S. Antonio S.p.A.) - con sede in Cadorago, Frazione Caslino al Piano (Como) via alla Fonte n. 13 e stabilimento di produzione in Oleggio Castello, è accordato l’ampliamento da 21,68 ad ettari 54,72 della concessione per acque minerali “Fonte Gioiosa” in territorio dei Comuni di Oleggio, Castello e Paruzzaro (NO).

Art. 2 - E’ altresì accordata l’autorizzazione allo sfruttamento minerario del Pozzo 2 ubicato nell’area della concessione “Fonte Gioiosa” e descritto nella perizia asseverata datata 15/12/2000 in allegato al presente atto formandone parte integrante.

Art. 3 - La nuova perimetrazione della concessione mineraria, la ricognizione del Pozzo 2 con individuazione delle aree di rispetto e relative pertinenze minerarie sono riportate sulla perizia asseverata citata al precedente art. 2.

Art. 4 - Per le aree di rispetto individuate nella perizia sopra citata dovrà essere recepito quanto dettato dall’art. 18 della L.R. 25/94 e comunque le Amministrazioni Comunali di Oleggio Castello e Paruzzaro sono tenute ad adeguare i propri strumenti urbanistici entro mesi 6 (sei) dalla data di ricevimento del presente provvedimento, secondo quanto dettato dall’art. 39 della stessa normativa.

Art. 5 - Qualsiasi modificazione allo stato delle pertinenze minerarie individuate nell’allegata perizia dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Settore regionale alle Acque Minerali e Termali.

Art. 6 - La Società concessionaria è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 5.000.000 (cinquemilioni) oltre IVA pari a L. 1.000.000 (unmilione) che per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci; detto canone per il periodo 2001-2002 sarà introitato sul cap. 2120 del bilancio 2001 (acc. n. 274/01) nonchè al versamento della tassa di concessione regionale pari a L. 1.936.000 (unmilione novecentotrentaseimila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2001 (acc. n. 275/01);

b) ad effettuare i pagamenti di cui al precedente punto a) mediante distinti versamenti sul c.c.p.c. 10364107, intestato a Regione Piemonte - Tesoreria Regionale - Piazza Castello 165 - 10122 Torino;

c) a fornire ai funzionari preposti tutti i mezzi necessari al controllo dell’attività mineraria ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

d) a far pervenire all’Amministrazione regionale, entro giorni 30 dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del medesimo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, previa registrazione dell’atto anche presso l’Ufficio Entrate di Torino;

e) alla installazione ed attivazione, prima di procedere allo sfruttamento della emergenza autorizzata, degli strumenti misuratori di portata, temperatura, conducibilità e del pluviometro secondo quanto dettato dalla D.G.R. n. 106-29035 del 20/12/1999 previa approvazione del relativo progetto da inviare in duplice copia al Settore regionale competente alle Acque Minerali e Termali;

f) a notificare, entro giorni 30 dal ricevimento del presente atto, copia del provvedimento ai proprietari dei terreni interessati alle aree individuate.

Art. 7 - Il presente atto fa salve le competenze di altri organi ed amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Art. 8 - Copia del presente provvedimento sarà inviata agli enti locali interessati nonchè, per opportuna conoscenza, ai Settori Regionali Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici, Gestione Risorse Idriche e Igiene e Sanità Pubblica.

Art. 9 - Il presente provvedimento è valido nei soli riguardi tecnico-minerari.

Art. 10 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Regione per il Piemonte o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti