Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

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Codice 21.7
D.D. 12 febbraio 2001, n. 72

L.R. N. 25/94 Revoca D.D. 748 del 20.12.2000 ed accordo dell’ampliamento della concessione per acque minerali “Terme di Baveno”, in Comune di Baveno (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Per le motivazioni citate in premessa viene revocata, così come si revoca la precedente D.D. n. 748 del 20/12/2000.

Art. 2 - Alla Società Fonti Minerali Termali di Baveno S.r.l. con sede legale in Milano, Via Abbondio San Giorgio 12 e domicilio in Baveno, Via Sempione n. 29 è accordato l’ampliamento (da ettari 1,02 a ettari 3,37) della concessione per acque minerali “Terme di Baveno”, in Comune di Baveno (Vb).

Art. 3 - Fermo restando l’area pari ad ettari 1,02 originariamente conferita in perpetuo con D.M. 18/5/46, la parte ampliata della concessione mineraria Terme di Baveno (pari ad ettari 2,35) è conferita per anni 10 (dieci) dalla data di esecutività del presente provvedimento.

Art. 4 - La nuova perimetrazione della concessione è riportata sulla perizia asseverata dello Studio Epifani di Arona datata 4/10/2000 di ricognizione, ampliamento e definizione delle fasce di rispetto per la sorgente 1, denominata Ebea e di individuazione delle pertinenze minerarie; detta perizia forma parte integrante al presente atto.

Art. 5 - Per le aree individuate nella su citata perizia dovrà essere recepito quanto dettato dall’art. 18 della L.R. 25/94 e comunque l’Amministrazione Comunale di Baveno è tenuta ad adeguare i propri strumenti urbanistici entro mesi 6 (sei) dalla data di ricevimento del presente provvedimento, secondo quanto dettato dall’art. 39 della stessa normativa.

Art. 6 - Qualsiasi modifica dello stato delle pertinenze minerarie individuate nella perizia asseverata in allegato dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del settore regionale competente alle acque minerali e termali.

Art. 7 - La società concessionaria è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) oltre I.V.A. pari a L. 300.000 (trecentomila) che per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci; detto canone per il periodo 2000 - 2001 è già stato parzialmente corrisposto per un importo pari, a L. 900.000 comprensivo di IVA (reversale n. 5771/2000) e pertanto la Società beneficiaria è tenuta ad integrare il canone già versato con la differenza ammontante a L. 900.000 (novecentomila) IVA compresa, da introitare sul cap. 2120 del bilancio 2001 (acc. n. 970/01) nonchè al versamento della tassa di concessione regionale pari a L. 1.936.000 (unmilione novecentotrentaseimila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2001 (acc. n. 272/01);

b) ad effettuare i pagamenti della tassa di concessione regionale ed integrazione del canone 2000/2001 mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107, intestato a Regione Piemonte - Tesoreria Regionale - P.zza Castello 165 - 10122 Torino.

c) a fornire ai funzionari preposti tutti i mezzi necessari al controllo dell’attività mineraria ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste.

d) a far pervenire all’Amministrazione regionale, entro giorni 30 dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del medesimo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, previa registrazione anche presso l’Ufficio Entrate di Torino.

e) a notificare entro giorni 30 dal ricevimento del presente atto, copia del provvedimento ai proprietari dei terreni interessati dalle aree individuate.

f) all’inoltro al settore regionale competente, entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, apposita istanza, richiedente un permesso di ricerca onde procedere, tra l’altro, alle indagini idrogeologiche con conseguente definizione delle aree di rispetto per le altre 3 emergenze oggetto di concessioni minerarie interessante anche l’area di concessione mineraria richiedente di un permesso di ricerca al fine di procedere alla ristrutturazione delle fonti minerali ed alla definizione delle aree di rispetto per le altre 3 emergenze oggetto di concessione.

Art. 7 - Il presente atto fa salve le competenze di altri organi ed amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Art. 8 - Copia del presente provvedimento sarà inviata agli enti locali interessati nonchè, per opportuna conoscenza, ai Settori Regionali Verifica ed Approvazione Strumenti Urbanistici, Gestione Risorse Idriche ed Igiene e Sanità Pubblica.

Art. 9 - Il presente provvedimento è valido nei soli riguardi tecnico-minerari.

Art. 10 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Regione per il Piemonte o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti