Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

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Codice 21.7
D.D. 12 febbraio 2001, n. 73

L.R. n. 25/94 - Rinnovo della concessione per acque minerali “Fonte Carlina” in Comune di Cannobio (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Al Comune di Cannobio (VB) con sede in Piazza Vittorio Emanuele III, n. 2 - Cannobio (VB) è rinnovata, per anni 10 con decorrenza dal 10.05.2000, la concessione per acque minerali “Fonte Carlina” in Comune di Cannobio, avente una superficie di ettari 16,50.

Art. 2 - L’Amministrazione comunale di Cannobio, in qualità di concessionaria è tenuta:

a) alla corresponsione alla Regione Piemonte della tassa di concessione regionale pari a L. 1.936.000 (unmilione novecentotrentaseimila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2001 (acc. n. 273/01) mentre per quanto riguarda la corresponsione del canone annuo il Comune di Cannobio ne è esente ai sensi dell’art. 4, lettera b ter) della L.R. n. 3/97;

b) ad effettuare il pagamento della tassa di concessione regionale mediante versamento sul c.c.p. n. 10364107, intestato a Regione Piemonte - Tesoreria Regionale - Piazza Castello 165 - 10122 Torino;

c) a fornire ai funzionari preposti tutti i mezzi necessari al controllo dell’attività mineraria ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

d) all’inoltro entro giorni 90 dal ricevimento del presente provvedimento di un progetto dettagliato di bonifica dell’opera di presa e della zona posta a monte dell’emergenza onde eliminare gli inconvenienti riscontrati nelle analisi chimiche e batteriologiche in premessa citate: tale progetto, da inviare in duplice copia al Settore competente alle Acque Minerali e Termali per la preventiva approvazione, dovrà essere redatto da tecnico qualificato in materia;

e) all’effettuazione a cura dell’Amministrazione Comunale di Cannobio ad intervento di bonifica ultimato di analisi sia chimiche che batteriologiche da parte di laboratori autorizzati, onde verificare l’eliminazione degli inconvenienti riscontrati dal Dipartimento Subprovinciale Arpa di Grugliasco;

f) a far pervenire all’Amministrazione Regionale entro giorni 30 dalla data di ricevimento del presente atto copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del medesimo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, previa sua registrazione presso l’Ufficio Entrate di Torino;

g) a notificare entro giorni 30 dal ricevimento del presente atto, copia del presente provvedimento ai proprietari interessati dall’area di concessione.

Art. 3 - Il presente atto fa salve le competenze di altri organi ed amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Art. 4 - Copia del presente provvedimento sarà inviata agli enti locali interessati nonchè, per opportuna conoscenza, ai Settori Regionali Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici, Gestione Risorse Idriche.

Art. 5 - Il presente provvedimento è valido nei soli riguardi tecnico-minerari.

Art. 6 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Regione per il Piemonte o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti