Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 23

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Codice 21.7
D.D. 12 febbraio 2001, n. 70

L.R. 12.07.1994 n. 25. Accordo alla Società Satea S.r.l. del permesso di ricerca per acque termali denominato “Nuove Terme di Vinadio” ubicato in Comune di Vinadio (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Alla Società Satea S.r.l. con sede in Bonate Sopra (BG) - Via Milano 1/e - e stabilimento termale in Vinadio - Frazione Bagni - è accordato per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di esecutività del presente atto il permesso di ricerca per acque minerali denominato “Nuove Terme di Vinadio” ubicato nell’ambito del territorio del Comune di Vinadio (CN).

Art. 2 - L’area del permesso minerario ha una superficie di ettari 94 ed è individuata con linea rossa continua sulla C.T.R. in scala 1:10.000 allegata al presente atto per formarne parte integrante.

Art. 3 - La Società Satea S.r.l. in qualità di permissionaria è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 423.000 (quattrocentoventitremila) oltre I.V.A. pari a L. 84.600 (ottantaquattromila seicentolire), da introitare sul cap. 2120 del bilancio 2001 (acc. n. 266/01) l’importo del canone per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci, nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2001 (acc. n. 267/01): i predetti importi dovranno essere versati mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - Torino;

b) a notificare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto, copia del provvedimento a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;

c) ad informare, ogni quattro mesi, l’Amministrazione Regionale - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali - sull’andamento dei lavori e risultati ottenuti;

d) a fornire ai funzionari del predetto Settore regionale tutti i mezzi necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici che venissero richiesti;

e) a svolgere le opportune indagini idrogeologiche riguardo il bacino di alimentazione delle emergenze che dovrà essere protratto per almeno 18 mesi: tale studio dovrà valutare quant’altro previsto in premessa e che qui si intende integralmente trascritto, nonchè gli accertamenti intesi a valutare per le emergenze indagate le caratteristiche di falda profonda e protetta.

f) ad ottemperare altresì a quanto richiesto dalla Provincia di Cuneo in premessa riportato.

Art. 4 - Per quanto concerne la costruzione di opere di captazione definitive alle emergenze interessate, il permissionario è tenuto, munito delle autorizzazioni regionali ai vincoli pubblicisti, alla presentazione dei progetti relativi per la preventiva approvazione del Settore regionale competente.

Art. 5 - L’accordo del permesso minerario è vincolato all’osservanza sia del programma dei lavori che dei disposti contenuti nella D.G.R. n. 12-12612 del 07.10.1996.

Art. 6 - Il permesso minerario è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.

Art. 7 - Qualora l’accordo del permesso minerario fosse in contrasto con l’art. 24 del D.Lgs 152/99 non si procederà all’eventuale conferimento della relativa concessione mineraria.

Art. 8 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Regione per il Piemonte o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti