Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2001

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Comunicato della Direzione regionale Programmazione e valorizzazione dell’agricoltura

Richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92: Indicazione Geografica Protetta “Peperone di Carmagnola”

Si comunica che è pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
“PEPERONE DI CARMAGNOLA”

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 TORINO, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.2962, o il Signor Brocardo, tel. 011/432.4835, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

Il Dirigente regionale
Carlo Audiberti

CONSORZIO DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA
COMUNE DI CARMAGNOLA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL CONSORZIO DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

MAGGIO 2001

IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

Art. 1

L’indicazione geografica protetta “Peperone di Carmagnola” è riservata ai peperoni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabili dal presente Disciplinare di produzione.

Art. 2

La denominazione “Peperone di Carmagnola” è riservata a quattro tipi morfologici:

* Tipo “QUADRATO”

* Tipo “CORNO”

* Tipo “TROTTOLA”

* Tipo “TUMATICOT”

Art. 3

Le zone di produzione del “Peperone di Carmagnola” sono individuate nei seguenti 23 Comuni della provincia di Torino:

Cambiano, Carignano, Carmagnola, Cercenasco, Chieri, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, Osasio, Pancalieri, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo e Virle

e nei seguenti 9 Comuni della provincia di Cuneo:

Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Ceresole d’Alba, Faule, Murello, Polonghera, Racconigi e Sommariva del Bosco.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei peperoni di cui si richiede l’Indicazione Geografica Protetta devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai peperoni ed ai derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, considerati idonei i terreni pianeggianti a tessitura limoso-sabbiosa e franca; tali suoli risultano assoggettati ad un clima sublitoraneo continentale, caratterizzato da precipitazioni concentrate nel periodo primaverile (aprile-maggio) e invernale (novembre-dicembre), con minima piovosità nel trimestre estivo e in gennaio (circa 160 mm); le precipitazioni medie annue variano tra 700 e 800 mm. I minimi termici si verificano in gennaio (medie di 0,6°C), mentre le temperature massime vengono rilevate nel mese di luglio (medie di 24°C).

La tecnica di semina e le pratiche di coltivazione e trasformazione del prodotto devono fare riferimento alle modalità di seguito indicate.

Preparazione del seme: il seme viene preventivamente disinfettato in una soluzione di fosfato trisodico al 10% per un’ora ed in una soluzione di ipoclorito di sodio al 20% per 30 minuti, a cui segue un abbondante risciacquo.

Tali trattamenti hanno lo scopo di eliminare eventuali particelle virali (trattamento con fosfato trisodico) e funghi e batteri (trattamento con ipoclorito di sodio) dalla superficie dei semi.

Epoca di semina: ultima decade di gennaio; inizio febbraio per la coltura in pieno campo; periodo tra gennaio e febbraio per la coltura in tunnel. Per la semina vengono seguite due procedure in ambiente forzato:

1a) secondo il metodo tradizionale: semina su “letto caldo”; allo stadio di 4-6 foglie le piante vengono ripicchettate in piena terra sotto tunnel nella prima decade di aprile.

1b) semina in vivaio (la semente di provenienza aziendale viene consegnata al vivaista che provvede alla semina ed alle successive cure colturali fino al momento del trapianto sotto tunnel).

Trapianto: le piante dopo la procedura 1a o 1b vengono trapiantate sotto i tunnel a partire dalla prima decade di aprile e in pieno campo a partire dalla prima decade di maggio, a fila singola.

Concimazione: la coltura viene concimata prevalentemente con abbondante uso di sostanza organica (letame bovino) e concimi minerali e/o chimici.

A inizio allegagione le piante vengono tutorate con fili di nylon o ferro sostenuti da paletti in legno.

Irrigazione: numero di interventi variabile in funzione dell’andamento climatico, con le seguenti modalità: a goccia (con manichetta), per scorrimento, a pioggia.

Raccolta del prodotto: trattandosi di specie a raccolta scalare, questa viene effettuata manualmente a partire dalla fine di luglio, con sacco a spalla.

La produzione unitaria massima consentita di “Peperone di Carmagnola” è la seguente:

I. per la tipologia “Quadrato”: 13 t/ha in coltura protetta e 9 t/ha in pieno campo;

II. per la tipologia “Corno”: 15 t/ha sia in coltura protetta sia in pieno campo;

III. per la tipologia “Trottola”: 10 t/ha in coltura protetta e 8 t/ha in pieno campo;

IV. per la tipologia “Tumaticot”: 8 t/ha sia in coltura protetta sia in pieno campo.

Art. 5

Nella coltivazione dei peperone ad Indicazione Geografica Protetta “Peperone di Carmagnola”, sono ammesse soltanto le pratiche agronomiche atte a conferire al prodotto le peculiari caratteristiche di tipicità.

La vigilanza per l’applicazione delle disposizioni del presente Disciplinare di Produzione è svolta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il quale può avvalersi, ai fini del controllo della produzione e del commercio del “Peperone di Carmagnola”, di un Consorzio tra i produttori, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 10 del reg. Cee 2081/92.

In tal caso al Consorzio sono demandate la verifica e l’accertamento:

I. della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente articolo 4;

II. degli aspetti morfologici delle bacche di cui al successivi articolo 6;

Il Consorzio potrà altresì:

I. verificare che il Disciplinare di produzione venga applicato dalle aziende agricole fornendo, nel contempo, i servizi e l’assistenza tecnica necessaria all’attuazione dello stesso;

II. curare la tenuta dell’albo dei produttori e la rilevazione dei dati produttivi;

III. promuovere e gestire i piani di regolamentazione e programmazione della produzione tutelata, al fine di salvaguardarne il valore economico e commerciale nonché lo standard qualitativo;

IV. esercitare attività di sorveglianza e vigilanza, anche in collaborazione con le autorità e gli organi pubblici competenti, in merito ad un uso irregolare od illegittimo dell’Indicazione Geografica Protetta “Peperone di Carmagnola”.

Art. 6

I peperoni ad indicazione geografica protetta “Peperone di Carmagnola”, all’atto dell’immissione sul mercato, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipo morfologico QUADRATO

* forma quadrata a tre o quattro punte;

* altezza non superiore a 1/3 della larghezza;

* picciolo staccato al nodo;

* maturazione di almeno 1/3 della bacca;

* sapore dolce;

* colore giallo o rosso, ottimo contrasto con il verde;

* spessore del pericarpo minimo di 3 mm.

Tipo Morfologico CORNO

* forma conica molto allungata, con 3-4 lobi;

* forma regolare dei frutti, con superficie leggermente scanalata;

* apice estroflesso;

* attaccatura del picciolo leggermente infossata.

* lunghezza superiore a 20 cm;

* picciolo staccato al nodo;

* maturazione di almeno 1/3 della bacca;

* sapore dolce;

* colore giallo o rosso;

* spessore pericarpo minimo di 2 mm;

* polpa compatta, adatta alla conservazione;

* colore molto stabile nei liquidi di conserva.

Tipo morfologico TROTTOLA

* forma cuoriforme;

* picciolo staccato al nodo;

* maturazione di almeno 1/3 della bacca;

* sapore dolce;

* colore giallo o rosso;

* spessore pericarpo minimo di 3 mm.

Tipo morfologico TUMATICOT

* forma tondeggiante schiacciata ai due poli;

* picciolo staccato al nodo;

* maturazione di almeno 1/3 della bacca;

* colore giallo o rosso;

* spessore pericarpo minimo di 2 mm.

Art. 7

La commercializzazione del Peperone di Carmagnola dovrà avvenire con le seguenti modalità:

I. in ceste da Kg 30 per la vendita all’ingrosso o all’industria di trasformazione;

b ) in cassette per la vendita diretta.

Le bacche dovranno inoltre avere un peso unitario non inferiore a:

I. 250 gr. per i tipi Quadrato e Cuneo;

II. 150 gr. per i tipi Lungo e Tumaticot.

Sui contenitori stessi dovranno essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture “PEPERONE DI CARMAGNOLA” e “INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA”, oltre agli estremi previsti dalle normative vigenti in fatto di identificazione del prodotto.

E autorizzato l’uso di un logo identificativo specifico ed univoco del “Peperone di Carmagnola” (vedasi allegato) da utilizzarsi in abbinamento inscindibile con l’Indicazione Geografica Protetta. Tale logo dovrà essere apposto sulle fascette, sui contenitori previsti dal presente Disciplinare o direttamente sul prodotto stesso.

E consentito tuttavia l’uso di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati e nomi di fattorie o località dai quali effettivamente provengano i peperoni, purché non abbiano significato laudativo.

Art. 8

Chiunque produce, pone in vendita o comunque utilizza per la trasformazione, con l’Indicazione Geografica Protetta “Peperone di Carmagnola”, un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente Disciplinare di produzione, è punito a norma degli art. 515 e 516 del codice penale e dell’art. 18 del D.L. n. 109 del 27/1/1992.